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Document 62003TJ0318

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 20 aprile 2005.
Atomic Austria GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario - Marchio denominativo ATOMIC BLITZ - Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali ATOMIC - Prova del rinnovo della registrazione del marchio anteriore - Portata dell'esame dell'UAMI - Rigetto dell'opposizione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.
Causa T-318/03.

Raccolta della Giurisprudenza 2005 II-01319

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:136

Causa T‑318/03

Atomic Austria GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Marchio denominativo ATOMIC BLITZ — Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali ATOMIC — Prova del rinnovo della registrazione del marchio anteriore — Portata dell’esame dell’UAMI — Rigetto dell’opposizione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 aprile 2005 

Massime della sentenza

1.     Marchio comunitario — Norme di procedura — Valutazione d’ufficio dei fatti — Procedimento di opposizione — Esame limitato ai motivi dedotti — Valutazione da parte dell’UAMI della materialità dei fatti dedotti e del valore probatorio degli elementi prodotti — Portata — Rispetto dei diritti della difesa

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1)

2.     Marchio comunitario — Norme di procedura — Valutazione d’ufficio dei fatti — Procedimento di opposizione — Esame limitato ai motivi dedotti — Forma obbligatoria degli elementi di prova destinati a giustificare l’esistenza di un diritto anteriore dell’opponente — Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1)

3.     Marchio comunitario — Norme di procedura — Valutazione d’ufficio dei fatti — Procedura di opposizione — Principio del contraddittorio — Rilevanza — Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1)

1.     Sebbene, in forza, in particolare, dell’art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, nei procedimenti aventi ad oggetto un impedimento relativo alla registrazione, spetti alla parte che si oppone alla registrazione di un marchio comunitario rivendicando un marchio nazionale anteriore dimostrare l’esistenza e, eventualmente, la portata della sua tutela, sarà l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) a dover stabilire se operi un impedimento alla registrazione. In tal sede esso dovrà accertare la sussistenza dei fatti invocati e il valore probatorio degli elementi dedotti dalle parti.

In particolare, l’UAMI dovrà tener conto, all’occorrenza, del diritto dello Stato membro in cui il marchio anteriore rivendicato gode di tutela. In tale ipotesi dovrà informarsi d’ufficio, con i mezzi che riterrà opportuni, sul diritto nazionale dello Stato membro interessato, se tali informazioni sono necessarie per valutare le condizioni d’applicazione di un impedimento alla registrazione controversa e, soprattutto, per valutare la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati. La limitazione della base materiale dell’esame condotto dall’UAMI non esclude infatti che questo prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti nel procedimento di opposizione, fatti notori, ossia fatti conoscibili da chiunque o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili. Ove lo ritenga opportuno, l’UAMI può altresì invitare le parti a fornirgli indicazioni su punti precisi di tale diritto nazionale. Per contro, l’interessato non è tenuto a fornire di propria iniziativa informazioni generali sulle norme in materia di diritto d’autore in vigore nello Stato membro in questione.

L’esame dei fatti e degli elementi dedotti dinanzi all’UAMI va eseguito nel rispetto dei diritti della difesa delle parti nel procedimento d’opposizione e secondo equità. Infatti, il richiedente un marchio comunitario, qualora abbia dubbi sul valore probatorio dei documenti presentati dall’opponente a riprova del diritto anteriore rivendicato o, ancora, sulla portata di tale diritto, può farli presenti nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI, il quale dovrà esaminare accuratamente le sue osservazioni. Tuttavia, l’UAMI non può omettere una valutazione completa dei fatti e del materiale probatorio con l’argomento che spettava all’opponente produrre, motu proprio, informazioni dettagliate e comprovate sul diritto dello Stato membro in cui il marchio rivendicato in opposizione è protetto.

