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Document 62004TJ0462

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2008.
    HEG Ltd e Graphite India Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.
    Politica commerciale comune - Dazi antidumping - Dazi compensativi - Importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India - Diritti della difesa - Parità di trattamento - Determinazione del danno - Nesso causale.
    Causa T-462/04.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-03685

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:586

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    17 dicembre 2008 ( *1 )

    «Politica commerciale comune — Dazi antidumping — Dazi compensativi — Importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India — Diritti della difesa — Parità di trattamento — Determinazione del danno — Nesso causale»

    Nella causa T-462/04,

    HEG Ltd, con sede in Nuova Delhi (India),

    Graphite India Ltd, con sede in Calcutta (India),

    rappresentate inizialmente dall’avv. K. Adamantopoulos e dal sig. J. Branton, solicitor, successivamente dal sig. Branton,

    ricorrenti,

    contro

    Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito dall’avv. G. Berrisch,

    convenuto,

    sostenuto da

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. Scharf e dalla sig.ra K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,

    interveniente,

    avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 2004, n. 1628, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 295, pag. 4), e del regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 2004, n. 1629, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 295, pag. 10),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

    composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dai sigg. M. Prek (relatore) e V. Ciucă, giudici,

    cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 giugno 2008,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Fatti all’origine della lite

    1

    Le ricorrenti, la HEG Ltd e la Graphite India Ltd, sono società indiane che producono ed esportano un prodotto costituito da elettrodi di grafite e dai relativi nippli aventi una densità apparente di 1,65g/cm3 e una resistenza elettrica di 6μΩ.m o inferiore, le quali comportano un tasso elevato di alimentazione elettrica (in prosieguo: il «prodotto di cui trattasi»).

    2

    Il 21 agosto 2003, in seguito a denunce presentate nel luglio del 2003 dalla European Carbon and Graphite Association (Associazione europea del carbone e della grafite) per conto della SGL Carbon Group GmbH (in prosieguo: la «SGL») e della UCAR SA, che rappresentano una quota notevole del settore comunitario che fabbrica il prodotto di cui trattasi, la Commissione con due avvisi distinti ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping e di un procedimento antisovvenzioni riguardanti le importazioni del prodotto di cui trattasi originarie dell’India (GU C 197, rispettivamente pagg. 2 e 5). Tale inchiesta ha interessato il periodo compreso tra il 1o aprile 2002 e il 31 marzo 2003 (in prosieguo: il «periodo d’inchiesta»). L’esame delle tendenze utili a stimare il danno ha riguardato il lasso di tempo compreso tra il 1o gennaio 1999 e la fine del periodo d’inchiesta (in prosieguo: il «periodo esaminato»).

    3

    La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate, a tutte le altre società che si sono manifestate nei termini fissati dagli avvisi di apertura, nonché alle autorità indiane. Sono pervenute le risposte delle due ricorrenti, dei due produttori comunitari promotori della denuncia, di otto imprese utilizzatrici e di due importatori indipendenti. Inoltre, una società ha presentato osservazioni scritte recanti taluni dati numerici e due associazioni di utilizzatori hanno trasmesso osservazioni scritte.

    4

    Sono state effettuate verifiche in loco presso cinque produttori comunitari, due importatori indipendenti nella Comunità, quattro utilizzatori e le due ricorrenti.

    5

    Il 13 novembre 2003 si è svolta una prima riunione fra le ricorrenti e la Commissione.

    6

    Il 3 e 4 dicembre 2003 e il 26 febbraio 2004 le ricorrenti hanno trasmesso alla Commissione talune osservazioni aggiuntive.

    7

    Il 15 aprile 2004 la Commissione ha pubblicato un avviso relativo all’applicazione di misure antidumping e di misure compensative in vigore nella Comunità all’indomani dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e al possibile riesame delle medesime (GU C 91, pag. 2; in prosieguo: l’«avviso sul possibile riesame delle misure in seguito all’allargamento»).

    8

    Il 27 aprile 2004 la Commissione ha inviato alle ricorrenti tre documenti d’informazione particolare.

    9

    Il 19 maggio 2004 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1008/2004, che istituisce un dazio antisovvenzioni provvisorio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 183, pag. 35), nonché il regolamento (CE) n. 1009/2004, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 183, pag. 61) (in prosieguo: rispettivamente il «regolamento antisovvenzioni provvisorio» e il «regolamento antidumping provvisorio», e, congiuntamente considerati, i «regolamenti provvisori»). Quello stesso giorno, essa ha trasmesso alle ricorrenti una nota che espone nei dettagli le sue considerazioni in merito alle osservazioni presentate da queste ultime nel corso del procedimento.

    10

    Il 27 maggio 2004 le ricorrenti hanno trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni in ordine ai documenti d’informazione particolare e ai regolamenti provvisori.

    11

    Il 14 giugno 2004 si è svolta una seconda riunione fra le ricorrenti e la Commissione.

    12

    Il 22 giugno 2004 le ricorrenti hanno comunicato alla Commissione le proprie osservazioni in seguito alla riunione del 14 giugno 2004.

    13

    Con nota in data 9 luglio 2004 la Commissione ha trasmesso alle ricorrenti due documenti d’informazione generale relativi ai fatti e alle considerazioni essenziali posti a fondamento della proposta di imporre dazi antidumping e antisovvenzioni definitivi, nonché un documento d’informazione generale vertente sugli aspetti emersi nei due procedimenti circa il pregiudizio, il nesso causale e l’interesse comunitario.

    14

    Con lettera in data 19 luglio 2004 le ricorrenti hanno presentato osservazioni sui differenti documenti emessi dalla Commissione e hanno altresì richiesto la convocazione di un’ulteriore riunione ed evocato la possibilità di assumersi degli impegni.

    15

    Il 13 settembre 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1628/2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 295, pag. 4), e il regolamento (CE) n. 1629/2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 295, pag. 10) (in prosieguo, rispettivamente, il «regolamento antisovvenzioni impugnato» e il «regolamento antidumping impugnato», e, congiuntamente considerati, i «regolamenti impugnati»).

    Procedimento e conclusioni delle parti

    16

    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2004, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

    17

    Con atto protocollato nella cancelleria del Tribunale il 21 aprile 2005, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza 7 giugno 2005, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha autorizzato l’intervento. Con nota in data 17 giugno 2005 la Commissione ha informato il Tribunale che essa rinunciava a depositare una memoria di intervento, ma che eventualmente avrebbe partecipato all’udienza.

    18

    Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

    19

    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

    20

    Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre taluni documenti. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta.

    21

    Le difese orali delle parti principali e dell’interveniente, nonché le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale, sono state sentite all’udienza pubblica del 4 giugno 2008.

    22

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare i regolamenti impugnati;

    condannare il Consiglio alle spese.

    23

    Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso;

    condannare le ricorrenti alle spese.

    24

    La Commissione chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

    In diritto

    25

    Le ricorrenti deducono cinque motivi, il primo dei quali si fonda sul fatto che è stata aperta un’inchiesta unicamente nei confronti delle importazioni del prodotto di cui trattasi originarie dell’India; il secondo, sull’illegittimità delle inchieste, in quanto effettuate prendendo in considerazione una Comunità composta soltanto di 15 Stati membri; il terzo, su errori nella qualificazione del meccanismo indiano di credito di dazi all’importazione come una sovvenzione e nella determinazione dell’importo dei dazi compensativi; il quarto e il quinto, sulla mancata presa in considerazione, in sede di valutazione del danno causato all’industria comunitaria, degli effetti scaturiti dalle pratiche anticoncorrenziali del passato, nonché di quelli dovuti alle importazioni del prodotto di cui trattasi da altri paesi.

    Sul primo motivo, fondato sul fatto che è stata aperta un’inchiesta unicamente nei confronti delle importazioni del prodotto di cui trattasi originarie dell’India

    Argomenti delle parti

    26

    Le ricorrenti osservano che le istituzioni, da un lato, hanno violato l’art. 9, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), l’art. 9, n. 2, dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU L 336, pag. 103; in prosieguo: il «codice antidumping 1994»), nonché il principio di non discriminazione e, dall’altro, sono incorse in manifesti errori di valutazione effettuando un’inchiesta anditumping unicamente nei confronti delle importazioni del prodotto di cui trattasi originarie dell’India.

    27

    In sostanza, le ricorrenti affermano che, avendo omesso di provvedere d’ufficio ad avviare un’inchiesta nei confronti delle importazioni originarie di altri Stati idonee ad originare un dumping o di promuovere la presentazione di una denuncia idonea a consentire l’apertura di un procedimento parallelo, le istituzioni hanno violato il principio di non discriminazione. Esse fanno valere che la Commissione non poteva limitarsi ad esaminare la denuncia che le riguardava e che avrebbe dovuto o avviare un’inchiesta parallela contro le importazioni originarie di altri Stati ai sensi dell’art. 5, n. 6, del regolamento n. 384/96, oppure informare le denuncianti che, in difetto della presentazione di una loro ulteriore denuncia nei confronti degli altri paesi interessati, avrebbe chiuso il procedimento. Esse rilevano che le denuncianti sono collegate ai fabbricanti degli altri paesi terzi interessati da stretti legami economici, che si spingono fino alla partecipazione comune ad un’intesa già sanzionata dalla Commissione, il che spiegherebbe perché la denuncia è stata indirizzata contro le importazioni dall’India. Inoltre, esse affermano che vari elementi presenti vuoi nella denuncia vuoi nelle informazioni da esse stesse fornite alla Commissione dimostrano l’esistenza di un dumping in relazione ai prodotti di cui trattasi originari di Stati diversi dall’India (Stati Uniti, Polonia, Giappone, Russia, Cina, Messico).

    28

    Le ricorrenti affermano che l’osservanza del principio di non discriminazione s’impone anche in sede di adozione della decisione di avviare un’inchiesta. Sebbene il testo dell’art. 9, n. 5, del regolamento n. 384/96 si riferisca unicamente agli Stati per i quali è stato accertato che si trovavano all’origine di un dumping dannoso, dall’applicazione combinata di tale articolo e del principio di non discriminazione risulterebbe che è inclusa anche la disparità di trattamento derivante da un’inchiesta effettuata contro le importazioni provenienti da uno Stato soltanto, quando invece taluni elementi di prova, forniti in seguito all’apetura del procedimento, indurrebbero prima facie a ritenere che il suo oggetto debba essere esteso anche alle importazioni originarie di altri Stati.

    29

    A tale proposito, le ricorrenti rammentano che l’art. 9, n. 5, del regolamento n. 384/96 è di particolare importanza in quanto discende dall’art. 9, n. 2, del codice antidumping 1994, che a sua volta costituisce un’espressione del principio della nazione più favorita. In materia di dumping, detto principio esprimerebbe la necessità che i dazi antidumping non limitino in modo iniquo l’accesso al mercato dei prodotti originari di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), quando invece talune importazioni originarie di altri Stati, e che sono egualmente causa di dumping e di danno, non vengono a loro volta assoggettate a tali dazi. Ebbene, senza espletare un’inchiesta, la Commissione non sarebbe in grado di determinare l’esistenza di un dumping e l’esatta portata di un danno apparente.

