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Document 62004CJ0312

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 ottobre 2006.
    Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.
    Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie delle Comunità - Carnet TIR non appurati - Procedure di riscossione dei dazi doganali - Mancato rispetto - Omessa trasmissione delle relative risorse proprie e omesso versamento degli interessi di mora.
    Causa C-312/04.

    Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-09923

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:643

    Causa C-312/04

    Commissione delle Comunità europee

    contro

    Regno dei Paesi Bassi

    «Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Carnet TIR non appurati — Procedure di riscossione dei dazi doganali — Inosservanza — Omesso versamento delle relative risorse proprie corrispondenti e degli interessi di mora»

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 ottobre 2006 

    Massime della sentenza

    1.     Ricorso per inadempimento — Obbligo degli Stati membri — Risorse proprie delle Comunità europee

    (Regolamento del Consiglio n. 1552/89, art. 3)

    2.     Libera circolazione delle merci — Transito comunitario — Trasporti effettuati con carnet TIR

    (Regolamento del Consiglio n. 719/91, art. 10, n. 3; regolamento della Commissione n. 1593/91, art. 2, n. 2)

    3.     Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri

    (Regolamento del Consiglio n. 1552/89, artt. 2 e 6)

    1.     L’art. 3 del regolamento n. 1552/89, recante applicazione della decisione 88/376 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, riguardante l’obbligo degli Stati membri di conservare la documentazione giustificativa relativa all’accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie, non prevede un termine di prescrizione per la riscossione delle risorse proprie, ma è unicamente diretto ad obbligare gli Stati membri a conservare tale documentazione giustificativa per un determinato periodo minimo. L’utilizzazione del termine «almeno» con riguardo al termine di conservazione avvalora il fatto che il legislatore comunitario non ha inteso istituire un termine di prescrizione.

    Pertanto, il ricorso per inadempimento proposto successivamente alla scadenza del detto termine è ricevibile.

    (v. punto 32)

    2.     Dalla lettura del combinato disposto dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 719/91, relativo all’utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1593/91, recante modalità di applicazione del regolamento n. 719/91, e dell’art. 11, n. 2, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate dal carnet TIR emerge che, in caso di mancato scarico, la domanda di pagamento di debiti doganali sorti a seguito di irregolarità commesse nel corso o in occasione di un trasporto del genere deve aver luogo, in linea di principio, entro i tre anni successivi alla data di accettazione del carnet TIR, termine che si eleva a quattro anni in caso di scarico ottenuto fraudolentemente. Ai sensi degli artt. 10, n. 3, del regolamento n. 719/91 e 2, n. 2, del regolamento n. 1593/91, tali termini si applicano nei confronti sia del titolare sia dell’associazione garante.

    Tuttavia, poiché l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1593/91 è diretto a garantire un’applicazione uniforme e diligente delle disposizioni in materia di riscossione del debito doganale nell’interesse di una messa a disposizione rapida ed efficace delle risorse proprie della Comunità, la comunicazione da parte delle autorità competenti al titolare del carnet TIR e all’associazione garante dell’infrazione o dell’irregolarità dev’essere effettuata il più rapidamente possibile, vale a dire non appena le autorità doganali abbiano avuto conoscenza dell’infrazione o dell’irregolarità, quindi, eventualmente, ben prima della scadenza dei termini massimi, rispettivamente, di un anno e, in caso di frode, di due anni, di cui all’art. 11, n. 1, della convenzione TIR. Per gli stessi motivi, la domanda di pagamento prevista dall’art. 11, n. 2, della medesima convenzione dev’essere inviata non appena le autorità doganali siano in misura di procedere, quindi, eventualmente, prima della scadenza del termine di due anni a decorrere dalla comunicazione agli interessati dell’infrazione o dell’irregolarità.

    (v. punti 52-55)

    3.     Ai termini dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89, recante applicazione della decisione 88/376 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, i diritti delle Comunità sulle risorse proprie vengono accertati «non appena» i servizi competenti abbiano comunicato l’importo dovuto al debitore, comunicazione che dev’essere effettuata non appena sia nota l’identità del debitore e non appena l’importo dei diritti possa essere calcolato dalle competenti autorità amministrative, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia, vale a dire, nella specie, il regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, il regolamento n. 719/91, relativo all’utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, e il regolamento n. 1593/91, recante modalità di applicazione del regolamento n. 719/91, nonché la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate dal carnet TIR. Dev’essere così considerata quale comunicazione, ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1552/89, la domanda di pagamento effettuata a termini dell’art. 11, n. 2, della convenzione TIR.

    Inoltre, in applicazione dell’art. 6, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1552/89, gli Stati membri sono tenuti a riportare i diritti «accertati conformemente all’art. 2» del regolamento medesimo entro il primo giorno feriale successivo al giorno 19 del secondo mese seguente quello in cui sia stato effettuato l’accertamento, o nella contabilità A, o, qualora siano soddisfatte talune condizioni, nella contabilità B.

    Ne consegue che gli Stati membri sono tenuti ad accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie a partire dal momento in cui le rispettive autorità doganali siano in grado di calcolare l’importo dei diritti risultanti da un’obbligazione doganale e di individuare il soggetto passivo e, pertanto, di riportare tali diritti nella contabilità ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 1552/89.

    (v. punti 58, 60-61)




    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    5 ottobre 2006 (*)

    «Inadempimento di uno Stato – Risorse proprie delle Comunità – Carnet TIR non appurati – Procedure di riscossione dei dazi doganali – Inosservanza – Omesso versamento delle relative risorse proprie corrispondenti e degli interessi di mora»

    Nella causa C-312/04,

    avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 23 luglio 2004,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Wilms e A. Weimar, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalle sig.re H.G. Sevenster e J.G.M. van Bakel, in qualità di agenti,

    convenuto,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore) ed E. Levits, giudici,

    avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

    cancelliere: sig. R. Grass

    vista la fase scritta del procedimento,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1       Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:

    –       non ponendo in essere con la necessaria diligenza, nel periodo compreso sino al 1° gennaio 1992, le attività necessarie per un rapido accertamento dei diritti sulle risorse proprie delle Comunità in determinati casi di presunzione di irregolarità in ordine a trasporti effettuati mediante carnet TIR;

    –       ritardando, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 e l’anno 1994 incluso, l’accertamento dei diritti sulle risorse proprie delle Comunità, con conseguente tardiva messa a disposizione della Commissione dei medesimi in taluni casi di presunzione di irregolarità in ordine a trasporti effettuati mediante carnet TIR;

    –       negando il pagamento dei corrispondenti interessi di mora,

    il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 2, n. 1, 6, n. 2, 10, n. 1, e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1).

