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Document 62003TJ0216

Sentenza del Tribunale di primo grado (giudice unico) del 28 settembre 2004.
Mario Paulo Tenreiro contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti.
Causa T-216/03.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00245; II-01087

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:276

SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)

28 settembre 2004

Causa T-216/03

Mario Paulo Tenreiro

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Mobilità — Diniego di promozione — Scrutino per merito comparativo»

Testo completo in francese II - 0000

Oggetto:      Ricorso avente ad oggetto, in sostanza, la domanda di annullamento della decisione della Commissione, pubblicata il 14 agosto 2002, che compila l’elenco dei dipendenti promossi al grado A4 per l’esercizio 2002, nella parte in cui non contiene il nome del ricorrente.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Massime

1.     Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Identità di oggetto e di causa — Motivi e argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi — Ricevibilità

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

2.     Dipendenti — Ricorso — Atto arrecante pregiudizio — Nozione — Rifiuto d’iscrizione nell’elenco dei dipendenti promuovibili — Atto preparatorio in mancanza di esclusione della promozione dei dipendenti non iscritti

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

3.     Dipendenti — Promozione — Potere discrezionale dell’amministrazione — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Statuto del personale, art. 45)

4.     Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Onere della prova

(Statuto del personale, art. 45)

5.     Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Modalità — Potere discrezionale dell’amministrazione — Limiti

(Statuto del personale, art. 45)

6.     Dipendenti — Promozione — Criteri — Meriti — Presa in considerazione dell’anzianità e dell’età — Carattere sussidiario

(Statuto del personale, art. 45)

7.     Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Promozione automatica dei dipendenti che sono figurati nell’elenco dei più meritevoli dell’esercizio di promozione precedente — Illegittimità — Presa in considerazione della presenza in detto elenco — Liceità — Presupposto

(Statuto del personale, art. 45)

8.     Dipendenti — Promozione — Principio di non discriminazione — Dipendenti che hanno costituito oggetto di un trasferimento

(Statuto del personale, art. 45)

9.     Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Modalità — Ricorso a metodi volti ad annullare la soggettività risultante da giudizi effettuati da compilatori diversi — Legittimità

(Statuto del personale, art. 45)

1.     La regola della concordanza tra il reclamo amministrativo, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, e il susseguente ricorso prescrive ─ a pena d’irricevibilità ─ che una censura sollevata dinanzi al giudice comunitario sia già stata dedotta nell’ambito del procedimento precontenzioso, in modo che l’autorità che ha il potere di nomina sia stata messa in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le critiche formulate dall’interessato riguardo alla decisione contestata. Detta regola è giustificata dalla finalità stessa della procedura precontenziosa, che ha lo scopo di consentire un ricomponimento in via amichevole delle controversie sorte fra i dipendenti e l’amministrazione.

Se è vero che le conclusioni formulate dinanzi al giudice comunitario possono contenere solo censure uguali a quelle dedotte nel reclamo e fondate su un’identica causa, tuttavia tali censure possono essere sviluppate dinanzi al giudice comunitario con la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricollegano strettamente.

(v. punti 38-40)

Riferimento: Corte 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist/Commissione (Racc. pag. 2181, punto 9); Corte 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione (Racc. pag. 99, punto 10); Corte 14 marzo 1989, causa 133/88, Del Amo Martinez/Parlamento (Racc. pag. 689, punti 9 e 10); Tribunale 29 marzo 1990, causa T‑57/89, Alexandrakis/Commissione (Racc. pag. II‑143, punto 8); Tribunale 7 luglio 2004, causa T‑175/03, Schmitt/AER (Racc. PI pagg. I‑A‑0000 e II‑0000, punto 42, e la giurisprudenza ivi citata)

2.     L’iscrizione di un dipendente sull’elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli per ottenere una promozione interna a una carriera è un mero atto preparatorio che non costituisce quindi un atto arrecante pregiudizio. Infatti, nel limite in cui l’autorità che ha il potere di nomina non è strettamente tenuta a promuovere un dipendente iscritto in detto elenco, l’iscrizione in quanto tale non pregiudica direttamente la situazione giuridica dell’interessato, dato che la decisione relativa alla sua eventuale promozione rimane ancora in sospeso. Quanto ai dipendenti esclusi, neppure la semplice iscrizione di un altro dipendente modifica la loro situazione giuridica, che sarà pregiudicata solo da une promozione effettiva di quest’ultimo. La regolarità di detto elenco può quindi essere contestata nell’ambito di un ricorso diretto contro la decisione adottata al termine dell’esercizio di promozione.

Soltanto se detta autorità che ha il potere di nomina si considerasse vincolata dall’elenco redatto a seguito dei lavori del comitato di promozione, nel senso che essa escluderebbe dalla promozione le persone non figuranti su tale elenco, la decisione che rifiuta di iscrivere un dipendente in detto elenco modificherebbe direttamente la situazione giuridica del dipendente escluso e costituirebbe nei confronti di quest’ultimo un atto arrecante pregiudizio.

(v. punti 47 e 48)

Riferimento: Tribunale 5 dicembre 1990, causa T‑82/89, Marcato/Commissione (Racc. pag. II‑735, punti 40 e 52); Tribunale 3 ottobre 2000, causa T‑187/98, Cubero Vermurie/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑885, punto 3)

3.     Nell’ambito dello scrutinio per merito comparativo dei candidati ad una promozione, l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un’ampia discrezionalità e, in tale campo, il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi all’accertamento del se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione dell’amministrazione, questa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice non può quindi sostituire la propria valutazione delle capacità e dei meriti dei candidati a quella di detta autorità.

