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Document 62003TO0253

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 28 maggio 2004.
Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd contro Commissione delle Comunità europee.
Intervento - Rigetto - Associazione rappresentativa che non ha come scopo la tutela degli interessi dei suoi membri.
Causa T-253/03.

Raccolta della Giurisprudenza 2004 II-01617

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:164

Ordonnance du Tribunal

Causa T-253/03

Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd

contro

Commissione delle Comunità europee

«Intervento — Rigetto — Associazione rappresentativa che non ha come scopo la tutela degli interessi dei suoi membri»

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 maggio 2004. 

Massime della sentenza

Procedura — Intervento — Interessati — Associazione rappresentativa che ha come scopo la tutela dei suoi membri — Ricevibilità in cause che sollevano questioni di principio che possono pregiudicare i detti membri

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)

Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza del suo art. 53, primo comma, è ammesso l’intervento di associazioni rappresentative che hanno come scopo di tutelare i loro membri in cause che sollevano questioni di principio che possano pregiudicare questi ultimi. In particolare, un’associazione può essere ammessa ad intervenire in un procedimento qualora rappresenti un numero rilevante di operatori attivi nel settore interessato, contempli tra i suoi obiettivi la tutela degli interessi dei suoi membri, la controversia possa sollevare questioni di principio che riguardano il funzionamento del settore interessato e, quindi, qualora gli interessi dei suoi membri possano essere colpiti in modo rilevante dalla sentenza che sarà pronunciata.

Non soddisfa queste condizioni un’associazione che ha come obiettivo solo quello di promuovere gli scambi di informazioni e di contatti tra i suoi membri, nonché di organizzare conferenze destinate a facilitare lo studio di taluni settori del diritto.

(v. punti 17-20)





ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
28 maggio 2004(1)

«Intervento – Rigetto – Entità priva di personalità giuridica – Associazione non rappresentativa – Associazione che non ha come scopo la tutela degli interessi dei suoi membri – Assenza d'interesse individuale dei suoi membri»

Nella causa T-253/03,

Akzo Nobel Chemicals Ltd, con sede in Surrey (Regno Unito),Akcros Chemicals Ltd, con sede in Surrey, rappresentate dai sigg. C. Swaak e M. Mollica, avocats,

ricorrenti,

sostenute da:Council of the Bars and Law Societies of the European Union, con sede in Bruxelles, rappresentato dal sig. J. Flynn, QC,daAlgemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, con sede in L'Aia, rappresentato dal sig. O. Brouwer, avocat,e da European Company Lawyers Association (ECLA), con sede in Bruxelles, rappresentata dai sigg. M. Dolmans, K. Nordlander, avocats, e dal sig. J. Temple‑Lang, solicitor,

intervenienti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright e dalla sig.ra C. Ingen‑Housz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto l’istanza d’intervento proposta dallo European Council on Legal Affairs a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti nella presente causa, relativa ad una domanda di annullamento della decisione 8 maggio 2003, C (2003) 1533 def., con la quale si respinge una richiesta di applicazione del segreto professionale che tutela le comunicazioni con gli avvocati (legal professional privilege) a determinati documenti raccolti nell’ambito di un accertamento imposto ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, 13, pag. 204),



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),



composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J. D. Cooke, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la presente



Ordinanza



1
Il 30 gennaio 2003 la Commissione ha adottato, sulla base dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, 13, pag. 204), la decisione C (2003) 85/4, con la quale ha imposto, in particolare, alla Akzo Nobel Chemicals Ltd e alla Akcros Chemicals Ltd (in prosieguo: le «ricorrenti») e alle loro rispettive società controllate di sottoporsi ad un accertamento volto alla ricerca di prove relative ad un’eventuale pratica anticoncorrenziale (in prosieguo: la «decisione 30 gennaio 2003»). Il 10 febbraio 2003 la Commissione ha adottato la decisione C (2003) 559/4, parimenti sulla base dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 (in prosieguo: la «decisione 10 febbraio 2003»), recante modifica della decisione 30 gennaio 2003.

