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Document 62003TO0271

Ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2006.
Deutsche Telekom AG contro Commissione delle Comunità europee.
Riservatezza - Contestazione delle parti intervenienti.
Causa T-271/03.

Raccolta della Giurisprudenza 2006 II-01747

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:163

Causa T-271/03

Deutsche Telekom AG

contro

Commissione delle Comunità europee

«Riservatezza — Opposizione delle parti intervenienti»

Ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 15 giugno 2006 

Massime dell’ordinanza

1.     Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 2)

2.     Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga

3.     Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga

1.     L’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti; però, a richiesta di una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati.

Per stabilire a quali condizioni si possa accordare un trattamento riservato a determinati elementi del fascicolo, è necessario ponderare, per ogni atto di causa o parte di esso per cui venga richiesto un trattamento riservato, il legittimo intento della ricorrente di evitare una lesione sostanziale dei propri interessi commerciali e l’esigenza, altrettanto legittima, degli intervenienti di disporre delle informazioni necessarie onde essere totalmente in grado di far valere i loro diritti e di esporre le loro tesi dinanzi al giudice comunitario.

Quando la ricorrente ha esposto, per ogni elemento oggetto della domanda di trattamento riservato, i motivi per cui, a suo parere, la divulgazione determinerebbe una lesione sostanziale dei suoi interessi commerciali, affinché il presidente possa effettuare la ponderazione degli interessi, la negazione della riservatezza ad opera degli intervenienti deve riguardare elementi precisi degli atti di causa che sono stati omessi ed enunciare i motivi per i quali dovrebbe essere negato il trattamento riservato di tali elementi.

(v. punti 9-12)

2.     La domanda di una parte relativa al ritiro dal fascicolo dei documenti o delle parti di documenti per i quali il presidente respinga la domanda di trattamento riservato non può essere accolta in quanto essa mira ad eludere la decisione del presidente sulla domanda di trattamento riservato.

(v. punto 13)

3.     Un trattamento riservato dei dati riguardanti fatti risalenti a cinque o più anni può essere concesso, in via eccezionale, solo se si dimostri che i dati in questione, nonostante il loro carattere storico, costituiscono sempre elementi essenziali della posizione commerciale dell’impresa interessata.

(v. punto 45)




ORDINANZA DEL PRESIDENTE

DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

15 giugno 2006 (*)

«Riservatezza – Contestazione delle parti intervenienti»

Nel procedimento T‑271/03,

Deutsche Telekom AG, con sede in Bonn (Germania), rappresentata dagli avv.ti K. Quack, U. Quack e S. Ohlhoff,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dalla sig.ra K. Mojzesowicz e dal sig. S. Rating, successivamente dalla sig.ra Mojzesowicz e dal sig. A. Whelan, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Arcor AG & Co. KG, con sede in Eschborn (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann, F. Wiemer e M. Rosenthal,

e da

CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, con sede in Münster (Germania),

EWE TEL GmbH, con sede in Oldenbourg (Germania),

HanseNet Telekommunikation GmbH, con sede in Amburgo (Germania),

ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG, con sede in Düsseldorf (Germania),

Versatel Nord-Deutschland GmbH, già KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, con sede in Flensburg (Germania),

NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, con sede in Colonia (Germania),

TeleBel Gesellschaft für Telekommunikation Bergisches Land mbH, con sede in Wuppertal (Germania),

Versatel Süd-Deutschland GmbH, già tesion Telekommunikation GmbH, con sede in Stoccarda (Germania),

Versatel West-Deutschland GmbH & Co. KG, già VersaTel Deutschland GmbH & Co. KG, con sede in Dortmund (Germania),

rappresentate dagli avv.ti N. Nolte, T. Wessely e J. Tiedemann,

intervenienti,

avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 21 maggio 2003, 2003/707/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 CE (Casi COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche Telekom AG) (GU L 263, pag. 9),

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE

DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento

1       Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2003, la Deutsche Telekom AG (in prosieguo: la «ricorrente») ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 21 maggio 2003, 2003/707/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 CE (Casi COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche TeleKom AG) (GU L 263, pag. 9; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2       Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2003, Arcor AG & Co. KG (in prosieguo: la «parte interveniente I »), da un lato, e CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, TeleBel Gesellschaft für Telekommunikation Bergisches Land mbH, Versatel Nord-Deutschland GmbH, già KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, Versatel Süd-Deutschland GmbH, già tesion Telekommunikation GmbH, Versatel West-Deutschland GmbH & Co. KG, già Versatel Deutschland GmbH & Co. KG (in prosieguo indicate congiuntamente: la «parte interveniente II»), dall’altro, hanno chiesto di intervenire a sostegno della Commissione.

3       Con lettera 30 gennaio 2004, la ricorrente ha presentato al Tribunale una domanda di trattamento riservato di alcuni passaggi del ricorso, del controricorso, della replica e di alcuni allegati ad essi relativi.

4       Con lettera 22 marzo 2004, la ricorrente ha presentato al Tribunale una domanda di trattamento riservato di un passaggio della controreplica.