    30

    Oltre a ciò, le ricorrenti osservano che le istituzioni sono incorse in manifesti errori di valutazione allorché hanno ritenuto che le prove dedotte non fossero tali da giustificare l’avvio di inchieste nei confronti delle importazioni originarie di Stati diversi dall’India. Detta omissione di inchiesta costituirebbe al contempo una violazione del principio di buona amministrazione.

    31

    Le ricorrenti contestano altresì alla Commissione di aver adottato un atteggiamento discriminatorio con riguardo alla determinazione del prodotto di cui trattasi. Le importazioni dalla Cina sarebbero state escluse dall’inchiesta per il fatto che i relativi prodotti non erano stati fabbricati utilizzando il cosiddetto «premium needle coke», mentre per le importazioni dall’India la Commissione non avrebbe accettato di escludere dall’inchiesta gli elettrodi di grafite e i relativi nippli fabbricati senza il «premium needle coke», motivando che la definizione del prodotto di cui trattasi è determinata dalle caratteristiche fisiche e tecniche essenziali del prodotto finale e dal relativo uso finale. Esse osservano che i prodotti cinesi sono destinati al medesimo uso finale della gamma meno pregiata del prodotto di cui trattasi.

    32

    Da ultimo, nell’ambito del presente motivo, le ricorrenti sostengono che i loro diritti della difesa sarebbero stati lesi in seguito all’esclusione, nella versione non riservata della denuncia, di taluni elementi di prova con la motivazione che avrebbero potuto rivelarsi pregiudizievoli per gli interessi commerciali sostanziali di un concorrente. Ciò rappresenterebbe, peraltro, un ulteriore elemento a dimostrazione della collusione tra le denuncianti e taluni importatori del prodotto di cui trattasi aventi sede in Stati terzi, elemento tale da giustificare che i predetti elementi di prova non siano presi in considerazione.

    33

    Il Consiglio contesta gli argomenti delle ricorrenti.

    Giudizio del Tribunale

    — Sul preteso atteggiamento discriminatorio delle istituzioni con riferimento alla determinazione del prodotto di cui trattasi

    34

    Tale motivo dev’essere immediatamente respinto in quanto infondato in fatto. Da un lato, le istituzioni non hanno preso in considerazione l’impiego di «premium needle coke» quale elemento per la definizione del prodotto di cui trattasi, come si evince dai‘considerando’ 11-14 del regolamento antidumping provvisorio, ai quali rinvia il ‘considerando’ 6 del regolamento antidumping impugnato. Dall’altro, le ricorrenti non hanno dimostrato che le istituzioni abbiano fondato l’esclusione dall’inchiesta delle importazioni dalla Cina sul fatto che queste ultime non concernevano prodotti fabbricati utilizzando il «premium needle coke».

    — Sull’omissione di inchiesta nei confronti di altre potenziali fonti di dumping

    35

    Secondo una giurisprudenza costante, il principio generale di parità di trattamento e di non discriminazione vieta, da un lato, di trattare situazioni paragonabili in maniera diversa e, dall’altro, di trattare situazioni diverse in maniera uguale, a meno che ciò sia giustificato da ragioni obiettive (v. sentenza della Corte 15 aprile 2005, causa C-110/03, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-2801, punto 71 e la giurisprudenza ivi citata).

    36

    È vero che, in talune circostanze particolari, la Commissione ha la facoltà di avviare d’ufficio un’inchiesta, in forza dell’art. 5, n. 6, del regolamento n. 384/96. È parimenti pacifico che, in certe situazioni, la Commissione segue la prassi di chiedere a un denunciante di estendere la portata della propria denuncia. Tuttavia, non è necessario chiedersi se essa fosse tenuta ad agire in questo modo nel caso di specie. Difatti, quand’anche si potesse presumere che si sia verificata una disparità di trattamento, consistente nell’apertura di un procedimento antidumpig soltanto nei confronti delle importazioni dall’India quando sussistevano indizi tali da giustificare che altre importazioni fossero anch’esse assoggettate ad un’inchiesta, ciò non potrebbe costituire una violazione né dell’art. 9, n. 5, del regolamento n. 384/96, né dell’art. 9, n. 2, del codice antidumping 1994 e neppure del principio generale di parità di trattamento.

    37

    In primo luogo, per quanto riguarda l’art. 9, n. 5, del regolamento n. 384/96, esso specifica che un dazio «antidumping viene istituito per l’importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati in conformità del presente regolamento».

    38

    Come si evince dalla sua formulazione, tale disposizione vieta le disparità di trattamento fra importazioni che abbiano tutte costituito oggetto di dazi antidumping per l’importazione del medesimo prodotto [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 settembre 2002, causa T-89/00, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consiglio, Racc. pag. II-3651, punto 58]. Ora, nel caso di specie si pone la questione di una presunta disparità di trattamento tra importazioni che hanno costituito oggetto di dazi antidumping e importazioni che non sono state assoggettate ad inchiesta. I fatti di causa non ricadono dunque nell’ambito di applicazione dell’art. 9, n. 5, del regolamento n. 384/96.

    39

    In secondo luogo, per quanto riguarda l’art. 9, n. 2, del codice antidumping 1994, basti evidenziare che esso ha una portata equivalente a quella dell’art. 9, n. 5, del regolamento n. 384/96, nella parte in cui vieta le disparità di trattamento nella riscossione dei dazi antidumping applicati a un prodotto fondate sulla provenienza delle importazioni in questione. Esso non trova quindi applicazione nel caso di specie.

    40

    In terzo luogo, anche l’argomento che deduce una violazione del principio generale della parità di trattamento dev’essere respinto.

    41

    Il fatto che l’art. 9, n. 5, del regolamento n. 384/96 costituisca un’applicazione del principio di parità di trattamento [sentenza Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consiglio, citata supra al punto 38, punto 51] certamente non esclude che le istituzioni siano tenute all’osservanza di tale principio quando applicano altre disposizioni del regolamento n. 384/96 [v., in relazione all’art. 2, n. 7, lett. b), del medesimo regolamento, sentenza del Tribunale 23 ottobre 2003, causa T-255/01, Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures e Zhejiang Yankon/Consiglio, Racc. pag. II-4741, punti 60-61].

    42

    Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, il principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v. sentenza del Tribunale 16 novembre 2006, causa T-120/04, Peróxidos Orgánicos/Commissione, Racc. pag. II-4441, punto 77 e giurisprudenza ivi richiamata). A ben guardare, è questo il senso dell’argomentare delle ricorrenti, che poggia interamente sul fatto che avrebbe dovuto essere espletata un’inchiesta anche nei confronti di altre importazioni. Pertanto, il principio di parità di trattamento non trova applicazione nel caso di specie e l’omesso avvio di un’inchiesta nei confronti di altre potenziali fonti di dumping è privo di incidenza sulla legittimità del regolamento antidumping impugnato.

    43

    Di conseguenza, occorre altresì respingere gli argomenti delle ricorrenti relativi alla violazione del principio di buona amministrazione e a manifesti errori nella valutazione degli elementi di prova prodotti dalle ricorrenti, giacché essi sono tesi a dimostrare che la Commissione era tenuta ad avviare un’inchiesta nei confronti di importazioni originarie di paesi terzi. Per la stessa ragione, sono irrilevanti ai fini della legittimità del regolamento antidumping impugnato anche le censure delle ricorrenti attinenti al fatto che le denuncianti avrebbero indirizzato la loro denuncia unicamente contro le importazioni dall’India.

    — Sulla violazione del principio di rispetto dei diritti della difesa

    44

    Secondo costante giurisprudenza, il principio del rispetto dei diritti della difesa è un principio fondamentale del diritto comunitario (sentenza della Corte 27 giugno 1991, causa C-49/88, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, Racc. pag. I-3187, punto 15, e sentenza del Tribunale 18 dicembre 1997, cause riunite T-159/94 e T-160/94, Ajinomoto e NutraSweet/Consiglio, Racc. pag. II-2461, punto 81).

    45

    In forza di tale principio, le imprese interessate da un procedimento d’inchiesta che precede l’adozione di un regolamento antidumping devono essere messe nel corso di tale procedimento amministrativo nella condizione di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze dedotti, nonché sugli elementi di prova posti dalla Commissione a fondamento delle sue allegazioni circa la sussistenza di una pratica di dumping e il danno che ne conseguirebbe (sentenza AI-Jubail Fertilizer/Consiglio, citata supra al punto 44, punto 17; sentenze del Tribunale 17 dicembre 1997, causa T-121/95, EFMA/Consiglio, Racc. pag. II-2391, punto 84, e Ajinomoto e NutraSweet/Consiglio, citata supra al punto 44, punto 83).

    46

    Occorre osservare che, nel caso di specie, taluni elementi di prova contenuti nella versione riservata della denuncia non sono stati ripresi in forma sintetica in quella non riservata. Si tratta, in particolare, degli allegati 1, 5-7, 9-11, 15-18, 20-21, 23, 26, 28-31, 33-44 alla denuncia, che ne contiene 45.

    47

    Tuttavia, spettava alle ricorrenti mettere le istituzioni nelle condizioni di valutare i possibili problemi derivanti dall’assenza, nella versione non riservata della denuncia, di un sunto di tali elementi di prova (v., in tal senso, sentenza Ajinomoto e NutraSweet/Consiglio, citata supra al punto 44, punti 109 e 110).

    48

    Nella fattispecie, come si evince dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti a corredo del ricorso, esse hanno sì invocato brevemente tale assenza di sunto agli inizi del procedimento, nelle loro osservazioni sulla denuncia datate 3 ottobre 2003, salvo poi non farvi più alcun riferimento nelle successive comunicazioni.

    49

    Ne consegue che, non avendo adeguatamente avvertito la Commissione e, poi, il Consiglio, le ricorrenti non sono legittimate ad invocare la violazione dei diritti della difesa.

    50

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il primo motivo deve essere respinto.

    Sul secondo motivo, relativo a una violazione dei requisiti processuali fondamentali nella parte in cui le inchieste sono state effettuate prendendo in considerazione una Comunità soltanto composta di 15 Stati membri

    Argomenti delle parti

    51

    Le ricorrenti censurano il fatto che i dazi istituiti dai regolamenti impugnati comprendano il territorio di dieci nuovi Stati membri anche se non è stata effettuata alcuna inchiesta al loro interno e, per questa ragione, sostengono che non sussisterebbe alcun fondamento giuridico per l’istituzione di tali dazi. Detta circostanza differenzierebbe il presente caso da quello dei dazi istituiti prima dell’allargamento, per i quali l’inchiesta è stata condotta su una base territoriale corretta.