2
In data 12 e 13 febbraio 2003 sono stati effettuati, sulla scorta delle dette decisioni, accertamenti in loco presso i locali delle ricorrenti situati ad Eccles, Manchester (Regno Unito). Durante tali accertamenti, funzionari della Commissione hanno estratto copia di un rilevante numero di documenti. Nel corso di tali operazioni i rappresentanti delle ricorrenti hanno segnalato ai funzionari della Commissione che taluni documenti erano idonei a beneficiare del segreto professionale che tutela le comunicazioni con gli avvocati. Nell’esame dei documenti di cui trattasi è insorta una controversia in merito a cinque documenti, che sono stati oggetto di due tipi di trattamento. Infatti, i funzionari della Commissione non sono giunti sul momento ad una conclusione definitiva in merito alla tutela di cui dovessero eventualmente beneficiare due documenti. Li hanno quindi copiati ed inseriti in una busta sigillata che è stata portata via al termine dell’accertamento. Il funzionario della Commissione responsabile dell’accertamento ha ritenuto che gli altri tre documenti controversi non fossero tutelati dal segreto professionale e ne ha, dunque, estratto copie che ha allegato al resto del fascicolo, senza inserirle in una busta sigillata.

3
Il 17 febbraio 2003 le ricorrenti hanno fatto pervenire una lettera alla Commissione, nella quale esponevano le ragioni per cui, a loro parere, tali cinque documenti erano tutelati dal segreto professionale. Con lettera 1° aprile 2003 la Commissione ha informato le ricorrenti che gli argomenti presentati nella loro lettera del 17 febbraio 2003 non le consentivano di stabilire che i documenti indicati fossero effettivamente coperti da segreto professionale. Nella medesima lettera la Commissione illustrava tuttavia alle ricorrenti che esse avevano la possibilità di presentare osservazioni su tali conclusioni preliminari entro un termine di due settimane, allo scadere del quale la Commissione avrebbe adottato una decisione definitiva.

4
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale in data 11 aprile 2003 le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione della Commissione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, della decisione 30 gennaio 2003, con la quale si obbligavano tali società e le loro rispettive controllate a sottoporsi all’accertamento di cui trattasi (causa T‑125/03, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione).

5
In data 8 maggio 2003 la Commissione ha adottato la decisione C (2003) 1533 def. ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 (in prosieguo: la «decisione 8 maggio 2003»). All’art. 1 di tale decisione, la Commissione respinge la domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere la restituzione dei documenti controversi e la conferma che la Commissione distrugga tutte le copie di tali documenti in suo possesso. Peraltro, all’art. 2 della decisione 8 maggio 2003, la Commissione ha dichiarato la propria intenzione di aprire la busta sigillata contenente due di tali documenti.

6
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2003, a norma dell’art. 230, quarto comma, CE, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione 8 maggio 2003.

7
Con istanze depositate, rispettivamente, il 30 luglio 2003, il 7 e il 18 agosto 2003, il Council of the Bars and Law Societies of the European Union (Consiglio degli ordini forensi dell’Unione europea; in prosieguo: il «CCBE»), l’Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (in prosieguo: l’«ordine degli avvocati olandesi») e la European Company Lawyers Association (Associazione europea dei giuristi d’impresa; in prosieguo: l’«ECLA») hanno depositato istanza d’intervento a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con la stessa ordinanza del presidente della Quinta Sezione 4 novembre 2003, il CCBE, l’ordine degli avvocati olandesi e l’ECLA sono stati ammessi ad intervenire.

8
Il 26 novembre 2003, lo European Council on Legal Affairs, rappresentato dal sig. I. Forrester, QC e dal sig. J. Killick, avocat, ha depositato un’istanza d’intervento, a nome proprio e dei suoi membri, a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.

