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Document 62004CJ0479

    Sentenza della Corte (grande sezione) del 12 settembre 2006.
    Laserdisken ApS contro Kulturministeriet.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Østre Landsret - Danimarca.
    Direttiva 2001/29/CE - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione - Art. 4 - Diritto di distribuzione - Regola di esaurimento - Fondamento normativo - Accordi internazionali - Politica della concorrenza - Principio di proporzionalità - Libertà d'espressione -Principio di uguaglianza - Artt. 151 CE e 153 CE.
    Causa C-479/04.

    Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-08089

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:549

    Causa C-479/04

    Laserdisken ApS

    contro

    Kulturministeriet

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret)

    «Direttiva 2001/29/CE — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Art. 4 — Diritto di distribuzione — Regola di esaurimento — Fondamento giuridico — Accordi internazionali — Politica della concorrenza — Principio di proporzionalità — Libertà di espressione — Principio di uguaglianza — Artt. 151 CE e 153 CE»

    Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 4 maggio 2006 

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 settembre 2006 

    Massime della sentenza

    1.     Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di distribuzione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 4, n. 2)

    2.     Atti delle istituzioni — Scelta del fondamento giuridico — Criteri — Atto riguardante l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione

    (Artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29)

    3.     Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di distribuzione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 4, n. 2)

    1.     L’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a norme nazionali che prevedono l’esaurimento del diritto di distribuzione dell’originale o di copie di un’opera messa in commercio fuori dalla Comunità dal titolare o con il suo consenso.

    Dai termini del combinato disposto dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 e del ventottesimo ‘considerando’ di tale direttiva, risulta infatti chiaramente che la detta disposizione non lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere una regola di esaurimento diversa da quella dell’esaurimento nella Comunità. Tale conclusione è corroborata dall’art. 5 della direttiva considerata, che autorizza gli Stati membri a prevedere eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione, al diritto di comunicazione di opere al pubblico, al diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti e al diritto di distribuzione. Infatti, non risulta da alcuna disposizione di tale articolo che le eccezioni o le limitazioni autorizzate potrebbero riguardare la regola dell’esaurimento contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 e, quindi, consentire agli Stati membri di derogare a tale regola.

    (v. punti 24-25, 27, dispositivo 2)

    2.     Nell’ambito del sistema di competenze della Comunità, la scelta del fondamento giuridico di un atto deve basarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale. Tra tali elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto. A tal riguardo le disposizioni degli artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE, in virtù delle quali è stata adottata la direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, consentono di adottare misure necessarie al buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per mezzo di un’armonizzazione delle legislazioni nazionali relative al contenuto e all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi. Risulta dai ‘considerando’ di tale direttiva che essa persegue manifestamente gli obiettivi di cui alle soprammenzionate disposizioni del Trattato.

    (v. punti 30-32)

    3.     L’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, che prevede che il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera si esaurisce nella Comunità solo nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto siano effettuati dal titolare del diritto o con il suo consenso, non viola né gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi, né le norme del Trattato relative all’attuazione di una politica della concorrenza, né i principi di proporzionalità e di uguaglianza, né la libertà di espressione, né gli artt. 151 CE e 153 CE.

    Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi, né l’art. 6, n. 2, del Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) sul diritto d’autore, né gli artt. 8, n. 2, e 12, n. 2, del Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi impongono alla Comunità, in quanto parte contraente, un obbligo di prevedere una regola specifica relativa all’esaurimento di tale diritto.

    In secondo luogo, per quanto attiene alle norme del Trattato relative all’attuazione di una politica della concorrenza, risulta dal primo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 che l’armonizzazione realizzata dalla detta direttiva mira anche a garantire una concorrenza non falsata nel mercato interno, conformemente all’art. 3, n. 1, lett. g), CE.

    In terzo luogo, alla luce degli obiettivi menzionati dalle istituzioni comunitarie, appare che la scelta operata al citato art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 a favore della regola di esaurimento nella Comunità non costituisce una misura sproporzionata atta a pregiudicare la validità di tale disposizione.

