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Document 62004CC0473

Conclusioni dell'avvocato generale Tizzano del 17 novembre 2005.
Plumex contro Young Sports NV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hof van Cassatie - Belgio.
Cooperazione giudiziaria - Regolamento (CE) n. 1348/2000 - Artt. 4-11 e 14 - Notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari - Notificazione tramite organi designati - Notificazione per posta - Rapporti tra le modalità di trasmissione e di notificazione - Priorità - Termine d'appello.
Causa C-473/04.

Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-01417

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:698

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTONIO Tizzano

presentate il 17 novembre 2005 (1)

Causa C-473/04

Plumex

contro

Young Sports NV

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio)]

«Regolamento n. 1348/2000 – Notificazione o comunicazione degli atti giudiziari negli Stati membri – Forme – Pluralità – Notificazione attraverso gli organi designati dagli Stati membri – Notificazione per posta – Prevalenza di una delle forme in caso di cumulo»





1.     Con sentenza del 22 ottobre 2004, lo Hof van Cassatie del Belgio (in prosieguo: anche la «Corte di cassazione») ha sottoposto alla Corte, ai sensi degli artt. 68 e 234 CE, due quesiti pregiudiziali concernenti l’interpretazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 1348/2000» o semplicemente il «regolamento») (2).

2.     In buona sostanza, il giudice belga vuole sapere se il regolamento n. 1348/2000 stabilisca una gerarchia tra le diverse forme di notificazione e comunicazione da esso previste. In particolare, detto giudice chiede se quella operata attraverso gli organi designati dagli Stati membri prevalga su quella effettuata direttamente per posta e sia quindi, in caso di utilizzo cumulativo di queste due forme, determinante per individuare la data di perfezionamento della notificazione.

I –    Quadro giuridico

A –    Diritto comunitario

3.     Ritenendo che, per garantire «il buon funzionamento del mercato interno», «fra gli Stati membri» dovesse essere «migliorata e accelerata la trasmissione, a fini di notificazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale» (secondo ‘considerando’), il Consiglio ha approvato il regolamento n. 1348/2000.

4.     Nel suo capo II, il regolamento prevede diverse forme per la notificazione (o comunicazione) in uno Stato membro degli atti giudiziari in materia civile e commerciale provenienti da un altro Stato membro.

5.     La prima è quella operata attraverso organi appositamente designati dagli Stati membri, competenti a inviare e ricevere gli atti in questione (nel prosieguo: la «notificazione tramite organi designati»). Di tale forma il regolamento disciplina in maniera dettagliata modalità e termini (sezione 1, artt. 4-11). In sintesi, l’atto da notificare, corredato da relativa domanda redatta sulla base di un formulario e debitamente tradotto, è trasmesso dall’organo mittente di uno Stato membro all’organo ricevente di un altro Stato membro. L’organo ricevente, dopo aver inviato a quello mittente apposita ricevuta, procede o fa procedere alla notificazione secondo la legge del suo Stato. Esso redige quindi un certificato delle formalità espletate che deve essere inoltrato all’organo mittente.

6.     Accanto a questa prima forma, il regolamento prevede poi «altri mezzi» di notificazione (o comunicazione) (sezione 2) che sono: i) la notificazione o comunicazione per via consolare o diplomatica (artt. 12 e 13); ii) la notificazione o comunicazione diretta per posta (art. 14; nel prosieguo: la «notificazione per posta»); iii) la domanda diretta di comunicazione o notificazione (art. 15).

7.     Per quanto qui interessa, va in particolare ricordato l’art. 14, relativo alla notificazione per posta, che così dispone:

«1.      Ciascuno Stato membro ha la facoltà di effettuare la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari direttamente per posta alle persone residenti in un altro Stato membro.

2.      Ciascuno Stato membro può specificare, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, le condizioni alle quali accetta la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari per posta».

8.     Il Portogallo ha dichiarato di accettare la notificazione e la comunicazione degli atti a mezzo posta a condizione che siano inviate con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno e che l’atto sia accompagnato da traduzione conforme alle disposizioni del regolamento (3).

B –    Diritto nazionale

9.     Per quel che rileva nella presente causa, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1051, n. 1, del codice giudiziario belga (nel prosieguo: il «codice»), il termine per interporre appello è di un mese dalla notificazione della sentenza. Ai sensi dell’art. 55 del codice, esso viene prorogato di trenta giorni quando la persona cui è stata notificata la sentenza non risiede, né è domiciliata in Belgio.

10.   Va inoltre richiamato l’art. 40, n. 1, il quale precisa che la notificazione per posta si considera perfezionata con la consegna dell’atto all’ufficio postale.

