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Document 62003TO0264

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 28 novembre 2003.
Jürgen Schmoldt e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Procedimento sommario - Ricevibilità - Urgenza.
Causa T-264/03 R.

Raccolta della Giurisprudenza 2003 II-05089

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:321

Ordonnance du Tribunal

Causa T-264/03 R


Jürgen Schmoldt e altri
contro
Commissione delle Comunità europee


«Procedimento sommario – Ricevibilità – Urgenza»

Ordinanza del presidente del Tribunale 28 novembre 2003
    

Massime dell'ordinanza

1..
Procedimento sommario – Presupposti di ricevibilità – Ricevibilità del ricorso principale – Non pertinenza – Limiti

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)

2..
Procedimento sommario – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave e irreparabile – Onere della prova

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

1.
La ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice di merito non deve, in linea di principio, essere esaminata nell'ambito di un procedimento sommario, se non si vuole pregiudicare la causa principale. Nondimeno può rivelarsi necessario, quando è eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso di merito, sul quale si innesta l'istanza di provvedimenti provvisori, accertare se sussistano motivi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso. v. punto 55

2.
L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev'essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Spetta alla parte che deduce un danno grave e irreparabile dimostrarne l'esistenza. L'imminenza del danno non deve essere comprovata con un'assoluta certezza, ma basta, soprattutto quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente. v. punti 94-95




ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
28 novembre 2003 (1)


«Procedimento sommario – Ricevibilità – Urgenza»

Nel procedimento T-264/03 R,

Jürgen Schmoldt, residente in Dallgow-Döberitz (Germania),Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, con sede in Brema (Germania),Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV, con sede in Berlino (Germania),rappresentati dal sig. H.-P. Schneider, professore,

richiedenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Wiedner, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Böhlke, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente

avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori presentata ai sensi dell'art. 243 CE diretta ad ottenere il prolungamento del periodo di coesistenza di norme nazionali e di norme europee EN 13162:2001 ─ 13171:2001 previsto dalla comunicazione della Commissione 22 maggio 2003, pubblicata nell'ambito dell'attuazione della direttiva del Consiglio 89/106/CEE (GU C 120, pag. 17),



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE



ha emesso la seguente



Ordinanza



Contesto giuridico

1
La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40, pag. 12), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 luglio 1993, 93/68/CEE, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) (GU L 220, pag. 1), è diretta, in particolare, ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei materiali da costruzione.

2
Secondo l'art. 1, n. 2, della direttiva 89/106, per materiale da costruzione s'intende, ai fini della detta direttiva, qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile.

3
L'art. 2, n. 1, della direttiva 89/106 prevede che i materiali da costruzione possono essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare taluni requisiti essenziali (in prosieguo: i requisiti essenziali), se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti.

4
Tali requisiti essenziali sono elencati sotto forma di obiettivi nell'allegato I della direttiva 89/106 e riguardano talune caratteristiche delle opere in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di sicurezza in caso d'incendio, d'igiene, di salute e di ambiente, di sicurezza nell'impiego, di protezione contro il rumore, di risparmio energetico e di isolamento termico.

5
La direttiva 89/106 prevede, peraltro, l'adozione di specifiche tecniche comunitarie. L'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva 89/106 dispone così che il Comitato europeo per la standardizzazione (in prosieguo: il CEN) o il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica possono adottare norme o benestare tecnici applicabili ai materiali da costruzione. Tali norme e benestare tecnici sono denominati, collettivamente, norme armonizzate.

6
Il CEN/TC 88 è il ramo del CEN competente in materia di prodotti per l'isolamento termico.

7
Le norme armonizzate sono adottate su mandato dato dalla Commissione conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37), e sulla base di un parere emesso dal comitato permanente per la costruzione.

8
Non appena vengono adottate tali norme armonizzate da parte degli organismi europei di normalizzazione, in applicazione dell'art.7, n. 3, della direttiva 89/106, la Commissione ne pubblica i riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9
I prodotti che si conformano alle norme nazionali in cui sono state trasposte le norme armonizzate beneficiano di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali. Così, secondo l'art. 4, n. 2, della direttiva 89/106, si devono presumere idonei all'impiego i materiali da costruzione che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali, qualora i suddetti prodotti rechino il marchio CE. Il marchio CE attesta, in particolare, che taluni materiali da costruzione sono conformi alle norme nazionali in cui sono state trasposte le norme armonizzate e i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10
Infine, l'art. 5, n. 1, della direttiva 89/106 prevede la possibilità, per uno Stato membro, di contestare norme armonizzate qualora ritenga che queste non soddisfino i requisiti essenziali. In un tale caso, lo Stato membro interessato adisce il comitato permanente per la costruzione esponendo le ragioni che motivano la sua obiezione. Il comitato permanente per la costruzione esprime allora un parere con urgenza alla luce del quale, previa consultazione del comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34 (in prosieguo: il comitato 98/34), la Commissione indica agli Stati membri se le norme interessate debbano essere ritirate o no dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatti e procedimento

11
Il 23 maggio 2001, il CEN ha adottato dieci norme relative a prodotti per l'isolamento termico, recanti i numeri EN 13162:2001─EN 13171:2001 (in prosieguo: le norme contestate).

