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Document 62003TO0252(01)

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 9 novembre 2004.
    Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) contro Commissione delle Comunità europee.
    Concorrenza - Decisione che accerta un'infrazione all'art. 81 CE - Mercato della carne bovina - Ricorso di annullamento - Competenza giurisdizionale anche di merito - Termine di ricorso - Ricorso tardivo - Irricevibilità.
    Causa T-252/03.

    Raccolta della Giurisprudenza 2004 II-03795

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:326

    Ordonnance du Tribunal

    Causa T‑252/03

    Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV)

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Concorrenza — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE — Mercato della carne bovina — Ricorso di annullamento — Competenza giurisdizionale anche di merito — Termine di ricorso — Ricorso tardivo — Irricevibilità»

    Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 novembre 2004 

    Massime dell’ordinanza

    Corte di giustizia — Tribunale di primo grado — Competenza giurisdizionale anche di merito — Esercizio nell’ambito del ricorso di annullamento — Assenza di ricorso autonomo di piena giurisdizione

    (Artt. 229 CE, 230, quinto comma, CE e 231 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 17)

    Il Trattato non delinea il «ricorso di piena giurisdizione» come rimedio giurisdizionale autonomo. L’art. 229 CE si limita a disporre che i regolamenti adottati in virtù delle disposizioni del Trattato possono attribuire ai giudici comunitari una competenza giurisdizionale anche di merito con riferimento alle sanzioni previste nei regolamenti stessi.

    In base all’art. 229 CE, vari regolamenti hanno attribuito ai giudici comunitari una competenza giurisdizionale anche di merito in materia di sanzioni. In particolare, l’art. 17 del regolamento n. 17 prevede che «[l]a Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’articolo [229 CE] per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina una ammenda o una penalità di mora […]». Il Tribunale è competente a valutare, nell’ambito della competenza anche di merito riconosciutagli dall’art. 229 CE e dall’art. 17 del regolamento n. 17, l’adeguatezza dell’importo delle ammende. Infatti, nell’ambito della sua competenza giurisdizionale anche di merito, i poteri del giudice comunitario non si limitano, come previsto dall’art. 231 CE, all’annullamento della decisione impugnata, bensì gli consentono di modificare la sanzione comminata da quest’ultima.

    Tale competenza giurisdizionale anche di merito può essere esercitata dai giudici comunitari solamente nell’ambito del controllo degli atti delle istituzioni comunitarie, in particolare nell’ambito del ricorso d’annullamento. Infatti, l’art. 229 CE ha l’unico effetto di ampliare i poteri di cui dispone il giudice comunitario nell’ambito del ricorso previsto dall’art. 230 CE. Pertanto, un ricorso con cui si chiede al giudice comunitario di esercitare la sua competenza giurisdizionale anche di merito con riferimento ad una decisione contenente una sanzione comprende o implica necessariamente una domanda d’annullamento, totale o parziale, della decisione stessa. Di conseguenza, l’introduzione di un siffatto ricorso deve rispettare il termine prescritto dall’art. 230, quinto comma, CE.

    (v. punti 22‑25)




    ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
    9 novembre 2004(1)

    «Concorrenza – Decisione che accerta un'infrazione all'art. 81 CE – Mercato della carne bovina – Ricorso di annullamento – Competenza giurisdizionale anche di merito – Termine di ricorso – Ricorso tardivo – Irricevibilità»

    Nella causa T-252/03,

    Fédération nationale de l'industrie e des commerces en gros des viandes (FNICGV), con sede a Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti P. Abegg e E. Prigent, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    sostenuta daRepubblica francese, rappresentata dai sigg. R. Abraham, G. de Bergues e F. Million, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Oliver e F. Lelièvre, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,

    convenuta,

    avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione della Commissione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE (Caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU  L 209, pag. 12), e, in via subordinata, una domanda di riduzione dell'importo di tale ammenda,



    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione)



    composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici,

    cancelliere: sig. H. Jung

    ha pronunciato la seguente



    Ordinanza




    Ambito normativo

    1
    A norma dell’art. 225, n. 1, CE e dell’art. 230 CE, il Tribunale esercita un controllo di legittimità, segnatamente, sulle decisioni adottate dalla Commissione, ed è competente, a tal fine, a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato CE o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti, in particolare, da qualsiasi persona fisica o giuridica destinataria di tali decisioni.