(v. punti 33-38)

2.     Né il regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, né il regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, prescrivono un obbligo di forma per gli elementi di prova che l’opponente intenda apportare a giustificazione del suo diritto anteriore nell’ambito di un procedimento di opposizione. Ne consegue che, da un lato, l’opponente è libero di scegliere quali prove presentare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) a sostegno della sua opposizione e, dall’altro, che l’UAMI è tenuto ad analizzare tutti gli elementi sottopostigli, onde concludere se provino effettivamente la registrazione o il deposito del marchio anteriore senza poter subito dichiarare inammissibile una certa prova per motivi di forma. Questa conclusione è corroborata dalle divergenze tra le prassi amministrative degli Stati membri. Infatti, se si ammettesse che l’UAMI può prescrivere una data forma per le prove da presentargli, le parti finirebbero talvolta col non poter esibire alcunché.

(v. punti 39-41)

3.     Sebbene, nell’ambito di un procedimento di opposizione proposto avverso la registrazione di un marchio comunitario, il principio del contraddittorio postuli che la controparte nel procedimento di opposizione sia messa in grado di conoscere le prove presentate dall’opponente nella lingua processuale, esso tuttavia non può essere interpretato nel senso che tali prove debbano, di per sé sole, permettere alla detta parte di accertare l’esistenza di marchi anteriori senza far ricorso a un legale o a fonti di informazione generalmente accessibili al di fuori delle prove prodotte.

(v. punto 51)




SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

20 aprile 2005 (*)

«Marchio comunitario – Marchio denominativo ATOMIC BLITZ – Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali ATOMIC – Prova del rinnovo della registrazione del marchio anteriore – Portata dell’esame dell’UAMI – Rigetto dell’opposizione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Nella causa T‑318/03,

Atomic Austria GmbH, con sede in Altenmarkt (Austria), rappresentata dagli avv. Ti G. Kucsko e C. Schumacher,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. G. Schneider e B. Müller, in qualità di agenti,

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA, con sede in Onil (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso diretto all’annullamento della decisione 9 luglio 2003 della seconda commissione di ricorso dell’UAMI (procedimento R 95/2003‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Atomic Austria GmbH e la Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA,

 

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore,

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2003,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 2004,

a seguito dell’udienza del 9 novembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1       Il 13 novembre 2000 la società spagnola Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA, presentava una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2       Il marchio richiesto era il segno denominativo ATOMIC BLITZ.

3       I prodotti per i quali era chiesta la registrazione rientrano nella classe 28 dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi».

4       La detta domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari 9 luglio 2001, n. 60.

5       Il 3 ottobre 2001 la società Atomic Austria GmbH (in prosieguo: la «ricorrente»), invocando l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, si opponeva alla registrazione. L’opposizione era fondata sull’esistenza di cinque marchi anteriori costituiti dal segno ATOMIC (in prosieguo: i «marchi anteriori»), oggetto in Austria delle seguenti registrazioni:

–       marchio denominativo n. 75086, domandato il 16 marzo 1973 e registrato il 23 agosto 1973;

–       marchio denominativo n. 76640, domandato l’8 febbraio 1974 e registrato il 15 marzo 1974;

–       marchio denominativo n. 85558, domandato il 2 marzo 1977 e registrato il 16 maggio 1977;

–       marchio denominativo n. 97370, domandato il 27 marzo 1981 e registrato il 22 luglio 1981;

–       marchio denominativo n. 106849, domandato il 28 giugno 1984 e registrato il 10 settembre 1984.

6       L’atto di opposizione della ricorrente era accompagnato, per ciascun marchio anteriore, da un estratto del registro dei marchi austriaco corredato di traduzione in inglese e da una dichiarazione scritta dell’agente di brevetti che la rappresentava dinanzi all’UAMI, ai cui termini «le cinque registrazioni sono pienamente valide per tutti i prodotti indicati, rispettivamente, negli estratti e nella traduzione che ne ho fornito». Gli estratti recavano la data del 19 aprile 1999.

7       Con lettera 23 novembre 2001 la divisione d’opposizione dell’UAMI informava la ricorrente che la sua opposizione era stata comunicata alla convenuta e le accordava un termine di quattro mesi, dies ad quem il 23 marzo 2002, per depositare nel fascicolo ogni fatto, prova o osservazione complementare che le paresse necessaria per la sua opposizione.