    52

    Una siffatta estensione automatica dei dazi antidumping e antisovvenzioni ai dieci nuovi Stati membri sarebbe contraria agli artt. 1, nn. 1-2, 2-7, e 9, nn. 4-5, del regolamento n. 384/96 nonché agli artt. 1, n. 1, 8-12, 15 e 31 del regolamento (CE) del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1). Le ricorrenti sostanzialmente affermano che queste diverse disposizioni, nel fare riferimento vuoi alla Comunità vuoi all’industria comunitaria, implicano che l’inchiesta venga effettuata in base a un ambito territoriale ben definito, quello della Comunità e non di una parte di essa. Ciò risulterebbe altresì dalle disposizioni pertinenti del codice antidumping 1994 e dall’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative stipulato in seno all’OMC (GU 1994, L 336, pag. 156, in prosieguo: l’«accordo SMC»). Peraltro, le ricorrenti osservano che, al fine di determinare con esattezza il margine di dumping ed il danno ad esso conseguente, o che discenderebbe dalle pretese sovvenzioni, sarebbe stata necessaria un’inchiesta che comprendesse i dieci nuovi Stati membri. Da ultimo, esse rammentano che l’apertura di un procedimento antidumping deve fondarsi su informazioni relative all’evoluzione del volume delle importazioni, ai loro effetti sui prezzi del prodotto simile ed alla loro incidenza sull’industria comunitaria, con il corollario che le misure adottate alla stregua di 15 Stati membri non possono essere automaticamente imposte nell’ambito di una Comunità di 25 Stati membri, senza verificare se i procedimenti avrebbero potuto essere aperti sulla base di informazioni simili riguardanti una Comunità allargata.

    53

    In sostanza, le ricorrenti ritengono che la Commissione avesse il diritto di condurre un’inchiesta che tenesse in considerazione l’imminenza dell’allargamento, posto che nessuna disposizione dei regolamenti nn. 384/96 e 2026/97 le impediva di inviare richieste di informazioni.

    54

    Esse si oppongono all’argomento del Consiglio attinente al modo di procedere reso noto mediante l’avviso sul possibile riesame delle misure in seguito all’allargamento. Tale avviso non potrebbe legittimare le istituzioni a discostarsi dalla normativa applicabile. Pur riconoscendo che in esso viene affermato che i procedimenti in corso potranno condurre all’applicazione di dazi nell’insieme dei nuovi Stati membri, le ricorrenti affermano in sostanza che le soluzioni rese note, ed in particolare la possibilità di ottenere dalla Commissione un riesame intermedio, sono prive di interesse rispetto ai procedimenti che, al momento dell’allargamento, non risultavano conclusi. In proposito, esse rammentano che un riesame intermedio non può essere richiesto prima che sia trascorso almeno un anno dall’emanazione delle misure pertinenti.

    55

    Il fatto che in taluni casi particolari, sarebbe stato osservato che l’estensione dell’esame ai nuovi Stati membri non avrebbe modificato radicalmente le conclusioni dell’inchiesta sarebbe privo di rilevanza al di fuori di detti casi.

    56

    Il Consiglio osserva che correttamente le misure antidumping e antisovvenzioni sono state estese alla Comunità allargata. La limitata importanza economica complessiva dell’allargamento consentirebbe di mantenere valide anche per la Comunità allargata, in linea di principio, le conclusioni delle inchieste che si sono basate sulla Comunità di 15 Stati membri, come confermerebbe lo scarso numero di istanze di riesame intermedio. Esso sostiene che un riesame sistematico di tutte le misure antidumping e antisovvenzioni esistenti comporterebbe per tutti gli operatori interessati oneri notevoli e costi supplementari e non sarebbe concretamente realizzabile.

    57

    Il Consiglio sostiene che l’avviso sul possibile riesame delle misure in seguito all’allargamento istituisce una soluzione transitoria complessa, rientrante nel margine di discrezionalità conferito alla Comunità e basata su un meccanismo di riesame in due fasi, che consente di vigilare affinché siano apportati taluni correttivi, qualora siano giustificati.

    58

    Da un lato, ne risulterebbe che, a decorrere dal 1o maggio 2004, tutte le misure antidumping e antisovvenzioni vigenti si applicano automaticamente alle importazioni nella Comunità allargata a 25 Stati membri e che, qualora talune delle inchieste in corso, aperte prima di tale data, dovessero concludersi con l’adozione di misure, anche queste ultime sarebbero applicabili alle importazioni nei 25 Stati membri della Comunità.

    59

    Dall’altro lato, al fine di garantire la possibilità di apportare taluni correttivi, sarebbe stato previsto un meccanismo di riesame. Il Consiglio rammenta in proposito che la Commissione era pronta a riesaminare totalmente o parzialmente, su istanza di ciascuna parte interessata, le misure antidumping e antisovvenzioni ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento n. 384/96 e dell’art. 19 del regolamento n. 2026/97, senza attendere il decorso del termine di un anno, dato che la stessa aveva reso noto che avrebbe esercitato la propria facoltà di avviare d’ufficio un procedimento di riesame. Il Consiglio osserva che le ricorrenti non si sono avvalse di tale facoltà, verosimilmente in quanto non erano convinte che un riesame intermedio avrebbe potuto condurre a risultati per esse maggiormente favorevoli.

    60

    Esso osserva altresì che le censure delle ricorrenti sono formalistiche, posto che queste ultime non sostengono che un’inchiesta comprendente i 25 Stati membri avrebbe prodotto risultati diversi, né hanno presentato il benché minimo elemento di prova in proposito.

    61

    Da ultimo, il Consiglio sottolinea che la Commissione ha esaminato, per scrupolo di completezza, gli effetti dell’allargamento rispetto a tutti i procedimenti in corso, ivi compresi i due in questione, e che i risultati non erano apparsi sensibilmente differenti.

    Giudizio del Tribunale

    62

    È pacifico che, mentre il periodo d’inchiesta è durato dal 1o aprile 2002 al 31 marzo 2003, epoca in cui la Comunità era costituita solo di 15 Stati membri, i regolamenti provvisori sono stati adottati il 19 maggio 2004 e i regolamenti impugnati il 13 settembre 2004, date alle quali la Comunità contava 25 Stati membri.

    63

    Occorre rammentare che i dazi antidumping e compensativi non costituiscono una sanzione per un comportamento precedente, bensì una misura di difesa e di tutela nei confronti della concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping e di sovvenzione (v., in tema di dazi antidumping, sentenza del Tribunale 14 novembre 2006, causa T-138/02, Nanjing Metalink/Consiglio, Racc. pag. II-4347, punto 60). Peraltro, ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 384/96 e dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 2026/97, l’accertamento di un pregiudizio deve basarsi su prove positive e implicare un esame obiettivo, da un lato, del volume delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario e, dall’altro, dell’incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria.

    64

    Ne consegue che, ai fini della determinazione dei dazi antidumping e compensativi, rileva la composizione della Comunità al momento della loro adozione. Poiché le informazioni ottenute dalla Commissione durante il periodo d’inchiesta non sono state prese in considerazione nella prospettiva dell’allargamento e riguardavano quindi unicamente la Comunità costituita di 15 Stati membri, sia la Commissione, all’atto dell’adozione dei regolamenti provvisori, che, eventualmente, il Consiglio, al momento dell’adozione dei regolamenti impugnati, erano tenuti a verificare che tali informazioni fossero adeguate anche in rapporto ad una Comunità costituita di 25 Stati membri.

    65

    Vero è che l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 384/96 e l’art. 11, n. 1, del regolamento n. 2026/97 comportano il divieto di prendere in considerazione elementi successivi al periodo d’inchiesta. Tuttavia, nel caso in esame, la circostanza che l’allargamento della Comunità costituisca un evento successivo rispetto al periodo d’inchiesta non può in nessun caso esentare le istituzioni dall’obbligo menzionato al punto che precede.

    66

    Come il Tribunale ha già avuto occasione di sottolineare in relazione all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 384/96, il periodo di inchiesta e il divieto di prendere in considerazione elementi posteriori allo stesso mirano a garantire che i risultati dell’inchiesta siano rappresentativi ed attendibili, assicurando che gli elementi sui quali si fonda l’accertamento del dumping e del danno non siano influenzati dal comportamento dei produttori interessati successivo all’apertura del procedimento antidumping e, quindi, che il dazio definitivo imposto all’esito del procedimento sia idoneo a porre effettivo rimedio al danno risultante dal dumping (sentenza Nanjing Metalink/Consiglio, citata supra al punto 63, punto 59).

    67

    Si aggiunga che, impiegando il termine «normalmente», l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 384/96 ammette eccezioni al divieto di prendere in considerazione informazioni relative a un periodo successivo a quello dell’inchiesta. Riguardo a circostanze favorevoli alle imprese interessate dall’inchiesta, è stato affermato che non compete alle istituzioni comunitarie prendere in considerazione elementi che si riferiscono a un periodo successivo a quello dell’inchiesta, salvo che detti elementi non rivelino nuovi sviluppi da rendere manifestamente inadeguata la prevista istituzione di un dazio antidumping (sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-161/94, Sinochem Heilongjiang/Consiglio, Racc. pag. II-695, punto 88, e 20 giugno 2001, causa T-188/99, Euroalliages e a./Commissione, Racc. pag. II-1757, punto 75). Se, per contro, taluni elementi relativi a un periodo successivo a quello dell’inchiesta, riflettendo il comportamento attuale delle imprese interessate, giustificassero l’imposizione ovvero l’aumento di un dazio antidumping, sulla base di quanto precede si dovrebbe necessariamente rilevare che le istituzioni hanno il diritto, se non l’obbligo, di tenerne conto (sentenza Nanjing Metalink/Consiglio, citata supra al punto 63, punto 61). Lo stesso ragionamento può valere per l’art. 11, n. 1, del regolamento 2026/97, la cui formulazione è identica, su tale punto, a quella dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 384/96.

    68

    Occorre inoltre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito delle misure di difesa commerciale le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale, in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (v. sentenza del Tribunale 28 ottobre 2004, causa T-35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, Racc. pag. II-3663, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata). Ora, risulta altresì da giurisprudenza consolidata che, quando le istituzioni godono di un siffatto potere, il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie approntate dall’ordinamento giuridico comunitario riveste un’importanza ancor più fondamentale e che tra dette garanzie si annovera in particolare l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato ed imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (sentenze della Corte 21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I-5469, punto 14, e del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-167/94, Nölle/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2589, punto 73).

    69

    Si deve necessariamente constatare che l’adesione di dieci nuovi Stati membri tra la fine del periodo d’inchiesta e l’adozione dei regolamenti impugnati rappresenta un elemento pertinente che le istituzioni erano tenute ad esaminare allo scopo di valutarne l’incidenza sui due procedimenti in corso, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 68.

    70

    Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, il mero riferimento alla presunta esiguità dell’importanza economica complessiva dell’allargamento non può esentare le istituzioni dall’obbligo sopra menzionato, giacché una siffatta considerazione di ordine generale non riguarda lo specifico settore economico in cui rientrano le importazioni in oggetto.

    71

    Per quanto concerne l’avviso sul possibile riesame delle misure in seguito all’allargamento adottato dalla Commissione, esso non può comunque costituire un modo sufficiente di prendere in considerazione gli effetti dell’allargamento sui procedimenti in corso. Al contrario, tale metodo consiste nel non esaminare d’ufficio gli effetti dell’allargamento, pur prevedendo la possibilità di un successivo riesame delle misure in questione. Ebbene, la mera possibilità di un riesame di questo tipo, lasciata alla discrezione della Commissione e successiva all’adozione dei regolamenti, non può esentare le istituzioni dall’obbligo di accertarsi che l’allargamento della Comunità non sia idoneo ad incidere sull’importo dei dazi antidumping e antisovvenzioni.