    In quarto luogo, poiché il titolare è in grado di esercitare il suo controllo sulla prima commercializzazione dell’oggetto coperto dal diritto di distribuzione, la libertà di espressione non può evidentemente essere invocata per invalidare la regola dell’esaurimento. Inoltre, l’asserita limitazione della libertà di ricevere informazioni è giustificata con riferimento alla necessità di proteggere i diritti di proprietà intellettuale, come il diritto d’autore, che fanno parte del diritto di proprietà.

    In quinto luogo, per quanto riguarda il principio di uguaglianza, non vi è alcun dubbio che il produttore ed il titolare di una licenza stabiliti in un paese terzo non si trovano in una situazione identica o paragonabile a quella del produttore e del titolare di una licenza stabiliti nella Comunità.

    Infine, con riferimento agli artt. 151 CE e 153 CE, risulta da diversi ‘considerando’ della direttiva in oggetto, nonché dal regime di eccezioni e limitazioni previsto al suo art. 5, che gli aspetti culturali propri degli Stati membri, nonché il diritto all’educazione di cui il legislatore comunitario deve tener conto nell’ambito della sua azione, sono stati pienamente presi in considerazione dalle istituzioni comunitarie al momento dell’elaborazione e dell’adozione della direttiva 2001/29.

    (v. punti 40, 49, 58, 63, 65, 69, 80)




    SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

    12 settembre 2006 (*)

    «Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Art. 4 – Diritto di distribuzione – Regola di esaurimento – Fondamento giuridico – Accordi internazionali – Politica della concorrenza – Principio di proporzionalità – Libertà d’espressione –Principio di uguaglianza – Artt. 151 CE e 153 CE»

    Nel procedimento C-479/04,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Østre Landsret (Danimarca), con ordinanza 16 novembre 2004, pervenuta in cancelleria il 19 novembre 2004, nella causa tra

    Laserdisken ApS

    e

    Kulturministeriet,

    LA CORTE (Grande Sezione),

    composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, G. Arestis (relatore), J. Klučka, U. Lõhmus e A.Ó Caoimh, giudici,

    avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

    cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 febbraio 2006,

    considerate le osservazioni presentate:

    –       per la Laserdisken ApS, dal sig. H.K. Pedersen, in qualità di socio;

    –       per il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski, in qualità di agente;

    –       per il Parlamento europeo, dal sig. K. Bradley e dalla sig.ra L.G. Knudsen, in qualità di agenti;

    –       per il Consiglio dell’Unione europea, dai sigg. H. Vilstrup, F. Florindo Gijón e dalla sig.ra R. Liudvinaviciute, in qualità di agenti;

    –       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Wils e N.B. Rasmussen, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 maggio 2006,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione e sulla validità dell’art. 4, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva» o la direttiva «2001/29»).

    2       Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Laserdisken ApS (in prosieguo: la «Laserdisken») ed il Kulturministeriet (Ministero della cultura) relativa all’applicabilità dell’art. 19 della legge danese sul diritto d’autore (ophavsretslov), come modificata dalla legge 17 dicembre 2002 n. 1051 (lov n. 1051, om ændring af ophavsretsloven), all’importazione e alla vendita, in Danimarca, di DVD messi in commercio legalmente fuori dallo Spazio economico europeo (SEE).

     Contesto normativo

    3       La direttiva 2001/29 è stata adottata sulla base degli artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE. L’art. 1 della medesima, intitolato «Campo d’applicazione», prevede, al suo n. 1, che «[questa] direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione».

    4       Con il titolo «Diritti ed eccezioni», il capo II della direttiva raggruppa gli artt. 2‑5. L’art. 2 disciplina il diritto di riproduzione, l’art. 3, il diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti, l’art. 4, il diritto di distribuzione e l’art. 5, eccezioni e limitazioni alle regole stabilite dai tre articoli precedenti.

    5       L’art. 4 della direttiva è formulato come segue:

    «1.      Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

    2.      Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso».

    6       L’art. 5, n. 2, della direttiva stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’art. 2 in un certo numero di casi. Ai sensi del n. 3 del detto art. 5, gli Stati membri hanno anche la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli artt. 2 e 3 nei casi elencati in tale paragrafo.

    7       Ai sensi dell’art. 5, n. 4, della direttiva: «[q]uando gli Stati membri possono disporre un’eccezione o limitazione al diritto di riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi possono anche disporre un’eccezione o limitazione al diritto di distribuzione di cui all’articolo 4 nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa».

    8       Prima della trasposizione della direttiva 2001/29, la legge danese sul diritto d’autore disponeva, al suo art. 19, che «[q]uando una copia di un’opera è venduta o in altro modo trasferita ad altri con il consenso del titolare del diritto di autore, tale copia può essere distribuita ulteriormente».

    9       In seguito alla modifica di tale disciplina, effettuata con legge 17 dicembre 2002, n. 1051, diretta a trasporre la direttiva 2001/29, il n. 1 del detto art. 19 è ormai formulato come segue: «Qualora una copia di un’opera con il consenso del titolare del diritto d’autore sia venduta o in altro modo trasferita all’interno dello Spazio economico europeo, tale copia può essere ulteriormente distribuita. Qualora si tratti di una distribuzione che avviene attraverso un prestito o una locazione, le disposizioni di cui al punto 1 trovano applicazione anche in caso di vendita o di un’altra forma di trasferimento ad altri al di fuori dello Spazio economico europeo».

    10     Conformemente all’art. 65, n. 2, dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»), il protocollo 28 e l’allegato XVII del detto accordo contengono disposizioni e norme specifiche riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Con decisione del comitato misto SEE 9 luglio 2004, n. 110, che modifica l’allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell’accordo SEE (GU L 376, pag. 45), la direttiva 2001/29 è stata integrata nel detto accordo.

     Controversia principale e questioni pregiudiziali

    11     La Laserdisken è una società commerciale che vende in particolare copie di opere cinematografiche ad acquirenti individuali nei suoi punti vendita in Danimarca.

    12     Fino alla fine dell’anno 2002, tali copie erano essenzialmente importate dalla società da paesi membri dell’Unione europea, ma anche da paesi terzi. Si trattava, in particolare, di edizioni speciali, tra cui versioni originali americane, oppure edizioni registrate con una tecnica particolare. Un’altra parte importante delle opere offerte in vendita era costituita da opere cinematografiche che non erano e non sarebbero state pubblicate in Europa.

    13     Avendo costatato una diminuzione significativa delle sue attività in seguito alla modifica legislativa soprammenzionata, la Laserdisken, il 19 febbraio 2003, ha proposto un’azione giudiziaria contro il Kulturministeriet dinanzi all’Østre Landsret (Corte d’appello della regione orientale – Danimarca) concludendo per l’inapplicabilità dell’art. 19 della legge sul diritto d’autore come modificata nell’ambito della trasposizione dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29. Secondo la Laserdisken, le nuove disposizioni del detto art. 19 pregiudicano sensibilmente le sue importazioni e vendite di DVD legalmente messi in commercio al di fuori del SEE.

    14     A sostegno della sua azione giudiziaria, la Laserdisken ha fatto valere l’invalidità della direttiva 2001/29, in quanto gli artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE non costituirebbero il fondamento normativo adeguato per la sua adozione.

    15     Inoltre, la Laserdisken ha fatto valere che l’art. 4, n. 2, della detta direttiva viola gli accordi internazionali che vincolano la Comunità nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi, le norme del Trattato CE relative all’attuazione di una politica della concorrenza, il principio di proporzionalità nell’ambito della lotta alla pirateria e, più in generale, nell’ambito della realizzazione del mercato interno, la libertà d’espressione, il principio di uguaglianza nonché le disposizioni del Trattato relative alla politica culturale e alla politica dell’educazione degli Stati membri, vale a dire gli artt. 151 CE e 153 CE.

    16     Poiché il Kulturministeriet ha contestato nel loro complesso i motivi sopra menzionati, l’Østre Landsret ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)      Se l’art. 4, n. 2, della direttiva [2001/29] sia invalido.

    2)      Se l’art. 4, n. 2, della direttiva [2001/29] osti a che uno Stato membro mantenga l’esaurimento internazionale nella sua normativa».

     Sulle questioni pregiudiziali

     Sulla seconda questione

    17     Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio si chiede se l’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 escluda norme nazionali che prevedano che il diritto di distribuzione relativo all’originale o a copie di un’opera si esaurisca nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà siano effettuati dal titolare del detto diritto o con il suo consenso fuori dalla Comunità.

    18     La Laserdisken ed il governo polacco sostengono che l’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 non osta a che uno Stato membro conservi nella sua legislazione una siffatta regola di esaurimento. La Commissione delle Comunità europee sostiene la tesi contraria.

    19     L’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/29 sancisce il diritto esclusivo dell’autore di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, dell’originale della sua opera o di sue copie.

    20     Il n. 2 del medesimo articolo contiene la regola relativa all’esaurimento di tale diritto. Secondo tale disposizione, il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

    21     Ne consegue che l’esaurimento del diritto in questione è subordinato a una doppia condizione, vale a dire, da una parte, che l’originale di un’opera o le copie della medesima siano stati messi in commercio da parte del titolare del diritto o con il suo consenso e, dall’altra, che tale commercializzazione abbia avuto luogo nella Comunità.

    22     A tal riguardo, la Laserdisken ed il governo polacco sostengono, in sostanza, che l’art. 4, n. 2, della direttiva lascerebbe agli Stati membri la facoltà di adottare o mantenere, nel loro rispettivo diritto nazionale, una regola di esaurimento per le opere immesse in commercio non solo nella Comunità, ma anche in un paese terzo.

    23     Un’interpretazione di tale tipo non può essere accolta. Infatti, secondo il ventottesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 la protezione del diritto d’autore nel quadro di tale direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Secondo il medesimo ‘considerando’, tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell’originale dell’opera o di copie di quest’ultima da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità.

    24     Dai termini del combinato disposto dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 e del ventottesimo ‘considerando’ di tale direttiva, risulta chiaramente che la detta disposizione non lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere una regola di esaurimento diversa da quella dell’esaurimento nella Comunità.

    25     Tale conclusione è corroborata dall’art. 5 della direttiva 2001/29, che autorizza gli Stati membri a prevedere eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione, al diritto di comunicazione di opere al pubblico, al diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti e al diritto di distribuzione. Infatti, non risulta da alcuna disposizione di tale articolo che le eccezioni o le limitazioni autorizzate potrebbero riguardare la regola dell’esaurimento contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 e, quindi, consentire agli Stati membri di derogare a tale regola.

    26     Tale interpretazione è, per di più, l’unica pienamente atta a realizzare la finalità della direttiva 2001/29, che è, secondo il suo primo ‘considerando’, quella di salvaguardare il funzionamento del mercato interno. Va rilevato, a tal riguardo, che una situazione nella quale alcuni Stati membri potrebbero stabilire l’esaurimento internazionale del diritto di distribuzione e altri soltanto l’esaurimento comunitario di quest’ultimo creerebbe inevitabilmente ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi.

    27     Tenuto conto di quanto precede, la seconda questione va risolta dichiarando che l’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che osta a norme nazionali che prevedono l’esaurimento del diritto di distribuzione dell’originale o di copie di un’opera messa in commercio fuori dalla Comunità dal titolare o con il suo consenso.

     Sulla prima questione

    28     La Laserdisken ed il governo polacco propongono la soluzione secondo cui la direttiva 2001/29, ed in particolare il suo art. 4, n. 2, sono contrari al diritto comunitario. Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione sostengono, invece, che non può essere accolto alcuno dei motivi di invalidità fatti valere.