12
Il 15 dicembre 2001, le norme contestate sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea mediante una comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106 (GU C 358, pag. 9). Tale comunicazione prevedeva che le norme contestate entrassero in vigore come norme armonizzate a partire dal 1º marzo 2002. Essa prevedeva, tuttavia, anche un periodo detto di coesistenza delle norme armonizzate e delle specifiche tecniche nazionali sino al 1º marzo 2003.

13
Peraltro, questa stessa comunicazione precisava, nella sua seconda nota a piè di pagina che, da una parte, alla scadenza di questo periodo di coesistenza, la presunzione di conformità dei materiali da costruzione doveva essere basata sulle norme armonizzate e che, dall'altra, la data di scadenza di questo periodo coincideva con la data di ritiro delle specifiche tecniche nazionali contraddittorie.

14
Con lettera 9 agosto 2002, la Repubblica federale di Germania, in applicazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva 89/106, ha depositato un'obiezione relativa, in particolare, alle norme contestate. Nella detta obiezione, la Repubblica federale di Germania sosteneva, in particolare, che le norme contestate non consentivano di presumere che le opere in cui sarebbero stati installati i materiali avrebbero soddisfatto pienamente i requisiti essenziali.

15
Il 22 novembre 2002, un gruppo ad hoc del comitato permanente per la costruzione ha redatto una relazione in cui osservava di aver esaminato, in particolare, le norme contestate e ha formulato talune raccomandazioni. Il gruppo ad hoc del comitato permanente per la costruzione rilevava che, da una parte, le norme contestate potevano probabilmente essere migliorate, ma che, dall'altra, nessuna ragione giustificava la loro sospensione per l'impiego del marchio CE.

16
Il 28 e 29 gennaio 2003, il comitato 98/34 si è riunito ed ha emesso un parere positivo su un progetto di decisione della Commissione che rigettava l'obiezione della Repubblica federale di Germania.

17
Il 9 aprile 2003, la Commissione ha adottato la decisione 2003/312/CE, sulla pubblicazione dei riferimenti delle norme relative ai prodotti per l'isolamento termico, ai geotessili, agli impianti fissi di estinzione degli incendi e ai blocchi di gesso conformemente alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 114, pag. 50), con la quale respingeva l'obiezione della Repubblica federale di Germania, depositata in applicazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva 89/106 (in prosieguo: la decisione controversa).

18
Nella decisione controversa, la Commissione constata, in particolare, che le informazioni raccolte nell'ambito della consultazione del CEN e delle autorità nazionali, all'interno del comitato permanente per la costruzione e del comitato 98/34, non hanno fornito alcuna prova che consenta di dimostrare la fondatezza del rischio fatto valere dalla Repubblica federale di Germania. All'art. 1 della decisione controversa, la Commissione decide, di conseguenza, che le norme contestate non verranno ritirate dalla lista delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

19
L'8 maggio 2003, la decisione controversa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

20
In data non precisata nel fascicolo, la Repubblica federale di Germania ha sollecitato, presso il comitato permanente per la costruzione, una proroga del periodo di coesistenza delle norme contestate e delle norme nazionali sino al 31 dicembre 2003.

21
Il 13 e 14 maggio 2003, durante la 57 a riunione del comitato permanente per la costruzione, la richiesta di proroga presentata dalla Repubblica federale di Germania sino al 31 dicembre 2003 è stata respinta. Durante questa stessa riunione è stato tuttavia deciso che il periodo di coesistenza delle norme contestate e delle norme nazionali veniva prorogato retroattivamente sino al 13 maggio 2003.

22
Il 22 maggio 2003, le norme contestate sono state nuovamente pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in una comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106 (GU C 120, pag. 17), contemporaneamente alla nuova data di scadenza del periodo di coesistenza delle norme contestate e delle norme nazionali.

23
Il 28 luglio 2003, il sig. J. Schmoldt, la Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG e l'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV (in prosieguo: i richiedenti) hanno depositato un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa.

24
Il medesimo giorno, i richiedenti hanno depositato, con atto separato, una domanda di provvedimenti urgenti basata sull'art. 243 CE diretta a che il giudice dell'urgenza ordini alla convenuta di prolungare sino alla sentenza del Tribunale il periodo di coesistenza delle norme nazionali e delle norme contestate.

25
Il 25 agosto 2003, la Commissione ha depositato le sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti urgenti. Nelle sue osservazioni, la Commissione sostiene, in particolare, che il ricorso nella causa principale dei richiedenti è manifestamente irricevibile.

26
Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 27 agosto 2003, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

27
Il 9 settembre 2003, i richiedenti hanno depositato una risposta alle osservazioni della Commissione del 25 agosto 2003. Su decisione del presidente del Tribunale, tale risposta è stata versata al fascicolo e la Commissione ha replicato alla stessa il 23 settembre 2003.

28
I richiedenti e la Commissione hanno svolto le loro difese orali in un'udienza svoltasi il 14 ottobre 2003.

Conclusioni delle parti

29
I richiedenti concludono che il giudice dell'urgenza voglia:

obbligare la Commissione a prolungare il periodo di coesistenza delle norme nazionali e delle norme contestate;
obbligare la Commissione a prolungare il periodo di coesistenza delle norme nazionali e delle norme contestate;

condannare la Commissione alle spese.
condannare la Commissione alle spese.

