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Document 62003TO0198
Order of the President of the Court of First Instance of 7 November 2003. # Bank Austria Creditanstalt AG v Commission of the European Communities. # Application for interim measures - Admissibility - Competition. # Case T-198/03 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 7 novembre 2003.
Bank Austria Creditanstalt AG contro Commissione delle Comunità europee.
Procedimento sommario - Ricevibilità - Concorrenza - Pubblicazione di una decisione che irroga un'ammenda - Urgenza - Insussistenza.
Causa T-198/03 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 7 novembre 2003.
Bank Austria Creditanstalt AG contro Commissione delle Comunità europee.
Procedimento sommario - Ricevibilità - Concorrenza - Pubblicazione di una decisione che irroga un'ammenda - Urgenza - Insussistenza.
Causa T-198/03 R.
Raccolta della Giurisprudenza 2003 II-04879
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:296
«Procedimento sommario – Ricevibilità – Concorrenza – Pubblicazione di una decisione che irroga un'ammenda – Urgenza – Insussistenza»
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(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
7 novembre 2003 (*)
«Procedimento sommario - Ricevibilità - Concorrenza - Pubblicazione di una decisione che irroga un'ammenda - Urgenza - Insussistenza»
Nel procedimento T-198/03 R,
Bank Austria Creditanstalt AG, con sede in Vienna (Austria), rappresentata dagli avv.ti C. Zschocke e J. Beninca,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. S. Rating, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione della decisione del consigliere-auditore della Commissione in data 5 maggio 2003 di pubblicare la versione non riservata della decisione della Commissione 11 giugno 2002 nella pratica COMP/36.571/D-1 - Banche austriache («Club lombard»),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1 L'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. [81] e [82] del trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), dispone che, nel caso in cui constati un'infrazione alle disposizioni dell'art. 81 CE o dell'art. 82 CE, la Commissione «può obbligare, mediante decisione, le imprese ed associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata».
2 L'art. 20 del regolamento n. 17, riguardante il segreto professionale, prevede che le informazioni raccolte in applicazione di diverse disposizioni del detto regolamento «possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste» (n. 1), che la Commissione e i suoi funzionari e agenti «sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale» (n. 2) e, infine, che le disposizioni di questi due numeri «non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese» (n. 3).
3 Ai sensi dell'art. 21, n. 1, del regolamento n. 17, la Commissione è tenuta a pubblicare «le decisioni che prende in applicazione degli articoli 2, 3, 6, 7 e 8». Il n. 2 di tale articolo precisa che la detta pubblicazione «indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione» e che «essa deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari».
4 La decisione della Commissione 23 maggio 2001, 2001/462/CE, CECA, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162, pag. 21), prevede all'art. 9:
«La progettata rivelazione di informazioni che possano costituire segreti commerciali per una determinata impresa è comunicata per iscritto all'impresa stessa con la relativa motivazione. E' inoltre fissato un termine entro il quale l'impresa può presentare osservazioni scritte.
Qualora l'impresa interessata si opponga alla rivelazione delle informazioni, ma si riscontri che queste non sono riservate e possono quindi essere rivelate, deve essere adottata un'apposita decisione motivata da notificare all'impresa stessa. La decisione specifica il termine al cui scadere saranno rivelate le informazioni. Tale termine non deve essere inferiore ad una settimana dalla notifica.
Il primo ed il secondo comma si applicano altresì alla divulgazione di informazioni mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».
Fatti all'origine della controversia e procedimento
5 Con decisione 11 giugno 2002, emanata nell'ambito della pratica COMP/36.571/D-1 - Banche austriache («Club Lombard»), la Commissione ha constatato che la ricorrente aveva partecipato dal 1° gennaio 1995 al 24 giugno 1998, ad un'intesa con diverse altre banche austriache (art. 1) per la quale era stato deciso di infliggerle (art. 3), al pari delle altre banche interessate dal procedimento, un'ammenda (in prosieguo: la «decisione che irroga le ammende»).
6 Con lettera 12 agosto 2002 la Commissione ha trasmesso alla ricorrente un progetto di versione non riservata della decisione che infligge le ammende e le ha chiesto l'autorizzazione per la pubblicazione della detta versione.
7 Il 3 settembre 2002 la ricorrente (al pari di diverse altre banche interessate) ha presentato un ricorso d'annullamento contro la decisione che infligge le ammende iscritto al ruolo come causa T-260/02. Con il detto ricorso la ricorrente non contesta i fatti constatati dalla Commissione nella decisione di cui trattasi, ma unicamente l'importo dell'ammenda irrogatale.