5       Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 6 maggio 2004, le imprese menzionate al precedente punto 2 sono state autorizzate ad intervenire a sostegno della Commissione. La decisione sulla fondatezza della domanda di trattamento confidenziale è stata riservata.

6       Versioni non riservate dei vari atti processuali, approntate dalla ricorrente, sono state comunicate alle parti intervenienti I e II.

7       Con lettere 24 giugno 2004, le parti intervenienti I e II hanno contestato la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente.

8       Con lettera 20 dicembre 2004, la ricorrente ha depositato osservazioni sulle obiezioni sollevate dalle parti intervenienti I e II. Nella medesima lettera, la ricorrente chiede inoltre che, nel caso in cui la sua domanda di trattamento riservato venga respinta in tutto o in parte, le sia concessa la possibilità di ritirare dal fascicolo i documenti o le parti dei documenti oggetto del diniego di trattamento riservato.

 Sulla domanda di trattamento riservato

1.     Osservazioni preliminari

9       La domanda di trattamento riservato è stata presentata in forza dell’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, a norma del quale «l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti», ma «a richiesta d’una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati».

10     Secondo la giurisprudenza, per stabilire a quali condizioni si possa accordare un trattamento riservato a determinati elementi del fascicolo, è necessario ponderare, per ogni atto di causa o parte di esso per cui venga richiesto un trattamento riservato, il legittimo intento della ricorrente di evitare una lesione sostanziale dei propri interessi commerciali e l’esigenza, altrettanto legittima, degli intervenienti di disporre delle informazioni necessarie onde essere totalmente in grado di far valere i loro diritti e di esporre le loro tesi dinanzi al giudice comunitario (ordinanza del Tribunale 4 aprile 1990, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-163, punto 11, e ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 5 agosto 2003, causa T-168/01, Glaxo Wellcome/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 35).

11     Si deve constatare che la domanda di trattamento riservato è stata ampiamente motivata dalla ricorrente in un documento depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2004 e che tale motivazione è stata ancora completata in un documento depositato il 20 dicembre 2004. La ricorrente ha esposto, per ogni elemento oggetto della domanda di trattamento riservato, i motivi per cui, a suo parere, la divulgazione determinerebbe una lesione sostanziale dei suoi interessi commerciali.

12     Pertanto, affinché il presidente possa effettuare la ponderazione menzionata al punto precedente, la negazione della riservatezza delle parti intervenienti deve riguardare elementi precisi degli atti di causa che sono stati omessi ed enunciare i motivi per i quali dovrebbe essere negato il trattamento riservato di tali elementi.

13     Infine, la domanda della ricorrente relativa al ritiro di documenti o di parti di documenti per i quali il presidente respinga la domanda di trattamento riservato (v. precedente punto 8) non può essere accolta in quanto essa, così come è stata presentata, mira ad eludere la decisione del presidente sulla domanda di trattamento riservato.

2.     Sugli elementi della domanda di trattamento riservato che non sono stati contestati, in maniera esplicita e precisa, dalle intervenienti

14     Le intervenienti non hanno contestato, in maniera esplicita e precisa, nel senso descritto al precedente punto 12, vari elementi degli atti di causa per i quali la ricorrente aveva chiesto un trattamento riservato. Conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 10, per tali elementi il presidente non è in grado di effettuare una ponderazione tra, da un lato, il legittimo intento della ricorrente di evitare una lesione sostanziale dei suoi interessi commerciali e, dall’altro, l’esigenza, altrettanto legittima, delle intervenienti di disporre delle informazioni necessarie onde essere totalmente in grado di far valere i loro diritti e di esporre le loro tesi dinanzi al giudice comunitario.

15     Pertanto, la domanda di trattamento riservato della ricorrente dev’essere accolta nella parte relativa agli elementi che non sono stati contestati dalle intervenienti in maniera esplicita e precisa. Si tratta degli elementi qui di seguito indicati:

–       decisione impugnata (allegato A.1 del ricorso): gli elementi omessi al 99°, 151°, 152°, 154°, 160°-162°, 167° e 172° ‘considerando’;

–       comunicazione degli addebiti del 2 maggio 2002 (allegato A.2 del ricorso): gli elementi omessi ai punti 26-28, 39, 45, 92, 124-126, 128, 131, 133, 137-140 e 143-147;

–       osservazioni della ricorrente del 29 luglio 2002 sulla comunicazione degli addebiti (allegato A.3 del ricorso): gli elementi omessi alle pagg. 4, 11-13, 37, 41, 65-67, 75, 76, 78-80, 88-91, 93, 94, 98, 100-106, 108, 109 e 122;

–       osservazioni della ricorrente del 25 ottobre 2002 sulle risposte dei denuncianti (allegato A.4 del ricorso): gli elementi omessi alle pagg. 14 e 31;

–       comunicazione degli addebiti complementare del 21 febbraio 2003 (allegato A.5 del ricorso): gli elementi omessi ai punti 1, 3, 4, 5 e 8-10;

–       osservazioni della ricorrente del 14 marzo 2003 sulla comunicazione degli addebiti complementare (allegato A.6 del ricorso): gli elementi omessi alle pagg. 5, 7, 20 e 21;