     Contesto normativo

     La convenzione TIR

    2       La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate dal carnet TIR (in prosieguo: la «convenzione TIR») è stata firmata a Ginevra (Svizzera) il 14 novembre 1975. Il Regno dei Paesi Bassi è parte in tale convenzione, come pure la Comunità europea che l’ha approvata con regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1978, n. 2112 (GU L 252, pag. 1). Tale convenzione è entrata in vigore per la Comunità il 20 giugno 1983 (GU L 31, pag. 13).

    3       La convenzione TIR dispone, in particolare, che le merci trasportate in regime TIR, da essa istituito, non sono soggette all’obbligo di pagamento o di deposito dei dazi e delle tasse all’importazione o all’esportazione presso gli uffici doganali di passaggio.

    4       Per accordare tali facilitazioni, la convenzione TIR esige che le merci siano accompagnate, per tutta la durata del trasporto, da un documento uniforme, il carnet TIR, che serve a controllare la regolarità dell’operazione. Essa richiede inoltre che i trasporti siano garantiti da associazioni abilitate dalle parti contraenti, conformemente alle disposizioni del suo art. 6.

    5       L’art. 6, n. 1, della convenzione TIR così dispone:

    «Ogni parte contraente può abilitare, secondo le condizioni e garanzie che essa fisserà, delle associazioni a rilasciare carnet TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni corrispondenti, nonché ad assumerne la garanzia».

    6       Il carnet TIR si compone di una serie di fogli che comprendono un tagliando n. 1 e un tagliando n. 2 con le corrispondenti matrici sulle quali figurano tutte le informazioni necessarie. Una coppia di tagliandi viene utilizzata per ciascun territorio attraversato. All’inizio dell’operazione di trasporto il tagliando n. 1 è depositato presso l’ufficio doganale di partenza; l’accertamento interviene al ritorno del tagliando n. 2 proveniente dall’ufficio doganale di uscita situato sullo stesso territorio doganale. Questo procedimento si ripete per ciascun territorio attraversato, utilizzando le differenti coppie di tagliandi che si trovano nello stesso carnet.

    7       I carnet TIR sono stampati e distribuiti dall’International Road Transport Union (Unione internazionale dei trasporti su strada; in prosieguo: l’«IRU»), con sede in Ginevra. La consegna agli utenti è garantita dalle associazioni garanti di ciascuno Stato all’uopo abilitate da ciascuna delle parti contraenti. Il carnet TIR è rilasciato dall’associazione garante del paese di partenza e la garanzia fornita è coperta dall’IRU e da un gruppo di assicurazioni con sede in Svizzera.

    8       L’art. 8 della convenzione TIR dispone quanto segue:

    «1. L’associazione garante s’impegna a pagare i dazi e le tasse all’importazione o all’esportazione esigibili, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali del paese in cui è stata accertata un’irregolarità in correlazione con un’operazione TIR. L’associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debitrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme.

    2. Allorché le leggi e i regolamenti di una parte contraente non prevedono il pagamento di dazi e tasse all’importazione o all’esportazione nei casi previsti al paragrafo 1 che precede, l’associazione garante deve impegnarsi a pagare, nelle medesime condizioni, una somma pari all’importo dei tributi d’entrata o d’uscita, più gli eventuali interessi di mora.

    3. Ogni parte contraente fissa l’importo massimo, per ogni carnet TIR, delle somme che possono essere richieste dall’associazione garante in virtù delle disposizioni dei succitati paragrafi 1 e 2.

    4. La responsabilità solidale dell’associazione garante verso le autorità del paese nel quale è sito l’ufficio doganale di partenza sorge all’atto in cui il carnet TIR è accettato dall’ufficio doganale. Rispetto agli altri paesi attraverso i quali le merci sono successivamente trasportate nel regime TIR la responsabilità sorge quando le merci sono importate (...).

    5. L’associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel carnet TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo menzionate nel carnet TIR, si trovassero nella parte piombata di un veicolo stradale o di un contenitore piombato; essa non è invece tenuta a rispondere di altre merci.

    6. Per la determinazione dei dazi e delle tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo fanno stato, fino a prova contraria, le indicazioni contenute nel carnet TIR.

    7. Allorché le somme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono esigibili, prima di reclamarle all’associazione garante le autorità competenti devono, nella misura del possibile, chiederne il pagamento alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e) a pagarle».

    9       Ai sensi dell’art. 11 della convenzione TIR:

    «1. Se un carnet TIR non è stato scaricato o è stato scaricato con riserve, le autorità competenti possono esigere dall’associazione garante il pagamento delle somme di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2 soltanto se, entro un termine di un anno a decorrere dall’accettazione del carnet TIR da parte delle autorità doganali, esse hanno notificato per iscritto all’associazione garante che il carnet non è stato scaricato o che è stato scaricato con riserve. Detta disposizione è applicabile anche allorché lo scarico è stato ottenuto abusivamente o fraudolentemente, ma in tal caso il termine per la notificazione è di due anni.

    2. La richiesta di pagare le somme di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, dev’essere inviata all’associazione garante al più presto tre mesi o al più tardi due anni dopo, a contare dal giorno in cui l’associazione è stata informata che il carnet non è stato scaricato o che è stato scaricato con riserve, oppure che l’attestazione di scarico è stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, trattandosi di casi deferiti ad un tribunale durante il succitato termine di due anni, la richiesta di pagamento dovrà essere notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.