8       La lettera era accompagnata da una nota esplicativa delle prove richieste a sostegno di una opposizione (in prosieguo: la «nota esplicativa»). Né la lettera, né la nota esplicativa contenevano l’invito espresso a produrre specifici documenti mancanti.

9       Nel tempo a sua disposizione la ricorrente non produceva ulteriore materiale probatorio a sostegno dell’opposizione.

10     Con decisione 9 dicembre 2002 la divisione d’opposizione dell’UAMI respingeva in toto l’opposizione perché la ricorrente non aveva prodotto entro il termine impartito prove del rinnovo dei marchi anteriori che ne dimostrassero la validità giuridica.

11     Il 17 gennaio 2003 la ricorrente presentava un ricorso contro la decisione della divisione d’opposizione dell’UAMI, deducendo che quest’ultima non aveva tenuto conto della dichiarazione dell’agente di brevetti, che gli estratti prodotti non contenevano indizi nel senso che le registrazioni erano divenute caduche e che la divisione d’opposizione avrebbe dovuto richiederle espressamente di completare la documentazione.

12     Con decisione 9 luglio 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso contro la decisione della divisione d’opposizione.

13     La commissione di ricorso faceva osservare che dalla nota esplicativa acclusa alla lettera 23 novembre 2001 dell’UAMI risultava in maniera chiara e inequivocabile che il rinnovo dei marchi anteriori doveva essere provato con un certificato di rinnovo o altro mezzo equivalente. A suo giudizio, la dichiarazione dell’agente di brevetti che rappresentava la ricorrente dinanzi all’UAMI, attestante la validità dei marchi anteriori, non poteva costituire una prova equivalente al certificato ufficiale di rinnovo. La commissione di ricorso precisava, infine, che, siccome alla lettera del 23 novembre 2001 era stata acclusa la nota esplicativa, il procedimento pendente dinanzi ad essa si distingueva da quelli definiti dalle decisioni delle commissioni di ricorso invocate dalla ricorrente, nei quali era stato deciso che la divisione d’opposizione avrebbe dovuto inoltrare un ulteriore invito.

 Procedimento

14     Con lettera 27 ottobre 2004 l’UAMI ha svolto alcune osservazioni sulla relazione d’udienza.

15     Il 16 novembre 2004, a seguito dell’udienza, il Tribunale ha invitato le parti a presentargli le norme giuridiche relative alla durata della tutela dei marchi nel diritto austriaco. La ricorrente e l’UAMI hanno ottemperato all’invito con lettere, rispettivamente, del 25 novembre e del 29 novembre 2004.

16     A seguito delle risposte delle parti, il procedimento orale è stato chiuso il 10 dicembre 2004.

 Conclusioni delle parti

17     La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–       annullare la decisione impugnata;

–       condannare l’UAMI alle spese.

18     L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–       respingere il ricorso;

–       condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

19     A sostegno del suo ricorso, l’Atomic Austria GmbH deduce tre motivi, vertenti, rispettivamente, in via principale, sul non aver la commissione di ricorso censurato l’omessa considerazione del materiale probatorio da essa fornito, in subordine, sul non aver la commissione di ricorso ravvisato errori di procedura nel fatto che la divisione d’opposizione non aveva richiamato l’attenzione della ricorrente sull’incompletezza della documentazione e, sempre in subordine, sul non aver la commissione di ricorso considerato che la divisione d’opposizione aveva violato il principio di tutela del legittimo affidamento omettendo di indicare la sua mutata prassi.

 Sul primo motivo, vertente sull’omessa considerazione da parte della divisione d’opposizione del materiale probatorio

20     Il primo motivo si articola in due parti. Nell’ambito della prima, la ricorrente sostiene che gli estratti del registro dei marchi austriaco da essa presentati costituivano una prova sufficiente della validità dei marchi anteriori. Nell’ambito della seconda, fa valere, in subordine, di aver apportato una prova siffatta a mezzo dell’attestazione dell’agente di brevetti.