8 Con lettera 10 settembre 2002, la ricorrente in risposta alla domanda di autorizzazione della pubblicazione datata 12 agosto 2002, ha chiesto alla Commissione di pubblicare la decisione che infligge le ammende eliminando l'esposizione dei fatti relativi all'anno 1994 contenuta nel punto 7 del preambolo e sostituendo i punti 8-12 del preambolo di tale decisione con un testo da essa proposto.
9 Il 7 ottobre 2002 i servizi interessati della Commissione hanno organizzato una riunione con gli avvocati di tutti i destinatari della decisione che infligge le ammende. Essi tuttavia non sono pervenuti ad un accordo relativamente, in particolare, alla domanda della ricorrente in data 10 settembre 2002. In riferimento alla detta domanda, il 22 ottobre 2002 il direttore competente della direzione generale della concorrenza della Commissione ha inviato una lettera alla ricorrente, ricordandole la posizione della Commissione riguardo alla pubblicazione della decisione che infligge le ammende e comunicandole una versione non riservata e rivista della detta decisione.
10 Il 6 novembre 2002 la ricorrente si è rivolta al consigliere auditore chiedendogli di accogliere la sua domanda datata 10 settembre 2002.
11 Pur considerando infondata la detta domanda, il consigliere auditore, con lettera 20 febbraio 2003, ha presentato alla ricorrente una nuova versione non riservata della decisione che infligge le ammende.
12 Con lettera 28 febbraio 2003 la ricorrente ha indicato che manteneva la propria opposizione alla pubblicazione della detta versione non riservata.
13 Con lettera 5 maggio 2003 il consigliere auditore ha deciso di respingere l'opposizione della ricorrente alla pubblicazione della detta decisione (in prosieguo: la «decisione controversa»), producendo nel contempo una versione non riservata e rivista della decisione che infligge le ammende. In conformità dell'art. 9, terzo comma, della decisione 2001/462, il consigliere auditore ha dichiarato che questa versione della decisione che infligge le ammende (in prosieguo: la «versione controversa») non conteneva informazioni che godono della garanzia di trattamento riservato prevista dal diritto comunitario.
14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2003, la ricorrente ha presentato, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa.
15 Con atto separato depositato lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha presentato, in via principale, una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione controversa fino alla pronuncia del giudice di merito e, in subordine, una domanda diretta a vietare alla Commissione la pubblicazione della versione controversa fino a tale data.
16 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti il 30 giugno 2003. L'udienza dinanzi al giudice dell'urgenza si è svolta il 12 settembre 2003.
In diritto
17 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell'articolo 225, n. 1, CE, d'altro lato, il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
18 L'articolo 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che una domanda di provvedimenti provvisori deve specificare i motivi d'urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30].
19 Occorre ricordare che, nell'ambito del suo esame complessivo, il giudice dell'urgenza dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, tenuto conto delle particolari circostanze della fattispecie, in che modo debbano essere verificati i diversi presupposti nonché l'ordine in cui condurre tale esame, dal momento che nessuna norma di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi prestabilito per valutare la necessità di pronunciarsi provvisoriamente [ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 22].
Sulla ricevibilità
20 La Commissione considera che il ricorso di merito nella presente causa è irricevibile, in quanto, a suo parere, la decisione controversa non è un atto impugnabile.
21 In proposito, il giudice dell'urgenza ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, il problema della ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice di merito non deve, in linea di principio, essere esaminato nell'ambito di un procedimento sommario, se non si vuole pregiudicare la causa principale. Nondimeno può rivelarsi necessario, quando è eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso di merito, sul quale si innesta l'istanza di provvedimenti provvisori, accertare se sussistano motivi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso [ordinanze del presidente della Corte 27 gennaio 1988, causa 376/87 R, Distrivet/Consiglio, Racc. pag. 209, punto 21; del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II-1961, punto 121, in prosieguo: l'«ordinanza Pfizer», confermata a seguito dell'impugnazione con ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 1999, causa C-329/99 P(R), Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. I-8343, e 11 aprile 2003, causa T-392/02 R, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, Racc. pag. II-1825, punto 53].
