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Document 62003CO0261

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 18 novembre 2004.
Allevamenti Associati Srl contro Regione Emilia-Romagna (C-261/03) e Latteria Sociale Moderna Soc. coop. arl contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e altri (C-262/03).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - Italia.
Rinvio pregiudiziale - Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Latte e latticini - Regime del prelievo supplementare - Trattamento e trasformazione effettuati da un'industria lattiero-casearia in esecuzione di un contratto di appalto - Nozioni di "consegna" e di "vendita diretta".
Cause riunite C-261/03 e C-262/03.

Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-11221

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:729

Ordonnance de la Cour

Cause riunite C-261/03 e C-262/03

Allevamenti Associati Srl

contro

Regione Emilia-Romagna e Latteria Sociale Moderna Soc. coop. arl contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e altri

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna)

«Rinvio pregiudiziale — Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Latte e latticini — Regime del prelievo supplementare — Trattamento e trasformazione effettuati da un’industria lattiero‑casearia in esecuzione di un contratto di appalto — Nozioni di “consegna” e di “vendita diretta”»

Massime dell’ordinanza

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Latte affidato dal produttore a terzi a fini di trasformazione, in esecuzione di un contratto di appalto che esclude il trasferimento di proprietà — Operazione configurante una consegna

[Regolamento del Consiglio n. 3950/92, artt. 1, 2 e 9, lett. g); regolamento della Commissione n. 536/93, art. 1]

Gli artt. 1, 2 e 9, lett. g), del regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, nonché l’art. 1 del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, debbono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione delle quote latte e dell’applicazione del prelievo supplementare, va qualificata come consegna l’ipotesi in cui un’impresa produttrice di latte affidi determinati quantitativi di tale prodotto a terzi senza cederne la proprietà, in esecuzione di un contratto di appalto relativo al trattamento ed alla trasformazione di tale latte in formaggio, burro e siero, dietro pagamento di un corrispettivo.

(v. punto 28 e dispositivo)





ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
18 novembre 2004(1)

«Rinvio pregiudiziale – Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Latte e latticini – Regime del prelievo supplementare – Trattamento e trasformazione effettuati da un'industria lattiero‑casearia in esecuzione di un contratto di appalto – Nozioni di “consegna” e di “vendita diretta”»

Nei procedimenti riuniti C-261/03 e C-262/03,aventi ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna (Italia) con ordinanze in data 6 maggio 2003, pervenute in cancelleria il 17 giugno 2003, nelle cause promosse da

Allevamenti Associati Srl controRegione Emilia-Romagna, nonché nei confronti di:Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) eLatteria Sociale Moderna Soc. coop. a rl (C-261/03),

e da:

Latteria Sociale Moderna Soc. coop. a rl controAzienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Servizio Provinciale Agricoltura di Reggio Emilia,Regione Emilia-Romagna, e Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), nonché nei confronti di:Allevamenti Associati Srl (C-262/03),



LA CORTE (Quarta Sezione),



composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e E. Juhász, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra María Múgica Arzamendi, amministratore principale

considerato che il giudice del rinvio è stato informato del fatto che la Corte intende statuire mediante ordinanza motivata ai sensi dell'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, preso atto che gli interessati contemplati dall'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia sono stati invitati a presentare le loro eventuali osservazioni in proposito,sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente



Ordinanza



1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 1, 2 e 9, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 405, pag. 1), e degli artt. 1, 2, e 3 del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 57, pag. 12).

2
La detta domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie che oppongono la Allevamenti Associati Srl (in prosieguo: la «Allevamenti Associati») e la Latteria Sociale Moderna Soc. coop. a rl (in prosieguo: la «Latteria Sociale Moderna») a due autorità amministrative italiane, in merito alla qualificazione come consegna ovvero come vendita diretta da attribuire ad un’operazione di trattamento e trasformazione, effettuata dalla seconda delle dette società, di un certo quantitativo di latte prodotto dalla prima.


La normativa comunitaria

3
Il regolamento n. 3950/92 ha rinnovato, per sette periodi di dodici mesi consecutivi, a partire dalla campagna 1993/1994, l’applicazione del prelievo supplementare sul latte che era stato introdotto a livello comunitario a partire dal 1984 dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 90, pag. 10), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 90, pag. 13).