30
La Commissione, da parte sua, chiede che il giudice dell'urgenza voglia:

rigettare la domanda di provvedimenti provvisori;
rigettare la domanda di provvedimenti provvisori;

riservare le spese.
riservare le spese.

In diritto

31
L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che una domanda di provvedimenti urgenti deve precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni juris) l'adozione dei provvedimenti richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda di provvedimenti urgenti deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C-445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I-1461, punto 73).

Argomenti delle parti

Sulla ricevibilità della domanda di provvedimenti urgenti

32
La Commissione considera che il ricorso nella causa principale è manifestamente irricevibile sotto due aspetti.

33
In primo luogo, la Commissione sostiene che il ricorso è stato depositato tardivamente.

34
La Commissione ricorda così che, secondo la giurisprudenza, la data in cui si è avuta conoscenza dell'atto come dies a quo del termine di impugnazione costituisce un criterio subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell'atto (sentenza della Corte 10 marzo 1998, causa C-122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-973, punto 35). Ciò avverrebbe, in particolare, nel caso in cui la pubblicazione di un atto sia oggetto di una prassi costante, in quanto il ricorrente può in tal caso legittimamente contare sul fatto che l'atto verrà pubblicato (sentenza Germania/Consiglio, citata, punto 37).

35
Orbene, nella fattispecie, la presa di conoscenza della decisione controversa non avrebbe un tale carattere subordinato, in quanto la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non era prescritta. Il termine per il ricorso contro la detta decisione avrebbe quindi iniziato a decorrere, formalmente, dal giorno in cui i richiedenti ne sono venuti a conoscenza e non dal giorno della sua pubblicazione. Tale circostanza precluderebbe, di conseguenza, l'applicazione dell'art. 102, n. 1, del regolamento di procedura, il quale prevede che quando un termine per l'impugnazione di un atto di un'istituzione decorre dalla pubblicazione dell'atto, tale termine dev'essere calcolato, a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell'atto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

36
Così, secondo la Commissione, poiché la decisione controversa, che è stata adottata il 9 aprile 2003, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'8 maggio 2003, i richiedenti ne sarebbero venuti a conoscenza al più tardi in tale data. Di conseguenza, il ricorso nella causa principale, depositato il 28 luglio 2003, sarebbe stato depositato 10 giorni troppo tardi, anche tenendo conto del termine relativo alla distanza previsto dal regolamento di procedura.

37
In secondo luogo, la Commissione sostiene che i richiedenti non sono individualmente interessati dalla decisione controversa. Il sig. Schmoldt, innanzi tutto, non avrebbe depositato il suo ricorso in quanto rappresentante ufficiale del CEN/TC 88, ma solo a nome proprio. La Commissione sottolinea, poi, che la Kaefer Isoliertechnik anche se è senza dubbio notevolmente interessata dalla decisione controversa, non lo è, tuttavia, per nulla a titolo individuale. L'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, infine, non potrebbe trarre la sua legittimazione attiva né da quella della Kaefer Isoliertechnik, che non è individualmente interessata dalla decisione controversa, né dalla sua semplice partecipazione alla preparazione della domanda depositata dalla Repubblica federale di Germania in applicazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva 89/106.

38
I richiedenti, da parte loro, ritengono, in primo luogo, che il loro ricorso non sia tardivo. Infatti la Commissione non avrebbe contestato che la decisione controversa non è stata notificata ai richiedenti. Inoltre, i richiedenti sarebbero stati informati della decisione in questione solo al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Di conseguenza, il loro ricorso sarebbe stato depositato entro i termini richiesti.

39
I richiedenti ritengono, in secondo luogo, di essere direttamente ed individualmente interessati dalla decisione controversa.

40
Il sig. Schmoldt, il primo richiedente, osserva così che, da una parte, in quanto presidente del CEN/TC 88, non è stata chiesta la sua partecipazione alle decisioni della Commissione e del comitato permanente per la costruzione per quanto riguarda le norme contestate e che, dall'altra, la sua partecipazione alla relazione del gruppo ad hoc del comitato permanente per la costruzione è stata simulata. Il sig. Schmoldt considera, di conseguenza, di essere legittimato ad agire contro la decisione controversa in quanto il ricorso al CEN/TC 88 e la pretesa consultazione del CEN gli sono manifestamente imputati. Il sig. Schmoldt sottolinea anche di essere gestore dell'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, il terzo richiedente. In udienza, egli ha infine osservato di essere attivo nell'ambito delle attività della Kaefer Isoliertechnik.

41
Il secondo richiedente, la Kaefer Isoliertechnik, da parte sua, sostiene di essere un importante utilizzatore dei prodotti per l'isolamento termico e di trovarsi in una situazione di conflitto normativo tra il diritto tedesco ed il diritto comunitario, circostanza che per essa rappresenta un onere economico insopportabile ed una discriminazione considerevole rispetto ai produttori di altri Stati membri. Inoltre, nella sua qualità di membro della Bundesfachabteilung Wärme-, Kälte-, Schall-, und Brandschutz (servizio federale tedesco incaricato della protezione dal caldo, dal freddo, dal rumore e dagli incendi) dell'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, la Kaefer Isoliertechnik avrebbe partecipato in modo determinante alla decisione del Vorbereitender Ausschuss EG-Harmonisierung (comitato preparatorio tedesco per l'armonizzazione comunitaria) di depositare un obiezione conformemente all'art. 5, n. 1, della direttiva 89/106, avverso le norme contestate.