22 Va quindi verificato se esistono elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del detto ricorso.
Argomenti delle parti
23 Nella sua domanda di provvedimenti provvisori, la ricorrente insiste sull'impugnabilità della decisione controversa. In quanto conclude un procedimento riguardante l'eventualità e le modalità della pubblicazione di una decisione che infligge ammende, la detta decisione sarebbe definitiva e quindi impugnabile. Riferendosi alle disposizioni dell'art. 20, nn. 1-3, del regolamento n. 17, la ricorrente sostiene di avere il diritto a che la decisione che infligge ammende sia pubblicata solo nell'osservanza delle condizioni previste all'art. 21, nn. 1 e 2, del detto regolamento. Le particolareggiate descrizioni dei fatti che la Commissione si propone di pubblicare sarebbero non solo inusuali, ma anche inutili dal momento che la ricorrente già nel 1998 aveva riconosciuto i comportamenti anticoncorrenziali che le sono addebitati. La loro pubblicazione recherebbe pregiudizio alla sua reputazione e a quella dei suoi dipendenti.
24 Al fine di contestare la ricevibilità della presente domanda di provvedimenti provvisori, la Commissione sostiene che la decisione controversa non arreca pregiudizio alla ricorrente. A suo parere, il diritto alla non pubblicazione di talune parti di una decisione di questo tipo sussisterebbe solo ove ricorrano due presupposti: da un lato, i brani di cui trattasi devono costituire segreti commerciali o informazioni che godono di una simile protezione e, d'altro lato, l'interesse dell'impresa alla protezione di tali informazioni deve essere superiore all'interesse generale costituito dalla loro pubblicazione. Orbene, la ricorrente non si riferirebbe né ad un segreto commerciale né a un'informazione che gode di una protezione simile, che sarebbero contenuti nella versione controversa. Di conseguenza, la ricorrente non avrebbe interesse a contestare la decisione controversa.
25 La Commissione afferma inoltre che la pubblicazione di cui trattasi non risulta dalla decisione controversa, ma deriva direttamente dall'art. 21, n. 1, del regolamento n. 17. Quanto all'art. 21, n. 2, del detto regolamento, esso non può essere invocato per impedire la pubblicazione di una decisione del tipo della decisione controversa, o di talune parti di quest'ultima, ma descrive unicamente, e ciò a beneficio dei terzi, le informazioni che la Commissione sarebbe tenuta a pubblicare.
26 Riguardo alla menzione del comportamento della ricorrente nel 1994, la Commissione sostiene che tale censura riguarda essenzialmente la legittimità (controversa nella causa T-260/02) della decisione che infligge ammende e che è, pertanto, presentata oltre il termine nell'ambito del ricorso di merito nella presente causa. In ogni caso, dato che non si tratterebbe della pubblicazione di un qualsivoglia segreto commerciale o di un'informazione che gode di una protezione simile, mancherebbe anche l'interesse ad agire della ricorrente riguardo a tale censura.
27 All'udienza la ricorrente ha contestato l'analisi della Commissione. Riferendosi in particolare all'art. 9, terzo comma, della decisione 2001/462, essa ha affermato che la detta disposizione si applica anche alla pubblicazione da parte della Commissione di informazioni che non costituiscono segreti commerciali. In caso di contestazione riguardo ad uno degli elementi da pubblicare si applicherebbe la procedura prevista dall'art. 9, terzo comma, della detta decisione. Tale procedura obbligherebbe la Commissione, in conformità dell'art. 21, n. 2, del regolamento n. 17, a pubblicare solo il contenuto essenziale di una decisione adottata ai sensi, in particolare, dell'art. 3 del detto regolamento. Il contenuto essenziale di una decisione non può essere equiparato all'integralità della detta decisione. Di conseguenza la ricorrente considera di avere un interesse a contestare quelli che essa ritiene essere elementi non essenziali contenuti nella versione controversa.
28 In risposta a tale argomento, la Commissione afferma che, mentre l'art. 9, primo e secondo comma, della decisione 2001/462 riguarda espressamente la divulgazione di informazioni «che possano costituire segreti commerciali», l'art. 9, terzo comma, riguarda la pubblicazione di tali informazioni. Ne conseguirebbe che una decisione del consigliere auditore adottata in base a quest'ultima disposizione è impugnabile solo nella parte che riguarda segreti commerciali.
Giudizio del giudice dell'urgenza
29 Va anzitutto ricordato che, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti».
30 E' pacifico nella fattispecie che la decisione controversa riguarda direttamente la ricorrente. Va tuttavia verificato se la detta decisione costituisca, prima facie, un atto impugnabile.
