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Document 62003CO0365

    Ordinanza del presidente della Corte del 21 ottobre 2003.
    Industrias Químicas del Vallés SA contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Prodotti fitosanitari - Sostanze attive - Metalaxil.
    Causa C-365/03 P(R).

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-12389

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:577

    62003O0365

    Ordinanza del presidente della Corte del 21 ottobre 2003. - Industrias Químicas del Vallés SA contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Prodotti fitosanitari - Sostanze attive - Metalaxil. - Causa C-365/03 P(R).

    raccolta della giurisprudenza 2003 pagina 00000


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errore di diritto commesso dal giudice del procedimento sommario - Incidenza sulla validità dell'ordinanza emessa in esito a procedimento sommario

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 57, n. 2; direttiva del Consiglio 91/414/CEE, allegato I)

    2. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - «Fumus boni iuris» - Pregiudizio grave e irreparabile - Ponderazione di tutti gli interessi coinvolti - Interesse generale della Commissione all'applicazione della normativa comunitaria prima della pronuncia della sentenza di merito - Valutazione

    [Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento (CEE) della Commissione n. 3600/92]

    Massima


    $$1. In un caso in cui un produttore sia l'unica impresa a chiedere l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, dopo che però un altro produttore interessato, il solo ad aver depositato una pratica sostanzialmente completa, si era ritirato dal procedimento e lo Stato membro relatore ha accettato di continuare il procedimento di esame in base a detta pratica, qualora il giudice del procedimento sommario, pronunciandosi sulla serietà dei motivi addotti, non abbia escluso che tale impresa non avesse fornito una pratica completa entro un certo termine, egli non può, nello stesso tempo, senza commettere errori di diritto, considerare il fatto che l'impresa non avesse fornito una pratica completa come un elemento sfavorevole nei suoi confronti quando ha valutato gli interessi in gioco. Poiché gli altri elementi esaminati dal giudice del procedimento sommario nell'ambito di tale valutazione di per sé non giustificano la conclusione secondo cui il risultato di questa è sfavorevole a tale impresa e in quanto, peraltro, l'urgenza della domanda nonché la serietà dei motivi di fatto e di diritto addotti sono stati riconosciuti nell'ordinanza impugnata, tale errore di diritto è sufficiente a comportare l'annullamento di quest'ultima.

    ( v. punti 12-13 )

    2. Nell'ambito di una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione relativa alla mancata iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, e alla revoca delle autorizzazioni concesse ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, la lesione dell'interesse generale della Commissione a che la normativa comunitaria, in particolare il regolamento n. 3600/92, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, n. 2, della direttiva 91/414, sia applicata prima della pronuncia della sentenza nel merito, dev'essere relativizzata, in sede di valutazione degli interessi in gioco, in quanto altre sostanze, del pari considerate al detto art. 8, n. 2, continuano a fruire di un'autorizzazione per un periodo limitato senza essere state soggette alla valutazione scientifica prevista dalla detta direttiva.

    ( v. punti 17, 23 )

    Parti


    Nel procedimento C-365/03 P(R),

    Industrias Químicas del Vallés SA, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dagli avv.ti C. Fernández Vicién e J. Sabater Marotias,

    richiedente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 agosto 2003, nella causa T-158/03 R, Industrias Químicas del Vallés SA/Commissione (Racc. pag. II-0000),

    procedimento in cui l'altra parte è:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Doherty e dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado,

    IL GIUDICE FACENTE FUNZIONE DI GIUDICE

    DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO,

    in sostituzione del Presidente della Corte in forza dell'art. 85, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte, che si applica al procedimento di impugnazione conformemente all'art. 118 del medesimo regolamento,

    avvocato generale: sig. A. Tizzano

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 agosto 2003, l'Industria Químicas de Vallés SA (in prosieguo: l'«IQV») ha proposto, conformemente agli artt. 225 CE e 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 5 agosto 2003, causa T-158/03 R, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (Racc. pag. II-0000; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con cui quest'ultimo ha respinto la sua domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 2 maggio 2003, 2003/308/CE, concernente la non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 113, pag. 8; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

    2 Con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il 16 settembre 2003, la Commissione ha presentato le sue osservazioni.

