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Document 62004CC0403

    Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 12 settembre 2006.
    Sumitomo Metal Industries Ltd (C-403/04 P) e Nippon Steel Corp. (C-405/04 P) contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Intesa - Mercato dei tubi in acciaio senza saldatura - Protezione dei mercati nazionali - Onere e produzione della prova - Durata del procedimento dinanzi al Tribunale.
    Cause riunite C-403/04 P e C-405/04 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-00729

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:546

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    L.A. GEELHOED

    presentate il 12 settembre 2006 1(1)

    Cause riunite C-403/04 P e C-405/04 P

    Sumitomo Metal Industries Ltd

    e

    Nippon Steel Corp.

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Ricorsi avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp. e Sumitomo Metal Industries Ltd contro Commissione delle Comunità europee, con la quale la decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d’applicazione dell’articolo 81 CE (caso IV/E-1/35.860-B Tubi d’acciaio senza saldatura) è stata annullata parzialmente ed è stato ridotto l’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti»






    Indice


    I – Introduzione

    II – La decisione impugnata

    III – Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza impugnata

    IV – Il procedimento dinanzi alla Corte

    V – Il ricorso della Sumitomo

    A – La portata del ricorso

    B – Primo motivo: violazione del diritto comunitario nell’accertamento di un’infrazione dell’art. 81, n. 1, CE, relativamente ai linepipe «project»

    1. La motivazione del Tribunale

    2. Gli argomenti della ricorrente

    a) Le dichiarazioni del sig. Becher

    b) Il punto «Gruber+Weber»

    c) Le dichiarazioni della Vallourec

    3. Le obiezioni della Commissione

    a) Osservazione preliminare

    b) Gli argomenti relativi alla dichiarazione del sig. Becher

    c) Gli argomenti relativi all’inversione dell’onere della prova: il punto «Gruber+Weber»

    d) Gli argomenti relativi alle dichiarazioni del sig. Verluca

    4. Valutazione

    a) Osservazioni preliminari

    b) Le dichiarazioni del sig. Verluca

    c) Le dichiarazioni del sig. Becher

    d) Il punto «Gruber+Weber»

    C – Secondo motivo – l’eccessiva durata del procedimento

    1. Gli argomenti della ricorrente

    2. Gli argomenti della Commissione

    3. Valutazione

    VI – Il ricorso della Nippon Steel

    A – Primo motivo: il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nella valutazione del valore probatorio in una causa in cui la ricorrente ha dimostrato che l’affermazione della Commissione è incompatibile con gli interessi economici della ricorrente ed è pertanto irrazionale

    1. Le parti rilevanti della sentenza impugnata

    2. Gli argomenti della ricorrente

    3. Gli argomenti della Commissione

    4. Valutazione

    B – Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione del valore probatorio in una causa in cui le prove documentali sono ambigue e la ricorrente ha proposto una spiegazione alternativa plausibile del comportamento in questione

    C – Terzo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione del valore probatorio per quanto riguarda il grado di conferma richiesto per sostenere le dichiarazioni in questione che la Commissione utilizza a titolo di prova principale, ma che non sono plausibili, sono fortemente ambigue e contraddette da altre prove

    D – Quarto motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto fornendo motivi contraddittori e inadeguati ove ha rilevato che la dichiarazione del sig. Becher del 21 aprile 1997 poteva confermare le dichiarazioni del sig. Verluca, relative alla pretesa violazione per quanto riguarda i linepipe «project».

    1. Gli argomenti della ricorrente

    2. Gli argomenti della Commissione.

    3. Valutazione

    VII – Spese

    VIII – Conclusione


    I –    Introduzione

    1.        La presente causa verte sui ricorsi della Sumitomo Metal Industries Ltd. (in prosieguo: la «Sumitomo») e della Nippon Steel Corp. (in prosieguo: la «Nippon Steel») avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il: «Tribunale») 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering Corp. e a./Commissione, nelle parti in cui la sentenza le riguarda (2).

    2.        Nella sentenza impugnata il Tribunale ha ridotto le ammende inflitte alle ricorrenti dalla Commissione con decisione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d’applicazione dell’articolo 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B Tubi d’acciaio senza saldatura) (3) (in prosieguo: la «decisione»), e per il resto ha respinto le richieste di annullamento di tale decisione.

    II – La decisione impugnata

    3.        La Commissione ha inviato la decisione impugnata a otto imprese produttrici di tubi di acciaio al carbonio senza saldatura (in prosieguo: le «produttrici comunitarie»): la MannesmannröhrenWerke AG (in prosieguo la: «Mannesmann»), la Vallourec SA (in prosieguo: la «Vallourec»), la Corus UK Ltd (già British Steel, in prosieguo: la «Corus») e la Dalmine SpA (in prosieguo: la «Dalmine»). Le altre quattro destinatarie della decisione impugnata erano società giapponesi (in prosieguo: le «produttrici giapponesi»): la NKK Corp. Nippon Steel, la Kawasaki Steel Corp. e la Sumitomo.

    4.        I tubi di acciaio al carbonio senza saldatura sono utilizzati nell’industria petrolifera e del gas, e si suddividono in due categorie di prodotti.

    5.        Alla prima categoria appartengono i tubi per il sondaggio comunemente denominati «Oil Country Tubular Goods» ovvero «OCTG». Essi possono essere venduti senza filettatura («tubi lisci») o filettati. La filettatura è un’operazione di raccordo dei tubi OCTG. Essa può essere conforme ai parametri fissati dall’American Petroleum Institute (API). I tubi così filettati saranno denominati in prosieguo: «OCTG standard»). Inoltre la filettatura può essere realizzata con tecniche particolari, solitamente brevettate. In quest’ultimo caso si parla di filettatura o, eventualmente, di giunzioni «di prima qualità» cioè «premium». I tubi così filettati saranno denominati in prosieguo: «OCTG premium».

    6.        Alla seconda categoria di prodotti appartengono i tubi per il trasporto di petrolio e di gas («linepipe») di acciaio al carbonio senza saldatura, che si suddividono a loro volta in tubi fabbricati secondo norme standard e in tubi fabbricati su misura e destinati a progetti specifici (in prosieguo: i «linepipe project»).

    7.        Nel novembre 1994 la Commissione decideva di effettuare verifiche sull’esistenza di comportamenti anticoncorrenziali nel settore della produzione dei tubi di acciaio al carbonio utilizzati dall’industria petrolifera. Nel dicembre 1994 essa effettuava accertamenti presso diverse imprese produttrici, tra cui la Sumitomo. Tra il settembre 1996 e il dicembre 1997 venivano effettuati ulteriori accertamenti presso la Vallourec, la Dalmine e la Mannesmann.

    Nel corso di un’ispezione presso la Vallourec, il 17 settembre 1996, il presidente della Vallourec Oil & Gas, il sig. Verluca, rilasciava una dichiarazione (in prosieguo: la «dichiarazione del sig. Verluca»), che ha assunto grande rilievo nella decisione della Commissione successivamente impugnata.

    In occasione di un’ispezione presso la Mannesmann, il direttore di quest’ultima, sig. Becher, ha risposto ad alcune questioni a lui rivolte dalla Commissione (in prosieguo: le «risposte del sig. Becher»). Anche su tali risposte è stata esplicitamente basata la decisione .

    8.        Secondo la decisione, le otto imprese destinatarie della medesima avevano concluso un accordo che prevedeva, fra l’altro, la reciproca protezione dei loro mercati nazionali (punti 62‑67 della decisione impugnata). In base ad esso, ogni impresa si impegnava a non vendere tubi OCTG standard e linepipe «project» sui mercati nazionali delle altre aderenti all’accordo. L’accordo sarebbe stato concluso nell’ambito delle riunioni tra le produttrici comunitarie e quelle giapponesi, dette «club Europa-Giappone». Il principio della protezione dei mercati nazionali era denominato «Fundamentals» (regole di base dell’accordo). In subordine, la Commissione ha rilevato che tali «fundamentals» erano stati realmente osservati e che pertanto l’accordo aveva sortito effetti anticoncorrenziali sul mercato comune.

    9.        L’accordo si basava su tre pilastri. Il primo era costituito dai «fundamentals» per la protezione dei mercati nazionali, i quali integravano l’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata. Il secondo consisteva nella fissazione dei prezzi per i bandi di gara e di prezzi minimi per gli «special markets» (i mercati speciali) e il terzo era dato dalla ripartizione degli altri mercati mondiali, eccetto quelli del Canada e degli Stati Uniti d’America, mediante apposite chiavi («sharing keys») (punto 61 della decisione impugnata).

    10.      La Commissione basa la sua conclusione quanto all’esistenza dei «fundamentals» su una serie di indizi scritti enumerati ai punti 62-67 della decisione impugnata, nonché sulla tabella di cui al punto 68 di quest’ultima. Dalla detta tabella risulterebbe che la quota del produttore nazionale nelle forniture di OCTG e di linepipe effettuate dalle destinatarie della decisione impugnata in Giappone e sul mercato interno di ciascuna delle quattro produttrici comunitarie era molto elevata. La Commissione ne deduce che, nel complesso, i mercati nazionali erano effettivamente protetti dalle parti dell’accordo. Relativamente agli altri due pilastri dell’accordo in esame, la Commissione illustra gli elementi probatori pertinenti ai punti 70‑77 della decisione impugnata.

    11.      A giudizio della Commissione (punti 59 e 60 della decisione impugnata) il club Europa-Giappone si sarebbe riunito circa due volte all’anno dal 1977 al 1994.

    12.      La Commissione ha tuttavia ritenuto di dover considerare l’anno 1990 come momento iniziale dell’infrazione, in quanto tra il 1977 e il 1990 erano stati conclusi tra la Comunità europea e il Giappone accordi di autolimitazione delle esportazioni (punto 108 della decisione impugnata). Secondo la Commissione l’infrazione è terminata nel 1995 (punti 96 e 97 della decisione impugnata).

    13.      Per quanto rilevante per i ricorsi in esame, il dispositivo della decisione così dispone:

    «Art. 1

    1)      (…) La Sumitomo Metal Industries Limited, (e) la Nippon Steel Corporation, (…) hanno violato le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, partecipando (...) ad un accordo che prevedeva fra l’altro la protezione dei rispettivi mercati nazionali dei tubi OCTG (...) standard e linepipe «project» senza saldatura.

    2)      L’infrazione è durata dal 1990 al 1995 per (…) la Sumitomo Metal Industries Limited (e) la Nippon Steel Corporation, (…).

    (…)

    Art. 4

    A motivo dell’infrazione constatata all’articolo 1, alle imprese ivi elencate sono irrogate le seguenti ammende:

    (…)

    5.      Sumitomo Metal Industries Limited          13 500 000 EUR

    6.      Nippon Steel Corporation                   13 500 000 EUR

    (…).”

    III – Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza impugnata

    14.      Con sette istanze, depositate nella cancelleria del Tribunale tra il 28 febbraio e il 3 aprile 2000, sette delle otto imprese multate, tra cui la Sumitomo e la Nippon Steel, hanno proposto ricorso avverso la decisione impugnata. Tutte hanno chiesto l’annullamento totale o parziale della decisione impugnata e l’annullamento delle ammende loro inflitte per l’infrazione constatata o, in subordine, in caso di conferma totale o parziale della decisione, la riduzione di tale ammenda.

    15.      Nella sentenza impugnata il Tribunale:

    –        ha annullato l’art. 1, n. 2 della decisione, nella parte in cui accerta in capo alla ricorrente l’esistenza dell’infrazione anteriormente al 1° gennaio 1991 e perdurante sino a dopo il 30 giugno 1994;

    –        ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta ad ognuna della ricorrenti a EUR 10 395 000;

    –        per il resto, ha respinto il ricorso;

    –        ha condannato ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.

    IV – Il procedimento dinanzi alla Corte

    16.      Nell’impugnazione la Sumitomo chiede che la Corte voglia:

    –        annullare, totalmente o parzialmente, la sentenza impugnata;

    –        annullare, totalmente o parzialmente, gli artt. 1 e 3-6 della decisione, nella parte in cui riguardano la ricorrente;

    –        se del caso, condannare la Commissione a versare alla ricorrente, a titolo di rimborso per la durata asseritamente eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale, un importo di almeno EUR 1 012 332;

    –        condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nelle procedure dinanzi al Tribunale di primo grado e dinanzi alla Corte.

    17.      Nell’impugnazione la Nippon Steel chiede che la Corte voglia:

    –        annullare la sentenza impugnata;

    –        annullare la decisione, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

    –        in subordine, nel caso in cui l’impugnazione venga dichiarata fondata solo nella parte in cui riguarda i linepipe «project», ridurre nella misura di due terzi l’ammenda comminata;

    –        condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nelle procedure dinanzi al Tribunale di primo grado e dinanzi alla Corte.

    18.      La Commissione chiede che la Corte voglia respingere entrambi i ricorsi e condannare le ricorrenti alle spese.

    19.      Con decisione 15 marzo 2005 il presidente della Corte ha disposto la riunione dei ricorsi della Sumitomo e della Nippon Steel.

    20.      All’udienza dell’8 dicembre 2005 le parti hanno svolto osservazioni orali.

    V –    Il ricorso della Sumitomo

    A –    La portata del ricorso

    21.      Nel suo atto di impugnazione (punto 2.3) la Sumitomo spiega che, nell’interesse dell’economia processuale, essa fa propri gli argomenti avanzati nel ricorso della Nippon Steel. Siffatti argomenti riguardano sia i tubi standard OCTG che i linepipe «project», mentre gli argomenti della Sumitomo nel presente procedimento riguardano solo le considerazioni in base alle quali il Tribunale è pervenuto alla conclusione che essa partecipava ad una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, con riferimento ai linepipe «project». La Sumitomo chiede anche la riunione dei due ricorsi.

    22.      A mio giudizio questo tentativo della Sumitomo di ampliare la portata del suo ricorso «agganciandosi» all’impugnazione di un’altra parte non può essere accolto.

    23.      Ai sensi dell’art. 112, n. 1, lett. c), del Regolamento di procedura della Corte, l’atto di impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti di diritto.

