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Document 62003CJ0547

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 gennaio 2006.
    Asian Institute of Technology (AIT) contro Commissione delle Comunità europee.
    Impugnazione - Programma Asia-Invest - Invito a presentare proposte - Contratto -Art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale - Irricevibilità manifesta - Mancanza di interesse ad agire - Art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale - Misure di organizzazione del procedimento - Domanda relativa alla produzione di documenti - Invito delle parti a pronunciarsi per iscritto su taluni aspetti della controversia.
    Causa C-547/03 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-00845

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:46

    Causa C‑547/03 P

    Asian Institute of Technology (AIT)

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Programma Asia‑Invest — Invito a presentare proposte — Contratto — Art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale — Irricevibilità manifesta — Mancanza di interesse ad agire — Art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale — Misure di organizzazione del procedimento — Domanda relativa alla produzione di documenti — Invito delle parti a pronunciarsi per iscritto su taluni aspetti della controversia»

    Conclusioni dell’avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 13 settembre 2005 

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 19 gennaio 2006 

    Massime della sentenza

    Procedura — Decisione adottata con ordinanza motivata — Ricorso a misure di organizzazione del procedimento

    (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 64 e 111)

    Dato che le misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale mirano a garantire, ai sensi del detto articolo, nelle migliori condizioni, la messa a punto delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti, il ricorso a tali misure non è di per sé idoneo ad ostacolare l’adozione di un’ordinanza motivata ex art. 111 dello stesso regolamento.

    (v. punto 30)





    SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

    19 gennaio 2006 (*)

    «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Programma Asia‑Invest – Invito a presentare proposte – Contratto –Art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale – Irricevibilità manifesta – Mancanza di interesse ad agire – Art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda relativa alla produzione di documenti – Invito delle parti a pronunciarsi per iscritto su taluni aspetti della controversia»

    Nel procedimento C-547/03 P,

    avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 22 dicembre 2003,

    Asian Institute of Technology (AIT), con sede in Pathumthani (Tailandia), rappresentato dall’avv. H. Teissier du Cros, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. P.-J. Kuijper e dalla sig.ra B. Schöfer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J. Makarczyk, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, e dai sigg. P. Kūris e G. Arestis (relatore), giudici,

    avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

    cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 maggio 2005,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 settembre 2005,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1       Con la sua impugnazione, l’Asian Institute of Technology (in prosieguo: l’«AIT») chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 ottobre 2003, causa T-288/02, AIT/Commissione (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha dichiarato manifestamente irricevibile il suo ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione 22 febbraio 2002, recante conclusione di un contratto di ricerca nell’ambito del programma «Asia‑Invest» con il «Center for Energy-Environment Research and Development» (in prosieguo: la «decisione controversa»).

     Contesto normativo

    2       Il regolamento di procedura del Tribunale, nella versione applicabile alla data dell’ordinanza impugnata, prevede, al titolo II, un capo III, intitolato «Delle misure di organizzazione del procedimento e dei mezzi istruttori». Nella sezione I di tale capo, intitolato «Delle misure di organizzazione del procedimento», compare l’art. 64, che dispone, ai suoi nn. 1-4, quanto segue:

    «§ 1      Le misure di organizzazione del procedimento mirano a garantire, nelle migliori condizioni, la messa a punto delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti. Esse sono decise dal Tribunale, sentito l’avvocato generale.

    § 2      Le misure di organizzazione del procedimento hanno, in particolare, lo scopo di:

    a)      garantire il buono svolgimento della fase scritta e della fase orale e facilitare la produzione delle prove;

    b)      determinare i punti sui quali le parti devono completare la loro argomentazione o che richiedono istruttoria;

    c)      precisare la portata delle conclusioni e dei motivi e argomenti delle parti e chiarire i punti tra di esse controversi;

    d)      agevolare la composizione amichevole delle liti.

    § 3      Le misure di organizzazione del procedimento possono consistere in particolare:

    a)      nell’interrogazione delle parti;

    b)      nell’invitare le parti a pronunciarsi per iscritto od oralmente su taluni aspetti della controversia;

    c)      nel chiedere informazioni o ragguagli alle parti o a terzi;

    d)      nel chiedere la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa;

    e)      nel convocare a riunioni gli agenti delle parti o le parti in persona.

