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Έγγραφο 62003TJ0188

    Sentenza del Tribunale di primo grado (giudice unico) del 29 giugno 2004.
    Joëlle Hivonnet contro Consiglio dell'Unione europea.
    Dipendenti - Indennità scolastica - Criteri di concessione - Insegnamento elementare - Scuola materna.
    Causa T-188/03.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00199; II-00889

    Αναγνωριστικό ECLI: ECLI:EU:T:2004:194

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)

    29 giugno 2004

    Causa T-188/03

    Joëlle Hivonnet

    contro

    Consiglio dell’Unione europea

    «Dipendenti — Indennità scolastica — Criteri di concessione — Insegnamento elementare — Scuola materna»

    Testo completo in francese II - 0000

    Oggetto:         Ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione del Consiglio che rifiuta di concedere alla ricorrente di fruire dell’indennità scolastica per sua figlia per gli anni di scuola materna 1999/2000 e 2000/2001 e che concede soltanto in via eccezionale tale indennità per l’anno di scuola materna 2001/2002, nonché la concessione di interessi di mora sulle somme corrispondenti a tali indennità e il risarcimento del danno morale subito per effetto di tale decisione.

    Decisione:         Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Massime

    1.     Dipendenti — Ricorso — Atto recante pregiudizio — Nozione — Concessione dell’indennità scolastica a titolo eccezionale — Esclusione

    (Statuto del personale, art. 91, n. 1)

    2.     Dipendenti — Retribuzione — Assegni familiari — Indennità scolastica — Presupposti per la concessione — Frequenza di un istituto di insegnamento elementare — Definizione della nozione di «insegnamento elementare»

    (Statuto del personale, allegato VII, art. 3)

    3.     Dipendenti — Retribuzione — Diritto a interessi moratori — Presupposti

    1.     A norma dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, sono ricevibili unicamente i ricorsi proposti avverso un atto che rechi pregiudizio al ricorrente e sono pregiudizievoli soltanto gli atti che possono incidere direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica degli interessati.

    La concessione dell’indennità scolastica a titolo eccezionale a un dipendente non fonda alcuna decisione attuale che limiti i diritti di quest’ultimo. Soltanto qualora tale eccezionalità gli venisse opposta successivamente, al fine di giustificare un diniego di concessione, l’interessato si troverebbe allora di fronte a una decisione che gli reca pregiudizio.

    (v. punto 16)

    Riferimento: Corte 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei conti (Racc. pag. 389, punti 6 e 11)

    2.     Per quanto riguarda la definizione della nozione di insegnamento elementare ai sensi dell’art. 3 dell’allegato VII dello Statuto, la denominazione attribuita dal diritto nazionale all’insegnamento dispensato da un istituto scolastico non può costituire un criterio decisivo con riferimento alla detta disposizione, anche se può costituire un indizio pertinente della natura di tale insegnamento.

    Per contro, in assenza di qualunque criterio statutario per definire la detta nozione, occorre fare riferimento alla natura dell’insegnamento dispensato, quale definito dalle autorità nazionali.

    (v. punti 28 e 29)

    Riferimento: Tribunale 3 dicembre 1991, cause riunite T‑10/90 e T‑31/90, Boessen/CES (Racc. pag. II‑1365, punti 30‑34)

    3.     L’obbligo di maggiorare il versamento a un dipendente dell’importo della sua retribuzione ed accessori degli interessi di mora può configurarsi solo qualora il credito principale sia certo quanto all’ammontare o, per lo meno, determinabile in base a comprovati elementi oggettivi. Peraltro, l’obbligo di pagare interessi di mora dev’essere ammesso nel caso in cui la determinazione stessa dell’importo del credito sia intervenuta con un ritardo ingiustificato.

    (v. punto 45)

    Riferimento: Corte 30 settembre 1986, causa 264/83, Delhez/Commissione (Racc. pag. 2749, punti 20 e 23)

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