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Document 62003TJ0375
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 20 September 2007.#Fachvereinigung Mineralfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima - European Insulation Manufacturers Association v Commission of the European Communities.#State aid - Measures to promote the use of insulating materials produced from renewable raw materials - Decision declaring the aid compatible with the common market - Preliminary investigation procedure - Action for annulment - Admissibility - Meaning of ‘party concerned’ in Article 88(2) EC - Commission’s duty to initiate the inter partes procedure.#Case T-375/03.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 20 settembre 2007.
Fachvereinigung Mineralfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima - European Insulation Manufacturers Association contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Misure dirette a promuovere l’impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili - Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune - Procedimento preliminare di esame - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Nozione di interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE - Obbligo della Commissione di avviare il procedimento contraddittorio.
Causa T-375/03.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 20 settembre 2007.
Fachvereinigung Mineralfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima - European Insulation Manufacturers Association contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Misure dirette a promuovere l’impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili - Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune - Procedimento preliminare di esame - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Nozione di interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE - Obbligo della Commissione di avviare il procedimento contraddittorio.
Causa T-375/03.
Raccolta della Giurisprudenza 2007 II-00121*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:293
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 20 settembre 2007 – Fachvereinigung Mineralfaserindustrie / Commissione
(causa T‑375/03)
«Aiuti di Stato – Misure dirette a promuovere l’impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili – Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune – Procedimento preliminare di esame – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Nozione di interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento contraddittorio»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 46‑52, 63)
2. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Interpretazione da parte del giudice – Limite (v. punti 65‑66)
3. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo (Art. 230, quinto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 26, n. 1) (v. punti 72‑73)
4. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria (Artt. 87, n. 3, CE e 88, nn. 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 4, n. 5, e 5) (v. punti 88‑90, 117, 124)
5. Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione (Art. 88 CE) (v. punto 90)
6. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Aiuti all’ambiente (Artt. 6 CE, 87, n. 3, lett. c), CE e 174, n. 1, CE) (v. punti 138‑143, 148, 152)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 luglio 2003, C (2003) 1473 def., che dichiara compatibili con il mercato comune le misure che le autorità tedesche intendono adottare per promuovere l’impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili (aiuto n. 694/2002) |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima – European Insulation Manufacturers Association è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione. |
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese. |