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Document 62004CJ0434

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 settembre 2006.
    Procedimento penale a carico di Jan-Erik Anders Ahokainen e Mati Leppik.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Korkein oikeus - Finlandia.
    Libera circolazione delle merci - Artt. 28 CE e 30 CE - Normativa nazionale che vieta, salvo autorizzazione preventiva, l'importazione di alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico superiore all'80% - Misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa - Giustificazione con la tutela della salute e dell'ordine pubblico.
    Causa C-434/04.

    Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-09171

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:609

    Causa C-434/04

    Procedimento penale

    a carico di

    Jan-Erik Anders Ahokainen

    e

    Mati Leppik

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein Oikeus)

    «Libera circolazione delle merci — Artt. 28 CE e 30 CE — Normativa nazionale che vieta, salvo autorizzazione preventiva, l’importazione di alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico superiore all’80% — Misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa — Giustificazione con la tutela della salute e dell’ordine pubblico»

    Conclusioni dell’avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 13 luglio 2006 

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 settembre 2006 

    Massime della sentenza

    1.     Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise —Direttiva 92/12

    (Direttiva del Consiglio 92/12)

    2.     Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d’effetto equivalente

    (Artt. 28 CE e 30 CE)

    1.     La direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, che è finalizzata a definire il regime doganale e fiscale applicabile a tali prodotti, di cui fa parte l’alcol, non è intesa a disciplinare specificamente la tutela delle esigenze di interesse generale previste dall’art. 30 CE di modo che gli Stati membri, nel rispetto del Trattato, conservano la propria competenza ad adottare le misure necessarie per la tutela di tali esigenze.

    (v. punto 15)

    2.     Gli artt. 28 CE e 30 CE non ostano a un regime che sottopone l’importazione di alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico superiore ad 80 gradi ad un’autorizzazione preventiva, a meno che non risulti che, tenuto conto delle circostanze di diritto e di fatto che contrassegnano la situazione dello Stato membro interessato, la tutela della sanità pubblica e dell’ordine pubblico contro i danni causati dall’alcol possa essere garantita mediante provvedimenti che incidano in minor misura sul commercio intracomunitario.

    (v. punto 40, dispositivo 1)




    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    28 settembre 2006 (*)

    «Libera circolazione delle merci — Artt. 28 CE e 30 CE — Normativa nazionale che vieta, salvo autorizzazione preventiva, l’importazione di alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico superiore all’80% — Misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa — Giustificazione con la tutela della salute e dell’ordine pubblico»

    Nel procedimento C-434/04,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Korkein oikeus (Finlandia), con ordinanza 6 ottobre 2004, pervenuta in cancelleria l’11 ottobre 2004, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di

    Jan-Erik Anders Ahokainen,

    Mati Leppik,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), A. Borg Barthet, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici,

    avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

    cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 maggio 2006,

    considerate le osservazioni presentate:

    –       per il Virallinen syyttäjä, dal sig. M. Illman, procuratore presso il Raaseporin käräjäoikeus;

    –       per il governo finlandese, dalle sig.re T. Pynnä e E. Bygglin, in qualità di agenti;

    –       per il governo portoghese, dai sigg. L. Fernandes e Â. Seiça Neves, in qualità di agenti;

    –       per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;

    –       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. van Beek e P. Aalto, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2006,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE ed è stata sollevata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico dei sigg. Ahokainen e Leppik, per importazione di contrabbando alcol etilico in Finlandia.

     Contesto normativo

    2       Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1143/1994 sull’alcol (alkoholilaki (1143/1994); in prosieguo: la «legge sull’alcol»), quest’ultima ha l’obiettivo di orientare il consumo di alcol in modo da prevenire gli effetti dannosi causati dalle sostanze alcoliche alla salute e alla società.

    3       A norma dell’art. 3, n. 2, della legge sull’alcol, come modificato dalla legge n. 1/2001, si intende per «bevanda alcolica» ogni bevanda destinata al consumo, con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 80 gradi.