31 Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81 IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite da T-10/92 a T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-2667, punto 28, e ordinanza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-219/01, Commerzbank/Commissione, Racc. pag. II-2843, punto 53).
32 Risulta dagli argomenti avanzati dinanzi al giudice dell'urgenza che la Commissione contesta, in sostanza, la ricevibilità del ricorso di merito in quanto considera che la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che la versione controversa conteneva segreti commerciali. Ne consegue, secondo la Commissione, che la ricorrente non ha interesse ad agire, poiché la divulgazione delle informazioni da essa prospettata non può modificare gravemente la sua situazione giuridica.
33 In proposito, occorre anzitutto ricordare che l'art. 287 CE e l'art. 20 del regolamento n. 17 vietano unicamente la diffusione di informazioni che sono coperte dal «segreto professionale» di cui la Commissione sia venuta a conoscenza nel corso di un'indagine condotta ai sensi del detto regolamento. Risulta dall'art. 21, n. 2, del regolamento n. 17 che un obbligo corrispondente grava sulla Commissione riguardo alle decisioni di pubblicare nella Gazzetta ufficiale i provvedimenti di cui al detto articolo. Ne consegue che una decisione con la quale la Commissione rifiuta, ai fini di tale pubblicazione, di riconoscere che talune informazioni, la cui riservatezza è rivendicata dalla persona interessata, costituiscono segreti commerciali produce effetti giuridici nei confronti di quest'ultima (v., per analogia, sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO/Commissione, Racc. pag. 1965, punti 17 e 18; ordinanze del Tribunale 2 maggio 1997, causa T-90/96, Peugeot/Commissione , Racc. pag. II-663, punti 34 e 36, e Commerzbank/Commissione, cit., punti 69 e 70, nonché l'ordinanza del presidente del Tribunale 20 dicembre 2001, causa T-213/01 R, Österreichische Postsparkasse/Commissione, Racc. pag. II-3963, punto 49).
34 La circostanza che una decisione di procedere alla detta pubblicazione sia presa a nome della Commissione, come nella fattispecie, dal consigliere auditore sulla base dell'articolo 9, terzo comma, della decisione 2001/462, perlomeno prima facie, è ininfluente (v., per analogia, ordinanza Commerzbank/Commissione, cit., punti 69 e 70).
35 Di conseguenza, nei limiti in cui la versione controversa contenesse informazioni idonee a costituire segreti commerciali della ricorrente, la sua pubblicazione, a seguito dell'esecuzione della decisione controversa, avrebbe la conseguenza tanto ineluttabile quanto irreversibile di rivelare i detti segreti a terzi. Il ricorso della ricorrente diretto a contestarne la validità sarebbe quindi ricevibile.
36 Tuttavia, nella fattispecie, la Commissione sostiene appunto che le informazioni di cui trattasi manifestamente non costituiscono segreti commerciali. Benché non competa al giudice dell'urgenza di verificare, nell'ambito del presente procedimento, la fondatezza di tale affermazione, risulta, in particolare, dalle precisazioni orali fatte dalla ricorrente che quest'ultima effettivamente non contesta quanto affermato in proposito dalla Commissione. Si deve pertanto esaminare se, nonostante tale circostanza, sia ricevibile il suo ricorso diretto a contestare la validità della decisione controversa.
37 In proposito, si deve constatare che, alla luce della giurisprudenza citata nel precedente punto 33, l'interpretazione dell'art. 21 del regolamento n. 17 prospettata dalla Commissione, secondo la quale quest'ultima sarebbe obbligata a pubblicare quanto meno il contenuto essenziale di qualsiasi decisione adottata sulla base, in particolare, dell'art. 3 del detto regolamento, sembra, prima facie, piuttosto convincente. Non è irrilevante che la detta interpretazione concorda con la politica di pubblicazione seguita da diversi anni dalla detta istituzione, laddove quella proposta dalla ricorrente si basa su un ragionamento a contrario secondo cui sarebbe illegittima qualsiasi pubblicazione alla quale la Commissione non è esplicitamente tenuta.