–       decisione della Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (autorità tedesca competente in materia di regolamentazione del settore delle poste e delle telecomunicazioni; in prosieguo: la «RegTP») 11 aprile 2002 (allegato A.8 del ricorso): gli elementi omessi alle pagg. 22-35 e 37;

–       decisione della RegTP 29 aprile 2003 (allegato A.9 del ricorso): gli elementi omessi alle pagg. 14, 15, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 31-33 e 35;

–       decisione della RegTP 21 dicembre 2003 (allegato A.10 del ricorso): l’elemento omesso a pag. 13;

–       decisione della RegTP 30 marzo 2001 (allegato A.11 del ricorso): gli elementi omessi alle pagg. 31, 32 e 34-38;

–       un documento relativo alla struttura della clientela e alle abitudini di consumo dei clienti della ricorrente in base al reddito familiare netto (allegato A.15 del ricorso): l’intero documento;

–       un documento relativo alle modellizazioni matematiche concernenti la reddititivà dei concorrenti della ricorrente (allegato A.21 del ricorso): gli elementi omessi in ciascuna pagina di tale documento;

–       un documento relativo alle quote di mercato dei concorrenti della ricorrente (allegato A.23 del ricorso): l’intero documento;

–       un documento concernente lo sviluppo dell’affitto delle linee di abbonati (allegato A.27 del ricorso): l’intero documento;

–       controricorso: la cifra omessa al punto 42;

–       lettera del governo tedesco datata 8 giugno 2000 (allegato B.3 del controricorso): le cifre omesse a pag. 3;

–       lettera della RegTP datata 3 aprile 2002 (allegato B.4 del controricorso): le cifre omesse a pag. 1;

–       decisione della RegTP 23 dicembre 1999 (allegato C.2 della replica): gli elementi omessi alle pag. 12, 13 e 15;

–       controreplica: la cifra omessa al punto 31.

3.     Sugli elementi della domanda di trattamento riservato che sono stati contestati, in maniera esplicita e precisa, dalle intervenienti

16     Le intervenienti contestano, in maniera esplicita e precisa, il carattere riservato di vari elementi oggetto della domanda di trattamento riservato della ricorrente.

17     Infatti, in primo luogo, le parti intervenienti I e II contestano il carattere riservato del dato numerico relativo alla compressione delle tariffe che è stato omesso al punto 14 del ricorso.

18     In secondo luogo, oltre all’elemento indicato al punto precedente, la parte interveniente II contesta il carattere riservato degli elementi del ricorso qui di seguito indicati, anch’essi omessi dalla ricorrente:

–       punto 76 e allegato A.14 del ricorso: i dati numerici relativi ai criteri di decisione delle persone nella scelta del loro fornitore di telecomunicazioni;

–       punto 104: le precisazioni concernenti i costi specifici dei prodotti della ricorrente;

–       punto 136: la stima della ricorrente relativa alle quote di mercato dei concorrenti;

–       punto 145: la cifra relativa alle perdite di abbonati della ricorrente a decorrere dal 1998.

19     In terzo luogo, le parti intervenienti I e II contestano il carattere riservato delle cifre qui di seguito indicate, che non compaiono nella versione pubblicata della decisione impugnata:

–       28° ‘considerando’: il volume d’affari ADSL [Asymmetric Digital Subscriber Line (linea di abbonato digitale asimmetrica)] della ricorrente nel periodo compreso tra il 1998 e il 2002 (tabella 2);

–       37° ‘considerando’: la riduzione del volume d’affari della ricorrente dovuta alla diminuzione delle sue tariffe dal 1998 al 2001;

–       146° ‘considerando’: il rapporto tra i servizi di attivazione e quelli di trasferimento di una linea della ricorrente;

–       147° ‘considerando’: il canone iniziale medio di tutte le linee di abbonati della ricorrente.

20     In quarto luogo, oltre agli elementi indicati al punto precedente, la parte interveniente II sostiene che i dati numerici della decisione impugnata qui di seguito indicati non possono essere considerati segreti commerciali la cui divulgazione nuocerebbe agli interessi commerciali della ricorrente:

–       27° ‘considerando’: il numero di abbonati della ricorrente dal 1998 al 2002 (tabella 1);

–       48° ‘considerando’: la percentuale dei costi relativi ai servizi ADSL coperti dai prezzi di vendita della ricorrente;

–       143°-145° ‘considerando’ (comprese le tabelle 3-7): il numero di abbonati della ricorrente dal 1998 al 2002;

–       148° ‘considerando’ (compresa la tabella 8): la durata media di abbonamento dei clienti della ricorrente, i canoni iniziali relativi ponderati e il prezzo al dettaglio medio totale per l’accesso alla rete;

–       158° e 159° ‘considerando’ (compresa la tabella 11): i costi totali mensili per i servizi al dettaglio della ricorrente e i costi specifici per il 2001.

21     In quinto luogo, la parte interveniente II contesta il carattere riservato dei passaggi espunti dalle pagg. 34 e 35 delle osservazioni della ricorrente del 29 luglio 2002 sulla comunicazione degli addebiti.