    3 Poiché le osservazioni scritte delle parti e gli atti della pratica contengono tutte le informazioni necessarie perché sia statuito sul ricorso in esame, non si devono sentire le parti.

    4 L'ambito normativo della lite e della domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata è descritto ai punti 1-16 dell'ordinanza impugnata, cui si rinvia. Le norme applicabili comprendono la direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), nonché il regolamento (CEE) della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (GU L 366, pag. 10).

    5 Gli elementi fattuali dalla lite nonché il procedimento dinanzi al Tribunale e al suo giudice del procedimento sommario sono descritti ai punti 17-41 dell'ordinanza impugnata, cui si rinvia.

    L'ordinanza impugnata

    6 Ai punti 59-76 dell'ordinanza impugnata, il giudice del procedimento sommario ha ammesso che vi era urgenza, dal punto di vista dell'IQV, ad ottenere la richiesta sospensione dell'esecuzione. Ha infatti ritenuto che, in mancanza di sospensione, l'IQV avrebbe subìto probabilmente un danno grave ed irreparabile, in quanto la decisione impugnata implica la revoca, prima del 3 novembre 2003, delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil da essa venduti. Orbene, in mancanza di sospensione, l'IQV difficilmente potrebbe ottenere, entro breve tempo, prodotti sostitutivi per la sua clientela, il che rischia di farle perdere irrediabilmente quote di mercato, tenuto conto delle condizioni di concorrenza sul mercato di cui trattasi.

    7 Ai punti 84-101 dell'ordinanza impugnata, il giudice dell'urgenza ha del pari ammesso che taluni motivi di fatti e di diritto addotti dall'IQV potevano, a prima vista, giustificare la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa (fumus boni iuris). Ha infatti considerato serio il motivo dell'IQV relativo ad una violazione del principio di proporzionalità, in particolare a causa del fatto che la Commissione non le avrebbe lasciato tempo sufficiente per presentare una pratica completa, quale definito all'art. 6, n. 3, del regolamento n. 3600/92, al fine di consentire una valutazione scientifica completa del metalaxil. La motivazione della decisione controversa non consentiva infatti di stabilire se la Commissione avesse interrotto il procedimento di valutazione del metalaxil poiché tale procedimento non poteva più essere ultimato entro termini giuridicamente vincolanti, oppure per semplice scelta di decisione amministrativa (punto 95 dell'ordinanza impugnata). Il giudice dell'urgenza ha del pari considerato che, anche se, a priori, non era provato che la Commissione avesse dovuto modificare il detto regolamento al fine di prorogare il termine previsto per la presentazione degli studi necessari per la valutazione del metalaxil, tale punto sollevava tuttavia delicate questioni di principio che richiedevano un esame approfondito e non potevano essere risolte nel corso dell'esame di una domanda di provvedimenti urgenti (punto 100 dell'ordinanza impugnata). Infine, al punto 101 dell'ordinanza impugnata, il giudice del procedimento sommario ha affermato:

    «Occorre tener conto anche del fatto che il regolamento n. 3600/92 è un testo di applicazione complessa, le cui disposizioni pertinenti sono state modificate più volte e che non considera espressamente la situazione nella quale si trova la richiedente, vale a dire il fatto di essere l'unica impresa a chiedere l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414, dopo che però un altro produttore interessato, il solo ad aver depositato una pratica sostanzialmente completa, si era ritirato dal procedimento di cui trattasi, mentre lo Stato membro relatore aveva accettato di continuare il procedimento di esame in base a detta pratica. Di conseguenza, per risolvere le questioni sollevate dal ricorso è necessario uno studio approfondito del contesto fattuale e giuridico creato da tale situazione e tale esame dev'essere attuato al termine di un procedimento in contraddittorio. Il giudice dell'urgenza ritiene pertanto che i motivi dedotti dalla richiedente non possano, in sede di esame della domanda di procedimento sommario, essere respinti in quanto manifestamente infondati».