38 Orbene, non può escludersi che l'obbligo della Commissione di procedere alla pubblicazione di una decisione, in conformità dell'art. 21, n. 2, del regolamento n. 17, riguardi solo la pubblicazione del «contenuto essenziale» di quest'ultima. Si può supporre che il legislatore comunitario, tenuto conto dell'obbligo generale della Commissione di pubblicare solo versioni non riservate delle sue decisioni, vale a dire quelle che non contengono alcun riferimento a segreti commerciali dei destinatari interessati, abbia voluto accordare un diritto specifico ai destinatari delle decisioni adottate ai sensi degli artt. 2, 3, 6, 7 e 8, del regolamento n. 17, consentendo loro di opporsi alla pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale (e, eventualmente, anche sul sito Internet della detta istituzione) delle informazioni che, benché non riservate, non sono «essenziali» per la comprensione del dispositivo di tali decisioni.
39 La fondatezza, prima facie, di questa interpretazione dell'art. 21 del regolamento n. 17 è suffragata, in certa misura, dalla formulazione apparentemente equivoca dell'art. 9, terzo comma, della decisione 2001/462 (cit. supra, punto 4). Non si può escludere, come sostiene la ricorrente, che la detta disposizione si applichi alla pubblicazione di informazioni in generale e non solo ai segreti commerciali e che essa ha pertanto diritto di opporsi alla pubblicazione di informazioni, a suo parere, delicate e non essenziali per la comprensione della decisione della Commissione di cui è controversa la pubblicazione.
40 Considerato che siffatta interpretazione dell'art. 9, terzo comma, della decisione 2001/462 riguarderebbe, nell'ipotesi in cui fosse accolta dal giudice di merito, le informazioni contenute nei punti 8-12 della versione controversa, non si può escludere che essa si estenda anche a tutte le informazioni contenute nel punto 7 del preambolo della detta versione. Dal momento che queste ultime informazioni riguardano l'anno 1994, è difficile escludere che la loro pubblicazione non sia «essenziale» per comprendere la motivazione di una decisione, quale quella che infligge le ammende, che constata, ai sensi dell'art. 1 del suo dispositivo, una infrazione per il periodo dal 1. gennaio 1995 al 24 giugno 1998.
41 In tal caso, la pubblicazione delle dette informazioni, avendo manifestamente un carattere irreversibile, nell'ipotesi in cui il giudice di merito confermasse la sussistenza del diritto ad opporsi a tale pubblicazione rivendicato dalla ricorrente, potrebbe gravemente modificare la situazione giuridica di quest'ultima.
42 Ricorrono pertanto elementi che consentono di concludere, prima facie, che la decisione controversa costituisce un atto impugnabile e pertanto che il ricorso della ricorrente diretto a chiederne l'annullamento ai sensi dell'articolo 230, quarto comma, CE è ricevibile. Dal momento che non può essere esclusa la ricevibilità della parte delle conclusioni della ricorrente in via principale, occorre brevemente esaminare la ricevibilità della parte delle conclusioni in subordine diretta alla sospensione della pubblicazione della decisione che infligge le ammende. Orbene, poiché quest'ultima parte delle conclusioni ha in realtà lo stesso oggetto della parte delle conclusioni in via principale, ovvero il divieto provvisorio della pubblicazione delle informazioni controverse, non è necessario trattarla separatamente.
43 Pertanto il giudice dell'urgenza considera necessario, riguardo alla detta parte delle conclusioni in via principale, vale a dire la sospensione della decisione controversa, esaminare se ricorra il presupposto dell'urgenza.
Sull'urgenza
Argomenti delle parti
44 La ricorrente ritiene che la condizione relativa all'urgenza sia soddisfatta nella fattispecie. A questo proposito essa sostiene che subirà danni materiali e morali che non potranno essere risarciti neppure dopo l'annullamento della decisione controversa.
45 Riguardo ai danni materiali, la ricorrente fa riferimento ad un ricorso collettivo già presentato negli Stati Uniti. All'udienza, ha precisato che in quella causa il 24 ottobre 2003 si sarebbe tenuta un'udienza a New York. Essa teme inoltre che possano essere avviate in Austria, nei suoi confronti e contro le altre banche austriache destinatarie della decisione che infligge le ammende, azioni per il risarcimento dei danni e sostiene che i denuncianti americani e austriaci probabilmente si avvarranno delle informazioni delicate messe a loro disposizione dalla pubblicazione della detta decisione. Sarebbe anche possibile che i giudici penali austriaci, grazie alla pubblicazione della decisione di infliggere le ammende, possano identificare i collaboratori della ricorrente e delle altre banche interessate e utilizzare tali informazioni nell'ambito dei procedimenti penali già in corso.