    72

    Tuttavia, come risulta dal documento d’informazione generale vertente sugli aspetti emersi nei due procedimenti circa il pregiudizio, il nesso causale e l’interesse comunitario, nel caso di specie la Commissione ha valutato gli effetti dell’allargamento sulla pertinenza dei dati ottenuti durante il periodo d’inchiesta. Ivi la Commissione osserva, da un lato, che le importazioni dall’India verso i nuovi Stati membri avevano un prezzo leggermente inferiore a quello rilevato nel periodo d’inchiesta e, dall’altro, che la proporzione dei dieci nuovi Stati membri era minima in termini di vendite, di produzione e di importazione del prodotto di cui trattasi; dette osservazioni sono rimaste incontestate da parte delle ricorrenti. Inoltre, nel medesimo documento si menziona il fatto che gli unici due siti noti di produzione del prodotto di cui trattasi nei nuovi Stati membri sono ubicati in Polonia e che la Commissione ha ottenuto talune informazioni provenienti da un’inchiesta antidumping effettuata dalle autorità polacche nel 2003, dalle quali risulterebbe che i prezzi delle importazioni dall’India in Polonia sono inferiori del 4% rispetto a quelli delle importazioni destinate alla Comunità.

    73

    Allorché ha proceduto a tale verifica in epoca successiva a quella dell’inchiesta, la Commissione si è dunque assicurata che le informazioni ottenute nel corso dell’inchiesta permanessero rappresentative della Comunità anche al momento dell’adozione dei dazi antidumping e compensativi. Così operando, essa ha ottemperato all’obbligo di esaminare tutti gli elementi rilevanti della fattispecie.

    74

    Per quanto riguarda l’argomento fondato sul fatto che le istituzioni avrebbero dovuto verificare se le informazioni in loro possesso fossero tali da consentire l’avvio di un’inchiesta nella Comunità allargata, esso deve essere respinto alla luce delle suesposte considerazioni. Infatti, da queste ultime consegue necessariamente che le informazioni in base alle quali la Commissione ha deciso di aprire i procedimenti in questione erano anche tali da giustificare l’avvio dell’inchiesta in una Comunità costituita di 25 Stati membri.

    75

    In ordine ai richiami alle disposizioni del codice antidumping 1994 e dell’accordo SMC, basti constatare che le ricorrenti non hanno dimostrato sotto quale profilo il loro contenuto differirebbe rispetto alle disposizioni dei regolamenti nn. 384/96 e 2026/97, che attuano gli obblighi specifici che le prime comportano.

    76

    Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo motivo deve essere respinto.

    Sul terzo motivo, relativo alla qualificazione del meccanismo di credito di dazi all’importazione come sovvenzione ed alla determinazione dell’importo dei dazi compensativi

    Argomenti delle parti

    77

    Le ricorrenti sostengono che il regolamento antisovvenzioni impugnato è contrario al principio di proporzionalità, agli artt. 1, n. 1, 2, punto 1 a), sub ii), e 15, n. 2, del regolamento n. 2026/97 nonché al suo allegato III ed agli artt. 1, n. 1, lett. a), 1), sub ii), e 19, n. 3, dell’accordo SMC, e che è affetto da un manifesto errore di valutazione e da vizi procedurali in quanto ha istituito dazi compensativi fino a concorrenza di importi inadeguati.

    78

    In via preliminare, esse rammentano che il meccanismo indiano di credito di dazi all’importazione (in prosieguo: il «DEPB») consente ad un esportatore di ricevere un credito all’importazione corrispondente all’importo dei dazi pagati per l’importazione di materie prime necessarie alla fabbricazione del prodotto esportato su base unitaria, conformemente alle norme dette «standard technical input-output» (in prosieguo: le «norme SION»). Esse sottolineano l’importanza di un rimborso dei dazi prelevati all’atto dell’importazione dei beni necessari alla fabbricazione del prodotto di cui trattasi e, segnatamente, del più costoso tra essi, il «premium needle coke», che non è disponibile in India.

    79

    Le ricorrenti contestano la qualificazione come sovvenzione fatta propria dal regolamento antisovvenzioni impugnato. In ogni caso, anche ammettendo che si possa discutere della presenza di caratteri propri della sovvenzione nel DEPB, la decisione secondo cui il vantaggio compensabile era costituito dall’importo totale dei dazi all’importazione normalmente dovuti su tutte le importazioni sarebbe comunque errata. Soltanto l’eccedenza percepita potrebbe costituire una sovvenzione.

    80

    Una siffatta conclusione si trarrebbe, in primo luogo, dalla lettura combinata dell’art. 2, punto 1 a), sub ii), e dell’allegato I, lett. i), del regolamento n. 2026/97. Anche l’allegato II, parte I, punto 2, suffragherebbe tale analisi. Ne risulterebbe che una sovvenzione potrebbe sussistere soltanto qualora un regime di restituzione generi una restituzione in eccesso e fino a concorrenza dell’importo in eccedenza. La Commissione sarebbe quindi tenuta a dimostrare l’esistenza di una restituzione in eccesso prima di poterla qualificare, se del caso, come sovvenzione. Analogo approccio varrebbe per la definizione di cui all’allegato III, parte I. Ad avviso delle ricorrenti, infatti, il DEPB deve essere qualificato come regime di restituzione di dazi su fattori della produzione sostitutivi e dunque troverebbe applicazione l’allegato III del regolamento n. 2026/97, allegato che il Consiglio avrebbe omesso di esaminare.

    81

    L’argomento del Consiglio secondo cui una sovvenzione potrebbe ravvisarsi anche in assenza di un pagamento in eccesso qualora il regime in esame non corrispondesse esattamente alle disposizioni degli allegati I, II e III del regolamento n. 2026/97 poggerebbe sull’erronea premessa per cui detti allegati stabiliscono le differenti condizioni che un regime di restituzione deve soddisfare per essere perfetto, mentre essi rappresentano, piuttosto, linee direttive volte ad accertare l’esistenza di garanzie contro un’eventuale restituzione in eccedenza.

    82

    In secondo luogo, il Consiglio avrebbe considerato a torto che il DEPB non rappresenta un meccanismo di remissione dei dazi istituito in modo corretto, adducendo la mancanza in India di un procedura di controllo circa la sua corretta attuazione. Ad avviso delle ricorrenti, tale meccanismo sussiste ed è costituito dai seguenti elementi: da un lato, l’applicazione e la rigida attuazione delle norme SION e, dall’altro, il fatto che i crediti sono attribuiti all’atto delle esportazioni e possono essere utilizzati soltanto per importazioni di materie prime utilizzate nel processo produttivo, conformemente alle cosiddette norme dell’«input-output». Esse sostengono altresì che la maggior parte degli esportatori indiani utilizza il DEPB alla stregua di un regime di restituzione che impone l’obbligo di utilizzare qualunque restituzione per versare i dazi dovuti all’importazione di precisi fattori della produzione consumati nel processo produttivo dei prodotti esportati, dal momento che detto modo di operare risulta economicamente ragionevole. Detto sistema, basato sull’incentivazione degli operatori economici, risponderebbe dunque a considerazioni pratiche nonché all’esigenza di semplificazione amministrativa sull’intero territorio indiano.

    83

    In terzo luogo, le ricorrenti addebitano alle istituzioni di non aver indagato al fine di accertarsi che sussistesse un’eccedenza nella presa in conto dei fattori della produzione e di avere così violato il principio di buona amministrazione nonché i principi fondamentali del regolamento n. 2026/97. Sostanzialmente, esse affermano che la Commissione è soggetta a un obbligo specifico di esaminare se la pubblica amministrazione del paese di esportazione abbia istituito un sistema ovvero una procedura tale da permettere di accertare quali sono i fattori della produzione consumati nel processo produttivo del prodotto esportato e fino a concorrenza di quale ammontare. Poiché la Commissione ha affermato che in India mancava un sistema di questo tipo, essa era tenuta a procedere ad un’inchiesta allo scopo di verificare, da un lato, se il DEPB fosse concretamente funzionante e, dall’altro, in quale misura esso potesse accordare una remissione eccedentaria agli esportatori, al fine di applicare un’imposizione compensativa soltanto a quest’ultima. Sarebbe illogico ritenere che le autorità indiane siano tenute a procedere ad un nuovo esame, dato che esso presuppone l’esistenza di meccanismi di verifica sufficienti che, se fossero esistiti, avrebbero impedito la concessione di una restituzione eccessiva. Le ricorrenti ricordano che, in ogni caso, compete alle istituzioni comunitarie determinare l’esistenza di una sovvenzione e, in caso affermativo, il suo ammontare.

    84

    In quarto luogo, esse fanno riferimento all’esistenza di un principio di diritto internazionale, sancito dall’accordo SMC e dal sistema doganale comunitario, in virtù del quale un produttore non è obbligato a corrispondere dazi sulle merci importate unicamente al fine di trattarle e di esportarle nuovamente in seguito. Tuttavia, non sussisterebbe una definizione vincolante a livello internazionale dei requisiti che un siffatto regime dovrebbe rispettare. L’approccio seguito dalle istituzioni comunitarie finirebbe per imporre all’India, paese in via di sviluppo privo di un sistema doganale evoluto, un sistema esattamente corrispondente a quello istituito dal codice doganale comunitario.

    85

    In quinto luogo, ed in via subordinata, per il caso in cui dovesse ritenersi che la sovvenzione sia costituita dall’importo totale della restituzione, sia essa eccedentaria o meno, le ricorrenti rammentano che la Commissione deve ancora calcolare l’importo della sovvenzione compensabile, e sottolineano che, ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 2026/97, esso è costituito dal solo vantaggio conferito al beneficiario. Poiché è universalmente riconosciuto che i fattori consumati nel processo produttivo di un prodotto esportato sono esenti da dazi all’importazione, all’esportatore potrebbe essere conferito un vantaggio unicamente nel caso in cui questi dovesse ottenere una restituzione superiore all’ammontare dei dazi all’importazione corrisposti per i fattori consumati nel processo produttivo del prodotto esportato.

    86

    Il Consiglio contesta la fondatezza di tale motivo.

    Giudizio del Tribunale

    87

    Nell’ambito del motivo in parola, le ricorrenti addebitano sostanzialmente alle istituzioni di essere incorse in un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di sovvenzione, un errore nella qualificazione giuridica del DEPB e, da ultimo, di avere violato un obbligo di natura procedurale, avendo omesso di procedere a un’istruttoria circa il concreto funzionamento del DEPB.

    88

    La rubrica del motivo in parola contempla anche il principio di proporzionalità. Tuttavia, le ricorrenti non hanno mai spiegato perché la qualificazione del DEPB come sovvenzione contrasterebbe con il principio di proporzionalità. Siffatta censura risulta quindi incompatibile con l’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto non è sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte convenuta di predisporre la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza il supporto di altre informazioni, e deve pertanto essere dichiarata irricevibile (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-352/94, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. II-1989, punti 333 e 334).

