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Document 62004CC0351

    Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 6 aprile 2006.
    Ikea Wholesale Ltd contro Commissioners of Customs & Excise.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Regno Unito.
    Dumping - Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan - Regolamento (CE) n. 2398/97 - Regolamento (CE) n. 1644/2001 - Regolamento (CE) n. 160/2002 - Regolamento (CE) n. 696/2002 - Raccomandazioni e decisioni dell’organo di conciliazione dell’OMC - Effetti giuridici - Regolamento (CE) n. 1515/2001 - Retroattività - Rimborso dei dazi pagati.
    Causa C-351/04.

    Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-07723

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:236

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    PHILIPPE LÉGER

    presentate il 6 aprile 2006 1(1)

    Causa C‑351/04

    Ikea Wholesale Ltd

    contro

    Commissioners of Customs & Excise

    [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]

    «Dumping – Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan – GATT del 1994 – Raccomandazioni e decisioni dell’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – Effetti giuridici – Valore normale – Importi corrispondenti alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti – Margine di dumping – Prassi dell’“azzeramento” – Esistenza di un pregiudizio – Fattori e indici economici pertinenti – Rimborsi dei dazi pagati»





    1.     Il presente procedimento pregiudiziale nasce da una controversia relativa al rimborso di dazi antidumping dovuti per l’importazione, nella Comunità, di biancheria da letto di cotone originaria dell’India e del Pakistan. L’istituzione di tali dazi ha dato luogo all’apertura di un procedimento di risoluzione delle controversie dinanzi all’Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l’«OMC») che ha dichiarato la loro incompatibilità con l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (in prosieguo: l’«accordo antidumping») (2).

    2.     Nella presente controversia, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), chiede alla Corte di valutare, alla luce di tutte le raccomandazioni e decisioni dell’organo di conciliazione dell’OMC (in prosieguo: il «DSB»), la validità dei regolamenti che istituiscono i dazi antidumping di cui trattasi rispetto al diritto comunitario. In caso di invalidità di uno di tali regolamenti, il detto giudice si chiede anche quali siano le modalità dell’eventuale rimborso di tali dazi.

    3.     L’esame di questo rinvio pregiudiziale mi porterà ad analizzare in particolare se, in sede di valutazione della detta legittimità, occorra tener conto delle raccomandazioni e delle decisioni formulate dal DSB. Tale esame mi offre anche lo spunto per esaminare le norme giuridiche che stabiliscono il metodo di analisi economica adottato dalle autorità comunitarie ai fini dell’istituzione dei provvedimenti antidumping in esame.

    I –    Il contesto giuridico

    A –    Gli accordi internazionali multilaterali dell’Uruguay Round

    4.     Il 15 aprile 1994 la Comunità europea ha firmato l’atto finale che conclude i negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, l’accordo che istituisce l’OMC, nonché l’insieme di accordi e memorandum di cui agli allegati da 1 a 4 (in prosieguo: gli «accordi OMC»).

    5.     Tra i detti allegati è compreso, in particolare, l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (in prosieguo: il «GATT del 1994»), nonché il memorandum d’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in prosieguo: il «memorandum d’intesa») (3).

    6.     In seguito a tale firma, il Consiglio ha adottato la decisione 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (4).

    1.      L’accordo che istituisce l’OMC

    7.     Come risulta dal preambolo dell’accordo che istituisce l’OMC, le parti contraenti hanno sottoscritto «mutui accordi reciprocamente convenienti finalizzati a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli scambi e all’eliminazione dei trattamenti discriminatori nelle relazioni commerciali internazionali».

    8.     Ai sensi dell’art. III, n. 2, di tale accordo, l’OMC costituisce «un contesto nel cui ambito si possono svolgere negoziati tra i suoi membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali (…)».

    9.     L’art. II, n. 2, di tale accordo precisa che «[g]li accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (…) sono impegnativi per tutti i membri» (5).

    2.      Il GATT del 1994

    10.   Tale accordo è contenuto nell’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’OMC e costituisce un accordo multilaterale sullo scambio di merci.

    11.   Ai sensi dell’art. VI, n. 1, del GATT del 1994, il dumping, «che permette l’introduzione dei prodotti di un paese sul mercato di un altro paese ad un prezzo inferiore al loro valore normale, è condannabile se causa o minaccia di causare un pregiudizio importante per una produzione in atto di una parte contraente o se ritarda sensibilmente la creazione di una produzione nazionale».

    12.   Tale disposizione è attuata dall’accordo antidumping che stabilisce le condizioni in cui possono essere adottati provvedimenti antidumping.

    13.   L’art. 2 di tale accordo, intitolato «Determinazione del dumping» dispone, al suo n. 1, che «un prodotto è da considerarsi oggetto di dumping, cioè immesso in commercio da un paese in un altro a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo di esportazione di tale prodotto, esportato da un paese all’altro, è inferiore a quello comparabile, praticato nell’ambito di normali operazioni commerciali, per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione».

    14.   La determinazione del dumping necessita pertanto che sia determinato il valore normale del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore (art. 2.2), nonché il prezzo all’esportazione del prodotto di cui trattasi (art. 2.3), per accertare un margine di dumping (art. 2.4) (6).

    15.   Oltre a stabilire l’esistenza di un dumping, è necessario accertare se tale prassi causi un danno importante alla produzione nazionale del paese d’importazione. A tale fine, l’art. 3, n. 4, dell’accordo antidumping enuncia i fattori da prendere in considerazione nell’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sulla produzione nazionale interessata.

    16.   Infine, in conformità dell’art. 18, n. 4, di tale accordo, esso impone a ciascuna parte contraente di prendere «tutte le misure necessarie di carattere generale e particolare, per garantire (…) la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative, con le disposizioni del presente accordo (…)».

    3.      Il memorandum d’intesa

    17.   Il memorandum d’intesa è contenuto nell’allegato 2 dell’accordo che istituisce l’OMC. E’ compito del DSB attuare le raccomandazioni e decisioni adottate in base ad esso (7).

    18.   A sensi dell’art. 3, n. 2, di tale memorandum, esso serve «a tutelare i diritti e gli obblighi dei membri derivanti dagli accordi contemplati, nonché a chiarire le disposizioni attuali di tali accordi, conformemente alle norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale».

    19.   In mancanza di una soluzione reciprocamente convenuta tra le parti, il meccanismo di risoluzione delle controversie istituito da tale memorandum, ai sensi dell’art. 3, n. 7, del medesimo, ha lo scopo di «garantire il ritiro delle misure in questione qualora esse risultino incompatibili con le disposizioni di uno degli accordi contemplati».

    20.   Se il ritiro immediato della misura giudicata incompatibile è irrealizzabile, il membro interessato può beneficiare di un periodo ragionevole, in conformità dell’art. 21, n. 3, del memorandum d’intesa.

    21.   Trascorso tale periodo e in mancanza di ottemperamento, l’art. 22, n. 2, del detto memorandum permette anche al membro interessato di avviare negoziati con qualsiasi parte della controversia e in via provvisoria al fine di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. In caso contrario, qualsiasi parte può chiedere al DSB l’autorizzazione a sospendere temporaneamente l’applicazione di concessioni o altri obblighi nei confronti di tale membro.

    B –    La normativa comunitaria

    1.      Il regime relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità

    22.   Tale regime era disciplinato, all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, dal regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96 (8).

    23.   Il detto regolamento è stato adottato dalla Comunità in seguito agli obblighi risultanti dall’art. 18, n. 4, dell’accordo antidumping e ha lo scopo di trasporre, per quanto possibile, i termini del nuovo accordo ai fini dell’applicazione adeguata e trasparente dello stesso (9).

    24.   In forza del detto regolamento, l’inchiesta e l’imposizione di un dazio antidumping provvisorio rientrano nella competenza della Commissione. L’adozione di un dazio definitivo rientra invece in quella del Consiglio (10).Tali dazi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma e l’aliquota fissate nel regolamento istitutivo (11).

    25.   Per adottare un provvedimento antidumping le autorità comunitarie devono constatare l’esistenza di un dumping e di un pregiudizio grave che ne risulta a danno dell’«industria comunitaria» (12). Esse devono anche valutare se è nell’interesse della Comunità istituire un dazio antidumping.

    26.   Secondo l’art. 1, n. 1, del regolamento di base, «[u]n dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio».

    27.   Ai sensi del n. 2, del medesimo articolo, un prodotto è considerato come oggetto di dumping «quando il suo prezzo all’esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile[(13)], applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali[(14)].

    28.   La determinazione del valore normale del prodotto simile è effettuata secondo le condizioni previste all’art. 2 di tale regolamento. Di norma tale valore è determinato in funzione dei prezzi reali praticati nel paese di origine. Tuttavia, quando non vi sono vendite del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, l’art. 2, n. 3, del regolamento di base permette di ricorrere ad un valore normale «costruito» del prodotto, calcolato, in particolare, al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (in prosieguo: le «spese GAV») e per i profitti.

    29.   L’art. 2, n. 10, di tale regolamento stabilisce poi i criteri in base ai quali le istituzioni procedono ad un confronto «equo» tra il prezzo all’esportazione del prodotto di cui trattasi e il valore normale del prodotto simile. Tale confronto, che può essere effettuato secondo tre metodi esposti all’art. 2, n. 11, del summenzionato regolamento, permette di stabilire il margine di dumping. Esso è «l’importo di cui il valore normale supera il prezzo all’esportazione» (15).

    30.   Per quanto riguarda l’art. 3 del regolamento di base, esso precisa le condizioni in presenza delle quali deve essere accertata l’esistenza di un pregiudizio causato all’industria comunitaria.

    31.   Quando è accertato che le importazioni nella Comunità sono oggetto di un dumping che comporta un pregiudizio grave, le autorità comunitarie devono infine stabilire, in conformità dell’art. 21 di tale regolamento, se è nell’interesse della Comunità adottare provvedimenti antidumping (16).

    32.   In ogni caso, l’art. 9, n. 4, del detto regolamento precisa che l’importo del dazio antidumping definitivo «non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria» (17).

    33.   In mancanza, l’art. 11, n. 8, del regolamento di base prevede che «un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore».

    2.      I dazi antidumping controversi riguardanti le importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan

    a)      L’imposizione dei dazi antidumping controversi

    34.   In seguito all’istituzione da parte della Commissione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni, nella Comunità, di biancheria da letto in cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan (18), il Consiglio ha adottato, sul fondamento del regolamento di base, il regolamento (CE) n. 2398/97 (19).

    35.   Il regolamento impugnato conferma le conclusioni cui è giunta la Commissione, secondo cui tali importazioni sono oggetto di un dumping che causa un grave pregiudizio all’industria comunitaria, e istituisce, nell’interesse della Comunità, un dazio antidumping definitivo.

    b)      Il riesame dei dazi antidumping controversi da parte del DSB

    36.   In seguito all’imposizione da parte del regolamento impugnato di dazi antidumping definitivi sulle sue esportazioni di biancheria da letto, il 3 agosto 1998, la Repubblica dell’l’India si è rivolta al DSB e ha chiesto l’apertura di consultazioni con la Comunità europea (20).Poiché tali consultazioni non hanno consentito di pervenire ad una soluzione reciprocamente convenuta, la Repubblica dell’India ha chiesto al DSB, in forza dell’art. 4, n. 7, del memorandum d’intesa, la costituzione di un gruppo speciale incaricato di esaminare la compatibilità del detto regolamento con le disposizioni rilevanti dell’OMC.

    37.   Il gruppo speciale del DSB, secondo la sua relazione pubblicata il 30 ottobre 2000 (21), da un lato, ha ritenuto che la Comunità avesse violato l’art. 2.4.2 dell’accordo antidumping, applicando il metodo dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi al momento della determinazione del margine medio ponderato di dumping. Dall’altro lato, esso ha dichiarato che la Comunità aveva agito in modo incompatibile con l’art. 3.4 di tale accordo, in sede di determinazione dell’esistenza di un pregiudizio causato all’industria comunitaria, in quanto aveva preso in considerazione informazioni riguardanti produttori che non rientravano nell’industria nazionale quale essa era stata definita dalle autorità incaricate dell’inchiesta e non aveva valutato l’insieme dei fattori pertinenti influenti sulla situazione di tale industria.

    38.   L’organo d’appello permanente del DSB, investito di un ricorso proposto dalla Comunità, nella sua relazione in data 1° marzo 2001 (22), ha confermato la dichiarazione del gruppo speciale secondo cui l’impiego del metodo dell’«azzeramento» da parte della Comunità, nell’ambito dell’indagine antidumping di cui trattasi, era incompatibile con l’art. 2.4.2 dell’accordo antidumping. Inoltre, l’organo d’appello ha dichiarato che la Comunità aveva anche agito in modo incompatibile con l’art. 2.2.2, sub ii), di tale accordo in sede di calcolo del valore normale «costruito» del prodotto e, in particolare, degli importi corrispondenti ai profitti.