    2
    Ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE, il ricorso di annullamento dev’essere proposto nel termine di due mesi a decorrere dalla notificazione al ricorrente della decisione impugnata. A norma dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione è aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

    3
    Ai sensi dell’art. 229 CE, «[i] regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e dal Consiglio in virtù delle disposizioni del […] trattato [CE] possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi».

    4
    Ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), «[l]a Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’articolo [229 CE] per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina una ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l’ammenda o la penalità di mora inflitta».


    Fatti all’origine della controversia

    5
    Con decisione della Commissione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 del Trattato CE (Caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12; in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione ha rilevato che la ricorrente, una federazione rappresentativa dei macellatori di bovini in Francia, aveva commesso un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE, concludendo, con altre organizzazioni del settore della carne bovina in Francia, accordi che avevano ad oggetto la sospensione delle importazioni di carni bovine in Francia e la fissazione di un prezzo minimo per talune categorie di carne bovina (art. 1 della decisione controversa). L’importo dell’ammenda comminata alla ricorrente è stato stabilito in EUR 720 000 (art. 3 della decisione controversa).


    Procedimento e conclusioni delle parti

    6
    Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 7 luglio 2003 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    7
    Con atto separato, depositato in cancelleria lo stesso giorno, la ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la sospensione, da un lato, dell’esecuzione della decisione controversa, e, dall’altro, dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare la riscossione dell’ammenda applicata.

    8
    Il 17 luglio 2003 la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo della causa principale e della domanda di provvedimenti urgenti.

    9
    Il 18 luglio 2003 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sull’eccezione di irricevibilità.

    10
    Il 7 ottobre 2003 la Repubblica francese ha presentato un’istanza d’intervento a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Con ordinanza 20 novembre 2003 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della Repubblica francese. Il 23 dicembre 2003 quest’ultima ha presentato una memoria d’intervento.

    11
    Con ordinanza del presidente del Tribunale 21 gennaio 2004 la domanda di provvedimenti urgenti è stata respinta.

    12
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    respingere l’eccezione di irricevibilità;

    in via principale, annullare l’ammenda inflittale dalla decisione controversa;

    in via subordinata, diminuire significativamente l’importo dell’ammenda stessa;

    condannare la Commissione alle spese.

    13
    La Repubblica francese, intervenendo a sostegno della ricorrente, chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione controversa;

    condannare la Commissione alle spese.

    14
    La Commissione chiede che il ricorso sia dichiarato manifestamente irricevibile.


    Sulla ricevibilità

    Argomenti delle parti

    15
    La Commissione afferma che il ricorso è manifestamente irricevibile, poiché è stato presentato dopo la scadenza del termine di ricorso di due mesi e dieci giorni previsto dal combinato disposto dell’art. 230, quinto comma, CE e dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura.

    16
    La ricorrente afferma che il ricorso da essa proposto avverso la decisione controversa costituisce un «ricorso di piena giurisdizione», basato sull’art. 229 CE. Infatti, con il suo ricorso, essa non contesterebbe né il principio dell’infrazione, né quello della condanna. Essa si limiterebbe a contestare l’ammenda applicata, che sarebbe, a suo parere, inadeguata ed eccessiva. A tal proposito, la ricorrente afferma che il «ricorso di piena giurisdizione» non è assoggettato ad alcuna condizione temporale.

    Giudizio del Tribunale

    17
    A norma dell’art. 114 del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito, qualora ricorrano le condizioni previste dai nn. 3 e 4 di tale articolo. Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti del fascicolo e decide di statuire senza aprire la fase orale del procedimento e senza impegnare la discussione nel merito.

    18
    La ricorrente afferma, in sostanza, che il suo ricorso è basato sull’art. 229 CE. Pertanto, esso non sarebbe assoggettato al termine di due mesi, previsto, a pena di decadenza, dall’art. 230, quinto comma, CE, poiché quest’ultimo sarebbe applicabile esclusivamente ai ricorsi di annullamento di cui all’art. 230 CE.

