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Document 62004TJ0314

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 14 dicembre 2006.
    Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.
    Fondo europeo di sviluppo regionale - Riduzione del contributo finanziario - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità.
    Cause riunite T-314/04 e T-414/04.

    Raccolta della Giurisprudenza 2006 II-00103*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:399





    Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 14 dicembre 2006 – Germania / Commissione

    (cause riunite T-314/04 e T-414/04)

    «Fondo europeo di sviluppo regionale – Riduzione del contributo finanziario – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità»

    Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici obbligatori (Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 24) (v. punti 38-43)

    Oggetto

    Domande di annullamento delle decisioni asseritamente contenute in due lettere della direzione generale «Politica regionale» della Commissione 17 maggio 2004 e 9 agosto 2004, inviate alla ricorrente, relative alla riduzione dei contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale concessi, rispettivamente, a favore del programma Obiettivo 2 1997‑1999 Renania del Nord‑Westfalia e del programma operativo Resider II‑Renania del Nord‑Westfalia 1994-1999 e al conseguente rifiuto di versare alla ricorrente, rispettivamente, il saldo di EUR 5 488 569,24 e di EUR 2 268 988,33

    Dispositivo

    1)

    I ricorsi sono irricevibili.

    2)

    La Commissione sopporta le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla ricorrente. La ricorrente sopporta la metà delle proprie spese.

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