    39.   Il 12 marzo 2001, il DSB ha adottato la relazione del gruppo speciale e dell’organo di appello e ha chiesto alla Comunità, in forza dell’art. 19, n. 1, del memorandum d’intesa, di rendere le sue misure conformi all’accordo antidumping.

    40.   In conformità dell’art. 21, n. 3, lett. b), del memorandum d’intesa, l’India e la Comunità si sono accordate su un termine ragionevole per l’attuazione delle raccomandazioni e decisioni del DSB, con scadenza al 14 agosto 2001.

    c)      Il riesame dei dazi antidumping controversi da parte della Comunità in seguito alle raccomandazioni e decisioni del DSB

    41.   Il 23 luglio 2001, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1515/2001 relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (23).

    42.   Secondo il suo quarto ‘considerando’, tale regolamento ha lo scopo di consentire alla Comunità, ove lo ritenga opportuno, di conformare una misura adottata, in particolare, nell’ambito del regolamento di base, alle raccomandazioni e decisioni contenute in una relazione adottata dal DSB.

    43.   A tale fine l’art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1515/2001 prevede che il Consiglio può abrogare o modificare la misura contestata.

    44.   Per giunta, in forza dell’art. 2, n. 1, di tale regolamento «[i]l Consiglio può inoltre, qualora lo ritenga opportuno, adottare qualsiasi provvedimento previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata dal DSB in merito a una misura non contestata».

    45.   Infine, l’art. 3 del presente regolamento precisa che, salvo indicazione contraria, tale misura «ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data».

    46.   Sulla base dell’art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1515/2001, il Consiglio ha adottato, il 7 agosto 2001, il regolamento (CE) n. 1644/2001 (24) che modifica, sulla base delle raccomandazioni del DSB, le conclusioni relative alle importazioni originarie dell’India contenute nell’ambito del regolamento impugnato.

    47.   Tale revisione riguarda la determinazione del valore normale «costruito» del prodotto simile, il calcolo del margine medio ponderato di dumping (non è stata applicata alcun azzeramento) e, infine, l’accertamento dell’esistenza di un pregiudizio.

    48.   Alla luce di tale riesame, il Consiglio ha confermato l’esistenza di un dumping dannoso per l’industria comunitaria dovuto alle importazioni provenienti dall’Egitto, dall’India e dal Pakistan. Tuttavia il Consiglio ha constatato l’esistenza di un dumping inferiore e ha ridotto l’aliquota dei dazi antidumping istituiti dal regolamento impugnato per quanto riguarda le esportazioni realizzate dall’India (25). Inoltre il Consiglio ha deciso di sospendere l’applicazione delle misure antidumping (26).

    49.   Quindi, sulla base dell’art. 2 del regolamento n. 1515/2001, il Consiglio ha ritenuto opportuno riesaminare le misure relative alle importazioni originarie dell’Egitto e del Pakistan (che non erano state oggetto di contestazione dinanzi al DSB), adottando il regolamento (CE) n. 160/2002 (27).

    50.   L’art. 1 di tale regolamento sospende l’applicazione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento impugnato per quanto riguarda le importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’Egitto e prevede che tali dazi vengano meno il 28 febbraio 2002 (28).

    51.   Per quanto riguarda l’art. 2 del detto regolamento, esso chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie del Pakistan in quanto il nuovo calcolo ha dimostrato che non esisteva alcun dumping per le esportazioni del prodotto di cui trattasi realizzate da una qualsiasi delle società pakistane.

    52.   Alla luce dell’abrogazione delle misure relative alle importazioni originarie del Pakistan e della scadenza di quelle relative alle importazioni originarie dell’Egitto, il Consiglio ha effettuato una nuova analisi delle conclusioni riguardanti le importazioni provenienti dall’India. In seguito a tale riesame, fondato sull’art. 11, n. 3, del regolamento di base (29), il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 696/2002 (30), che conferma il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni indiane, come modificato dal regolamento n. 1644/2001.

    II – La controversia e il procedimento di cui alla causa principale

    53.   Con lettera in data 10 giugno 2002, l’Ikea Wholesale Ltd (in prosieguo: l’«Ikea» o la «ricorrente») ha chiesto ai Commissioners of Customs & Excise (in prosieguo: i «Commissioners») il rimborso di dazi antidumping versati per le importazioni di biancheria da letto di cotone dall’India e dal Pakistan. L’Ikea chiede il rimborso di GBP 230 301,74, corrispondente ai dazi riscossi sulle sue importazioni provenienti dal Pakistan durante il periodo compreso tra marzo 2000 e gennaio 2002, e di GBP 69 902,29, corrispondente ad una parte dei dazi riscossi sulle sue importazioni provenienti dall’India nel corso del periodo compreso tra marzo 2000 e agosto 2001.

    54.   Tale richiesta di rimborso è stata proposta sulla base degli artt. 236 e 239 del codice doganale comunitario (31). A sostegno della sua domanda l’Ikea ha fatto valere l’illegittimità del regolamento impugnato e, in particolare, degli esami effettuati dalle autorità comunitarie ai fini del calcolo di tali dazi. La ricorrente si è fondata segnatamente sulle conclusioni delle relazioni del DSB.

    55.   I Commissioners hanno respinto tale domanda e hanno confermato la decisione in seguito ad un procedimento formale di riesame amministrativo considerando, da un lato, che il regolamento impugnato imponeva un dazio antidumping definitivo su tali importazioni nel corso del periodo in esame e, dall’altro, che i regolamenti n. 1644/2001 e n. 160/2002 non prevedevano alcun rimborso retroattivo dei dazi già riscossi.

    56.   L’Ikea ha allora proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi al VAT and Duties Tribunal (Londra). Con decisione 8 settembre 2003, quest’ultimo ha respinto il ricorso con la motivazione che, in mancanza di un ricorso di annullamento proposto in forza dell’art. 230 CE, i regolamenti di cui trattasi erano divenuti definitivi rispetto alla ricorrente.

    57.   Il 31 ottobre 2003 l’Ikea ha impugnato tale decisione dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Essa ha sostenuto, da un lato, di non essere interessata direttamente e individualmente dai regolamenti in esame nel senso di cui all’art. 230 CE. Dall’altro, la ricorrente ha fatto valere che tali regolamenti erano illegittimi.

    58.   Il detto giudice ha annullato la sentenza del VAT and Duties Tribunal rilevando che l’Ikea non aveva la qualità per esperire direttamente un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario, ai sensi dell’art. 230 CE, in quanto essa non era direttamente e individualmente interessata né dal regolamento impugnato né dai regolamenti n. 1644/2001 e n. 160/2002. Pertanto, tale giudice ha considerato che la ricorrente potesse contestare i summenzionati regolamenti nell’ambito del ricorso dinanzi a lui proposto contro il rifiuto di rimborso dei dazi e che ricorressero le condizioni per sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale in merito alla legittimità dei regolamenti in esame.

    III – Il rinvio pregiudiziale

    59.   La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, dubitando della validità del regolamento impugnato nonché dei regolamenti n. 1644/2001, n. 160/2002 e n. 696/2002 (in prosieguo: i «regolamenti successivi») ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)      Se, alla luce delle conclusioni del gruppo speciale del DSB, contenute nella sua relazione 30 ottobre 2000, punto 7.2, lett. g) e h), WT/DS1412/R e dell’organo di appello (…) contenute nella sua decisione 1° marzo 2002, punti 86 e 87, WT/DS1141/AB/R, se il regolamento (CE) (…) n. 2398/97 (…), sia in tutto o in parte incompatibile con il diritto comunitario in quanto:

    –       ha applicato un metodo errato nel calcolare gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti, in contrasto con l’art. 2, n. 6, lett. a), del regolamento [di base], come modificato, e con l’art. 2.2.2, sub ii), dell’accordo antidumping;

    –       ha applicato un metodo errato ricorrendo alla pratica dell’«azzeramento» per determinare l’esistenza di margini di dumping confrontando il valore normale con il prezzo all’esportazione, in contrasto con l’art. 2, n. 11, del regolamento [di base] e con l’art. 2.4.2 dell’accordo antidumping; e/o

    –       ha omesso di valutare tutti i fattori di pregiudizio rilevanti in rapporto con la situazione dell’industria comunitaria e ha errato nel determinare il pregiudizio all’industria comunitaria basandosi su elementi riguardanti società non facenti parte dell’industria comunitaria, in contrasto con l’art. 3, n. 5, del regolamento [di base] e con l’art. 3.4 dell’accordo antidumping.

    2)      Se uno dei seguenti regolamenti o il loro insieme:

    –       regolamento (CE) n. 1644/2001 (…),

    –       regolamento (CE) n. 160/2002 (…),

    –       regolamento (CE) n. 696/2002 (…);

    sia incompatibile con il diritto comunitario (compresi gli artt. 1, 7, n. 1, e 9, n. 4, del regolamento [di base] letti alla luce degli artt. 1, 7.1 e 9 dell’accordo antidumping) in quanto i suddetti regolamenti, pur essendo stati adottati sulla base di una nuova valutazione delle informazioni raccolte durante il periodo della prima inchiesta e pur dimostrando tale nuova valutazione che durante quest’ultimo periodo non si è verificato alcun dumping oppure che si è verificato un dumping a livelli inferiori, omettono tuttavia di prevedere il rimborso di somme già versate ai sensi del regolamento n. 2398/97.

    3)      Se i regolamenti nn. 1644/2001, 160/2002 e 696/2002 siano inoltre incompatibili con gli artt. 7, n. 2, e 9, n. 4, del regolamento [di base] e con il principio di proporzionalità, in quanto consentono un livello di dazio antidumping per il periodo precedente alla loro entrata in vigore non rigidamente proporzionato all’ammontare del dumping o del pregiudizio che il dazio è diretto a compensare.

    4)      Se le soluzioni delle questioni di cui sopra differiscano per quanto riguarda le esportazioni originarie dell’India rispetto a quelle del Pakistan, tenuto conto:

    –       delle procedure seguite dinanzi al DSB dell’OMC, e/o

    –       delle conclusioni della Commissione riportate nei regolamenti nn. 1644/2001, 160/2002 e 696/2002.

    5)      Se, alla luce delle soluzioni delle questioni di cui sopra:

    –       un’autorità doganale nazionale debba rimborsare, in tutto o in parte, i dazi antidumping da essa riscossi ai sensi del regolamento n. 2398/97; e

    in tal caso, a chi e a quali condizioni dovrebbe essere effettuato il rimborso».

    IV – L’oggetto delle questioni pregiudiziali

    60.   Il giudice del rinvio, con la sua prima questione, chiede alla Corte di valutare la validità del regolamento impugnato. Si tratta, da un lato, di accertare se le raccomandazioni e le decisioni formulate dal DSB nell’ambito delle relazioni sulle importazioni di biancheria da letto possono vincolare la Corte nella sua valutazione della legittimità del detto regolamento rispetto al diritto comunitario e, dall’altro, di valutare la legittimità dell’analisi compiuta dalle autorità comunitarie in occasione dell’istituzione dei dazi antidumping definitivi di cui trattasi.

    61.   Con la seconda e terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità dei regolamenti successivi. Il problema riguarda la questione se, non prevedendo il rimborso dei dazi antidumping riscossi in applicazione del regolamento impugnato, i detti regolamenti siano contrari al regolamento di base (letto alla luce dell’accordo antidumping) e, in particolare, al principio di proporzionalità.

    62.   In tale contesto, con la sua quarta questione, il giudice del rinvio si domanda se le soluzioni da dare alle questioni precedenti siano diverse secondo che le importazioni provengano dall’India o dal Pakistan.

    63.   Infine, con la sua quinta questione, esso chiede alla Corte di precisare, se del caso, le modalità dell’eventuale rimborso dei dazi pagati in forza del regolamento impugnato.

    64.   Esaminerò le questioni poste nell’ordine sopra esposto.

    V –    Sulla validità del regolamento impugnato

    65.   Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza alla Corte se occorra dichiarare il regolamento impugnato incompatibile con il regolamento di base, poiché il DSB ha constatato l’incompatibilità del primo regolamento menzionato con l’accordo antidumping.

    66.   Ricordo che la questione si pone, in effetti, poiché il regolamento di base, in conformità del quinto ‘considerando’, ha lo scopo di trasporre in diritto comunitario le regole dell’accordo antidumping ai fini dell’applicazione adeguata e trasparente dello stesso.