21     Occorre esaminare, innanzi tutto, la prima parte del presente motivo.

 Argomenti delle parti

22     La ricorrente sostiene che il fascicolo allegato all’atto di opposizione del 3 ottobre 2001 era completo. A suo avviso, la prova richiesta dalla regola 16, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento [n. 40/94] (GU L 303, pag. 1), sarebbe stata apportata, poiché dagli estratti ufficiali del registro concernenti i marchi anteriori si evinceva che questi ultimi erano sempre validi. Infatti, se al momento del rilascio degli estratti i marchi anteriori non fossero stati più tutelati, l’Österreichisches Patentamt (Ufficio brevetti austriaco) ne avrebbe dato notizia sugli stessi estratti. Siccome sugli estratti esibiti dalla ricorrente concernenti i marchi anteriori non era annotato alcunché, la divisione d’opposizione non avrebbe avuto alcun motivo di ritenere che la registrazione non fosse più valida.

23     Non solo. Tra la data di rilascio degli estratti del registro e quella di deposito dell’atto di opposizione non era necessario procedere a rinnovi dei marchi anteriori se non per il marchio n. 97370. Secondo la ricorrente, non c’era quindi ragione di presentare un certificato di rinnovo o una prova equivalente nel senso della nota esplicativa.

24     All’udienza la ricorrente ha fatto osservare che il periodo di tutela di un marchio risultante da un documento ufficiale non garantirebbe che il marchio sia tutelato per tutto e solo quel periodo. Da un lato, la tutela può essere rinnovata; in Austria, infatti, il rinnovo può avvenire entro sei mesi dalla scadenza del termine. Dall’altro, un marchio può essere annullato da una decisione giudiziaria prima della scadenza di tale termine o addirittura il suo titolare può farvi rinuncia. La ricorrente ne inferisce che neppure l’indicazione della durata della tutela garantisce che il marchio sia effettivamente tutelato fino a quella certa data e che, di conseguenza, la durata della tutela non ha la stessa importanza di altre caratteristiche del marchio quale l’elenco dei prodotti e dei servizi che designa.

25     All’udienza la ricorrente ha fatto presente anche che l’Österreichisches Patentamt non rilascia specifiche certificazioni del rinnovo di un marchio. Per questo essa avrebbe deciso di provare la validità dei marchi anteriori mediante estratti del registro.

26     L’UAMI ricorda che spetta all’opponente provare il diritto anteriore sul quale fonda l’opposizione. La prova di un marchio anteriore comprenderebbe altresì la prova del suo eventuale rinnovo. Infatti, ove non rinnovato, il marchio perde validità e perciò non osta più alla registrazione di nuovi marchi.

27     Secondo l’UAMI, dagli estratti del registro dell’Österreichisches Patentamt concernenti i marchi anteriori e allegati all’atto di opposizione della ricorrente non risultava la data di scadenza della tutela di questi ultimi, elemento essenziale del diritto conferito dal marchio. Mancando indicazioni precise da parte della ricorrente sulla durata della tutela di tali marchi, l’UAMI l’avrebbe fissata a dieci anni. Tale lasso di tempo era ormai scaduto per tutti i marchi anteriori, registrati tra il 1973 e il 1984.

28     L’UAMI fa valere anche, annunciando un’applicazione mutatis mutandis dei principi poi affermati nell’ordinanza del Tribunale 17 novembre 2003, causa T‑235/02, Strongline/UAMI – Scala (SCALA) (Racc. pag. II‑4903), che il fatto che dagli estratti del registro non risulti la data ultima della tutela impedisce all’altra parte nel procedimento di opposizione dinanzi alla commissione di ricorso di verificare con sufficiente certezza lo stato giuridico e la titolarità dei marchi anteriori. Così, secondo l’UAMI, gli estratti prodotti non potrebbero valere come prova unica dell’esistenza dei marchi anteriori.