    § 4      Ciascuna parte può, in qualsiasi momento del procedimento, proporre l’adozione o la modifica di misure di organizzazione del procedimento. In tal caso le altre parti sono sentite prima che tali misure siano disposte mediante ordinanza.

    Qualora le circostanze del procedimento lo esigano, il Tribunale comunica alle parti le misure da esso previste dando loro l’occasione di presentare oralmente o per iscritto le loro osservazioni».

    3       Il titolo III del detto regolamento di procedura prevede un capo II, intitolato «Degli incidenti». Tale capo comprende, segnatamente, gli artt. 111, 113 e 114, che recitano:

    «Art. 111

    Quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, sentito l’avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

    Art. 113

    Il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, rilevare l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico o dichiarare, sentite le parti, che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire; la decisione è adottata nelle forme previste dall’articolo 114, paragrafi 3 e 4.

    Art. 114

    (…)

    § 3      Salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.

    § 4      Il Tribunale, sentito l’avvocato generale, provvede sulla domanda incidentale o rinvia al merito. Rinvia la causa alla Corte se essa rientra nella competenza di quest’ultima.

    Se il Tribunale respinge la domanda incidentale o rinvia al merito, il presidente fissa un nuovo termine per la prosecuzione della causa».

     Fatti all’origine della controversia

    4       L’AIT è un ente di insegnamento tecnologico e di ricerca senza fini di lucro con sede in Tailandia.

    5       Come risulta dall’ordinanza impugnata, fino al 2001, l’AIT disponeva di un servizio privo di personalità giuridica denominato «Center for Energy‑Environment Research and Development» (in prosieguo: il «CEERD»), il cui direttore, fino al 31 dicembre 2001, era il sig. Lefèvre.

    6       Il programma «Asia-Invest» fa parte di una serie di iniziative della Comunità europea concepite per promuovere gli scambi ed un’intesa reciproca tra l’Unione europea e l’Asia, sostenendo la cooperazione commerciale. Nell’ambito di tale programma, la Commissione delle Comunità europee ha pubblicato, il 10 aprile 200l, l’invito a presentare proposte n. EUROPEAID/112441/C/G (GU C 109, pag. 9).

    7       In seguito a tale pubblicazione, il «Center for Energy-Environment Research and Development – Foundation for International Human Resource Development» (in prosieguo: il «CEERD-FIHRD») ha presentato, il 19 novembre 2001, una proposta firmata dal sig. Lefèvre nella sua veste di direttore del detto ente.

    8       Dopo aver valutato i fascicoli depositati, la Commissione ha deciso di accogliere, tra le altre, la detta proposta ed ha adottato la decisione controversa. Il contratto n. ASI/B7-301/95/108-174 concluso con il CEERD è stato firmato il 27 febbraio 2002 dal sig. Lefèvre, presentatosi come direttore del detto ente. Tale contratto prevedeva il pagamento di un anticipo pari a EUR 27 481,88, che è stato versato su un conto aperto a nome della «Foundation for International Human Resource Development» (in prosieguo: la «FIHRD») presso la Thai Farmers Bank.

    9       Con lettera 17 luglio 2002, il consiglio dell’AIT ha chiesto a EuropeAid, l’Ufficio di cooperazione della Commissione (in prosieguo: «EuropeAid»), talune informazioni su un progetto intitolato «Facilitating the Dissemination of European Clean Technologies in Thailand». In tale lettera, il detto consiglio ha segnalato che il CEERD era «un mero servizio dell’AIT, privo di personalità giuridica (…) e senza alcuna facoltà di negoziare con tale nome usurpato, soprattutto per il tramite del sig. T. Lefèvre, che non [era] più direttore, da molto tempo, di tale ente».

    10     In risposta alla detta lettera, il 21 luglio 2002 il sig. Muller, direttore di EuropeAid, ha inviato al consiglio dell’AIT una lettera con cui lo informava che il 22 febbraio 2002 era stato firmato un contratto, per la Commissione, da lui stesso e dal sig. Eich, da un lato, e il 27 febbraio 2002 dal sig. Lefèvre, direttore del CEERD, dall’altro. In tale lettera si precisava che era stato già anticipato un importo pari a EUR 27 481,88 nell’ambito di tale contratto e che, considerato il suo periodo di esecuzione di 15 mesi, il progetto sarebbe stato portato a termine il 28 maggio 2003.