46 Riguardo ai danni morali, la ricorrente sostiene che la rivelazione dell'identità dei suoi collaboratori potrebbe ledere gravemente i diritti della personalità di tali individui. Orbene, tenuto conto delle norme in materia di protezione dei dati, essa sarebbe tenuta a tutelare gli interessi dei suoi collaboratori. La pubblicazione delle informazioni delicate contenute nella versione controversa nuocerebbe quindi gravemente alla reputazione della ricorrente.
47 Tali danni avrebbero carattere irreversibile. Il successivo annullamento della decisione controversa non potrebbe eliminare gli effetti della pubblicazione della versione controversa, poiché le informazioni delicate di cui trattasi diverrebbero di dominio pubblico. E ciò a maggior ragione in quanto, secondo la ricorrente, né il diritto austriaco né il diritto americano vietano che possano essere utilizzate come prove informazioni pervenute al pubblico illegittimamente.
48 La Commissione sostiene che i danni materiali invocati dalla ricorrente sono di carattere meramente economico. Nel caso in cui dovessero insorgere, tali danni non sarebbero irreparabili e neppure difficilmente riparabili. In ogni caso, essi sarebbero meramente ipotetici, poiché presuppongono il verificarsi di avvenimenti incerti.
49 Riguardo ai danni morali evocati dalla ricorrente, la Commissione sostiene che quest'ultima non fornisce elementi che consentano di ritenere a sufficienza verosimilmente fondata l'ipotesi di una grave e irreparabile lesione alla sua reputazione. Eventuali azioni che possano essere intentate nei suoi confronti dai suoi collaboratori genererebbero solo un danno economico e pertanto un danno risarcibile. Quanto all'asserito pregiudizio alla reputazione di taluni suoi collaboratori, in mancanza di precisazioni fornite al riguardo, non sarebbe dimostrato alcun nesso di causalità tra tali pregiudizi e l'eventuale danno alla sua reputazione.
Giudizio del giudice dell'urgenza
50 Risulta da una giurisprudenza costante che l'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile [v. ordinanza del presidente della Corte 31 luglio 2003, causa C-208/03 P(R), Le Pen/Parlamento, Racc. pag. I-7939, punto 77]. E' onere di quest'ultimo provare di non poter attendere l'esito della causa di merito senza dover subire un danno di tale natura (v. ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-8787, punto 14; ordinanze del presidente del Tribunale 20 luglio 2000, causa T-169/00 R, Esedra/Commissione, Racc. pag. II-2951, punto 43, e Österreichische Postsparkasse/Commissione, cit., punto 66). L'imminenza del danno non deve essere comprovata con un'assoluta certezza, ma basta, soprattutto quando la realizzazione del danno dipende dal sopravvenire di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente [ordinanza del presidente della Corte Commissione/Atlantic Container Line e a., cit., punto 38, e ordinanza del presidente del Tribunale 19 dicembre 2001, cause riunite T-195/01 R e T-207/01 R, Government of Gibraltar/Commissione, Racc. pag. II-3915, punto 96].
51 Anche se, per stabilire la sussistenza di un danno non grave e irreparabile è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che il richiedente resta tenuto a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di un siffatto danno grave e irreparabile [ordinanze del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 67, e Grecia/Commissione, cit., punto 15].
52 I danni evocati dalla ricorrente riguardano, in primo luogo, l'eventuale uso della versione controversa nei ricorsi per risarcimento dei danni avviati nei suoi confronti negli Stati Uniti, in Austria oppure, secondo un'osservazione fatta all'udienza, in Germania. E' quindi chiaro nella fattispecie che, come sostiene giustamente la Commissione, i danni che potrebbero derivare per la ricorrente sono soltanto di natura economica. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il rischio, prospettato dalla ricorrente, di azioni che potrebbero essere avviate nei suoi confronti dai suoi collaboratori nell'ipotesi in cui questi ultimi reputassero che essa ha violato il proprio obbligo di tutelare i loro interessi.
53 Riguardo a tali danni, si deve ricordare che risulta da una giurisprudenza consolidata che, salvo circostanze eccezionali, un danno economico non può essere considerato irreparabile né difficilmente riparabile in quanto può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C-471/00 P(R), Commissione/Cambridge Healthcare Supplies, Racc. pag. I-2865, punto 113, e ordinanza Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, cit., punto 106).