     Sul fondamento normativo della direttiva 2001/29

    29     La Laserdisken sostiene che la direttiva 2001/29 è stata erroneamente adottata in base agli artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE, in quanto questi ultimi non possono giustificare la regola di esaurimento comunitario contenuta nell’art. 4, n. 2, di questa direttiva.

    30     Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito del sistema di competenze della Comunità, la scelta del fondamento giuridico di un atto deve basarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale. Tra tali elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto (sentenza 6 dicembre 2005, cause riunite C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04, ABNA e a., Racc. pag. I-10423, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

    31     A tal riguardo va osservato che le disposizioni degli artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE, in virtù delle quali è stata adottata la direttiva 2001/29, consentono di adottare misure necessarie al buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per mezzo di un’armonizzazione delle legislazioni nazionali relative al contenuto e all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi.

    32     La direttiva 2001/29 persegue manifestamente gli obiettivi di cui alle soprammenzionate disposizioni del Trattato.

    33     Infatti, secondo il primo ‘considerando’ di tale direttiva, il Trattato prevede l’instaurazione di un mercato interno e la creazione di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno, e l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.

    34     Su tale punto, il terzo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 precisa che l’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno. Secondo il sesto ‘considerando’ della medesima direttiva, invece, senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono elementi che rientrano nell’ambito della proprietà intellettuale o su di essa si basano.

    35     Risulta da quanto precede che le obiezioni sollevate nella fattispecie dalla Laserdisken, per quanto riguarda il fondamento normativo della direttiva, non sono fondate.

     Sull’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29

    –       Sulla violazione degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi

    36     Il giudice del rinvio non indica quali sono gli accordi che vincolano la Comunità e le cui disposizioni potrebbero essere violate dalla regola dell’esaurimento comunitario del diritto di distribuzione contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29.

    37     Nell’ambito delle sue osservazioni, la Laserdisken fa valere, senza fornire tuttavia ulteriori precisazioni, che il diritto di distribuzione e la regola di esaurimento contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 contrasterebbero con le disposizioni degli artt. 1, lett. c), e 2, lett. a), della convenzione relativa all’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE). Tali disposizioni prevedono rispettivamente che l’OCSE «ha lo scopo di promuovere una politica intesa a contribuire all’espansione del commercio mondiale su una base [multilaterale] e non discriminatoria» e che, per raggiungere in particolare tale obiettivo, «[gli Stati membri] convengono (…) di assicurare l’utilizzazione efficace delle loro risorse economiche».

    38     Oltre alla circostanza che tale argomento non è preciso, basta constatare che le disposizioni fatte valere dalla Laserdisken, supponendo che esse vincolino la Comunità, non hanno lo scopo di disciplinare la questione dell’esaurimento del diritto di distribuzione.

    39     Peraltro, conformemente al quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, la medesima attua gli obblighi internazionali risultanti dall’adozione, il 20 dicembre 1996, sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), cioè, da una parte, del Trattato della WIPO sul diritto d’autore e, dall’altra, del Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi, entrambi approvati a nome della Comunità con decisione del Consiglio 16 marzo 2000, 2000/278/CE (GU L 89, pag. 6).

    40     A proposito del diritto di distribuzione, né l’art. 6, n. 2, del Trattato della WIPO sul diritto d’autore, né gli artt. 8, n. 2, e 12, n. 2, del Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi impongono alla Comunità, in quanto parte contraente, un obbligo di prevedere una regola specifica relativa all’esaurimento di tale diritto.

    41     Infatti, dalla finalità dei detti Trattati, come è formulata segnatamente nei loro primi ‘considerando’, risulta che essi tendono ad un’armonizzazione delle regole del diritto d’autore e dei diritti connessi.

