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Document 62003TO0096

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 9 giugno 2004.
    Manel Camós Grau contro Commissione delle Comunità europee.
    Indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) riguardante la gestione e il finanziamento dell'Istituto per le relazioni europee latino-americane - Possibile conflitto d'interessi in capo ad un investigatore - Decisione di ritiro dell'investigatore dalla squadra - Ricorso di annullamento - Atti preparatori - Irricevibilità.
    Causa T-96/03.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00157; II-00707

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:172

    ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    9 giugno 2004

    Causa T-96/03

    Manel Camós Grau

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) riguardante la gestione e il finanziamento dell’Istituto per le relazioni europee latino-americane — Possibile conflitto d’interessi in capo ad un investigatore — Decisione di ritiro dell’investigatore dalla squadra — Ricorso di annullamento — Atti preparatori — Irricevibilità»

    Testo completo in francese II - 0000

    Oggetto:         Ricorso diretto a ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 17 maggio 2002 di escludere uno degli investigatori dall’indagine riguardante l’Istituto per le relazioni europee latino-americane al fine di evitare ogni sospetto di conflitto d’interessi senza annullare gli atti compiuti da tale investigatore, nonché della decisione tacita di rigetto del reclamo del ricorrente proposto il 29 luglio 2002 contro tale decisione e, dall’altro, il risarcimento dei danni, morali e alla carriera, che si asseriscono subiti a causa di tali decisioni.

    Decisione:         Il ricorso è irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Massime

    1.     Dipendenti — Ricorso — Atto recante pregiudizio — Atto preparatorio — Indagine interna dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) — Decisione che rifiuta di rimettere in discussione gli atti compiuti da un investigatore, pur ritirando quest’ultimo dalla squadra investigativa a causa di un eventuale conflitto di interessi — Irricevibilità

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 14; decisione della Commissione 1999/396, art. 4)

    2.     Dipendenti — Ricorso — Atto recante pregiudizio — Decisione di rigetto di un reclamo — Rigetto puro e semplice — Atto confermativo — Irricevibilità

    (Statuto del personale, art. 91, n. 1)

    3.     Dipendenti — Ricorso — Domanda di risarcimento connessa a una domanda di annullamento — Irricevibilità della domanda di annullamento che comporta l’irricevibilità della domanda di risarcimento

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    1.     Le disposizioni dell’art. 4 della decisione 1999/396, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità, fissano le condizioni in base alle quali il rispetto dei diritti della difesa del dipendente in questione può essere conciliato con le esigenze di riservatezza proprie di ogni indagine di questa natura. Pertanto, la loro violazione costituisce una violazione delle forme sostanziali applicabili alla procedura d’indagine. Nondimeno, da tali disposizioni non risulta che i provvedimenti preparatori o intermedi, che per tale dipendente sono costituiti dall’apertura e dallo svolgimento di un’indagine interna, possano essere impugnati con un ricorso autonomo, distinto da quello che l’interessato è legittimato a presentare contro la decisione finale dell’amministrazione. In occasione di un siffatto ricorso contro la decisione finale, l’interessato potrà infatti far valere ogni violazione delle forme sostanziali che abbia, a suo parere, viziato il procedimento d’indagine.

    In particolare, costituisce soltanto un provvedimento intermedio, non impugnabile con ricorso autonomo, la decisione di ritirare un investigatore dalla squadra investigativa a causa di un suo potenziale conflitto di interessi, che non rimette però in discussione gli atti da lui già compiuti. Inoltre, tale decisione non costituisce un atto separabile dal procedimento d’indagine che rientri in un procedimento autonomo rispetto a quest’ultimo. In proposito, il riferimento alle disposizioni dello Statuto relative ai reclami e ai ricorsi del personale, che figura all’art. 14 del regolamento n. 1073/1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), non implica che esista un procedimento distinto dall’indagine, ma ha il fine di rendere applicabili alle contestazioni relative ad atti dell’Ufficio pregiudizievoli per gli interessati, come esso espressamente indica, alcune disposizioni dello Statuto relative ai mezzi di ricorso. Tale rinvio non può in ogni caso consentire di sottoporre al giudice atti che non ledono i dipendenti interessati.

    (v. punti 32, 33 e 35‑37)

    Riferimento: Corte 8 aprile 2003, causa C‑471/02 P (R), Gómez‑Reino/Commissione (Racc. pag. I‑3207, punti 63, 64 e 65)

    2.     Qualsiasi decisione di rigetto di un reclamo, espressa o tacita, non ha altro scopo, se è pura e semplice, che quello di confermare l’atto o l’omissione criticata dal dipendente interessato e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile.

    (v. punto 40)

    Riferimento: Corte 16 giugno 1988, causa 371/87, Progoulis/Commissione (Racc. pag. 3081, punto 17, e la giurisprudenza ivi citata)

    3.     Nei ricorsi del personale le domande di risarcimento sono irricevibili quando sono strettamente connesse a domande di annullamento a loro volta dichiarate irricevibili.

    (v. punto 44)

    Riferimento: Tribunale 24 marzo 1993, causa T‑72/92, Benzler/Commissione (Racc. pag. II‑347, punto 21, e la giurisprudenza ivi citata)

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