    24.      In una giurisprudenza ormai copiosa ed univoca, la Corte ha dichiarato che i motivi addotti devono riguardare la decisione del Tribunale (4) e che, a pena di irricevibilità, un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza del Tribunale (5). Da siffatto requisito di accuratezza consegue, tra l’altro, che non basta la semplice indicazione astratta di un motivo (6).

    25.      Ad un rinvio generico, in un atto di impugnazione, ai motivi e agli argomenti avanzati da una ricorrente nella fase di impugnazione in un procedimento analogo manca a mio avviso la precisione richiesta dal requisito di accuratezza, anche se siffatti motivi ed argomenti sono stati adeguatamente elaborati nell’atto a cui si fa riferimento.

    26.      Infatti, anche se sostanzialmente è riscontrabile una forte analogia tra due o più ricorsi, grazie alla quale questi possono essere riuniti nel procedimento e nella sentenza, l’art. 112 del Regolamento di procedura impone ad ognuna delle ricorrenti di indicare nel suo atto di impugnazione con quali motivi e argomenti si oppone alle parti della sentenza impugnata specificamente indicate, nonché le conclusioni che a suo avviso se ne debbono trarre (7).

    27.      Siffatta precisione nel delimitare e nel precisare l’atto di impugnazione costituisce una condizione necessaria per uno svolgimento ordinato ed adeguato di questa procedura, volta esclusivamente a risolvere questioni di diritto. Essa è anche necessaria nell’interesse della controparte, a cui devono essere ben chiari le censure e gli argomenti contro cui deve difendersi.

    28.      Ciò mi porta a concludere che l’impugnazione della Sumitomo è irricevibile, nella parte in cui fa riferimento alle censure e agli argomenti avanzati dalla Nippon Steel nel suo ricorso avverso la sentenza impugnata.

    B –    Primo motivo: violazione del diritto comunitario nell’accertamento di un’infrazione dell’art. 81, n. 1, CE, relativamente ai linepipe «project»

    1.      La motivazione del Tribunale

    29.      Nella sentenza impugnata il Tribunale ha valutato come segue il primo motivo avanzato dalle ricorrenti in primo grado, secondo cui la Commissione non avrebbe fornito una prova adeguata della violazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata.

    30.      Ai punti 173-188 della sentenza impugnata il Tribunale ha esposto i criteri che la Commissione doveva soddisfare nella produzione della prova.

    31.      Successivamente il Tribunale esamina prima la seconda parte del primo motivo, vertente sulla mancanza di valore probatorio degli elementi di prova e, in subordine, la prima parte di tale motivo, avente ad oggetto la pretesa incompatibilità dell’accordo addebitato con la situazione esistente sul mercato offshore britannico e sugli altri mercati (punti 189 - 337).

    32.      Il Tribunale attribuisce particolare valore alla dichiarazione del sig. Verluca del 17 settembre 1996, successivamente integrata dalla sua dichiarazione del 14 ottobre 1996 e dal documento intitolato «Ispezione svoltasi presso la Vallourec» (in prosieguo, considerati congiuntamente: le «dichiarazioni del sig. Verluca»). Infatti, l’importanza delle dichiarazioni del sig. Verluca risiede nel fatto che queste sono gli unici elementi di prova che dimostrano tutti gli aspetti dell’infrazione, in particolare la sua durata e i prodotti interessati (ossia tubi OCTG-standard e linepipe «project») (punto 189).

    33.      Ai punti 205-212 il Tribunale spiega perché ritenga affidabili le dichiarazioni del sig. Verluca e pertanto possa attribuirvi un valore probatorio particolarmente elevato.

    34.      Ai punti 219-221 il Tribunale conclude come segue questa parte della sua verifica:

    «219. Inoltre, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime, (...). Occorre così concludere che, nonostante la loro affidabilità, le dichiarazioni del sig. Verluca devono essere corroborate da altri elementi di prova per dimostrare l’esistenza dell’infrazione sanzionata all’art. 1 della decisione impugnata.

    220. Occorre tuttavia considerare che il grado di corroborazione richiesto nella fattispecie, sia in termini di precisione che in termini d’intensità, a causa dell’affidabilità delle dichiarazioni del sig. Verluca, è minore di quanto lo sarebbe se queste non fossero particolarmente credibili. Occorre in tal modo considerare che, se dovesse essere affermato che un complesso di indizi concordanti consentiva di corroborare l’esistenza e taluni aspetti specifici dell’accordo di ripartizione dei mercati richiamato dal sig. Verluca e menzionato all’art. 1 della decisione impugnata, le dichiarazioni di quest’ultimo potrebbero bastare di per sé, in tal caso, ad attestare altri aspetti della decisione impugnata (...). Inoltre, purché un documento non contrasti manifestamente con le dichiarazioni del sig. Verluca sull’esistenza o il contenuto essenziale dell’accordo di ripartizione dei mercati, è sufficiente che esso attesti elementi significativi dell’accordo da esso descritto per avere un certo valore a titolo di elemento di corroborazione nell’ambito del complesso delle prove dedotte a carico (...).»

    35.      Ai punti 222‑331 il Tribunale esamina quindi gli ulteriori elementi di prova nella decisione impugnata della Commissione. Di particolare rilievo il giudizio dato dal Tribunale alla dichiarazione resa dal sig. Becher a nome della Mannesmann, esposto ai punti 294‑302.

    36.      Con riguardo all’affidabilità della dichiarazione del sig. Becher, contestata dalla ricorrente in primo grado in quanto non sostenuta da una conoscenza diretta, il Tribunale al punto 297 ha affermato: «Infatti, quando, come nella fattispecie per quanto riguarda la Mannesmann, una persona che non abbia una conoscenza diretta delle circostanze rilevanti effettua una dichiarazione, in quanto rappresentante di una società, riconoscendo un’infrazione in capo alla stessa e ad altre imprese, la stessa si basa necessariamente su informazioni fornite dalla sua società e, in particolare, da impiegati della stessa aventi una conoscenza diretta dei comportamenti in questione. (...)».

    37.      Al punto 302 il Tribunale ha osservato quanto segue in merito all’affidabilità della dichiarazione del sig. Becher: «È vero che la circostanza secondo cui il sig. Becher ha negato l’esistenza di una parte intra-europea dei «fundamentals» in conformità ad un obbligo di reciproca protezione dei mercati nazionali tra i produttori europei indebolisce la sua dichiarazione, in una certa misura, in quanto elemento probatorio che consente di corroborare le dichiarazioni del sig. Verluca. Occorre tuttavia rilevare che il sig. Becher ha confermato in modo univoco l’esistenza di un accordo di ripartizione dei mercati tra i produttori europei e giapponesi per i tubi OCTG e linepipe «project». (...). In tal modo, la sua dichiarazione corrobora quelle del sig. Verluca per quanto riguarda tale aspetto dell’infrazione e, pertanto, per quanto riguarda il fatto che le ricorrenti giapponesi sono state parti di un accordo di ripartizione dei mercati ai termini del quale esse accettavano di non immettere in commercio i tubi OCTG standard e i linepipe «project» sui mercati comunitari. (...)» .

    38.      Il Tribunale conclude il suo giudizio sulla prova addotta dalla Commissione nella sua decisione impugnata come segue:

    «332. Dalla maggior parte degli elementi che costituiscono tale complesso di indizi non emerge chiaramente quali fossero i tubi in acciaio senza saldatura interessati da tale ripartizione, ma ne risulta univocamente che, tra i prodotti interessati, figuravano i tubi OCTG standard. Infatti, i riferimenti specifici a tali prodotti nelle note Riflessioni strategiche e Riflessioni sul contratto VAM, nel documento Sharing Key e nella risposta della Mannesmann, nonché quelli ai tubi OCTG in generale, senza altra precisazione, in altri documenti fatti valere dalla Commissione corroborano in modo adeguato e chiaro le dichiarazioni del sig. Verluca quanto al fatto che i «fundamentals» riguarderebbero tali prodotti.

    333. Per quanto riguarda i linepipe «project», vi è un unico elemento di prova, vale a dire la risposta della Mannesmann effettuata dal sig. Becher, la quale conforta in modo univoco l’affermazione del sig. Verluca secondo cui l’accordo illecito riguardava anche i linepipe «project». Tuttavia, dato il carattere particolarmente probatorio di tale risposta, circostanza rilevata sopra ai punti 294-302, occorre considerare che essa è sufficiente a corroborare le dichiarazioni del sig. Verluca, già molto affidabili di per sé (...) per quanto riguarda tali prodotti.

    334. In ogni caso è già stato affermato che, sebbene il complesso di indizi concordanti invocati dalla Commissione consenta di dimostrare l’esistenza e taluni aspetti specifici dell’accordo di ripartizione dei mercati richiamato dal sig. Verluca e constatato all’art. 1 della decisione impugnata, le dichiarazioni di quest’ultimo potrebbero bastare di per sé, in tal caso, ad attestare altri aspetti della decisione impugnata ai sensi della regola derivante dalla sentenza Cemento, cit. supra al punto 66 (punto 1838), e fatta valere dalla Commissione (...). Orbene, è già stato constatato, supra ai punti 330 e 332, che il complesso di indizi invocati dalla Commissione è sufficiente per corroborare le dichiarazioni del sig. Verluca sotto diversi aspetti, e in particolare per quanto riguarda i tubi OCTG standard.

    335. Ciò premesso, occorre considerare che il sig. Verluca ha detto chiaramente la verità nelle sue dichiarazioni e, pertanto, che tali dichiarazioni bastano, in quanto elementi di prova a dimostrare che l’accordo di ripartizione dei mercati nazionali dei membri del club Europa-Giappone si riferiva non solo ai tubi OCTG standard come attestato da diversi altri elementi probatori, ma anche ai linepipe «project». Infatti, non vi è alcuna ragione per ritenere che il sig. Verluca, che aveva una conoscenza diretta dei fatti, abbia effettuato dichiarazioni inesatte per quanto riguarda i linepipe, laddove altri elementi probatori corroborano le sue affermazioni riguardo all’esistenza di un accordo e la sua applicazione ai tubi OCTG standard.

    336. Infine, pur supponendo che le ricorrenti giapponesi abbiano potuto far sorgere un dubbio quanto ai prodotti specifici coperti dall’accordo sanzionato all’art. 1 della decisione impugnata, circostanza non dimostrata, occorre rilevare che se dalla stessa, considerata complessivamente, emerge che l’infrazione constatata ha riguardato un tipo particolare di prodotti e menziona gli elementi di prova a sostegno di una tale conclusione, il fatto che tale decisione non contenga un’enunciazione precisa ed esaustiva di tutti i tipi di prodotti coperti dall’infrazione non può essere, di per sé, sufficiente a giustificare il suo annullamento (v., in analogia, nel contesto di un motivo relativo ad un difetto di motivazione, sentenza Gruber + Weber/Commissione, supra punto 203, punto 214). Se ciò non fosse, un’impresa potrebbe evitare qualsiasi sanzione anche laddove la Commissione abbia dimostrato con certezza che essa aveva commesso un’infrazione in circostanze in cui l’identità dei prodotti specifici, indicati tra una gamma di prodotti simili messi in commercio dall’impresa in questione, non sia stata dimostrata».

    2.      Gli argomenti della ricorrente

    39.      Gli argomenti avanzati dalla ricorrente a sostegno del motivo da essa avanzato, ossia che il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario quando è pervenuto alla conclusione che le ricorrenti giapponesi erano parti ad una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, con riguardo ai linepipe «project», possono suddividersi in tre gruppi:

    a)      argomenti rivolti avverso la conclusione del Tribunale che la dichiarazione del sig. Becher costituisce un’adeguata conferma delle dichiarazioni del sig. Verluca;

    b)      argomenti rivolti contro l’inversione dell’onere della prova che conseguirebbe dal punto 336 della sentenza impugnata (il c.d. punto «Gruber+Weber»);

    c)      argomenti rivolti avverso la conclusione del Tribunale secondo cui le dichiarazioni del sig. Verluca devono essere considerate affidabili.

    40.      Presenterò queste tre parti del primo motivo in questo ordine, seguendo l’atto di impugnazione.

    a)      Le dichiarazioni del sig. Becher

    41.      Con riguardo alla dichiarazione del sig. Becher le ricorrenti sostengono in primo luogo che il Tribunale ha attribuito alle medesime un valore probatorio non corretto, affermando che essa conferma in modo univoco l’esistenza di un accordo di ripartizione dei mercati per i linepipe «project».

    42.      Segnatamente, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il sig. Becher nella sua dichiarazione ha avanzato due riserve, ossia che egli parlava di fatti che si erano prodotti prima che egli diventasse direttore della Mannesmann e che dalla sua formulazione emerge un certo margine di insicurezza o di dubbio in merito a quanto gli era stato comunicato sulle circostanze contestate (8). La tesi del Tribunale, formulata al punto 297 della sentenza impugnata, secondo cui la dichiarazione del sig. Becher si basa su informazioni fornite dalla sua società e, in particolare, da impiegati della stessa aventi una conoscenza diretta delle pratiche, in questo contesto sarebbe meramente speculativa e integrerebbe a sua volta anche un’inesatta valutazione del valore probatorio.

    43.      Il secondo errore consisterebbe nel fatto che il Tribunale ha qualificato la dichiarazione del sig. Becher come un elemento probatorio affidabile, che consente di corroborare la prima dichiarazione del sig. Verluca, nonostante che il Tribunale stesso abbia riconosciuto che l’aspetto intraeuropeo dei «Fundamentals» era inesatto (9).

    44.      Una volta che il Tribunale aveva accertato l’esistenza di un’inesattezza sostanziale rilevante nella dichiarazione del sig. Becher, non gli era più consentito selezionare da siffatta dichiarazione elementi suscettibili di essere utilizzati a conforto della dichiarazione del sig. Verluca.