    67.   Tra tali regole rientrano, in particolare, quelle relative alla determinazione dell’esistenza di un dumping e di un pregiudizio. Così, i metodi di calcolo indicati agli artt. 2.2.2, sub ii), e 2.4.2 dell’accordo antidumping, come pure gli elementi che consentono di accertare l’esistenza di un pregiudizio menzionati all’art. 3.4 del detto accordo, sono trasposti in termini pressoché identici nel regolamento di base.

    68.   Nella sua sentenza 9 gennaio 2003, Petrotub e Republica/Consiglio (32), la Corte ha dichiarato che adottando il regolamento di base, la Comunità intendeva adempiere agli obblighi internazionali ad essa derivanti dall’accordo antidumping. A tale riguardo essa ha rilevato che, con l’art. 2, n. 11, di tale regolamento, le autorità comunitarie avevano inteso dare esecuzione ai particolari obblighi derivanti dall’art. 2.4.2 del detto accordo (33).

    69.   Pertanto, la Corte ha ritenuto che, in conformità della sua giurisprudenza formulata nella sentenza 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio (34), rientra nella sua competenza verificare la legittimità di un regolamento del Consiglio che impone dazi antidumping definitivi sul fondamento del regolamento di base – come il regolamento impugnato – rispetto non solo al diritto comunitario, ma anche all’accordo antidumping.

    70.   A mio giudizio, tale conclusione si impone, negli stessi termini, nella controversia qui in esame. Infatti, con gli artt. 2, n. 6, lett. a), e 3, n. 5, del regolamento di base, la Comunità ha certamente voluto dare esecuzione agli obblighi particolari derivanti, rispettivamente, dagli artt. 2.2.2, sub ii), e 3.4, dell’accordo antidumping.

    71.   Alla luce di ciò e in applicazione della citata giurisprudenza, ritengo che la validità del regolamento impugnato debba essere valutata non solo rispetto alle disposizioni applicabili del regolamento di base, ma anche rispetto alle norme corrispondenti del regolamento antidumping.

    72.   Inoltre, occorre osservare che non esiste alcuna differenza rilevante di formulazione tra le disposizioni pertinenti del regolamento di base e le norme corrispondenti contenute nell’accordo antidumping.

    73.   La controversia in esame nasce dal fatto che il DSB ha interpretato le norme pertinenti dell’accordo antidumping in modo diverso da come le istituzioni comunitarie hanno interpretato le norme corrispondenti del regolamento di base al momento dell’adozione del regolamento impugnato.

    74.   Pertanto, si deve accertare se l’interpretazione delle norme pertinenti dell’accordo antidumping effettuata dal DSB possa vincolare la Corte nella sua interpretazione delle disposizioni corrispondenti del regolamento di base e, di conseguenza, nel suo controllo della legittimità del regolamento impugnato rispetto a tale accordo.

    75.   In altri termini, la Comunità è vincolata dall’interpretazione del DSB nella trasposizione, in diritto comunitario, del testo dell’accordo antidumping?

    76.   Prima di procedere all’esame della validità del regolamento impugnato occorre quindi risolvere la questione se le raccomandazioni e decisioni del DSB, che interpretano il testo dell’accordo antidumping, possano, nella fattispecie, vincolare la Corte.

    A –    Sull’effetto delle raccomandazioni e decisioni del DSB nell’ambito della valutazione della legittimità del regolamento impugnato

    77.   Come il Consiglio e la Commissione, sono dell’opinione che l’interpretazione dell’accordo antidumping adottata dal DSB nell’ambito delle relazioni sulle importazioni di biancheria da letto non possa vincolare la Corte nella sua valutazione della legittimità del regolamento impugnato.

    78.   Infatti, se tale interpretazione dovesse imporsi essa condizionerebbe inevitabilmente l’interpretazione, da parte della Corte, delle regole corrispondenti del diritto comunitario.

    79.   Orbene, tale soluzione metterebbe a repentaglio l’autonomia dell’ordine giuridico comunitario nel perseguimento degli obiettivi che gli sono propri.

    80.   Infatti, un trattato internazionale deve essere interpretato non solo esclusivamente in funzione della sua formulazione, ma anche alla luce dei suoi obiettivi. L’art. 31, n. 1, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (35) precisa, al riguardo, che «un trattato deve essere interpretato in buona fede, seguendo il senso ordinario da attribuire ai suoi termini nel loro contesto, ed alla luce del suo oggetto e del suo fine» (36).

    81.   Così, l’identica formulazione delle disposizioni dell’accordo antidumping e delle disposizioni comunitarie corrispondenti non significa, a mio parere, che esse debbano necessariamente essere interpretate in modo identico.

    82.   Infatti, le interpretazioni effettuate dal DSB sono condizionate dalla natura e dagli obiettivi propri, perseguiti dall’OMC. Orbene, essi differiscono in modo significativo da quelli perseguiti dal diritto comunitario.

    83.   Sebbene l’accordo che istituisce l’OMC contenga un complesso di norme vincolanti per le parti contraenti (37), esso costituisce anzitutto un’istanza all’interno della quale i membri avviano dei negoziati sulle loro relazioni commerciali multilaterali.

    84.   L’obiettivo del sistema commerciale internazionale non è di creare una comunità di diritto o un mercato unico analogo a quello realizzato nella Comunità europea (38). Molto più modestamente, esso costituisce una cornice istituzionale comune in cui le parti contraenti negoziano diritti e obblighi «reciprocamente convenienti» (39), finalizzati, in particolare, ad una riduzione degli ostacoli agli scambi e all’eliminazione dei trattamenti discriminatori nelle relazioni commerciali internazionali (40).

    85.   Nel perseguimento di tali obiettivi, le disposizioni degli accordi OMC sono interpretate secondo valutazioni e metodi diversi da quelli che possono essere privilegiati dal giudice comunitario.

    86.   Così, secondo l’art. 3, n. 2, del memorandum d’intesa, tali disposizioni devono essere chiarite «conformemente alle norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale» (41). D’altronde, le interpretazioni ufficiali di tali accordi rientrano nella competenza degli organi politici dell’OMC, e cioè la Conferenza dei ministri (42) e il Consiglio generale dell’OMC (43).

    87.   Pertanto, considerata la natura dell’OMC e della Comunità e tenuto conto degli obiettivi propri che essi perseguono, ritengo che affermare che la Corte possa essere vincolata dalle interpretazioni compiute dal DSB costituirebbe un pericolo per l’autonomia dell’ordinamento giuridico comunitario.

    88.   Ammettere il contrario, significherebbe anche rimettere in questione la competenza giurisdizionale esclusiva conferita al giudice comunitario, ai sensi dell’art. 220 CE, nell’interpretazione delle norme del diritto comunitario.

    89.   E’ vero che, nel parere 1 /91 (44), la Corte ha ammesso che, «[q]ualora un accordo internazionale concluso dalla Comunità preveda un sistema giurisdizionale proprio che comprende una Corte competente a dirimere le controversie tra le parti contraenti di tale accordo e, di conseguenza, ad interpretare le norme di quest’ultimo, le decisioni di tale Corte vincolano le istituzioni della Comunità, compresa la Corte di giustizia» (45). La Corte ha altresì dichiarato che «[u]n accordo internazionale che prevede un siffatto sistema giurisdizionale è, in linea di principio, compatibile con il diritto comunitario, [e che] la competenza della Comunità in materia di relazioni internazionali e la sua capacità di concludere accordi internazionali implicano necessariamente la facoltà di assoggettarsi alle decisioni di un organo giurisdizionale istituito o designato in forza di tali accordi, per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle loro disposizioni» (46).

    90.   Tuttavia, in tale parere, la Corte ha notato che tale accordo aveva l’effetto di introdurre nell’ordinamento giuridico comunitario un ampio complesso di norme che si giustapponeva ad un gruppo di norme comunitarie la cui formulazione era identica (47). Essa ha così rilevato che l’obiettivo dell’accordo in parola «[governava] non solo l’interpretazione delle norme proprie di tale accordo, ma anche quella delle norme corrispondenti del diritto comunitario» (48).

    91.   Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che, «condizionando l’interpretazione futura delle norme comunitarie in materia di libera circolazione e di concorrenza, il meccanismo giurisdizionale istituito dall’accordo [pregiudicava] l’art. 164 del Trattato CEE [divenuto art. 220 CE] e, più in generale, gli stessi principi fondamentali della Comunità» (49).

    92.   In tali condizioni e anche se la contrapposizione delle regole dell’accordo antidumping e del diritto comunitario non è così estesa come quella individuata dalla Corte in tale parere, ritengo che le constatazioni compiute dal giudice comunitario valgano, a fortori, per il meccanismo di risoluzione delle controversie istituito dagli accordi OMC.

    93.   Infatti, malgrado i notevoli miglioramenti realizzati nel passaggio dal GATT all’OMC (50) – in particolare quelli intervenuti per quanto riguarda il potenziamento del meccanismo di risoluzione delle controversie – esso non prevede, a mio parere, la creazione di un organo di natura giurisdizionale.

    94.   Così, in forza dell’art. 19 del memorandum d’intesa, le relazioni redatte dai gruppi speciali e dagli organi d’appello sono solo raccomandazioni (51). Per quanto riguarda le decisioni, esse non costituiscono, a mio parere, atti giurisdizionali formalmente o sostanzialmente vincolanti. Infatti, tali decisioni sono adottate dal Consiglio generale dell’OMC che, anche se si pronuncia nella veste di organo di conciliazione, tuttavia continua a restare un organo politico.

    95.   D’altronde, nonostante l’esistenza di una decisione del DSB, il memorandum d’intesa riserva un ruolo importante alla negoziazione tra le parti della controversia.

    96.   Come ho rilevato, il memorandum in parola mira anzitutto a garantire che «una controversia possa essere positivamente risolta» (52). Così, malgrado l’obbligo delle parti contraenti di rispettare «prontamente» le raccomandazioni e decisioni del DSB (53), esse possono tuttavia accordarsi su un periodo ragionevole per ritirare la misura controversa. Altrimenti, le dette parti possono negoziare «misure provvisorie» (54), come «compensazioni reciprocamente accettabili» o la sospensione di concessioni o di altri obblighi (55). Malgrado il controllo esercitato dal DSB sull’attuazione delle raccomandazioni o decisioni adottate (56), non v’è nulla nel testo dell’accordo che permetta di escludere che le dette misure negoziate, in linea di principio, a titolo provvisorio, continuino a restare in vigore.

    97.   A causa del ruolo importante che la negoziazione occupa nel memorandum d’intesa, la Corte costantemente giudica che «imporre agli organi giurisdizionali l’obbligo di disapplicare norme di diritto interno che siano incompatibili con gli accordi OMC potrebbe avere l’effetto di indebolire la posizione della Comunità nella ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile della controversia e conforme con le dette regole» (57).

    98.   Alla luce di quanto precede, ritengo quindi che, per valutare la legittimità del regolamento impugnato, la Corte non possa essere vincolata dalle interpretazioni formulate dal DSB nelle relazioni sulle importazioni di biancheria da letto.

    B –    Sulla validità del regolamento impugnato rispetto al regolamento di base e all’accordo antidumping

    99.   Con le questioni pregiudiziali in esame, il giudice del rinvio cerca di stabilire se le autorità comunitarie abbiano agito in modo incompatibile con le disposizioni applicabili del regolamento di base e dell’accordo antidumping, in primo luogo, nel determinare il valore normale costruito del prodotto, in secondo luogo, nell’applicare il metodo dell’«azzeramento» e, in terzo luogo, nel valutare l’esistenza e l’importanza del pregiudizio causato all’industria comunitaria.

    100. In via preliminare, mi pare necessario fare due osservazioni.

    101. La prima riguarda l’estensione del controllo del giudice comunitario nell’ambito dell’istituzione, da parte del Consiglio, di provvedimenti antidumping.

    102. Occorre ricordare che, in materia di politica commerciale comune, e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (58).

    103. Tale potere comprende non solo l’adozione del regolamento di base – nei limiti tracciati dall’accordo antidumping -, ma anche le azioni di protezione antidumping concrete adottate in applicazione di esso (59).

    104. La Corte ha quindi ripetutamente giudicato che la scelta fra i diversi metodi di calcolo del margine di dumping indicati nel regolamento di base e la determinazione del valore normale di un prodotto (60) o ancora l’accertamento di un pregiudizio (61) presuppongono la valutazione di situazioni economiche complesse.

    105. Il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve essere quindi limitato, secondo una giurisprudenza constante, alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere (62). Per contro, non spetta al giudice comunitario sostituire la sua valutazione a quella delle istituzioni competenti ad operare tale scelta.

    106. D’altronde, tale controllo deve riguardare solo gli elementi di cui le istituzioni disponevano all’atto dell’adozione del regolamento impugnato (63).

    107. La seconda osservazione riguarda l’estensione dell’obbligo di motivazione che incombe sulle istituzioni comunitarie in base all’art. 253 CE, quando esse adottano misure antidumping.

    108. Risulta da costante giurisprudenza che la motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di difendere i propri diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Secondo tale giudice non si può tuttavia esigere che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Infatti l’ampiezza dell’obbligo di motivazione deve essere valutata alla luce del tenore letterale dell’atto impugnato e del contesto in cui è stato adottato, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (64).

    109. A tale proposito, quando si tratta di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo, la Corte ha giudicato che le autorità comunitarie non sono tenute a precisare tutti i dettagli del loro ragionamento, se le imprese interessate non hanno sollevato alcuna obiezione nel corso del procedimento (65).

    110. Poste tali premesse, occorre verificare se tali autorità, ai fini dell’istituzione dei dazi antidumping di cui trattasi, abbiano commesso un errore manifesto di valutazione, in primo luogo, nel determinare il valore normale costruito del prodotto, in secondo luogo, nell’applicare la prassi dell’«azzeramento» al momento della definizione del margine globale di dumping e, in terzo luogo, nel valutare l’esistenza e l’importanza del pregiudizio causato all’industria comunitaria.

    1.      Sul calcolo del valore normale costruito del prodotto

    111. Il giudice del rinvio interroga anzitutto la Corte in merito alla compatibilità, rispetto agli artt. 2, n. 6, lett. a), del regolamento di base e 2.2.2., sub ii), dell’accordo antidumping, del metodo applicato dalle istituzioni comunitarie per costruire il valore normale dei prodotti esportati dalle società indiane e pakistane.

    112. Ricordo che, ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento di base, «[u]n prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali (66). L’accertamento dell’esistenza di un dumping implica dunque un confronto tra, da un lato, il prezzo all’esportazione del prodotto a cui l’indagine si riferisce e, dall’altro, il valore normale del prodotto simile sul mercato interno del paese d’origine (67).

    113. La determinazione del valore normale del prodotto simile costituisce quindi una tappa essenziale che permette alle autorità incaricate dell’indagine di accertare l’esistenza di un eventuale dumping.

    114. In forza dell’art. 2, n. 1, primo comma, del regolamento di base, il valore normale del prodotto simile è «di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore» (68).

    115. Quando non ha luogo alcuna vendita del prodotto simile effettuata nel corso di normali operazioni commerciali o quando tali vendite sono insufficienti(69), il valore normale di tale prodotto è «costruito», in conformità all’art. 2, n. 3, del regolamento, in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese GAV e per i profitti. Secondo costante giurisprudenza della Corte, tale metodo mira a stabilire il prezzo di vendita di un prodotto come se questo fosse venduto nel paese d’origine o di esportazione (70).

    116. La determinazione degli importi corrispondenti alle spese GAV e ai profitti può essere effettuata secondo quattro metodi di calcolo indicati all’art. 2, n. 6, di tale regolamento.

    117. Di norma, tali importi sono calcolati sulla base di dati reali riguardanti la produzione e le vendite, nell’ambito di normali operazioni commerciali, del prodotto simile da parte dell’esportatore o del produttore a cui l’indagine si riferisce.

    118. Nel caso in cui tali importi non possano essere determinati secondo tale metodo, essi possono essere calcolati sulla base «[del]la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all’inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese d’origine» [lett. a)].

    119. Essi possono anche essere determinati sulla base «[de]gli importi effettivamente sostenuti dall’esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del paese d’origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale» [lett. b)] o di «qualunque altro metodo appropriato» [lett. c)].

    120. La Corte giudica che tali metodi vanno presi in considerazione nell’ ordine di presentazione e che ciascuno deve essere applicato in modo da garantire l’equità di detto calcolo (71).

    121. L’art. 2, n. 6, lett. a), del regolamento di base riprende, in termini pressoché identici, il metodo di calcolo di cui all’art. 2.2.2, sub ii), dell’accordo antidumping (72).

    122. La ricorrrente sostiene, nelle sue osservazioni, che né l’art. 2, n. 6, lett. a), del regolamento di base, né l’art. 2.2.2, subi ii), dell’accordo antidumping permettevano alle autorità comunitarie, ai fini del calcolo degli importi corrispondenti alle spese GAV e ai profitti, di valutare i dati riguardanti un solo esportatore o produttore e di escludere le vendite di altri esportatori o produttori che non erano state effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali (73).

    123. In primo luogo, occorre verificare se, alla luce delle disposizioni summenzionate, le istituzioni comunitarie hanno legittimamente potuto, nel calcolo degli importi delle spese GAV e dei profitti, valutare solo i dati riguardanti un unico esportatore.

    124. Anzitutto occorre segnalare che, dato il numero elevato di produttori e di esportatori nei paesi d’origine di cui trattasi, la Commissione ha deciso di procedere per campioni, in conformità dell’art. 17, n. 1, del regolamento di base (74). Essa ha così costituito un campione di società per ciascuno dei paesi esportatori (75).

    125. Dopo aver rilevato che i prezzi interni praticati sui mercati d’origine non costituivano una base appropriata ai fini dell’individuazione del valore normale, le autorità comunitarie hanno deciso di costruire il detto valore normale in conformità dell’art. 2, n. 3, del regolamento di base, per tutti di tipi di biancheria da letto esportati verso la Comunità dalle società indiane, pakistane e egiziane.

    126. Il valore normale summenzionato è quindi stato stabilito aggiungendo al costo di produzione del prodotto esportato da ogni società un importo ragionevole corrispondente, da un lato, alle spese GAV sostenute e, dall’altro, ai profitti realizzati.

    127. Per quanto riguarda le importazioni provenienti dall’India, dai chiarimenti forniti dalle autorità comunitarie emerge che soltanto una società, compresa nel campione, risultava aver effettuato vendite rappresentative di biancheria da letto di cotone sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta (76). E’ anche stato accertato che tali vendite potevano essere considerate come effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali, poiché esse avevano prodotto dei profitti.

    128. La medesima considerazione si è imposta per le importazioni provenienti dal Pakistan (77).

    129. Pertanto, l’importo per le spese GAV e per i profitti, utilizzato per la determinazione del valore normale costruito del prodotto simile in India e in Pakistan, corrisponde agli importi delle spese GAV sostenute e dei profitti realizzati da una società indiana e da una società pakistana.

    130. Nelle sue osservazioni, l’Ikea sostiene che risulta da un’interpretazione puramente letterale del testo degli artt. 2, n. 6, lett. a), del regolamento di base e 2.2.2., sub ii), del regolamento antidumping, che essi vietavano chiaramente il ricorso ai dati riguardanti un unico esportatore (78).

    131. Contrariamente alla ricorrente, non ritengo che tale analisi, nella fattispecie, si fondi su un errore manifesto di valutazione.

    132. Infatti, ritengo che l’impiego, all’art. 2, n. 6, lett. a), del regolamento di base, del plurale nell’espressione «altri esportatori o produttori», non permetta di escludere la valutazione dei dati di una sola impresa. Tale conclusione si impone a maggior ragione nel caso in cui essa fosse la sola, tra altre imprese a cui l’inchiesta si riferisce, ad effettuare vendite rappresentative del prodotto simile nel corso del periodo di inchiesta, sul mercato interno del paese d’origine.

    133. Per quanto riguarda l’impiego, in tale disposizione, della nozione di «media ponderata», ritengo, come il Consiglio, che essa possa anche applicarsi alla media ponderata delle transazioni di un solo produttore o esportatore (79). Ciò è accaduto nella presente controversia (80).

    134. Pertanto, ritengo che quando, come avviene nella fattispecie, soltanto una società ha effettuato vendite rappresentative del prodotto simile nel paese d’origine di cui trattasi, sia consentito alle autorità comunitarie, nell’ambito del loro potere discrezionale, di valutare solo i dati relativi a tale società.

    135. In secondo luogo, occorre verificare se il fatto di escludere dalla determinazione del margine di profitto le vendite di altri esportatori o produttori che non hanno avuto luogo nell’ambito di normali operazioni commerciali costituisce un metodo adeguato di costruzione del valore normale.

    136. Nella presente controversia, le autorità comunitarie hanno dichiarato che poiché le vendite del prodotto simile sul mercato interno erano state effettuate a prezzi inferiori al costo di produzione, esse non sono state realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali e non potevano quindi costituire una base adeguata ai fini dell’individuazione del valore normale.

    137. Contrariamente alle osservazioni formulate dalla ricorrente (81), ritengo che il metodo di calcolo utilizzato dalle istituzioni comunitarie nell’inchiesta in esame non sia contrario né alla lettera né allo spirito degli artt. 2, n. 6, del regolamento di base e 2.2.2 dell’accordo antidumping.

    138. Da un lato, il metodo di cui trattasi è conforme al principio stabilito dal regolamento di base e dall’accordo antidumping secondo cui il valore normale deve, in linea di principio, fondarsi su dati relativi alle vendite realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali. Tale principio emerge chiaramente, a mio parere, dalla lettera degli artt. 1, n. 2, e 2, n. 1, del regolamento di base (82), nonché dell’art. 2.1, dell’accordo antidumping.

    139. Anche nel caso in cui il valore normale deve essere costruito, gli artt. 2, n. 6, di tale regolamento e 2.2.2 dell’accordo antidumping prevedono espressamente che gli importi corrispondenti alle spese GAV e ai profitti siano basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali.

    140. Tale principio è stato d’altra parte riconosciuto dalla Corte in una sentenza in data 13 febbraio 1992, Goldstar/Consiglio (83). In tale causa, il giudice comunitario ha dichiarato che la nozione di normali operazioni commerciali «intende evitare che, per il calcolo del valore normale, siano prese in considerazione le situazioni in cui le vendite sul mercato interno non sono effettuate in condizioni commerciali normali, in particolare allorché il prodotto è venduto ad un prezzo inferiore al costo di produzione (…)» (84).

    141. D’altra parte, ai sensi degli artt. 2, n. 6, lett. a), del regolamento di base e 2.2.2, sub ii), dell’accordo antidumping, l’esclusione delle vendite che non hanno avuto luogo nel corso di normali operazioni commerciali non è espressamente vietata. Infatti, tali disposizioni precisano semplicemente che le vendite da prendere in considerazione sono quelle del prodotto simile sul mercato interno del paese d’origine.

    142. Pertanto, le istituzioni comunitarie hanno giustamente, a mio giudizio, deciso di escludere nel calcolo del valore normale costruito del prodotto, le vendite degli esportatori e dei produttori che non sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali (85).

    143. Alla luce di tutto quanto precede, sono dell’opinione che il valore normale costruito del prodotto simile, per le importazioni provenienti dall’India e dal Pakistan, sia stato correttamente calcolato.

    2.      Sulla determinazione del margine di dumping

    144. Il giudice del rinvio cerca inoltre di sapere se il metodo dell’«azzeramento» utilizzato ai fini del calcolo del margine di dumping globale, come applicato nell’ambito dell’inchiesta antidumping di cui trattasi, sia compatibile con gli artt. 2, n. 11, del regolamento di base e 2.4.2 dell’accordo antidumping.

    145. Ai sensi dell’art. 2, n. 12, del regolamento di base, il margine di dumping è, lo ricordo, «l’importo di cui il valore normale supera il prezzo all’esportazione». Questo margine è quindi stabilito dalle autorità incaricate dell’inchiesta confrontando, in modo «equo» (86), il valore normale del prodotto simile al prezzo all’esportazione praticato verso la Comunità.

    146. Ai sensi dell’art. 2, n. 11, di tale regolamento, esistono tre metodi di confronto. I primi due sono detti «simmetrici» e permettono di confrontare la media ponderata del valore normale alla media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni verso la Comunità o i valori normali individuali e i prezzi all’esportazione individuali verso la Comunità, transazione per transazione.

    147. Tuttavia, si può ricorrere ad un terzo metodo di calcolo detto «asimmetrico» qualora gli andamenti dei prezzi all’esportazione siano sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e qualora con i metodi simmetrici non sia possibile valutare correttamente il margine di dumping (87). Pertanto, è possibile stabilire l’esistenza di un margine di dumping confrontando il valore normale stabilito sulla base di una media ponderata ai prezzi di tutte le esportazioni individuali verso la Comunità.

    148. L’art. 2.4 dell’accordo antidumping richiede anche che il confronto tra il valore normale e il prezzo d’esportazione sia «equo». Inoltre, l’art. 2.4.2 di tale accordo precisa, per quanto riguarda il primo metodo simmetrico, che si deve procedere ad un confronto fra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione «comparabili» (88).

