This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62004CJ0266
Judgment of the Court (First Chamber) of 27 October 2005.#Nazairdis SAS, now Distribution Casino France SAS and Others v Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic).#References for a preliminary ruling: Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne (C-266/04 to C-270/04 and C-276/04) and Cour d'appel de Lyon (C-321/04 to C-325/04) - France.#Concept of aid - Tax assessed on the basis of sales area - Hypothecation of the tax revenue.#Joined cases C-266/04 to C-270/04, C-276/04 and C-321/04 to C-325/04.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 ottobre 2005.
Nazairdis SAS, divenuta Distribution Casino France SAS e altri contro Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic).
Domande di pronuncia pregiudiziale: Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne (C-266/04 a C-270/04 e C-276/04) e Cour d'appel de Lyon (C-321/04 a C-325/04) - Francia.
Nozione di aiuto di Stato - Imposta riscossa in base alla superficie degli esercizi - Vincolo tra l'imposta e la destinazione del relativo gettito.
Cause riunite C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e C-321/04 a C-325/04.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 ottobre 2005.
Nazairdis SAS, divenuta Distribution Casino France SAS e altri contro Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic).
Domande di pronuncia pregiudiziale: Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne (C-266/04 a C-270/04 e C-276/04) e Cour d'appel de Lyon (C-321/04 a C-325/04) - Francia.
Nozione di aiuto di Stato - Imposta riscossa in base alla superficie degli esercizi - Vincolo tra l'imposta e la destinazione del relativo gettito.
Cause riunite C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e C-321/04 a C-325/04.
Raccolta della Giurisprudenza 2005 I-09481
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:657
Cause riunite da C‑266/04 a C‑270/04, C‑276/04 e da C‑321/04 a C‑325/04
Distribution Casino France SAS, già Nazairdis SAS, e altri
contro
Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal des affaires de sécurité sociale di Saint-Étienne)
«Nozione di aiuto — Imposta riscossa in base alla superficie degli esercizi — Vincolo tra l’imposta e la destinazione del relativo gettito»
Conclusioni dell’avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 14 luglio 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 ottobre 2005
Massime della sentenza
1. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Divieto di esecuzione prima della decisione finale della Commissione — Portata — Obblighi degli organi giurisdizionali nazionali
(Artt. 87, n. 1, CE e 88, nn. 2 e 3, CE)
2. Aiuti concessi dagli Stati — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Imposte — Esclusione salvo per le imposte che finanziano un aiuto — Imposta accompagnata da esenzioni asseritamene costitutive di un aiuto — Mancanza di vincolo di destinazione tra un’imposta e il beneficio della sua esenzione — Esclusione
(Artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE)
3. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Misure finanziate con un’imposta asseritamente illegittima — Mancanza di vincolo di destinazione fra la detta imposta e le misure considerate — Esclusione — Caso di specie
(Artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE)
1. Dall’art. 88, n. 3, CE emerge che la Commissione dev’essere informata dei progetti diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato. L’istituzione, ove ritenga che un siffatto progetto non sia compatibile con il mercato comune, avvia immediatamente il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, senza che lo Stato membro interessato possa dare esecuzione alle misure progettate prima di una decisione finale in esito al procedimento stesso. Una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE attuata in violazione degli obblighi dettati dall’art. 88, n. 3, CE è illegittima. È compito dei giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti, traendone tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l’esecuzione delle misure d’aiuto controverse, quanto il recupero degli aiuti finanziari attribuiti.
(v. punti 29-30)
2. I tributi non ricadono nella sfera di applicazione delle disposizioni del Trattato concernenti gli aiuti di Stato, a meno che non costituiscano la modalità di finanziamento di una misura di aiuto, essendo parte integrante della misura stessa. Nell’ipotesi in cui un tributo costituisca effettivamente parte integrante di una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, la violazione da parte delle autorità nazionali degli obblighi derivanti dall’art. 88, n. 3, CE incide non solo sulla legittimità della misura di aiuto, bensì anche sulla legittimità del tributo che ne costituisce il modo di finanziamento.
