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Document 62004TA0400

Cause riunite T-400/04 e da T-402/04 a T-404/04: Sentenza del Tribunale 20 settembre 2011 — Arch Chemicals e a./Commissione ( Polizia sanitaria — Immissione sul mercato dei biocidi — Censimento delle sostanze attive sul mercato — Decisione di diniego di modifica di talune disposizioni della normativa — Ricorso per carenza — Obbligo di agire — Ricorso di annullamento — Difetto di interesse individuale — Irricevibilità )

GU C 319 del 29.10.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 319/11


Sentenza del Tribunale 20 settembre 2011 — Arch Chemicals e a./Commissione

(Cause riunite T-400/04 e da T-402/04 a T-404/04) (1)

(Polizia sanitaria - Immissione sul mercato dei biocidi - Censimento delle sostanze attive sul mercato - Decisione di diniego di modifica di talune disposizioni della normativa - Ricorso per carenza - Obbligo di agire - Ricorso di annullamento - Difetto di interesse individuale - Irricevibilità)

2011/C 319/20

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Arch Chemicals, Inc. (Norwalk, Connecticut, Stati Uniti); Arch Timber Protection Ltd (Castleford, West Yorkshire, Regno Unito) (causa T-400/04); Rhodia UK Ltd, già Rhodia Consumer Specialities Ltd (Watford, Hertfordshire, Regno Unito) (causa T-402/04); Sumitomo Chemical (UK) plc (Londra, Regno Unito) (causa T-403/04); e Troy Chemical Co. BV (Vlaardingen, Paesi Bassi) (causa T-404/04); (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis e D. Recchia, successivamente P. Oliver e G. Wilms, agenti)

Oggetto

Da un lato, in via principale, domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione, in quanto si è illegittimamente astenuta dal modificare talune disposizioni del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228, pag. 6), e del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8 e recante modificazione del regolamento n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1), in subordine, domanda di annullamento della lettera della Commissione 20 luglio 2004 recante diniego di accogliere le domande delle ricorrenti e, dall’altro lato, in via principale, domanda di risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero subito a causa dell’inerzia della Commissione e, in subordine, domanda di risarcimento del danno causato dalla lettera della Commissione 20 luglio 2004

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

L’Arch Chemicals, Inc., l’Arch Timber Protection Ltd, la Rhodia UK Ltd, la Sumitomo Chemical (UK) plc e la Troy Chemical Co. BV sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 19 del 22.1.2005.


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