    42     Più in particolare, per quanto riguarda il diritto di distribuzione, il Trattato della WIPO sul diritto d’autore soddisfa il suo obiettivo di armonizzazione enunciando il diritto esclusivo degli autori di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o qualsiasi altra cessione dei diritti di proprietà. Invece, per quanto riguarda l’esaurimento di tale diritto esclusivo, il detto Trattato non pregiudica la facoltà di cui dispongono le parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo il detto esaurimento dopo la prima vendita. In tal modo, esso consente alla Comunità europea di approfondire l’armonizzazione delle legislazioni nazionali anche per quanto riguarda la regola dell’esaurimento. Le menzionate disposizioni del Trattato della WIPO sul diritto d’autore e quelle della direttiva 2001/29 sono quindi complementari con riferimento all’obiettivo di armonizzazione perseguito.

    43     Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la tesi della violazione, da parte dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29, degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi non può essere accolta.

    –       Sulle norme del Trattato relative all’attuazione di una politica della concorrenza

    44     La Laserdisken fa valere che la regola di esaurimento contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 rafforza il controllo dei canali di distribuzione da parte dei fornitori, pregiudicando così il gioco della libera concorrenza. La parte essenziale dell’argomentazione della ricorrente nella causa principale si basa sul fatto che la concorrenza sarebbe neutralizzata in modo generale da tale regola di esaurimento combinata con i sistemi di codificazione regionale dei DVD. Infatti, talune opere messe in commercio fuori dalla Comunità, tenuto conto della detta regola, non possono essere accessibili nella Comunità.

    45     Il governo polacco aggiunge che tale regola di esaurimento impedirebbe la promozione di una maggiore competitività e accorderebbe ai titolari di diritti d’autore e di diritti connessi una protezione dei loro interessi eccedente lo scopo di tali diritti.

    46     Con tutte le loro argomentazioni, la ricorrente nella causa principale ed il governo polacco sostengono essenzialmente che la regola di esaurimento contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 impedisce il gioco della libera concorrenza a livello mondiale.

    47     Va ricordato che, secondo l’art. 3, n. 1, lett. g), CE, l’azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo i ritmi previsti dal Trattato, un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. In tale contesto, il titolo VI del Trattato contiene un capitolo 1 in cui sono contenuti gli artt. 81 CE ‑ 89 CE, relativi alle regole della concorrenza.

    48     Nella fattispecie, secondo il primo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, l’armonizzazione delle disposizioni legislative degli Stati membri sul diritto d’autore e i diritti connessi contribuisce all’instaurazione di un mercato interno e alla creazione di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza in quest’ultimo.

    49     Ne deriva che l’armonizzazione realizzata dalla detta direttiva mira inoltre a garantire una concorrenza non falsata nel mercato interno, conformemente all’art. 3, n. 1, lett. g), CE.

    50     La tesi proposta dalla Laserdisken e dal governo polacco implicherebbe che il legislatore comunitario sia obbligato, nell’adottare la direttiva 2001/29, a tener conto di un principio di libera concorrenza a livello mondiale, obbligo che non deriva tuttavia né dall’art. 3, n. 1, lett. g), CE né da altre disposizioni del Trattato.

    51     Risulta da quanto precede che il motivo di invalidità fondato sulla violazione delle norme del Trattato relative all’attuazione di una politica della concorrenza deve essere respinto.

    –       Sulla violazione del principio di proporzionalità

    52     Secondo la Laserdisken ed il governo polacco, la regola di esaurimento contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 non è necessaria per conseguire lo scopo di un mercato interno senza ostacoli e impone ai cittadini dell’Unione europea oneri eccessivi. Inoltre, tale disposizione si rivelerebbe inefficace per impedire la distribuzione di opere messe in circolazione nella Comunità senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

    53     Risulta da una giurisprudenza costante che il principio di proporzionalità, che è parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, esige che gli strumenti previsti da una disposizione comunitaria siano idonei a realizzare lo scopo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo [sentenza 10 dicembre 2002, causa C‑491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, Racc. pag. I-11453, punto 122].

    54     La ricorrente nella causa principale censura, sostanzialmente, la scelta operata dalle istituzioni comunitarie a favore della regola di esaurimento del diritto di distribuzione nella Comunità.

    55     Occorre dunque esaminare se l’adozione di tale regola costituisca una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti dalle dette istituzioni.