    149. Nella fattispecie, risulta dal ‘considerando’ 46 del regolamento provvisorio che il margine di dumping è stato calcolato, in generale, mettendo a confronto la media ponderata del valore normale costruito per tipo con la media ponderata del prezzo all’esportazione per tipo. Tale metodo di calcolo è stato confermato al ‘considerando’ 29 del regolamento impugnato.

    150. Tuttavia risulta dal fascicolo che, nel calcolo del margine globale di dumping, le autorità comunitarie hanno fatto ricorso al metodo dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi (89).

    151. Sebbene mi rammarichi della mancanza, nel regolamento provvisorio e nel regolamento impugnato, di qualsiasi spiegazione relativa a tale metodo (90), ciò risulta essere stata all’epoca una prassi costante. Nessuna delle parti ha d’altronde formulato una specifica contestazione nel corso del procedimento amministrativo che avrebbe potuto, se del caso, rendere necessaria una motivazione più dettagliata del calcolo del margine globale di dumping (91).

    152. Con riferimento agli elementi forniti dal Consiglio e dalla Commissione il detto metodo, come applicato nell’ambito della presente controversia, può essere descritto sommariamente come segue. Le autorità comunitarie hanno anzitutto stabilito che il prodotto a cui l’inchiesta si riferisce – la biancheria da letto di cotone – comprendeva un certo numero di modelli e di tipi diversi. Esse hanno calcolato, per ognuno di questi modelli, la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione e le hanno successivamente confrontate per ogni modello. Nel caso di taluni modelli, poiché il valore normale era superiore al prezzo all’esportazione, veniva accertata l’esistenza di un dumping (margine di dumping «positivo»). Nel caso di altri, poiché il valore normale era inferiore al prezzo all’esportazione, non è stato constatato alcun dumping e le istituzioni hanno accertato un margine di dumping «negativo» (92). Le autorità comunitarie hanno poi sommato l’importo del dumping per tutti i modelli rispetto ai quali era stata accertata l’esistenza di un dumping al fine di calcolare l’importo globale del dumping per il prodotto cui l’inchiesta si riferiva. Per tutti i modelli rispetto ai quali l’esistenza di un dumping non era accertata, le istituzioni hanno azzerato tutti i margini di dumping negativi. L’importo globale del dumping è successivamente stato espresso in percentuale del valore totale di tutte le operazioni all’esportazione di tutti i modelli, a prescindere dal fatto che fossero state o meno oggetto di dumping.

    153. La ricorrente afferma che tale metodo provoca una «distorsione» dei margini di dumping negativi (93). Essa fa anche notare che le autorità comunitarie riconoscono oggi l’illegittimità di tale prassi sulla base dell’attuale contenzioso avviato dalla Comunità contro gli Stati Uniti d’America dinanzi all’OMC (94).

    154. Mi pare che il metodo dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi, come applicato nella presente controversia sia discutibile. Infatti, anche se le autorità incaricate dell’inchiesta sono libere di scegliere i metodi di calcolo più adeguati, essi devono tuttavia riflettere l’effettiva entità del dumping praticato (95).

    155. Se è vero che la Corte ha ammesso l’impiego del metodo summenzionato nella citata sentenza Toyo/Consiglio, si trattava di una fattispecie diversa da quella in discussione nella causa principale.

    156. In tale controversia il margine di dumping era stato calcolato sulla base di un confronto tra la media ponderata del valore normale e i prezzi all’esportazione determinati secondo il metodo operazione per operazione. Nell’ambito di tale calcolo, i prezzi all’esportazione superiori al valore normale erano stati «fittiziamente» ricondotti al livello del valore normale. La Corte ha giudicato che tale metodo, operazione per operazione, come applicato dalle autorità comunitarie, era il solo idoneo a ostacolare determinate manovre consistenti nel dissimulare il dumping mediante la pratica di prezzi diversi, talora superiori e talora inferiori al valore normale» (96).

    157. Tuttavia non mi pare che si possa trasporre questa analisi alla fattispecie in esame.

    158. Da un lato, non si tratta di un confronto operazione per operazione, quanto piuttosto di un confronto «media ponderata con media ponderata».

    159. D’altra parte, tale metodo è stato applicato a modelli di biancheria da letto rispetto ai quali era stato accertato un margine di dumping negativo, mentre le autorità comunitarie calcolavano il margine di dumping per il prodotto nel suo insieme (97).

    160. Sono del parere che, nella fattispecie, questo non sia un metodo adeguato di calcolo del margine globale di dumping.

    161. Infatti, mi pare che, quando un margine di dumping è calcolato sulla base di medie multiple determinate per modelli, il margine di dumping per il prodotto a cui l’inchiesta si riferisce dovrebbe riflettere i risultati di tutti di confronti, compresi quelli in cui la media ponderata dei prezzi all’esportazione è superiore alla media ponderata del valore normale per taluni modelli.

    162. Orbene, il metodo dell’«azzeramento», come applicato nella causa in esame, non permette di tener conto in modo completo e corretto dei prezzi delle operazioni all’esportazione che hanno avuto luogo durante il periodo di inchiesta su taluni modelli. Come precedentemente esposto, quando hanno azzerato taluni margini, le autorità hanno attribuito un valore nullo ai margini di dumping riferiti ai modelli rispetto ai quali il margine di dumping era negativo. Quindi esse hanno considerato che la media ponderata del prezzo all’esportazione era uguale alla media ponderata del valore normale, mentre essa era effettivamente più elevata.

    163. L’impiego di questo metodo ha quindi avuto l’effetto di modificare, artificialmente, i risultati dei confronti effettuati e di far lievitare il margine di dumping per il prodotto nel suo insieme.

    164. Un semplice esempio fondato su cifre concrete (anche se assolutamente fittizie) permette di illustrare l’effetto dell’«azzeramento». Tale esempio potrebbe riguardare un produttore in un paese terzo che esporta due modelli di biancheria da letto verso la Comunità, il modello A e il modello B.

    Per ognuno di questi modelli, la media ponderata del valore normale è calcolata sulla base di un certo numero di operazioni nazionali e la media ponderata del prezzo all’esportazione è calcolata sulla base di un certo numero di operazioni all’esportazione.

    Media ponderata del valore normale

    Media ponderata del prezzo all’esportazione

    Margine di dumping

    Margine di dumping (con l’applicazione dell’azzeramento)

    Modello A

    100

    75

    +25

    +25

    Modello B

    125

    150

    -25

    0

    Prodotto (modello A + modello B)

    0

    +25

    Per il modello A, il confronto della media ponderata del valore normale e della media ponderata del prezzo all’esportazione rileva l’esistenza di un margine di dumping «positivo» di 25 (98).

    Per il modello B lo stesso confronto rivela l’esistenza di un margine di dumping «negativo» di – 25.

    Se un margine globale di dumping è calcolato per il prodotto nel suo complesso in base ai margini calcolati per questi due modelli, il margine di dumping positivo accertato per il modello A (+25) è compensato dal margine di dumping negativo accertato per il modello B (- 25) per cui non viene accertato alcun dumping.

    Azzerando il margine di dumping negativo accertato per il modello B, il margine globale di dumping calcolato per il prodotto nel suo complesso è superiore (+25).

    Espresso in percentuale del valore totale di tutte le operazioni all’esportazione riguardanti tutti i modelli del prodotto, questo margine è pari a:

    25/225 x 100 = 11.1 %

    Così, il modello B rispetto al quale non era stato accertato alcun margine di dumping, è assoggettato, come il modello A ad un dazio antidumping.

    165. L’impiego del metodo dell’«azzeramento» può quindi non solo falsare l’entità del margine di dumping, ma anche far emergere, per un modello determinato, una pratica di dumping che non esiste.

    166. D’altronde, faccio rilevare che, ai sensi degli artt. 2, nn. 10 e 11, del regolamento di base e 2.4 dell’accordo antidumping, il confronto deve essere «equo». L’art. 2.4.2 di tale accordo precisa anche il valore normale determinato su una media ponderata deve essere confrontato a «una media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione comparabili» (99).

    167. Orbene, azzerando i margini di dumping negativi constatati per taluni modelli, le autorità incaricate dell’inchiesta non hanno accertato l’esistenza di un margine di dumping per il prodotto nel suo insieme sulla base di un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione comparabili, vale a dire di tutte le operazioni riguardanti tutti i modelli del prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre, il detto confronto non mi pare «equo» nel senso di cui alle disposizioni summenzionate.

    168. Il Consiglio sostiene, nelle sue osservazioni, che il ricorso all’«azzeramento» secondo i modelli ha permesso alle autorità comunitarie di trattare correttamente i casi in cui gli esportatori dirigevano il dumping su taluni tipi o modelli di prodotto esaminati nel corso dell’inchiesta. Se ciò fosse avvenuto ritengo che le istituzioni comunitarie avrebbero dovuto definire tale prodotto in modo più rigoroso (100).

    169. D’altronde, il semplice fatto che talune operazioni si chiudano con un margine negativo non significa necessariamente che esse siano oggetto di un dumping mirato.

    170. Pertanto, sono propenso a ritenere che le istituzioni comunitarie, azzerando i margini di dumping negativi stabiliti per taluni modelli di biancheria da letto, non abbiano calcolato correttamente il margine di dumping per la biancheria da letto di cotone proveniente dall’India, dall’Egitto e dal Pakistan.

    3.      Sull’accertamento dell’esistenza di un pregiudizio

    171. Il giudice del rinvio chiede infine alla Corte di valutare la validità del regolamento impugnato rispetto agli artt. 3, n. 5, del regolamento di base e 3.4 dell’accordo antidumping, nella parte in cui tale regolamento ha preso in considerazione, in sede dell’accertamento del pregiudizio, dati riguardanti produttori che non sono inclusi nella definizione dell’industria comunitaria. Alle autorità comunitarie si muove anche la censura di non aver valutato il complesso dei fattori pertinenti che avevano un’incidenza sulla situazione di tale industria.

    172. In conformità dell’art. 1, n. 1, del regolamento di base, non è sufficiente che un prodotto sia oggetto di dumping affinché un provvedimento antidumping possa essere adottato. L’importazione nella Comunità del prodotto che costituisce oggetto di un dumping deve inoltre causare un pregiudizio o una minaccia di pregiudizio grave all’industria comunitaria (101) oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria (102).

    173. Ai sensi dell’art. 3, n. 2, di tale regolamento, l’accertamento di un pregiudizio deve basarsi su prove positive e implica un esame obiettivo, in particolare, dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria.

    174. Tale esame implica, secondo l’art. 3, n. 5, del detto regolamento, una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione di tale industria comunitaria (103) e di quelli che incidono sui prezzi nella Comunità (104).

    175. Ricordo che quest’ultima disposizione corrisponde agli obblighi che nascono dall’accordo antidumping (105).

    176. In primo luogo occorre esaminare se le autorità comunitarie hanno commesso un errore manifesto di valutazione che ha comportato una valutazione errata dell’esistenza del pregiudizio, laddove hanno tenuto conto di informazioni relative a società non comprese nella definizione dell’industria comunitaria.

    177. Nella presente controversia, l’industria comunitaria è stata definita, ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento di base, come designante le 35 società che hanno cooperato all’inchiesta e che rappresentavano la proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di biancheria da letto di cotone nel corso del periodo dell’inchiesta (106).

    178. In conformità dell’art. 17, n. 1, di tale regolamento (107), le autorità comunitarie hanno deciso di predisporre un campione di 17 produttori, rappresentativi dell’industria comunitaria (108).

    179. Dal ‘considerando’ 62 del regolamento provvisorio, risulta che i dati necessari all’esame del pregiudizio causato all’industria comunitaria non sono stati solo analizzati a livello dell’industria comunitaria e, in particolare, a livello dei produttori comunitari inclusi nel campione. Tale analisi ha considerato anche i dati relativi a tutta la Comunità. Questi sono stati ottenuti da fonti industriali ufficiali (in particolare Eurocoton) e riguardavano le tendenze nella Comunità relative a produzione, consumo, importazioni, esportazioni e quota di mercato.

    180. L’analisi dell’insieme di questi dati ha permesso alla Commissione di constatare, nell’ambito dell’istituzione del dazio antidumping provvisorio, che la situazione osservata per il totale della produzione comunitaria non si era riprodotta per i 35 produttori che componevano l’industria comunitaria. Essa ne ha concluso che quest’ultima era composta esclusivamente dalle società esistenti e non prendeva quindi in considerazione la situazione delle società che avevano cessato la loro produzione nel periodo di valutazione (cioè al momento del deposito della denuncia) (109).

    181. Nel corso del procedimento amministrativo, gli esportatori hanno affermato che le informazioni relative alle società che non sono incluse nella definizione dell’industria comunitaria non potevano essere utilizzate per provare l’esistenza di un pregiudizio.

    182. In seguito a tale obiezione il Consiglio ha precisato, in modo dettagliato, la valutazione compiuta dalla Commissione. Pur riconoscendo che la valutazione della situazione economica dell’industria cui la denuncia si riferiva normalmente si fonda su un’analisi dell’industria comunitaria, tale valutazione deve, a suo giudizio, tener conto della struttura e della natura dell’industria considerata (110).

    183. Nella presente controversia, i dati relativi alla Comunità hanno permesso di caratterizzare l’industria con la presenza e la forte concorrenza esistente tra un numero importante di operatori. Il Consiglio ha, quindi, ritenuto che gli effetti delle importazioni in esame probabilmente si erano tradotti nella scomparsa di operatori economici nel corso del periodo di valutazione. Non ha quindi ritenuto opportuno limitare la valutazione del pregiudizio alle sole società ancora attive alla fine del periodo di valutazione e che compongono l’industria comunitaria.

    184. Non ritengo che tale analisi sia fondata, nella fattispecie, su un errore manifesto di valutazione.

    185. E’ vero che, in forza dell’art. 3, n. 5, del regolamento di base, deve essere effettuato un esame dell’incidenza delle importazioni che sono oggetto di un dumping sull’industria comunitaria. Tuttavia, risulta dalla lettera dell’art. 3, n. 2, di tale regolamento che la determinazione dell’esistenza di un pregiudizio comporta un esame obiettivo.

    186. Orbene, nella presente controversia, l’industria comunitaria, per come era stata definita, non consentiva, sembra, di rispecchiare le condizioni reali di mercato nella Comunità. Lo studio dei dati collettivi dimostra, infatti, che le tendenze registrate a livello della Comunità erano, in taluni casi, molto diverse da quelle constatate per l’industria comunitaria (111).

    187. Pertanto e per effettuare nel modo più obiettivo possibile l’esame dell’incidenza delle importazioni in esame, mi pare che le autorità comunitarie avessero il diritto di compiere una valutazione complessiva della situazione del mercato di cui trattasi. Un’analisi completa dei dati, compresi quelli relativi alla Comunità nel suo insieme, può solo confermare la validità della valutazione che tali autorità sono tenute a fare in base all’art. 3 del regolamento di base.

    188. D’altronde, risulta dal fascicolo che i dati relativi alla Comunità sono stati calcolati solo in parte (112). Infatti, risulta che la conclusione relativa all’esistenza di un grave pregiudizio si è essenzialmente basata sulla struttura dei prezzi dell’industria comunitaria osservata per le società comprese nel campione. A tale riguardo occorre rilevare che l’esclusione dei dati controversi, nell’ambito del regolamento n. 1644/2001, non ha avuto effetti sulla determinazione dell’esistenza di un grave pregiudizio (113).

    189. Pertanto, non si può qualificare come manifestamente erronea la valutazione delle autorità comunitarie secondo cui era opportuno, ai fini dell’esame del pregiudizio causato all’industria comunitaria, prendere in considerazione i dati relativi alla produzione comunitaria nel suo insieme.

    190. In secondo luogo, occorre chiedersi se le autorità comunitarie abbiano commesso un errore manifesto di valutazione non considerando l’insieme dei fattori pertinenti aventi un’incidenza sulla situazione dell’industria comunitaria, esposti agli artt. 3, n. 5, del regolamento di base e 3.4 dell’accordo antidumping.

    191. Nella fattispecie, per stabilire se l’industria comunitaria aveva subito un grave pregiudizio, le autorità comunitarie hanno preso in considerazione taluni dei fatti elencati agli artt. 3, n. 5 del regolamento di base e 3.4 dell’accordo antidumping. Esse hanno in particolare tenuto conto degli indici relativi alla produttività delle imprese, come la redditività e l’occupazione, e hanno preso in considerazione il livello dei prezzi, delle vendite e delle quote di mercato (in volume e in valore) (114).

    192. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nelle sue osservazioni (115), non ritengo che le disposizioni sopramenzionate richiedano l’esame dell’insieme dei fattori enumerati. Infatti, mi pare che i termini impiegati diano chiaramente alle autorità comunitarie un potere discrezionale nell’esame e nella valutazione di tali indizi.

    193. Da un lato, tali disposizioni richiedono solo che siano esaminati i fattori e gli indici economici «pertinenti che influiscono sulla situazione dell’[industria comunitaria]» (116).

    194. D’altro lato, risulta dalla lettera degli artt. 3, n. 5, ultima frase, del regolamento di base, e 3.4 dell’accordo antidumping, che la lista dei fattori e indici economici esposti «non è esaustiva». In conformità di tali disposizioni, uno solo o una serie di tali fattori non costituisce necessariamente una base di giudizio definitiva.

    195. Quindi pare che tale lista sia puramente indicativa.

    196. A mio giudizio, le autorità comunitarie sono tenute ad esaminare, in forza di tali disposizioni, solo i fattori che possono essere pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio subito. Nella presente controversia, la Commissione ha esposto, in modo dettagliato, i fattori di pregiudizio considerati (117) e, a quanto risulta, nessuna delle parti interessate ha formulato contestazioni in merito a tale valutazione.

    197. Per quanto riguarda l’esame relativo alla pertinenza dei fattori summenzionati, a mio parere, esso comporta una valutazione economica complessa nel compimento della quale le autorità comunitarie godono, lo ricordo, di un ampio potere discrezionale. Così le autorità incaricate dell’inchiesta erano legittimate a ritenere che gli elementi esaminati costituissero già una base di giudizio determinante e sufficiente.

    198. Occorre quindi constatare che tali istituzioni, valutando, ai fini dell’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping, i soli fattori pertinenti che influiscono sulla situazione dell’industria comunitaria, non hanno superato il margine di discrezionalità loro riconosciuto nella valutazione di situazioni economiche complesse.

    199. In tali circostanze e alla luce di quanto precede occorre concludere che le istituzioni comunitarie non hanno commesso alcun errore manifesto di valutazione, in primo luogo, nel determinare il valore normale costruito del prodotto e, in secondo luogo, nell’accertare l’esistenza e la gravità del pregiudizio causato all’industria comunitaria.

    200. Tale conclusione vale non solo per le importazioni in provenienza dall’India, ma anche per quelle originarie del Pakistan.

    201. Infatti, per quanto riguarda il calcolo del valore normale costruito del prodotto simile, si è visto che le autorità comunitarie hanno adottato un metodo identico per l’India e per il Pakistan (118).

    202. Per quanto riguarda la determinazione dell’esistenza di un pregiudizio, le istituzioni comunitarie hanno proceduto a un esame cumulativo dell’incidenza, sull’industria comunitaria, delle importazioni provenienti dall’India, dall’Egitto e dal Pakistan (119). Pertanto, le conclusioni cui sono giunte le autorità comunitarie valgono, a mio giudizio, non solo per le importazioni provenienti dall’India, ma anche per i prodotti originari del Pakistan.

    203. Al contrario, ritengo che tali autorità abbiano agito in modo incompatibile con gli artt. 2, n. 11, del regolamento di base e 2.4.2 dell’accordo antidumping applicando, in sede di calcolo del margine di dumping per il prodotto cui l’inchiesta si riferisce, il metodo dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi secondo i modelli. L’illegittimità di tale metodo di calcolo compromette la validità dell’art. 1 del regolamento impugnato che fissa il tasso del dazio antidumping definitivo per le importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone proveniente dall’India, dall’Egitto e dal Pakistan.

    204. Per queste ragioni occorre dichiarare invalido l’art. 1 del regolamento impugnato nella parte in cui il Consiglio ha applicato, ai fini dell’accertamento del margine di dumping per le importazioni in causa nella presente controversia, il metodo dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi secondo i modelli.

    VI – Sulla validità dei regolamenti successivi

    205. Con la seconda e la terza questione pregiudiziale, che è opportuno esaminare insieme, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di valutare la validità, rispetto al diritto comunitario, dei regolamenti successivi. In tali questioni, si tratta di stabilire se, non prevedendo il rimborso dei dazi antidumping riscossi in applicazione del regolamento impugnato, i regolamenti successivi non siano contrari, da un lato, agli artt. 1, 7, n. 1, e 9, n. 4, del regolamento di base (letto in combinato disposto con gli artt. 1, 7.1 e 9 dell’accordo antidumping), e, dall’altro, al principio di proporzionalità come esposto negli artt. 7, n. 2, e 9, n. 4, dello stesso regolamento.

    206. Ricordo che, mentre l’art. 7 del regolamento di base prevede le condizioni in cui la Commissione può istituire un dazio antidumping provvisorio, l’art. 9 di tale regolamento precisa le modalità di imposizione di un dazio definitivo.

    207. Ai sensi degli artt. 7, n. 1, e 9, n. 4, di tale regolamento, tali dazi possono essere imposti solo se da un esame preliminare (dazio provvisorio) o da una constatazione definitiva (dazio definitivo) risulta l’esistenza di un dumping e di un conseguente pregiudizio per l’industria comunitaria e se gli interessi della Comunità esigono un intervento per impedire tale pregiudizio.

    208. Ai sensi degli artt. 7, n. 2, e 9, n. 4, ultima frase, l’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria.

    209. Tali disposizioni hanno trasposto, in sostanza, i termini degli artt. 7.1, 7.2 e 9.1 dell’accordo antidumping.

    210. Nelle sue osservazioni (120), la ricorrente fa valere che il Consiglio ha costatato, nel regolamento n. 1644/2001, l’esistenza di un livello di dumping inferiore per quanto concerne le importazioni provenienti dall’India. Essa sostiene anche che, nel regolamento n. 160/2002, il Consiglio ha accertato l’assenza di dumping per quanto riguarda le importazioni provenienti dal Pakistan. A suo giudizio, le condizioni richieste dal regolamento di base non erano quindi rispettate al momento dell’istituzione di un dazio antidumping definitivo nell’ambito del regolamento impugnato. Di conseguenza, l’Ikea sostiene che le autorità comunitarie avrebbero dovuto attribuire efficacia retroattiva a tali regolamenti e prevedere il rimborso dei dazi antidumping pagati in base al regolamento impugnato. In mancanza del detto rimborso, essa afferma che i regolamenti successivi violano il principio di proporzionalità in quanto l’industria comunitaria avrebbe beneficiato di una protezione molto più estesa di quanto fosse necessario.

    211. Quindi occorre verificare se, non prevedendo il rimborso degli importi versati in applicazione del regolamento impugnato, le autorità comunitarie abbiano agito in modo incompatibile con le disposizioni applicabili del regolamento di base e dell’accordo antidumping. A tale fine, traccerò una distinzione tra, da un lato, i regolamenti n. 1644/2001 e n. 160/2002, e, dall’altro, il regolamento n. 696/2002, in quanto essi sono stati adottati su basi giuridiche diverse.

    A –    Sulla validità dei regolamenti n. 1644/2001 e n. 160/2002

    212. I regolamenti n. 1644/2001 e n. 160/2002 sono stati adottati sulla base del regolamento n. 1515/2001. Quest’ultimo, lo ricordo, permette alla Comunità di conformare una misura adottata nell’ambito del regolamento di base alle raccomandazioni e decisioni del DSB riguardanti misure antidumping.

    213. Ricordo che il regolamento n. 1644/2001 modifica, sulla base delle raccomandazioni del DSB le conclusioni relative alle importazioni provenienti dall’India contenute nel regolamento impugnato. Alla luce di tale riesame, il Consiglio ha constatato l’esistenza di un dumping inferiore riguardante tali importazioni e ha modificato, di conseguenza, il tasso del dazio antidumping istituito dal regolamento impugnato.

    214. Per quanto riguarda il regolamento n. 160/2002, esso chiude il procedimento relativo alle importazioni provenienti dal Pakistan poiché il nuovo calcolo ha dimostrato che non esisteva alcun dumping per le importazioni del prodotto considerato da parte di una qualsiasi delle società pakistane.

    215. Nessuno di questi due regolamenti prevede il rimborso dei dazi antidumping versati in applicazione del regolamento impugnato. Tuttavia, contrariamente alla ricorrente, non penso che le istituzioni comunitarie siano tenute, nella fattispecie, a prevedere tale rimborso.

    216. Infatti, l’art. 3 del regolamento n. 1515/2001 prevede espressamente che «salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi [di questo regolamento] ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data» (121). Come chiarisce il sesto ‘considerando’ di tale regolamento, la ragione è che le raccomandazioni e decisioni formulate dal DSB non hanno effetto retroattivo. Il memorandum d’intesa esige esclusivamente che il membro interessato ottemperi a tali raccomandazioni e decisioni immediatamente o entro un periodo ragionevole (122).