Affinché possa ritenersi che un tributo costituisca parte integrante di una misura di aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione fra detto tributo e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito del tributo viene necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto medesimo. Se tale vincolo sussiste, il gettito del tributo incide direttamente sull’entità dell’aiuto e, conseguentemente, sulla valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato comune. Tale vincolo non sussiste nel caso di un’imposta e dell’aiuto che sarebbe costituito dalla sua esenzione a favore di alcune categorie di imprese. Infatti, l’applicazione di un’esenzione fiscale e la relativa portata non dipendono dal gettito dell’imposta. Quindi, i debitori di un’imposta non possono eccepire che l’esenzione di cui fruiscono altre imprese costituisca un aiuto statale per sottrarsi al pagamento della stessa. Ne consegue che, anche ammesso che l’esenzione fiscale di talune imprese costituisca una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, l’eventuale illegittimità dell’aiuto non è idonea a incidere sulla legittimità dell’imposta stessa, ragion per cui le imprese ad essa assoggettate non possono eccepire dinanzi ai giudici nazionali l’eventuale illegittimità dell’esenzione per sottrarsi al pagamento dell’imposta medesima ovvero per ottenerne il rimborso.
(v. punti 34-35, 40-44)
3. Il vincolo di destinazione fra un’imposta e le misure che essa finanzia, senza il quale tale imposta non può considerarsi come elemento di un aiuto di Stato, non sussiste nel caso di un’indennità di pensionamento versata a taluni operatori economici, in quanto l’importo effettivamente versato a tale titolo non dipende dal gettito dell’imposta, ma viene stabilito, conformemente a un decreto, entro i limiti fissati con decreto ministeriale, in considerazione degli elementi che caratterizzano la situazione di ogni singolo richiedente e segnatamente del volume dei rispettivi oneri e delle rispettive entrate. Detto vincolo non sussiste del pari quando si tratta del finanziamento dei regimi di assicurazione vecchiaia di base di talune categorie professionali, in quanto, per le modalità secondo le quali è fissato il contributo dell’imposta a tale finanziamento, il gettito di questa non incide direttamente sulla portata del vantaggio concesso ai regimi beneficiari, i quali non corrispondono del resto ad un’attività economica. Esso manca del pari trattandosi della destinazione di una parte del gettito dell’imposta a un fondo di intervento e a un comitato professionale, in quanto tali organismi e i ministri competenti dispongono di un potere discrezionale quanto a tale destinazione.
(v. punti 46, 48-49, 54-56)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
27 ottobre 2005 (*)
«Nozione di aiuto – Imposta riscossa in base alla superficie degli esercizi – Vincolo tra l’imposta e la destinazione del relativo gettito»
Nei procedimenti riuniti da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C‑321/04 a C‑325/04,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne (cause da C‑266/04 a C‑270/04 e C‑276/04) e dalla Cour d’appel de Lyon (cause da C‑321/04 a C‑325/04) (Francia) con decisioni, rispettivamente, 5 aprile e 24 febbraio 2004, pervenute in cancelleria, rispettivamente, in data 24, 25 e 29 giugno nonché 27 luglio 2004, nelle cause tra
Distribution Casino France SAS, già Nazairdis SAS (C‑266/04),
Jaceli SA (C-267/04),
Komogo SA (C-268/04 e C-324/04),
Tout pour la maison SARL (C-269/04 e C-325/04),
Distribution Casino France SAS (C-270/04),
Bricorama France SAS (C-276/04),
Distribution Casino France 3 SAS (C-321/04),
Société Casino France, succeduta alla IMQEF SA, a sua volta succeduta alla JUDIS SA (C‑322/04),
Dechrist Holding SA (C-323/04),
e
Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. K. Schiemann, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (relatore), E. Juhász e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 giugno 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Nazairdis SAS, la Jaceli SA, la Komogo SA, la Tout pour la maison SARL, la Distribution Casino France SAS, la Distribution Casino France 3 SAS, la Société Casino France, succeduta alla IMQEF SA, a sua volta succeduta alla JUDIS SA, e la Dechrist Holding SA, dai sigg. E. Meier e C. Cassan, avocats;
– per la Bricorama France SAS, dai sigg. B. Geneste, O. Davidson e C. Medina, avocats;
– per la Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles e commerciales (Organic), dal sig. R. Waquet, avocat;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra S. Ramet, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. C. Giolito, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 87 CE e 88 CE.