42
Il terzo richiedente, l'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, osserva infine che, a causa della decisione controversa, esso perde la possibilità di intervenire, nell'interesse delle imprese che rappresenta, a favore di una nuova concezione, o almeno, di un miglioramento delle norme comunitarie in materia di prodotti per l'isolamento termico.

Sul fumus boni juris

43
I richiedenti considerano che le norme contestate non sono né chiare, né certe e che presentano lacune su punti essenziali. Di conseguenza, esse non permetterebbero di verificare l'idoneità all'impiego dei prodotti interessati nonché la loro conformità ai requisiti essenziali.

44
Secondo i richiedenti, ne deriva una violazione degli artt. 2 e 3 della direttiva 89/106, nonché una violazione dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità.

45
I richiedenti sostengono anche che la decisione controversa viola il principio di ravvicinamento delle legislazioni nell'interesse di un elevato livello di protezione dell'ambiente e dei consumatori, come emergerebbe dall'art. 95, n. 3, CE.

46
Infine, la decisione controversa conterrebbe vizi di forma in quanto, da una parte, essa violerebbe l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 253 CE, e, dall'altra, violerebbe le forme sostanziali, in quanto il comitato permanente per la costruzione non avrebbe emesso il parere formale richiesto dall'art. 5, n. 1, della direttiva 89/106. Inoltre, anche se è stato fatto più volte riferimento al CEN/TC 88 nella relazione del gruppo ad hoc del comitato permanente per la costruzione, tale ente non avrebbe, in realtà, partecipato al procedimento d'adozione della decisione controversa.

47
La Commissione, da parte sua, ritiene, in sostanza, che tali motivi non siano fondati.

Sull'urgenza

48
Nella loro domanda, i richiedenti hanno sostenuto che l'urgenza di ordinare i provvedimenti provvisori risultava dalla rilevante modifica, dovuta alla decisione controversa, dell'ambito nel quale viene esercitata la loro attività, modifica difficile da annullare successivamente in caso di accoglimento del ricorso nella causa principale (ordinanze del presidente della Corte 11 maggio 1989, cause riunite 76/89, 77/89 e 91/89 R, RTE e a./Commissione, Racc. pag. 1141, punti 15 e 18, e 13 giugno 1989, causa C-56/89 R, Publishers Association/Commissione, Racc. pag. 1693, punti 34 e 35). La scadenza delle norme tedesche ritirate per i prodotti per l'isolamento termico (in prosieguo: le norme tedesche ritirate) comporterebbe infatti una radicale e durevole modifica del mercato dei materiali da costruzione.

49
I richiedenti, che in udienza sono stati invitati a precisare i loro argomenti sulla questione dell'urgenza, hanno osservato che essi non facevano valere il rischio di un danno grave ed irreparabile per quanto riguarda il sig. Schmoldt e l'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie stessa, ma solo l'esistenza di un'urgenza per quanto riguarda la Kaefer Isoliertechnik ed i membri dell'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie.

50
Più in particolare, la Kaefer Isoliertechnik sostiene che, in mancanza di un prolungamento del periodo di coesistenza, le sarebbe impossibile, prima dell'annullamento della decisione controversa, trovare sul mercato prodotti rispondenti alle norme tedesche ritirate, le quali sarebbero più sicure di quelle contestate. Di conseguenza, in caso di annullamento della decisione controversa e di ripristino delle norme tedesche ritirate, gli utilizzatori dei materiali da costruzione sarebbero confrontati a problemi notevoli, derivanti dalla necessità di modificare o distruggere le costruzioni fatte con prodotti rispondenti alle norme contestate.

51
Peraltro, la Kaefer Isoliertechnik ha osservato, in udienza, che l'urgenza di ordinare provvedimenti provvisori sarebbe ancor più manifesta nel caso in cui le norme tedesche non venissero o non potessero essere ripristinate in seguito all'annullamento della decisione controversa.

52
La Commissione, da parte sua, ritiene che i richiedenti non abbiano dimostrato che era urgente ordinare il provvedimento provvisorio richiesto.

Sul bilanciamento degli interessi

53
A titolo del bilanciamento degli interessi, i richiedenti sottolineano che il provvedimento provvisorio chiesto, vale a dire un prolungamento del periodo di coesistenza delle norme contestate e delle norme nazionali, tutelerebbe gli interessi della Comunità, poiché le norme contestate continuerebbero ad essere applicate congiuntamente alle norme nazionali. In tal modo, gli Stati membri che riterrebbero di poter attuare ed applicare senza modifiche le norme contestate non sarebbero per nulla costretti a reintrodurre le norme nazionali ritirate.

54
La Commissione, da parte sua, considera che gli interessi fatti valere dai richiedenti non possono prevalere sull'interesse, per la Comunità, di completare l'armonizzazione delle norme relative ai prodotti per l'isolamento termico in tutta la Comunità. La Commissione aggiunge che, anche se le misure richieste si limitassero alla Repubblica federale di Germania, esse creerebbero distorsioni di concorrenza e rischierebbero di bloccare l'accesso al mercato dei prodotti non tedeschi.