    8 Ai punti 105-118 dell'ordinanza impugnata, il giudice del procedimento sommario ha proceduto ad una valutazione degli interessi in gioco. Anzitutto, ha rilevato che la decisione controversa non era stata adottata a causa di rischi seri che il metalaxil avrebbe comportato per la salute umana o per l'ambiente. Pertanto, ha ritenuto che la concessione della sospensione dell'esecuzione della decisione controversa non avrebbe comportato tali rischi (punto 108 dell'ordinanza impugnata). Per contro, ha ridimenzionato il danno che avrebbe subìto l'IQV, in caso di rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione, sottolineando che quest'ultima avrebbe potuto continuare a vendere i prodotti di cui trattasi in nove Stati non facenti parti della Comunità (punto 109 dell'ordinanza impugnata). Inoltre, il giudice del procedimento sommario ha rilevato che l'IQV aveva essa stessa contribuito, in un'ampia misura, al danno da essa menzionato, non avendo, in mancanza di una giustificazione oggettiva, adottato le disposizioni adeguate per presentare in tempo utile una pratica completa, quale definito all'art. 6, n. 3, del regolamento n. 3600/92. Ha respinto la tesi secondo cui, nel corso del procedimento che è sfociato nella decisione controversa, l'IQV avrebbe potuto ricevere assicurazioni tali da farle credere che non le sarebbe stato richiesto il deposito di tale pratica (punti 111-113 dell'ordinanza impugnata). Ha considerato che, anche se lo Stato membro designato come relatore della domanda di iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414 sembrava aver contribuito, in un'ampia misura, alla situazione in questione, per non aver tenuto conto di taluni termini applicabili al detto procedimento, l'IQV, consapevole di tale carenza, avrebbe dovuto adottare provvedimenti per essere tuttavia in grado di presentare in tempo utile una pratica completa (punti 114-115 dell'ordinanza impugnata). Il giudice del procedimento sommario ha rilevato del pari che la concessione della sospensione dell'esecuzione danneggerebbe direttamente l'interesse generale della Commissione all'applicazione della normativa comunitaria, in particolare del regolamento n. 3600/92 (punto 116 dell'ordinanza impugnata). Infine, ha affermato che, ammesso in particolare che l'IQV sia qualificata per esprimere l'interesse di taluni produttori situati al di fuori della Comunità che impiegano il metalaxil e che dalla decisione controversa discenda direttamente il divieto imposto ai produttori interessati di importare nella Comunità i loro prodotti trattati col metalaxil, i detti produttori potrebbero verosimilmente utilizzare un succedaneo di tale sostanza. Il giudice del procedimento sommario ha considerato pertanto che l'IQV non aveva dimostrato l'esistenza di un danno causato ai produttori interessati dall'obbligo di avvalersi di tale succedaneo (punto 117 dell'ordinanza impugnata). Il giudice del procedimento sommario ha concluso che la valutazione degli interessi in gioco induceva a non dichiarare la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa.

    Le conclusioni delle parti

    9 L'IQV chiede:

    - l'annullamento dell'ordinanza impugnata;

    - la concessione della sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata;

    - in subordine, il rinvio al Tribunale dell'esame della domanda di sospensione, e

    - la condanna della Commissione alle spese del ricorso e del procedimento sommario dinanzi al Tribunale.

    10 La Commissione chiede:

    - il rigetto del ricorso in quanto ricevibile e, in subordine, in quanto infondato;

    - in subordine, qualora sia accolto il ricorso, il rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, e

    - la condanna dell'IQV alle spese dei due gradi di giudizio.