    3. L’associazione garante deve pagare gli importi richiesti entro un termine di tre mesi, a contare dalla data della richiesta di pagamento. Gli importi pagati saranno restituiti all’associazione garante allorché entro un termine di due anni, a decorrere dalla data della richiesta di pagamento, si comprovi a soddisfazione delle autorità doganali che durante la rispettiva operazione di trasporto non è stata commessa nessuna irregolarità».

     La normativa doganale comunitaria

    10     L’art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1991, n. 719, relativo all’utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito (GU L 78, pag. 6), in vigore dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, così recita:

    «1. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche della convenzione TIR e della convenzione ATA concernenti la responsabilità delle associazioni garanti nell’utilizzazione di un carnet TIR o di un carnet ATA.

    2. Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR, o di un’operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è stata commessa un’infrazione o un’irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l’esercizio di azioni penali.

    3. Qualora non sia possibile determinare il territorio in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata commessa, si considera ch’essa sia stata commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, a meno che, entro un termine da stabilire, non venga apportata la prova, ritenuta sufficiente dalle autorità competenti, della regolarità dell’operazione ovvero del luogo ove l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa.

    (…)».

    11     Ai termini dell’art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1991, n. 1593, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 (GU L 148, pag. 11), parimenti in vigore dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993:

    «1.      Quando si accerti un’infrazione o un’irregolarità commessa nel corso o in occasione di un trasporto eseguito con un carnet TIR o di un’operazione di transito eseguita con un carnet ATA, le autorità competenti la notificano al titolare del carnet TIR o del carnet ATA e all’associazione garante nei termini previsti, secondo i casi, all’articolo 11, paragrafo 1 della convenzione TIR o all’articolo 6, paragrafo 4 della convenzione ATA.

    2.      La prova della regolarità dell’operazione eseguita con un carnet TIR o con un carnet ATA, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 719/91, deve essere fornita nel termine previsto, secondo i casi, all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione TIR o all’articolo 7, paragrafi 1 e 2 della convenzione ATA.

    (...)»

    12     Gli artt. 10, nn. 1 e 2, del regolamento n. 719/91 e 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1593/91 sono stati sostituiti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, rispettivamente, dagli artt. 454, nn. 1 e 2, e 455, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), di contenuto pressoché identico.

    13     L’art. 457 del regolamento di applicazione dispone quanto segue:

    «Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, della convenzione TIR, qualora una spedizione entri nel territorio doganale della Comunità o cominci in un ufficio doganale di partenza situato nel territorio doganale della Comunità, l’associazione garante diventa o è responsabile nei confronti dell’autorità doganale di ciascuno degli Stati membri attraversati dalla spedizione TIR fino al punto di uscita dal territorio doganale della Comunità o fino all’ufficio doganale di destinazione situato in questo territorio».

     Il regime delle risorse proprie delle Comunità

    14     L’art. 2 del regolamento n. 1552/89, contenuto nel titolo I, denominato «Disposizioni generali», così recita:

    «1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia.

    (…)»

    15     L’art. 3, primo e secondo comma, del regolamento n. 1552/89, ricompreso nel medesimo titolo I, così dispone:

    «Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all’accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.

    Qualora la verifica dei documenti giustificativi riguardanti un accertamento, effettuata dall’amministrazione nazionale da sola o in associazione con la Commissione, mostri la necessità di procedere a una rettifica dell’accertamento stesso, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma, per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo».

    16     L’art. 6, nn. 1 e 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1552/89, contenuto nel titolo II, denominato «Contabilizzazione delle risorse proprie», così dispone:

    «1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l’organismo designato da quest’ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.

    2. a) Con riserva della lettera b) del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all’articolo 2 sono riportati nella contabilità [generalmente denominata “contabilità A”] al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento.

    b)      I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui alla lettera a), poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata [generalmente denominata “contabilità B”] entro il termine previsto alla lettera a). Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte».

    17     L’art. 9 del regolamento n. 1552/89, contenuto nel titolo III, denominato «Messa a disposizione delle risorse proprie», prevede quanto segue:

    «Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.

    Tale conto è esente da spese».

    2. Le somme iscritte sono convertite dalla Commissione e riportate nella sua contabilità (…)».

    18     Ai sensi dell’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1552/89, parimenti all’interno del titolo III:

    «Dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3 della decisione 88/376/CEE, Euratom, l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2.

    Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità [B] conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l’iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti».

    19     In forza dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89, anch’esso rientrante nel detto titolo IlI:

    «Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1 dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».

     Procedimento precontenzioso

    20     Secondo la Commissione, in occasione di un’ispezione effettuata dai propri agenti presso la direzione delle dogane di Rotterdam (Paesi Bassi) il 2 ottobre 1997, veniva rilevato un ritardo nell’accertamento di risorse proprie provenienti da dazi doganali. Tali accertamenti riguardavano carnet TIR non appurati, accettati nel corso degli esercizi 1991-1993, in ordine ai quali le autorità olandesi avrebbero inviato tardivamente i relativi avvisi di pagamento, considerato che, nei quindici casi accertati, i detti avvisi sarebbero stati emanati, in media, solamente due anni e mezzo dopo l’accettazione dei carnet medesimi, laddove le autorità avevano rilevato che il foglio n. 2 dei detti carnet non era stato rinviato all’ufficio doganale di partenza.

    21     Con lettera 18 dicembre 1997, la Commissione comunicava le proprie conclusioni al Regno dei Paesi Bassi e, successivamente, con lettere 9 marzo 1998 e 6 gennaio 2000, essa chiedeva allo Stato membro medesimo di mettere a sua disposizione l’importo di NLG 267 682,43 a titolo di interessi di mora ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89. La Commissione sostiene di essersi fondata, ai fini del calcolo di tali interessi di mora, sul termine massimo di quindici mesi, decorrenti dalla data di validazione dei documenti di cui trattasi, previsto per la comunicazione dei diritti al debitore, termine risultante dall’art. 455 del regolamento di applicazione e dall’art. 11 della convenzione TIR.