Giudizio del giudice dell'urgenza

55
Secondo una costante giurisprudenza, la ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice di merito non deve, in linea di principio, essere esaminata nell'ambito di un procedimento sommario, se non si vuole pregiudicare la causa principale. Nondimeno, può rivelarsi necessario quando, come nella fattispecie, è eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta l'istanza di provvedimenti provvisori, accertare se sussistono motivi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso (ordinanza del presidente del Tribunale 15 febbraio 2000, causa T-1/00 R, Hölzl e a./Commissione, Racc. pag. II-251, punto 21, e 8 agosto 2002, causa T-155/02 R, VVG International e a./Commissione, Racc. pag. II-3239, punto 18).

56
La Commissione sostiene, nella fattispecie, che il ricorso nella causa principale è manifestamente irricevibile in quanto, da una parte, è stato proposto tardivamente e, dall'altra, i richiedenti non sono individualmente interessati dalla decisione controversa.

57
Occorre dunque esaminare se esistano elementi che consentono di concludere, prima facie, che il loro ricorso è ricevibile e, in particolare, se tali elementi consentano, prima facie, di provare che i richiedenti sono individualmente interessati dalla decisione controversa.

58
Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

59
Secondo una costante giurisprudenza, il criterio di distinzione tra un regolamento ed una decisione va ricercato nella portata generale ovvero individuale dell'atto controverso (ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 28, e 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 33; ordinanze del Tribunale 26 marzo 1999, causa T-114/96, Biscuiterie confiserie LOR e Confiserie du Tech/Commissione, Racc. pag. II-913, punto 26, e 6 maggio 2003, causa T-45/02, DOW AgroSciences e DOW AgroSciences/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II-1973, punto 31).

60
Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e produca effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-482/93, Weber/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 55, e giurisprudenza citata).

61
Nella fattispecie, la decisione controversa è indirizzata agli Stati membri e rigetta una domanda diretta a che talune norme armonizzate adottate in applicazione della direttiva 89/106 vengano ritirate dalla lista delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

62
Orbene, in applicazione dell'art. 4, n. 2, della direttiva 89/106, è in particolare con riferimento alle norme nazionali in cui sono state trasposte le norme armonizzate e i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che i materiali da costruzione si devono presumere idonei all'impiego e possono, di conseguenza, essere immessi sul mercato dell'Unione europea.

63
Le norme armonizzate adottate in applicazione della direttiva 89/106 hanno quindi per oggetto la definizione delle caratteristiche dei prodotti che tali operatori economici possono, rispettivamente, mettere in commercio ed acquistare. Esse producono quindi effetti, in particolare, nei confronti di tutti i produttori ed utilizzatori di materiali da costruzione nell'Unione europea.

64
Di conseguenza, la decisione controversa, che ha l'effetto di rifiutare il ritiro delle norme armonizzate, si applica essa stessa a situazioni determinate oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti delle categorie di persone prese in considerazione in modo generale e astratto, vale a dire, in particolare, tutti i produttori ed utilizzatori di materiali da costruzione nell'Unione europea. Di conseguenza, prima facie, la decisione controversa ha, per sua natura e per sua portata un carattere generale.

65
Tuttavia non è escluso che una disposizione che, per sua natura e per sua portata, ha un carattere generale possa riguardare individualmente una persona fisica o giuridica, quando essa si riferisce a quest'ultima per talune qualità che le sono peculiari o per una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a qualsiasi altra persona e, per tale motivo, la contraddistingue in modo analogo a come lo sarebbe il destinatario di una decisione (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punto 13, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Cordoniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19, e 22 novembre 2001, causa C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I-8949, punto 49).

66
Occorre dunque verificare se, nella fattispecie, gli elementi del fascicolo consentano di ritenere che non è escluso che i richiedenti siano interessati dalla decisione controversa a causa di talune qualità ad essi peculiari o se esiste una situazione di fatto che li caratterizza, con riferimento alla detta decisione, rispetto a qualsiasi altra persona.

Sulla ricevibilità prima facie del ricorso nella causa principale del sig. Schmoldt

67
Per dimostrare di essere individualmente interessato dalla decisione controversa, il sig. Schmoldt invoca la sua qualità di presidente del CEN/TC 88 ed il fatto che egli doveva presiedere il gruppo ad hoc del comitato permanente per la costruzione.

68
A tal riguardo, occorre sottolineare, di primo acchito, che, in una lettera inviata alla Commissione l'11 agosto 2003, il segretario generale del CEN ha informato la Commissione che il sig. Schmoldt non era abilitato a rappresentare tale organismo nell'ambito del ricorso nella causa principale, circostanza che non è stata contestata dal sig. Schmoldt. Di conseguenza, senza che sia necessario ordinare, come chiede il sig. Schmoldt, la comunicazione della lettera a cui viene data risposta con la lettera 11 agosto 2003, risulta che il sig. Schmoldt ha depositato tale ricorso a titolo puramente personale ed è solo in funzione delle sue qualità personali che occorre esaminare se egli abbia, effettivamente, prima facie, la legittimazione ad agire contro la decisione controversa.