    45.      A questo riguardo le ricorrenti osservano ancora che in ogni caso la dichiarazione del sig. Becher, o taluni elementi della medesima, non poteva essere considerata come una conferma univoca della dichiarazione del sig. Verluca (cfr. l’argomento sopra citato), e, laddove confermava le sue dichiarazioni sulla chiave di ripartizione, non aveva alcun valore probatorio per i linepipe «project», in quanto la chiave di ripartizione si riferiva solo ai tubi OCTG senza saldatura, come già riconosciuto dal Tribunale al punto 278 della sentenza impugnata (10).

    46.      Il terzo errore consisterebbe nella circostanza che il Tribunale ha addotto argomenti contraddittori e ambigui a sostegno della sua conclusione che questa dichiarazione poteva valere a corroborare l’esistenza dell’asserita violazione con riguardo ai linepipe «project».

    47.      Oltre agli argomenti sopra avanzati avverso una siffatta conclusione, l’approccio del Tribunale è di per sé contraddittorio laddove questo, al punto 220 della sentenza impugnata (citato al precedente punto 34) aveva considerato che a documenti probatori poteva essere riconosciuto un certo valore probatorio purché questi non contrastassero manifestamente con le dichiarazioni del sig. Verluca sugli elementi essenziali dell’accordo di ripartizione dei mercati.

    48.      Orbene, nel caso della dichiarazione del sig. Becher, il Tribunale ha considerato quest’ultima come un elemento probatorio a conferma, nonostante la circostanza che essa contraddicesse su una parte essenziale la conferma del sig.Verluca dell’esistenza di un accordo intraeuropeo. Il Tribunale non ha spiegato in alcun modo perché ha attribuito un valore probatorio così diverso ai vari documenti e dichiarazioni.

    b)      Il punto «Gruber+Weber»

    49.      Dalle considerazioni contenute al punto 336 della sentenza impugnata (citata al precedente par. 38) sortirebbe un’inaccettabile inversione dell’onere della prova.

    50.      Ai sensi del ragionamento seguito in quel punto, la Commissione può presumere la sussistenza di una violazione con riguardo al prodotto X, anche se non è in grado di dimostrarlo precisamente, purché abbia accertato la violazione da parte dell’impresa stessa convenuta con riguardo ad una serie di prodotti analoghi. Seguendo siffatto ragionamento a sostegno della propria conclusione che la Commissione aveva dimostrato una violazione con riguardo ai linepipe «project», il Tribunale ha invertito l’onere della prova.

    51.      Orbene, con questo artificio, il Tribunale aveva interpretato erroneamente la propria giurisprudenza nella causa Gruber+Weber/Commissione (11), sostenendo che tale sentenza sarebbe applicabile alla controversia in esame, mentre non si tratta della questione se un determinato prodotto rientri nel gruppo di prodotti per cui è accertata una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, ma di quella se la Commissione nella decisione impugnata sia riuscita a dimostrare siffatta violazione per un particolare prodotto, nel caso di specie i linepipe «project».

    52.      Inoltre, nella fattispecie in esame non si può presumere che i tubi OCTG standard e i linepipe «project» rientrino nella stessa categoria di prodotti. Si tratta di due gruppi di prodotti manifestamente diversi, con applicazioni e destinazioni geografiche non comparabili, che la Commissione avrebbe giustamente considerato come due distinti segmenti di mercato nella sua decisione Mannesmann/Vallourec (12).

    c)      Le dichiarazioni della Vallourec

    53.      La terza parte del primo motivo è rivolta segnatamente avverso la presunzione del Tribunale, formulata ai punti 219 e 220 della sentenza impugnata (citati al precedente par. 34), nella parte in cui da essa conseguirebbe che era possibile concludere sulla sola base delle dichiarazioni del sig. Verluca che i comportamenti rimproverati alle imprese giapponesi riguarderebbero anche i linepipe «project».

    54.      In primo luogo il Tribunale non potrebbe fondare il suo giudizio sul punto 1838 della c.d. sentenza «Cemento» (13). Diversamente da tale causa – vertente sul valore probatorio di un documento redatto immediatamente dopo la riunione in esso verbalizzata – le dichiarazioni del sig. Verluca sono state rese molto tempo dopo gli avvenimenti che ne costituiscono l’oggetto. Il ragionamento seguito dal Tribunale sarebbe pertanto in contraddizione con il suo giudizio precedente, formulato al punto 91 della sentenza Enso-Gutzeit/Commissione (14), secondo cui la dichiarazione di un’impresa non costituisce prova adeguata del coinvolgimento di un’altra impresa nella pretesa violazione, a meno che non sia corroborata da altri elementi probatori.

    55.      In questo contesto sarebbe anche impugnabile la conclusione formulata dal Tribunale al punto 220 (citata al precedente par. 34) in merito all’affidabilità delle dichiarazioni del sig. Verluca. Con riguardo a due parti il Tribunale ha esplicitamente dichiarato che tali dichiarazioni contenevano inesattezze (segnatamente ai punti 281 – 284 della sentenza impugnata), o imprecisioni (segnatamente al punto 349 della sentenza impugnata).

    56.      Inoltre, un elemento delle dichiarazioni del sig. Verluca del 18 dicembre 1997, da cui avrebbe potuto dedursi che le sue dichiarazioni sull’applicabilità degli accordi ai linepipe «project» non erano corrette, è stato ignorato dal Tribunale con un artificio interpretativo.

    57.      Posto che il Tribunale ha dichiarato che le comunicazioni del sig. Verluca non erano affidabili in due parti, non sembra ovvio seguire un approccio diverso con riguardo ad un’altra parte, ove anche su questa sia ragionevolmente lecito dubitare. Ciò vale in misura maggiore alla luce della circostanza che, come risulta dal documento «Sharing key», l’accordo di ripartizione dei mercati aveva ad oggetto solo i tubi OTCG senza saldatura, e della testimonianza di un impiegato della Dalmine, il sig. Jachia, secondo cui l’accordo «tacito» si applicava solo ai tubi OCTG senza saldatura.

    58.      Con questo approccio il Tribunale, a giudizio della ricorrente, ha violato il diritto in vari modi:

    –        In primo luogo il Tribunale ha attribuito un valore probatorio non corretto al verbale della riunione con JF;

    –        Esso ha trascurato il valore probatorio del documento «Sharing key» e della dichiarazione del sig. Jachia, secondo cui gli accordi contestati non avrebbero avuto ad oggetto i linepipe «project»;

    –        La motivazione è inadeguata e contraddittoria;

    –        Il Tribunale ha erroneamente usato un artificio nella sua interpretazione della dichiarazione del sig. Verluca del 18 dicembre 1997, invertendo l’onere della prova a scapito della ricorrente.

    59.      Infine, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto presumendo che sia stata commessa una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, con riguardo ai linepipe «project», mentre sulla base degli elementi probatori disponibili non era in grado di indicare il momento iniziale ed il momento finale di siffatta violazione.

    3.      Le obiezioni della Commissione

    a)      Osservazione preliminare

    60.      In merito agli argomenti avanzati dalla ricorrente riguardo al valore probatorio della dichiarazione del sig. Becher a conforto delle dichiarazioni del sig. Verluca, la Commissione osserva in via preliminare che il Tribunale, al punto 333 (citato al precedente par. 38) della sentenza impugnata, ha sottovalutato piuttosto che sopravvalutato gli indizi in senso affermativo a corroborazione della dichiarazione del sig. Verluca con riguardo ai linepipe «project».

    61.      Segnatamente, il Tribunale ha rinunciato a considerare come elemento a sostegno delle dichiarazioni del sig. Verluca la circostanza che diversi partecipanti all’intesa hanno ammesso i comportamenti loro addebitati nella decisione – compresi quelli riguardanti i linepipe «project». A questo fine la Commissione cita il riconoscimento esplicito o implicito dei fatti accertati nella decisione da parte della Vallourec, della Dalmine e della Corus.

    b)      Gli argomenti relativi alla dichiarazione del sig. Becher

    62.      La Commissione ritiene che i tre argomenti avanzati dalla ricorrente a sostegno della sua tesi secondo cui il Tribunale avrebbe attribuito un valore probatorio non corretto alla dichiarazione del sig. Becher a conforto di quelle rese dal sig. Verluca in merito all’applicabilità degli accordi di ripartizione del mercato (anche) ai linepipe «project» costituiscono un tentativo mal dissimulato di indurre la Corte ad una valutazione dei fatti in sede di impugnazione. Per questo motivo essi dovrebbero essere dichiarati irricevibili.

    63.      Se per contro fossero dichiarati ricevibili, essi devono essere dichiarati manifestamente infondati.

    64.      Il primo argomento suggerisce un’interpretazione della riserva qualificante relativa all’espressione «per quanto ne so io» (in lingua originale: «nach meiner Kenntnis») diversa da quella che sarebbe logica inserendola nel suo contesto. Nel caso di specie il sig. Becher ha commentato una versione dei fatti contenuta in un documento presentatogli che era diversa dalla sua. In tale inciso non si trova alcuna riserva generica riguardo all’affidabilità della sua dichiarazione.

    65.      Neppure il fatto che il sig. Becher abbia basato la sua dichiarazione su informazioni fornitegli da dipendenti della sua impresa – la Mannesmann –, che avevano una conoscenza diretta dei comportamenti addebitati, potrebbe incidere sulla credibilità della stessa. A questo proposito la Commissione rinvia al punto 205 della sentenza impugnata, laddove il Tribunale afferma senza essere contraddetto: «(…) Le risposte date a nome di un’impresa in quanto tale godono di una credibilità superiore a quella che potrebbe presentare la risposta fornita da un suo dipendente, indipendentemente dall’esperienza e dall’opinione personali di quest’ultimo. (…)».

    66.      A giudizio della Commissione, neppure il secondo argomento è fondato. Sebbene la dichiarazione del sig. Becher non riveli che l’accordo di ripartizione dei mercati si estendesse anche ai rapporti interni tra i partecipanti europei, essa è certamente verosimile nella parte in cui si riferisce ai linepipe «project». Infatti quella parte della dichiarazione non era sicuramente compatibile con gli interessi della Mannesmann, la società del sig. Becher. Il fatto che una dichiarazione sia meno autoincriminante di quanto potrebbe non rende per definizione inaffidabili le ammissioni in essa contenute.

    67.      Del resto la negazione da parte del sig. Becher dell’esistenza di un accordo di ripartizione dei mercati tra i fabbricanti europei di per sé non è incompatibile con il documento «Sharing key». Siffatto documento ha per oggetto soltanto gli accordi in essere tra i fabbricanti europei da un lato e quelli giapponesi dall’altro, mentre nulla dice sull’esistenza di accordi intraeuropei.

    68.      Il terzo argomento è del tutto infondato. Per la sua tesi secondo cui il Tribunale avrebbe fondato la sua accettazione della dichiarazione del sig. Becher a corroborazione di quelle del sig. Verluca su un ragionamento inadeguato e intrinsecamente contraddittorio, la ricorrente rinvia al suo primo e al suo secondo argomento – parimenti infondati.

    c)      Gli argomenti relativi all’inversione dell’onere della prova: il punto «Gruber+Weber»

    69.      La tesi della ricorrente secondo cui i tubi OCTG senza saldatura e i linepipe «project» non possono essere considerati rientrare in una categoria di prodotti analoghi, ai sensi della sentenza Gruber+Weber (15), è un argomento di fatto, la cui conoscenza e la cui verifica spettano esclusivamente al Tribunale. Pertanto essa non è ricevibile come argomento in sede di impugnazione.

    70.      In ogni caso tale argomento non riguarda un’inversione dell’onere della prova – come tale inammissibile –, come sostiene la ricorrente, ma una divergenza di opinione sulla valutazione della prova tra la ricorrente e questo Tribunale. Siffatta divergenza di opinione sui fatti è sottratta alla competenza della Corte.

    d)      Gli argomenti relativi alle dichiarazioni del sig. Verluca

    71.      La Commissione sostiene che questa parte del primo motivo non è ricevibile, in quanto rivolta avverso il punto 220 della sentenza impugnata, laddove il Tribunale dichiara che «se dovesse essere affermato che un complesso di indizi concordanti consentiva di corroborare l’esistenza e taluni aspetti specifici dell’accordo di ripartizione dei mercati richiamato dal sig. Verluca e menzionato all’art. 1 della decisione impugnata, le dichiarazioni di quest’ultimo potrebbero bastare di per sé, in tal caso, ad attestare altri aspetti della decisione impugnata».

    72.      Questa parte avrebbe invece dovuto rivolgersi avverso il punto 335 della sentenza, laddove il Tribunale, proprio riguardo ai linepipe «project», ha dichiarato che: «(…) il sig. Verluca ha detto chiaramente la verità nelle sue dichiarazioni e, pertanto, che tali dichiarazioni bastano, in quanto elementi di prova a dimostrare che l’accordo di ripartizione dei mercati nazionali dei membri del club Europa-Giappone si riferiva non solo ai tubi OCTG standard come attestato da diversi altri elementi probatori, ma anche ai linepipe «project». (…)».

    73.      Essendo pertanto la ricorrente venuta meno al suo obbligo di indicare con sufficiente precisione la parte avverso cui si rivolgono, segnatamente, questa parte del primo motivo e i relativi argomenti, questi devono essere dichiarati irricevibili(16).

    74.      Anche se la Corte non condividesse questa opinione della Commissione, la Commissione resta del parere che questa parte del motivo e gli argomenti avanzati a sostegno della stessa non sono comunque ricevibili.

    75.      La ricorrente intenderebbe contestare la validità giuridica della decisione del Tribunale di fondarsi nel procedimento principale in primo luogo sulle dichiarazioni del sig. Verluca e di affermare poi, in subordine, che siffatta dichiarazione in ogni caso non era sufficientemente affidabile per poter fornire la prova concreta di una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, per quanto riguarda i linepipe «project».

    76.      Il primo passo di questo approccio sarebbe destinato a fallire, in quanto l’applicabilità della giurisprudenza della Corte nella sentenza Enso-Gutzeit (17), invocata dalla ricorrente, dipende proprio dalla valutazione – sostanziale – della circostanza se esistano altri elementi di prova a conforto della dichiarazione di una sola persona.

    77.      Anche il secondo passo dovrebbe ad un primo esame indurre a dichiarare l’irricevibilità, in quanto comporterebbe necessariamente una nuova valutazione da parte della Corte dei fatti già valutati dal Tribunale nel giudizio di primo grado. Ciò vale sia per la valutazione della dichiarazione del sig. Jachia, sia per la pretesa contraddizione tra le dichiarazioni dei sigg. Verluca e Becher, sia per l’asserita incoerenza tra il documento «Sharing key» e le dichiarazioni del sig. Verluca.

    78.      Pur invocando ben quattro violazioni del diritto nella valutazione del valore probatorio delle dichiarazioni del sig. Verluca, la ricorrente non riesce a descrivere la natura delle asserite violazioni, se non mediante una contestazione dell’accertamento dei fatti ad opera del Tribunale.

    79.      In subordine, per l’eventualità in cui la Corte dichiarasse ricevibili gli argomenti della Sumitomo, la Commissione afferma che in nessuno dei cinque casi indicati dalla ricorrente il Tribunale ha commesso un errore di valutazione del grado di conferma di dichiarazioni o documenti, oppure li ha erroneamente qualificati come elementi di prova.

    80.      In primo luogo il Tribunale non ha tratto conclusioni errate dall’– apparente – contraddizione tra le dichiarazioni del sig. Verluca e il documento «Sharing key»:

    –        Anche se il Tribunale ha dichiarato, al punto 278 della sentenza (18), che il documento «Sharing key» si riferiva solo ai tubi OCTG senza saldatura, da questo non deriva necessariamente che non si sia prodotta una violazione con riguardo ai linepipe «project»;

    –        Sebbene sembri sussistere una certa contraddizione tra il documento «Sharing key» e le dichiarazioni del sig. Verluca in merito al coinvolgimento dei produttori sudamericani, siffatta contraddizione sembra essere soprattutto apparente, in quanto il citato documento aveva ad oggetto in prevalenza gli accordi di ripartizione dei mercati con i produttori sudamericani su mercati esterni all’Europa, mentre le preoccupazioni del sig. Verluca si rivolgevano soprattutto ai mercati europei, dove nella pratica gli accordi di ripartizione dei mercati con quei produttori non funzionavano;

    –        Il Tribunale pertanto, ai punti 283 e 284 della sentenza impugnata ha tratto le debite conclusioni da siffatta – apparente – contraddizione – dichiarando che questa di fatto non fa venir meno l’affidabilità della dichiarazione del sig. Verluca (19).

    81.      In secondo luogo, la valutazione da parte del Tribunale delle dichiarazioni al procuratore della Repubblica di Bergamo non evidenzia alcun errore di diritto:

    –        Di fatto la tesi della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di tenere conto della dichiarazione del sig. Jachia significa che la ricorrente non condivide la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale, mentre non riesce a motivare più precisamente in cosa consista la pretesa violazione del diritto. Ciò basta di per sé a dichiarare questo argomento manifestamente irricevibile, o manifestamente infondato;

    –        Per il resto la ricorrente stessa ha già dichiarato in primo grado che non era necessario fondarsi sulla dichiarazione del sig. Jachia, in quanto la decisione della Commissione non contiene riferimenti alla medesima;

    –        Il Tribunale poteva ben attribuire rilevanza alla dichiarazione del sig. Biasizzo, in quanto questi, in qualità di responsabile per la relativa divisione della Dalmine, aveva una conoscenza personale e diretta della materia, e, anche in forza della sua confessione sui pagamenti indebiti a dipendenti dell’Agip, poteva essere considerato come un testimone affidabile (cfr. punti 311 e 312 della sentenza impugnata).

    82.      In terzo luogo il commento del sig. Verluca sul verbale della riunione con la JF non riduce l’affidabilità delle sue dichiarazioni sui linepipe «project»:

    –        nella sua risposta alla prima domanda, postagli nel dicembre 1997, il sig. Verluca ha nuovamente ribadito sue precedenti dichiarazioni;

    –        nel suo commento al verbale della riunione con la JF nel 1994, egli ha spiegato che, in seno alla struttura generale del club Europa-Giappone, esisteva una chiave di ripartizione per gli inviti internazionali a presentare offerte per prodotti standard, ossia tubi OCTG senza saldatura;

    –        ciò non prova tuttavia che non sussista una violazione anche per quanto riguarda i linepipe «project». Infatti un documento che costituisce un indizio per un’infrazione non può dimostrare l’inesistenza di un’altra infrazione;

    –        del resto la Vallourec, se la decisione avesse interpretato erroneamente la dichiarazione del sig. Verluca, avrebbe presentato un ricorso di annullamento per la parte relativa ai linepipe «project».

    83.      In quarto luogo non può affatto sostenersi che il Tribunale abbia concesso alla Commissione il beneficio del dubbio, né che abbia invertito l’onere della prova:

    –        La nota esplicativa che il Tribunale avrebbe erroneamente formulato al punto 217 della sentenza impugnata non viene ulteriormente approfondita (20). Di fatto il Tribunale conferma solo la circostanza inoppugnabile che questa parte delle dichiarazioni del sig. Verluca si riferiva al verbale del colloquio con la JF, un verbale che aveva ad oggetto esclusivamente i tubi OCTG senza saldatura, da cui deriva che anche la parte relativa della dichiarazione del sig. Verluca era circoscritta a quel prodotto;

    –        La tesi secondo cui il Tribunale, con riguardo a questa parte, avrebbe invertito l’onere della prova, attribuendo alle dichiarazioni del sig. Verluca un valore diverso da quello ad esse conferito dall’attore, non è altro che un tentativo di dissimulare come questione giuridica un invito alla Corte ad riesaminare i fatti.

    84.      In quinto luogo la Commissione sostiene che dalla circostanza che le dichiarazioni del sig. Verluca fossero vaghe quanto al momento della cessazione della violazione non può ricavarsi un argomento per contestare l’affidabilità delle dichiarazioni stesse. A questo riguardo il Tribunale, al punto 349 della sentenza impugnata (21), ha giustamente dedotto dalla mancanza di precisione che siffatta dichiarazione non era abbastanza chiara su questo punto e che pertanto da sola non poteva essere considerata sufficiente. Del resto, ammesso che sussista una violazione con riguardo ai linepipe «project», commessa nel seno del club Europa-Giappone, la durata del periodo in cui questo gruppo è stato attivo determina la durata della violazione per quel prodotto. Da questo punto di vista, a giudizio della Commissione, la motivazione della sentenza impugnata non può essere contestata.

    4.      Valutazione

    a)      Osservazioni preliminari

    85.      Dai punt 333‑336 della sentenza impugnata, citati al precedente paragrafo 38 delle presenti conclusioni, emerge che il Tribunale fonda la partecipazione della ricorrente ad una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, su tre motivi presentati in alternativa:

    –        le dichiarazioni del sig. Verluca, che fornirebbero di per sé una prova adeguata (punti 334 e 335);

    –        le dichiarazioni del sig. Verluca verrebbero in ogni caso corroborate dalla risposta data dal sig. Becher a nome della Mannesmann (punto 333);

    –        la mancanza di una prova più specifica per un prodotto specifico, ossia i linepipe «project», non invalida l’accertamento di un’infrazione avente ad oggetto siffatto prodotto, ove sia fornita una prova adeguata con riguardo all’assortimento di cui il prodotto fa parte; (il punto «Gruber+Weber», punto 336).

    86.      In questo ordine discuterò i diversi elementi del motivo avanzato.

    87.      Le parti del motivo che si riferiscono segnatamente alle dichiarazioni dei sigg. Verluca e Becher hanno in comune che cercano di contestare il valore probatorio ad esse attribuito dal Tribunale con argomenti volti a mostrare che esse non sono affidabili, oppure che lo sono meno di quanto ritenuto dal Tribunale.

    88.      Ad un attento esame, la ricorrente tenta qui di dimostrare, con un’analisi diversa delle dichiarazioni dei sigg. Verluca e Becher, che il Tribunale ne ha tratto conseguenze errate e che pertanto avrebbe commesso un errore di diritto nella valutazione del valore probatorio.

    89.      Considerando l’approccio prescelto, è giocoforza ricordare con precisione gli argomenti avanzati dalla ricorrente, come risultano dai precedenti paragrafi 39-59, per poterli valutare nel loro pieno valore.

    90.      Siffatto approccio è tuttavia inficiato da un difetto molto più sostanziale, in quanto, se lo accogliesse, la Corte dovrebbe di fatto rinnovare nel ricorso in esame parti dell’istruttoria sui fatti e della valutazione dei medesimi. Orbene, un siffatto riesame dei fatti in sede di impugnazione è esplicitamente escluso dall’art. 225 CE, in combinato disposto con l’art. 58 dello Statuto della Corte.

    91.      Pertanto, i motivi e gli argomenti rivolti avverso il valore probatorio riconosciuto dal Tribunale ai mezzi di prova prodotti devono essere esaminati criticamente per evitare che divengano uno strumento dissimulato per indurre la Corte ad un riesame dei fatti.

    92.      Solo se, e nei limiti in cui, gli argomenti avanzati dalla ricorrente a sostegno del suo motivo, e riguardanti i fatti e gli elementi probatori, sono tali da poter suscitare seri dubbi sulla correttezza del valore ad essi attribuita dal Tribunale questi possono essere dichiarati ricevibili e possono essere oggetto di esame.

    93.      A norma di questo criterio, deducibile dalla giurisprudenza della Corte (22), valuterò la ricevibilità delle varie parti di questo motivo.

    b)      Le dichiarazioni del sig. Verluca

    94.      Queste parti del motivo sono rivolte avverso la valutazione data dal Tribunale del grado di conferma riconosciuto alle dichiarazioni del sig. Verluca, formulata ai punti 219 e 220 della sentenza impugnata (23).

    95.      Non condivido la tesi della Commissione, secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto rivolgere le sue censure al punto 335 della sentenza impugnata e secondo cui pertanto il motivo nel complesso non può essere accolto, perché quanto affermato dal Tribunale sul quel punto comunque non sarebbe stato confutato.

    96.      Infatti, ai punti 219 e 220 il Tribunale ha definito la premessa in base alla quale, dopo aver verificato l’ulteriore materiale probatorio, esso è stato in grado di stabilire che le dichiarazioni del sig. Verluca potevano bastare per presumere la sussistenza di una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, con riguardo ai linepipe «project».

    97.      È proprio siffatta premessa, secondo cui le dichiarazioni del sig. Verluca sono tanto affidabili da essere sufficienti come prova integrativa per ritenere provata la violazione e, successivamente, per ritenere provata anche una violazione relativa ad un determinato prodotto, anche se su esso non è disponibile una prova ulteriore, contro cui si rivolgono queste parti della censura. Ove la premessa non risultasse sostenibile, verrebbe a mancare la base non solo per le conclusioni del punto 335, ma forse anche per quelle dei punti 333 e 336.

    98.      Orbene, considero i vari argomenti avanzati dalla ricorrente avverso tale premessa in parte infondati e in parte irricevibili.

    99.      Infondato è di per sé, a mio avviso, l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe interpretato ed applicato erroneamente la «regola» contenuta al punto 1838 della sua sentenza Cemento (24).

    100. In forza di quella «regola» la Commissione può basarsi su un documento probatorio per stabilire la violazione dell’art. 81, n. 1, CE, purché il valore probatorio della medesima sia sottratto ad ogni dubbio e il documento stesso confermi inequivocabilmente l’esistenza dell’infrazione contestata.

    101. In linea di massima spetta solo al Tribunale verificare il valore probatorio di un documento o di una dichiarazione e qualificarne il grado di conferma.

    102. Dalla relativa norma contenuta al punto 1838, come formulata nella sentenza citata, non può ricavarsi un argomento per sostenere che essa sarebbe applicabile solo a dichiarazioni e documenti resi o redatti immediatamente dopo gli avvenimenti che hanno ad oggetto. Decisiva è l’univocità, ovvero la circostanza che il valore probatorio deve essere al di sopra di ogni dubbio.

    103. Mi sembra un argomento di fatto e pertanto irricevibile il tentativo della ricorrente di ricavare dal fatto che le dichiarazioni del sig. Verluca sono state rese dopo il verificarsi dei comportamenti controversi un argomento per cui siffatte dichiarazioni non potrebbero soddisfare il criterio formulato nella sentenza Cemento,.

    104. Ammesso dunque che potesse qualificare come affidabili le dichiarazioni del sig. Verluca, il Tribunale poteva presumere, sulla scia della sentenza Enso-Gutzeit (25), che le medesime potessero bastare per accertare l’esistenza della violazione, purchè esse fossero corroborate da altri elementi di prova, e che, in tale ipotesi, fossero sufficienti per ritenere provata una violazione con riguardo ad un prodotto specifico dell’assortimento.

    105. Irricevibili sono a mio avviso gli argomenti con cui la ricorrente cerca di dimostrare che il Tribunale ha erroneamente considerato affidabili le dichiarazioni del sig. Verluca, nei limiti in cui queste riguardano i linepipe «project». Ciò vale per gli argomenti ricavati dalla ricorrente dal valore attribuito dal Tribunale alle asserite incoerenze tra le dichiarazioni del sig. Verluca e il documento «Sharing key», dal non aver tenuto conto delle dichiarazioni del sig. Jachia e dalla pretesa contraddizione tra la dichiarazione del sig. Verluca e quella del sig. Becher.

    106. Nessuno degli argomenti di fatto avanzati qui dalla ricorrente conferma minimamente il sospetto che il Tribunale, nella valutazione delle dichiarazioni e dei documenti scritti rilevanti, abbia commesso errori tali da giudicare in modo giuridicamente errato il valore probatorio dei medesimi.

    107. Di fatto la ricorrente, con questi argomenti, contrappone la valutazione delle dichiarazioni e dei documenti rilevanti da essa giudicata opportuna al valore probatorio ad essi attribuito dal Tribunale. Ricollegando alle divergenze tra la propria valutazione e quella del Tribunale l’effetto che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio, la ricorrente tenta di ottenere un riesame dei fatti in secondo grado, come avverrebbe se siffatti argomenti fossero dichiarati ricevibili.

    108. Come spiegato ai precedenti paragrafi 90‑93, un siffatto risultato sarebbe incompatibile con la regola secondo cui l’impugnazione deve limitarsi ad un controllo di diritto.

    109. Considero altresí irricevibile anche l’argomento per cui il Tribunale, al punto 217 della sentenza impugnata, avrebbe dato una spiegazione inaccettabile della dichiarazione del sig. Verluca, invertendo così l’onere della prova.

    110. Anche qui la ricorrente contrappone la propria valutazione a quella del Tribunale, qualificandola come un’inversione dell’onere della prova, per ottenere dalla Corte un riesame dei fatti. Tale obiettivo va considerato irricevibile (26).

    111. Del resto non riesco a comprendere perché la constatazione di fatto, contenuta al punto 217 della sentenza impugnata, che «effettuando tale affermazione, il sig. Verluca rispondeva specificamente ad un quesito relativo al verbale del colloquio con JF» integrerebbe un’inversione dell’onere della prova. Lo stesso vale per la constatazione che il colloquio con JF si riferiva solo ai tubi OCTG ed alla conseguente conclusione che le spiegazioni del sig. Verluca riguardino solo quel prodotto. Se siffatte constatazioni e conclusione corroborano le dichiarazioni del sig. Verluca, ciò non è altro che un effetto dell’apprezzamento dei fatti da parte del Tribunale, insindacabile in fase di impugnazione.

    112. Anche sul quinto elemento di questa parte del motivo posso essere breve. Se è ricevibile, esso è in ogni caso manifestamente infondato.

    113. Il fatto che il Tribunale dichiari al punto 349 che la dichiarazione del sig. Verluca non basta di per sé a dimostrare sufficientemente la data di cessazione dell’infrazione, nulla toglie all’affidabilità della dichiarazione in merito al contenuto di siffatta infrazione, affidabilità in precedenza accertata nella sentenza impugnata e corroborata da altri elementi probatori.

    114. Mi sembra del resto pacifico l’effetto ricollegato al riconoscimento dell’imprecisione con riguardo al momento, secondo cui su questo punto la dichiarazione del sig. Verluca non offre elementi sufficientemente concreti, e pertanto non basta a provare in diritto la data di cessazione.

    c)      Le dichiarazioni del sig. Becher

    115. Gli argomenti addotti dalla ricorrente avverso l’affidabilità delle dichiarazioni del sig. Becher e, di conseguenza, avverso la valutazione ad esse data dal Tribunale come elemento probatorio in grado di corroborare quelle del sig. Verluca, sono, a mio avviso, in parte irricevibili e in parte infondati.

    116. Infondato è il primo argomento secondo il quale il Tribunale, non avendo tenuto conto delle due riserve avanzate dal sig. Becher nella sua dichiarazione, avrebbe valutato erroneamente il valore probatorio della medesima.

    117. La circostanza che il sig. Becher non avesse una conoscenza diretta della violazione addebitata rende di per sé comprensibile la riserva «nach meiner Kenntnis», tanto piú che egli rinvia immediatamente alle fonti della sua «Kenntnis», ossia i precedenti verbali di cui aveva preso conoscenza, allorché gli si chiede un commento su un documento che gli viene presentato. Siffatta riserva, limitata al contesto specifico della relativa parte della sua dichiarazione, non può essere intesa come una riserva generica nella sua dichiarazione.

    118. Neppure la tesi secondo cui la dichiarazione del sig. Becher sarebbe basata su informazioni fornitegli da dipendenti della società di cui era direttore ne diminuisce la credibilità. Come dichiarato dal Tribunale al punto 205 della sentenza impugnata, con riferimento ad una giurisprudenza precedente (27), e non contraddetto successivamente, le risposte date in nome di un’impresa sono più credibili di quelle fornite da un dipendente.

    119. Non c’è pertanto nulla di speculativo nella dichiarazione del Tribunale al punto 297 che quando una persona, che non abbia una conoscenza diretta delle circostanze rilevanti, effettua una dichiarazione, in quanto rappresentante di una società, riconoscendo un’infrazione in capo alla stessa e ad altre imprese, la stessa si basa necessariamente su informazioni fornite dalla sua società e, in particolare, da impiegati della stessa aventi una conoscenza diretta dei comportamenti in questione. Avendo riguardo alle rilevanti conseguenze giuridiche ed economiche di una siffatta dichiarazione, renderla senza disporre delle informazioni necessarie sarebbe per definizione rischioso.

    120. Questo argomento – anche ammettendone la ricevibilità – non riduce sotto alcun profilo il valore probatorio attribuito dal Tribunale alla dichiarazione del sig. Becher.

    121. Con il secondo argomento la ricorrente presenta ancora la sua versione sull’affidabilità, e pertanto sul valore probatorio, della dichiarazione del sig. Becher, che contrappone alla versione data dal Tribunale, per poi trarne la conclusione che il Tribunale avrebbe valutato erroneamente questo elemento probatorio.

    122. Non riesco a scorgere in questo argomento nulla di diverso da un tentativo dissimulato per indurre la Corte a riesaminare i fatti in secondo grado. Pertanto esso deve essere dichiarato irricevibile, con riferimento ai precedenti paragrafi 91‑93 (28).

    123. Ad abundantiam osservo che le censure sostanziali rivolte al Tribunale con questo argomento, anche se ad un primo esame fossero sostenibili, sono comunque inadeguate a destare il minimo sospetto che il Tribunale abbia compiuto un errore sostanziale nella valutazione del grado di conferma da attribuire alla dichiarazione del sig. Becher. Ciò vale sia per gli effetti ricollegati dal Tribunale alla pretesa contraddittorietà della dichiarazione del sig. Becher con il documento «Sharing key», sia per il ragionamento seguito dal Tribunale in merito alle conseguenze dell’occultamento dell’aspetto intracomunitario dell’infrazione per la credibilità degli altri elementi di tale dichiarazione.

    124. Il terzo argomento rinvia, a fondamento della tesi secondo cui la conclusione del Tribunale che la dichiarazione del sig. Becher può corroborare quella del sig. Verluca con riguardo ai linepipe «project» si fonderebbe su una motivazione contraddittoria ed incompleta, a quanto avanzato dalla ricorrente a sostegno del suo primo e secondo argomento.

    125. Nella misura in cui si tratta di una pedissequa ripetizione di apprezzamenti di fatto, presentati adesso sotto il comune denominatore di mancanza di motivazione, questi sono manifestamente irricevibili.

    126. Lo stesso vale per la tesi, presentata in subordine, secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto alla dichiarazione del sig. Becher un valore probatorio diverso da quanto ammissibile a giudizio dello stesso Tribunale, come risulta dal punto 220 della sentenza impugnata.

    127. In questo modo infatti viene nuovamente messa in dubbio la valutazione data dal Tribunale alla negazione da parte del sig. Becher dell’esistenza di un aspetto intracomunitario quanto all’affidabilità anche per le altre parti della sua dichiarazione.

    128. Concludo pertanto che neppure questa parte del primo motivo è sostenibile e che pertanto non viene pregiudicata la conclusione formulata al punto 333 della sentenza impugnata, vale a dire l’affermazione del sig. Verluca secondo cui l’accordo illecito riguardava anche i linepipe «project».

    d)      Il punto «Gruber+Weber»

    129. La terza parte del primo motivo è rivolta avverso il ragionamento seguito dal Tribunale, che invoca per analogia il punto 214 della sentenza Gruber+Weber (29), per giungere alla conclusione che, anche se le ricorrenti in primo grado fossero riuscite a suscitare dubbi riguardo alla questione di quali prodotti specifici costituissero l’oggetto dell’accordo colpito da sanzione nella decisione, siffatta decisione non deve necessariamente essere dichiarata nulla.

    130. Dalla formulazione dell’inizio di questo punto: «Infine, pur supponendo che (…), circostanza non dimostrata» emerge che si tratta di considerazione del tutto teorica, inserita ad abundantiam, che nulla aggiunge alle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale nei precedenti punti 333 e 335.

    131. Posto che le prime due parti della presente impugnazione, vertenti segnatamente sulle conclusioni contenute rispettivamente ai punti 335 e 333, a mio giudizio non sono sostenibili, la terza parte, rivolta avverso il punto 336, sarebbe divenuta improduttiva di effetti, ossia, anche nell’eventualità che fosse accolta, nulla potrebbe cambiare al dispositivo della sentenza impugnata.

    132. Secondo una giurisprudenza costante, siffatti argomenti, rivolti avverso (parti di) considerazioni giuridiche non sostanziali, non possono essere accolti (30).

    133. Pertanto ritengo che la terza parte del primo motivo non debba essere presa in considerazione in quanto inifluente.

    C –    Secondo motivo – l’eccessiva durata del procedimento

    1.      Gli argomenti della ricorrente

    134. A giudizio della ricorrente, la durata del procedimento dinanzi al Tribunale, di circa 4 anni e 3 mesi, è stata eccessiva. Segnatamente, l’intervallo di due anni tra la conclusione della fase scritta e la decisione di aprire la fase orale, e i 16 mesi intercorsi tra la conclusione della fase orale e la pronuncia della sentenza sono stati sproporzionatamente lunghi.

    135. Il Tribunale avrebbe così violato l’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per i diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»).

    136. Rispetto alla causa Baustahlgewebe (31), in cui la Corte ha dichiarato che una durata del procedimento in primo grado di 5 anni e 6 mesi costituiva una violazione del principio del diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole, sancito dall’art. 6, n. 1, della CEDU, la causa in esame, con otto società coinvolte di cui sette hanno interposto appello, e in cui sono utilizzate in totale tre lingue processuali, sarebbe alquanto più semplice della causa Baustahlgewebe in cui erano stati presentati undici ricorsi.

    137. In ogni caso un periodo di due anni tra la conclusione del procedimento scritto nelle cause in esame e l’apertura del procedimento orale deve essere considerato eccessivamente lungo, tanto più alla luce del fatto che i provvedimenti necessari per l’organizzazione della procedura non richiedevano più di due mesi.

    138. Anche rispetto ai procedimenti dinanzi al Tribunale per cause di categorie analoghe, la trattazione delle cause in esame ha richiesto troppo tempo (32).

    139. La ricorrente afferma di aver subito danni economici a causa della durata del procedimento, consistenti in interessi più elevati a causa del ritardo nel pagamento dell’ammenda inflitta e in spese ulteriori sostenute per fornire la garanzia bancaria richiesta, ammontanti secondo i suoi calcoli a EUR 827 332.

    140. Inoltre essa ritiene equo ottenere un risarcimento di EUR 175 000, in conformità della riduzione che la Corte ha applicato alle ammende.

    2.      Gli argomenti della Commissione

    141. La Commissione fa presente che la Corte, nell’esercizio della sua competenza di merito, può ridurre una penale al fine di concedere un risarcimento ragionevole per una violazione del principio giuridico di un processo equo entro un termine ragionevole.

    142. Tuttavia, nell’eventualità teorica che la Corte annullasse integralmente le ammende inflitte, verrebbe meno ogni fondamento giuridico per detrarre il danno subito dalla ricorrente. Dato che il procedimento in fase di impugnazione non può mai fungere da strumento autonomo per un’azione di risarcimento di danno, in tal caso la ricorrente dovrebbe avviare un procedimento a norma dell’art. 235 CE. Del resto, prosegue la Commissione, in tale ipotesi non sarebbe corretto imporre alla Commissione stessa l’obbligo di risarcimento del danno, in quanto questa non è responsabile per la durata del procedimento dinanzi al Tribunale.

    143. Comunque, alla luce delle circostanze del caso – il numero delle parti, l’intervento dell’Autorità di vigilanza EFTA, il numero delle lingue processuali, nonché la mole e la complessità del fascicolo su cui si fonda la decisione impugnata – la durata del procedimento non si può considerare eccessiva, neppure raffrontandola alla durata media dei procedimenti analoghi dinanzi al Tribunale nel periodo in questione, ossia dal 2000 al 2004.

    144. Inoltre la Commissione contesta la tesi secondo cui la ricorrente avrebbe subito un danno finanziario a causa della durata asseritamente eccessiva del procedimento:

    –        la ricorrente non avrebbe tenuto conto dei proventi ricavati dall’importo dell’ammenda di cui ha mantenuto la disponibilità nel corso del procedimento;

    –        la ricorrente avrebbe omesso di prendere le misure necessarie per limitare il più possibile i costi da sostenere in relazione all’ammenda inflitta.

    145. Infine la ricorrente fonderebbe la sua domanda in subordine di EUR 175 000, a titolo di risarcimento dovuto per la violazione del principio di un processo equo, su un’interpretazione non corretta dei relativi passi della sentenza Baustahlgewebe. Dal punto 31 di tale sentenza emergerebbe che la Corte aveva invece tenuto conto del danno subito dalla ricorrente in tale causa a titolo di spese per interessi inutili.

    3.      Valutazione

    146. Nella sentenza Baustahlgewebe la Corte ha applicato i seguenti criteri per pervenire alla conclusione che il procedimento in primo grado aveva avuto una durata eccessiva (33):

    –        la durata in assoluto del procedimento;

    –        la rilevanza della lite per le parti in causa;

    –        il numero dei ricorsi e delle lingue processuali;

    –        la mole dei documenti e il grado di complicazione delle questioni di fatto e di diritto;

    –        eventuali comportamenti delle ricorrenti e delle autorità competenti che hanno contribuito a prolungare la durata del procedimento;

    –        il periodo trascorso tra la fine della fase scritta e la decisione di passare alla fase orale;

    –        eventuali misure interinali di organizzazione del procedimento e di istruzione;

    –        il periodo trascorso tra la fine della fase orale e la pronuncia della sentenza.

    147. Rispetto alla causa Baustahlgewebe, la causa in esame ha avuto in primo grado una durata di molto inferiore, ossia quattro anni e tre mesi contro cinque anni e sei mesi.

    148. Avendo riguardo alla rilevanza per gli interessati, la situazione non differisce sostanzialmente da quella nella sentenza Baustahlgewebe. Pur non compromettendo in alcun modo la continuità dell’impresa della ricorrente, la durata del procedimento può colpire gli interessi economici della stessa. Nulla toglie a questa conclusione la circostanza che esiste una divergenza di opinione tra la ricorrente e la Commissione in merito al livello dei costi che sarebbero causati dalla eccessiva durata del procedimento.