22     In sesto luogo, la parte interveniente II contesta il carattere riservato dei passaggi espunti dalla decisione della RegTP dell’8 febbraio 1999 (allegato C.3 della replica).

23     Per gli elementi indicati ai precedenti punti 17-22, la cui riservatezza è stata contestata dalle intervenienti in maniera esplicita e precisa, il presidente è in grado di effettuare, alla luce delle osservazioni depositate dalla ricorrente, la ponderazione degli interessi delle parti interessate (v. precedente punto 14).

4.     Sulla fondatezza della domanda di trattamento riservato nella parte relativa ad elementi contestati dalle intervenienti in maniera esplicita e precisa

 Argomenti delle parti

24     La ricorrente rammenta anzitutto che la decisione impugnata riguarda i prezzi da essa fatturati ai concorrenti e ai consumatori per l’accesso alle sue reti locali, ciascuna delle quali comprende vari anelli locali verso gli abbonati. Secondo la decisione impugnata, la ricorrente ha violato l’art. 82 CE, ponendo in essere una strategia di prezzi che ha comportato una compressione dei margini tra prezzi e costi fatturando prezzi per l’accesso disaggregato dei concorrenti all’anello locale (in prosieguo: i «prezzi all’ingrosso») superiori o analoghi a quelli pagati dagli abbonati della ricorrente per il collegamento alla sua rete fissa (in prosieguo: i «prezzi al dettaglio»).

25     Essa sostiene inoltre che tutti gli elementi omessi nei vari atti depositati e nei rispettivi allegati costituiscono segreti commerciali. Si tratterebbe di indicazioni relative ai suoi costi, ai suoi volumi di vendita, alla struttura della sua clientela e ad altri elementi economici fondamentali della sua attività. In ogni caso, le intervenienti non necessiterebbero delle informazioni di cui chiedono la divulgazione per essere pienamente in grado di far valere i loro diritti e di esporre le loro tesi dinanzi al Tribunale.

26     Le intervenienti replicano che i dati omessi relativi al calcolo dei costi o al volume d’affari della ricorrente non costituiscono tutti segreti commerciali. In ogni caso, la comunicazione di tali dati sarebbe necessaria per consentire loro di verificare la compressione delle tariffe constatata dalla Commissione e di sostenere l’argomentazione svolta da quest’ultima a tale riguardo. Inoltre, alcuni dati risalirebbero ad oltre cinque anni e non potrebbero più essere considerati segreti commerciali.

 Giudizio del Tribunale

 Sulla domanda di trattamento riservato della cifra omessa al punto 14 del ricorso e contestata dalle parti intervenienti I e II

27     Occorre rilevare che, al punto 14 del ricorso, la ricorrente riassume i ‘considerando’ 140°-162° della decisione impugnata. La ricorrente ha omesso il quantum della compressione delle tariffe – cioè il margine tra i prezzi all’ingrosso e i prezzi al dettaglio della ricorrente – esistente, secondo la Commissione, all’epoca della decisione impugnata.

28     Poiché, secondo la Commissione, lo scarto tra i prezzi all’ingrosso e i prezzi al dettaglio non è sufficiente a coprire i costi specifici sostenuti dalla ricorrente per la fornitura di servizi al dettaglio (decisione impugnata, ‘considerando’ 161°), le intervenienti otterrebbero indirettamente ma necessariamente un’informazione sulla struttura dei costi della ricorrente qualora venisse loro rivelato il quantum esatto della compressione delle tariffe.

29     Poiché l’intento di proteggere la riservatezza di tale informazione nei confronti dei concorrenti della ricorrente è legittimo, si giustifica l’applicazione della deroga di cui all’art. 116, n. 2, seconda frase, del regolamento di procedura.

30     Pertanto, occorre accogliere la domanda di trattamento riservato nella parte relativa alla cifra omessa al punto 14 del ricorso.

 Sulla domanda di trattamento riservato relativa a vari elementi del ricorso e contestata unicamente dalla parte interveniente II

–       Sul punto 76 e allegato A.14 del ricorso

31     Al punto 76 del ricorso, la ricorrente deduce dati numerici relativi ai criteri di decisione delle persone nella scelta del loro fornitore di telecomunicazioni. Tali cifre sono tratte da un documento intitolato «Quantificazione dei fattori che influiscono sulla scelta dei fornitori», che costituisce l’allegato A.14 del ricorso.

32     Le informazioni in questione provengono da un sondaggio effettuato su richiesta della ricorrente che non può essere consultato da terzi. Inoltre, i risultati di tale sondaggio possono assumere notevole rilevanza ai fini della definizione della strategia commerciale della ricorrente.

33     Pertanto, occorre accogliere la domanda di trattamento riservato della ricorrente nella parte relativa al punto 76 del ricorso e del relativo allegato A.14.