69
Orbene, occorre ricordare che la circostanza che un soggetto intervenga, indipendentemente dalle modalità, nel procedimento che conduce all'emanazione di un atto comunitario costituisce elemento idoneo a contraddistinguere tale soggetto, rispetto all'atto di cui trattasi, solamente qualora siano state previste per tale soggetto garanzie procedurali dalla pertinente normativa comunitaria (v. ordinanze del Tribunale 3 giugno 1997, causa T-60/96, Merck e a./Commissione, Racc. pag. II-849, punto 73; 15 settembre 1998, causa T-109/97, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, Racc. pag. II-3533, punti 67 e 68, e 29 aprile 2002, causa T-339/00, Bactria/Commissione, Racc. pag. II-2287, punto 51).

70
Nella fattispecie, le garanzie previste dall'art. 5, n. 1, della direttiva 89/106 esistono a favore del CEN e del comitato permanente per la costruzione e non a favore di taluni loro membri o del loro presidente a titolo personale. Il sig. Schmoldt non sembra quindi poter invocare, a titolo personale, alcuna garanzia procedurale né alcuna disposizione della direttiva 89/106 la cui violazione potrebbe, prima facie, contraddistinguerlo nella sua qualità, da una parte, di presidente del CEN/TC 88 all'epoca dell'adozione della decisione controversa e, dall'altra, di membro del gruppo ad hoc del comitato permanente per la costruzione.

71
Prima facie, non risulta quindi che il sig. Schmoldt possa essere individualmente interessato dalla decisione controversa.

72
In secondo luogo, il sig. Schmoldt sostiene di essere legittimato ad agire nella sua qualità, da una parte, di gestore dell'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e, dall'altra, di persona attiva nell'ambito delle attività della Kaefer Isoliertechnik.

73
Laddove, se la si suppone dimostrata, tale legittimazione ad agire si dovesse confondere, prima facie, con quella dell'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e della Kaefer Isoliertechnik, è solo nel caso in cui tali enti siano essi stessi individualmente interessati dalla decisione controversa che il sig. Schmoldt potrebbe, eventualmente, far valere che anche egli è interessato individualmente dalla detta decisione. E' quindi nell'ambito dell'esame della legittimazione ad agire della Kaefer Isoliertechnik e dell'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie che verrà tenuto conto degli argomenti del sig. Schmoldt.

74
Di conseguenza, facendo salvo l'esame della legittimazione ad agire della Kaefer Isoliertechnik e dell'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, non risulta, in tale fase, che esistano elementi che permettano di ritenere che il ricorso nella causa principale del sig. Schmoldt sia, prima facie, ricevibile.

Sulla ricevibilità, prima facie, del ricorso nella causa principale della Kaefer Isoliertechnik

75
La Kaefer Isoliertechnik sostiene in primo luogo di essere individualmente interessata dalla decisione controversa nella sua qualità di utilizzatrice importante di materiali da costruzione e nella sua posizione di seconda maggiore impresa europea nel settore dei lavori di isolamento.

76
Su tale punto occorre ricordare, innanzi tutto, che la circostanza che un atto generale possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è tale da caratterizzarlo in rapporto a tutti gli altri operatori interessati, dato che l'applicazione di tale atto si svolge in forza di una situazione determinata oggettivamente (v., in particolare, sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-341, punto 66 e giurisprudenza citata). Orbene, nella fattispecie, è a causa della sua situazione obiettiva di utilizzatrice di materiali da costruzione che la Kaefer Isoliertechnik è interessata dalla decisione controversa.

77
I documenti del fascicolo non evidenziano elementi che consentano di concludere, prima facie, che la Kaefer Isoliertechnik è individualmente interessata dalla decisione controversa per la sua qualità di importante utilizzatrice di materiali da costruzione.

78
In secondo luogo, la Kaefer Isoliertechnik sostiene di essere individualmente interessata dalla decisione controversa a causa del ruolo determinante che essa ha svolto nell'adozione, da parte della Repubblica federale di Germania, della decisione di depositare un'obiezione relativa alle norme contestate sulla base dell'art. 5, n. 1, della direttiva 89/106, mediante l'intermediazione della Hauptverband der Deutschen Bauindustrie.

79
A tal riguardo, come è già stato affermato sopra al punto 69, la circostanza che una persona intervenga, indipendentemente dalle modalità, nel procedimento che conduce all'emanazione di un atto comunitario costituisce elemento idoneo a contraddistinguere tale soggetto, rispetto all'atto di cui trattasi, solamente qualora siano state previste per tale soggetto garanzie procedurali dalla pertinente normativa comunitaria (v. ordinanza Merck e a./Commissione, citata sopra al punto 69, punto 73).

80
Orbene, nella fattispecie, la direttiva 89/106 non prevede per nulla che la Commissione, prima di adottare una decisione basata sull'art. 5, n. 1, della detta direttiva, debba rispettare un procedimento nell'ambito del quale imprese come la Kaefer Isoliertechnik avrebbero il diritto di far valere eventuali diritti o anche di essere sentite.