    4       Ai sensi della detta legge sull’alcol, lo spirito di vino, che non viene considerato come una bevanda alcolica suscettibile di essere consumata, è definito come alcol etilico non denaturato o soluzione acquosa d’alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico superiore ad 80 gradi.

    5       Tale normativa prevede, in particolare, che l’utilizzazione, la produzione e l’importazione dello spirito di vino siano riservate a coloro che detengono un’autorizzazione rilasciata a tal fine.

    6       L’art. 8 della legge sull’alcol regola l’importazione delle bevande alcoliche e dell’alcol «di spirito di vino» a fini commerciali, così come l’autorizzazione ad importare alcol etilico. A norma dell’art. 8, n. 1, l’importazione di bevande alcoliche per consumo personale così come a fini commerciali non è sottoposta ad alcuna speciale autorizzazione all’importazione. Ai sensi dell’art. 8, n. 2, prima frase, un operatore economico può importare spirito di vino previa autorizzazione del tuotevalvontakeskus (organo preposto al controllo dei prodotti). A norma dell’art. 8, n. 2, seconda frase, un privato può importare spirito di vino per consumo personale, quando ha ottenuto l’autorizzazione del detto organo di controllo, in conformità all’art. 17 della stessa legge, dopo avergli inviato una dichiarazione che attesti il suo status di importatore.

    7       Per il rilascio di un’autorizzazione all’utilizzo dello spirito di vino, il richiedente deve specificare una necessità legittima (art. 17, n. 3, della legge sull’alcol).

    8       A norma dell’art. 82 della legge n. 459/1968, sull’alcol – sostituita, eccetto le disposizioni riguardanti le sanzioni, dalla legge sull’alcol –, chiunque importi o esporti o tenti di importare o esportare in modo illecito bevande alcoliche o alcol etilico è passibile di una sanzione per contrabbando di sostanze alcoliche.

     Causa principale e questioni pregiudiziali

    9       Durante un controllo doganale effettuato il 1° agosto 2002 sono stati scoperti, su un camion proveniente dalla Germania, 9 492 litri di spirito di vino (alcol etilico con titolo alcolometrico dai 96,4 ai 96,5 gradi), in bottiglie da un litro. Visto il modo in cui era imballato e considerate le spiegazioni fornite, il prodotto sembrava destinato ad essere consumato sotto forma di bevanda alcolica diluita. Secondo la lettera di vettura, tale camion avrebbe dovuto avere come carico 32 bancali di olio di sesamo.

    10     I sigg. Ahokainen e Leppik sono stati condannati dal Raaseporin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Raasepori) a pene detentive per contrabbando di sostanze alcoliche. Tale giudice ha anche ordinato il sequestro dell’alcol etilico a favore dello Stato.

    11     Lo Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki) ha confermato tale sentenza.

    12     Adito con ricorso proposto dai sigg. Ahokainen e Leppik contro la sentenza del giudice d’appello, il Korkein oikeus (Corte suprema finlandese) si è chiesto, in particolare, se il regime finlandese di autorizzazione in materia di spirito di vino debba considerarsi come avente effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell’art. 28 CE e, all’occorrenza, se possa essere considerato legittimo, tenuto conto del suo oggetto, ai sensi dell’art. 30 CE.

    13     Ritenendo necessaria un’interpretazione delle disposizioni rilevanti del Trattato CE, il Korkein oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)      Se l’art. 28 CE vada interpretato nel senso che osta ad una legislazione nazionale ai sensi della quale solo chi ha ottenuto la relativa autorizzazione può importare alcol etilico non denaturato (spirito di vino) con titolo alcolometrico superiore ad 80 gradi.

    2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione, se tale regime di autorizzazione vada ritenuto ammissibile a norma dell’art. 30 CE».

     Sulle questioni pregiudiziali

    14     Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci ostino all’imposizione di un’autorizzazione preventiva per l’importazione di spirito di vino, come quella prevista dalla legge sull’alcol.