    Sul ricorso

    11 L'IQV adduce vari motivi a sostegno del suo ricorso, sostenendo in particolare che il giudice del procedimento sommario avrebbe commesso un errore di diritto non procedendo ad un'equa ponderazione degli interessi in gioco. A tale scopo, essa sostiene in sostanza che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, in particolare del fatto che il procedimento di valutazione del metalaxil è stato avviato con la partecipazione dell'autore di un'altra notifica che si è ritirato da tale procedimento solo dopo aver depositato, in tempo utile, una pratica completa, ai sensi dell'art. 6, n. 3, del regolamento n. 3600/92, il giudice del procedimento sommario, nell'esaminare gli interessi di cui trattasi, non poteva considerare come un elemento sfavorevole alla sua domanda il fatto che essa stessa non era stata in grado di presentare una pratica completa, del pari in tempo utile. A questo proposito, il giudice del procedimento sommario avrebbe accordato troppa importanza a tale elemento senza tener conto dell'intervento di un terzo nel detto procedimento.

    12 Si deve constatare che, al punto 101 dell'ordinanza impugnata, riprodotto al punto 7 della presente ordinanza, il giudice del procedimento sommario, pronunciandosi sulla serietà dei motivi addotti dall'IQV, non ha escluso che, in siffatte circostanze, l'autore di una notifica che rimane dopo il ritiro dell'autore di un'altra notifica non debba fornire una pratica completa entro un certo termine. Pertanto, il giudice del procedimento sommario non poteva, nello stesso tempo, senza commettere errori di diritto, considerare il fatto che l'IQV non avesse fornito una pratica completa come un elemento sfavorevole nei suoi confronti quando ha valutato gli interessi in gioco.

    13 Poiché gli altri elementi esaminati dal giudice del procedimento sommario nell'ambito di tale valutazione di per sé non giustificano la conclusione secondo cui il risultato di questa è sfavorevole all'IQV e in quanto, peraltro, l'urgenza della domanda nonché la serietà dei motivi di fatto e di diritto addotti sono stati riconosciuti nell'ordinanza impugnata, tale errore di diritto è sufficiente a comportare l'annullamento di quest'ultima senza che occorra esaminare gli altri motivi dell'impugnazione.

    14 In forza dell'art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo. Dato che lo stato degli atti della causa lo consente, si deve statuire sulla domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione controversa.

    Sulla domanda di sospensione dell'esecuzione

    15 In tale fase del procedimento, la Commissione nega unicamente di riconoscere la serietà dei motivi addotti dall'IQV contro la decisione impugnata.

    16 Sottolinea che, pronunciandosi sul motivo dell'IQV relativo alla violazione del principio di proporzionalità, il giudice del procedimento sommario ha ammesso, al punto 94 dell'ordinanza impugnata, che la direttiva 91/414 mira non soltanto ad effettuare una completa valutazione scientifica delle sostanze soggette al procedimento di cui all'art. 8, n. 2, ma anche a farlo entro un termine determinato. Orbene, la Commissione rileva che il giudice del procedimento sommario ha in seguito dubitato, al punto 95 dell'ordinanza impugnata, che la decisione controversa sia stata adottata per tale motivo in quanto essa sarebbe motivata ambiguamente. La Commissione contesta tale difetto di motivazione e ritiene che, in ogni caso, esso non possa incidere sulla legittimità della decisione controversa, tenuto conto della conclusione generale cui è pervenuto il giudice del procedimento sommario al punto 94 dell'ordinanza impugnata.

    17 Tale argomentazione dev'essere respinta. Anche se la direttiva 91/414 prescrive che la valutazione scientifica delle sostanze attive soggette al procedimento di cui all'art. 8, n. 2, si svolga entro un certo termine, il giudice di legittimità, pronunciandosi nel merito, potrà assicurarsi che i motivi esposti nella decisione controversa presentino tale motivazione giuridica. Orbene, non è escluso, tenuto conto del testo della detta decisione e del contesto nel quale essa è stata adottata, che la stessa sia stata motivata da scelte di gestione dell'insieme delle pratiche concernenti le sostanze attive soggette al detto procedimento più che da obblighi giuridici intangibili. Si deve rilevare, al riguardo, che varie sostanze attive, rientranti nella sfera di applicazione della direttiva 91/414, hanno fruito di una proroga del termine inizialmente previsto per portare a termine il loro esame, tenuto conto di quanto prescritto dalla stessa direttiva. Ciò si è verificato quando la Commissione ha adottato il regolamento (CE) 20 novembre 2002, n. 2076, che prolunga il periodo di tempo di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 319, pag. 3).