    56     A tal riguardo, va ricordato che la divergenza delle legislazioni nazionali in materia di esaurimento del diritto di distribuzione può pregiudicare direttamente il buon funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, l’armonizzazione in tale materia ha l’obiettivo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione.

    57     Peraltro, secondo il nono ‘considerando’ della direttiva 2001/29, la protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse, in particolare, di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori. Dal decimo ‘considerando’ della medesima direttiva risulta che è necessaria una protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire un’adeguata remunerazione per l’uso delle opere e per consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti. Sempre in tal senso, l’undicesimo ‘considerando’ enuncia che un sistema efficace e rigoroso di protezione consente di garantire alla creazione e alla produzione culturali europee le risorse necessarie e di preservare l’autonomia nonché la dignità dei creatori e degli interpreti.

    58     Alla luce degli obiettivi sopra menzionati, appare che la scelta operata dal legislatore comunitario all’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 a favore della regola di esaurimento nella Comunità non costituisce una misura sproporzionata atta a pregiudicare la validità di tale disposizione.

    59     Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la tesi della violazione del principio di proporzionalità non è fondata.

    –       Sulla violazione della libertà d’espressione

    60     Secondo la Laserdisken, l’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 ha l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del loro diritto di ricevere informazioni, in violazione dell’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). La Laserdisken fa inoltre valere una violazione della libertà dei titolari di diritti d’autore di comunicare le loro idee.

    61     In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza e che, a tal fine, quest’ultima si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La CEDU riveste, a questo proposito, un particolare significato (sentenza 12 giugno 2003, causa C‑112/00, Schmidberger, Racc. pag. I-5659, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

    62     La libertà d’espressione, sancita dall’art. 10 della CEDU, costituisce un diritto fondamentale di cui il giudice comunitario garantisce il rispetto (sentenza 18 giugno 1991, causa C‑260/89, ERT, Racc. pag. I-2925, punto 44). Lo stesso vale per il diritto di proprietà garantito dall’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU (v., in tal senso, sentenze 12 maggio 2005, causa C‑347/03, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA, Racc. pag. I‑3785, punto 119, e 12 luglio 2005, cause riunite C‑154/04 e C‑155/04, Alliance for Natural Health e a., Racc. pag. I‑6451, punto 126).

    63     In primo luogo, va respinta la tesi di una violazione della libertà d’espressione garantita dall’art. 10 della CEDU risultante dal fatto che verrebbe impedito al titolare del diritto d’autore di comunicare le sue idee. Infatti, secondo l’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29, il diritto di distribuzione si esaurisce a condizione che il titolare del diritto d’autore abbia dato il suo consenso alla prima vendita o alla prima altra cessione di proprietà. Tale titolare è dunque in grado di esercitare il suo controllo sulla prima commercializzazione dell’oggetto coperto dal detto diritto. In tale contesto, la libertà d’espressione non può evidentemente essere invocata per invalidare la regola dell’esaurimento.

    64     Per quanto riguarda, in secondo luogo, la libertà di ricevere informazioni, anche supponendo che la regola di esaurimento contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 possa restringere tale libertà, risulta tuttavia dal n. 2 dell’art. 10 della CEDU che le libertà garantite dal n. 1 del detto articolo possono essere soggette a talune limitazioni giustificate da obiettivi di interesse generale, se tali deroghe sono previste dalla legge, dettate da uno o più scopi legittimi ai sensi della detta disposizione e necessarie in una società democratica, cioè giustificate da un bisogno sociale imperativo e, in particolare, proporzionate al fine legittimo perseguito (v., in tal senso, sentenza 25 marzo 2004, causa C‑71/02, Karner, Racc. pag. I‑3025, punto 50).

    65     Orbene, nella fattispecie, l’asserita limitazione della libertà di ricevere informazioni è giustificata con riferimento alla necessità di proteggere i diritti di proprietà intellettuale, come il diritto d’autore, che fanno parte del diritto di proprietà.