    217. Il Consiglio ha quindi semplicemente voluto, per gli obblighi che gli incombono in forza dell’accordo che istituisce l’OMC, rendere conforme il regolamento impugnato alle conclusioni del DSB. Dunque esso non aveva affatto l’obbligo di conferire un effetto retroattivo al nuovo calcolo dei dazi antidumping relativi alle importazioni provenienti dall’India e dal Pakistan.

    B –    Sulla validità del regolamento n. 696/2002

    218. Contrariamente ai regolamenti n. 1644/2001 e n. 160/2002, il regolamento n. 696/2002 non è stato adottato allo scopo di modificare il regolamento impugnato con riguardo alle raccomandazioni e decisioni del DSB. Tale regolamento conferma solo il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni indiane, come modificato dal regolamento n. 1644/2001. Tale riesame, fondato sull’art. 11, n. 3, del regolamento di base, aveva l’unico scopo di adattare, per l’avvenire, i dazi antidumping istituiti sulle importazioni di biancheria da letto in seguito all’abrogazione delle misure relative alle importazioni originarie del Pakistan e della scadenza delle misure relative alle importazioni provenienti dall’Egitto (123). Di conseguenza, mi pare che il Consiglio non fosse assolutamente tenuto a prevedere, nell’ambito di tale riesame, il rimborso dei dazi versati in applicazione del regolamento impugnato.

    219. Alla luce di tutto quanto precede, ritengo quindi che le autorità comunitarie non abbiano agito in modo incompatibile con le disposizioni applicabili del regolamento di base e dell’accordo antidumping non prevedendo, nell’ambito dei regolamenti successivi, il rimborso dei dazi antidumping versati in applicazione del regolamento impugnato.

    VII – Sulle conseguenze derivanti dall’invalidità del regolamento impugnato

    220. Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di precisare le modalità del rimborso dei dazi antidumping versati in applicazione del regolamento impugnato.

    221. Per quanto riguarda il calcolo dell’importo dei dazi antidumping da rimborsare, ritengo che si tratti di un compito che spetta alle istituzioni competenti della Comunità in forza dell’art. 233 CE. Infatti queste ultime sono tenute, secondo costante giurisprudenza, ad adottare i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza pregiudiziale (124).

    222. Poiché ho constatato l’invalidità dell’art. 1 del regolamento impugnato, in quanto applica un metodo di calcolo errato del margine di dumping, mi pare che le autorità comunitarie competenti dovrebbero riesaminare il regolamento impugnato e ricalcolare, sulla base delle informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta iniziale, il margine di dumping per le importazioni originarie dell’India, dell’Egitto e del Pakistan.

    223. Se viene constatato che il margine effettivo di dumping sulla base del quale i dazi definitivi sono stati riscossi è eliminato o ridotto ad un livello inferiore al livello del dazio antidumping pagato, sarà compito delle autorità competenti modificare, di conseguenza, il tasso del dazio antidumping istituito dal regolamento impugnato e comunicare l’importo dei dazi antidumping da rimborsare all’autorità nazionale competente.

    224. Per quanto riguarda le persone che possono ottenere il rimborso, ritengo che qualsiasi importatore che abbia pagato dazi in base al regolamento impugnato debba poter formulare una domanda di rimborso, in forza dell’art. 11, n. 8, del regolamento di base, se è stabilito che, al momento del loro pagamento, i dazi antidumping in questione non erano legittimamente dovuti.

    225. Infatti, l’art. 11 di tale regolamento, intitolato «Durata, riesami e restituzioni», dispone, al suo n. 8, che «un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore».

    226. Mi pare che l’ambito di applicazione di questa disposizione non sia limitato alle sole ipotesi delle procedure di riesame avviate dalla Commissione in forza dell’art. 1, nn. 2‑7, di tale regolamento. Ritengo quindi che in tale disposizione dovrebbero anche poter rientrare i casi in cui, in seguito ad una sentenza della Corte che dichiara l’invalidità del metodo adottato per il calcolo del margine di dumping, viene constatato che esso è stato annullato o ridotto ad un livello inferiore.

    VIII – Conclusione

    227. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni poste dalla High Court of Justice (England & Wales), Chacery Division:

    «1)      L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 28 novembre 1997, n. 2398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’Egitto, dell’India e del Pakistan, è invalido in quanto il Consiglio ha applicato, ai fini della determinazione del margine di dumping per il prodotto a cui l’inchiesta si riferisce, il metodo dell’“azzeramento”dei margini di dumping negativi secondo i modelli.

    2)      Sarà compito delle istituzioni competenti della Comunità europea adottare le misure che l’esecuzione della presente pronuncia pregiudiziale comporta.

    3)      Gli importatori che hanno pagato dazi in forza del regolamento n. 2398/97 devono poter presentare una domanda di rimborso in forza dell’art. 11, n. 8, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea».


    1 – Lingua originale: il francese.


    2– GU L 336, pag. 103.


    3– GU L 336, pag. 234.


    4– GU L 336, pag. 1.


    5– V. anche l'art. XVI di questo stesso accordo che dispone, al n. 4, che «[c]iascun membro garantisce la conformità delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative con gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli accordi allegati».


    6 – La domanda di pronuncia pregiudiziale si riferisce, in particolare, agli artt. 2.2.2, sub ii), 2.4.2 e 3.4 dell'accordo antidumping. A fini di chiarezza, preciserò il contenuto di tali disposizioni nel corso della mia analisi.


    7– In conformità dell'art. IV, n. 3, dell'accordo che istituisce l'OMC, è il Consiglio generale dell'OMC, composto dai rappresentanti di tutti i membri, che esercita tali funzioni.


    8– Regolamento 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56 pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»).


    9– V. quinto ‘considerando’.


    10– V. artt. 6, 7 e 9 del regolamento di base. Per maggiore comodità, designerò la Commissione e il Consiglio, nell'adempimento delle loro rispettive funzioni, con la denominazione di «autorità comunitarie» o di «istituzioni comunitarie».


    11– V. art. 14, n. 1, del regolamento di base.


    12– Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento di base, per «industria comunitaria» bisogna intendere «il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria (…) della produzione comunitaria totale di tali prodotti». In forza dell'art. 5, n. 4, dello stesso regolamento le produzioni addizionate devono realizzare oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile.


    13– Ai sensi dell'art. 1, n. 4, del regolamento di base, per «prodotto simile» occorre intendere un prodotto identico oppure, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, «abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato».


    14– Ai sensi dell'art. 1, n. 3, del regolamento di base il paese esportatore è di norma il paese d'origine del prodotto di cui trattasi.


    15– V. art. 2, n. 12, dello stesso regolamento.


    16– Prima di imporre dazi antidumping, le istituzioni comunitarie devono così contemperare vari interessi tra loro divergenti e tener conto non soltanto degli interessi degli esportatori e degli importatori inquisiti, ma anche degli interessi dell'industria comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Il contemperamento di tali interessi si traduce nel testo dell'art. 9, n. 4, del regolamento di base, il quale dispone che l'importo del dazio antidumping non può essere superiore a quanto è necessario per l'eliminazione del danno provocato all'industria comunitaria. V., in proposito, sentenze del Tribunale 29 settembre 2000, causa T‑87/98, International Potash Company/Consiglio (Racc. pag. II‑3179, punto 42), e 8 luglio 2003, causa T‑132/01, Euroalliages e a./Commissione (Racc. pag. II‑2359, punto 45).


    17– In forza dell'art. 7, n. 2, del regolamento di base, tale principio si applica anche al dazio antidumping provvisorio imposto dalla Commissione.


    18 – Regolamento (CE) 12 giugno 1997, n. 1069 (GU L 156, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»).


    19– Regolamento 28 novembre 1997 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan (GU L 332, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).


    20– Tali consultazioni sono state richieste ai sensi degli artt. 4 del memorandum d'accordo, XXIII del GATT del 1994 e 17 dell'accordo antidumping.


    21– V. relazione «Comunità europee – Dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto in cotone originaria dell'India», disponibile sul sito Internet dell'OMC (http://www.wto.org, con il riferimento WT/DS141/R).


    22– V. relazione «Comunità europee – Dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto in cotone originaria dell'India», disponibile sul sito Internet dell'OMC (http://www.wto.org, con il riferimento WT/DS141/AB/R).


    23– GU L 201, pag. 10.


    24– Regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 2398/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan e che sospende la sua applicazione alle importazioni originarie dell'India (GU L 219, pag. 1).


    25– Art. 1 del regolamento n. 1644/2001.


    26– Art. 2 del medesimo regolamento.


    27– Regolamento 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan (GU L 26, pag. 1).


    28– In conformità dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 160/2002, il dazio antidumping istituito sulle importazioni di biancheria da letto originarie dell'Egitto è effettivamente scaduto il 28 febbraio 2002, per quanto riguarda l'Egitto, dal momento che la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta di riesame.


    29– Tale disposizione consente alle autorità comunitarie di riesaminare la necessità di lasciare in vigore le misure se ciò ha una giustificazione (per esempio, se le circostanze riguardanti il dumping e il pregiudizio sono notevolmente cambiate).


    30– Regolamento 22 aprile 2002, che conferma il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India istituito dal regolamento n. 2398/97 e modificato e sospeso dal regolamento n. 1644/2001 del Consiglio (GU L 109, pag. 3).


    31– Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).


    32 – Causa C‑76/00 P, Racc. pag. I‑79.


    33 – Punto 56


    34– Causa C‑69/89, Racc. pag. I‑2069. In tale sentenza, la Corte ha giudicato che le competeva verificare la legittimità del comportamento delle istituzioni comunitarie rispetto alle norme del GATT del 1947, qualora la Comunità avesse inteso dare esecuzione ad un'obbligazione particolare assunta nell'ambito dell'OMC. Si tratta di una delle due eccezioni alla sua giurisprudenza classica secondo cui, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie (v., in particolare, sentenze della Corte 23 novembre 1999, causa C‑149/96, Portogallo/Commissione (Racc. pag. I‑8395, punto 47); 12 marzo 2002, cause riunite C‑27/00 e C‑122/00, Omega Air e a. (Racc. pag. I‑2569, punto 93); Petrotub e Republica/Consiglio, cit., punto 53; 30 settembre 2003, causa C‑93/02 P, Biret International/Consiglio (Racc. pag. I‑10497, punto 52), e 1° marzo 2005, causa C‑377/02, Van Parys (Racc. pag. I‑1465, punto 39); nonché sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑151/00, Laboratoire du Bain/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑0000, punto 102). La seconda eccezione, espressa dalla Corte nella sua sentenza 22 giugno 1989, causa 70/87, Fediol Commissione (Racc. pag. 1781, punti 19‑22), si applica quando l'atto comunitario di cui trattasi rinvia espressamente a disposizioni precise degli accordi OMC (v., in particolare, per quanto riguarda gli accordi OMC, sentenze cit. Portogallo/Consiglio, punto 49, e Biret International /Consiglio, punto 53).


    35– Convenzione disponibile sul sito Internet: http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf


    36– Il corsivo è mio.


    37– V, al riguardo, artt. II, n. 2, e XVI, n. 4, dell'accordo che istituisce l'OMC.


    38– V., in particolare, sentenza 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend & Loos (Racc. pag. 1).


    39– Preambolo, paragrafo 3, dell'accordo che istituisce l'OMC (il corsivo è mio).


    40– V. primo e terzo ‘considerando’ dell'accordo che istituisce l'OMC nonché il preambolo del GATT del 1994.


    41– V. anche art. 17, n. 6, sub ii), dell'accordo antidumping (il corsivo è mio).


    42– Ai sensi dell'art. IV, n. 1, dell'accordo che istituisce l'OMC, la Conferenza dei ministri è composta da rappresentanti di tutti i membri dell'OMC. Essa è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali e stabilisce gli orientamenti politici dell'OMC.


    43– In forza dell'art. IV, nn. 2, 3 e 4 dell'accordo che istituisce l'OMC, il Consiglio generale è composto da rappresentanti di tutti i membri dell'OMC. Esso è l'organo di esame delle politiche commerciali ed esercita, in particolare, le funzioni di organo di conciliazione.


    44– Parere 14 dicembre 1991, relativo al «[p]rogetto di accordo tra la Comunità e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio, relativo alla creazione dello Spazio economico europeo» (Racc. pag. I‑6079). Tale parere riguardava, in particolare, la compatibilità del sistema di controllo giurisdizionale che l'accordo si proponeva di istituire con il Trattato CEE.


    45– Punto 39.


    46– Punto 40.


    47– Punto 42.


    48– Punto 45.


    49– Punto 46.