4
Quanto alle modalità di riscossione del prelievo, il terzo ‘considerando’ del regolamento n. 3950/92 afferma che dev’essere mantenuto il metodo adottato nel 1984, consistente nell’imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente eccedenti un limite di garanzia; che tale limite di garanzia è determinato, per ciascuno Stato membro, mediante la fissazione di un quantitativo globale garantito, che non può essere superato dalla somma dei quantitativi individualmente attribuiti tanto per le consegne quanto per le vendite dirette; e, infine, che i quantitativi sono fissati per i sette periodi decorrenti dal 1° aprile 1993 e che la loro determinazione deve tener conto dei vari elementi del regime precedente.

5
L’ottavo ‘considerando’ del detto regolamento precisa che, per evitare, come avvenuto in passato, lunghi ritardi nella riscossione e nel pagamento del prelievo, incompatibili con l’obiettivo del regime, occorre stabilire che l’acquirente, che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie, è il soggetto tenuto al pagamento del prelievo, e dare al predetto i mezzi per assicurare la riscossione di tale prelievo presso i produttori che ne sono debitori.

6
Ai sensi dell’art. 1 del medesimo regolamento, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino; tale prelievo si applica ai quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano un quantitativo da determinare.

7
L’art. 2, nn. 1, 2 e 3, del detto regolamento dispone quanto segue:

«1.     Il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione, che superano l’uno o l’altro dei quantitativi di cui all’articolo 3. Esso è ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento.

(…)

2.       Per quanto riguarda le consegne, l’acquirente tenuto al pagamento del prelievo versa all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data stabilita e secondo modalità da determinare, l’importo dovuto che trattiene sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo e che, in mancanza, riscuote con ogni mezzo appropriato.

(…)

3.       Per quanto riguarda le vendite dirette, il produttore paga il prelievo dovuto al competente organismo dello Stato membro entro una data stabilita e secondo modalità da determinare».

8
L’art. 4, n. 2, prima e seconda frase, del regolamento n. 3950/92 così stabilisce:

«Il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato a richiesta del produttore, debitamente giustificata, per tener conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o sulle sue vendite dirette. L’aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla riduzione corrispondente o alla soppressione dell’altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore (…)».

9
L’art. 9 del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«Ai sensi del presente regolamento si intende per:

(…)

c)
produttore, l’imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico della Comunità,

che vende latte o altri prodotti lattiero‑caseari direttamente al consumatore;

e/o che effettua consegne all’acquirente;

(…)

e)
acquirente, un’impresa o un’associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero‑caseari presso il produttore:

per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione,

per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero‑caseari.

(…)

f)
impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero‑caseari, un’impresa o un’associazione che procede ad operazioni di raccolta, di imballaggio, di magazzinaggio, di refrigerazione e di trasformazione del latte o che limita la sua attività lattiera a una di tali operazioni;

g)
consegna, qualsiasi consegna di latte o di altri prodotti lattiero‑caseari, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l’acquirente, l’impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo;

h)
latte o equivalente latte venduto direttamente al consumo, il latte o i prodotti lattiero‑caseari convertiti in equivalente latte, venduti o ceduti gratuitamente senza passare attraverso un’impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero‑caseari».

10
L’art. 1 del regolamento n. 536/93 così dispone:

«Ai fini del calcolo del prelievo supplementare istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92:

1)
per “quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati in un dato Stato membro” – ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 di detto regolamento –, si intende qualunque quantitativo di latte o di equivalente latte che esca da una qualsiasi azienda situata nel territorio di tale Stato membro.

I quantitativi forniti da un produttore per essere trattati o trasformati in base a un contratto di lavorazione sono da considerarsi come consegne;

(…)».


La causa principale e la questione pregiudiziale

11
Nel corso delle campagne 1998/1999 e 1999/2000, la Latteria Sociale Moderna è stata incaricata dalla Allevamenti Associati, nell’ambito di un contratto di appalto tra esse concluso, del trattamento e della trasformazione di un certo quantitativo di latte prodotto dalla seconda delle dette società, al fine di ottenerne formaggio, burro e siero. Il detto contratto prevedeva che, al termine della lavorazione, il formaggio, il burro ed il siero sarebbero stati restituiti alla società appaltante, che avrebbe proceduto alla loro commercializzazione.