    22     Con comunicazioni di risposta del 15 aprile 1998 e del 7 marzo 2000, le autorità olandesi respingevano la richiesta di pagamento degli interessi di mora sulla base del rilievo che tale richiesta sarebbe infondata in diritto e che, per effetto dell’art. 3, primo comma, del regolamento n. 1552/89, tale richiesta sarebbe tra l’altro prescritta per talune delle pratiche in questione, delle quali una risalirebbe all’anno 1986.

    23     Quanto al preteso ritardo rilevato dagli agenti della Commissione, le autorità olandesi sostengono che nessun fondamento normativo consentirebbe di procedere alla riscossione nei confronti del titolare di un documento TIR fintantoché il procedimento di ricerca non sia terminato. In tal senso, gli importi dovuti potrebbero essere contabilizzati solamente a conclusione di tale procedimento di ricerca. Pertanto, il superamento del termine di tre mesi di cui all’art. 11, n. 2, della Convenzione TIR, nell’attesa delle risultanze delle ricerche, non potrebbe essere considerato, a parere delle autorità medesime, quale contabilizzazione tardiva con conseguente esigibilità di interessi di mora.

    24     In disaccordo con la tesi delle autorità olandesi, la Commissione trasmetteva al Regno dei Paesi Bassi, in data 18 ottobre 2002, una lettera di diffida in cui esponeva la propria posizione, fondata sulle disposizioni comunitarie vigenti nel periodo dal 1991 al 1993, in ordine alla ritardata messa a disposizione di risorse proprie derivante dalla prolungata inerzia dell’amministrazione olandese con riguardo alle operazioni TIR oggetto del presente procedimento. In considerazione della difficoltà di determinazione di un dies a quo concreto per gli interessi di mora concernenti le operazioni TIR effettuate anteriormente al 1992, la Commissione ritiene che per tale periodo gli interessi di mora non siano dovuti, tenuto conto dell’assenza di termini perentori per la riscossione dei dazi di cui trattasi, rilevando tuttavia che le autorità olandesi non avevano effettuato quanto necessario per proteggere gli interessi finanziari della Comunità. Quanto alle operazioni TIR effettuate successivamente al 1° gennaio 1991, tale istituzione chiedeva alle autorità olandesi di versare senza indugio, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89, interessi di mora in ragione di EUR 110 239,17.

    25     Nella comunicazione di risposta del 19 dicembre 2002, le autorità olandesi insistevano sulla propria posizione.

    26     In data 11 luglio 2003 la Commissione emanava un parere motivato in cui insisteva sulle tesi svolte nella lettera di diffida. Il Regno dei Paesi Bassi veniva invitato a prendere tutti i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notificazione. Il governo del detto Stato membro rispondeva al parere motivato con lettera 10 settembre 2003, in cui insisteva sugli argomenti precedentemente esposti.

    27     Ciò premesso, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.

     Sul ricorso

     Sulla ricevibilità

     Argomenti delle parti

    28     A parere del governo olandese, il ricorso è irricevibile. L’azione sarebbe prescritta ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 1552/89, che obbliga gli Stati membri a conservare la documentazione giustificativa relativa all’accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie per un periodo non inferiore a tre anni civili a decorrere dalla fine dell’esercizio cui tali documenti si riferiscono. Ne deriverebbe che la Commissione dispone dello stesso termine per proporre un’azione o un ricorso contro uno Stato membro, atteso che, diversamente ragionando, quest’ultimo non avrebbe alcun mezzo per difendersi. Nella specie, non esistendo alcun fondamento normativo per una proroga di tale termine, prevista solamente nel caso in cui un controllo della Commissione, effettuato entro lo stesso termine, sfoci in una rettifica, le autorità olandesi non sarebbero state tenute a conservare la documentazione giustificativa relativa ai periodo oggetto del presente procedimento oltre la fine dell’anno 1997. La circostanza che le autorità olandesi non abbiano ancora proceduto alla distruzione della documentazione resterebbe irrilevante con riguardo all’applicazione di un termine di prescrizione.

    29     Peraltro, la domanda della Commissione sarebbe in ogni caso irricevibile per quanto attiene al periodo sino al 1° gennaio 1992, non avendo alcun interesse a proporre un ricorso concernente tale periodo. Nell’assunto che nessun interesse di mora sia dovuto per tale periodo, l’azione della Commissione sarebbe unicamente diretta a che la Corte dichiari che le autorità olandesi abbiano accettato e versato tardivamente le risorse proprie dovute. Tale domanda dovrebbe essere considerata irricevibile, in quanto l’emananda decisione non potrebbe modificare la situazione giuridica dei Paesi Bassi.

    30     Replicando al primo motivo di irricevibilità, la Commissione deduce che l’art. 3 del regolamento n. 1552/89 riguarda unicamente la conservazione obbligatoria della documentazione giustificativa, che deve essere di «almeno» tre anni, senza peraltro istituire alcun termine di prescrizione per la riscossione delle risorse proprie. Anche a voler ammettere che il detto art. 3 dovesse essere interpretato come istitutivo di un termine di prescrizione, tale termine non sarebbe stato superato nella specie, in quanto le autorità olandesi sarebbero state informate, entro il termine medesimo, dei ritardi che si erano verificati. Infatti, tale informazione sarebbe stata fornita dalla Commissione alle autorità olandesi con comunicazione 18 dicembre 1997, laddove la domanda di corresponsione degli interessi di mora inviato dalla Commissione avrebbero riguardato carnet TIR accettati nel 1993, per i quali l’accertamento e la messa a disposizione effettiva avrebbero avuto luogo nel corso degli anni 1994 e 1995. A norma dell’art. 3 del regolamento n. 1552/89, la documentazione giustificativa relativa alle risorse proprie accertate nel 1994 e nel 1995 avrebbe dovuto essere quindi conservata, rispettivamente, sino al termine del 1997 e del 1998. Inoltre, il termine di cui al detto art. 3 potrebbe essere prorogato qualora gli accertamenti di cui trattasi debbano essere rettificati. Conseguentemente, considerato che dal risultato delle verifiche effettuate dalla Commissione risultava la necessità di procedere a rettifiche, non si potrebbe parlare di prescrizione.