    50– Per un'esposizione dei miglioramenti apportati al meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC, vedi, in particolare, articoli di Cottier, T., «Dispute settlement in the World Trade Organization: characteristics and structural implications for the European Union», Common Market Law Review, 1998, pag. 325; de Eeckout, P., «The domestic legal status of the WTO agreement: interconnecting legal systems», Common Market Law Review, 1997, pag. 37, e de Paemen, H., «The significance of the Uruguay Round», in Bourgeois J.H.J., Berrod, F., e Gippini Fournier, E., The Uruguay Round Results, European Interuniversity Press, Bruxelles, 1995, pag. 33, in particolare pag. 39.


    51– E' interessante notare che, nell'ambito della relazione pubblicata, il 31 ottobre 2005, dal gruppo speciale, «Stati Uniti – Leggi, regolamenti e metodo di calcolo dei margini di dumping (Azzeramento)», disponibile sul sito Internet dell'OMC (http://www.wto.org, con il riferimento WT/DS294/R), quest'ultimo ha ritenuto di non essere vincolato dalle raccomandazioni precedenti dell'organo d'appello (punto 7.30).


    52– V.art. 3, n. 7, del memorandum d'intesa.


    53– V. art. 21, n. 1.


    54– V. art. 22, n. 1.


    55– V. artt. 3, n. 7, e 22, n. 1.


    56– V. art. 21, n. 6.


    57– V., in particolare, sentenza Van Parys, cit. (punti 48 e 51).


    58– V., in particolare, sentenze del Tribunale 5 giugno 1996, causa T‑162/94, NMB France e a./Commissione (Racc. pag. II‑427, punto 72); 29 gennaio 1998, causa T‑97/95, Sinochem/Consiglio (Racc. pag. II‑85, punto 51), 17 luglio 1998, causa T‑118/96, Thai Bicycle/Consiglio (Racc. pag. II‑2991, punto 32), e 4 luglio 2002, causa T‑340/99, Arne Mathisen/Consiglio (Racc. pag. II‑2905, punto 53).


    59– V., ad esempio, sentenza del Tribunale Arne Mathisen/Consiglio, cit (punto 114).


    60– V., in particolare, sentenze 7 maggio 1987, causa 240/84, Toyo/Consiglio (Racc. pag. 1809, punto 19), e causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio (Racc. pag. 1861, punto 21).


    61– V., in particolare, sentenze della Corte 14 marzo 1990, causa C‑156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑781, punto 43); 11 luglio 1990, cause riunite C‑305/86 e C‑160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio (Racc. pag. I‑2945, punti 48 e ss), cause riunite C‑ 320/86 e C‑188/87, Stanko France/Commissione e Consiglio (Racc. pag. I‑3013), e sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, causa T‑164/94, Ferchimex/Consiglio (Racc. pag. II‑2681).


    62– V., ad esempio, sentenza della Corte Toyo/Consiglio, cit. (punto 19), nonché sentenze del Tribunale Thai Bicycle/Consiglio, cit. (punto 33); 15 ottobre 1998, causa T‑2/95, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (Racc. Pag. II‑3939, punto 292), Euroalliages e a./Commissione, cit. (punto 49), e Arne Mathisen/Consiglio, cit. (punto 54).


    63– Sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio, cit. (punto 306).


    64– V., ad esempio, sentenze del Tribunale International Potash Company/Consiglio, cit. (punto 65), e 27 settembre 2005, causa T‑134/03, Common Market Fertilizers/Commissione (Racc. pag. II‑0000, punto 156).


    65– Secondo l'art. 20 del regolamento di base, la Commissione deve informare le parti interessate, se queste ultime ne fanno richiesta, degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie, purché l'esigenza di tutelare le informazioni riservate sia assicurata.


    66– Il corsivo è mio.


    67– Ricordo che, ai sensi dell'art. 2.1 dell'accordo antidumping, «un prodotto è da considerarsi oggetto di dumping, (…) se il prezzo di esportazione di tale prodotto, esportato da un paese all'altro, è inferiore a quello comparabile, praticato nell'ambito di normali operazioni commerciali, per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione» (il corsivo è mio).


    68– Il corsivo è mio.


    69– Ai sensi dell'art. 2, n. 2, primo comma, del regolamento di base, le vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno sono di norma utilizzate per determinare il valore normale se il volume di tali vendite corrisponde ad almeno il 5 % del volume delle vendite del prodotto nella Comunità. Tali vendite sono denominate «rappresentative».


    70– V., in particolare, sentenza 10 marzo 1992, causa C‑175/87, Matsushita Electric/Consiglio (Racc. pag. I‑1409, punto 32).


    71– Sentenza Nakajima/Consiglio, cit. (punti 35 e 61).


    72– Tale disposizione precisa quanto segue:


    «(…)l'importo delle spese di vendita, amministrative e generali e del margine di profitto deve basarsi su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita, nell'ambito di normali operazioni commerciali, del prodotto simile da parte dell'esportatore o produttore sottoposto a inchiesta. Se non è possibile determinare tale importo come sopra indicato, la determinazione può avvenire con riferimento:


    (…)


    ii) alla media ponderata degli importi di spesa sostenuti e di profitto realizzati da altri esportatori o produttori sottoposti a inchiesta in relazione alla produzione e alla vendita, sul mercato interno del paese di origine, del prodotto simile;


    (…)» (il corsivo è mio).


    73– V. punti 8‑17.


    74– Tale disposizione autorizza le autorità incaricate dell'indagine a procedere per campioni nei casi in cui il numero di denunzianti, esportatori o importatori, di tipi di prodotto o di operazioni è molto elevato. L'inchiesta può così essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi.


    75– V. ‘considerando’ 15 e ss. del regolamento provvisorio.


    76– V. ‘considerando’ 23 e ss. del regolamento provvisorio, e ‘considerando’ 18 del regolamento impugnato che precisa che la gran maggioranza delle società indiane che hanno collaborato all'inchiesta erano orientate verso l'esportazione e non vendevano il prodotto simile sul mercato interno. Solo due produttori/esportatori indiani hanno dichiarato, al momento della selezione, di avere venduto il prodotto simile sul mercato interno. Tuttavia l'inchiesta ha dimostrato che solo un produttore aveva effettuato vendite rappresentative.


    77– V. ‘considerando’ 33 e ss. del regolamento provvisorio


    78– V. punto 11 delle osservazioni scritte dalla ricorrente. Essa si riferisce, in particolare, all'impiego, al plurale, dei termini «importi» e «altri esportatori e produttori» nonché alla nozione di «media ponderata» degli «importi».


    79– V. punto 61 delle sue osservazioni.


    80– Infatti risulta dal ‘considerando’ 18 del regolamento impugnato che il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale corrisponde alla media ponderata del profitto realizzato dalla società indiana sulle vendite interne dei tipi remunerativi.


    81– Punto 12.


    82– V. anche sesto ‘considerando’ del regolamento di base che precisa «[il valore normale] in tutti i casi dovrebbe essere basato sulle vendite rappresentative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali (…)». (Il corsivo è mio).


    83– Causa C‑105/90, Racc. pag. I‑677.


    84– Punto 13. V. anche sentenza del Tribunale Thai Bicycle/Consiglio, cit. (punto 47) (il corsivo è mio).


    85– Il Consiglio ha riconosciuto, al ‘considerando’ 74 del regolamento n. 1644/2001 che tale metodologia non è adeguata alla presente inchiesta. A suo giudizio, infatti, essa implicherebbe un trattamento discriminatorio tra gli esportatori per cui viene utilizzato il margine di profitto proprio e gli esportatori, di cui all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base per i quali si utilizzano le medie ponderate delle spese GAV e dei profitti realizzati nel corso del totale delle vendite.


    86– Per essere «equo», tale confronto deve essere fatto, in conformità dell'art. 2, n. 10, del regolamento di base, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi, come le condizioni di vendita e di tassazione del prodotto, le sue caratteristiche fisiche, o ancora la conversione delle monete.


    87– V. sentenza Petrotub e Republica/Consiglio, cit. (punto 49).


    88– L'art. 2.4.2 dell'accordo antidumping così recita:


    «(…) l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta è di norma accertata sulla base di un confronto fra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione comparabili, ovvero sulla base di un confronto fra il valore normale e il prezzo all'esportazione effettuato per ogni singola operazione. Il valore normale determinato sulla base di una media ponderata può essere confrontato con i prezzi di singole operazioni di esportazione ove le autorità rilevino andamenti dei prezzi all'esportazione sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e sia fornito il motivo per il quale non sia possibile tener conto adeguatamente di tali differenze attraverso il confronto fra singole medie ponderate o fra singole operazioni».


    89– V., in particolare, punto 63 delle osservazioni del Consiglio, e 21 delle osservazioni della ricorrente.


    90– Tale questione è stata peraltro oggetto di una questione pregiudiziale per la valutazione della legittimità del regolamento impugnato, posta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) nell'ambito di una controversia tra la società Metro International GmbH e lo Hauptzollamt Düsseldorf (causa C‑245/05).


    91– V. paragrafi 108 e 109 delle presenti conclusioni.


    92– In tal modo si ottiene un margine di dumping positivo quando c'è un dumping e un margine di dumping negativo quando non c'è. I valori positivi e negativi degli importi che rientrano in tale calcolo indicano precisamente la misura in cui il prezzo all'esportazione è superiore o inferiore al valore normale.


    93– V. punto 22 delle sue osservazioni.


    94– V. relazione citata alla nota a pag. 51 delle presenti conclusioni.


    95– V. art. 2, n. 11, seconda frase, del regolamento di base, nonché il punto 11 (sub 110) della sentenza Petrotub e Republica/Consiglio, cit.


    96– V. punto 23 della sentenza.


    97 – Ricordo che il prodotto a cui l'inchiesta si riferisce era composto di diversi modelli di biancheria da letto, considerati dalle autorità incaricate dell'inchiesta come sostituibili (v. decimo ‘considerando’ del regolamento provvisorio).


    98–      I margini di dumping sono indicati in valori assoluti, sebbene normalmente essi siano espressi in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria da cui prescindo in questi esempi.


    99– Il corsivo è mio.


    100– Punto 65.


    101– Ricordo che, secondo l'art. 4, n. 1, del regolamento di base, la nozione d'«industria comunitaria» designa il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di tali prodotti.


    102– V. art. 3, n. 1, del regolamento di base.


    103– Rientrano tra questi fattori e indici economici: «il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni, l'entità del margine di dumping effettivo, la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito, e dell'utilizzazione della capacità produttiva».


    104– Tra tali fattori sono compresi: «gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti».


    105– Ai sensi dell'art. 3.4 dell'accordo antidumping, «[l']'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria nazionale interessata deve comportare una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti che influiscono sul suo andamento, come la diminuzione reale o potenziale della produzione, delle vendite, dei profitti, della quota di mercato, della produttività, della redditività degli investimenti o dello sfruttamento della capacità; dei fattori che incidono sui prezzi interni; dell'entità del margine di dumping; degli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla reperibilità di capitali o investimenti. Questo elenco non è esauriente, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante».


    106– V. ‘considerando’ 52 e 57 del regolamento provvisorio.


    107– V. nota a pag.74.


    108– V. ‘considerando’ 61 del regolamento provvisorio.


    109– V. ‘considerando’ 81 del regolamento provvisorio


    110– V. ‘considerando’ 41 e ss.del regolamento impugnato.


    111– A titolo di esempio, v. ‘considerando’ 82 del regolamento provvisorio che indica che le vendite in volume nella Comunità sono diminuite del 17 % durante il periodo dell'inchiesta mentre quelle dei produttori dell'industria comunitaria che sono stati inclusi nel campione sono diminuite soltanto dell'1,5 %.


    112– V. ‘considerando’ 40 del regolamento impugnato nonché punto 69 delle osservazioni del Consiglio.


    113– V. ‘considerando’ 51 del detto regolamento.


    114– V. ‘considerando’ 81‑94 del regolamento provvisorio.


    115– V. punti 27‑30.


    116– Il corsivo è mio.


    117– V. nota a pag. 115 delle presenti conclusioni.


    118– V. paragrafi 128 e 129 delle presenti conclusioni.


    119– V. ‘considerando’ 64 e ss. del regolamento provvisorio.


    120–   V. punto 47 e ss.


    121– Il corsivo è mio.


    122– V., in particolare, art. 21, n. 3, del memorandum d'intesa.


    123– Tale riesame era necessario poiché l'accertamento del pregiudizio e del nesso di casualità, stabilito nel regolamento impugnato, era fondato su un esame dell'incidenza congiunta delle importazioni dall'India, dall'Egitto e dal Pakistan (v. terzo ‘considerando’ del regolamento n. 696/2002).


    124– V., in particolare, sentenza del Tribunale 20 maggio 1999, causa T‑220/97, H & R Ecroyd/Commissione (Racc. pag. II‑1677, punto 49).

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