    149. Il numero dei ricorsi presentati (sette) è nettamente inferiore a quello della causa Baustahlgewebe (undici); il numero delle lingue processuali è il medesimo (tre).

    150. Un raffronto della complessità delle questioni di fatto e di diritto, e della mole dei documenti da consultare, è rischioso. Ciononostante, dopo un attento esame delle sentenze pronunciate in primo grado, propenderei a considerare le questioni più complesse e la mole dei documenti maggiore nelle cause in esame rispetto alla causa Baustahlgewebe.

    151. Quasi tutti i fatti posti a fondamento della decisione della Commissione sono stati contestati ed hanno dovuto essere esaminati nel procedimento di primo grado, e il valore probatorio delle dichiarazioni e dei documenti prodotti in merito ha dovuto essere oggetto di attenta valutazione.

    152. Inoltre i procedimenti in esame sono caratterizzati da una molteplicità di questioni di ardua risoluzione, come il coinvolgimento dell’Autorità di vigilanza EFTA, lo status dei mercati off-shore della Comunità e quello del Regno Unito più in particolare. Vero è che non tutte le questioni erano nuove, ma la loro soluzione nel contesto di fatto di questi procedimenti ha richiesto un’accurata analisi preliminare.

    153. Nel fascicolo del procedimento in primo grado non si trovano indicazioni nel senso che la ricorrente abbia compiuto, o richiesto al Tribunale, atti che avrebbero potuto contribuire a prolungare il procedimento.

    154. Tra la fine della fase scritta, il 1º febbraio 2001, e l’inizio della fase orale, il 4 febbraio 2003, sono passati due anni.

    155. Il Tribunale ha adottato misure di organizzazione del procedimento il 18 giugno 2002, l’11 luglio 2002 e il 31 luglio 2002.

    156. Il periodo intercorso tra la fine della fase orale, il 21 marzo 2003, e la pronuncia della sentenza, l’8 luglio 2004, è durato circa 15 mesi e mezzo.

    157. In base a quanto precede, pervengo alla conclusione che, in termini di carico di lavoro per il Tribunale, i procedimenti in esame erano, nel loro complesso, a grandi linee analoghi al gruppo di procedimenti di cui faceva parte la causa Baustahlgewebe, mentre la durata complessiva del procedimento di primo grado per il gruppo di cause in esame è stata significativamente inferiore, ossia un anno e tre mesi.

    158. A mio avviso alla circostanza che ci sono voluti due anni, dopo la fine della fase scritta, per l’apertura formale della fase orale, non va attribuita rilevanza determinante. L’analisi degli spessi fascicoli processuali e dei documenti sottostanti, nonché la sintesi dei medesimi in un esteso verbale presentato in udienza – 135 pagine, che dalla lingua di lavoro del Tribunale hanno dovuto essere tradotte nelle tre lingue processuali – comportano necessariamente che le relative attività preparatorie dovevano essere avviate molto prima di poter prendere la decisione di aprire la fase orale.

    159. Anche le diverse misure adottate dal Tribunale a partire dalla metà di giugno 2002 al fine di organizzare i procedimenti richiedono un’analisi preventiva dei fascicoli processuali o di parti di essi.

    160. Il periodo di quasi sedici mesi tra l’udienza dibattimentale e la pronuncia della sentenza è lungo, ma esito a definirlo eccessivo, avendo riguardo alla circostanza che le udienze sono durate due giorni e mezzo e alle sentenze stesse, che, quanto a lunghezza e a struttura, riflettono la complessità giuridica e sostanziale delle cause in esame.

    161. Si aggiunge ancora una circostanza solo accennata dalla Commissione, ma che richiede un certo approfondimento.

    162. Nel periodo in cui i procedimenti in esame erano pendenti dinanzi al Tribunale – dal 2000 al 2004 – il carico di lavoro del Tribunale stesso, in termini di procedimenti, è all’incirca raddoppiato da 520 a 1012. Siffatto aumento dimostra che in quel periodo la domanda di amministrazione della giustizia rivolta al Tribunale ha evidentemente superato la capacità disponibile.

    163. Con l’aumento della mole di lavoro di un organo giurisdizionale aumenterà anche la durata media dei procedimenti. Anche questo è evidenziato dalle statistiche del Tribunale. La durata media del gruppo di procedimenti in cui rientrano le cause di concorrenza dal 2001 al 2005 è gradualmente salita da più di 30 a più di 35 mesi (34).

    164. Questo fenomeno, per cui presso un organo il cui carico di lavoro supera la capacità diminuisce la velocità di smaltimento delle cause, deriva dall’effetto «sala d’aspetto», che si manifesta soprattutto dopo la fine della fase scritta e dopo la fine di quella orale. In quei momenti l’organo giurisdizionale deve prima preparare le cause precedenti per la fase orale, oppure concluderle pronunciando sentenza, prima di poter arrivare alla discussione delle cause successive. In questa luce, la circostanza che la trattazione delle cause in esame ha richiesto molto meno tempo di quella delle cause risolte con la sentenza Baustahlgewebe (35) depone a favore della diligenza mostrata dal Tribunale.

    165. In tale contesto, un periodo di quattro anni e tre mesi per le cause in esame, di notevole mole e complicate, non può essere qualificato come eccessivamente lungo.

    166. Pertanto concludo che questo motivo non può essere accolto.

    167. Ad abundantiam osservo che, se la domanda di amministrazione della giustizia da parte di un organo giurisdizionale della Comunità supera strutturalmente la sua capacità e se non sono più possibili provvedimenti interni per aumentarne la produttività senza incidere sui requisiti di qualità a cui l’organo deve continuare a soddisfare, spetta alla responsabilità del legislatore comunitario mantenere in essere le condizioni in cui la Corte di giustizia quale organo comunitario può continuare a svolgere i compiti ad essa conferiti dall’art. 200 del Trattato.

    168. Che il legislatore comunitario sia consapevole di siffatta responsabilità è sancito dal Trattato di Nizza (36), in cui, con riguardo al Tribunale, sono stati adottati vari provvedimenti al fine di adeguarne la capacità alla domanda. Mi riferisco segnatamente alle possibilità previste dall’art. 224 CE di nominare per il Tribunale più giudici che uno per ogni Stato membro e al potere del Consiglio, previsto all’art. 225 A CE, di istituire camere giurisdizionali in primo grado.

    VI – Il ricorso della Nippon Steel

    A –    Primo motivo: il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nella valutazione del valore probatorio in una causa in cui la ricorrente ha dimostrato che l’affermazione della Commissione è incompatibile con gli interessi economici della ricorrente ed è pertanto irrazionale

    1.      Le parti rilevanti della sentenza impugnata

    169. Il presente motivo ha per oggetto i punti 173 – 188 della sentenza impugnata, laddove il Tribunale spiega quali principi applichi con riguardo all’onere della prova e alla valutazione della forza probatoria nella sua analisi degli argomenti avanzati dai produttori giapponesi.

    170. Per quanto riguarda il criterio giuridico applicabile alle prove che devono essere fornite per accertare una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, il Tribunale, ai punti 179 e 180, dichiara quanto segue:

    «179. Così, come ricordato correttamente dalle ricorrenti giapponesi è necessario che la Commissione produca elementi probatori precisi e concordanti che corroborino la ferma convinzione che l’infrazione sia stata commessa (v., in tal senso, sentenze CRAM e Rheinzink/Commissione, cit. supra al punto 57, punto 20, e Pâte de bois II, cit. supra al punto 56, punto 127; sentenze SIV e a./Commissione, cit. supra al punto 57, punti 193-195, 198-202, 205-210, 220‑232, 249, 250 e 322-328, e Volkswagen/Commissione, cit. supra al punto 57, punti 43 e 72).» (37).

    «180. Tuttavia, occorre sottolineare che non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito (v., in tal senso, sentenza PVC II, cit. supra al punto 61, punti 768-778, in particolare il punto 777, confermata sul punto pertinente dalla Corte, in fase d’impugnazione, nella sua sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I8375, punti 513-523).».

    171. Il motivo fa riferimento poi agli elementi sostanziali che secondo il Tribunale devono essere provati per poter presumere l’esistenza di un’infrazione dell’art. 81, n. 1, CE. A tal fine la ricorrente rinvia ai seguenti passi dai punti 181 e 185 della sentenza impugnata:

    «181. (...) dal testo stesso dell’art. 81, n. 1, CE deriva che gli accordi tra imprese sono vietati indipendentemente dai loro effetti, qualora abbiano un oggetto anticoncorrenziale (...)».

    «185. (...) sarebbe indifferente, per quanto riguarda l’esistenza dell’infrazione, che la conclusione dell’accordo a scopo anticoncorrenziale considerato dalla Commissione all’art. 1 della decisione impugnata sia stata oppure no nell’interesse commerciale delle ricorrenti giapponesi se, sulla base degli elementi di prova figuranti nel fascicolo della Commissione, viene dimostrato che esse hanno effettivamente concluso il detto accordo.».

    2.      Gli argomenti della ricorrente

    172. La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore per non aver attribuito gli effetti giuridici corretti alla circostanza che i produttori giapponesi non avevano interessi commerciali a commettere l’infrazione di cui sono accusati. Segnatamente, l’errore consisterebbe nel fatto che il Tribunale non avrebbe adattato il criterio giuridico a cui deve soddisfare la prova per considerare accertata un’infrazione dell’art. 81, n. 1, CE, all’evidente mancanza di interesse economico. Il Tribunale avrebbe semplicemente considerato che l’assenza di un interesse economico non ha rilevanza, ove – sulla base del materiale probatorio contenuto nel fascicolo della Commissione – possa stabilirsi la conclusione dell’accordo litigioso.

    173. La ricorrente ritiene invece che:

    1)      dalla mancanza di motivi economici in capo alla ricorrente alla conclusione dell’accordo litigioso avrebbe dovuto conseguire la richiesta di prove più convincenti di quanto non sarebbe stato necessario in caso contrario;

    2)      la mancanza di motivi economici avrebbe dovuto ripercuotersi sulle conclusioni da trarsi dalle ambigue prove prodotte dalla Commissione a sostegno dell’esistenza dell’accordo. In ogni caso, ammessa l’esistenza di una spiegazione diversa per l’equivoco comportamento sul mercato della ricorrente, da quel materiale probatorio non poteva desumersi la sussistenza di un’infrazione dell’art. 81, n. 1, CE;

    3)      la mancanza di motivi economici avrebbe dovuto avere effetto sull’ammissibilità come prova di dichiarazioni rese da un’altra parte asseritamente coinvolta nell’intesa al fine di avvalorare le tesi della Comissione; siffatta prova sarebbe ammissibile solo se tutti gli elementi sostanziali dell’accordo (come i partecipanti, la durata, i prodotti interessati e la natura dell’infrazione) erano già stati accertati sulla base di elementi probatori indipendenti da siffatta dichiarazione. A questo riguardo la ricorrente rinvia al punto 91 della sentenza Enso-Gutzeit (38).

    3.      Gli argomenti della Commissione

    174.  La Commissione considera questo motivo irricevibile e comunque infondato.

    175. Avverso la ricevibilità del motivo la Commissione avanza sostanzialmente due argomenti:

    1)      il motivo non può essere accolto senza un nuovo esame della valutazione operata dal Tribunale della chiarezza e del valore probatorio delle dichiarazioni, dei verbali e degli altri documenti ad esso presentati. (Secondo la Commissione tale argomento si oppone anche alla ricevibilità del secondo e del terzo motivo);

    2)      il motivo amplia la portata del ricorso oltre il contesto dei motivi addotti in primo grado, in quanto in tale occasione la ricorrente ha avanzato i suoi argomenti vertenti sulla mancanza di interesse commerciale all’esportazione dei tubi OCTG e dei linepipe «project» senza ricollegarli alla valutazione del valore probatorio del materiale prodotto dalla Commissione.

    176. La Commissione ritiene il motivo infondato in quanto:

    1.      gli argomenti della ricorrente sono rivolti avverso gli effetti e, segnatamente, la rilevanza degli interessi commerciali delle imprese interessate ai fini dell’accertamento dell’infrazione. Orbene, al punto 184 della sentenza impugnata il Tribunale, conformemente ad una giurisprudenza costante (39), ha dichiarato che accordi aventi di per sé un oggetto restrittivo della concorrenza, ed espressamente vietati dall’art. 81, n. 1, CE, non possono essere giustificati da un’analisi del contesto economico in cui si inserisce il comportamento anticoncorrenziale in questione, se tale oggetto era dimostrato in modo incontestabile da prove documentali (40);

    2.      a prescindere dalla circostanza che la tesi della ricorrente, secondo cui essa non avrebbe avuto interessi commerciali alla stipulazione dell’accordo litigioso, è stata contraddetta nel procedimento di primo grado, il Tribunale, posto a confronto con un fascicolo che forniva un’esauriente prova diretta in merito al comportamento clandestino della ricorrente, poteva limitarsi ad un esame del materiale probatorio e dichiarare in base ad esso che era stato violato il divieto contenuto all’art. 81, n. 1, CE.

    3.      gli argomenti ricavati dalle ricorrenti dalla sentenza Enso-Gutzeit sono inesatti, laddove esse riguardano l’ammissibilità di dichiarazioni come prove a carico. Detta causa non verteva sull’ammissibilità di quel materiale probatorio, ma sulla sua affidabilità, nel contesto dell’applicazione del principio della libera valutazione delle prove(41).

    4.      Valutazione

    177. Gli argomenti addotti dalla Commissione avverso la ricevibilità di questo motivo non mi convincono. La questione se il Tribunale abbia applicato il criterio corretto per la valutazione del materiale probatorio prodotto per avvalorare l’infrazione contestata è in astratto, tipicamente, una questione di diritto.

