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Document 62003TJ0019

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 19 febbraio 2004.
    Spyridoula Konstantopoulou contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
    Dipendenti - Concorso generale - Esclusione dalle prove orali.
    Causa T-19/03.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00025; II-00107

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:49

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    19 febbraio 2004

    Causa T-19/03

    Spyridoula Konstantopoulou

    contro

    Corte di giustizia delle Comunità europee

    «Dipendenti — Concorso generale — Esclusione dalle prove orali»

    Testo completo in francese II - 0000

    Oggetto:         Ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale CJ/LA/14 del 23 ottobre 2002, con cui si nega l’ammissione della ricorrente alle prove orali del suddetto concorso.

    Decisione:         Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Massime

    1.     Dipendenti — Concorso — Commissione giudicatrice — Rigetto di candidatura — Obbligo di motivazione — Portata — Rispetto della segretezza dei lavori

    (Statuto del personale, allegato III, art. 6)

    2.     Dipendenti — Concorso — Valutazione delle attitudini dei candidati — Discrezionalità della commissione giudicatrice — Decisione di non iscrivere nell’elenco degli idonei — Obbligo di motivazione — Portata

    (Statuto del personale, allegato III)

    3.     Dipendenti — Concorso — Valutazione delle attitudini dei candidati — Discrezionalità della commissione giudicatrice — Sindacato giurisdizionale — Limiti

    (Statuto del personale, allegato III, art. 5)

    4.     Dipendenti — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Modalità e contenuto delle prove — Metodi di correzione — Discrezionalità della commissione giudicatrice — Sindacato giurisdizionale — Limiti

    (Statuto del personale, allegato III)

    1.     L’obbligo di motivazione di una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, di rendere possibile il sindacato giurisdizionale su di essa.

    Per quanto riguarda le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso, tale obbligo di motivazione deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione stessa. Il vincolo di segretezza vieta sia la divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia la rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati. Il requisito di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di un concorso deve, alla luce di quanto sopra, tener conto della natura dei lavori considerati.

    I lavori di una commissione di concorso comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l’esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi al concorso e, in secondo luogo, l’esame dell’ idoneità dei candidati per il posto da coprire al fine di redigere un elenco degli idonei. La seconda fase dei lavori di una commissione giudicatrice è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori.

    I criteri per la correzione, adottati dalla commissione giudicatrice prima dello svolgimento delle prove, costituiscono parte integrante delle valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione sui rispettivi meriti dei candidati. Infatti, essi sono volti a garantire, nell’interesse di questi ultimi, una certa omogeneità delle valutazioni della commissione, soprattutto quando il numero dei candidati è elevato. I detti criteri sono quindi soggetti ad un vincolo di segretezza allo stesso titolo delle valutazioni della commissione giudicatrice.

    Le valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione giudicatrice si riflettono nel punteggio che quest’ultima attribuisce ai candidati. Tale punteggio è quindi l’espressione del giudizio di valore formulato su ciascuno di essi. Tenuto conto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori delle commissioni giudicatrici, la comunicazione del punteggio conseguito nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni di tali commissioni. Una motivazione siffatta non lede i diritti dei candidati. Essa consente loro di conoscere il giudizio di valore assegnato alle loro prestazioni e dà loro modo di accertare, se del caso, che non hanno effettivamente ottenuto il punteggio richiesto dal bando di concorso per l’ammissione a determinate prove o al complesso delle prove d’esame.

    (v. punti 26-33)

    Riferimento: Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 22); Corte 4 luglio 1996, causa C‑254/95 P, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I‑3423, punti 23‑25 e 28‑32); Tribunale 25 giugno 2003, causa T‑72/01, Pyres/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑169 e II‑861, punti 63, 65 e 66)

    2.     In considerazione dell’ampia discrezionalità di cui la commissione giudicatrice di concorso dispone nel valutare i risultati delle prove di concorso, essa non è tenuta, al fine di motivare l’insuccesso di un candidato a una prova, a precisare le risposte dei candidati che sono state giudicate insufficienti o a spiegare perché tali risposte siano state giudicate insufficienti. Un grado di motivazione di questo genere non è necessario.

    (v. punto 34)

    Riferimento: Tribunale 14 luglio 1995, causa T‑291/94, Pimley-Smith/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑209 e II‑637, punti 63 e 64); Tribunale 27 marzo 2003, causa T‑33/00, Martínez Páramo e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑105 e II‑541, punto 52)

    3.     Gli apprezzamenti espressi da una commissione giudicatrice allorché valuta le conoscenze e l’idoneità dei candidati hanno carattere comparativo. Tali apprezzamenti, nonché le decisioni con cui la commissione giudicatrice constata l’insuccesso di un candidato a una prova, costituiscono espressione di un giudizio di valore relativo alla prestazione del candidato nella prova, rientrano nell’ampio potere discrezionale di cui dispone la commissione e possono essere sottoposti al controllo del giudice comunitario soltanto in caso di violazione delle norme che disciplinano i lavori della commissione.

    (v. punto 43)

    Riferimento: Pimley-Smith/Commissione, cit., punto 63; Tribunale 17 settembre 2003, causa T‑233/02, Alexandratos e Panagiotou/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑201 e II‑989, punto 50, e la giurisprudenza ivi citata)

    4.     La commissione giudicatrice possiede un ampio potere discrezionale in merito alle modalità e al contenuto specifico delle prove d’esame previste nell’ambito di un concorso. Il giudice comunitario può censurare le modalità di una prova d’esame solo nella misura necessaria a garantire la parità di trattamento dei candidati e l’obiettività della scelta operata tra di loro. Peraltro, esso non può censurare il contenuto specifico di una prova d’esame, a meno che questo esuli dal contesto enunciato nel bando di concorso o non si possa ricondurre alle finalità della prova d’esame o del concorso.

    Lo stesso vale per quanto riguarda i metodi di correzione scelti dalla commissione giudicatrice. Pertanto, tali metodi possono essere censurati soltanto nella misura necessaria a garantire la parità di trattamento dei candidati e l’obiettività della scelta operata tra di loro.

    (v. punti 48 e 60)

    Riferimento: Corte 24 marzo 1988, causa 228/86, Goossens/Commissione (Racc. pag. 1819, punto 14); Tribunale 7 febbraio 2002, causa T‑193/00, Felix/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑101, punto 35); Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑214/02, Martínez Valls/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑229 e II‑1117, punto 35, e la giurisprudenza ivi citata)

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