81
Prima facie, l'argomento della Kaefer Isoliertechnik deve, di conseguenza, essere respinto.

82
Da tali considerazioni risulta che gli elementi del fascicolo non consentono di ritenere, prima facie, che il ricorso nella causa principale della Kaefer Isoliertechnik sia ricevibile.

Sulla ricevibilità prima facie del ricorso nella causa principale dell'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

83
L'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie ha sostenuto che essa rappresentava l'industria edilizia in Germania e che la sua legittimazione ad agire contro la decisione controversa derivava, da una parte, dalla legittimazione ad agire della Kaefer Isoliertechnik, uno dei suoi membri, e dall'altra, dalla sua partecipazione al procedimento culminato nell'adozione della decisione controversa.

84
Quanto, in primo luogo, alla legittimazione ad agire dell'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie a causa della legittimazione ad agire propria dei suoi membri, occorre ricordare che un'associazione è considerata individualmente interessata da una decisione quando essa rappresenta gli interessi di imprese che avrebbero, esse stesse, la legittimazione ad agire contro la detta decisione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite da T-447/93 a T-449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1971, punto 62).

85
Orbene, a tal riguardo, occorre sottolineare, innanzi tutto, che, in tale fase, non esistono, prima facie, elementi che consentano di concludere per la ricevibilità del ricorso della Kaefer Isoliertechnik nella causa principale.

86
L'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, poi, non ha nemmeno prodotto elementi che consentano di ritenere che altri membri siano, da parte loro, individualmente interessati dalla decisione controversa.

87
Occorre quindi concludere che l'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie non può utilmente sostenere, prima facie, di essere individualmente interessata dalla decisione controversa, dato che i suoi membri avrebbero essi stessi la legittimazione a proporre un ricorso di annullamento avverso la detta decisione.

88
Quanto, in secondo luogo, alla partecipazione dell'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie al processo di elaborazione della decisione controversa, è vero che l'esistenza di circostanze particolari, quali il ruolo svolto da un'associazione nell'ambito di un procedimento culminato nell'adozione di un atto ai sensi dell'art. 230 CE, può giustificare la ricevibilità di un ricorso proposto da un'associazione i cui membri non sono direttamente ed individualmente interessati dall'atto controverso, in particolare quando la sua posizione di negoziatrice è stata pregiudicata da quest'ultimo (v., in tal senso, sentenze della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy/Commissione, Racc. pag. 219, punti 21-24, e 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 28-30).

89
Ciò premesso, occorre verificare se la partecipazione dell'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie alla preparazione dell'obiezione depositata dalla Repubblica federale di Germania costituisca, prima facie, una circostanza particolare che può conferire a tale associazione una legittimazione ad agire in quanto associazione professionale rappresentante gli interessi dei suoi membri, ai sensi della giurisprudenza citata.

90
A tal riguardo, come è già stato affermato sopra al punto 80, risulta che la direttiva 89/106 non prevede minimamente che la Commissione, prima di adottare una decisione basata sull'art. 5, n. 1, della detta direttiva debba seguire un procedimento nell'ambito del quale associazioni come l'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie avrebbero il diritto di far valere eventuali diritti o anche di essere sentiti.

91
In questa fase, gli elementi del fascicolo non consentono quindi di considerare, prima facie, che il ricorso nella causa principale dell'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie sia ricevibile.

92
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, gli elementi del fascicolo non consentono di considerare che, prima facie, i richiedenti siano individualmente interessati dalla decisione controversa. Di conseguenza, senza che vi sia bisogno di esaminare se, prima facie, il ricorso nella causa principale dei richiedenti sia stato depositato tardivamente oppure no, si deve concludere che, in questa fase, gli elementi del fascicolo non consentono di considerare, prima facie, che il loro ricorso nella causa principale è ricevibile.

93
Inoltre, occorre constatare che i richiedenti non hanno dimostrato che era urgente ordinare il provvedimento provvisorio richiesto.

94
Secondo una costante giurisprudenza, infatti, l'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev'essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile (ordinanza del presidente del Tribunale 19 dicembre 2001, cause riunite T-195/01 R e T-207/01 R, Government of Gibraltar/Commissione, Racc. pag. II-3915, punto 95 e giurisprudenza citata).

95
Spetta alla parte che deduce un danno grave e irreparabile dimostrarne l'esistenza (ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-8787, punto 14). L'imminenza del danno non deve essere comprovata con un'assoluta certezza, ma basta, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente [ordinanze del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95P (R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 38, e del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-73/98 R, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II-2769, punto 38].

96
Nella fattispecie, i richiedenti hanno fatto valere l'esistenza di un'urgenza per quanto riguarda la Kaefer Isoliertechnik ed i membri dell'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Occorre tuttavia sottolineare che l'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie ha presentato solo elementi diretti a dimostrare che, tra i suoi membri, gli utilizzatori di materiali da costruzione potrebbero subire un danno grave ed irreparabile. Non verrà quindi tenuto conto della probabilità che un tale danno possa essere constatato a scapito degli altri suoi membri, in particolare a scapito dei produttori di materiali da costruzione.

97
Quanto alla natura dell'urgenza invocata, i richiedenti sostengono che, in caso di annullamento della decisione controversa e nel caso in cui le norme tedesche ritirate venissero ripristinate, gli utilizzatori di materiali da costruzione verrebbero posti di fronte a problemi considerevoli, relativi alla necessità di modificare o distruggere gli edifici costruiti con prodotti rispondenti alle norme contestate.