–       Sul punto 104 del ricorso

34     Al punto 104 del ricorso, la ricorrente afferma che al ‘considerando’ 159° della decisione impugnata la Commissione ha commesso un errore nel calcolo dei costi mensili specifici ponderati per linea [linee analogiche, ISDN (Integrated Services Digital Network; rete digitale integrata nei servizi) e ADSL]. La ricorrente ha omesso, al suddetto punto del ricorso, la cifra dedotta dalla Commissione nella decisione impugnata e le presunte cifre esatte relative ai propri costi specifici.

35     Anche se riguardano il 2001, le cifre in questione costituiscono ancora segreti commerciali. Infatti, i costi dei prodotti che un’impresa offre sul mercato ne influenzano direttamente il comportamento commerciale. Inoltre, nel caso di specie, la ricorrente sottolinea che i costi specifici dei suoi prodotti non hanno registrato variazioni significative dopo il 2001.

36     Pertanto, occorre accogliere la domanda di trattamento riservato della ricorrente nella parte relativa agli elementi omessi al punto 104 del ricorso.

–       Sul punto 136 del ricorso

37     Al punto 136 del ricorso, la ricorrente ha omesso le proprie stime relative alle quote di mercato dei concorrenti in alcune aree di collegamento locale. Tali stime non tengono conto delle reti dei concorrenti, ma si fondano unicamente su un confronto tra il numero di linee utilizzate direttamente dalla ricorrente e il numero di linee che essa affitta a concorrenti. Inoltre, poiché da tali elementi si possono desumere le quote di mercato detenute dalla ricorrente, le informazioni in questione rientrano tra i segreti commerciali della ricorrente stessa (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 15 ottobre 2002, causa T‑203/01, Michelin/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 26).

38     Pertanto, si deve accogliere la domanda di trattamento riservato nella parte relativa agli elementi omessi al punto 136 del ricorso.

–       Sul punto 145 del ricorso

39     Al punto 145 del ricorso, la ricorrente ha omesso la cifra che rappresenta una stima del numero di clienti da essa perduti a vantaggio dei concorrenti a decorrere dal 1998. Si tratta di un dato relativo allo sviluppo commerciale della ricorrente coperto da segreto commerciale.

40     Pertanto, occorre accogliere la domanda di trattamento riservato anche nella parte relativa alla cifra omessa al punto 145 del ricorso.

 Sulla domanda di trattamento riservato relativa a vari elementi della decisione impugnata e contestata dalle parti intervenienti I e II

–       Sul 28° ‘considerando’ (tabella 2) della decisione impugnata

41     I dati di cui al 28° ‘considerando’ (tabella 2) della decisione impugnata indicano il numero di linee analogiche e digitali della ricorrente dotate di tecnologia ADSL. Si tratta di un segreto commerciale. Benché la relazione annuale della RegTP per il 2003 menzioni, come rileva la parte interveniente I, il rapporto tra collegamenti analogici e collegamenti digitali della ricorrente, essa non fornisce precisazioni in merito all’attività della ricorrente nel settore dell’ADSL.

42     Tuttavia, i dati del 28° ‘considerando’ (tabella 2) della decisione impugnata, nella parte relativa agli anni 1998-2000, non costituiscono più segreti commerciali (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale 19 giugno 1996, cause riunite T‑134/94, da T‑136/94 a T‑138/94, T‑141/94, T‑145/94, T‑147/94, T‑148/94, T‑151/94, T‑156/94 e T‑157/94, NMH Stahlwerke e a./Commissione, Racc. pag. II‑537, punto 27, e Glaxo Wellcome/Commissione, cit. al precedente punto 10, punto 39). A tal riguardo si deve sottolineare che l’evoluzione del settore dell’ADSL è stata tale, dopo il 2001, che la divulgazione alle intervenienti dei dati relativi agli anni 1998-2000 non consentirebbe loro di trarre conclusioni precise circa l’evoluzione dell’attività della ricorrente nei vari segmenti di tale settore.

43     Per quanto riguarda il 28° ‘considerando’ della decisione impugnata, occorre pertanto accogliere la domanda di trattamento riservato della ricorrente nella parte relativa ai dati numerici della tabella 2 per gli anni 2001 e 2002 e respingerla per il resto.

–       Sul 37° ‘considerando’ della decisione impugnata

44     Si deve rilevare, anzitutto, che al 35° ‘considerando’ della decisione impugnata si dichiara che le autorità tedesche hanno obbligato la ricorrente a ridurre i prezzi al dettaglio del 4,3% nel periodo compreso tra gennaio 1998 e dicembre 1999 e del 5,6% nel periodo compreso tra gennaio 2000 e dicembre 2001. Al 37° ‘considerando’ si rileva che, in tali periodi, la ricorrente ha diminuito in maniera rilevante le proprie tariffe, andando al di là delle riduzioni che le erano state imposte. I dati omessi riguardano la riduzione del volume di affari risultante dalle riduzioni tariffarie nell’ambito dei panieri relativi, rispettivamente, all’utenza residenziale e all’utenza commerciale nei due periodi sopra indicati e l’importo complessivo delle riduzioni tariffarie non imposte.

