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Document 62003TJ0348

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 12 settembre 2007.
Koninklijke Friesland Foods NV contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Regime fiscale di aiuti attuato dai Paesi Bassi - Attività di finanziamento internazionale di gruppi d’impresa - Decisione che dichiara il regime di aiuto incompatibile con il mercato comune - Disposizione transitoria - Tutela del legittimo affidamento - Principio della parità di trattamento - Ricevibilità - Legittimazione ad agire.
Causa T-348/03.

Raccolta della Giurisprudenza 2007 II-00101*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:256





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 settembre 2007 – Koninklijke Friesland Foods / Commissione

(causa T‑348/03)

«Aiuti di Stato – Regime fiscale di aiuti attuato dai Paesi Bassi – Attività di finanziamento internazionale di gruppi d’impresa – Decisione che dichiara il regime di aiuto incompatibile con il mercato comune – Disposizione transitoria – Tutela del legittimo affidamento – Principio della parità di trattamento – Ricevibilità – Legittimazione ad agire»

1.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 58, 72)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato comune e prevede un regime transitorio – Ricorso proposto da un’impresa esclusa dal regime transitorio – Ricevibilità – Presupposti (Artt. 87, n. 1, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 93‑96, 100)

3.                     Aiuti concessi dagli Stati – Compatibilità di un aiuto con il mercato comune – Legittimo affidamento eventuale in capo agli interessati – Tutela – Presupposti e limiti (Art. 88, n. 2, primo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 7) (v. punti 132‑135)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato comune e prevede un regime transitorio – Mancanza di provvedimenti provvisori a favore degli operatori che hanno presentato una domanda di aiuti ancora pendente al momento dell’adozione della decisione della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale – Operatori che fondatamente ripongono un legittimo affidamento nella concessione di un ragionevole periodo transitorio (Art. 88, n. 2, primo comma, CE) (v. punti 138, 149‑150)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’art. 2 della decisione della Commissione 17 febbraio 2003, 2003/515/CE, concernente il regime di aiuti attuato dai Paesi Bassi per le attività di finanziamento internazionale (GU L 180, pag. 52), nei limiti in cui esso esclude dal regime transitorio gli operatori che, alla data dell’11 luglio 2001, avevano già proposto presso l’amministrazione fiscale olandese una domanda di applicazione del regime degli aiuti in questione su cui questa non aveva ancora deciso a tale data

Dispositivo

1)

L’art. 2 della decisione della Commissione 17 febbraio 2003, 2003/515/CE, concernente il regime di aiuti attuato dai Paesi Bassi per le attività di finanziamento internazionale, è annullato nei limiti in cui esso esclude dal regime transitorio gli operatori che, alla data dell’11 luglio 2001, avevano proposto presso l’amministrazione fiscale olandese una domanda di applicazione del regime degli aiuti in questione su cui questa non aveva ancora deciso a tale data.

2)

La Commissione sopporterà la totalità delle spese.

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