    — Sul presunto errore di diritto nell’interpretazione della nozione di sovvenzione

    89

    Ai sensi dell’art. 2, punto 1 a), sub ii), del regolamento n. 2026/97: «[v]i è sovvenzione quando (…) una pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione attribuisca un contributo finanziario, ossia quando (…) la pubblica amministrazione rinunci ad entrate altrimenti dovute ovvero non le riscuota (ad esempio nel caso di incentivi fiscali quali i crediti d’imposta); al riguardo, non si considerano sovvenzioni l’esenzione di un prodotto esportato dai dazi o dalle imposte che gravano su un prodotto simile se destinato al consumo interno, ovvero la remissione di tali dazi o imposte per importi non superiori a quelli dovuti, a condizione che sia concessa in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III».

    90

    Da tale disposizione si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, gli allegati I, II e III del regolamento n. 2026/97 non costituiscono mere linee direttive volte a fissare garanzie contro eventuali restituzioni in eccedenza, ma contengono norme il cui rispetto è necessario affinché una remissione oppure un’esenzione di un dazio non siano qualificate come sovvenzione. Tale conclusione s’impone avuto riguardo alla formulazione particolarmente chiara dell’art. 2, punto 1 a), sub ii), del regolamento n. 2026/97. Dall’economia di quest’articolo risulta inoltre che la deroga accordata alle esenzioni oppure alle remissioni di dazi costituisce un’eccezione al principio secondo cui la rinuncia o la mancata riscossione di entrate altrimenti dovute costituisce una sovvenzione. Come tale, è di stretta interpretazione.

    91

    Di conseguenza, il Consiglio non è incorso in errori di diritto nell’interpretazione del regolamento n. 2026/97 allorché ha deciso, ai ‘considerando’ 8 e 9 del regolamento antisovvenzioni impugnato, che il vantaggio compensabile era costituito dall’importo totale dei dazi all’importazione normalmente dovuti su tutte le importazioni, a causa del mancato rispetto delle disposizioni di cui agli allegati I, II e III del regolamento n. 2026/97. Infatti, la limitazione della qualificazione come sovvenzione alle sole eccedenze percepite, come vorrebbero le ricorrenti, presuppone che il sistema di remissione o di esenzione dai dazi sia compatibile con l’art. 2, punto1 a), sub ii), del regolamento n. 2026/97.

    92

    Per le stesse ragioni deve respingersi l’argomento relativo alla presunta violazione dell’art. 5 del regolamento n. 2026/97, a termini del quale «l’importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo d’inchiesta sulle sovvenzioni». Invero, esso poggia sulla medesima erronea premessa secondo cui gli esportatori avrebbero il diritto di beneficiare di una restituzione sui dazi relativi ai fattori produttivi utilizzati nei prodotti esportati, mentre discende da quanto precede che detto diritto è condizionato al rispetto dell’art. 2, punto 1 a), sub ii), del regolamento n. 2026/97.

    93

    Tale conclusione non è inficiata dal riferimento agli allegati I, punto i), e II, parte I, punto 2, e III, parte I, nella parte in cui viene sostanzialmente chiarito che un regime di restituzione del dazio può costituire una sovvenzione nel caso in cui comporti il versamento di importi superiori a quelli riscossi. Basti evidenziare che dette differenti disposizioni richiamano il principio enunciato all’art. 2, punto1 a), sub ii), del regolamento n. 2026/97, ma non si propongono di precisare i criteri che un regime di restituzione deve soddisfare per essere compatibile con quell’articolo, dato che essi sono esplicitati in altre disposizioni degli allegati II e III del regolamento n. 2026/97.

    94

    Infine, per quanto riguarda gli artt. 1, n. 1, e 15, n. 2, del regolamento n. 2026/97 e gli artt. 1, n. 1, lett. a), l), sub iii), e 19, n. 3, dell’accordo SMC, ai quali rinvia la formulazione del motivo in parola, le ricorrenti non spiegano sotto quale profilo essi avrebbero una qualche incidenza sull’analisi delle condizioni che un regime di esenzione o di remissione di dazi all’importazione deve soddisfare per non essere qualificato come sovvenzione.

    — Sull’asserito errore nella qualificazione del DEPB come sovvenzione

    95

    Ai sensi dell’allegato II, parte II, n. 4, del regolamento n. 2026/97: «Ove si presuma che un (…) regime di restituzione del dazio dia luogo a una sovvenzione a causa dell’importo eccessivo dell’abbuono o della restituzione in relazione a fattori immessi nella produzione del prodotto esportato, la Commissione deve [di norma] anzitutto verificare se la pubblica amministrazione del paese di esportazione ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura che consente di accertare quali beni sono consumati nel processo produttivo del prodotto esportato, e in che quantità. Nei casi in cui venga accertata l’applicazione di un siffatto meccanismo o procedura, la Commissione procede [di norma] ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione». L’allegato III; parte II, n. 2, del regolamento n. 2026/97 reca un’analoga previsione con riferimento ai sistemi di restituzione daziaria sostitutiva.

    96

    Dall’allegato II, parte II, n. 5, del regolamento n. 2026/97 risulta quanto segue: «Ove tale meccanismo o procedura non esista o risulti inadeguato ovvero, pur essendo istituito e ritenuto adeguato non venga applicato in modo efficace, si renderà necessario un ulteriore esame da parte del paese di esportazione sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, si può svolgere un’ulteriore verifica in conformità del paragrafo [II] 4». L’allegato III, parte II, n. 3, del regolamento n. 2026/97 reca un’analoga previsione con riferimento ai sistemi di restituzione daziaria sostitutiva.

    97

    Allorché ha ritenuto che il DEPB non potesse essere qualificato come regime autorizzato di restituzione daziaria o daziaria sostitutiva, il Consiglio si è basato, in particolare, sulla circostanza enunciata al ‘considerando’ 9 del regolamento antisovvenzioni impugnato nei seguenti termini:

    «[i]l governo indiano non aveva applicato un meccanismo o una procedura che consentisse di verificare efficacemente quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato, e in che quantità (cfr. l’allegato II, [parte] II (…) 4, del regolamento [n. 2026/97], e, nel caso dei regimi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, [parte] II (…) 2, del (…) regolamento [n. 2026/97]. Per di più, il governo indiano non aveva condotto un esame successivo all’esportazione, sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se fosse stato effettuato un pagamento eccessivo, e questo sebbene un simile esame fosse necessario in mancanza di un meccanismo di verifica applicato in modo efficace (cfr. l’allegato II, [parte] II (…) 5, e l’allegato III, [paragrafo] II (…) 3, del regolamento [n. 2026/97])».

    98

    Occorre constatare che il Consiglio ha accolto un’interpretazione corretta dei criteri enunciati agli allegati II e III del regolamento n. 2026/97, lo scopo dei quali è di verificare che il sistema di restituzione esistente nel paese di esportazione consenta di assicurarsi dell’effettivo utilizzo dei fattori produttivi o dei fattori produttivi sostitutivi. Il primo criterio attiene all’esistenza di un sistema o di una procedura che permetta di operare una siffatta verifica. Il secondo criterio, che si applica in via subordinata, nell’eventualità in cui una tale procedura o un tale sistema non esistesse o fosse insufficiente, consiste nel ricorso, da parte del paese esportatore, a un esame fondato sui fattori produttivi effettivamente utilizzati o sulle transazioni concretamente operate.

    99

    Il Consiglio ha giustamente ritenuto che il DEPB non corrispondesse ai criteri previsti dagli allegati II e III del regolamento n. 2026/97.

    100

    Da un lato, dalla descrizione del DEPB figurante ai ‘considerando’ 23-30 del regolamento antisovvenzioni provvisorio — descrizione confermata dal Consiglio al ‘considerando’ 6 del regolamento antisovvenzioni impugnato e che non è stata contestata dalle ricorrenti — non risulta che il governo indiano avesse istituito una procedura o un meccanismo di verifica. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la combinazione di vari fattori, tra cui l’applicazione delle norme SION, l’utilizzo dei crediti per le importazioni di fattori produttivi e la circostanza, che esse invocano nelle loro memorie, secondo cui la maggior parte degli esportatori indiani utilizza il DEPB alla stregua di un regime di restituzione che impone l’obbligo di utilizzare qualsiasi restituzione per versare i dazi dovuti all’importazione dei precisi fattori consumati nel processo produttivo dei prodotti esportati, non può essere equiparata a una procedura o a un meccanismo di verifica ai sensi degli allegati II, parte II, n. 4, e III, parte II, n. 2, del regolamento n. 2026/97.

    101

    Dall’altro, è pacifico che le autorità indiane non hanno effettuato un esame successivo alle esportazioni, come avrebbero dovuto fare in assenza di procedimenti o meccanismi di verifica ai sensi degli allegati II, parte II, n. 5, e III, parte II, n. 3, del regolamento n. 2026/97. Ciò è confermato, del resto, dall’argomentazione delle ricorrenti secondo cui spetterebbe alla Comunità effettuare tale esame.

    102

    Pertanto il Consiglio ha giustamente potuto ritenere che il DEPB non corrispondesse ai criteri enunciati agli allegati II e III del regolamento n. 2026/97 e che quindi non potesse essere qualificato come regime autorizzato di restituzione daziaria o daziaria sostitutiva ai sensi dell’art. 2, punto 1 a), sub ii), del medesimo regolamento.

    103

    Siffatta conclusione non è messa in discussione dall’impiego dell’avverbio «di norma» negli allegati II e III del regolamento n. 2026/97. Sebbene esso implichi che, in circostanze particolari, le istituzioni possono eventualmente utilizzare altri criteri, esso non può impedire loro di fondarsi sull’assenza dei criteri previsti ai fini di constatare il carattere non autorizzato di un regime di restituzione daziaria o daziaria sostitutiva.

    104

    Neppure le argomentazioni delle ricorrenti relative all’assenza di una definizione vincolante di un regime di restituzione dei dazi a livello internazionale e alla circostanza che l’India è un paese in via di sviluppo sono tali da invalidare tale conclusione. Basti in proposito sottolineare che gli allegati II e III del regolamento n. 2026/97 corrispondono agli allegati II e III dell’accordo SMC e che questi ultimi non operano alcuna distinzione in favore dei paesi in via di sviluppo.

    105

    Ad abundantiam, si può rilevare che il DEPB non è basato sulla effettività dei fattori produttivi o dei fattori produttivi sostitutivi consumati nella fabbricazione del prodotto esportato, bensì su una semplice stima della loro quantità. In tal modo, detto sistema non prevede condizioni di consumo effettivo dei fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato. Orbene, l’esistenza di una siffatta condizione costituisce una necessaria implicazione dell’art. 2, punto1 a), sub ii), del regolamento n. 2026/97 nonché dei suoi allegati II e III.

    — Sull’omessa istruttoria circa il concreto funzionamento del DEPB

    106

    Come si evince dai punti 95 e 96 che precedono, la Commissione deve soltanto stabilire se la pubblica amministrazione del paese di esportazione abbia istituito ed applichi un meccanismo o una procedura di controllo. Essa non è affatto tenuta, contrariamente a quanto asseriscono le ricorrenti, a condurre un’istruttoria al fine di verificare il funzionamento del DEPB in concreto. Al contrario, in assenza di meccanismi o procedure di controllo adeguati, compete al paese di esportazione, e non già alla Comunità, procedere a un nuovo esame basato sui fattori produttivi effettivamente utilizzati o sulle concrete transazioni in questione. Il motivo in parola deve quindi essere respinto.