45     È d’uopo constatare che tali dati riguardano in gran parte fatti risalenti a cinque anni o oltre. Un trattamento riservato potrebbe essere concesso, in via eccezionale, solo se fosse dimostrato che i dati in questione, nonostante il loro carattere storico, costituissero sempre, nella fattispecie, elementi essenziali della posizione commerciale dell’impresa interessata (ordinanza Glaxo Wellcome/Commissione, cit. al precedente punto 10, punto 39).

46     Al riguardo, la ricorrente sottolinea che il settore delle aziende (il paniere relativo all’utenza commerciale), con i suoi importanti clienti di grande interesse, rientra nel settore particolarmente riservato della sua attività. Il rapporto tra il paniere relativo all’utenza residenziale e quello relativo all’utenza commerciale non subirebbe variazioni sostanziali con il passar del tempo. Orbene, dai dati del 37° ‘considerando’ della decisione impugnata sarebbe facile estrapolare il rapporto tra il volume d’affari relativo al paniere dell’utenza residenziale e quello dell’utenza commerciale.

47     Pertanto, occorre accogliere la domanda di trattamento riservato nella parte riguardante i dati numerici riguardanti, rispettivamente, il paniere relativo all’utenza residenziale e il paniere relativo all’utenza commerciale. La domanda di trattamento riservato è invece respinta nella parte relativa all’importo totale delle riduzioni supplementari non imposte per i due panieri nel loro complesso.

–       Sul 146° e 147° ‘considerando’ della decisione impugnata

48     I dati omessi al 146° ‘considerando’ della decisione impugnata riguardano il rapporto tra i servizi di attivazione (cioè l’installazione ex novo) e quelli di trasferimento di linee esistenti della ricorrente. Si tratta di informazioni commerciali sensibili che, in linea di principio, non possono essere rese note alle intervenienti.

49     I dati omessi al 147° ‘considerando’ della decisione impugnata riguardano anzitutto la percentuale di connessioni TDSL [Turbo Digital Subscriber Line (connessioni a banda larga)] su tutte le linee di abbonati della ricorrente. In base a tale percentuale, la Commissione calcola successivamente il canone medio per tutte le linee di abbonati della ricorrente. Anche questi dati, per di più recenti, devono essere considerati segreti commerciali (v., in tal senso, ordinanza Glaxo Wellcome/Commissione, cit. al precedente punto 10, punto 47).

50     Occorre quindi accogliere la domanda di trattamento riservato della ricorrente nella parte relativa agli elementi omessi al 146° e 147° ‘considerando’ della decisione impugnata.

 Sulla domanda di trattamento riservato relativa a vari elementi della decisione impugnata e contestata unicamente dalla parte interveniente II

–       Sul 27° ‘considerando’ (tabella 1) e 143°-145° (comprese tabelle 3-7) della decisione impugnata

51     I dati omessi di tali ‘considerando’ riguardano la ripartizione dettagliata dei clienti della ricorrente nei vari segmenti del mercato dei collegamenti telefonici, ivi compresi tutti i sottosegmenti dei settori dell’ISDN e dell’ADSL. Tali informazioni, in linea di principio, costituiscono segreti commerciali.

52     Tuttavia, alcuni elementi per i quali è stato chiesto il trattamento riservato riguardano fatti risalenti a oltre cinque anni e non costituiscono più segreti commerciali, considerata in particolare l’evoluzione verificatasi nei vari segmenti del mercato a partire dal 2001 (v., in tal senso, ordinanze NMH Stahlwerke e a./Commissione, cit. al precedente punto 42, punto 27, e Glaxo Wellcome/Commissione, cit. al precedente punto 10, punto 39).

53     Pertanto, occorre accogliere la domanda di trattamento riservato della ricorrente nella parte riguardante i dati numerici relativi agli anni 2001 e 2002 e respingerla per il resto. Di conseguenza, la domanda di trattamento riservato è respinta nella parte riguardante i dati numerici relativi agli anni 1998-2000 che compaiono nella tabella 1 del 27° ‘considerando’ della decisione impugnata e nelle tabelle 5-7 del 145° ‘considerando’ della decisione impugnata.

–       Sul 48°, 159° e 159° ‘considerando’ della decisione impugnata

54     Al 48° ‘considerando’ della decisione impugnata, sono stati omessi dati relativi alle spese sostenute dalla ricorrente in relazione ai suoi servizi ADSL.

55     I dati numerici del 158° e 159° ‘considerando’ (ivi compresa la tabella 11) riguardano i costi mensili totali della ricorrente per i servizi al dettaglio con distinzione tra linee analogiche, ISDN e ADSL.

56     Per i motivi esposti al precedente punto 35, occorre accogliere la domanda di trattamento riservato della ricorrente nella parte relativa agli elementi omessi al 48°, 158° e 159° ‘considerando’ della decisione impugnata.

–       Sul ‘considerando’ 148 della decisione impugnata

57     Per il trasferimento di una linea telefonica i clienti della ricorrente pagano un canone iniziale, cui va sommato il canone mensile d’abbonamento. Per calcolare il prezzo medio mensile totale al dettaglio si deve quindi sommare al canone iniziale (tenendo conto della durata media di un abbonamento) il prezzo dell’abbonamento mensile.