    19
    Questo argomento non può essere accolto.

    20
    Ai sensi dell’art. 220 CE, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato.

    21
    L’art. 225, n. 1, CE, nella sua versione risultante dal Trattato di Nizza, elenca i ricorsi che rientrano nella competenza del Tribunale. Tale disposizione non contiene alcun riferimento all’art. 229 CE, mentre invece cita espressamente gli artt. 230 CE (ricorsi di annullamento), 232 CE (ricorsi per carenza), 235 CE (ricorsi per risarcimento), 236 CE (ricorsi in materia di pubblico impiego) e 238 CE (ricorsi proposti in base a clausole compromissorie contenute in contratti stipulati dalla Comunità o per conto di questa). L’art. 229 CE non risulta quindi tra i rimedi giurisdizionali rientranti nella competenza del Tribunale.

    22
    Contrariamente alla tesi sostenuta dalla ricorrente, il Trattato non delinea il «ricorso di piena giurisdizione» come rimedio giurisdizionale autonomo. L’art. 229 CE si limita a disporre che i regolamenti adottati in virtù delle disposizioni del Trattato CE possono attribuire ai giudici comunitari una competenza giurisdizionale anche di merito con riferimento alle sanzioni previste nei regolamenti stessi.

    23
    In base all’art. 229 CE, vari regolamenti hanno attribuito ai giudici comunitari una competenza giurisdizionale anche di merito in materia di sanzioni. In particolare, l’art. 17 del regolamento n. 17 prevede che «[l]a Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’articolo [229 CE] per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina una ammenda o una penalità di mora […]».

    24
    Il Tribunale è competente a valutare, nell’ambito della competenza anche di merito riconosciutagli dall’art. 229 CE e dall’art. 17 del regolamento n. 17, l’adeguatezza dell’importo delle ammende (sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C-248/98 P, KNP BT/Commissione, Racc. pag. I-9641, punto 40; causa C-279/98 P, Cascades/Commissione, Racc. pag. I-9693, punto 42, e causa C-280/98 P, Weig/Commissione, Racc. pag. I-9757, punto 41). Infatti, nell’ambito della sua competenza giurisdizionale anche di merito, i poteri del giudice comunitario non si limitano, come previsto dall’art. 231 CE, all’annullamento della decisione impugnata, bensì gli consentono di modificare la sanzione comminata da quest’ultima.

    25
    Tale competenza giurisdizionale anche di merito può essere esercitata dai giudici comunitari solamente nell’ambito del controllo degli atti delle istituzioni comunitarie, in particolare nell’ambito del ricorso d’annullamento. Infatti, l’art. 229 CE ha l’unico effetto di ampliare i poteri di cui dispone il giudice comunitario nell’ambito del ricorso previsto dall’art. 230 CE. Pertanto, un ricorso con cui si chiede al giudice comunitario di esercitare la sua competenza giurisdizionale anche di merito con riferimento ad una decisione contenente una sanzione, comprende o implica necessariamente una domanda d’annullamento, totale o parziale, della decisione stessa. Di conseguenza, l’introduzione di un siffatto ricorso deve rispettare il termine prescritto dall’art. 230, quinto comma, CE.

    26
    Pertanto, poiché il presente ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 230, quinto comma, CE, aumentato del termine in ragione della distanza di cui all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, esso deve essere respinto in quanto tardivo. Infatti, poiché la decisione controversa è stata notificata alla ricorrente il 10 aprile 2003, detto termine di due mesi e dieci giorni era scaduto alla data di deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale, cioè il 7 luglio 2003.

    27
    Di conseguenza, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile.


    Sulle spese

    28
    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione non ha presentato alcuna domanda in merito alle spese della causa principale, la ricorrente e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese.

    29
    Le spese relative al procedimento sommario sono state riservate dall’ordinanza di rigetto del 21 gennaio 2004 del presidente del Tribunale. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, essa va condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle della Commissione, relative a detto procedimento sommario, in conformità alle conclusioni di quest’ultima in merito alle spese del citato procedimento.

    30
    Ai sensi dell’art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, le spese sostenute dalla Repubblica francese, in qualità di interveniente, rimarranno a carico della stessa.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    così provvede:

    1)
    Il ricorso è irricevibile.

    2)
    La ricorrente e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alla causa principale.

    3)
    La ricorrente sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario, nonché quelle della Commissione relative a tale procedimento.

    La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

    Lussemburgo, 9 novembre 2004

    Il cancelliere

    Il presidente

    H. Jung

    P. Lindh


    1
    Lingua processuale: il francese.

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