2 Tali domande sono state proposte nell’ambito di azioni giudiziarie in cui è stata contestata la legittimità dell’imposta francese per il sostegno al commercio e all’artigianato.
Contesto normativo nazionale
L’imposta per il sostegno al commercio e all’artigianato
3 L’art. 3, n. 2, della legge 13 luglio 1972, n. 72-657, che istituisce misure a favore di talune categorie di commercianti e artigiani anziani (JORF 14 luglio 1972, pag. 7419), ha introdotto un’imposta a sostegno del commercio e dell’artigianato, taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (in prosieguo: la «TACA»).
4 La TACA è un tributo progressivo versato direttamente dagli esercizi al dettaglio situati in Francia aventi una superficie di vendita superiore a 400 m² e un volume d’affari annuo superiore a EUR 460 000. Le aliquote sono progressive, in funzione dell’entità del volume d’affari annuo per metro quadrato.
5 All’epoca dei fatti oggetto delle cause principali, la TACA veniva riscossa dalla Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Cassa nazionale dell’organizzazione indipendente per l’assicurazione vecchiaia dei lavoratori autonomi dell’industria e del commercio; in prosieguo: la «cassa Organic»).
La destinazione del gettito della TACA
L’indennità di pensionamento
6 Ai sensi degli artt. 8-10 della legge n. 72-657, il gettito della TACA venne inizialmente destinato al finanziamento di un contributo perequativo speciale di pensionamento a favore di taluni commercianti e artigiani.
7 L’art. 106 della legge 30 dicembre 1981, n. 81-1160 (JORF 31 dicembre 1981, pag. 3539), recante la legge finanziaria per il 1982, successivamente modificato dalla legge 1° febbraio 1995, n. 95-95 (JORF 2 febbraio 1995, pag. 1742) nonché dalla legge 30 dicembre 2002, n. 2002-1575 (JORF 31 dicembre 2002, pag. 22025), ha sostituito tale contributo perequativo speciale con una indennità di pensionamento. La detta disposizione così recita:
«I commercianti e gli artigiani iscritti per almeno quindici anni ai regimi di assicurazione vecchiaia dei lavoratori dell’artigianato, dell’industria e del commercio possono beneficiare, su loro domanda, qualora i loro mezzi economici siano inferiori ad un limite fissato con decreto, di un contributo, versato dalle casse dei regimi precitati, a partire dall’età di:
a. sessanta anni compiuti, nel caso in cui cessino definitivamente ogni attività;
(…)».
8 L’art. 6 del decreto 2 aprile 1982, n. 82-307 (JORF 4 aprile 1982, pag. 1035), come modificato dal decreto 8 novembre 1991, n. 91‑1155 (JORF 10 novembre 1991), fissa i requisiti per la concessione dell’indennità di pensionamento. A termini di tale disposizione, la commissione locale stabilisce l’importo dell’indennità nei limiti fissati dal decreto ministeriale, in considerazione «degli elementi che caratterizzano la situazione di ogni singolo richiedente e, segnatamente, del volume dei rispettivi oneri e delle rispettive entrate».
9 L’art. 10 del decreto ministeriale 13 agosto 1996 (JORF 29 agosto 1996, pag. 12940), come modificato dal decreto 3 settembre 2001, recante conversione in euro di taluni importi espressi in franchi francesi (JORF 11 settembre 2001, pag. 14495), precisa che «l’ammontare dell’indennità dev’essere compreso tra EUR 3 140 ed EUR 18 820 per un nucleo familiare, e tra EUR 2 020 ed EUR 12 100 per una persona non coniugata».
