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Document 62004TJ0250
Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 12 September 2007. # Philippe Combescot v Commission of the European Communities. # Public service - Officials - Rejection of application - Action for annulment - Action for damages. # Case T-250/04.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 12 settembre 2007.
Philippe Combescot contro Commissione delle Comunità europee.
Pubblico impiego - Dipendenti - Copertura del posto di capo delegazione in Colombia - Rigetto della candidatura - Ricorso di annullamento - Mancanza di interesse ad agire - Ricorso per risarcimento danni.
Causa T-250/04.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 12 settembre 2007.
Philippe Combescot contro Commissione delle Comunità europee.
Pubblico impiego - Dipendenti - Copertura del posto di capo delegazione in Colombia - Rigetto della candidatura - Ricorso di annullamento - Mancanza di interesse ad agire - Ricorso per risarcimento danni.
Causa T-250/04.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:262
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
12 settembre 2007
Causa T‑250/04
Philippe Combescot
contro
Commissione delle Comunità europee
«Funzione pubblica – Funzionari – Copertura del posto di capo delegazione in Colombia – Rigetto della candidatura – Ricorso di annullamento – Carenza di interesse ad agire – Ricorso per risarcimento danni»
Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere, da un lato, il riconoscimento dell’illegittimità della decisione che ha escluso il ricorrente dal concorso per l’assegnazione del posto di capo delegazione in Colombia, nonché l’annullamento di tale procedura di concorso e della decisione di assegnazione del posto in questione e, dall’altro, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente.
Decisione: La Commissione è condannata a pagare al ricorrente, sig. Philippe Combescot, un importo di EUR 3 000 a titolo di risarcimento danni. Il ricorso è respinto per il resto. La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.
Massime
1. Procedura – Rappresentanza delle parti
2. Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
3. Funzionari – Ricorso – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
4. Funzionari – Posto vacante – Copertura mediante concorso interno
5. Funzionari – Posto vacante – Scrutinio per merito comparativo dei candidati
(Statuto dei funzionari, art. 29, n. 1)
6. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti
1. Le norme di procedura applicabili dinanzi al Tribunale non vietano che una parte produca un unico mandato che riguarda più cause dinanzi a tale organo giurisdizionale alle quali essa intende partecipare, e dunque che un medesimo mandato sia prodotto dal rappresentante interessato nell’ambito di più ricorsi.
(v. punto 19)
2. Affinché un funzionario collocato in pensione possa proseguire un ricorso per l’annullamento di una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, è necessario che egli conservi un interesse personale all’annullamento della decisione impugnata.
Ciò non si verifica quando il suo ricorso mira all’annullamento di una decisione che lo esclude da un concorso per l’assegnazione di un posto a cui egli non può più aspirare in quanto è stato collocato in pensione e ammesso al beneficio di una pensione di invalidità permanente e totale dopo la presentazione del ricorso.
Tuttavia, l’interessato conserva un interesse a chiedere un giudizio sulla legittimità della decisione di esclusione nell’ambito di una domanda per il risarcimento del danno professionale, fisico e morale che egli ritiene di aver subito a causa del comportamento dell’istituzione interessata.
(v. punti 28, 29 e 33)
Riferimento: Tribunale 13 dicembre 1990, causa T‑20/89, Moritz/Commissione (Racc. pag. II‑769, punto 18); Tribunale 15 febbraio 1995, causa T‑112/94, Moat/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II‑135, punto 26), e Tribunale 29 maggio 1997, causa T‑6/96, Contargyris/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑357, punto 32)
3. La regola giurisprudenziale secondo la quale l’irricevibilità di una domanda di annullamento comporta quella della domanda di risarcimento danni, strettamente connessa alla domanda di annullamento, ha esplicitamente lo scopo di evitare che un funzionario che non ha impugnato in tempo utile una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina che gli arreca pregiudizio possa eludere tale preclusione presentando un ricorso per il risarcimento del danno sulla base della presunta illegittimità di detta decisione.