9
Nella sua istanza d’intervento il richiedente sostiene di avere un interesse ben consolidato alla soluzione della presente controversia, in quanto essa influenzerebbe il lavoro quotidiano dei suoi membri. In particolare il richiedente rileva che la presente causa consentirà al Tribunale di riesaminare i principi stabiliti nella sentenza della Corte 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S/Commissione (Racc. pag. 1575), e, in particolare, di riconsiderare la questione dell’ampiezza del segreto professionale che tutela le comunicazioni con gli avvocati, nonché quella delle garanzie processuali atte a garantire il rispetto di tale principio. Esso osserva che tali questioni hanno un impatto importante sul ruolo dei giuristi d’impresa e dei praticanti indipendenti membri di un foro situato all’esterno dell’Unione europea. Il richiedente fa valere a tale proposito che esso rappresenta gli interessi dei giuristi d’impresa in Europa e che il suo scopo è di tutelare gli interessi dei suoi membri.

10
L’istanza d’intervento è stata notificata alle parti, ai sensi dell’art. 116, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.

11
Con atto depositato il 18 dicembre 2003 le ricorrenti hanno sostenuto che il richiedente aveva dimostrato di avere un interesse alla soluzione di tale controversia e hanno domandato al Tribunale di accogliere la sua istanza d’intervento. Con atto separato depositato lo stesso giorno, le ricorrenti hanno presentato altresì una domanda di trattamento riservato nei confronti del richiedente.

12
Con atto depositato il 9 dicembre 2003 la Commissione non ha sollevato obiezioni in merito a tale istanza d’intervento. La Commissione ha chiesto al Tribunale di condannare il richiedente alle spese da essa sostenute in relazione a tale istanza d’intervento. Con atto separato depositato lo stesso giorno la Commissione ha precisato di non chiedere il trattamento riservato nei confronti del richiedente.

13
Nelle sue osservazioni, depositate il 7 gennaio 2004, il CCBE ha affermato che tale istanza d’intervento era irricevibile in quanto il richiedente non possiede i requisiti fissati per le persone fisiche né quelli previsti per le associazioni rappresentative che hanno come scopo la difesa degli interessi dei propri membri. Il CCBE ha rilevato che il richiedente è in realtà un gruppo di persone fisiche e che non ha un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia, bensì un semplice interesse relativo ai motivi sollevati. Esso ha osservato, infine, che la posizione dei membri del richiedente non poteva essere influenzata dalla soluzione della presente controversia.

14
Le altre intervenienti non hanno sollevato obiezioni contro tale istanza d’intervento.

15
Conformemente all’art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura il presidente della Quinta Sezione ha deferito l’esame dell’istanza d’intervento alla Sezione.


Giudizio del Tribunale

16
Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, dello stesso, il diritto d’intervento nelle controversie dinanzi al Tribunale è riconosciuto non solo agli Stati membri e alle istituzioni della Comunità, bensì anche ad ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia.

17
Occorre osservare, in primo luogo, che il richiedente è un’associazione senza personalità giuridica, non registrata, che raggruppa giuristi d’impresa occupati in grandi società con sede in Europa.

18
Il Tribunale rileva a tale proposito che entità prive di personalità giuridica possono essere ammesse ad intervenire purché possiedano i requisiti che costituiscono il fondamento di detta personalità, in ispecie l’autonomia e la responsabilità, sia pure limitate (ordinanza della Corte 11 dicembre 1973, cause riunite 41/73, 43/73‑48/73, 50/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Générale sucrière e a./Commissione, Racc. pag. 1465, punto 3). Orbene, il Tribunale constata che il richiedente è stato costituito con una semplice decisione informale dei suoi fondatori, che non ha uno statuto ed è unicamente un forum di scambio d’informazioni ed esperienze pratiche nonché di discussioni di taluni aspetti che interessano i suoi membri.

19
Si deve pertanto concludere che il richiedente non soddisfa i requisiti minimi perché un’entità abbia personalità giuridica ai sensi dell’ordinanza Générale sucrière e a./Commissione, citata sopra.