    15     Per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre ricordare che la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), che è finalizzata a definire il regime doganale e fiscale applicabile a tali prodotti, di cui fa parte l’alcol, non è intesa a disciplinare specificamente la tutela delle esigenze di interesse generale previste dall’art. 30 CE di modo che gli Stati membri, nel rispetto del Trattato, conservano la propria competenza ad adottare le misure necessarie per la tutela di tali esigenze (v., per analogia, sentenza 15 giugno 1999, causa C-394/97, Heinonen, Racc. pag. I‑3599, punto 29).

    16     Occorre dunque esaminare, da un lato, l’esistenza di una restrizione ai sensi dell’art. 28 CE così come, dall’altro, la possibilità di una giustificazione ai sensi dell’art. 30 CE.

     La restrizione ai sensi dell’art. 28 CE

     Argomenti delle parti

    17     Per il Virallinen syyttäjä (Pubblico Ministero), così come per i governi finlandese e portoghese, la legislazione di uno Stato membro che sottoponga l’importazione di spirito di vino ad un regime di autorizzazione non è contraria all’art. 28 CE. Viceversa, il governo svedese e la Commissione delle Comunità europee sostengono che l’obbligo di richiedere allo Stato un’autorizzazione prima di importare merci è una misura proibita dall’art. 28 CE, anche se tale autorizzazione costituisce una semplice formalità ed è rilasciata automaticamente.

     Giudizio della Corte

    18     Ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari dev’essere considerata una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative e, a tale titolo, è vietata dall’art. 28 CE (v., in particolare, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5; 19 giugno 2003, causa C‑420/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6445, punto 25, e 26 maggio 2005, causa C‑20/03, Burmanjer e a., Racc. pag. I-4133, punto 23). Anche normative applicabili indistintamente a prodotti nazionali e a prodotti importati, la cui applicazione ai prodotti importati è suscettibile di diminuire il loro volume di vendite, costituiscono in via di principio misure di effetto equivalente vietate dall’art. 28 CE (v., segnatamente, sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon», Racc. pag. 649).

    19     La Corte ha però precisato che disposizioni nazionali che limitano o vietano determinate modalità di vendita che, da un lato, si applicano a tutti gli operatori interessati che esercitano la loro attività nel territorio nazionale e, dall’altro, incidono allo stesso modo, in diritto come in fatto, sulla commercializzazione dei prodotti nazionali e di quelli provenienti da altri Stati membri non sono tali da ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio tra gli Stati membri nel senso della giurisprudenza inaugurata dalla citata sentenza Dassonville (v., in tal senso, sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, Racc. pag. I‑6097, punto  16).

    20     Riguardo più specificamente alla qualificazione secondo le disposizioni del Trattato di un sistema di autorizzazioni preventive all’importazione, la Corte ha avuto occasione di statuire che un sistema di tal genere è, in via di principio, contrario all’art. 28 CE, in quanto il detto articolo osta all’applicazione, nei rapporti intracomunitari, di una normativa nazionale che imponga, sia pure solo come formalità, la condizione della licenza d’importazione o altra simile condizione (sentenze 8 febbraio 1983, causa 124/81, Commissione/Regno Unito, detta «latte UHT», Racc. pag. 203, punto 9, e 5 luglio 1990, causa C‑304/88, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2801, punto 9; v. anche sentenza 26 maggio 2005, causa C‑212/03, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4213, punto 16, e sentenza della Corte EFTA 16 dicembre 1994, causa E-1/94, Restamark, EFTA Court Report, pag. 15, punti 49 e 50).

    21     Il fatto di imporre formalità per l’importazione, come nel caso delle disposizioni in questione nella causa principale, le quali creano un regime di autorizzazione preventiva, è in effetti suscettibile di ostacolare il commercio intracomunitario e di intralciare l’accesso al mercato di merci che sono legittimamente fabbricate e commercializzate in altri Stati membri. L’ostacolo è tanto più forte se il regime espone i detti prodotti a costi supplementari (v., segnatamente, sentenza 23 ottobre 1997, causa C‑189/95, Franzén, Racc. pag. I‑5909, punto 71). Non si tratta, in tali circostanze, di «semplice» limitazione o divieto di certe modalità di vendita.