Pertanto, tale regola non è destinata ad applicarsi nel caso di un funzionario che abbia impugnato nei termini, con un ricorso di annullamento, una decisione di esclusione da un concorso interno, qualora solo dopo il deposito del ricorso la domanda di annullamento sia divenuta irricevibile, e ciò per una ragione indipendente dalla sua volontà, vale a dire il suo collocamento in pensione. Infatti, la circostanza che la domanda di risarcimento sia dichiarata ricevibile non comporta che sia consentito al ricorrente eludere una preclusione connessa al mancato rispetto del termine per chiedere l’annullamento dell’atto di cui sostiene l’illegittimità.
(v. punti 38-40)
Riferimento: Corte 15 dicembre 1966, causa 59/65, Schreckenberg/Commissione (Racc. pag. 733, in particolare pag. 744); Corte 12 dicembre 1967, causa 4/67, Collignon/Commissione (Racc. pag. 429, in particolare pag. 439); Corte 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione (Racc. pag. 1171, punto 11); Corte 7 ottobre 1987, causa 401/85, Schina/Commissione (Racc. pag. 3911, punti 10 e 13); Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione (Racc. pag. 303, punti 31 e 34), e Tribunale 6 aprile 2006, causa T‑309/03, Camós Grau/Commissione (Racc. pag. II‑1173, punto 76)
4. Comunicazioni al personale che non costituiscono direttive interne che un’istituzione sia tenuta a rispettare, ma unicamente documenti preparatori, consultivi o di orientamento, privi di efficacia vincolante, non possono essere invocati dall’istituzione per giustificare l’applicazione, nei confronti di un funzionario, di un requisito ivi contemplato per partecipare ad un concorso interno.
È pertanto illegittima una decisione che esclude un funzionario da un concorso interno per l’assegnazione di un posto di dirigenza intermedia, decisione fondata sul mancato rispetto di un requisito contenuto in un documento interno preparatorio, ma non previsto dal contesto normativo applicabile né dall’avviso di posto vacante.
(v. punti 59, 64 e 66)
5. Spetta all’autorità che ha il potere di nomina valutare se un candidato soddisfa le condizioni indicate da un avviso di posto vacante, e unicamente un errore manifesto può inficiare tale valutazione. Quando in un avviso di posto vacante si esige dai candidati un’esperienza professionale supplementare in settori che siano in relazione con il posto da occupare, spetta all’autorità che ha il potere di nomina valutare l’adeguatezza dell’esperienza supplementare al posto di cui trattasi
(v. punto 71)
Riferimento: Corte 4 luglio 1989, causa 198/87, Kerzmann/Corte dei conti (Racc. pag. 2083)
6. L’esistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone, oltre all’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’esistenza di un danno reale subito dal ricorrente e di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno lamentato.
Affinché sia riconosciuto tale nesso, occorre in linea di principio che sia fornita la prova di un rapporto diretto e certo di causa-effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione comunitaria in questione e il danno lamentato.
Nel particolare contesto di un concorso, il grado di certezza del nesso di causalità è raggiunto qualora l’illecito commesso da un’istituzione comunitaria abbia, in maniera certa, privato una persona non necessariamente dell’assegnazione del posto in questione, a cui l’interessato non potrà mai provare di aver avuto diritto, bensì di una seria possibilità di essere nominato ad un tale posto, che cagioni all’interessato un danno materiale consistente in un mancato guadagno. Qualora risulti altamente probabile, nelle circostanze del caso di specie, che il rispetto della legalità avrebbe indotto l’istituzione comunitaria interessata ad assegnare il posto all’interessato, l’incertezza teorica che sussiste in merito all’esito di un procedimento condotto in maniera regolare non può ostare al risarcimento del danno materiale reale che l’interessato ha subito per essere stato escluso dal concorso per il posto che con ogni probabilità avrebbe ottenuto.
(v. punti 92, 95 e 96)
Riferimento: Tribunale 9 febbraio 1994, causa T‑82/91, Latham/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II‑61, punto 72); Tribunale 24 aprile 2001, causa T‑172/00, Pierard/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑91 e II‑429, punto 34); Tribunale 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione (Racc. pag. II‑3315, punti 149 e 150); Tribunale 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione (Racc. pag. II‑3381, punti 148 e 149), e Tribunale 9 novembre 2004, causa T‑116/03, Montalto/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑1541, punto 125)