    31     Quanto al secondo motivo di irricevibilità, la Commissione ritiene che la specificità del procedimento di inadempimento ex art. 226 CE consenta, appunto, di far dichiarare che uno Stato membro è venuto meno ai propri obblighi senza che ciò modifichi, peraltro, la sua situazione giuridica.

     Giudizio della Corte

    32     Per quanto attiene al primo motivo di irricevibilità, si deve rilevare che, contrariamente alla tesi difesa dal governo dei Paesi Bassi, l’art. 3 del regolamento n. 1552/89 non prevede un termine di prescrizione per la riscossione delle risorse proprie. Tale disposizione è unicamente diretta ad obbligare gli Stati membri a conservare la documentazione giustificativa relativa all’accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie per un determinato periodo minimo, periodo che può essere eventualmente prorogato per una durata che consenta di procedere alle relative rettifiche e controlli, qualora da una verifica effettuata dall’amministrazione nazionale, eventualmente in associazione con la Commissione, sia emersa la necessità di agire in tal senso. L’utilizzazione del termine «almeno» con riguardo al termine di conservazione di tre anni avvalora il fatto che il legislatore comunitario non ha inteso istituire un termine di prescrizione.

    33     Inoltre, è pacifico che le autorità olandesi non hanno proceduto alla distruzione della documentazione afferente alle operazioni oggetto del presente procedimento, ragion per cui il Regno dei Paesi Bassi non può invocare alcuna violazione del diritto di difesa.

    34     Tale motivo dev’essere quindi respinto.

    35     Quanto al secondo motivo di irricevibilità, relativo all’assenza di un interesse a far dichiarare l’inadempimento per il periodo precedente il 1° gennaio 1992 in assenza di domanda di corresponsione di interessi di mora, è sufficiente rammentare che il mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento (v., segnatamente, sentenza 12 giugno 2003, causa C‑363/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-5767, punto 47).

    36     Tale motivo, essendo parimenti infondato, dev’essere respinto ed il ricorso va dichiarato ricevibile in toto.

     Sul merito

     Argomenti delle parti

    37     La Commissione osserva che gli Stati membri devono procedere con diligenza alla riscossione delle risorse proprie delle Comunità al fine di metterle rapidamente a sua disposizione. Nell’ambito dell’attuazione della convenzione TIR ciò significherebbe che uno Stato membro deve accertare nei tempi più brevi possibili, a seguito dell’accettazione di un carnet TIR, se nel relativo trasporto sia stata commessa un’irregolarità. In caso affermativo, lo Stato membro dovrebbe immediatamente informarne l’utilizzatore e, scaduto il termine entro il quale questi può fornire la prova dell’assoluta regolarità del trasporto ovvero del fatto che l’irregolarità si sia verificata altrove, dovrebbe procedere alla riscossione dei dazi di cui trattasi.

    38     La Commissione precisa di distinguere, nell’ambito del presente procedimento, tra il periodo antecedente al 1° gennaio 1992 e quello compreso tra tale data e il 1994, atteso che durante tutta la relativa durata era applicabile l’art. 11 della convenzione TIR. Quanto al periodo antecedente al 1° gennaio 1992, essa non esigerebbe più dal governo dei Paesi Bassi la corresponsione degli interessi di mora. Infatti, a parere della Commissione, sino a quest’ultima data era unicamente applicabile l’art. 11 della convenzione TIR e non era possibile indicare una data precisa alla quale le competenti autorità dovevano procedere alla riscossione, considerato che la convenzione TIR, che non riguarda l’utilizzatore del regime, bensì l’associazione garante, non prevede termini ai fini della comunicazione dell’irregolarità all’utilizzatore del regime stesso, né il termine entro il quale quest’ultimo possa fornire la prova che l’infrazione abbia avuto luogo altrove, ovvero che non si sia prodotta. Tuttavia, le autorità olandesi non avrebbero posto in essere l’attenzione necessaria alla tutela degli interessi finanziari della Comunità. Orbene, gli Stati membri sarebbero tenuti a svolgere con diligenza le attività necessarie ad un rapido accertamento dei diritti sulle risorse proprie delle Comunità. Nel caso in cui, nei giorni successivi al termine previsto dell’operazione materiale di transito, non pervenga all’ufficio di accettazione del carnet TIR né il tagliando n. 2 del medesimo né alcun altro documento, le autorità interessate dovrebbero adottare in tempo utile le misure adeguate per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. Nella specie, l’avviso di pagamento sarebbe stato inviato successivamente ad un periodo variante da due anni e quattro mesi e mezzo a due anni e dieci mesi a decorrere dall’accettazione del carnet TIR. Un periodo di tal genere non potrebbe essere considerato compatibile con la diligenza necessaria.

    39     Per contro, per quanto attiene al periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1993, la Commissione osserva che gli artt. 10 del regolamento n. 719/91 e 2 del regolamento n. 1593/91 prevedevano, nel combinato disposto con l’art. 11 della convenzione TIR, termini specifici entro i quali gli Stati membri dovevano prendere i provvedimenti necessari per l’accertamento delle infrazioni. Il dies a quo e l’entità del «termine da stabilire» entro il quale poter fornire la prova della regolarità dell’operazione o del luogo in cui sia stata commessa l’infrazione o l’irregolarità potrebbero essere dedotti, ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 719/91, dall’art. 2 del regolamento n. 1593/91, in combinato disposto con l’art. 11 della convenzione TIR.

    40     Da tali disposizioni emerge, a parere della Commissione, che l’ufficio doganale di partenza, qualora non riceva entro il termine prescritto (fissato in un massimo di un mese nel parere motivato) il tagliando n. 2 del carnet TIR o qualsivoglia altro documento dall’ufficio di uscita, deve informarne l’utilizzatore del regime e l’associazione garante entro il termine di un anno a decorrere dall’accettazione del carnet, termine che sarebbe di due anni in caso di scarico del carnet TIR ottenuto in modo illecito o fraudolento. L’interessato disporrebbe di tre mesi per fornire la prova dell’assenza di irregolarità ovvero per indicare il luogo in cui questa sia stata realmente commessa. In caso di mancata prova, si presumerebbe che l’irregolarità sia stata commessa nello Stato membro di ubicazione dell’ufficio di partenza e tale Stato dovrebbe procedere alla riscossione del debito doganale.