29     All’udienza l’UAMI ha aggiunto che, al momento della loro presentazione, gli estratti esibiti dalla ricorrente erano ormai superati. Inoltre, la ricorrente, quand’anche fosse stata nell’impossibilità di presentare un certificato ufficiale di rinnovo, avrebbe potuto comunque dimostrare che i marchi anteriori erano stati rinnovati citando il diritto austriaco sulla durata della tutela dei marchi oppure depositando le lettere di copertura dell’Österreichisches Patentamt allegate ai certificati di registrazione dei marchi anteriori.

30     L’UAMI avanza, poi, un certo numero di argomenti a sostegno della prima parte del presente motivo e, pertanto, della domanda di annullamento della decisione impugnata.

 Giudizio del Tribunale

31     In limine il Tribunale ricorda che, conformemente al quinto considerando del regolamento n. 40/94, il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri. Il sistema creato dal detto regolamento presuppone che l’UAMI consideri l’esistenza di marchi o di diritti anteriori nazionali.

32     Così, l’art. 8, n. 1, in combinato disposto con l’art. 8, n. 2, lett. a), ii) e iii), del regolamento n. 40/94, prevede che il titolare di un marchio anteriore nazionale o internazionale in vigore in uno Stato membro possa opporsi, alle condizioni che quest’ultimo stabilisce, alla registrazione di un marchio comunitario.

33     Come discende in particolare dall’art. 74, n. 1, in fine, del medesimo regolamento, nei procedimenti aventi ad oggetto un impedimento relativo alla registrazione, spetta alla parte che si oppone alla registrazione di un marchio comunitario rivendicando un marchio anteriore nazionale dimostrare l’esistenza e, eventualmente, la portata della sua tutela.

34     Al contrario, sarà l’UAMI a stabilire se in un procedimento di opposizione operi un impedimento alla registrazione. In tale sede esso accerterà la sussistenza dei fatti invocati e il valore probatorio degli elementi dedotti dalle parti.

35     In particolare, l’UAMI terrà all’occorrenza conto del diritto dello Stato membro in cui il marchio anteriore rivendicato gode di tutela. In tale ipotesi dovrà informarsi d’ufficio, con i mezzi che riterrà opportuni, sul diritto nazionale dello Stato membro interessato se tali informazioni sono necessarie per valutare le condizioni di applicazione di un impedimento alla registrazione controversa e, soprattutto, per valutare la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati. La limitazione della base fattuale dell’esame condotto dall’UAMI non esclude che questo prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, ossia fatti conoscibili da chiunque o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili [sentenza del Tribunale 22 giugno 2004, causa T‑185/02, Ruiz‑Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), Racc. pag. II‑1739, punto 29, non impugnata sotto tale profilo].

36     Ove lo ritenga opportuno, l’UAMI può altresì invitare le parti a fornirgli indicazioni su punti precisi di tale diritto nazionale. Per contro, la parte interessata non è tenuta a fornire di propria iniziativa informazioni generali sul diritto della proprietà intellettuale in vigore nello Stato membro in questione.

37     L’esame dei fatti e degli elementi dedotti dinanzi all’UAMI va eseguito nel rispetto dei diritti della difesa delle parti nel procedimento d’opposizione e secondo equità. Il richiedente un marchio comunitario, qualora abbia dubbi sul valore dei documenti presentati dall’opponente a riprova del diritto anteriore rivendicato o, ancora, sulla portata di tale diritto, può farli presenti nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI, il quale esaminerà accuratamente le sue osservazioni.

38     L’UAMI non può, tuttavia, omettere una valutazione completa dei fatti e del materiale probatorio con l’argomento che spettava all’opponente produrre motu proprio informazioni dettagliate e comprovate sul diritto dello Stato membro in cui il marchio rivendicato è protetto.