II – Fatti e procedura

11.   I fatti di causa sono descritti in maniera piuttosto frammentata nell’ordinanza di rinvio.

12.   Da questa è tuttavia possibile cogliere che la causa principale vede contrapposte due società: la società portoghese Plumex e la società belga Young Sports (in prosieguo: la «Young»).

13.   Nel giudizio di primo grado instaurato dinanzi al Rechtbank van Koophandel (Tribunale di commercio di Courtrai) la Young otteneva una sentenza a sé favorevole, che provvedeva a notificare alla controparte con due diversi mezzi.

14.   Una prima notifica avveniva direttamente per posta, ai sensi dell’art. 14 del regolamento. Più precisamente, la Young consegnava agli uffici postali l’atto di notificazione il 12 ottobre 2001, mentre la Plumex rinviava la ricevuta di ritorno il 17 ottobre 2001.

15.   Una seconda notifica, effettuata attraverso gli organi designati da Belgio e Portogallo, si perfezionava il 6 novembre 2001.

16.   Contro la sentenza così notificata, il 17 dicembre 2001 la Plumex interponeva appello dinanzi allo Hof van beroep. Tale impugnazione veniva però giudicata irricevibile. Secondo il giudice d’appello, infatti, il termine per impugnare la sentenza di primo grado era iniziato a decorrere il giorno dopo il perfezionamento della prima notificazione (quella per posta, effettuata il 12 ottobre 2001) ed era scaduto un mese e trenta giorni dopo, vale a dire l’11 dicembre 2001. L’appello del 17 dicembre 2001 era pertanto da considerare tardivo.

17.   Dissentendo da tale ricostruzione, la Plumex ricorreva allora in cassazione.

18.   In particolare, la società ricorrente contestava la decisione dello Hof van beroep di far prevalere nel caso di specie la notificazione effettuata via posta. Ad avviso della Plumex, infatti, nel sistema introdotto dal regolamento, quest’ultimo sarebbe un mezzo «secondario» cui si potrebbe ricorrere soltanto in circostanze eccezionali; esso sarebbe in ogni caso subordinato al mezzo principale, costituito dalla notificazione disciplinata agli artt. 4-11, ed a questo quindi occorrerebbe fare riferimento per l’individuazione del dies a quo anche quando la notificazione sia già avvenuta attraverso gli altri strumenti consentiti. Pertanto, precisa la Plumex, nel caso di specie il termine d’appello sarebbe cominciato a decorrere soltanto il 6 novembre (data della notificazione «principale») e non il 12 ottobre 2001 (data della notificazione «subordinata»).

19.   Nutrendo dubbi circa l’interpretazione del regolamento n. 1348/2000, la Corte di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento dinanzi ad essa pendente e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la notificazione prevista agli artt. 4‑11 sia il mezzo principale di notificazione e la notificazione direttamente per posta, prevista all’art. 14, sia un mezzo di notificazione subordinato, restando inteso con ciò che il mezzo menzionato per primo ha la priorità su quello menzionato per secondo, qualora entrambe vengano eseguite conformemente alle disposizioni di legge.

2)      Se, in caso di cumulo di una notificazione ai sensi degli artt. 4‑11, da un lato, e di una notificazione direttamente per posta ai sensi dell’art. 14, dall’altro, per il destinatario della notificazione il termine di appello inizi a decorrere alla data della notificazione effettuata ai sensi degli artt. 4‑11 e non alla data della notificazione ai sensi dell’art. 14».

20.   Nel procedimento così introdotto hanno presentato osservazioni scritte i governi di Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito, nonché la Commissione.

III – Analisi giuridica

Sul primo quesito

21.   Con il primo quesito il giudice del rinvio chiede se tra la notificazione effettuata tramite gli organi designati dagli Stati membri, disciplinata dagli artt. 4‑11, e quella effettuata per posta, di cui all’art. 14 del regolamento, esista un rapporto di gerarchia di modo che la prima debba essere considerata un mezzo principale e la seconda un mezzo minore o subordinato.

22.   Dico subito che, al pari di tutti i governi intervenuti e della Commissione, ritengo che la risposta al quesito debba essere negativa. Ritengo cioè che non esista alcun rapporto di gerarchia tra le due forme di notificazione citate e che quindi la notificazione per posta possa essere utilizzata in alternativa o in aggiunta agli altri mezzi ammessi senza che sia per ciò necessario attendere l’inutile esperimento di questi ultimi, ed in particolare della notificazione operata tramite organi designati dagli Stati membri.

23.   Tale posizione, sostenuta anche dalla dottrina maggioritaria, risulta confermata da argomenti di ordine letterale e teleologico.

24.   Quanto ai primi, basterà rilevare che il regolamento non contiene alcuna disposizione che fissi un ordine di priorità tra i diversi mezzi di notificazione previsti. Al contrario, l’art. 14, n. 1, attribuisce espressamente agli Stati membri la «facoltà» di effettuare la notificazione di atti giudiziari «direttamente per posta alle persone residenti in un altro Stato membro». Non solo, ma tale «facoltà» non è in alcun modo condizionata al preventivo esperimento degli altri mezzi, in particolare di quello disciplinato agli artt. 4-11.

