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Document 62003TJ0375

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 20 settembre 2007.
    Fachvereinigung Mineralfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima - European Insulation Manufacturers Association contro Commissione delle Comunità europee.
    Aiuti di Stato - Misure dirette a promuovere l’impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili - Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune - Procedimento preliminare di esame - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Nozione di interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE - Obbligo della Commissione di avviare il procedimento contraddittorio.
    Causa T-375/03.

    Raccolta della Giurisprudenza 2007 II-00121*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:293





    Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 20 settembre 2007 – Fachvereinigung Mineralfaserindustrie / Commissione

    (causa T‑375/03)

    «Aiuti di Stato – Misure dirette a promuovere l’impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili – Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune – Procedimento preliminare di esame – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Nozione di interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento contraddittorio»

    1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 46‑52, 63)

    2.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Interpretazione da parte del giudice – Limite (v. punti 65‑66)

    3.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo (Art. 230, quinto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 26, n. 1) (v. punti 72‑73)

    4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria (Artt. 87, n. 3, CE e 88, nn. 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 4, n. 5, e 5) (v. punti 88‑90, 117, 124)

    5.                     Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione (Art. 88 CE) (v. punto 90)

    6.                     Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Aiuti all’ambiente (Artt. 6 CE, 87, n. 3, lett. c), CE e 174, n. 1, CE) (v. punti 138‑143, 148, 152)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 luglio 2003, C (2003) 1473 def., che dichiara compatibili con il mercato comune le misure che le autorità tedesche intendono adottare per promuovere l’impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili (aiuto n. 694/2002)

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima – European Insulation Manufacturers Association è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione.

    3)

    La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.

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