Le altre destinazioni della TACA
10 Il gettito della TACA, successivamente alla sua istituzione, è considerevolmente aumentato per effetto della crescita della quota di mercato della grande distribuzione e dell’incremento della superficie degli esercizi commerciali sul territorio francese.
11 L’eccedenza di gettito della TACA è stata destinata a favore dei regimi di assicurazione vecchiaia di base dei lavoratori autonomi dell’artigiato e dei lavoratori autonomi dell’industria e del commercio, nonché a favore del Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (Fondo di intervento per la salvaguardia dell’artigianato e del commercio; in prosieguo: il «Fisac») e del comité professionnel de la distribution des carburants (comitato professionale dei distributori di carburante; in prosieguo: il «CPDC»).
– Destinazione a favore dei regimi di assicurazione vecchiaia
12 L’art. 40‑II della legge 27 dicembre 1996, n. 96-1160, relativa al finanziamento della previdenza sociale per l’anno 1997 (JORF 29 dicembre 1996, pag. 19369), ha integrato l’art. L.633-9 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) introducendo un sesto comma, il quale prevede che una parte del gettito della TACA sia destinata al finanziamento dei regimi di assicurazione vecchiaia di base dei lavoratori autonomi dell’artigianato e dei lavoratori autonomi dell’industria e del commercio. Il suo ammontare è suddiviso, in proporzione al loro deficit contabile, tra la Organic e la Caisse nationale d’assurance vieillesse des artisans (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia degli artigiani; in prosieguo: la «Cancava»).
13 Il volume della TACA destinato al finanziamento dei detti regimi di assicurazione viene determinato annualmente mediante decreto interministeriale.
14 Tale sistema di finanziamento dei regimi di assicurazione vecchiaia di base è stato soppresso dall’art. 35-IV della menzionata legge n. 2002-1575.
– Destinazione a favore del Fisac
15 L’art. 2 del decreto 27 ottobre 1995, n. 95-1140, relativo alla destinazione dell’eccedenza del gettito della [TACA] (JORF 29 ottobre 1995, pag. 15808), prevede che una parte del gettito eccedente della TACA alimenti un conto speciale del Fisac.
16 Conformemente all’art. 1 del decreto n. 95-1140, il Fisac finanzia, da un lato, interventi pubblici finalizzati a favorire la conservazione e l’adeguamento del commercio e dell’artigianato al fine di mantenere la presenza di attività commerciali in determinati ambiti geografici o professionali, nonché la contiguità di servizi utili alla vita sociale; dall’altro, finanzia trasferimenti e ristrutturazioni a favore di imprese commerciali e artigianali che realizzino un fatturato annuale inferiore a determinati limiti fissati con decreto del Ministro del Commercio e dell’Artigianato.
17 Ai sensi dell’art. 8 del decreto n. 95-1140, «le decisioni [di assegnazione dei contributi] sono assunte dal Ministro del Commercio e dell’Artigianato, sentita [una] commissione» istituita da tale decreto.
– Destinazione a favore del CPDC
18 Il CPDC è stato istituito con decreto 19 marzo 1991, n. 91-284 (JORF 20 marzo 1991, pag. 3874), modificato dal decreto 2 marzo 1998, n. 98-132 (JORF 7 marzo 1998, pag. 3515), nonché dal decreto 12 novembre 2001, n. 2001‑1048 (JORF 13 novembre 2001, pag. 18016; in prosieguo: il «decreto n. 91‑284»). Ai termini dell’art. 2 del detto decreto n. 91‑284, il CPDC ha il compito:
«1. Di elaborare e di dare esecuzione alle iniziative aventi come scopo l’organizzazione della rete dei distributori di carburante, il miglioramento della sua produttività, la modernizzazione delle sue condizioni di vendita e gestione e il mantenimento di un servizio equilibrato su tutto il territorio nazionale.
2. Di fornire il proprio apporto alle imprese interessate al fine di favorire la realizzazione dei programmi adottati, svolgendo a tale fine tutti gli studi che possano essere utili.
3. Di raccogliere le informazioni che possano essere utili agli scopi prima indicati e di diffonderle nell’ambito della categoria».
19 L’art. 8 del decreto medesimo precisa che le decisioni del CPDC vengono prese dal suo consiglio di amministrazione, che esse vengono comunicate al commissario del governo e al controllore finanziario e che divengono esecutive qualora nessuno dei due manifesti il proprio veto entro quindici giorni.
20 Il menzionato decreto 98‑132 ha rafforzato gli strumenti del CPDC, accrescendone le entrate grazie ad una parte delle eccedenze della TACA. A tal fine, il decreto medesimo ha modificato l’art. 9 del decreto 91‑284 mediante l’inserimento di un nuovo punto g), a termini del quale «un decreto interministeriale del Ministro dell’Industria, del Ministro del Commercio e dell’Artigianato e del Ministro del Bilancio determina annualmente il tetto delle risorse destinate, in tale quadro, al comitato professionale dei distributori di carburante».
Cause principali e questioni pregiudiziali
21 L’11 aprile 2001 le ricorrenti nelle cause principali da C‑321/04 a C‑325/04 proponevano ciascuna dinanzi al Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne (Tribunale della previdenza sociale di Saint-Étienne) un ricorso contro la Organic. Tali ricorsi miravano ad ottenere il rimborso delle somme che le società in questione avevano versato, a titolo di TACA, negli anni 1999 e/o 2000. Esse sostenevano che la TACA era stata istituita in violazione degli artt. 87, n. 1, e 88, n. 3, CE.
22 Con sentenze 27 gennaio 2003 il Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne respingeva i ricorsi. Le ricorrenti nelle cause principali proponevano quindi appello dinanzi alla Cour d’appel de Lyon.
23 Il 7 aprile 2003 la ricorrente nella causa principale C‑276/04 proponeva ricorso dinanzi al Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne nei confronti della Organic al fine di ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di TACA per gli esercizi 2000-2002.
24 L’11 aprile 2003 le ricorrenti nelle cause principali da C‑266/04 a C‑270/04 adivano il detto Tribunal con cinque differenti ricorsi nei confronti della Organic, al fine di ottenere il rimborso delle somme dalle medesime versate a titolo di TACA per l’esercizio 2001.
25 I giudici del rinvio nelle presenti cause si chiedono se la TACA sia stata istituita in violazione degli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE.
26 Con decisioni 24 febbraio 2004 (cause da C‑321/04 a C‑325/04) la Cour d’appel de Lyon sospendeva quindi i giudizi e chiedeva alla Corte «di pronunciarsi in ordine alla qualificazione o meno quale aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 87 CE, della [TACA] riscossa a carico [delle ricorrenti]».
27 Con decisioni 5 aprile 2004 (cause da C‑266/04 a C‑270/04 e C‑276/04) il Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint‑Étienne decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 87 CE debba essere interpretato nel senso che i contributi pubblici versati dalla Francia nel quadro del CPDC (…), del Fisac (…), dell’indennità di pensionamento per artigiani e commercianti e del contributo al regime di assicurazione vecchiaia dei lavoratori autonomi dell’industria e del commercio, nonché a quello dei lavoratori autonomi dell’artigianato, costituiscono regimi di aiuti di Stato».
28 Con ordinanza del presidente della Corte 24 settembre 2004 i presenti procedimenti sono stati riuniti.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
29 Dall’art. 88, n. 3, CE emerge che la Commissione dev’essere informata dei progetti diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato. L’istituzione, ove ritenga che un siffatto progetto non sia compatibile con il mercato comune, avvia immediatamente il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, senza che lo Stato membro interessato possa dare esecuzione alle misure progettate prima di una decisione finale in esito al procedimento stesso.
30 Una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, attuata in violazione degli obblighi dettati dall’art. 88, n. 3, CE, è illegittima (v. sentenza 21 novembre 1991, causa C‑354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, Racc. pag. I‑5505, punto 17). È compito dei giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti, traendone tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l’esecuzione delle misure d’aiuto controverse, quanto il recupero degli aiuti finanziari attribuiti (v. sentenza 27 novembre 2003, cause riunite da C‑34/01 a C‑38/01, Enirisorse, Racc. pag. I‑14243, punto 42).