    22     L’imposizione di un’autorizzazione preventiva come quella in questione nella causa principale deve quindi essere considerata come un ostacolo al commercio tra Stati membri, che rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 28 CE.

     Le giustificazioni ai sensi dell’art. 30 CE

    23     Un tale ostacolo può tuttavia essere giustificato dalle ragioni previste dall’art. 30 CE.

     Argomenti delle parti

    24     Il Virallinen syyttäjä e il governo finlandese osservano che il consumo di alcol, in particolare tra i giovani, rappresenta non solo il fattore principale di rischio per la sanità pubblica in Finlandia, ma è anche causa di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblici, in quanto è strettamente collegato alla delinquenza e alla sopravvenienza di incidenti.

    25     Riguardo alla proporzionalità, essi sostengono che la normativa in causa è adatta e necessaria a raggiungere gli obiettivi che persegue, posto che i divieti relativi all’alcol con titolo alcolometrico superiore all’80% si limiterebbero al consumo privato e che il regime di autorizzazione preventiva sarebbe diretto ad evitare i rischi di un tale consumo, particolarmente deleterio per i giovani, per i quali un preparato alcolico particolarmente forte, ma ad un prezzo molto basso, quale lo spirito di vino, costituirebbe un prodotto attraente. In ogni caso, tale sistema non impedirebbe ad una persona che abbia ottenuto un’autorizzazione di importare spirito di vino fabbricato in altri Stati membri e destinato agli usi enumerati nella legge.

    26     Da parte sua, la Commissione considera le misure in causa come sproporzionate rispetto al fine perseguito. Essa fa segnatamente notare che le dichiarazioni degli importatori e i certificati di importazione generalmente sarebbero sufficienti a raggiungere i legittimi obiettivi dello Stato membro.

    27     Considerato che lo spirito di vino è escluso dal mercato finlandese del consumo privato, la Commissione si chiede inoltre quanto un regime di autorizzazione preventiva concernente il suo uso e la sua importazione a fini commerciali possa direttamente raggiungere l’obiettivo della tutela della salute e dell’ordine pubblico.

     Giudizio della Corte

    28     È certo che una normativa come quella in questione nella causa principale, la quale ha come obiettivo di orientare il consumo di alcol in modo da prevenire gli effetti dannosi causati dalle sostanze alcoliche alla salute delle persone e alla società e che tenta così di combattere l’abuso di alcol, risponde a preoccupazioni di salute e di ordine pubblico riconosciute dall’art. 30 CE.

    29     Affinché preoccupazioni di salute e d’ordine pubblico possano giustificare un ostacolo come quello causato dal sistema di autorizzazione preventiva all’importazione di cui alla causa principale, è tuttavia necessario che la misura considerata sia proporzionata all’obiettivo da raggiungere e non costituisca né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata del commercio tra Stati membri.

    30     Per quanto riguarda i rischi di discriminazione e di restrizione, nessun elemento del fascicolo consente di giungere alla conclusione che le ragioni attinenti alla salute e all’ordine pubblico fatte valere dalle autorità finlandesi siano state deviate dal loro fine e usate in maniera da creare discriminazioni nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri o da proteggere indirettamente taluni prodotti nazionali (sentenze 14 dicembre 1979, causa 34/79, Henn e Darby, Racc. pag. 3795, punto 21, nonché 25 luglio 1991, cause riunite C‑1/90 e C‑176/90, Aragonesa de Publicidad Exterior e Publivía, Racc. pag. I‑4151, punto 20).