    18 La Commissione afferma inoltre che, pronunciandosi proprio su un argomento dell'IQV secondo cui la Commissione avrebbe potuto far distribuire la pratica completa depositata dall'autore di un'altra notifica a tutti gli Stati membri affinché il procedimento di valutazione del metalaxil potesse continuare senza indugi, oppure accordare un termine ragionevole all'IQV stessa perché questa potesse ricostituire tale pratica, il giudice del procedimento sommario ha respinto tali due soluzioni poiché la Commissione non dispone di un fondamento giuridico per obbligare lo Stato membro relatore a distribuire la detta pratica e in quanto era troppo tardi perché l'IQV potesse raccogliere i dati supplementari che avrebbero potuto essere richiesti, tenuto conto del fatto che questi avrebbero dotuto essere disponibili il 25 maggio 2002, in applicazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 3600/92. La Commissione osserva che, dopo essere giunta a tali conclusioni, ai punti 98 e 99 dell'ordinanza impugnata, il giudice del procedimento sommario non poteva esaminare d'ufficio, al punto 100 di quest'ultima, una terza possibilità, consistente nella modifica da parte della Commissione del regolamento n. 3600/92 per rinviare la data del 25 maggio 2002 e ritenere che non fosse escluso che essa avrebbe dovuto ricorrere a tale soluzione.

    19 Anche tale argomento dev'essere respinto. Risulta infatti che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il giudice del procedimento sommario non ha affatto sollevato d'ufficio un elemento, ma si è limitato ad esaminare la censura sollevata dall'IQV secondo la quale la Commissione avrebbe potuto accordarle un termine supplementare.

    20 In ogni caso, le ragioni addotte al punto 101 dell'ordinanza impugnata, riprodotto al punto 7 della presente ordinanza, sono sufficienti per non escludere che, nelle circostanze del caso di specie, non fosse possibile esigere dall'IQV la produzione di taluni informazioni e di una pratica completa entro i termini impartitile. Di conseguenza, è provata la serietà del motivo relativo ad una violazione del principio di proporzionalità.

    21 Taluni motivi di fatto e di diritto addotti dall'IQV giustificano quindi, a prima vista, la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa (fumus boni iuris).

    22 Nessuna ragione risulta, peraltro, atta a mettere in discussione la valutazione relativa all'urgenza quale ricordata al punto 6 della presente ordinanza.

    23 Infine, tenuto conto di tutti gli elementi considerati dal giudice del procedimento sommario in primo grado, riassunti al punto 8 della presente ordinanza, ad eccezione della considerazione secondo la quale la stessa IQV avrebbe contribuito al proprio danno non presentando una pratica completa entro il termine di cui all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3600/92, la valutazione degli interessi in gioco pende a favore della concessione della sospensione richiesta. In particolare, gli elementi forniti al giudice del procedimento sommario mostrano che la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa non comporterebbe rischi seri per la salute umana o per l'ambiente. Inoltre, quanto all'interesse generale della Commissione a che la normativa comunitaria, in particolare il regolamento n. 3600/92, sia applicata prima della pronuncia della sentenza nel merito, la violazione di tale interesse dev'essere relativizzata in quanto, in forza del regolamento n. 2076/2002, sostanze diverse dal metalaxil, del pari soggette al procedimento di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, continuano a fruire di un'autorizzazione fino al 31 dicembre 2005, senza essere state soggette alla valutazione scientifica prevista dalla detta direttiva.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL GIUDICE FACENTE FUNZIONE DI GIUDICE

    DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO

    così provvede:

    1) L'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 agosto 2003, causa T-158/03 R, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, è annullata.

    2) Si sospende l'esecuzione della decisione della Commissione 2 maggio 2003, 2003/308/CE, concernente la non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa principale T-158/03.

    3) Le spese sono riservate.

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