    41     Secondo la Commissione, la facoltà lasciata agli Stati membri di optare di non procedere alla riscossione alla data più vicina possibile, ai sensi dell’art. 11, n. 2, della convenzione TIR, bensì ad una data successiva, entro la scadenza del termine massimo di due anni previsto dalla detta disposizione, rileva unicamente con riguardo ai rapporti tra l’amministrazione del detto Stato ed il debitore. Nell’ambito del sistema delle risorse proprie, la notificazione al debitore dovrebbe intervenire non appena questi sia conosciuto e non appena l’importo del debito sia determinato, momento coincidente con quello al quale le autorità interessate possono procedere alla riscossione sulla base della pertinente normativa comunitaria. Il legislatore comunitario avrebbe manifestamente inteso creare un sistema che consenta di fornire la prova legale dell’irregolarità di un’operazione TIR sin dalla scoperta del primo indizio della sua esistenza.

    42     La Commissione aggiunge che, ai termini dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89, il diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui trattasi viene accertato non appena l’importo di tale diritto venga comunicato al debitore da parte dei competenti servizi dello Stato membro. Tale comunicazione viene effettuata non appena sia nota l’identità del debitore e non appena l’importo del diritto possa essere determinato dalle competenti autorità amministrative, nel rispetto di tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia. Considerato che dalle suesposte considerazioni emergerebbe che le autorità competenti possono procedere alla riscossione non oltre un anno e tre mesi dopo lo scarico del carnet TIR e che, alla scadenza di tale termine, si deve presumere che l’identità del debitore nonché l’importo del diritto siano noti, la notificazione di cui all’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89 dovrebbe essere effettuata non oltre i quindici mesi successivi all’accettazione del carnet TIR. Scaduto tale termine, si considererebbe accertato il diritto delle Comunità sulle relative risorse proprie.

    43     A parere della Commissione, gli Stati membri sono tenuti ad iscrivere i diritti accertati nella contabilità generale a credito del conto della Commissione fin dal primo giorno lavorativo successivo al giorno 19 del secondo mese seguente quello dell’accertamento previsto dall’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89, qualora, come nella specie, lo Stato membro di cui trattasi non tenga una contabilità separata (contabilità B) ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento medesimo. L’iscrizione delle risorse proprie dovrebbe essere effettuata entro lo stesso giorno lavorativo (art. 10 del regolamento n. 1552/89), ragion per cui, nella specie, sarebbero parimenti dovuti interessi di mora ai sensi dell’art. 11 del regolamento stesso, considerato che le autorità olandesi avrebbero messo tardivamente a disposizione della Commissione le risorse proprie in questione, non avendo proceduto al recupero se non, in media, un anno dopo la scadenza del termine massimo di quindici mesi.

    44     Il governo dei Paesi Bassi rileva che, per quanto attiene al periodo antecedente al 1992, era applicabile unicamente l’art. 11 della convenzione TIR, disposizione che non contempla alcun termine per la riscossione del debito doganale da parte degli Stati membri. La Commissione non preciserebbe cosa essa intenda per nozione di «diligenza» né concretizzerebbe il preteso inadempimento ovvero ne fornirebbe le prove. Inoltre, non esisterebbe fondamento normativo per la riscossione sin tanto che non siano terminate le ricerche che consentano di concludere che sia stata commessa un’infrazione o un’irregolarità. In taluni casi, sarebbe del tutto regolare che intercorrano più di due anni tra l’accettazione del carnet TIR e l’invio dell’avviso di pagamento.

    45     Per quanto attiene al periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1993, il detto governo fa valere che i termini che la Commissione ritiene applicabili – oltre a non essere diretti a disciplinare i rapporti tra le autorità doganali e la detta istituzione, bensì unicamente quelli con gli amministrati – sono praticamente impossibili da rispettare. Come previsto dall’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89, l’amministrazione degli Stati membri non sarebbe tenuta a registrare contabilmente gli importi dovuti ed a procedere alla riscossione dei dazi di cui trattasi prima della chiusura del procedimento di ricerca (vale a dire, il procedimento di recupero a posteriori). Sino a tal momento, lo Stato membro in questione non sarebbe in grado di accertare l’irregolarità, il luogo in cui questa sia stata commessa, il sorgere del debito doganale, lo Stato competente e l’importo dei dazi. Il semplice fatto di non aver ricevuto il tagliando n. 2 del carnet TIR potrebbe tutt’al più consentire di presumere un’irregolarità, laddove la competenza a procedere alla riscossione potrebbe essere determinata solamente nel momento in cui l’irregolarità e il luogo in cui questa sia stata commessa risultino accertati.

    46     Peraltro, secondo le autorità olandesi, l’art. 2, n. l, del regolamento n. 1593/91, letto in combinato disposto con l’art. 11, n. 2, della convenzione TIR, evidenzierebbe come il titolare di un carnet TIR debba disporre di un termine compreso tra un minimo di tre mesi ed un massimo di due anni per poter fornire la prova della regolarità del trasporto effettuato. La Commissione convertirebbe erroneamente il termine minimo previsto dall’art. 11, n. 2, della convenzione TIR in un termine massimo. Non solo il titolare dovrebbe aver modo di poter fornire la prova richiesta, bensì lo Stato membro interessato dovrebbe parimenti disporre del tempo necessario per poter valutare l’effettività della prova fornita.

    47     Nel caso in cui la tesi difesa dalla Commissione trovasse accoglimento, il governo dei Paesi Bassi si richiama alle circostanze eccezionali che hanno caratterizzato il periodo di cui trattasi, vale a dire le difficoltà connesse alla corretta applicazione del sistema TIR.