20
In ogni caso si deve constatare che il richiedente comprende 25 membri, che rappresentano un ugual numero di società. Ogni membro del richiedente ha il compito di fornire consulenza nel settore del diritto europeo della concorrenza e su altre questioni giuridiche alla società che lo impiega.

21
Secondo una giurisprudenza costante, è ammesso l’intervento di associazioni rappresentative che hanno come scopo la funzione di tutelare i propri membri in cause che sollevano questioni di principio che possono pregiudicarli [ordinanze del presidente della Corte 17 giugno 1997, cause riunite C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), National Power e PowerGen, Racc. pag. I‑3491, punto 66, e 28 settembre 1998, causa C‑151/98 P, Pharos/Commissione, Racc. pag. I‑5441, punto 6; ordinanze del presidente del Tribunale 22 marzo 1999, causa T‑13/99 R, Pfizer/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 15, e 28 maggio 2001, causa T‑53/01 R, Poste Italiane/Commissione, Racc. pag. II‑1479, punto 51]. Più in particolare, un’associazione può essere ammessa ad intervenire in un procedimento qualora rappresenti un numero rilevante di operatori attivi nel settore interessato, tra i suoi obiettivi sia compresa la tutela degli interessi dei suoi membri, la controversia possa sollevare questioni di principio che riguardano il funzionamento del settore interessato e, quindi, qualora gli interessi dei suoi membri possano essere colpiti in modo rilevante dalla sentenza che sarà pronunciata (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 8 dicembre 1993, causa T‑87/92, Kruidvat/Commissione, Racc. pag. II‑1375, punto 14, con la quale si respinge l’istanza d’intervento della Yves Saint Laurent Parfums SA).

22
Orbene, il Tribunale considera che il richiedente non costituisce un’associazione rappresentativa che ha come scopo la tutela degli interessi dei giuristi membri ai sensi della giurisprudenza citata. Infatti, atteso che il numero dei membri del richiedente si limita a 25, tale associazione non può essere considerata rappresentativa di un numero sufficientemente rilevante di professionisti attivi nel settore interessato. Parimenti, poiché il richiedente non ha uno statuto, risulta impossibile verificare se il suo scopo è effettivamente quello di garantire la tutela degli interessi dei suoi membri.

23
Per quanto riguarda la possibile esistenza di interessi individuali in capo ai membri del richiedente, basti constatare che la decisione impugnata non li interessa direttamente, in quanto essa non riguarda direttamente le società rappresentate in seno al richiedente. Pertanto i membri del richiedente non possono avere un interesse diretto e attuale alla sorte dell’atto specifico di cui si domanda l’annullamento nell’ambito della presente causa, bensì un semplice interesse in relazione ai motivi dedotti (v., in tal senso, ordinanza National Power e PowerGen, citata sopra , punto 53).

24
Alla luce delle considerazioni suesposte si deve concludere che il richiedente non ha dimostrato un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello statuto della Corte.

25
Di conseguenza, l’istanza d’intervento è respinta.


Sulle spese

26
Ai sensi dell’art. 87, n. 1 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa. Poiché la presente ordinanza pone fine alla causa riguardo al richiedente, occorre provvedere sulle spese relative alla sua istanza d’intervento.

27
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il richiedente è rimasto soccombente, esso, conformemente alla domanda della Commissione, dev’essere condannato alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Commissione in relazione al presente procedimento di intervento. Le spese sostenute dalle ricorrenti e dagli intervenienti, che non hanno presentato domande a tal riguardo, restano a loro carico.

Per questi motivi

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)
L’istanza d’intervento dello European Council on Legal Affairs è respinta.

2)
Non occorre statuire sulla domanda di trattamento riservato presentata dalle ricorrenti nei confronti dello European Council on Legal Affairs.

3)
Lo European Council on Legal Affairs è condannato a sostenere le spese della Commissione relative al procedimento di intervento nonché le proprie.

4)
Le ricorrenti e gli intervenienti sopporteranno le proprie spese relative al procedimento di intervento.

Lussemburgo, 28 maggio 2004

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Lindh


1
Lingua processuale: l'inglese.

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