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Document 62004TJ0246

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 6 febbraio 2007.
    Jacques Wunenburger contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Ricorso per risarcimento danni.
    Cause riunite T-246/04 e T-71/05.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2007 I-A-2-00021; II-A-2-00131

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:34

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    6 febbraio 2007

    Cause riunite T-246/04 e T-71/05

    Jacques Wunenburger

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Funzionari – Rapporti informativi – Esercizi di valutazione 1997/1999 e 1999/2001 – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2001/2002 – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Diritti della difesa»

    Oggetto: Ricorso avente ad oggetto, da una parte, domande di annullamento dei progetti di rapporti informativi del ricorrente per i periodi 1997/1999 e 1999/2001 e del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per l’esercizio di valutazione 2001/2002 e, dall’altra, domande di risarcimento degli asseriti danni.

    Decisione: La decisione 11 settembre 2003, relativa alla redazione del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo 1º luglio 2001 - 31 dicembre 2002, è annullata. La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 2 500, oltre alla somma di EUR 2 500 già liquidata dall’autorità che ha il potere di nomina, per il ritardo nella redazione dei rapporti informativi per i periodi 1997/1999 e 1999/2001, e la somma simbolica di EUR 1 per il ritardo nella redazione del rapporto di evoluzione della carriera 2001/2002. Per il resto, i ricorsi sono respinti. La Commissione è condannata alle spese.

    Massime

    1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Atto preparatorio

    (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

    2.      Funzionari – Ricorso – Domanda di risarcimento danni proposta unitamente ad una domanda di annullamento

    (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

    3.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo

    (Statuto dei funzionari, art. 43)

    4.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

    (Statuto dei funzionari, artt. 43 e 45)

    5.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera

    (Statuto dei funzionari, art. 43)

    6.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera

    (Statuto dei funzionari, artt. 43 e 45)

    1.      Arrecano pregiudizio, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, solamente gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti che possono incidere sugli interessi del ricorrente, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica, e che fissano definitivamente la posizione dell’istituzione. Quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento, restando esclusi i provvedimenti intermedi destinati a preparare la decisione finale.

    Un «progetto» di rapporto informativo è un atto preparatorio non produttivo di alcun effetto giuridico tale da incidere direttamente sugli interessi del funzionario interessato e, pertanto, non costituisce un atto che arreca pregiudizio a quest’ultimo.

    (v. punti 41-43)

    Riferimento: Tribunale 24 giugno 1993, causa T‑69/92, Seghers/Consiglio (Racc. pag. II‑651, punto 28); Tribunale 28 settembre 1993, cause riunite T‑57/92 e T‑75/92, Yorck von Wartenburg/Parlamento (Racc. pag. II‑925, punto 36); Tribunale 15 giugno 1994, causa T‑6/93, Pérez Jiménez/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑155 e II‑497, punto 34); Tribunale 22 marzo 1995, causa T‑586/93, Kotzonis/CES (Racc. pag. II‑665, punto 29); Tribunale 17 dicembre 2003, causa T‑324/02, McAuley/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑337 e II‑1657, punto 28)

    2.      Malgrado il fatto che il ricorso di annullamento e il ricorso per risarcimento danni siano rimedi giuridici autonomi, una domanda di risarcimento danni è irricevibile quando l’azione di risarcimento danni implica un collegamento stretto con un’azione di annullamento, per di più dichiarata irricevibile. Ciò si verifica qualora la domanda di risarcimento danni miri esclusivamente alla riparazione delle conseguenze dell’atto cui si riferiva l’azione di annullamento dichiarata a sua volta irricevibile, segnatamente qualora l’azione risarcitoria abbia il solo scopo di compensare perdite di retribuzione che non si sarebbero verificate se l’azione di annullamento fosse stata fruttuosa.

    Tuttavia, qualora le due azioni traggano origine da atti o comportamenti diversi dell’amministrazione, l’azione risarcitoria non può essere assimilata all’azione di annullamento, quand’anche i due atti sfocino nello stesso risultato pecuniario per il ricorrente, di modo che l’irricevibilità della domanda di annullamento non comporta l’irricevibilità di quella per risarcimento danni.