25.   D’altra parte, tale conclusione mi sembra altresì coerente con la finalità del regolamento n. 1348/2000, il quale vuole «migliora[re] e accelera[re]» fra gli Stati membri «la trasmissione, a fini di notificazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale» (secondo ‘considerando’).

26.   Mi pare in effetti che mal si concilierebbe con tale finalità una soluzione che riconoscesse priorità alla notificazione tramite gli organi designati dagli Stati, visto che questa, per sua stessa natura (v. supra, paragrafo 5), di certo non è la procedura più celere. E, per converso, ancor meno si concilierebbe con quella finalità attribuire un ruolo solo subordinato – una volta che si è decisa di ammetterla a pieno titolo – alla notifica per posta, che invece è di certo il mezzo più rapido e meno oneroso (v. supra, paragrafo 6).

27.   Più logica e coerente con la segnalata finalità appare pertanto l’opposta interpretazione del regolamento, che pone su un piede di parità i diversi mezzi di notificazione ammessi e consente quindi agli operatori di scegliere se ricorrere all’uno o all’altro di tali mezzi, preferendo di volta in volta quello ritenuto più opportuno e conveniente ai loro specifici fini o anche di utilizzarli contestualmente nella prospettiva che almeno uno di essi vada a buon fine (4).

28.   Per le ragioni sopra esposte ritengo quindi che il regolamento n. 1348/2000 non istituisca né una gerarchia, né un ordine di priorità tra la notificazione disciplinata dagli artt. 4‑11 e la notificazione diretta per posta, prevista all’art. 14.

Sul secondo quesito

29.   Con il secondo quesito il giudice del rinvio vuole in buona sostanza sapere, in caso di ricorso cumulativo alla notificazione disciplinata dagli artt. 4-11 e alla notificazione per posta, a quale delle due occorra far riferimento per determinare la data della notifica.

30.   La Commissione ed il governo austriaco, rilevato a giusto titolo che il regolamento è muto sul punto, desumono da tale silenzio che la risposta al quesito debba essere ricercata non nel regolamento ma nei singoli ordinamenti nazionali. In caso di cumulo, quindi, per stabilire quale sia la notificazione che fa decorrere un determinato termine processuale (nella fattispecie, il termine per l’appello) si dovrebbe far riferimento alle indicazioni desumibili al riguardo dal diritto nazionale di volta in volta applicabile.

31.   A me sembra però che tale soluzione sia poco coerente con l’evoluzione che la materia ha subito in questi ultimi anni e che ha portato non solo alla sua progressiva «comunitarizzazione», ma addirittura alla sua disciplina per via regolamentare.

32.   Com’è noto, infatti, dopo aver enunciato l’intento di creare «uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia» comune, gli Stati membri hanno deciso di «ancorare» le misure a tal fine necessarie ai meccanismi e ai principi propri dell’ordinamento giuridico comunitario; in altre parole, hanno manifestato la volontà di «comunitarizzare» la materia e quindi di assicurare una «interpretazione autonoma» e una «applicazione uniforme» della pertinente disciplina (5).

33.   Proprio per perseguire questo intento il Trattato di Amsterdam ha trasferito dal «terzo pilastro» dell’Unione europea e più precisamente dal Titolo VI del Trattato UE (articoli K-K9) al «pilastro comunitario» la competenza ad adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. E in questo contesto, più specificamente, un apposito atto comunitario ha ripreso le disposizioni della convenzione relativa alla notificazione e comunicazione negli Stati membri dell’Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, promossa dal Consiglio nell’ambito appunto del “terzo pilastro” (segnatamente, ai sensi dell’art. K3 del Trattato UE), ma mai entrata in vigore per la mancanza del numero necessario di ratifiche (6).

34.   Non solo, ma questo atto non è neppure una direttiva, come pure aveva inizialmente proposto la Commissione (7). Discostandosi infatti da tale proposta e accogliendo il diverso parere del Parlamento europeo, il quale sottolineava l’esigenza di «un’attuazione rapida, chiara» e soprattutto «omogenea» delle disposizioni in materia (8), il Consiglio ha preferito dare a tali disposizioni la veste formale di un atto di natura regolamentare, vale a dire di un atto che, come noto, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Da qui, l’adozione del regolamento n. 1348/2000, di cui ora si chiede l’interpretazione.

35.   In questa prospettiva, mi pare allora che, pur nel silenzio dei testi, l’interprete non possa non farsi carico, come spesso avviene (9), di verificare se tramite i consueti canoni interpretativi sia possibile dare ad essi un’interpretazione «comunitaria», vale a dire un’interpretazione «autonoma» ed «uniforme», piuttosto che rimettersi volta a volta ai singoli ordinamenti nazionali.