98
Occorre sottolineare, di primo acchito, che un tale danno dipende dal ripristino delle norme tedesche ritirate dalla Repubblica federale di Germania in seguito all'annullamento, se del caso, della decisione controversa. Infatti, solo nel caso di un ripristino di norme applicabili ai prodotti per l'isolamento termico i richiedenti dovrebbero modificare o distruggere gli edifici costruiti prima dell'annullamento della decisione controversa. Orbene, i richiedenti non hanno dedotto alcun elemento che consenta di valutare la probabilità che le dette norme siano, effettivamente, ripristinate dalla Repubblica federale di Germania in caso di annullamento della decisione controversa.

99
Peraltro, pur accettando l'ipotesi che la Repubblica federale di Germania ripristinerà effettivamente le norme tedesche ritirate, resta da verificare se, come sostenuto dalla Kaefer Isoliertechnik e dagli altri utilizzatori di materiali da costruzione membri dell'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, la necessità per essi di modificare gli edifici costruiti con prodotti rispondenti alle norme contestate potrebbe causare loro un danno grave e irreparabile.

100
A tal riguardo, risulta che un danno nei loro confronti potrebbe essere accertato solo nel caso in cui le imprese utilizzatrici di materiali da costruzione si trovassero nell'impossibilità di esigere dai loro fornitori che essi continuino a mettere in commercio prodotti rispondenti al livello dei requisiti posti dalle norme tedesche ritirate. Orbene, dal fascicolo, in tale fase, non emerge che, in seguito al ritiro delle dette norme, sia giuridicamente impossibile, per gli utilizzatori di materiali da costruzione, imporre ai loro fornitori di continuare a mettere in commercio prodotti che, pur permettendo di soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 89/106, rispondano anche al livello dei requisiti posti dalle norme tedesche ritirate.

101
E' vero che in udienza, la Kaefer Isoliertechnik ha sottolineato che, anche se esistesse una tale possibilità da un punto di vista giuridico, questa rimarrebbe tuttavia teorica, in quanto i produttori di materiali da costruzione molto probabilmente deciderebbero di mettere in commercio solo prodotti rispondenti alle norme contestate.

102
Tuttavia, pur supponendo che, a causa di talune limitazioni di mercato, gli utilizzatori di materiali da costruzione non possano effettivamente esigere dai loro fornitori che essi continuino a fabbricare prodotti rispondenti alle norme tedesche ritirate, ciò nonostante il danno fatto valere sarebbe relativo alla necessità di modificare gli edifici costruiti con materiali rispondenti alle norme contestate e costituirebbe, di conseguenza, un danno di ordine puramente economico.

103
Orbene, secondo una costante giurisprudenza un danno di ordine puramente economico non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, irreparabile e neppure come difficilmente riparabile poiché può essere oggetto di una successiva compensazione finanziaria. Infatti, un danno di ordine economico, che non scompare per effetto dell'esecuzione della sentenza pronunciata nel procedimento principale, costituisce una perdita economica che potrebbe essere recuperata avvalendosi dei rimedi giuridici previsti dal Trattato, in particolare dagli artt. 235 CE e 288 CE (ordinanza del presidente del Tribunale 26 ottobre 2001, causa T-184/01 R, IMS Health/Commissione, Racc. pag. II-3193, punto 119 e giurisprudenza citata).

104
In un tale caso, il provvedimento provvisorio si giustificherebbe solo se dovesse risultare che, in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione che può mettere in pericolo la sua stessa esistenza o modificare in modo irrimediabile le sue quote di mercato (ordinanze del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II-1961, punto 138, e 11 aprile 2003, causa T-392/02 R, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, Racc. pag. II-1825, punto 107).

105
Nella fattispecie, la Kaefer Isoliertechnik non ha apportato alcun elemento idoneo a dimostrare, da una parte, che l'assenza di un provvedimento provvisorio metterebbe in pericolo la sua esistenza oppure, dall'altra, che la decisione controversa modificherebbe in modo irreversibile le sue quote di mercato.

106
Occorre dunque concludere che la Kaefer Isoliertechnik non ha dimostrato che era urgente ordinare il provvedimento provvisorio chiesto nel caso in cui la Repubblica federale di Germania dovesse ripristinare le norme tedesche ritirate in seguito, se del caso, all'annullamento della decisione controversa.

107
Peraltro, quanto al caso in cui le norme tedesche ritirate non dovessero essere ripristinate dalla Repubblica federale di Germania dopo l'annullamento, se del caso, della decisione controversa, occorre sottolineare che tale possibilità è stata invocata solo in modo molto generale ed ipotetico in udienza, senza che sia stato precisato in che modo ne deriverebbe un danno grave ed irreparabile per la Kaefer Isoliertechnik.

108
Di conseguenza, si deve concludere che non è stato dimostrato che era urgente ordinare il provvedimento provvisorio richiesto.

109
Tenuto conto di tutte le osservazioni che precedono, occorre rigettare la domanda di provvedimenti urgenti.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)
Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 28 novembre 2003

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1
Lingua processuale: il tedesco.

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