    (v. punti 46-48)

    Riferimento: Corte 12 dicembre 1967, causa 4/67, Collignon/Commissione (Racc. pag. 469, in particolare pag. 480); Corte 24 giugno 1971, causa 53/70, Vinck/Commissione (Racc. pag. 601, punti 8-15); Corte 13 luglio 1972, causa 79/71, Heinemann/Commissione (Racc. pag. 579); Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione (Racc. pag. 303); Tribunale 24 gennaio 1991, causa T‑27/90, Latham/Commissione (Racc. pag. II‑35, punto 38); Tribunale 28 giugno 2005, causa T‑147/04, Ross/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑771, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)

    3.      L’amministrazione deve curare che i rapporti informativi siano periodicamente compilati alle date volute dallo Statuto e siano redatti in modo regolare, sia per ragioni di buona amministrazione sia per tutelare gli interessi dei funzionari. Infatti, il ritardo sopravvenuto nella compilazione dei rapporti informativi è tale, di per sé, da arrecare danno al funzionario per il solo fatto che lo svolgimento della sua carriera può essere pregiudicato dalla mancanza di tale rapporto nel momento in cui devono essere adottate decisioni che lo riguardano. Un dipendente il cui fascicolo personale è irregolare e incompleto già per questo subisce un danno morale, data l’incertezza e l’inquietudine nella quale egli viene a trovarsi per il suo avvenire professionale. In assenza di circostanze particolari che giustifichino i ritardi constatati, l’amministrazione commette un illecito amministrativo tale da far sorgere la sua responsabilità.

    (v. punti 64 e 65)

    Riferimento: Corte 18 dicembre 1980, cause riunite 156/79 e 51/80, Gratreau/Commissione (Racc. pag. 3943, punto 15); Corte 6 febbraio 1986, cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84, Castille/Commissione (Racc. pag. 497, punto 36); Tribunale 8 novembre 1990, causa T‑73/89, Barbi/Commissione (Racc. pag. II‑619, punto 41); Tribunale 28 maggio 1997, causa T‑59/96, Burban/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑109 e II‑331, punti 44 e 50); Tribunale 12 giugno 2002, causa T‑187/01, Mellone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑81 e II‑389, punti 77 e 78)

    4.      Il rapporto informativo costituisce un elemento di valutazione indispensabile ogni volta che la carriera del funzionario è presa in considerazione dai superiori gerarchici. Anche se un funzionario non ha alcun diritto acquisito ad essere promosso, non può tuttavia essere escluso che la mancanza di rapporto informativo al momento dell’esercizio di promozione pertinente abbia un’incidenza sulla sua carriera.

    Inoltre, se è vero che, in circostanze eccezionali, la mancanza di rapporto informativo può essere compensata dall’esistenza di altre informazioni sui meriti del funzionario, queste ultime devono rispondere a talune condizioni la cui sussistenza deve essere provata dall’istituzione convenuta. In ogni caso, un rapporto informativo non definitivo e contestato dall’interessato non può, da solo, servire da fonte di altre informazioni.

    (v. punti 70-72)

    Riferimento: Corte 17 dicembre 1992, causa C‑68/91 P, Moritz/Commissione (Racc. pag. I‑6849, punto 16); Tribunale 5 ottobre 2000, causa T‑202/99, Rappe/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑201 e II‑911, punti 38, 40, 52 e 56); Tribunale 7 maggio 2003, causa T‑278/01, Den Hamer/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑139 e II‑665, punto 95)

    5.      Qualora si sia in presenza nel contempo di una modifica del sistema di valutazione, dell’assegnazione dell’interessato a nuove funzioni, unita a differenze sostanziali nella natura delle funzioni, e di un grado elevato di responsabilità, eventuali differenze percepite tra le valutazioni operate su un funzionario in occasione di due rapporti informativi successivi non possono essere qualificati come un «regresso» che richieda una motivazione particolare.

    (v. punto 95)

    6.      I diritti della difesa di un funzionario sono violati qualora l’amministrazione, nella procedura di valutazione, non rispetti, senza spiegazioni, i requisiti di forma previsti da una direttiva interna recante modalità specifiche riguardanti i funzionari di un determinato servizio e relative all’annotazione, nel rapporto di evoluzione della carriera, dei pareri raccolti nell’ambito delle consultazioni prescritte, di modo che il funzionario valutato non sia stato in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista su tale parere.

    Il mero riferimento, nel rapporto di evoluzione della carriera, al fatto che vi sono state consultazioni non basta per avvisare il funzionario interessato all’esistenza di un parere di cui egli ha diritto di richiedere l’annotazione.

    Qualora un parere su un funzionario di grado elevato, rappresentante dell’Unione in qualità di capo delegazione, sia particolarmente negativo e sia quindi tale da far abbassare la sua valutazione, quest’ultimo dev’essere informato in maniera chiara e inequivocabile perché possa far conoscere utilmente il suo punto di vista.

    Tuttavia, perché una violazione dei diritti della difesa comporti un annullamento, occorre che, in mancanza di tale irregolarità, la procedura abbia potuto sfociare in un risultato diverso.

    (v. punti 134 e 147-149)

    Riferimento: Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione (Racc. pag. 3125, punto 47); Corte 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑959, punto 48); Tribunale 23 aprile 2002, causa T‑372/00, Campolargo/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑223, punto 39)

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