31 Sebbene, come correttamente rilevato dall’avvocato generale ai punti 29-33 delle conclusioni, le decisioni di rinvio forniscano solamente alcune informazioni sommarie sul contesto di fatto e di diritto delle cause principali, emerge tuttavia chiaramente dalle dette decisioni che i procedimenti pendenti dinanzi ai giudici nazionali riguardano tutti domande di rimborso di somme versate a titolo di TACA.
32 Inoltre, dagli atti trasmessi alla Corte emerge che le ricorrenti nelle cause principali hanno sostenuto, nell’ambito dei procedimenti pendenti dinanzi ai rispettivi giudici nazionali, l’illegittimità della TACA, atteso che tale tributo risulterebbe collegato con aiuti concessi in violazione degli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE.
33 Ciò premesso, le questioni pregiudiziali vertono, sostanzialmente, sulla questione se gli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE ostino alla riscossione di un’imposta quale la TACA.
34 Secondo costante giurisprudenza, i tributi non ricadono nella sfera di applicazione delle disposizioni del Trattato concernenti gli aiuti di Stato, a meno che essi non costituiscano la modalità di finanziamento di una misura di aiuto, costituendo parte integrante della misura stessa (sentenza 13 gennaio 2005, causa C‑174/02, Streekgewest, Racc. pag. I‑85, punto 25).
35 Nell’ipotesi in cui un tributo costituisca effettivamente parte integrante di una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, la violazione da parte delle autorità nazionali degli obblighi derivanti dall’art. 88, n. 3, CE incide non solo sulla legittimità della misura di aiuto, bensì parimenti sulla legittimità del tributo che ne costituisce il modo di finanziamento (v. sentenza Enirisorse, cit., punti 43-45).
36 Occorre quindi esaminare se un’imposta, quale la TACA, possa essere considerata quale parte integrante di una o più misure di aiuto ai sensi della menzionata giurisprudenza.
37 Le pretese misure di aiuto contestate nell’ambito dei procedimenti pendenti dinanzi ai giudici nazionali e che, secondo i giudici medesimi, potrebbero incidere sulla legittimità della TACA riguardo alla normativa del Trattato in materia di aiuti di Stato sono costituite, da un lato, dall’esenzione dalla TACA a favore degli esercizi commerciali al minuto con superficie di vendita inferiore a 400 m² ovvero con fatturato annuo inferiore a EUR 460 000 (in prosieguo: le «piccole superfici») e, dall’altro, dalle varie misure finanziate dal gettito della TACA.
38 Tali differenti misure devono essere esaminate separatamente.
L’esenzione dalla TACA delle piccole superfici
39 Secondo le ricorrenti nelle cause principali, l’esenzione dalla TACA a favore delle piccole superfici costituisce una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Si tratterebbe di un vantaggio selettivo, concesso mediante risorse statali e idoneo a pregiudicare la concorrenza e gli scambi tra Stati membri. L’imposta, costituendo un tutt’uno indivisibile con l’esenzione, costituirebbe parte integrante dell’aiuto.
40 A tale riguardo, occorre rammentare che, affinché possa ritenersi che un tributo costituisca parte integrante di una misura di aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra il tributo e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito del tributo viene necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto medesimo. Se tale vincolo sussiste, il gettito del tributo incide direttamente sull’entità dell’aiuto e, conseguentemente, sulla valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato comune (v. sentenza Streekgewest, cit., punto 26).
41 Tuttavia, non sussiste alcun vincolo di destinazione tra un’imposta e l’esenzione dall’imposta a favore di una categoria di imprese. Infatti, l’applicazione di un’esenzione fiscale e la relativa portata non dipendono dal gettito dell’imposta (v. sentenza Streekgewest, cit., punto 28).