39     Occorre notare, poi, che né il regolamento n. 40/94, né il regolamento n. 2868/95 prescrivono un obbligo di forma per gli elementi che l’opponente intenda apportare a riprova del suo diritto anteriore. Il regolamento n. 2868/95 si limita ad enunciare, alla regola 16, n. 2, che, «[s]e l’opposizione si fonda su un marchio anteriore non comunitario, l’atto di opposizione è corredato, in linea di principio, di prove relative alla registrazione o al deposito del marchio anteriore, come ad esempio un certificato di registrazione». Dal canto suo, l’art. 76, n. 1, del regolamento n. 40/94, che concerne l’istruzione delle procedure dinanzi all’UAMI, contiene solo un’elencazione di massima dei mezzi istruttori («[…] sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori […]»).

40     Ne consegue che, da un lato, l’opponente è libero di scegliere quali prove presentare all’UAMI a sostegno della sua rivendicazione e, dall’altro, che l’UAMI è tenuto ad analizzare tutti gli elementi sottopostigli, onde concludere se provino effettivamente la registrazione o il deposito del marchio anteriore, senza poter subito dichiarare inammissibile una certa prova per motivi di forma.

41     Questa conclusione è corroborata dalle divergenze tra le prassi amministrative degli Stati membri. Se si ammettesse che l’UAMI può prescrivere una data forma per le prove da presentargli, le parti finirebbero talvolta col non poter esibire alcunché. Come nel caso di specie, in cui la ricorrente, senza essere contraddetta sul punto dall’UAMI, sostiene che l’Österreichisches Patentamt non rilascia documenti ufficiali che attestino il rinnovo di un marchio che essa non avrebbe potuto, perciò, presentare.

42     Nella fattispecie, la ricorrente ha prodotto estratti rilasciati dall’Österreichisches Patentamt il 19 aprile 1999. In tali cinque estratti, corrispondenti ciascuno ad un marchio anteriore, alla voce «Scade il (…)» non è indicato alcunché. Ciò conferma la validità dei marchi anteriori alla data degli estratti, ossia al 19 aprile 1999. Dagli estratti risulta anche che i marchi anteriori sono stati registrati, rispettivamente, il 23 agosto 1973 (marchio n. 75086), il 15 marzo 1974 (marchio n. 76640), il 16 maggio 1977 (marchio n. 85558), il 22 luglio 1981 (marchio n. 97370) e il 10 settembre 1984 (marchio n. 106849).

43     In mancanza di indicazioni specifiche da parte della ricorrente, la commissione di ricorso ha presunto che la tutela dei marchi si protraesse, in conformità con il diritto austriaco, per dieci anni dalla loro registrazione. Pur se è pacifico, come risulta dalle regole di diritto interno prodotte dalle parti su invito del Tribunale, che la presunzione dell’UAMI era esatta, si deve osservare in proposito che l’UAMI, in quanto organismo comunitario specializzato nel settore della proprietà intellettuale e dotato pertanto di considerevole esperienza in materia, non doveva accontentarsi di una mera presunzione quanto a fatti essenziali per la tutela dei marchi anteriori. In primo luogo, la commissione di ricorso ha agito in maniera contraddittoria nel fondarsi su un termine presunto di dieci anni per la tutela di un marchio austriaco, da un lato, e nel rifiutare di applicare pienamente questa stessa presunzione di durata in sede di valutazione degli estratti del registro presentati dalla ricorrente, dall’altro. In secondo luogo, discende dai punti 31-41 che la commissione di ricorso avrebbe dovuto verificare la durata della tutela dei marchi in Austria in conformità al diritto di tale Stato.

44     Ai sensi dell’art. 19, n. 1, del Markenschutzgesetz (legge sulla tutela dei marchi) 1970, la tutela di un marchio austriaco dura dieci anni a partire dalla fine del mese nel quale ne è avvenuta la registrazione. La durata è rinnovabile. In caso di rinnovo, il nuovo termine di tutela, sempre decennale, decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine precedente, qualunque sia la data effettiva del rinnovo.