    178. Del resto, il modo in cui la ricorrente ha presentato e argomentato tale motivo, ossia ricavando in parte i suoi argomenti dal giudizio di merito dato dal Tribunale sul materiale probatorio presentato, poteva destare l’impressione che essa mirasse in primo luogo ad una nuova valutazione di quel materiale ad opera della Corte in sede di impugnazione. Da questa gaffe a mio avviso non deve necessariamente conseguire l’irricevibilità del motivo.

    179. Non riesce a convincermi neppure l’argomento secondo cui la ricorrente avrebbe ampliato la portata dei motivi da essa addotti in primo grado affermando che il Tribunale, nella valutazione del materiale probatorio, avrebbe dovuto includere la circostanza che la ricorrente non avrebbe avuto interessi economici alla stipulazione dell’accordo litigioso. È vero che la ricorrente aveva avanzato in modo specifico questo argomento in primo grado, ma proprio nell’applicazione del principio della libera valutazione delle prove in linea di principio è giocoforza prendere in considerazione siffatti elementi contestuali.

    180. Nella valutazione sostanziale del motivo voglio limitarmi alla questione se la pretesa mancanza di interessi economici all’infrazione dell’art. 81, n. 1, CE, accertata dalla Commissione nella sua decisione, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a valutare il materiale probatorio prodotto diversamente da come avvenuto nella sentenza impugnata.

    181. A questo riguardo occorre esaminare se è esatto il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti 179-188 della sentenza impugnata, in forza del quale esso ha deciso prima di passare ad una valutazione del materiale probatorio prodotto dalla Commissione e solo in subordine di valutare se l’esistenza dell’accordo allegato fosse compatibile o meno con la situazione esistente sui relativi mercati.

    182. Orbene, mi sembra che l’approccio scelto dal Tribunale sia chiaro e che non faccia una piega alla luce della giurisprudenza esistente.

    183. Al punto 179 il Tribunale comincia col ricordare il principio, emergente da una giurisprudenza ormai copiosa (42), per cui è necessario che la Commissione produca elementi probatori precisi e concordanti che corroborino la ferma convinzione che l’infrazione sia stata commessa. Successivamente il Tribunale, al punto 180, facendo nuovamente riferimento ad una giurisprudenza consolidata (43), sottolinea che è sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito. Al punto 181 il Tribunale conclude la prima parte del suo ragionamento richiamando la costante giurisprudenza (44) secondo la quale dal testo stesso dell’art. 81, n. 1, CE deriva che gli accordi tra imprese sono vietati indipendentemente dai loro effetti, qualora abbiano un oggetto anticoncorrenziale. Nella fattispecie, la Commissione si è basata principalmente sull’oggetto restrittivo di concorrenza dell’accordo sanzionato all’art. 1 della decisione impugnata, la cui esistenza e la cui portata cerca di dimostrare con numerosi elementi di prova documentale.

    184. In base a questa prima parte del suo ragionamento il Tribunale, al punto 182, perviene a constatare che questa circostanza può avere effetti considerevoli per la prima parte del primo motivo della ricorrente, in cui sostanzialmente si sostiene che l’infrazione sanzionata all’art. 1 della decisione impugnata non ha sortito effetti anticoncorrenziali.

    185. La seconda parte del ragionamento del Tribunale comincia con la constatazione che l’argomento della ricorrente relativo alla mancanza di effetti dell’accordo in questione, ammesso che sia fondato, non può di per sé comportare, in linea di principio, l’annullamento dell’art. 1 della decisione impugnata (punto 183) (45).

    186. Segnatamente, per quanto riguarda accordi che, come quello considerato dalla Commissione nel caso di specie, sono diretti alla protezione dei mercati nazionali, il Tribunale, nella sua sentenza Cemento, ha già affermato, da una parte, che essi hanno un oggetto restrittivo della concorrenza di per sé e che rientrano in una categoria espressamente vietata dall’art. 81, n. 1, CE e, dall’altra, che tale oggetto, che nella fattispecie era dimostrato in modo incontestabile da prove documentali, non può essere giustificato da un’analisi del contesto economico in cui si inserisce il comportamento anticoncorrenziale in questione (punto 184).

    187. Pertanto sarebbe indifferente, per quanto riguarda l’esistenza dell’infrazione, che le ricorrenti avessero un interesse commerciale alla conclusione dell’accordo considerato oppure no se, sulla base degli elementi di prova figuranti nel fascicolo della Commissione, viene dimostrato che esse hanno effettivamente concluso il detto accordo. (punt 185).

    188. È irrilevante nella fattispecie l’argomento relativo al fatto che le circostanze addotte dalla ricorrente mettono in una luce diversa i fatti dimostrati dalla Commissione, e consentono in tal modo di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti. La giurisprudenza su cui si fonda tale argomento si riferisce infatti alla situazione in cui la Commissione si basa unicamente sul comportamento sul mercato delle imprese in questione per concludere per l’esistenza di un’infrazione (46) (punto 186).

    189. Orbene, nella causa in esame, la Commissione ha fatto valere elementi di prova documentali a sostegno del suo accertamento dell’esistenza di un accordo anticoncorrenziale. Ne consegue che la giurisprudenza invocata dalla ricorrente può essere rilevante nella fattispecie solo nel caso in cui la Commissione non fosse riuscita a dimostrare l’esistenza dell’infrazione in base alle prove documentali che essa fa valere. Ciò premesso, non basta che la ricorrente presenti un’alternativa plausibile alla tesi della Commissione, ma essa sarà anche tenuta a sollevare l’insufficienza delle prove prese in considerazione per dimostrare l’esistenza dell’infrazione (punto 187).

    190. Siffatto ragionamento del Tribunale è del tutto in linea con la consolidata giurisprudenza del Tribunale e della Corte. La tesi della ricorrente secondo cui, ove esista una spiegazione plausibile per i comportamenti addebitati, ossia la mancanza di qualsiasi interesse economico, la produzione di prove dovrebbe essere assoggettata a condizioni più severe, comporterebbe che tale giurisprudenza dovrebbe essere resa molto più rigorosa.

    191. A mio avviso non vi è motivo per ritenerlo. Come di recente ribadito dalla Corte nella sua sentenza Aalborg Portland (47), punti 55‑57, la produzione di prove nella cause aventi ad oggetto la concorrenza è sovente molto difficoltosa, in quanto le parti sono consapevoli del divieto di comportamenti anticoncorrenziali e delle sanzioni che rischiano. Pertanto, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di siffatti comportamenti dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza.

    192. Qualora, come nella causa in esame, la Commissione sia riuscita a raccogliere un gran numero di prove documentali che corroborano l’infrazione da essa asserita, sembra ovvio che il giudice valuti in primo luogo quel materiale probatorio. Solo nell’eventualità in cui esso risultasse insufficiente a provare l’infrazione addebitata occorrerà, in più, esaminare se l’esistenza di siffatta infrazione può essere dedotta da coincidenze ed indizi relativi al comportamento sul mercato.

    193. La ricorrente ha illustrato la sua tesi con una metafora presa dalla giurisprudenza della House of Lords (48), ossia che se si vede nel Regent’s Park una grossa bestia bruna è più probabile che si tratti di un cane pastore che non di un leone, e che pertanto la tesi che si tratta di un leone dovrà essere suffragata da prove particolari.

    194. Nella fattispecie questa metafora non è adeguata, in quanto qui non si tratta di soppesare due probabilità, di cui una nel contesto dato è più verosimile dell’altra, ma di determinare una probabilità sulla base del materiale probatorio raccolto.

    195. Orbene, se il materiale probatorio è sufficiente per dimostrare l’esistenza dell’infrazione addebitata, è soddisfatta la condizione di produrre prove convincenti.

    196. In altri termini, se in forza delle sue caratteristiche salienti un uccello può essere definito un’anatra, esso è un’anatra e non un corvo – anche se non ci sono acque nelle vicinanze.

    197. Giungo così alla conclusione che il primo motivo della ricorrente non può essere accolto.

    B –    Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione del valore probatorio in una causa in cui le prove documentali sono ambigue e la ricorrente ha proposto una spiegazione alternativa plausibile del comportamento in questione


    C –    Terzo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione del valore probatorio per quanto riguarda il grado di conferma richiesto per sostenere le dichiarazioni in questione che la Commissione utilizza a titolo di prova principale, ma che non sono plausibili, sono fortemente ambigue e contraddette da altre prove

    198. Rinuncio a esporre gli argomenti avanzati dalla ricorrente a sostegno di questi due motivi.

    199. In entrambi i motivi la ricorrente comincia con l’affermare che il Tribunale ha applicato un grado di conferma non corretto – troppo basso – nella valutazione degli elementi probatori, costituiti da dichiarazioni e documenti prodotti dalla Commissione a sostegno dell’infrazione addebitata.

    200.  In precedenza, nella valutazione del primo motivo, ho già affermato che era corretto il metodo seguito dal Tribunale nella valutazione della questione se la Commissione avesse fornito prove abbastanza convincenti per avvalorare l’esistenza dell’infrazione; in base alla consolidata giurisprudenza il Tribunale poteva agire come ha fatto.

    201. Con questi due motivi la ricorrente cerca di dedurre induttivamente dalla valutazione data dal Tribunale del valore probatorio degli elementi di prova prodotti che esso avrebbe richiesto un grado di conferma troppo basso.

    202. A mio avviso siffatto tentativo di spingere la Corte ad un riesame della valutazione dei fatti operata dal Tribunale non può essere accolto, in quanto tale riesame esula dal potere giurisdizionale in fase di impugnazione, limitato alla valutazione di questioni di diritto.

    203. Concludo pertanto che questi due motivi sono manifestamente irricevibili.

    D –    Quarto motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto fornendo motivi contraddittori e inadeguati ove ha rilevato che la dichiarazione del sig. Becher del 21 aprile 1997 poteva confermare le dichiarazioni del sig. Verluca, relative alla pretesa violazione per quanto riguarda i linepipe «project».

    1.      Gli argomenti della ricorrente

    204. La ricorrente rinvia al punto 220 della sentenza impugnata, dove il Tribunale ha dichiarato: «(…) Inoltre, purché un documento non contrasti manifestamente con le dichiarazioni del sig. Verluca sull’esistenza o il contenuto essenziale dell’accordo di ripartizione dei mercati, è sufficiente che esso attesti elementi significativi dell’accordo da esso descritto per avere un certo valore a titolo di elemento di corroborazione nell’ambito del complesso delle prove dedotte a carico (…).».

    205. Nella valutazione della rilevanza della dichiarazione del sig. Becher a sostegno delle dichiarazioni del sig. Verluca, il Tribunale non avrebbe rispettato il criterio formulato al punto 220 della sentenza impugnata. Affermando che non esisteva un accordo di ripartizione dei mercati tra i produttori europei, il sig. Becher ha contraddetto le dichiarazioni del sig. Verluca su un punto assolutamente sostanziale. Il Tribunale ha del resto manifestamente riconosciuto questa circostanza laddove, al punto 302, afferma che tale contraddizione pregiudica la credibilità della dichiarazione del sig. Becher. Ciononostante il Tribunale ha ritenuto che la sua dichiarazione corrobora quella resa dal sig. Verluca per quanto riguarda l’applicabilità dell’accordo di ripartizione dei mercati ai linepipe «project».

    206. Sostanzialmente il Tribunale accoglie dunque materiale probatorio contraddittorio quale la dichiarazione del sig. Becher, mentre, ai sensi delle sue norme, probabilmente non avrebbe tenuto conto di dichiarazioni contraddittorie eventualmente contenute in documenti. Il Tribunale ha così creato una distinzione arbitraria tra le dichiarazioni e il materiale probatorio documentale.

    207. Con siffatta distinzione arbitraria il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella valutazione del valore probatorio della dichiarazione del sig. Becher. Essa non deve pertanto essere utilizzata per avvalorare l’esistenza di un accordo di ripartizione dei mercati per i linepipe «project».

    2.      Gli argomenti della Commissione.

    208. La Commissione osserva che questo motivo è irricevibile, in quanto ininfluente, essendo rivolto avverso solo una delle tre distinte conclusioni del Tribunale (i punti 333, 334, 335 e 336) in cui l’infrazione addebitata viene accertata anche con riguardo ai linepipe «project».

    209. In subordine, la Commissione afferma che il motivo è infondato, perché il Tribunale poteva certamente fare una distinzione tra dichiarazioni rilasciate a posteriori sulle infrazioni contestate e materiale probatorio documentale ad esse contemporaneo.

    210. Documenti redatti durante il periodo in cui le infrazioni sono state commesse e prima che avesse inizio la relativa inchiesta rivestono di norma lo stesso valore probatorio per tutti gli argomenti in essi trattati. In questa fase è infatti meno probabile che il contenuto dei medesimi sia influenzato da considerazioni tattiche in vista dell’inchiesta. Ove il contenuto di siffatti documenti contraddica apertamente dichiarazioni rilasciate più tardi, è lecito dubitare dell’affidabilità di tali dichiarazioni. In tal caso non si può concludere che la prova sia coerente.

    211. Le cose stanno diversamente con riguardo a dichiarazioni rese successivamente, nel corso di un’inchiesta. In esse possono essere ammessi determinati fatti, mentre altri vengono negati, in quanto l’interessato, consapevole dell’inchiesta svolta dalla Commissione, può sospettare che questa sia già al corrente di determinati fatti e circostanze. I fatti ammessi in una siffatta dichiarazione, che costituiscono elementi a carico anche dell’interessato, rivestono certamente un valore probatorio.

    212. La tesi della ricorrente implicherebbe che si chiede alla Corte di dichiarare che ad una dichiarazione sfavorevole anche a chi l’ha resa non può più essere attribuito alcun valore probatorio, in quanto incompleta o attenuata da una parziale negazione. Siffatta tesi è in contrasto con quanto sostenuto dal Tribunale, e peraltro non contraddetto, ai punti 211 e 297 della sentenza impugnata, che dichiarazioni contrarie agli interessi dei dichiaranti in linea di principio costituiscono elementi di prova particolarmente affidabili.