36.   Ora, a me sembra, al pari dei governi di Finlandia, Svezia e Regno Unito, che in effetti se si svolge una lettura logica del regolamento in esame e si ha riguardo alle sue indicate finalità, un’interpretazione di questo tipo non possa essere esclusa.

37.   Come si è visto poc’anzi, infatti, quel regolamento mira dichiaratamente a «migliorare» e ad «accelerare» la trasmissione, ai fini di notificazione, fra gli Stati membri degli atti giudiziari in materia civile e commerciale (secondo ‘considerando’).

38.   In tale prospettiva, è del tutto logico presumere che, autorizzando il legittimo ricorso ai diversi mezzi di notificazione indicati senza fissare una gerarchia tra gli stessi, il regolamento abbia inteso migliorare il sistema offrendo una gamma più ampia di possibilità. Ma proprio per questo motivo si deve altresì presumere che esso non abbia inteso alimentare rischi di confusione e di incertezza mettendo quei mezzi in concorrenza tra loro quanto alla determinazione della data della notifica. Ciò però è proprio quanto avverrebbe se, senza alcuna indicazione del regolamento in tal senso, si mettesse in discussione il naturale e logico criterio secondo cui a dover essere presa in considerazione per determinare la data in questione è la prima notificazione validamente compiuta.

39.   Quanto poi all’obiettivo di «accelerare» la trasmissione degli atti, mi pare che si favorisca l’obiettivo della rapidità e dell’efficienza della stessa se, accertato che tra i vari mezzi non sussiste alcuna gerarchia, si fonda la priorità tra gli stessi sul momento della notifica e non sulla forma prescelta. Il che significa in altri termini che ai presenti fini deve tenersi conto della notificazione che, nel rispetto delle forme prescritte, è stata effettuata più rapidamente e non di quella, per qualsiasi motivo, perfezionata in un momento successivo.

40.   Per tutte queste ragioni ritengo che il regolamento n. 1348/2000 debba essere interpretato nel senso che, in caso di cumulo di notificazioni, effettuate l’una conformemente agli artt. 4-11 e l’altra direttamente per posta ai sensi dell’art. 14, un atto giudiziario si considera notificato quando la prima notificazione è stata validamente compiuta.

IV – Conclusioni

41.   Alla luce delle considerazioni sopra esposte propongo alla Corte di rispondere allo Hof van Cassatie che:

«1)      Il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, non istituisce né una gerarchia, né un ordine di priorità tra la notificazione o comunicazione disciplinata dagli artt. 4‑11 e la notificazione o comunicazione diretta per posta, prevista all’art. 14.

2)      Il regolamento n. 1348/2000 deve essere interpretato nel senso che, in caso di cumulo di notificazioni, effettuate l’una conformemente agli artt. 4-11 e l’altra direttamente per posta ai sensi dell’art. 14, un atto giudiziario si considera notificato quando la prima notificazione è stata validamente compiuta».


1 – Lingua originale: l'italiano.


2 – GU L 160, pag. 37.


3 – V. comunicazioni degli Stati membri a norma dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU C 151 del 22 maggio 2001, pag. 4), come modificata dal primo aggiornamento delle comunicazioni degli Stati membri a norma dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU C 202 del 18 luglio 2001, pag. 10).


4 – Si noti che uno studio sull’applicazione del regolamento n. 1348/2000 commissionato dalla Commissione «conferma che gli atti sono frequentemente notificati o comunicati direttamente per via postale» [v. Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (COM/2004/603, pag. 7)]


5 – V. sentenza 8 novembre 2005, causa C-443/03, Leffler (non ancora pubblicata in Raccolta, punti 45 e 46)


6 – V. Atto del Consiglio del 26 maggio 1997 che stabilisce la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (GU C 261, pag. 1). Ricordo anche, per completezza, che prima di tale convenzione la materia era stata oggetto di convenzioni internazionali, in particolare della convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, conclusa all’Aja il 15 novembre 1965, convenzione sottoscritta anche dalla maggior parte degli Stati membri dell’Unione.


7 – Proposta di direttiva del Consiglio concernente la comunicazione e la notificazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale presentata dalla Commissione (GU 1999 C 247 E, pag. 11).


8 – Nella sua relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la comunicazione e la notificazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale[(1999)219 – C5‑0044/1999 – 1999/0212(CNS), pag. 5] il Parlamento ha sottolineato che il «regolamento, contrariamente alla direttiva, presenta il vantaggio di assicurare un’attuazione rapida, chiara e omogenea delle disposizioni comunitarie, che corrisponde all’obiettivo perseguito».


9 – V. sentenza Leffler, cit. alla nota 5.

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