12
La Allevamenti Associati ha ritenuto, ai fini dell’applicazione del prelievo supplementare sul latte durante le due campagne in questione, che i quantitativi affidati alla Latteria Sociale Moderna costituissero «vendite dirette». Essa li ha dichiarati come tali alle competenti autorità italiane.

13
Il Servizio Provinciale Agricoltura di Reggio Emilia ha ritenuto, per contro, che nel caso di specie si trattasse di «consegne» di latte. Esso ha modificato la qualificazione della produzione per gli anni 1998/1999 e 1999/2000 da «vendite dirette a consegne» e ha di conseguenza disposto che alla trattenuta del prelievo supplementare provvedesse la Latteria Sociale Moderna, considerata quale «acquirente» del latte fornito.

14
La Allevamenti Associati e la Latteria Sociale Moderna hanno proposto, ciascuna per gli aspetti di propria pertinenza, un ricorso contro le dette decisioni dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia‑Romagna, deducendo in particolare l’illegittimità di tali provvedimenti alla luce dei regolamenti n. 3950/92 e n. 536/93.

15
Nell’ambito di tali controversie, il giudice nazionale si interroga circa l’interpretazione da dare all’art. 9, lett. g), del regolamento n. 3950/92. Esso si chiede se tale disposizione possa essere interpretata nel senso che la nozione di «consegna» si applica ai trasferimenti di proprietà o comunque alle fattispecie di attribuzione di un titolo giuridico che consenta all’acquirente di compiere per proprio conto atti di disposizione del latte consegnato, e non anche alla semplice messa a disposizione del latte al fine di consentirne la lavorazione, laddove in tal caso il latte continua a restare di proprietà esclusiva del produttore che lo riceve dopo la trasformazione.

16
Reputando che la Corte dovesse pronunciarsi in ordine a tale punto, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia‑Romagna ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«se il regolamento CEE n. 3950/92 del 28 dicembre 1992 [ed in particolare gli artt. 1, 2 e 9, lett. g)] ed il regolamento CEE n. 536/93 del 9 marzo 1993 (ed in particolare gli artt. 1, 2 e 3) debbano essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione delle quote latte e dell’applicazione del prelievo supplementare, debba essere qualificato come “consegna” o quale “vendita diretta” l’affidamento di quantitativi di latte da parte dell’impresa produttrice, senza cessione in proprietà, a terzi, in esecuzione di un contratto d’appalto, per la lavorazione del latte prodotto e per la trasformazione in formaggio, burro e siero, a fronte del pagamento di un corrispettivo per detto servizio».


Sulla questione pregiudiziale

17
Considerando che la risposta al quesito di cui sopra può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza della Corte, e segnatamente dalla sentenza 29 aprile 1999, causa C‑288/97, Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago (Racc. pag. I‑2575), e dall’ordinanza 8 gennaio 2004, causa C‑69/03, Caseificio Cooperativo di Cornedo (non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte, in conformità dell’art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio che intendeva statuire mediante ordinanza motivata e ha invitato gli interessati contemplati dall’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le proprie eventuali osservazioni in proposito.

18
Il governo italiano, la Regione Emilia‑Romagna e la Commissione delle Comunità europee, che hanno risposto all’invito della Corte a presentare osservazioni, non hanno sollevato obiezioni quanto all’intenzione di quest’ultima di statuire mediante ordinanza motivata. Per contro, la Allevamenti Associati e la Latteria Sociale Moderna hanno fatto valere che la risposta al quesito pregiudiziale non può essere dedotta né dalla citata sentenza Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago, né dalla citata ordinanza Caseificio Cooperativo di Cornedo. Esse osservano, in particolare, che nella vicenda sulla quale si è pronunciata la prima delle dette decisioni i produttori avevano trasferito la proprietà del latte alla cooperativa incaricata della lavorazione del medesimo, mentre nella causa principale la lavorazione del latte da parte della Latteria Sociale Moderna risulta essere stata effettuata in forza di un contratto di appalto. Tuttavia, tali osservazioni non inducono la Corte ad escludere l’iter procedurale previsto.

19
Con la sua questione pregiudiziale, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna intende sapere, in sostanza, se il trattamento e la trasformazione del latte, da parte di un’industria lattiero‑casearia, in forza di un contratto di appalto concluso con il produttore del latte stesso debbano essere qualificati come consegna o come vendita diretta, nel caso in cui il produttore del latte ne resti proprietario.