    3.      Valutazione

    213. Dalla formulazione del primo periodo del punto 334 (49) della sentenza impugnata, «In ogni caso è già stato affermato che, (...) le dichiarazioni di quest’ultimo potrebbero bastare di per sé, in tal caso, ad attestare altri aspetti della decisione impugnata», si può dedurre che la conclusione formulata al punto 333, basata sulla dichiarazione del sig. Becher a sostegno di quelle del sig. Verluca con riguardo ai linepipe «project», ha un carattere subordinato rispetto a quella contenuta ai punti 334 e 335, secondo cui le dichiarazioni del sig. Verluca potrebbero bastare a provare che l’infrazione addebitata riguarda anche quei prodotti.

    214. Posto che i motivi della ricorrente non sono esplicitamente rivolti avverso la conclusione contenuta ai punti 334 e 335, è possibile dedurne che questo motivo, anche se fosse accolto, non può determinare l’annullamento della sentenza impugnata e che non deve pertanto essere preso in considerazione in quanto inifluente (50).

    215. È pertanto solo ad abundantiam che approfondisco questo motivo.

    216. Sostanzialmente, la ricorrente addebita al Tribunale di misurare con due pesi e due misure laddove attribuisce alla prova documentale che contraddice le dichiarazioni del sig. Verluca maggiore rilevanza che non alle dichiarazioni che in alcune parti non sono ad esse conformi.

    217. Condivido con la Comissione l’opinione che le dichiarazioni rilasciate in nome di imprese nel corso dell’istruttoria, dopo il verificarsi dell’infrazione, da un punto di vista della valutazione della prova non possono essere poste sullo stesso piano dei documenti scritti predisposti durante l’infrazione e prima dell’inizio della relativa istruttoria.

    218. Sembra ovvio presumere che le persone che rilasciano siffatte dichiarazioni cercheranno di tacere quanto possono ragionevolmente presumere si possa nascondere. Pertanto siffatte dichiarazioni saranno sovente incomplete e talvolta dissimulatorie. Tuttavia, nella parte in cui contengono elementi sfavorevoli allo stesso dichiarante, esse possono essere considerate affidabili, come correttamente osservato dal Tribunale ai punti 211 e 297 della sentenza impugnata.

    219. Ciò vale a fortiori allorché l’argomento sul quale diverse dichiarazioni divergono tra loro è manifestamente distinto dall’argomento o dagli argomenti in cui tali dichiarazioni si confermano o si rafforzano vicendevolmente.

    220. Nella fattispecie, le dichiarazioni del sig. Verluca e quelle del sig. Becher sono diverse per quanto riguarda la portata dell’infrazione ratione loci, ma coincidono per quanto riguarda la portata della medesima ratione materiae.

    221. La circostanza che il sig. Becher con la sua dichiarazione conferma che la sua impresa partecipava ad un accordo di ripartizione dei mercati avente ad oggetto linepipe «project» e che egli pertanto aggrava - maggiormente - la posizione dell’impresa stessa, poteva essere per il Tribunale un motivo sufficiente per considerare tale dichiarazione affidabile, nella parte in cui si riferiva a quel prodotto.

    222. Giungo pertanto alla conclusione che anche questo quarto motivo della ricorrente, ammesso che non fosse già inifluente, è in ogni caso infondato.

    VII – Spese

    223. In forza delle considerazioni che precedono giungo alla conclusione che i ricorsi della Sumitomo e della Nippon sono totalmente infondati.

    224. Avendo la Commissione chiesto la condanna delle ricorrenti alle spese del procedimento, queste devono esservi condannate a norma dell’art. 122, primo paragrafo, del Regolamento di procedura della Corte.

    VIII – Conclusione

    225. In forza di quanto precede suggerisco alla Corte:

    A.      nella causa C-403/04 P:

    1.      di dichiarare infondato il ricorso;

    2.      di condannare la ricorrente alle spese del procedimento.

    B.      nella causa C‑405/04 P:

    1.       di dichiarare infondato il ricorso;

    2.      di condannare la ricorrente alle spese del procedimento.


    1 – Lingua originale: l'olandese.


    2 – Raccolta 2004, pag. II‑2501.


    3 – GU L 140, pag. 1.


    4 – Irricevibili sono i motivi sostanzialmente rivolti avverso l’azione o l’omissione dell’istituzione (o delle istituzioni). La ripetizione pedissequa di siffatti motivi rende l’impugnazione «normale». Cfr., tra l’altro, sentenze 7 maggio 1998, causa C-401/96 P, Somaco/Commissione (Racc. pag. I‑2587, p. 49), e 22 aprile 1999, causa C-161/97 P, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commissione (Racc. pag. I‑2057, punti 76-77).


    5 – V., fra l'altro, sentenze 10 dicembre 1998, causa C-221/97 P, Schröder e Thomann/Commissione (Racc. pag. I‑8255, punti 35, 38-42), e 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione (Racc. pag. I‑3251, punti 61-62).


    6 – Sentenza 8 luglio 1999, causa C-51/92 P, Hercules/Commissione (Racc. pag. I‑4235, punto 113).


    7 – Anche in ricorsi in primo grado la Corte e il Tribunale hanno valutato con estrema severità l’ampliamento della portata di un'impugnazione mediante riferimenti generici. Si veda esplicitamente, GEA, sentenza 20 marzo 2002, causa T-31/99, ABB Asea Brown Boveri/Commissione (Racc. pag. II‑1881, punto 113) e la giurisprudenza ivi citata, nonché i principi enunciati dalla Corte nella sentenza 14 settembre 1999, causa C-310/97 P, Commissione/Assidomen Kraft Products AB (Racc. pag. I‑5365, punti 52-63). Gli stessi principi sono stati ancora recentemente ribaditi dal Tribunale nella sentenza 14 dicembre 2005, causa T-209/01, Honeywell International/Commissione (Racc. pag. 0000, punti 53‑68).


    8 – Il relativo passo della dichiarazione del sig. Becher nella traduzione inglese recita: «My only knowlegde of the term “Fundamentals” is in conjunction with past behaviour by European and Japanese manufacturers (i.e. before I became the Manager of MWE on 1.4.95). As far as I know and this is based on earlier reports on the “Fundamentals” (…)».


    9 – Secondo le ricorrenti il passo rilevante nella dichiarazione del sig. Becher è il seguente: «In the Dalmine document submitted to me, the term “Fundamentals” is issued in conjunction with activities by seamless manufactures in Europe. The use of the term is incorrect as far as I know. (…)»


    10 – Il passo rilevante di tale dichiarazione recita: «Al riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, il documento “Sharing Key” si riferisce solo ai tubi OCTG senza saldatura e non ai linepipe. (…)».


    11 – Sentenza 14 maggio 1998, causa T‑310/94 (Racc. pag. II‑1043, punto 214).


    12 – Decisione della Commissione del 03/06/1997 che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (Caso n. IV/M.906 - MANNESMANN/VALLOUREC) in base al Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU C 238 del 5 agosto 1997, pag. 15).


    13 – Sentenza 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95-T32/95, T‑34/95-T‑39/95, T‑42/95-T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95-T‑65/95, T‑68/95-T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a. (Racc.  pag. II‑491).


    14 – Sentenza 14 maggio 1998, causa T‑337/94 (Racc.  pag. II‑1571).


    15 – Citata alla nota 11.


    16 – A questo riguardo la Commissione rinvia alla sentenza 17 aprile 1997, causa C-138/95 P, Campo Ebro Industrial e a./Consiglio (Racc. pag. I‑2027, punti 60 e 61).


    17 – Citata alla nota 14.


    18 – La relativa frase al punto 278 è così formulata: «Al riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che (...) il documento «Sharing Key» si riferisce solo ai tubi OCTG senza saldatura e non ai linepipe.».


    19 – Per quanto qui rilevante, i punti 283 e 284 così recitano:


    «283. (…)Se la contraddizione rilevata sopra al punto 281 indebolisce sicuramente il valore probatorio del documento «Sharing Key» nonché, in una certa misura, quello delle dichiarazioni del sig. Verluca, il suo significato viene fortemente relativizzato (...). Infatti, pur supponendo che i produttori dell'America latina abbiano accettato di applicare una chiave di ripartizione su mercati diversi da quello europeo, è giocoforza rilevare che le negoziazioni con tali produttori sono sostanzialmente fallite dal punto di vista europeo, di modo che la valutazione negativa del sig. Verluca quanto al loro esito corrisponde effettivamente al documento «Sharing Key» su tale punto cruciale.


    284. Si deve concludere che la contraddizione, tra le affermazioni del sig. Verluca in una di tali dichiarazioni ed il documento «Sharing Key», rilevata dalla Commissione stessa al punto 86 della decisione impugnata, non riduce sostanzialmente la credibilità di tali due elementi probatori. ».


    20 – Il punto 217 è così formulato: «Quanto all'argomento della Sumitono relativo al riferimento, nel documento Ispezione svoltasi presso la Vallourec, al fatto che la chiave di ripartizione si applicasse «solo ai prodotti standard» per cui i linepipe, prodotti non standard, non ne erano interessati, occorre rilevare che, effettuando tale affermazione, il sig. Verluca rispondeva specificamente ad un quesito relativo al verbale del colloquio con JF. Orbene, da una lettura di tale verbale emerge che esso si riferisce solo ai tubi OCTG e non ai linepipe, circostanza che fa supporre che le spiegazioni del sig. Verluca riguardino solo i tubi OCTG.».


    21 – Il passo rilevante del punto 349 così recita: «(…) Anche se la veridicità di quanto affermato dal sig. Verluca per quanto riguarda la durata dell'infrazione non è dubbia, dalla vaghezza della sua indicazione relativa alla fine della stessa risulta che la sua dichiarazione non basta di per sé a dimostrare sufficientemente quest'ultima data».


    22 – Tra l’altro, sentenze 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I‑135, punti 48-51); e 6 gennaio 2004, cause riunite C‑2/01 P e C‑3/01 P, BAI e Commissione/Bayer (Racc. pag. I‑26, punti 47 e 48).


    23 – Citata al precedente par. 34.


    24 – Citata alla nota 13.


    25 – Citata alla nota 14.


    26 – V. sentenza Aalborg Portland (citata alla nota 22, punto 132).


    27 – Sentenza 20 marzo 2002, causa T-33/99, LRAF/Commissione (Racc. pag. II‑1705, punto 45).


    28 – L’Avvocato generale Tizzano ha seguito un ragionamento analogo nelle conclusioni presentate nella causa BAI e Commissione/Bayer, par. 36, citata alla nota 22.


    29 – Citata alla nota 11.


    30 – Dalla giurisprudenza ormai copiosa si citano le sentenze della Corte 18 marzo 1993, causa C‑35/92 P, Parlamento/Frederiksen (Racc. pag. I‑991, punto 31); 16 settembre 1997, causa C‑362/95 P, Blackspur/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑4775, punti 18-23), e ordinanza della Corte 13 settembre 2001, causa C-467/00 P, CP/ECB (Racc. pag. I‑6041, punti 34 - 36).


    31 – Sentenza 17 dicembre 1998, causa C‑185/95  P, (Racc. pag.  I‑8417, punti 26-49).


    32 – La ricorrente si riferisce ai dati reperibili nella Relazione sulle attività della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado per il 2003, allegato 12.


    33 – Citata alla nota 31, punti  28-45.


    34 – Non ho preso in considerazione al riguardo l'anno 2000, perché le statistiche per quell’anno sono significativamente deformate dalle voluminose cause Cemento (citate alla nota 13). La trattazione di queste cause è durata in media cinque anni ed è sfociata in una sentenza di 1265 pagine.


    35 – Citata alla nota 31.


    36 – GU 2001, C 80, pag. 1.


    37 –      Sentenze della Corte 29 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 38/83 (Racc. pag. 1679); 31 marzo 1993, cause riunite C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, Ahlström Osakeytiö e a./Commissione, «sentenza pasta di legno II» (Racc. pag. I‑1307, pag. I‑1445, punto 127); sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, cause riunite T‑68/89, T‑77/89 e T‑78/89 (Racc. pag. II‑1403), e 6 luglio 2000, causa T‑62/98 (Racc. pag. II‑2707).


    38 –      Citata alla nota 14.


    39 –      In questo contesto la Commissione rinvia anche alla sentenza Aalborg Portland (citata alla nota 22, punti 55-57).


    40 –      Il punto 184 della sentenza impugnata recita letteralmente: «Per quanto riguarda il caso specifico degli accordi che, come quello considerato dalla Commissione nel caso di specie, sono diretti alla protezione dei mercati nazionali, il Tribunale, nella sua sentenza Cemento, cit. sopra al punto 66 (punti 1085-1088), ha affermato, da una parte, che essi hanno un oggetto restrittivo della concorrenza di per sé e che rientrano in una categoria espressamente vietata dall'art. 81, n. 1, CE e, dall'altra, che tale oggetto, che nella fattispecie era dimostrato in modo incontestabile da prove documentali, non può essere giustificato da un'analisi del contesto economico in cui si inserisce il comportamento anticoncorrenziale in questione.».


    41 –      A questo riguardo la Commissione fa riferimento alle conclusioni presentate dall’A-G Vesterdorf ai fini della sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T‑1/89, Rhône-Poulenc S.A./Commissione (Racc. pag. II‑867, sezione E, par. 2 delle conclusioni).


    42 – Citata alla nota 37.


    43 – Già menzionata sopra, alla citazione del punto 180 della sentenza, al paragrafo 170 delle presenti conclusioni.


    44 – V. anche sentenza 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni (Racc. pag.  I‑4125, punto 123)


    45 – A conforto di tale tesi il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte 11 gennaio 1990, causa C‑277/87, Sandoz prodotti farmaceutici/Commissione (Racc. pag. I‑45) e alle sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, (Racc. pag. II ‑917, punto 30).


    46 – Al riguardo il Tribunale cita segnatamente la sentenza 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, nota come la «sentenza PVC II» (Racc. pag. II‑931, punti 727 e 728).


    47 – Citata alla nota 22.


    48 – Secretary of State for the Home Department/Rehman (2001) UKHL47, annex D.4, point 5 (Lord Hoffman).


    49 – Citata per esteso al paragrafo 38 delle presenti conclusioni.


    50 – Cfr. la sentenza citata alla nota 30.

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