    107

    Alla luce di quanto precede, occorre respingere il terzo motivo.

    Sul quarto motivo, relativo alla mancata presa in considerazione, in sede di determinazione del danno, degli effetti delle pratiche anticoncorrenziali sanzionate sul mercato comunitario

    Argomenti delle parti

    108

    Le ricorrenti sostengono che i regolamenti impugnati violano, da un lato, gli artt. 1, n. 1, 3, nn. 1, 6 e 7, e 9, n. 4, del regolamento n. 384/96, nonché gli artt. 3 e 9 del codice antidumping 1994 e, dall’altro, gli artt. 1, n. 1, 8, nn. 1, 6 e 7, e 15, n. 1, del regolamento n. 2026/97, nonché gli artt. 15 e 19 dell’accordo SMC, e che sono affetti da un errore manifesto di valutazione nella parte in cui istituiscono taluni dazi definitivi nei confronti delle importazioni del prodotto di cui trattasi in assenza di una determinazione corretta ed adeguata del danno, in particolare fondandosi su dati resi poco attendibili dall’esistenza di un accordo anticoncorrenziale.

    109

    Esse ricordano che i dazi antidumping e compensativi possono essere istituiti soltanto all’esito di un’inchiesta idonea a dimostrare l’esistenza di un danno rilevante per l’industria comunitaria. In applicazione delle norme dell’OMC, occorrerebbe assicurarsi che il ricorso a misure di difesa commerciale non blocchi l’accesso al mercato comunitario per le importazioni in questione, quando invece il pregiudizio dell’industria comunitaria può essere stato causato da altri fattori. Al fine di evitare l’imputazione alle importazioni in esame del pregiudizio causato da altri fattori, nonché di consentire un’effettiva applicazione della regola del dazio inferiore, sarebbe necessario un calcolo preciso dell’esatto ammontare del pregiudizio.

    110

    Esse sottolineano altresì l’importanza attribuita dal giudice comunitario alla determinazione del ruolo svolto da altri fattori nel pregiudizio causato all’industria comunitaria, segnatamente da eventuali pratiche anticoncorrenziali. Infatti, nella sentenza 11 giugno 1992, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I-3813), la Corte avrebbe annullato un dazio a causa del fatto che la Commissione non aveva determinato in modo corretto il pregiudizio causato dalle importazioni né aveva esaminato se l’industria comunitaria in questione non fosse essa stessa all’origine del pregiudizio da essa patito in conseguenza delle sue operazioni anticoncorrenziali.

    111

    È opinione delle ricorrenti che, alla luce della sentenza del Tribunale 19 settembre 2001, causa T-58/99, Mukand e a./Consiglio (Racc. pag. II-2521), spetta alla Commissione verificare se il mercato oggetto dell’inchiesta sia stato condizionato dalle operazioni anticoncorrenziali in questione e, eventualmente, se fosse possibile giungere a conclusioni attendibili per quanto concerne il pregiudizio. Esse ricordano altresì che, in forza dell’art. 8, nn. 6 e 7, del regolamento n. 2026/97 e dell’art. 3, nn. 6 e 7, del regolamento n. 384/96, le istituzioni sono tenute a non attribuire alle importazioni esaminate gli effetti negativi che l’industria comunitaria ha essa stessa cagionato attraverso le proprie operazioni anticoncorrenziali. Esse ne traggono la conclusione che, in caso di pratica anticoncorrenziale che conduca a una fissazione dei prezzi sul mercato comunitario dei prodotti oggetto di un’inchiesta antidumping o antisovvenzioni, la Commissione è tenuta a chiudere il procedimento, dal momento che detta attività anticoncorrenziale invalida le determinazioni del pregiudizio e del nesso di causalità, se non addirittura le rende impossibili.

    112

    Nel caso di specie, le ricorrenti deducono che avrebbero dovuto essere prese in considerazione le condotte anticoncorrenziali sanzionate dalla Commissione mediante la decisione 18 luglio 2001, 2002/271/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Caso COMP/E-1/36.490 (GU 2002, L 100, pag. 1). Da un lato, gli effetti principali sarebbero consistiti in prezzi artificiosamente elevati fino al marzo 1998, il che impedirebbe sia una determinazione esatta del preteso prezzo anormalmente basso delle importazioni indiane, sia dei livelli appropriati di rendimento dell’industria comunitaria. Dall’altro, le pratiche anticoncorrenziali avrebbero al contempo prodotto l’effetto di elevare artificialmente le quote di mercato dei produttori comunitari. Pertanto, la circostanza che i livelli dei prezzi siano caduti non dovrebbe indurre a trarre nessuna conseguenza. Le ricorrenti deducono da tutto ciò che per la Commissione non sarebbe stato possibile operare una valutazione attendibile degli indicatori di danno. Secondo le ricorrenti, essa avrebbe dovuto estendere la sua analisi, giungendo fino a chiedersi se le difficoltà dell’industria comunitaria non fossero dovute alle sue stesse condotte. Esse sostengono che le circostanze del caso di specie rendono l’analisi più agevole rispetto al caso oggetto della sentenza Mukand e a./Consiglio, citata supra al punto 111, posto che le pratiche anticoncorrenziali dispiegano i loro effetti sullo stesso mercato delle importazioni in esame. Esse ne deducono l’impossibilità di comparare i livelli di prezzo degli elettrodi di grafite comunitari con quelli indiani.

    113

    Le ricorrenti contestano la valutazione secondo cui il cartello avrebbe cessato di produrre effetti a far data dall’inizio del periodo esaminato, il 1o gennaio 1999. Sarebbe illusorio sostenere che gli effetti di un’intesa avente ad oggetto la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati possano dissolversi istantaneamente, soprattutto all’interno di un mercato oligopolistico. Esse fanno valere che, alla data del 1o gennaio 1999, l’inchiesta della Commissione sul cartello era appena cominciata e che gli effetti di quest’ultimo erano al loro culmine, in particolare perché i prezzi applicati erano stati convenuti nel corso degli anni precedenti e pertanto si trovavano a un livello molto elevato. Il calo dei prezzi constatato successivamente dovrebbe quindi essere addebitato più alla cessazione progressiva degli effetti dell’intesa che non alle importazioni dall’India. A tale riguardo, le ricorrenti affermano di avere trasmesso alla Commissione taluni elementi idonei a dimostrare che il mercato non si era liberato dagli effetti dell’intesa, elementi costituiti da prove di aumenti dei prezzi simultanei e identici.

    114

    Esse deducono da quanto precede che sono stati commessi manifesti errori di valutazione sia nella determinazione del pregiudizio che del nesso causale. Da un lato, la Commissione non avrebbe disposto di indicatori adeguati ed attendibili per effettuare la stima del pregiudizio. Esse fanno sostanzialmente valere che, poiché le misure compensative e antidumping hanno ad oggetto in linea di principio il ripristino del carattere concorrenziale di un mercato, la Commissione deve necessariamente avere un’idea precisa del livello di concorrenza che dovrebbe esistere su tale mercato. Nella fattispecie, il solo dato quantificabile sarebbe stato costituito dal calo del livello di prestazioni dell’industria comunitaria, non assimilabile ad un pregiudizio grave idoneo a giustificare l’imposizione di dazi. Dall’altro, per quanto concerne l’esame del nesso causale, il calo del livello di prestazioni dei produttori comunitari dovrebbe essere considerato imputabile alle loro proprie azioni, costituite da pratiche anticoncorrenziali, e non già alle importazioni dall’India.

    115

    Il Consiglio afferma che le istituzioni hanno preso in esame la questione se l’esistenza in passato di un cartello avesse influito sui dati da prendere in considerazione relativamente al pregiudizio e che hanno correttamente concluso che così non fosse.

    Giudizio del Tribunale

    116

    L’art. 1, n. 1, del regolamento n. 384/96 prevede che un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.

    117

    L’art. 3 del medesimo regolamento così dispone:

    «1.   Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio grave, la minaccia di pregiudizio grave a danno dell’industria comunitaria, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato in conformità con le disposizioni del presente articolo.

    (…)

    6.   Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova (…), che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento (…).

    7.   Oltre alle importazioni oggetto di dumping, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono (…) il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping (…), le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari (…)».

    118

    Ai sensi dell’art. 9, n. 4, del regolamento n. 384/96, «quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento (…), il Consiglio (…) istituisce un dazio antidumping definitivo».

    119

    Gli artt. 1, 8 e 15 del regolamento n. 2026/97 recano analoghe disposizioni con riferimento ai dazi compensativi.

    120

    Secondo una giurisprudenza costante, il problema di sapere se l’industria comunitaria abbia subito un danno e se quest’ultimo sia imputabile ad importazioni oggetto di un dumping o di una sovvenzione, nonché quello di sapere se le importazioni originarie di altri paesi, o, più in generale, altri fattori noti, abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria presuppongono la valutazione di questioni economicamente complesse, in ordine alla quale le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale. Il sindacato del giudice comunitario sulle valutazioni delle istituzioni deve pertanto limitarsi all’accertamento del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata e dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-164/94, Ferchimex/Consiglio, Racc. pag. II-2681, punto 131, e Mukand e a./Consiglio, citata supra al punto 111, punto 38).

    121

    Anzitutto, in ordine all’argomento relativo alla pretesa inattendibilità degli indicatori di danno, è opportuno ricordare che, in forza dell’art. 3, nn. 2 e 3, del regolamento n. 384/96 e dell’art. 8, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2026/97, la determinazione del pregiudizio si basa in particolare sull’aumento delle importazioni, sull’andamento dei prezzi sul mercato comunitario nonché sull’evoluzione della redditività dell’industria comunitaria. Occorre pertanto che gli indici sui quali si basano le istituzioni corrispondano a condizioni normali di mercato (v., in tal senso, sentenza Mukand e a./Consiglio, citata supra al punto 111, punto 46).

    122

    Dall’analisi dei passaggi pertinenti dei regolamenti provvisori, confermati dai regolamenti impugnati, non risulta che le istituzioni siano incorse in manifesti errori di valutazione quando hanno ritenuto che, alla data di inizio del periodo esaminato, il 1o gennaio 1999, gli effetti delle condotte anticoncorrenziali sanzionate mediante la decisione 2002/271 si fossero esauriti (‘considerando’ 46 del regolamento antidumping provvisorio e 90 del regolamento antisovvenzioni provvisorio, confermati, rispettivamente, dai ‘considerando’ 18 del regolamento antidumping impugnato e 27 del regolamento antisovvenzioni impugnato).

    123

    Come emerge, invero, dai ‘considerando’ 77-81 del regolamento antidumping provvisorio e 121-125 del regolamento antisovvenzioni provvisorio, confermati dal Consiglio ai ‘considerando’ 21 del regolamento antidumping impugnato e 29 del regolamento antisovvenzioni impugnato, tale conclusione poggia su un’analisi sufficientemente convincente, considerato che si tratta di in una materia nella quale alle istituzioni è riconosciuto un ampio margine di discrezionalità.