58     Gli elementi omessi al 148° ‘considerando’ della decisione impugnata indicano la durata media dell’abbonamento dei clienti della ricorrente. Si tratta di un’informazione relativa alla struttura della clientela della ricorrente, che è coperta dal segreto commerciale.

59     Gli elementi omessi nella tabella 8 del 148° ‘considerando’ riguardano il calcolo del prezzo mensile medio al dettaglio per il periodo compreso tra il 1998 e il 2003. Tali elementi, quando sono recenti, costituiscono segreti commerciali. Inoltre, anche se alcuni elementi riguardano fatti risalenti a cinque anni e oltre, nondimeno occorre accogliere la domanda della ricorrente nella parte relativa a tutti dati omessi della tabella 8, dal momento che la divulgazione del prezzo medio mensile totale al dettaglio relativamente al periodo 1998-2000 consentirebbe alla parte interveniente II di desumerne la durata media dell’abbonamento dei clienti della ricorrente.

60     Pertanto, occorre accogliere la domanda di trattamento riservato della ricorrente nella parte relativa agli elementi omessi al ‘considerando’ 148 (ivi compresa la tabella 8).

 Sulla domanda di trattamento riservato relativa ai passaggi delle pagg. 34 e 35 delle osservazioni della ricorrente del 29 luglio 2002 sulla comunicazione degli addebiti e contestata unicamente dalla parte interveniente II

61     I passaggi omessi alle pagg. 34 e 35 delle osservazioni della ricorrente sulla comunicazione degli addebiti contengono una descrizione dei contatti che hanno avuto luogo tra la Commissione e la ricorrente, da un lato, e le autorità tedesche, dall’altra, nel periodo compreso tra il 1999 e il 2000.

62     Nessun elemento di tali passaggi riguarda la politica commerciale della ricorrente. In ogni caso, è escluso che la divulgazione degli elementi omessi alle pagg. 34 e 35 delle osservazioni della ricorrente sulla comunicazione degli addebiti possa nuocere agli interessi commerciali della ricorrente stessa. I passaggi in questione, infatti, non forniscono alcuna informazione che possa essere utilizzata da terzi a svantaggio della ricorrente nell’ambito di rapporti concorrenziali.

63     La domanda di trattamento riservato va quindi respinta nella parte relativa agli elementi omessi alle pagg. 34 e 35 delle osservazioni della ricorrente del 29 luglio 2002 sulla comunicazione degli addebiti.

 Sulla domanda di trattamento riservato relativa ai passaggi espunti dalla decisione della RegTP dell’8 febbraio 1999 e contestata unicamente dalla parte interveniente II

64     È pacifico tra le parti che alcune società, le quali, ai fini della presente ordinanza, sono indicate congiuntamente come parte interveniente II, a seguito di una sentenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale tedesca) del 15 agosto 2003 (BVerwG 20 F. 8.03), hanno potuto consultare la versione integrale della decisione della RegTP dell’8 febbraio 1999.

65     Poiché i dati per i quali è stato chiesto il trattamento riservato costituiscono informazioni già accessibili ad alcune società concorrenti della ricorrente, la domanda di trattamento riservato dev’essere respinta nella parte relativa alla decisione della RegTP dell’8 febbraio 1999 (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale 29 maggio 1997, causa T-89/96, British Steel/Commissione, Racc. pag. II-835, punti 26 e 37, e Glaxo Wellcome/Commissione, cit. al precedente punto 10, punto 43).

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      È accolta la domanda di trattamento riservato, nei confronti delle intervenienti, degli elementi qui di seguito indicati:

–       ricorso, punto 14 (la cifra omessa);

–       ricorso, punto 76 (il punto intero);

–       ricorso, punto 104 (gli elementi omessi);

–       ricorso, punto 136 (gli elementi omessi);

–       ricorso, punto 145 (la cifra omessa);

–       ricorso, allegato 14 (l’allegato intero);

–       decisione della Commissione 21 maggio 2003, 2003/707/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 CE (Casi COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche TeleKom AG), 27° ‘considerando’ (le cifre omesse relative agli anni 2001 e 2002 della tabella 1);

–       decisione 2003/707, 28° ‘considerando’ (le cifre omesse relative agli anni 2001 e 2002 della tabella 2);

–       decisione 2003/707, 37° ‘considerando’ (le cifre omesse riguardanti, rispettivamente, il paniere relativo all’utenza residenziale e il paniere relativo all’utenza commerciale);

–       decisione 2003/707, 48° ‘considerando’ (le cifre omesse);

–       decisione 2003/707, 99° ‘considerando’ (la cifra omessa);

–       decisione 2003/707, 143° ‘considerando’ (le cifre omesse);

–       decisione 2003/707, 144° ‘considerando’ (le cifre omesse della tabella 3);

–       decisione 2003/707, 145° ‘considerando’ (le cifre omesse della tabella 4);

–       decisione 2003/707, 146° e 147° ‘considerando’ (le cifre omesse);

–       decisione 2003/707, 148° ‘considerando’ (le cifre omesse, comprese quelle della tabella 8);