    48     Per quanto attiene all’interpretazione degli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1552/89, il detto governo deduce che, per definitionem, allo spirare del termine di tre mesi, tutti i dati non sono noti, ragion per cui non potrebbe sussistere un obbligo di procedere, in tal momento, alla registrazione contabile. Pertanto, non potrebbe nemmeno sussistere un obbligo di comunicazione al debitore. Il governo medesimo conclude che non vi è stata né iscrizione tardiva del debito doganale sul conto della Commissione né, conseguentemente, ritardo nel trasferimento delle risorse proprie alle istituzioni, ragion per cui non potrebbe parlarsi di interessi dovuti ai sensi dell’art. 11 del detto regolamento.

     Giudizio della Corte

    49     Occorre anzitutto esaminare la censura della Commissione nella parte in cui attiene al periodo di vigenza delle specifiche disposizioni dei regolamenti nn. 719/91 e 1593/91 in materia di riscossione dei debiti doganali.

    –       Sui carnet TIR accettati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 1993

    50     Ai termini dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 719/91, qualora venga accertato che, durante o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR, sia stata commessa un’infrazione o un’irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l’esercizio di azioni penali. Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1593/91, nel caso in cui venga accertata un’infrazione o un’irregolarità, le autorità doganali ne danno notifica al titolare del carnet TIR nonché all’associazione garante nei termini previsti dall’art. 11, n. 1, della convenzione TIR, vale a dire entro il termine di un anno a decorrere dalla data di accettazione del carnet TIR da parte delle autorità medesime in caso di mancato scarico, termine che si eleva a due anni in caso di scarico ottenuto abusivamente o fraudolentemente.

    51     Ai termini dell’art. 11, n. 2, della convenzione TIR, la domanda di pagamento dovrà essere inviata all’associazione garante non prima di tre mesi a decorrere dalla notificazione del mancato scarico o dello scarico ottenuto fraudolentemente o abusivamente e non oltre i due anni a decorrere dalla data medesima, salvo i casi deferiti all’autorità giudiziaria entro il menzionato termine di due anni, nel qual caso la domanda di pagamento sarà inviata entro il termine di un anno a decorrere dalla data di esecutività della relativa decisione giudiziale.

    52     Dalla lettura del combinato disposto delle richiamate disposizioni emerge che, in caso di mancato scarico, la domanda di pagamento del debito doganale deve aver luogo, in linea di principio, entro i tre anni successivi alla data di accettazione del carnet TIR, termine che si eleva a quattro anni in caso di scarico ottenuto fraudolentemente.

    53     L’art. 8, n. 7, della convenzione TIR precisa che le autorità competenti devono, nella misura del possibile, richiedere il pagamento alla persona direttamente responsabile del debito medesimo prima di poter proporre reclamo presso l’associazione garante. Emerge peraltro dagli artt. 10, n. 3, del regolamento n. 719/91 e 2, n. 2, del regolamento n. 1593/91 che, non essendo operata alcuna distinzione tra il titolare del carnet TIR e l’associazione garante per quanto attiene alla facoltà di fornire la prova della regolarità dell’operazione effettuata mediante carnet TIR, i detti termini di tre e quattro anni si applicano nei confronti sia del titolare sia dell’associazione garante (v., in tal senso, per quanto riguarda gli artt. 454 e 455 del regolamento d’applicazione, segnatamente, la sentenza 23 marzo 2000, cause riunite C‑310/98 e C‑406/98, Met-Trans e Sagpol, Racc. pag. I‑1797, punto 49).

    54     Si deve tuttavia precisare che, poiché l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1593/91 è diretto a garantire un’applicazione uniforme e diligente delle disposizioni in materia di riscossione del debito doganale nell’interesse di una messa a disposizione rapida ed efficace delle risorse proprie della Comunità (v., per analogia, in particolare, sentenza 14 aprile 2005, causa C‑460/01, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑2613, punti 60, 63, 69 e 70), la comunicazione dell’infrazione o dell’irregolarità deve essere effettuata, in ogni caso, il più rapidamente possibile, vale a dire non appena le autorità doganali abbiano avuto conoscenza dell’infrazione o dell’irregolarità, quindi, eventualmente, ben prima della scadenza dei termini massimi, rispettivamente, di un anno e, in caso di frode, di due anni, di cui all’art. 11, n. 1, della convenzione TIR.

    55     Per gli stessi motivi, la domanda di pagamento prevista dalll’art. 11, n. 2, della convenzione TIR dev’essere inviata non appena le autorità doganali siano in misura di procedere, quindi, eventualmente, prima della scadenza del termine di due anni a decorrere dalla comunicazione agli interessati dell’infrazione o dell’irregolarità.

    56     Nella specie, è pacifico che le domande di pagamento controverse siano state inviate prima di tre anni dalla data di accettazione dei carnet TIR, vale a dire prima della scadenza del termine massimo di tre anni a decorrere dall’accettazione stessa. Inoltre, la Commissione non ha dimostrato, per quanto attiene alle operazioni attinenti ai carnet TIR accettati nel 1992 e 1993 ed oggetto del presente procedimento, che la domanda di pagamento non abbia avuto luogo il più rapidamente possibile, vale a dire non appena le autorità doganali fossero in misura di procedervi.

    57     Considerato che la Commissione non chiede la declaratoria dell’inadempimento alle disposizioni dei regolamenti nn. 719/91 e 1593/91, bensì della violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1552/89, occorre inoltre verificare se, nella specie, il Regno dei Paesi Bassi abbia violato tali disposizioni.

    58     Ai termini dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89, i diritti delle Comunità sulle risorse proprie vengono accertati «non appena» i servizi competenti abbiano comunicato l’importo dovuto al debitore, comunicazione che deve essere effettuata non appena sia nota l’identità del debitore e non appena l’importo dei diritti possa essere calcolato dalle competenti autorità amministrative, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia (v., segnatamente, sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 85), vale a dire, nella specie, il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), i regolamenti nn. 719/91 e 1593/91, nonché la convenzione TIR. Dev’essere così considerata quale comunicazione, ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1552/89, la domanda di pagamento effettuata ai termini dell’art. 11, n. 2, della convenzione TIR.