    124

    Così, per constatare che il cartello aveva cessato di produrre effetti al 1o gennaio 1999, data scelta come dies a quo del periodo esaminato, è stato osservato che praticamente tutte le transazioni effettivamente fatturate e saldate nel 1999 e i prezzi corrispondenti risultavano da accordi posteriori alla data di cessazione del cartello (marzo 1998). Tale constatazione si fondava a sua volta sulla seguente circostanza, evocata ai ‘considerando’ 78 del regolamento antidumping provvisorio e 122 del regolamento antisovvenzioni provvisorio:

    «l’inchiesta ha rivelato che nel periodo 1998-1999, i contratti annuali coprivano circa il 40% delle transazioni, i contratti semestrali circa il 35% e i contratti trimestrali o i singoli ordinativi circa il 25%. La diffusione dei contratti a lungo termine (ad es. i contratti triennali) è piuttosto recente. Nel 1997-98 l’utilizzo di tali contratti era assai modesto, se non addirittura inesistente, come ci si aspetterebbe logicamente in un mercato caratterizzato da prezzi elevati».

    125

    Oltre a ciò, il Consiglio si fonda sulla constatazione, espressa ai ‘considerando’ 80 del regolamento antidumping provvisorio e 124 del regolamento antisovvenzioni provvisorio, che da un’analisi a lungo termine dei prezzi del prodotto di cui trattasi sul mercato comunitario risultava un loro aumento progressivo nel corso degli anni Novanta, il raggiungimento di un apice nel 1998 e una caduta del 14% tra il 1998 ed il 1999.

    126

    La Commissione ha peraltro spiegato perché l’evoluzione dei prezzi in un altro mercato, quello degli elettrodi di grande diametro (superiore a 700 mm), fosse irrilevante (‘considerando’ 79 del regolamento antidumping provvisorio e 123 del regolamento antisovvenzioni provvisorio).

    127

    Resta da stabilire se le considerazioni che precedono non siano inficiate dalle argomentazioni delle ricorrenti.

    128

    In primo luogo, al fine di dimostrare che l’intesa produceva effetti sul mercato in questione ancora alla data del 1o gennaio 1999, le ricorrenti affermano che a quella data l’inchiesta della Commissione sul cartello era appena iniziata e che gli effetti anticoncorrenziali erano al loro apice. Basti constatare che le istituzioni si sono giustamente basate sulla decisione 2002/271, dalla quale risulta che l’inchiesta è iniziata il 5 giugno 1997 (‘considerando’ 32) e che l’infrazione si è protratta fino al febbraio/marzo 1998 (‘considerando’ 155).

    129

    In secondo luogo, le ricorrenti fanno riferimento alla struttura oligopolistica del mercato in questione ed al fatto che in seno ad esso la concorrenza fosse assente o molto ridotta per mettere in luce come la reintroduzione della concorrenza non potesse avvenire istantaneamente, bensì unicamente in modo graduale. Come si evince dai punti 122-126 supra, la lettura dei regolamenti provvisori e definitivi non consente di per sé di svelare la sussistenza di un manifesto errore di valutazione. Spetta dunque alle ricorrenti produrre gli elementi di prova che consentano al Tribunale di giungere a una diversa conclusione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 17 dicembre 1997, EFMA/Consiglio, citata supra al punto 45, punto 106; 28 ottobre 1999, causa T-210/95, EFMA/Consiglio, Racc. pag. II-3291, punto 58, e Mukand e a./Consiglio, citata supra al punto 111, punto 41).

    130

    A tale proposito, le ricorrenti producono vari elementi che a loro avviso dimostrerebbero l’esistenza di aumenti dei prezzi simultanei operati dalla SGL e dall’UCAR dopo il 1o gennaio 1999 e, pertanto, il mancato ripristino delle condizioni normali di mercato. Tali elementi sono stati in parte ricordati, e in parte prodotti, dalle ricorrenti nelle loro osservazioni del 22 giugno 2004.

    131

    Senza che occorra interrogarsi sul valore probatorio di alcuni di questi documenti tratti da pagine web (estratti dal sito Yahoo Finance e dai siti web della UCAR e della SGL), è sufficiente rilevare che essi non concernono l’elemento essenziale considerato dalla Commissione, e confermato dal Consiglio, allorché ha ritenuto che le condizioni normali di concorrenza fossero ristabilite alla data del 1o gennaio 1999, segnatamente il notevole abbassamento dei prezzi, nella misura del 14%, osservato tra il 1998 e il 1999. Difatti, attraverso i predetti documenti, le ricorrenti mirano unicamente a dimostrare degli aumenti di prezzi che sarebbero intervenuti simultaneamente dopo il 1o gennaio 1999 e, più in particolare, tra il 2002 e il 2004. Tali documenti quindi non rimettono in discussione il ragionamento secondo cui, alla data del 1o gennaio 1999, gli effetti delle condotte anticoncorrenziali erano esauriti e, pertanto, gli indicatori di danno erano sufficientemente attendibili. In assenza di una specifica contestazione di tale ragionamento, non si può sostenere che detto presunto aumento parallelo dei prezzi derivi dalle pratiche anticoncorrenziali sanzionate dalla decisione 2002/271 o che esso costituisca la prova dell’inesistenza di condizioni normali di mercato.

    132

    Sul punto, la fattispecie in esame si distingue da quella del caso oggetto della sentenza Mukand e a./Consiglio, citata supra al punto 111, invocata dalle ricorrenti, nella quale il Consiglio non contestava la sussistenza dell’elemento che il Tribunale ha ritenuto tale da rendere poco attendibile l’analisi dei prezzi del prodotto di cui trattasi.

    133

    Poi, e di conseguenza, anche gli altri argomenti delle ricorrenti devono essere respinti.

    134

    Innanzitutto, le istituzioni non sono incorse in manifesti errori di valutazione allorché hanno ritenuto che, una volta esauritisi gli effetti delle pratiche sanzionate con la decisione 2002/271, il mercato comunitario si trovava in una situazione di concorrenza normale.

    135

    Inoltre, è sicuramente vero che, secondo una giurisprudenza costante, in sede di determinazione del danno il Consiglio e la Commissione sono tenuti a valutare se il danno che intendono constatare provenga effettivamente dalle importazioni oggetto di dumping e ad escludere invece ogni danno derivante da altri fattori, in particolare quello causato dallo stesso comportamento dei produttori comunitari (sentenza Extramet Industrie/Consiglio, citata supra al punto 110, punto 16, e sentenza del Tribunale 14 marzo 2007, causa T-107/04, Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio, Racc. pag. II-669, punto 72). Ciò nondimeno, per le suesposte ragioni, occorre rilevare che il danno che l’industria comunitaria poteva eventualmente essersi cagionata da sola era cessato alla data di inizio del periodo esaminato.

    136

    Da ultimo, in ordine ai riferimenti delle ricorrenti a pretese violazioni degli artt. 3 e 9 del codice antidumping 1994 e degli artt. 15 e 19 dell’accordo SMC, risulta che esse non sostengono che tali disposizioni abbiano un contenuto diverso da quello delle disposizioni dei regolamenti nn. 384/96 e 2026/97 che attuano gli obblighi particolari che le prime stabiliscono.

    137

    Alla luce di quanto precede, occorre respingere il quarto motivo.

    Sul quinto motivo, relativo alla mancata presa in considerazione degli effetti di altri fattori, in sede di determinazione del danno e di scelta del metodo di calcolo di quest’ultimo

    Argomenti delle parti

    138

    In sostanza, le ricorrenti contestano alle istituzioni di avere imputato l’intero danno alle importazioni dall’India, quando invece un’inchiesta adeguata rispetto ad altri fattori e, più in particolare, ad altre importazioni caratterizzate da prezzi anormalmente bassi, le avrebbe certamente indotte a riconoscere un dumping proveniente da paesi diversi dall’India, segnatamente dal Giappone. Di conseguenza, sia i regolamenti provvisori sia quelli impugnati sarebbero contrari o all’art. 3, n. 7, del regolamento n. 384/96 o all’art. 8, n. 7, del regolamento n. 2026/97.

    139

    Le ricorrenti osservano inoltre che nel presente caso, in cui altri fattori possono aver giocato un ruolo nell’abbassamento dei prezzi dei prodotti, la Commissione non avrebbe dovuto calcolare il margine di profitto basandosi su un prezzo obiettivo presumibilmente corrispondente a quello che avrebbe dovuto sussistere in assenza di dumping e di sovvenzioni (underselling price), bensì seguire, piuttosto, la prassi consolidata della sottoquotazione dei prezzi (undercutting price). Ad avviso delle ricorrenti, il metodo privilegiato dalla Commissione nella fattispecie, poggiante su una comparazione tra i prezzi indiani all’esportazione e i prezzi obiettivo dell’industria comunitaria, e comprendente un margine di profitto ritenuto ragionevole, finirebbe per addossare agli importatori dall’India la responsabilità per l’intero danno presumibilmente causato all’industria comunitaria, sebbene la Commissione avesse concluso che questi ultimi non erano i soli ad averlo determinato. Ciò è proprio quello che l’art. 3, n. 7, del regolamento n. 384/96 e l’art. 8, n. 7, del regolamento n. 2026/97 si propongono di evitare.

    140

    Le ricorrenti sostengono che il Consiglio sembra confondere i concetti, distinti, della causalità e dell’esclusione di altri fattori nella determinazione del pregiudizio. Esse non pretendono che, in un determinato caso di dumping o di sovvenzioni, l’esistenza di altri fattori all’origine del danno all’industria comunitaria debba privare quest’ultima di ogni possibilità di tutela, ma semplicemente affermano che, in applicazione dell’art. 3, n. 7, del regolamento n. 384/96, si deve evitare di attribuire il pregiudizio dovuto a tali fattori alle importazioni oggetto di dumping.

    141

    Il Consiglio ritiene che il presente motivo debba essere respinto.

    Giudizio del Tribunale

    142

    Ai sensi dell’art. 3, n. 7, del regolamento n. 384/96 e dell’art. 8, n. 7, del regolamento n. 2026/97, oltre alle importazioni oggetto di dumping oppure di sovvenzioni, vengono esaminati i fattori noti che causano al contempo un danno all’industria comunitaria, in modo da evitare che il danno dovuto a tali altri fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping oppure di sovvenzioni.

    143

    Come la Corte ha avuto modo di sottolineare, la responsabilità di un danno può essere imputata alle importazioni considerate anche se i loro effetti costituiscono soltanto una parte di un pregiudizio più ampio imputabile ad altri fattori e, in particolare, a importazioni originarie di paesi terzi (v., in tal senso, sentenza della Corte 5 ottobre 1988, cause riunite 277/85 e 300/85, Canon e a./Consiglio, Racc. pag. 5731, punto 62).

    144

    Tuttavia, spetta alle istituzioni verificare se gli effetti di questi diversi fattori non siano tali da interrompre il nesso causale intercorrente tra le importazioni in esame, da un lato, e il danno subito dall’industria comunitaria, dall’altro (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 14 luglio 1995, causa T-166/94, Koyo Seiko/Consiglio, Racc. pag. II-2129, punti 79, 81 e 82, e 29 gennaio 1998, causa T-97/95, Sinochem/Consiglio, Racc. pag. II-85, punto 98).