    66     Ne deriva che la tesi di una violazione della libertà d’espressione deve essere respinta.

    –       Sulla violazione del principio di uguaglianza

    67     La Laserdisken sostiene che la regola di esaurimento contenuta nell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 potrebbe violare il principio di uguaglianza. A tal riguardo, essa osserva, a titolo di esempio, che il produttore ed il titolare di una licenza stabiliti in un paese terzo non si trovano in una situazione di parità rispetto al produttore ed al titolare di una licenza stabiliti nella Comunità.

    68     Secondo una costante giurisprudenza, il principio della parità di trattamento richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (sentenza ABNA e a., cit., punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

    69     Anche supponendo che la tesi sostenuta dalla ricorrente nella causa principale possa essere utile nel presente contesto, quest’ultima non dimostra che l’applicazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva conduca a trattare due situazioni paragonabili in modo diverso. Infatti, non vi è alcun dubbio che il produttore ed il titolare di una licenza stabiliti in un paese terzo non si trovano in una situazione identica o paragonabile a quella del produttore e del titolare di una licenza stabiliti nella Comunità. In realtà la Laserdisken sostiene, in sostanza, che situazioni manifestamente non paragonabili debbano essere trattate in modo uguale.

    70     Ne consegue che la tesi di una violazione del principio di uguaglianza deve essere respinta.

    –       Sulla violazione degli artt. 151 CE e 153 CE

    71     Secondo l’art. 151, n. 1, CE, la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

    72     L’art. 153, n. 1, CE prevede in particolare che, al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a promuovere il loro diritto all’informazione e all’educazione.

    73     La Laserdisken, sostenuta dal governo polacco, fa valere che, con l’adozione dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29, la Comunità ha violato le disposizioni soprammenzionate.

    74     Va constatato, in primo luogo, che diversi ‘considerando’ della detta direttiva si riferiscono, esplicitamente o in sostanza, alle dette disposizioni.

    75     Come risulta dal nono e dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale ed un sistema efficace e rigoroso che assicuri la loro protezione è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturali europee le risorse necessarie e di preservare l’autonomia nonché la dignità dei creatori e degli interpreti.

    76     A tal riguardo, secondo il dodicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, un’adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d’autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto il profilo culturale e l’art. 151 CE obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell’azione da essa svolta.

    77     Infine, secondo il quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, essa deve promuovere l’apprendimento e la cultura proteggendo le opere e altro materiale protetto, ma autorizzando al tempo stesso alcune eccezioni o limitazioni nell’interesse del pubblico a fini educativi e d’insegnamento.

    78     Occorre osservare, in secondo luogo, che la direttiva 2001/29 prevede, al suo art. 5, un regime di eccezioni e di limitazioni ai diversi diritti sanciti dagli artt. 2-4 allo scopo di consentire agli Stati membri di esercitare le loro competenze, in particolare nel settore dell’educazione e dell’insegnamento.

    79     Peraltro, tale regime è rigorosamente circoscritto dal n. 5 del detto art. 5, il quale dispone che le eccezioni e limitazioni previste sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto.

    80     Risulta da quanto precede che gli aspetti culturali propri degli Stati membri, a cui si riferisce sostanzialmente la ricorrente nella causa principale, nonché il diritto all’educazione, di cui il legislatore comunitario deve tener conto nell’ambito della sua azione, sono stati pienamente presi in considerazione dalle istituzioni comunitarie al momento dell’elaborazione e dell’adozione della direttiva 2001/29.

    81     Ne consegue che gli argomenti relativi all’invocata violazione degli artt. 151 CE e 153 CE devono essere respinti.

    82     Occorre, di conseguenza, rispondere al giudice del rinvio nel senso che l’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29.

     Sulle spese

    83     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

    1)      L’esame della prima questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’art. 4, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

    2)      L’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso osta a norme nazionali che prevedono l’esaurimento del diritto di distribuzione dell’originale o di copie di un’opera messa in commercio fuori dalla Comunità dal titolare o con il suo consenso.

    Firme


    * Lingua processuale: il danese.

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