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Document 62003TB0133

    Causa T-133/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2007 — Schering-Plough/Commissione e EMEA (Ricorso di annullamento — Irricevibilità parziale — Interesse ad agire — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere)

    GU C 37 del 9.2.2008, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 37/22


    Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2007 — Schering-Plough/Commissione e EMEA

    (Causa T-133/03) (1)

    (Ricorso di annullamento - Irricevibilità parziale - Interesse ad agire - Ricorso divenuto privo di oggetto - Non luogo a provvedere)

    (2008/C 37/32)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Schering-Plough Ltd (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti G. Berrisch e P. Bogaert)

    Convenute: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e M. Shotter, agenti) e Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) (rappresentanti: inizialmente N. Khan, agente, assistito da C. Sherliker, solicitor, poi C. Sherliker e T. Eicke, barrister)

    Interveniente a sostegno della ricorrente: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Ginevra, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti N Rampal, U. Zinsmeister e D. Waelbroeck)

    Oggetto

    Domanda d'annullamento dell'atto dell'EMEA 14 febbraio 2003, con cui essa ha respinto una c.d variazione «di tipo I» della denominazione della forma farmaceutica «liofilizzato orale»«Allex 5 mg oral lyophilisate» in «Allex Reditabs 5 mg oral lyophilisate».

    Dispositivo

    1)

    Il presente ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA).

    2)

    Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nella parte in cui è diretto contro la Commissione.

    3)

    L'EMEA sopporta le proprie spese.

    4)

    La Schering-Plough Ltd sopporta, oltre alla proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.


    (1)  GU C 171 del 19.7.2003.


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