–       decisione 2003/707, 151°, 152° e 154° ‘considerando’ (le cifre omesse, comprese quelle delle tabelle 9 e 10);

–       decisione 2003/707, 158° e 159° ‘considerando’ (le cifre omesse, comprese quelle della tabella 11);

–       decisione 2003/707, 160°-162°, 167° e 172° ‘considerando’ (le cifre omesse, comprese quelle della tabella 12);

–       comunicazione degli addebiti del 2 maggio 2002 (allegato A.2 del ricorso), punti 26-28, 39, 45, 92, 124-126, 128, 131, 133, 137-140 e 143-147 (gli elementi omessi);

–       osservazioni della ricorrente del 29 luglio 2002 sulla comunicazione degli addebiti (allegato A.3 del ricorso), pagg. 4, 11-13, 37, 41, 65-67, 75, 76, 78-80, 88-91, 93, 94, 98, 100-106, 108, 109 e 122 (gli elementi omessi);

–       osservazioni della ricorrente del 25 ottobre 2002 sulle risposte dei denuncianti (allegato A.4 del ricorso), pagg. 14 e 31 (gli elementi omessi);

–       comunicazione degli addebiti complementare del 21 febbraio 2003 (allegato A.5 del ricorso), punti 1, 3, 4, 5 e 8-10 (gli elementi omessi);

–       osservazioni della ricorrente del 14 marzo 2003 sulla comunicazione degli addebiti complementare (allegato A.6 del ricorso), pagg. 5, 7, 20 e 21 (gli elementi omessi);

–       decisione della Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) dell’11 aprile 2002 (allegato A.8 del ricorso), pagg. 22-35 e 37 (gli elementi omessi);

–       decisione della RegTP del 29 aprile 2003 (allegato A.9 del ricorso), pagg. 14, 15, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 31-33 e 35 (gli elementi omessi);

–       decisione della RegTP del 21 dicembre 2003 (allegato A.10 del ricorso), pag. 13 (l’elemento omesso);

–       decisione della RegTP del 30 marzo 2001 (allegato A.11 del ricorso), pagg. 31, 32 e 34-38 (gli elementi omessi);

–       un documento relativo alla struttura della clientela e alle abitudini di consumo dei clienti della ricorrente in base al reddito familiare netto (allegato A.15 del ricorso) (il documento intero);

–       un documento relativo alle modellizzazioni matematiche concernenti la redditività dei concorrenti della ricorrente (allegato A.21 del ricorso) (gli elementi omessi in ciascuna pagina del documento);

–       un documento relativo alle quote di mercato dei concorrenti della ricorrente (allegato A.23 del ricorso) (il documento intero);

–       un documento relativo allo sviluppo dell’affitto delle linee di abbonati (allegato A.27 del ricorso) (il documento intero);

–       controricorso, punto 42 (la cifra omessa);

–       lettera del governo tedesco datata 8 giugno 2000 (allegato B.3 del controricorso), pag. 3 (le cifre omesse);

–       lettera della RegTP datata 3 aprile 2002 (allegato B.4 del controricorso), pag. 1 (le cifre omesse);

–       decisione della RegTP del 23 dicembre 1999 (allegato C.2 della replica), pagg. 12, 13 e 15 (gli elementi omessi);

–       controreplica, punto 31 (la cifra omessa).

2)      La domanda di trattamento riservato nei confronti della parte interveniente I è respinta per gli elementi qui di seguito indicati:

–       decisione 2003/707, 28° ‘considerando’ (i dati numerici relativi agli anni 1998-2000 che compaiono nella tabella 2);

–       decisione 2003/707, 37° ‘considerando’ (l’importo complessivo delle riduzioni supplementari non imposte alla ricorrente per i panieri relativi all’utenza residenziale e all’utenza commerciale nel loro complesso).

3)      La domanda di trattamento riservato nei confronti della parte interveniente II è respinta per gli elementi qui di seguito indicati:

–       decisione 2003/707, ‘considerando’ 27 (i dati numerici relativi agli anni 1998-2000 che compaiono nella tabella 1);

–       decisione 2003/707, 28° ‘considerando’ (i dati numerici relativi agli anni 1998-2000 che compaiono nella tabella 2);

–       decisione 2003/707, 37° ‘considerando’ (l’importo complessivo delle riduzioni supplementari non imposte alla ricorrente per i panieri relativi all’utenza residenziale e all’utenza commerciale nel loro complesso);

–       decisione 2003/707, 145° ‘considerando’ (tutti i dati numerici che compaiono nelle tabelle 5-7);

–       osservazioni della ricorrente del 29 luglio 2002 sulla comunicazione degli addebiti (allegato A.3 del ricorso), pagg. 34 e 35 (le pagine intere);

–       decisione della RegTP 8 febbraio 1999 (allegato C.3 della replica) (l’intera decisione).

4)      Una versione non riservata dei documenti del fascicolo comprendente i passaggi di cui ai punti 2 e 3 e comunicata dalla ricorrente entro il termine stabilito dal cancelliere sarà trasmessa alle intervenienti interessate a cura del cancelliere.

5)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 15 giugno 2006

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Lingua processuale: il tedesco.

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