20
Dato che il giudice del rinvio solleva la detta questione anche al fine di poter determinare le quote latte, la Commissione solleva dubbi quanto alla rilevanza di una risposta a tale quesito. Al riguardo, risulta dalle osservazioni della Allevamenti Associati che l’amministrazione nazionale competente aveva, in un primo momento, accolto favorevolmente la domanda della società predetta volta alla trasformazione dei quantitativi di riferimento per le consegne in quantitativi di riferimento per le vendite dirette, ma che il Servizio Provinciale Agricoltura di Reggio Emilia li aveva successivamente qualificati come consegne di latte.

21
Pertanto, non consta in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto comunitario ai fini della determinazione dei detti quantitativi di riferimento sia priva di qualunque relazione con la realtà effettiva o l’oggetto della causa principale, e la questione sollevata in rapporto alla determinazione delle quote latte non risulta priva di rilevanza.

22
Nel merito, occorre ricordare che la ratio del regime del prelievo supplementare si fonda sulla distinzione tra quantitativi di riferimento per le vendite dirette di latte ai consumatori e quantitativi di riferimento per le consegne di latte fatte ad un acquirente (v. sentenze 16 novembre 1995, causa C‑196/94, Schiltz-Thilmann, Racc. pag. I‑3991, punto 16, e Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago, cit., punto 18).

23
Al punto 25 della sentenza Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago, sopra citata, la Corte ha statuito che la nozione di «acquirente» ricomprende ogni impresa che effettua l’acquisto di latte presso un produttore nell’ambito di un rapporto contrattuale, quali che siano le modalità di remunerazione di quest’ultimo, allo scopo di trattarlo o di trasformarlo direttamente oppure di cederlo ad un’impresa di trattamento o di trasformazione (v. anche ordinanza Caseificio Cooperativo di Cornedo, cit., punto 20).

24
Ne consegue che le consegne effettuate all’acquirente ai sensi del regolamento n. 3950/92 non debbono necessariamente comportare l’acquisto della proprietà per dar luogo a prelievi supplementari (v. ordinanza Caseificio Cooperativo di Cornedo, cit., punto 21).

25
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Allevamenti Associati nelle proprie osservazioni, dalla detta giurisprudenza risulta che la commercializzazione e la consegna di latte in conformità del regime del prelievo supplementare su tale prodotto si realizzano indipendentemente dalla questione se vi sia o no un trasferimento di proprietà del latte all’industria di trasformazione lattiero‑casearia.

26
Per quanto riguarda più in particolare il trattamento o la trasformazione dei quantitativi di latte nell’ambito di un contratto che escluda, per sua natura, un trasferimento di proprietà, quale è il caso di un contratto di lavorazione per conto terzi, risulta in special modo dall’art. 1, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 536/93 che tali quantitativi debbono essere considerati come una consegna.

27
Il fatto che il latte trattato o trasformato da un terzo venga successivamente venduto dal produttore del latte medesimo direttamente ai consumatori non può giustificare una qualificazione di tale operazione come vendita diretta ai sensi del regolamento n. 3950/92. Infatti, come risulta dal punto 21 della citata sentenza Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago, sussiste consegna di latte ai sensi dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 3950/92 ogniqualvolta un quantitativo di latte lascia l’impresa del produttore per essere consegnato ad un intermediario che lo tratti o lo trasformi.

28
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che gli artt. 1, 2 e 9, lett. g), del regolamento n. 3950/92 nonché l’art. 1 del regolamento n. 536/93 debbono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione delle quote latte e dell’applicazione del prelievo supplementare, va qualificata come consegna l’ipotesi in cui un’impresa produttrice di latte affidi determinati quantitativi di tale prodotto a terzi senza cederne la proprietà, in esecuzione di un contratto di appalto relativo al trattamento ed alla trasformazione di tale latte in formaggio, burro e siero, dietro pagamento di un corrispettivo.


Sulle spese

29
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle parti suddette, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Gli artt. 1, 2 e 9, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, e l’art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, debbono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione delle quote latte e dell’applicazione del prelievo supplementare, va qualificata come consegna l’ipotesi in cui un’impresa produttrice di latte affidi determinati quantitativi di tale prodotto a terzi senza cederne la proprietà, in esecuzione di un contratto di appalto relativo al trattamento ed alla trasformazione di tale latte in formaggio, burro e siero, dietro pagamento di un corrispettivo.

Firme


1
Lingua processuale: l'italiano.

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