    59     Come rilevato dalla Corte al punto 59 della sentenza 15 novembre 2005, C‑392/02, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I‑9811), dagli artt. 217, 218 e 221 del codice doganale emerge che i detti requisiti sono soddisfatti quando le autorità doganali dispongono degli elementi necessari e, pertanto, sono in grado di calcolare l’importo dei dazi che risulta dall’obbligazione doganale e di determinare l’identità del soggetto passivo (v., in tal senso, le sentenze 14 aprile 2005, Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 71, e Commissione/Germania, causa C‑104/02, Racc. pag. I‑2689, punto 80). Gli Stati membri non possono esimersi dall’accertare i crediti, anche se essi li contestino, salvo ammettere che l’equilibrio finanziario della Comunità sia sconvolto a causa del comportamento di uno Stato membro (sentenza Commissione/Danimarca, cit., punto 60).

    60     Ai sensi dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1552/89, gli Stati membri sono obbligati a tenere una contabilità delle risorse proprie presso il Tesoro o l’organismo da questi designato. Ai sensi del n. 2, lett. a) e b), dello stesso articolo, gli Stati membri sono tenuti a riportare i diritti «accertati conformemente all’art. 2» del regolamento medesimo entro il primo giorno feriale successivo al giorno 19 del secondo mese seguente quello in cui sia stato effettuato l’accertamento, o nella contabilità A, o, qualora siano soddisfatte talune condizioni, nella contabilità B.

    61     Ne consegue che gli Stati membri sono tenuti ad accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie a partire dal momento in cui le rispettive autorità doganali siano in grado di calcolare l’importo dei diritti risultanti da un’obbligazione doganale e di individuare il soggetto passivo (sentenza Commissione/Danimarca, cit., punto 61) e, pertanto, di riportare tali diritti nella contabilità ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 1552/89.

    62     Nella specie, alle autorità olandesi non viene contestato di non aver contabilizzato il debito doganale immediatamente a seguito del suo accertamento, bensì di aver accertato e comunicato tardivamente i dazi di cui trattasi, censura che, alla luce delle suesposte considerazioni, dev’essere respinta. Ciò premesso, la Commissione non ha dimostrato che la contabilizzazione sia stata effettuata tardivamente.

    63     Ai fini della messa a disposizione delle risorse proprie, l’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1552/89 prevede che ogni Stato membro accrediti le risorse proprie sul conto aperto a tal fine a nome della Commissione secondo le modalità di cui all’art. 10 del regolamento medesimo. Ai termini del n. 1 di quest’ultimo articolo, dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione, l’iscrizione delle risorse proprie ha luogo entro il primo giorno feriale successivo al giorno 19 del secondo mese seguente quello del corso del quale il diritto sia stato accertato a norma dell’art. 2 del regolamento medesimo, ad esclusione dei diritti contemplati nella contabilità B ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento stesso, per i quali l’iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale successivo al giorno 19 del secondo mese seguente a quello della «riscossione».

    64     È pacifico che nel corso del periodo controverso le autorità olandesi non abbiano tenuto una contabilità B, laddove non viene nemmeno affermato che le autorità medesime non abbiano iscritto a credito del conto della Commissione gli importi contestati entro il termine previsto dall’art. 10 del regolamento n. 1552/89 decorrente dalla contabilizzazione dei diritti.

    65     Ciò premesso, non si può nemmeno sollevare la questione della corresponsione di interessi di mora ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89.

    66     Conseguentemente, la censura della Commissione, nella parte riguardante i carnet TIR accettati nel corso degli esercizi 1992-1993, dev’essere respinta.

    –       Sui carnet TIR accettati nel 1991

    67     Per quanto attiene ai carnet TIR accettati nel 1991, vale a dire al 1° gennaio 1992, la Commissione rileva che era unicamente applicabile l’art. 11 della convenzione TIR e che non era possibile indicare una data precisa alla quale le autorità competenti dovessero procedere alla riscossione. Tuttavia, le autorità olandesi non avrebbero posto in essere l’attenzione necessaria alla tutela degli interessi finanziari della Comunità. Nel caso in cui non pervenga, nei giorni seguenti il termine previsto dell’operazione materiale di transito, all’ufficio di accettazione del carnet TIR né il tagliando n. 2 del carnet medesimo né un altro documento, le autorità interessate dovrebbero adottare in tempo utile adeguati provvedimenti al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità. Orbene, nella specie, l’avviso di pagamento sarebbe stato inviato dopo un periodo variante da due anni e quattro mesi e mezzo a due anni e dieci mesi a decorrere dall’accettazione del carnet TIR. Un tale lasso di tempo non potrebbe essere considerato conforme alla diligenza richiesta.

    68     Come rilevato al punto 54 della presente sentenza, gli Stati membri sono tenuti a garantire una messa a disposizione rapida ed efficace delle risorse proprie della Comunità. Tuttavia, la Commissione non ha dimostrato che il governo dei Paesi Bassi non abbia posto in essere tutta la diligenza necessaria ai fini di un rapido accertamento dei diritti sulle risorse proprie nel caso di irregolarità presunte relative a trasporti effettuati mediante carnet TIR accettati anteriormente al 1° gennaio 1992 ed oggetto del presente procedimento. Infatti, la Commissione si è limitata ad affermare, in termini generici, che l’invio di una domanda di pagamento mediamente due anni e mezzo dopo l’accettazione del carnet TIR sarebbe inconciliabile con l’attenzione che occorrerebbe rivolgere alla tutela degli interessi finanziari della Comunità.

    69     Conseguentemente, la censura della Commissione relativa alla violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1552/89 dev’essere respinta, nella parte riguardante i carnet TIR accettati nel corso del 1991, per gli stessi motivi esposti precedentemente in ordine ai carnet TIR accettati a decorrere dall’anno 1992; conseguentemente, il ricorso dev’essere respinto in toto.

     Sulle spese

    70     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno dei Paesi Bassi ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

    1)      Il ricorso è respinto.

    2)      La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

    Firme


    * Lingua processuale: l'olandese.

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