54 In applicazione di tale principio, la sospensione dell'esecuzione richiesta si giustificherebbe solo se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione atta a mettere in pericolo la sua stessa esistenza o a modificare in modo irrimediabile le sue quote di mercato (ordinanza Pfizer, cit., punto 138, e ordinanza Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, cit., punto 107).
55 Nella fattispecie la ricorrente non ha mai dimostrato, e neppure realmente evocato, il rischio che l'esecuzione della decisione controversa porrebbe per la sua stessa esistenza e neppure ha fatto valere una qualunque perdita di quote di mercato che le farebbe subire l'esecuzione della decisione controversa.
56 Si deve pertanto concludere che tali danni d'ordine economico non possono giustificare l'emanazione del provvedimento richiesto.
57 Inoltre, i detti danni sono ampiamente, se non esclusivamente, ipotetici in quanto si basano sul verificarsi di avvenimenti futuri e incerti. Danni di questo tipo non possono giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti (v. ordinanza Government of Gibraltar/Commissione, cit., punto 101). Al momento attuale è impossibile prevedere quale influenza o rilevanza l'eventuale uso delle informazioni, contenute nella versione controversa, nell'ambito di ricorsi civili esistenti e futuri, ai quali fa riferimento la ricorrente, potrebbero avere sull'esito di detti ricorsi. Ne consegue che la mera proposizione di un'azione di risarcimento dei danni, o di altre azioni, non è di natura tale da provocare un danno grave e irreparabile alla ricorrente [v. ordinanza del presidente della Corte 17 luglio 2001, causa C-180/01 P(R), Commissione/NALOO, Racc. pag. I-5737, punto 57].
58 Per quanto riguarda i procedimenti penali asseritamente avviati in Austria contro la ricorrente e le altre banche interessate, non compete al giudice dell'urgenza speculare sulla possibilità che i detti procedimenti derivino dalla decisione di infliggere ammende. Il danno invocato a questo riguardo dalla ricorrente è manifestamente ipotetico. Peraltro la ricorrente ha fatto osservare all'udienza che i procedimenti condotti nei suoi confronti saranno probabilmente definiti senza che essa debba riconoscere la propria colpevolezza. In ogni caso, anche se le autorità nazionali non mettessero fine a tali procedimenti e la ricorrente fosse eventualmente condannata, il danno che ne deriverebbe sarebbe essenzialmente di natura economica.
59 Quanto ai danni morali menzionati nella domanda di provvedimenti urgenti, la ricorrente fornisce troppo pochi elementi atti a dimostrare, con la verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza citata nei precedenti punti 50 e 51, l'ipotesi di un pregiudizio grave e irreparabile alla sua reputazione. Risulta in particolare dalle precisazioni fornite all'udienza dalla ricorrente che talune informazioni contenute nella versione controversa sono delicate e potrebbero essere utilizzate tanto dai denuncianti che volessero intentare azioni civili, quanto da coloro che hanno già avviato ricorsi nei suoi confronti.
60 Orbene, la ricorrente non sostiene che le informazioni di cui trattasi sono riservate e non indica in che grado il loro eventuale uso nell'ambito di ricorsi civili avviati nei suoi confronti potrebbe nuocere gravemente alla sua reputazione. In particolare, non è stata fornita alcuna precisazione riguardo alla rilevanza o all'influenza che l'uso delle dette informazioni può avere sullo svolgimento delle cause pendenti o temute. Si deve quindi concludere che il danno morale di cui trattasi è meramente ipotetico.
61 Quanto all'asserito pregiudizio alla reputazione dei suoi collaboratori, occorre, anzitutto, constatare che la Commissione nega che la pubblicazione di cui trattasi consentirebbe di identificare tali collaboratori. Non potendo il giudice dell'urgenza pronunciarsi sulla detta questione, è sufficiente osservare che, anche nell'ipotesi in cui l'identità di talune persone fisiche rischi di essere rivelata, la ricorrente non ha fornito il minimo indizio riguardo al modo in cui tali rivelazioni possono, con un grado sufficiente di probabilità, ledere gravemente la sua reputazione.
62 Risulta da quanto precede che la ricorrente non ha dimostrato che ricorra il presupposto dell'urgenza.
63 La presente domanda va quindi respinta, senza che sia necessario esaminare se ricorra il presupposto riguardante il fumus boni iuris.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 7 novembre 2003
Il cancelliere |
Il presidente |
H. Jung |
B. Vesterdorf |
* Langue de procédure: