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Document 62003TJ0175

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 7 luglio 2004.
Norbert Schmitt contro Agenzia europea per la ricostruzione (AER).
Causa T-175/03.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00211; II-00939

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:214

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

7 luglio 2004

Causa T-175/03

Norbert Schmitt

contro

Agenzia europea per la ricostruzione (EAR)

«Agente temporaneo — Risoluzione del contratto — Art. 47, n. 2, lett. a), del RAA — Rispetto delle disposizioni contrattuali — Legittimo affidamento»

Testo completo in francese II - 0000

Oggetto:      Ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della EAR recante risoluzione del contratto di agente temporaneo del ricorrente e, in subordine, una domanda di risarcimento danni.

Decisione:      La decisione della EAR 25 febbraio 2003, recante risoluzione del contratto di agente temporaneo del ricorrente, à annullata. L’EAR è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Massime

1.     Dipendenti — Ricorso — Atto arrecante pregiudizio — Nozione — Lettera che risolve il contratto di un agente temporaneo — Inclusione

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

2.     Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Identità di oggetto e di causa — Motivi e argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi — Ricevibilità

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

3.     Dipendenti — Principi — Protezione del legittimo affidamento — Presupposti

4.     Dipendenti — Agenti temporanei — Risoluzione del contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo — Potere discrezionale dell’amministrazione — Limitazione mediante disposizioni contrattuali — Liceità

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, n. 2)

1.     Una lettera che risolve il contratto di agente temporaneo può essere qulificata come atto arrecante pregiudizio, poiché si tratta di una misura adottata dall’autorità competente e che produce effetti giuridici vincolanti in modo da incidere indirettamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando, incisivamente, la situazione giuridica di questo.

(v. punto 28)

Riferimento: Tribunale 30 novembre 1994, causa T‑558/93, Düchs/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑265 e II‑837, punto 36); Tribunale 12 maggio 1998, causa T‑184/94, O’Casey/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑183 e II‑565, punto 63, e la giurisprudenza ivi citata)

2.     La norma della concordanza tra il reclamo amministrativo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto e il susseguente ricorso prescrive – a pena di irricevibilità – che un motivo sollevato dinanzi al giudice comunitario sia già stato dedotto nell’ambito del procedimento precontenzioso, in modo che l’autorità che ha il potere di nomina sia stata messa in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le critiche formulate dall’interessato riguardo alla decisione contestata. Se è vero che le conclusioni formulate dinanzi al giudice comunitario possono contenere solo censure uguali a quelle dedotte nel reclamo e fondate su un’identica causa, tuttavia tali censure possono essere sviluppate dinanzi al giudice comunitario con la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricollegano strettamente.

(v. punto 42)

Riferimento: Tribunale 14 ottobre 2003, causa T‑174/02, Wieme/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑241 e II‑1165, punto 18, e la giurisprudenza ivi citata)

3.     Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, che rappresenta uno dei principi fondamentali della Comunità, si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione comunitaria, avendogli fornito assicurazioni precise, ha suscitato in lui aspettative fondate. Trattandosi di un rapporto di lavoro con un’istituzione, dette assicurazioni devono, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni dello Statuto o del regime applicabile agli altri agenti.

(v. punti 46 e 47)

Riferimento: Tribunale 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97, Mellett/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑449 e II‑1305, punto 104); Tribunale 26 settembre 2002, causa T‑319/00, Borremans e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑905, punto 63); Tribunale 5 novembre 2002, causa T‑205/01, Ronsse/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑211 e II‑1065, punto 54)

4.     Rientrando la risoluzione dei contratti a tempo indeterminato, con il preavviso previsto dal contratto e conformemente all’art. 47, n. 2, del regime applicabile agli altri agenti, nel potere discrezionale delle autorità competenti, nessuna disposizione del detto regime vieta che detta autorità limiti il suo potere di risoluzione, nell’interesse del personale, mediante disposizioni contrattuali. Di conseguenza, anche se essa condiziona l’uso del diritto di porre termine ad un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato, che essa trae dalla precitata disposizione, al sopravvenire di taluni eventi predeterminati, siffatte disposizioni contrattuali possono creare una situazione nella quale l’interessato beneficia della tutela del legittimo affidamento quanto al loro rispetto.

(v. punti 56 e 59)

Riferimento: Düchs/Commissione, cit., punto 43

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