42 La Corte ha in tal senso affermato che i debitori di un’imposta non possono eccepire che l’esenzione di cui fruiscono altre imprese costituisca un aiuto statale per sottrarsi al pagamento della stessa (v. sentenza 20 settembre 2001, causa C‑390/98, Banks, Racc. pag. I‑6117, punto 80).
43 Ne consegue che, anche ammesso che l’esenzione fiscale delle piccole superfici costituisca una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, l’eventuale illegittimità dell’aiuto non è idonea a incidere sulla legittimità della TACA.
44 Dalle suesposte considerazioni emerge che l’eventuale illegittimità dell’esenzione dalla TACA a favore delle piccole superfici non è idonea a incidere sulla legittimità dell’imposta medesima, ragion per cui le imprese assoggettate alla TACA non possono eccepire dinanzi ai giudici nazionali l’eventuale illegittimità dell’esenzione per sottrarsi al pagamento dell’imposta medesima ovvero per ottenerne il rimborso.
Le singole destinazioni del gettito della TACA
45 Secondo le ricorrenti nelle cause principali, le singole destinazioni del gettito della TACA costituiscono tutte aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, concessi in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.
46 Si deve tuttavia ricordare che, nel contesto delle cause principali riguardanti tutte domande di rimborso di imposte asseritamente illegittime con riguardo agli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE, la questione se le varie misure finanziate per mezzo della TACA costituiscano aiuti di Stato sarebbe pertinente solamente laddove risultasse accertata la sussistenza di un vincolo di destinazione tra l’imposta de qua e le misure di cui trattasi (v. sentenza Streekgewest, cit., punto 26).
47 A parere delle ricorrenti nelle cause principali, tale vincolo sussiste tra la TACA e le misure finanziate dalla detta imposta. Infatti, il gettito della TACA non affluirebbe all’erario. Al contrario, la normativa istitutiva della TACA mirerebbe specificamente a finanziare misure di aiuto a favore di talune categorie di commercianti che si troverebbero in un rapporto di concorrenza con gli altri operatori assoggettati all’imposta.
48 Per quanto attiene, anzitutto, all’indennità di pensionamento (v. punti 6‑9 della presente sentenza), si deve rilevare che, ai sensi della normativa nazionale di cui trattasi, il finanziamento di tale misura è garantito dalla TACA. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti nelle cause principali, dal contesto normativo nazionale non emerge la sussistenza di un vincolo di destinazione tra la TACA e l’indennità di pensionamento.
49 A tale riguardo si deve infatti rilevare che l’importo dell’indennità di pensionamento concessa ai commercianti e artigiani che cessano definitivamente l’attività è compresa, come indicato al punto 9 della presente sentenza, «tra EUR 3 140 ed EUR 18 820 per un nucleo familiare, e tra EUR 2 020 ed EUR 12 100 per una persona non coniugata». L’importo dell’indennità effettivamente corrisposta non dipende dal gettito dell’imposta, bensì viene stabilito, ai sensi dell’art. 6 del decreto n. 82‑307, «dalla commissione locale» entro i limiti fissati dal decreto ministeriale in considerazione «degli elementi che caratterizzano la situazione di ogni singolo richiedente e, segnatamente, del volume dei rispettivi oneri e delle rispettive entrate».
50 La normativa nazionale oggetto delle cause principali si distingue, quindi, da quella esaminata nella causa da cui è scaturita la sentenza 25 giugno 1970, causa 47/69, Francia/Commissione (Racc. pag. 487, punto 20), in cui l’aiuto dalla medesima istituito aumentava «proporzionalmente al maggior rendimento dell’imposta».
51 Parimenti, per effetto della normativa nazionale oggetto della causa da cui è scaturita la menzionata sentenza Enirisorse, il gettito dell’imposta influenzava direttamente l’entità dell’agevolazione economica concessa. Infatti, in tale causa, la relativa normativa prevedeva espressamente che due terzi del gettito dell’imposta venissero versati a una specifica impresa portuale.
