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Document 62004TJ0175
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 7 February 2007. # Donal Gordon v Commission of the European Communities. # Officials - Action for annulment - Career development report - Total and permanent invalidity - No longer any legal interest in bringing proceedings - No need to adjudicate - Actions for damages - Inadmissibility. # Case T-175/04.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 7 febbraio 2007.
Donal Gordon contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere - Ricorso per risarcimento danni - Irricevibilità.
Causa T-175/04.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 7 febbraio 2007.
Donal Gordon contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere - Ricorso per risarcimento danni - Irricevibilità.
Causa T-175/04.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2007 I-A-2-00047; II-A-2-00343
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:38
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
7 febbraio 2007
Causa T‑175/04
Donal Gordon
contro
Commissione delle Comunità europee
«Funzionari – Ricorso di annullamento – Rapporto di evoluzione della carriera – Invalidità totale e permanente – Scomparsa dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire – Ricorso per risarcimento danni – Irricevibilità»
Oggetto: Ricorso avente ad oggetto, da una parte, una domanda di annullamento della decisione dell’11 dicembre 2003 con cui viene respinto il reclamo proposto contro la decisione del 28 aprile 2003, confermativa del rapporto di evoluzione della carriera compilato nei confronti del ricorrente per il periodo 1º luglio 2001 ‑ 31 dicembre 2002, e, dall’altra parte, una domanda di risarcimento danni diretta alla riparazione del preteso danno subìto dal ricorrente.
Decisione: Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento. La domanda di risarcimento danni è irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire
(Statuto dei funzionari, artt. 53, 78, 90 e 91; allegato VIII, art. 14)
2. Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
1. Poiché, in linea di principio, il rapporto di evoluzione della carriera incide sull’interesse della persona valutata solo fino alla cessazione definitiva delle sue funzioni, il dipendente non ha più interesse a presentare o a proseguire, dopo tale cessazione, un ricorso avverso un rapporto del genere, a meno che dimostri il sussistere di una circostanza particolare atta a giustificare un interesse personale e attuale ad ottenere l’annullamento.
Trattandosi di un funzionario collocato a riposo durante il procedimento contenzioso, a seguito di un’invalidità permanente e totale che interrompe la sua carriera, in linea di principio, in maniera definitiva, la possibilità di un’eventuale reintegrazione in servizio, ai sensi dell’art. 14 dell’allegato VIII dello Statuto, costituisce solo una circostanza incerta, che determina un interesse semplicemente ipotetico e quindi insufficiente per constatare che la sua situazione di diritto si trovi pregiudicata dal mancato annullamento del rapporto contestato. A questo proposito, il carattere volontario o meno della cessazione delle funzioni è irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza dell’interesse ad agire.
Il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non può, d’altro canto, attribuire al ricorrente un diritto a che il giudice comunitario statuisca su una siffatta domanda di annullamento, in quanto implica il diritto di sottoporre al giudice solo gli atti delle istituzioni comunitarie che, pregiudicando gli interessi del ricorrente, gli arrecano pregiudizio.
(v. punti 28, 32-34 e 37)
Riferimento: Corte 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei Conti (Racc. pag. 389, punto 11); Corte 1° ottobre 2004, causa C‑379/03 P, Pérez Escolar/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 41 e 42); Tribunale 30 novembre 1998, causa T‑97/94, N/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑621 e II‑1879, punti 26 e 27); Tribunale 2 giugno 2003, causa T‑276/02, Forum 187/Commissione (Racc. pag. II‑2075, punto 50); Tribunale 31 maggio 2005, causa T‑105/03, Dionyssopoulou/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑137 e II‑621, punto 20); Tribunale 21 febbraio 2006, cause riunite T‑200/03 e T‑313/03, V/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 184)
2. Per soddisfare i requisiti posti dall’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, un ricorso diretto al risarcimento dei danni asseritamente causati da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esita un nesso di causalità tra il comportamento e il preteso danno subìto, nonché il carattere e l’entità di tale danno. Per contro, una domanda diretta ad ottenere un risarcimento qualsiasi manca della necessaria precisione e deve, di conseguenza, essere considerata irricevibile.
Ciò si verifica nel caso del ricorso di un funzionario che si limita a reclamare un risarcimento a fronte del danno arrecato alla sua carriera, alla sua salute e al suo equilibrio psicologico omettendo di quantificarne l’ammontare e di specificare, con sufficiente precisione, gli elementi che consentano di determinare la sua entità, senza per questo dimostrare, e neanche far valere, l’esistenza di circostanze particolari che avrebbero potuto dispensare il ricorrente dal fornire tali precisazioni.
Per quanto riguarda il danno morale, indipendentemente dal fatto che di esso sia chiesto un ristoro soltanto simbolico ovvero un vero e proprio risarcimento, spetta al ricorrente precisare la natura del danno morale fatto valere con riguardo al comportamento contestato all’istituzione e poi precisare, anche in modo approssimativo, la valutazione di questo danno nel suo complesso.
(v. punti 42-45)
Riferimento: Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio (Racc. pag. 975, punto 9); Tribunale 10 luglio 1990, causa T‑64/89, Automec/Commissione (Racc. pag. II‑367, punti 75‑77); Tribunale 20 settembre 1990, causa T‑37/89, Hanning/Parlamento (Racc. pag. II‑463, punto 82); Tribunale 1° luglio 1994, causa T‑505/93, Osório/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑179 e II‑581, punti 33 e 35); Tribunale 15 febbraio 1995, causa T‑112/94, Moat/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II‑135, punti 32, 37 e 38); Tribunale 29 gennaio 1998, causa T‑157/96, Affatato/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑97, punto 38)