    145

    Allo stesso modo, spetta ad esse assicurarsi che il danno imputabile a tali diversi fattori non sia preso in considerazione nella determinazione del danno ai sensi dell’art. 3, n. 7, del regolamneto n. 384/96 e dell’art. 8, n. 7, del regolamento n. 2026/97 e che, di conseguenza, il dazio antidumping o compensativo istituito non ecceda quanto è necessario per eliminare il danno causato dalle importazioni oggetto di dumping o di una sovvenzione (v., in tal senso, sentenza 28 ottobre 1999, EFMA/Consiglio, citata supra al punto 129, punti 59 e 60, concernente l’applicazione dell’art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1), avente formulazione analoga a quella dell’art. 3, n. 7, del regolamento n. 384/96 e dell’art. 8, n. 7, del regolamento n. 2026/97).

    146

    Pertanto, le istituzioni sono tenute a valutare gli effetti di altri fattori noti, in particolare delle importazioni del prodotto di cui trattasi provenienti da paesi terzi, non soltanto in sede di analisi del nesso causale sussistente tra le importazioni esaminate e il danno subito dall’industria comunitaria, ma anche in sede di determinazione di tale danno.

    147

    Le censure delle ricorrenti relative, da un lato, all’omessa presa in considerazione degli effetti di altri fattori e, dall’altro, alla scelta del metodo di calcolo del livello di eliminazione del danno devono essere esaminate sulla scorta delle considerazioni che precedono.

    — Sulla censura relativa all’omessa presa in considerazione degli effetti di altri fattori

    148

    L’unica contestazione esplicita delle ricorrenti concerne l’omessa considerazione degli effetti delle importazioni dal Giappone.

    149

    La Commissione, nei propri regolamenti provvisori, i cui ‘considerando’ pertinenti (83-88 del regolamento antidumping provvisorio e 127-132 del regolamento antisovvenzioni provvisorio) sono stati confermati dal Consiglio (‘considerando’ 21 del regolamento antidumping impugnato e 29 del regolamento antisovvenzioni impugnato), ha cercato di dimostrare che nulla induceva a ritenere che le importazioni originarie di taluni paesi terzi diversi dall’India avessero contribuito alla situazione pregiudizievole subita dall’industria comunitaria.

    150

    Essa è giunta alla seguente conclusione, espressa ai ‘considerando’ 87 del regolamento antidumping provvisorio e 131 del regolamento antisovvenzioni provvisorio:

    «alla luce dei prezzi medi, dell’esiguo volume delle importazioni [originarie di paesi terzi diversi dall’India], delle modeste dimensioni della quota di mercato e delle precedenti considerazioni relative alla gamma di prodotti, non è emerso alcun elemento che dimostri che queste importazioni dai paesi terzi, originarie o meno dagli impianti di proprietà dei due produttori comunitari denunzianti, abbiano contribuito alla situazione pregiudizievole subita dall’industria comunitaria, in particolare in termini di quote di mercato, volume delle vendite, occupazione, investimenti, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa».

    151

    Siffatta conclusione poggia su una pluralità di elementi, che non sono stati espressamente censurati dalle ricorrenti.

    152

    Non è quindi contestato che solo le importazioni originarie di tre paesi diversi dall’India, nella fattispecie il Giappone, la Polonia e gli Stati Uniti, hanno costituito una quota del mercato comunitario superiore all’1% durante il periodo d’inchiesta e che il loro prezzo franco frontiera comunitaria (in prosieguo: il «prezzo cif») era superiore a quello delle importazioni dall’India. Per quanto riguarda le importazioni originarie della Polonia, si osserva che il loro prezzo cif è stato superiore a quelli dell’industria comunitaria. Relativamente agli Stati Uniti, i regolamenti provvisori constatano che la loro quota di mercato è diminuita dal 5,3 al 4,7%.

    153

    Vero è che nei regolamenti provvisori figurano poche spiegazioni in ordine alle importazioni dal Giappone. Essi si limitano a menzionare che «la quota di mercato del Giappone è salita dal 2,1% al 2,6%» e che i prezzi di importazione cif di detto paese erano inferiori a quello dell’industria comunitaria ma superiori a quello dell’India (‘considerando’ 128 del regolamento antisovvenzioni provvisorio e 84 del regolamento antidumping provvisorio).

    154

    Se è vero che tali importazioni non sono certo idonee a interrompere il nesso causale tra le importazioni esaminate e il danno all’industria comunitaria, è anche vero che spettava alle istituzioni verificare che esse non causassero un danno autonomo all’industria comunitaria e, se del caso, non imputarlo alle importazioni esaminate.

    155

    Sebbene la motivazione dei regolamenti impugnati in ordine alle importazioni dal Giappone sia succinta, risulta comunque in modo sufficiente dai regolamenti impugnati, e da quelli provvisori ai quali i primi rinviano, che l’effetto di tali importazioni è stato ritenuto inesistente o comunque troppo trascurabile per poter essere all’origine di un qualsivoglia danno significativo.

    156

    Da ciò discende, da un lato, che l’obbligo incombente alle istituzioni di non imputare alle importazioni esaminate il pregiudizio subito dall’industria comuntaria causato da altri fattori, in particolare dalle importazioni del prodotto di cui trattasi originarie di paesi terzi, è stato correttamente interpretato. Difatti, come è stato sottolineato al ‘considerando’ 117 del regolamento antisovvenzioni provvisorio, del tutto analogo al ‘considerando’ 73 del regolamento antidumping provvisorio:

    «conformemente all’articolo 8, paragrafi 6 e 7, del regolamento [n. 2026/97], la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell’India abbiano arrecato all’industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Sono inoltre stati esaminati i fattori noti diversi dalle importazioni summenzionate che avrebbero pure potuto arrecare pregiudizio all’industria comunitaria, per assicurarsi che l’eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni».

    157

    Dall’altro, le istituzioni hanno giustamente ritenuto che, nel caso di specie, le importazioni da paesi terzi avessero solo un effetto molto limitato, se non addirituttura nullo, e che pertanto queste ultime non fossero all’origine di un qualsivoglia danno significativo che esse avrebbero dovuto adoperarsi per non imputare alle importazioni esaminate.

    158

    A tale proposito viene sottolineato, al ‘considerando’ 136 del regolamento antisovvenzioni provvisorio e, parimenti, al ‘considerando’ 92 del regolamento antidumping provvisorio, che «gli effetti della diminuzione della domanda legata alla crisi del mercato siderurgico, del ritorno alle normali condizioni di concorrenza in seguito allo smantellamento del cartello, dei risultati degli altri produttori comunitari, delle importazioni da altri paesi terzi e dei risultati delle esportazioni dell’industria comunitaria erano infatti inesistenti o estremamente limitati e pertanto non alteravano il risultato provvisorio in base al quale esiste un reale e sostanziale nesso causale tra le importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese in questione e il pregiudizio materiale subito dall’industria comunitaria».

    159

    Ebbene, una siffatta conclusione in ordine ad importazioni il cui volume è aumentato soltanto dello 0,5% nell’intero periodo esaminato e adottata in una materia in cui, per le ragioni esposte al precedente punto 120, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, non appare manifestamente erronea.

    160

    Ne consegue che la prima censura delle ricorrenti dev’essere respinta.

    — Sulla censura relativa alla scelta del metodo di calcolo del livello di eliminazione del danno

    161

    La scelta del metodo di calcolo rientra nel margine di apprezzamento riconosciuto alle istituzioni in sede di determinazione del danno subito dall’industria comunitaria e risulta giustificata dalle valutazioni economiche complesse che caratterizzano tale determinazione. Ebbene, il ricorso ad un metodo di calcolo basato sul margine di profitto che l’industria comunitaria avrebbe potuto aspettarsi in assenza delle pratiche sleali piuttosto che ad un metodo fondato unicamente sulla sottoquotazione dei prezzi non è inficiato da alcun manifesto errore di valutazione.

    162

    È necessario che il margine di profitto preso in considerazione dal Consiglio per calcolare il prezzo indicativo atto a eliminare il danno di cui trattasi sia limitato al margine di profitto che l’industria comunitaria avrebbe potuto ragionevolmente attendersi in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni (sentenza 28 ottobre 1999, EFMA/Consiglio, citata supra al punto 129, punto 60). Ora, le ricorrenti non sono state in grado di dimostrare che ciò non sia avvenuto nel caso di specie.

    163

    Si deve dunque respingere tale seconda censura e, di conseguenza, il quinto motivo.

    164

    Ne consegue che il ricorso deve essere interamente respinto.

    Sulle spese

    165

    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, ai sensi dell’art. 87, n. 4, del regolamento medesimo, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese.

    166

    Poiché sono rimaste soccombenti, e avendo il Consiglio chiesto la loro condanna alle spese, le ricorrenti devono essere condannate a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio. La Commissione sopporterà le proprie spese.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    Il ricorso è respinto.

     

    2)

    La HEG Ltd e la Graphite India Ltd sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.

     

    3)

    La Commissione sopporterà le proprie spese.

     

    Vilaras

    Prek

    Ciucă

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 dicembre 2008.

    Firme

    Indice

     

    Fatti all’origine della lite

     

    Procedimento e conclusioni delle parti

     

    In diritto

     

    Sul primo motivo, fondato sul fatto che è stata aperta un’inchiesta unicamente nei confronti delle importazioni del prodotto di cui trattasi originarie dell’India

     

    Argomenti delle parti

     

    Giudizio del Tribunale

     

    — Sul preteso atteggiamento discriminatorio delle istituzioni con riferimento alla determinazione del prodotto di cui trattasi

     

    — Sull’omissione di inchiesta nei confronti di altre potenziali fonti di dumping

     

    — Sulla violazione del principio di rispetto dei diritti della difesa

     

    Sul secondo motivo, relativo a una violazione dei requisiti processuali fondamentali nella parte in cui le inchieste sono state effettuate prendendo in considerazione una Comunità soltanto composta di 15 Stati membri

     

    Argomenti delle parti

     

    Giudizio del Tribunale

     

    Sul terzo motivo, relativo alla qualificazione del meccanismo di credito di dazi all’importazione come sovvenzione ed alla determinazione dell’importo dei dazi compensativi

     

    Argomenti delle parti

     

    Giudizio del Tribunale

     

    — Sul presunto errore di diritto nell’interpretazione della nozione di sovvenzione

     

    — Sull’asserito errore nella qualificazione del DEPB come sovvenzione

     

    — Sull’omessa istruttoria circa il concreto funzionamento del DEPB

     

    Sul quarto motivo, relativo alla mancata presa in considerazione, in sede di determinazione del danno, degli effetti delle pratiche anticoncorrenziali sanzionate sul mercato comunitario

     

    Argomenti delle parti

     

    Giudizio del Tribunale

     

    Sul quinto motivo, relativo alla mancata presa in considerazione degli effetti di altri fattori, in sede di determinazione del danno e di scelta del metodo di calcolo di quest’ultimo

     

    Argomenti delle parti

     

    Giudizio del Tribunale

     

    — Sulla censura relativa all’omessa presa in considerazione degli effetti di altri fattori

     

    — Sulla censura relativa alla scelta del metodo di calcolo del livello di eliminazione del danno

     

    Sulle spese


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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