    31     Per ciò che riguarda il carattere proporzionato della misura, trattandosi di una deroga al principio della libera circolazione delle merci, incombe alle autorità nazionali l’onere di dimostrare che la loro normativa è conforme al principio di proporzionalità, ossia è necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito, nella specie la tutela della sanità pubblica e dell’ordine pubblico, e che tale obiettivo non potrebbe essere raggiunto attraverso divieti o limitazioni di minore portata o che colpiscano in minor misura il commercio intracomunitario (v., in tal senso, sentenza 14 luglio 1994, causa C-17/93, Van der Veldt, Racc. pag. I‑3537, punto 15, e sentenza Franzén, cit., punti 75 e 76).

    32     Come evidenziato dal Virallinen syyttäjä e dal governo finlandese, gli Stati membri dispongono tuttavia di un margine di discrezionalità nella determinazione delle misure idonee a raggiungere risultati concreti, in funzione della particolarità dei contesti sociali e dell’importanza da essi attribuita a obiettivi legittimi secondo il diritto comunitario, quali la prevenzione dell’abuso di alcol e la lotta contro le diverse forme di criminalità legate al suo consumo (v., segnatamente, sentenza Heinonen, cit., punto 43).

    33     Come osservato dal governo svedese, tra i beni o gli interessi protetti dall’art. 30 CE, la salute e la vita delle persone occupano il primo posto. Spetta agli Stati membri, nel rispetto del diritto comunitario ed in particolare del principio di proporzionalità, stabilire il livello al quale essi intendono assicurarne la tutela e il modo in cui tale livello deve essere raggiunto (sentenza 10 novembre 1994, causa C‑320/93, Ortscheit, Racc. pag. I‑5243, punto 16; in tal senso, v. anche sentenza Heinonen, cit., punto 45).

    34     La Corte, riguardo alla compatibilità con il diritto comunitario di un regime belga d’importazione di animali vivi e di un regime britannico d’importazione di latte UHT, ha ritenuto che un sistema di autorizzazione preventiva costituisse una misura sproporzionata ad assicurare la protezione della salute e della vita delle persone e degli animali. Essa ha precisato che uno Stato membro può adottare misure meno restrittive per proteggere tali interessi, limitandosi a raccogliere le informazioni ad esso utili, ad esempio, attraverso dichiarazioni sottoscritte dagli importatori integrate, all’occorrenza, da appositi certificati rilasciati dallo Stato membro del mittente (citate sentenze latte UHT, punto 17, e Commissione/Belgio, punto 14).

    35     La Corte ha anche stabilito che gli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE) ostano a disposizioni nazionali che riservino l’importazione di bevande alcoliche agli operatori titolari di un’autorizzazione alla fabbricazione o al commercio all’ingrosso allorquando, da un lato, il regime di autorizzazione costituisce un ostacolo all’importazione delle bevande alcoliche in provenienza dagli altri Stati membri, in quanto espone tali bevande a costi supplementari, e, dall’altro, non è dimostrato che il regime di licenze istituito dalle dette disposizioni nazionali, in particolare per quanto riguarda le condizioni relative alle capacità di magazzinaggio e ai diritti e tasse di elevato ammontare, imposti ai titolari di licenze, sia proporzionato all’obiettivo di tutela della sanità pubblica perseguito, né che tale obiettivo non possa essere conseguito mediante misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari (sentenza Franzén, cit., punti 71, 76 e 77).

    36     Nella causa che ha portato alla citata sentenza Heinonen, la Corte, al contrario, ha affermato, ai punti 40 e 44, che una normativa finlandese basata sulla legge sull’alcol, che istituiva una restrizione dell’importazione di bevande alcoliche da parte dei viaggiatori provenienti da paesi terzi in funzione della durata del viaggio, non era contraria al diritto comunitario. Essa ha stabilito che la misura era appropriata e necessaria, poiché contribuiva a migliorare la situazione socio-sanitaria e perché era limitata e concerneva esclusivamente viaggi rispondenti a criteri precisi, mentre le misure alternative proposte dalla Commissione non sembravano sufficientemente efficaci per raggiungere l’obiettivo perseguito.