    11     In questa stessa lettera, la Commissione ha altresì segnalato di avere già firmato il 4 luglio 2000 un contratto analogo, per un periodo di 17 mesi, con il sig. Lefèvre, direttore del CEERD, e che la sovvenzione prevista per quel contratto, per un importo pari a EUR 42 227,50, era stato integralmente versato.

     Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

    12     Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 settembre 2002, l’AIT ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. Tale causa è stata registrata con il numero T-288/02.

    13     Lo stesso giorno l’AIT ha proposto un ricorso per annullamento della decisione della Commissione 4 luglio 2000, recante conclusione del contratto di ricerca menzionato al punto 11 della presente sentenza. Tale causa è stata registrata con il numero T-287/02.

    14     Il 20 dicembre 2002 la Commissione ha presentato memorie nelle cause AIT/Commissione all’origine dell’ordinanza del Tribunale 25 giugno 2003, causa T-287/02 (Racc. pag. II-2179), e dell’ordinanza impugnata (causa T-288/02, non pubblicata nella Raccolta), chiedendone, segnatamente, la riunione. La cancelleria del Tribunale ha assegnato all’AIT un termine per la presentazione delle sue osservazioni su tale domanda di riunione. L’AIT si è opposto alla riunione delle dette cause.

    15     Nel suo controricorso presentato nell’ambito della causa T-288/02, la Commissione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso. In allegato al controricorso erano altresì riportate le prime pagine della proposta del CEERD-FIHRD firmata dal sig. Lefèvre, nella sua veste di direttore del CEERD-FIHRD, il 19 novembre 2001, nonché il contratto del 27 febbraio 2002 stipulato tra la Commissione e il CEERD.

    16     Con domanda di provvedimenti provvisori depositata nella cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2003, l’AIT ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa. Con ordinanza 9 luglio 2003, causa T-288/02 R, AIT/Commissione (Racc. pag. II-2885), il presidente del Tribunale ha respinto la detta domanda ed ha riservato le spese del procedimento. L’AIT ha proposto un’impugnazione contro tale ordinanza, che il presidente della Corte, decidendo in sede di procedimento sommario, ha respinto con ordinanza 30 settembre 2003, causa C-348/03 P(R), AIT/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

    17     Nell’ambito della causa all’origine dell’ordinanza impugnata, il 30 giugno 2003 il Tribunale, in forza dell’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha chiesto alla Commissione di comunicargli il testo dell’invito a presentare proposte n. EUROPEAID/112441/C/G, menzionato al punto 6 della presente sentenza, i testi relativi all’ambito normativo riguardante la concessione delle sovvenzioni previste per il programma «Asia-Invest» e la proposta completa del CEERD-FIHRD del 19 novembre 2001.

    18     Poiché la Commissione ha ottemperato a tale richiesta il 22 luglio 2003, il Tribunale, in forza dell’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato l’AIT a prendere posizione sui documenti prodotti dalla detta istituzione comunitaria ed a presentare le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nel suo controricorso.

    19     L’11 settembre 2003 l’AIT ha soddisfatto tale domanda. Nell’ambito delle sue osservazioni, esso ha segnalato, in particolare, di aver avviato, il 2 settembre 2003, un procedimento per contraffazione nei confronti del sig. Lefèvre dinanzi al Tribunal de grande instance de Paris.

    20     Con la citata ordinanza 25 giugno 2003, AIT/Commissione, il Tribunale, ai sensi degli artt. 113 e 114 del suo regolamento di procedura, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall’AIT nella causa corrispondente.

    21     Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale, ai sensi dell’art. 111 del suo regolamento di procedura, ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso proposto contro la decisione controversa.

    22     La valutazione del Tribunale, al riguardo, è la seguente:

    «27       Risulta da una giurisprudenza costante che possono essere impugnati da una persona fisica o giuridica, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare i suoi interessi modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; sentenze del Tribunale 18 maggio 1994, causa T‑37/92, BEUC e NCC/Commissione, Racc. pag. II-285, punto 27, e 18 dicembre 1997, causa T-178/94, ATM/Commissione, Racc. pag. II-2529, punto 53).