(v. punto 50)

Riferimento: Corte 15 marzo 1989, causa 140/87, Bevan/Commissione (Racc. pag. 701, punto 34); Tribunale 6 giugno 1996, causa T‑262/94, Baiwir/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑739, punti 66 e 138); Tribunale 5 marzo 1998, causa T‑221/96, Manzo-Tafaro/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑307, punto 16); Tribunale 13 luglio 2000, causa T‑157/99, Griesel/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑699, punto 41)

4.     Per quanto attiene all’onere della prova di un effettivo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili prima dell’adozione della decisione di promozione, il ricorrente che pone in dubbio l’effettività di tale esame deve almeno presentare una serie di indizi sufficientemente concordanti che suffragano la sua argomentazione relativa alla mancanza di siffatto esame, per cui l’istituzione interessata è tenuta a fornire la prova che essa ha effettivamente proceduto a tale esame comparativo.

(v. punto 59)

Riferimento: Tribunale 30 gennaio 1992, causa T‑25/90, Schönherr/CES (Racc. pag. II‑63, punto 25); Tribunale 19 marzo 2003, cause riunite da T‑188/01 a T‑190/01, Tsarnavas/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑495, punto 115)

5.     L’autorità che ha il potere di nomina dispone del potere di applicare il metodo che considera più adeguato quando procede allo scrutinio per metodo comparativo dei rapporti informativi e dei meriti rispettivi dei candidati che hanno i requisiti per essere promossi, fermo restando che il metodo scelto deve garantire che lo scrutinio per metodo comparativo dei candidati sia effettuato nell’interesse del servizio, su una base egualitaria e in base a fonti di informazione paragonabili.

(v. punto 68)

Riferimento: Tribunale 30 novembre 1993, causa T‑78/92, Perakis/Parlamento (Racc. pag. II‑1299, punto 14); Tribunale 13 luglio 1995, causa T‑557/93, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑603, punto 20)

6.     Se i meriti dei dipendenti che hanno requisiti per essere promossi costituiscono il criterio decisivo di qualsiasi promozione, l’autorità che ha il potere di nomina può, a parità di merito, prendere in considerazione, a titolo sussidiario, altri elementi, quale l’età dei candidati e la loro anzianità nel grado o nel servizio.

(v. punto 79)

Riferimento: Tribunale 9 aprile 2003, causa T‑134/02, Tejada Fernández/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑609, punto 42, e giurisprudenza ivi citata)

7.     Una prassi consistente nella promozione automatica di un dipendente che è figurato nell’elenco dei più meritevoli dell’esercizio di promozione precedente, senza però essere stato promosso, violerebbe il principio dello scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi, previsto dall’art. 45 dello Statuto.

Tuttavia, l’esigenza di uno scrutinio per merito comparativo non esclude che l’autorità che ha il potere di nomina possa tenere in considerazione il fatto che un candidato sia già figurato nell’elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli in occasione di un esercizio precedente, qualora i meriti di ciascun candidato siano valutati rispetto a quelli degli altri candidati alla promozione. Ne consegue che la presa in considerazione del «reliquat» dell’esercizio di promozione precedente non può essere censurata, di per sé, purché l’autorità che ha il potere di nomina non attribuisca ad essa un’eccessiva importanza.

(v. punti 82 e 84)

Riferimento: Tribunale 25 marzo 1999, causa T‑76/98, Hamptaux/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑59 e II‑303, punto 44)

8.     Le istituzioni comunitarie devono far sì che la mobilità non ostacoli lo sviluppo della carriere dei dipendenti che ne sono oggetto. Tocca quindi a dette istituzioni accertare che un dipendente che è stato trasferito non sia svantaggiato, nel corso di un esercizio di promozione, a causa del suo trasferimento.

Tuttavia, il dipendente non può validamente confrontare, a fine di provare una violazione del principio di non discriminazione, la sua situazione attuale con una situazione per la quale si limiti a sostenere che sarebbe stata la propria se non fosse stato trasferito. Trattandosi di una situazione meramente ipotetica di un dipendente, non è possibile determinare, in modo concreto, quali possibilità di promozione quest’ultimo avrebbe avuto, essendo siffatte possibilità di promozione troppo incerte.

(v. punti 92 e 95)

Riferimento: Corte 27 ottobre 1977, cause riunite 126/75, 34/76 e 92/76, Giry/Commissione (Racc. pag. 1937, punti 27 e 28); Corte 5 maggio 1983, causa 785/79, Pizziolo/Commissione (Racc. pag. 1343, punto 16); Cubero Vermurie/Commissione, cit., punti 68 e 69

9.     Si deve considerare legittimo il sistema utilizzato dall’autorità che ha il potere di nomina per la concessione delle promozioni, consistente nel confronto della media dei giudizi analitici di dipendenti appartenenti a due direzioni generali diverse, da un lato, con la media dei giudizi analitici delle loro direzioni generali rispettive, dall’altro, in quanto tale metodo è volto ad annullare la soggettività risultante dai giudizi effettuati da compilatori diversi.

(v. punto 97)

Riferimento: Cubero Vermurie/Commissione, cit., punto 85

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