52 Per contro, nelle fattispecie oggetto delle cause principali non sussiste alcuna correlazione tra il gettito della TACA e l’importo dell’indennità di pensionamento concessa ai commercianti e agli artigiani che cessino definitivamente l’attività. Infatti, la normativa nazionale di cui trattasi fissa, indipendentemente dal gettito dell’imposta, l’importo dell’indennità di pensionamento tra un valore minimo e un valore massimo. Spetta quindi alla commissione locale stabilire l’importo dell’indennità di pensionamento in considerazione unicamente della situazione personale dei commercianti e artigiani interessati. Atteso che il gettito della TACA non incide sull’entità del beneficio concesso ai commercianti e agli artigiani a titolo di indennità di pensionamento, difetta la sussistenza di un vincolo di destinazione – ai sensi della giurisprudenza citata al punto 40 della presente sentenza – tra la TACA e l’indennità di pensionamento.
53 Ciò premesso, l’eventuale illegittimità dell’indennità di pensionamento con riguardo alle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato non è idonea a pregiudicare la legittimità della TACA.
54 Per quanto attiene, inoltre, alla destinazione di una parte del gettito della TACA al finanziamento dei regimi di assicurazione vecchiaia di base dei lavoratori indipendenti dell’artigianato e dei lavoratori indipendenti dell’industria e del commercio (v. punti 12‑14 della presente sentenza), si deve rilevare che le casse beneficiarie (Organic e Cancava) esercitano un’attività di gestione di un regime previdenziale di base, basato su un meccanismo di solidarietà. L’attività esercitata da tali casse non costituisce un’attività economica (sentenza 16 marzo 2004, cause riunite C‑264/01, C‑306/01, C‑354/01 e C‑355/01, AOK‑Bundesverband e a., Racc. pag. I‑2493, punto 47), ragion per cui il finanziamento di tale attività non ricade nella sfera dell’art. 87, n. 1, CE.
55 Inoltre, la normativa nazionale in esame non istituisce in ogni caso minimamente un vincolo di destinazione tra la TACA e i regimi di assicurazione vecchiaia dei commercianti e degli artigiani. Infatti, a termini dell’art. 40‑II della legge n. 96‑1160, l’importo della TACA destinato al finanziamento dei regimi di assicurazione di cui trattasi viene stabilito anno per anno mediante decreto interministeriale dei ministri competenti. Tenuto conto del potere discrezionale di cui dispongono tali ministri, non può ritenersi che il gettito della TACA incida direttamente sull’entità del beneficio concesso alle dette casse (v. sentenza 13 gennaio 2005, causa C‑175/02, Pape, Racc. pag. I‑127, punto 16). Dagli atti di causa già sottoposti alla Corte emerge d’altronde che l’importo destinato alla Organic e alla Cancava viene invariabilmente fissato ogni anno in EUR 45 730 000, indipendentemente dal gettito della TACA.
56 Infine, dagli elementi contenuti negli atti sottoposti alla Corte non risulta nemmeno la sussistenza di un vincolo di destinazione tra la TACA e le misure finanziate dal Fisac (v. punti 15‑17 della presente sentenza) e dal CPDC (v. punti 18‑20 della presente sentenza). Infatti, il potere discrezionale di cui dispongono il Fisac e il CPDC nonché i competenti ministri in virtù, rispettivamente, degli artt. 8 del decreto n. 95‑1140 e 4 del decreto n. 91‑284, per quanto concerne la destinazione dei fondi provenienti dal gettito della TACA, esclude la sussistenza di un vincolo di tal genere (v. sentenza Pape, cit., punto 16).
57 Conseguentemente, anche ammesso che il Fisac e il CPDC finanzino misure che possano essere qualificate come aiuti di Stato, l’eventuale illegittimità di tali aiuti non sarebbe idonea a incidere sulla legittimità della TACA alla luce delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.
58 Da tutte le suesposte considerazioni risulta che gli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla riscossione di un’imposta quale la TACA.
Sulle spese
59 Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Gli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla riscossione di un’imposta quale l’imposta francese per il sostegno al commercio e all’artigianato.
Firme
* Lingua processuale: il francese.