    37     Tuttavia, riguardo alla valutazione del carattere proporzionale di una normativa svedese – motivata da preoccupazioni di sanità pubblica analoghe a quelle sulle quali era fondata la legislazione finlandese menzionata al punto  precedente – la quale vietava l’inserzione di annunci pubblicitari a promozione di bevande alcoliche in pubblicazioni periodiche, e in particolare riguardo alla questione se lo scopo ricercato, ovvero la lotta contro l’abuso d’alcol, potesse essere raggiunto attraverso limitazioni di minore portata o che colpissero in minor misura il commercio intracomunitario, la Corte ha stabilito che tale valutazione presupponeva un’analisi delle circostanze di diritto e di fatto che contrassegnavano la situazione dello Stato membro interessato, che il giudice del rinvio poteva effettuare meglio della Corte (sentenza 8 marzo 2001, causa C-405/98, Gourmet International Products, Racc. pag. I‑1795, punto 33).

    38     Nella fattispecie, considerate le ragioni esposte al punto precedente, occorre affidare al giudice nazionale il compito di decidere, fondandosi sugli elementi di diritto e di fatto di cui dispone, se le misure concretamente adottate dalla Repubblica di Finlandia siano tali da combattere in modo efficace gli abusi legati al consumo, come bevanda, di spirito di vino o se misure meno restrittive possano assicurare un risultato simile. Il controllo della proporzionalità e dell’efficacia delle misure adottate si fonda, infatti, su valutazioni di fatto che la giurisdizione del rinvio può effettuare meglio della Corte.

    39     È quindi compito del giudice nazionale verificare l’attendibilità delle affermazioni del Virallinen syyttäjä e del governo finlandese, sui rischi legati al consumo dello spirito di vino e sull’efficacia del sistema di autorizzazione preventiva. Spetterà altresì al giudice nazionale la verifica dei risultati delle misure restrittive, se cioè queste siano state capaci di arginare, sia pure parzialmente, i fenomeni di turbativa dell’ordine pubblico e di pregiudizio alla salute dei cittadini indicati dal Virallinen syyttäjä e dal governo finlandese. Infine, senza dimenticare che l’uso e la vendita dello spirito di vino sono anche sottoposti ad un regime di autorizzazione, spetterà ad esso pure esaminare se lo scopo perseguito dalla normativa contestata non possa essere raggiunto anche attraverso dichiarazioni sottoscritte dagli importatori, integrate, all’occorrenza, da appositi certificati rilasciati dallo Stato membro del mittente, che permettano alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie al controllo della destinazione dello spirito di vino importato e ad evitare gli abusi.

    40     Si devono pertanto risolvere le questioni dichiarando che gli artt. 28 CE e 30 CE non ostano a un regime, come quello previsto dalla legge sull’alcol, che sottopone l’importazione di alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico superiore ad 80 gradi ad un’autorizzazione preventiva, a meno che non risulti che, tenuto conto delle circostanze di diritto e di fatto che contrassegnano la situazione dello Stato membro interessato, la tutela della sanità pubblica e dell’ordine pubblico contro i danni causati dall’alcol possa essere garantita mediante provvedimenti che incidano in minor misura sul commercio intracomunitario.

     Sulle spese

    41     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

    Gli artt. 28 CE e 30 CE non ostano a un regime, come quello previsto dalla legge n. 1143/1994, sull’alcol (alkoholilaki (1143/1994)), che sottopone l’importazione di alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico superiore ad 80 gradi ad un’autorizzazione preventiva, a meno che non risulti che, tenuto conto delle circostanze di diritto e di fatto che contrassegnano la situazione dello Stato membro interessato, la tutela della sanità pubblica e dell’ordine pubblico contro i danni causati dall’alcol possa essere garantita mediante provvedimenti che incidano in minor misura sul commercio intracomunitario.

    Firme


    * Lingua processuale: il finlandese.

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