45     Ne consegue che, per continuare ad essere tutelato, ciascun marchio anteriore doveva essere rinnovato dopo dieci anni. Il fatto che, come esposto al punto 42, tutti i marchi anteriori fossero validi alla data del 19 aprile 1999 significa che i rinnovi da effettuare, rispettivamente, nel 1991 (marchio n. 97370), nel 1993 (marchio n. 75086), nel 1994 (marchi nn. 76640 e 106849) e nel 1997 (marchio n. 85558) sono stati effettivamente eseguiti. Ciò significa anche, d’altro canto, che la loro tutela si protraeva fino al 31 agosto 2003 per il marchio n. 75086, fino al 31 marzo 2004 per il marchio n. 76640, fino al 31 maggio 2007 per il marchio n. 85558, fino al 31 luglio 2001 per il marchio n. 97370 e fino al 30 settembre 2004 per il marchio n. 106849.

46     Così, contrariamente a quanto afferma l’UAMI, dagli estratti presentati dalla ricorrente si poteva ricavare la data di scadenza della tutela dei cinque marchi anteriori, nonché concludere che quattro di loro (tutti, tranne il marchio n. 97370) erano validi al momento della decisione della commissione di ricorso, ossia alla data del 9 luglio 2003.

47     Non infirma tale conclusione il fatto che gli estratti risalissero a più di 29 mesi prima della loro presentazione all’UAMI. Sarebbe stato certo meglio se la ricorrente avesse presentato estratti più recenti, nondimeno il giudizio formulato ai punti 45 e 46 prescinde dalla data del loro rilascio. È inoltre pacifico che lo stato dei cinque marchi anteriori non è cambiato nel lasso di tempo compreso tra il rilascio degli estratti e la loro presentazione. Infine, è proprio per coprire tale periodo, inevitabile quando si presentano documenti ufficiali, che l’agente di brevetti della ricorrente ha deciso di corredare gli estratti della sua attestazione di immutata validità dei marchi anteriori.

48     Va altresì respinto l’argomento dell’UAMI secondo il quale la ricorrente poteva citare il diritto austriaco al riguardo oppure produrre le lettere di copertura dell’Österreichisches Patentamt allegate ai certificati di registrazione dei marchi anteriori per provarne il rinnovo.

49     Infatti, come esposto ai punti 31-41 e 43, la ricorrente non era tenuta a fornire motu proprio informazioni generali sul diritto austriaco dei marchi.

50     Quanto alle lettere di copertura, a prendere quella citata dall’UAMI all’udienza a titolo di esempio, esse sono redatte in termini generali e non fanno che riprendere le disposizioni sulla durata della tutela contenute nel Markenschutzgesetz 1970. Di conseguenza la loro produzione sarebbe, nel caso di specie, inconferente.

51     Infine, per quanto riguarda la giurisprudenza citata dall’UAMI circa l’obbligo di produrre un’adeguata traduzione delle prove e dei documenti giustificativi (ordinanza SCALA, cit.), il Tribunale osserva che il principio del contraddittorio, nonostante postuli che l’altra parte nel procedimento di opposizione sia messa in grado di conoscere le prove presentate dal ricorrente nella lingua processuale, non può essere interpretato nel senso che tali prove devono permettere a quella parte di accertare l’esistenza di marchi anteriori di per sé sole, senza far ricorso a un consulente o a fonti di informazione generalmente accessibili al di fuori delle prove prodotte.

52     La prima parte del primo motivo dev’essere, quindi, accolta.

53     Di conseguenza, occorre annullare la decisione impugnata indipendentemente dagli argomenti dell’UAMI a sostegno della prima parte del primo motivo della ricorrente e, pertanto, senza che il Tribunale si pronuncii sulla loro ricevibilità.

54     Poiché il primo motivo di ricorso è accolto, non c’è motivo di esaminare gli altri, presentati dalla ricorrente in via subordinata.

 Sulle spese

55     Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI è rimasto soccombente, e la ricorrente ne ha fatto domanda, occorre condannarlo alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)     La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 luglio 2003 (procedimento R 95/2003‑2) è annullata.

2)     L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese.


Pirrung

Meij

Pelikánová

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 aprile 2005.

Il cancelliere

 

      Il presidente

H. Jung

 

      J. Pirrung


* Lingua processuale: il tedesco.

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