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Document 62004TN0199

Causa T-199/04: Ricorso della Gul Ahmed Textile Mills Ltd contro il Consiglio dell'Unione Europea, proposto il 28 maggio 2004

GU C 217 del 28.8.2004, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/24


Ricorso della Gul Ahmed Textile Mills Ltd contro il Consiglio dell'Unione Europea, proposto il 28 maggio 2004

(Causa T-199/04)

(2004/C 217/44)

Lingua processuale: l'inglese

Il 28 maggio 2004 la Gul Ahmed Textile Mills Ltd, con sede in Landhi, Karachi (Pakistan), rappresentata dall'avv. L. Ruessmann, con domicilio eletto Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 397, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan (1), in quanto esso istituisce dazi antidumping sulla merce della ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente è una compagnia pakistana che produce biancheria da letto e la esporta nell'Unione europea. La sua merce è soggetta al dazio antidumping istituito dal regolamento impugnato. A sostegno del suo ricorso di annullamento del regolamento la Gul Ahmed Textile Mills Ltd deduce i seguenti motivi:

la violazione degli artt. 5, nn. 7 e 9, del regolamento (CE) n. 384/96 (2) e 5.1 e 5.2 dell'Accordo antidumping OMC, con riferimento all'apertura dell'inchiesta. La ricorrente asserisce che la denuncia sulla cui base è stata aperta l'inchiesta era manifestamente insufficiente sia sotto il profilo dei fatti esposti sia riguardo al ragionamento svolto per giustificare l'apertura di un'indagine;

un errore manifesto di valutazione, la violazione degli artt. 2, nn. 3 e 5, e 18, n. 4, del regolamento (CE) n. 384/96 nonché una violazione dell'Accordo antidumping OMC, a proposito del calcolo del valore normale;

la violazione dell'art. 2, n. 10, del regolamento (CE) n. 384/96, dell'Accordo antidumping OMC nonché dell'obbligo di adeguata motivazione ai sensi dell'art. 253 CE, quanto all'adeguamento a titolo di restituzione dei dazi in sede di confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione;

un errore manifesto di valutazione, la violazione dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 384/96 e una violazione dell'Accordo antidumping OMC, riguardo all'accertamento dell'esistenza di un pregiudizio grave e di un nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e il pregiudizio denunciato.


(1)  GU L 66 del 4.3.04, pag. 1.

(2)  GU L 56 del 6.3.96, pag. 1.


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