    28      Emerge dalle memorie della Commissione, nonché dai documenti comunicati al Tribunale, e segnatamente dal contratto 27 febbraio 2002 e dalla proposta del 19 novembre 2001 presentata dal [CEERD-FIHRD], che la Commissione ha adottato la decisione impugnata in piena cognizione di causa, vale a dire sapendo bene che l’altra parte era un’entità distinta dall’AIT e che il CEERD e il suo direttore non erano più associati all’AIT. Come rilevato dalla Commissione nel suo controricorso, la proposta del 19 novembre 2001, e segnatamente la parte II «The Applicant», attesta esplicitamente il trasferimento del CEERD dall’AIT alla FIHRD, nonché il fatto che il sig. T. Lefèvre non era più dipendente dell’AIT. Inoltre, i documenti di cui trattasi avevano informato la Commissione, prima della conclusione del contratto, di tutta una serie di nuove coordinate, tanto per il CEERD quanto per la FIHRD.

    29      Discende da quanto precede che la decisione della Commissione recante conclusione del contratto 27 febbraio 2002 non era viziata da alcun errore sulla distinta identità della parte contraente, né da una frode sull’esistenza di un nesso tra quest’ultima e il ricorrente. La Commissione sapeva che il contratto era stato sollecitato dal sig. Lefèvre per conto del [CEERD-FIHRD], un’entità nuova e distinta, ed ha concluso il contratto essendo a conoscenza di ciò.

    30      Ne consegue che la decisione impugnata è indirizzata al [CEERD-FIHRD], e non al ricorrente, e che il contratto del 27 febbraio 2002 non impone a quest’ultimo alcun obbligo, né gli conferisce alcun diritto. La decisione della Commissione recante conclusione di tale contratto non riguarda affatto il ricorrente, ed il suo annullamento non può incidere sulla sua posizione giuridica, né apportargli alcun beneficio.

    31      Alla luce di quanto precede, il ricorrente non può sostenere che la decisione impugnata ha prodotto effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare i suoi interessi modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica.

    32      Se il ricorrente si considera leso dal comportamento asseritamente sleale del sig. Lefèvre, nonché dall’asserita “usurpazione” del CEERD, non gli resta che far valere i suoi diritti dinanzi ai competenti giudici nazionali. L’annullamento della decisione impugnata non potrebbe compensare il danno asseritamente subito a causa dell’usurpazione fatta valere».

     Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

    23     Con la sua impugnazione, l’AIT chiede che la Corte voglia:

    –       annullare l’ordinanza impugnata;

    –       rinviare la causa al Tribunale;

    –       altrimenti richiamare ed avviare la fase orale;

    –       annullare la decisione controversa.

    24     La Commissione chiede che la Corte voglia:

    –       respingere l’impugnazione;

    –       condannare l’AIT alle spese.

    25     Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 12 maggio 2004, l’AIT ha chiesto l’autorizzazione a depositare una replica ai sensi dell’art. 117 del regolamento di procedura della Corte. Con decisione 23 marzo 2004, il presidente della Corte ha respinto tale istanza.

     Sull’impugnazione

    26     A sostegno della sua domanda diretta all’annullamento dell’ordinanza impugnata, l’AIT fa valere tre motivi. Il primo ed il secondo motivo attengono, rispettivamente, ad un’errata applicazione dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale e ad una violazione dell’art. 230, quarto comma, CE. Con il terzo motivo, l’AIT deduce una violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1; in prosieguo: la «Carta dei diritti fondamentali»).

     Sul primo motivo

    27     Nell’ambito del motivo in esame, l’AIT fa valere, in primo luogo, che il Tribunale ha erroneamente applicato l’art. 111 del suo regolamento di procedura, dato che, nel caso di specie, prima di pronunciarsi in forza di tale articolo, aveva già deciso talune misure di organizzazione del procedimento conformemente alle disposizioni dell’art. 64 dello stesso regolamento.

    28     Occorre rilevare, da un lato, che l’art. 111 del regolamento di procedura consente al Tribunale di respingere con ordinanza motivata un ricorso, senza proseguire il procedimento, qualora tale ricorso non possa avere esito positivo, per i motivi enunciati nella detta disposizione.

    29     Si deve segnalare, dall’altro, che, conformemente all’art. 64, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, le misure decise ai sensi di tale articolo mirano a garantire, nelle migliori condizioni, la messa a punto delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti.

    30     Ne consegue che, se le misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale mirano a garantire, ai sensi del detto articolo, nelle migliori condizioni, la messa a punto delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti, il ricorso a tali misure non è di per sé idoneo ad ostacolare l’adozione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 111 dello stesso regolamento.

    31     A tal riguardo, l’AIT sostiene, segnatamente, che l’applicazione avvenuta nel caso di specie dell’art. 111 è errata in quanto il ricorso da esso proposto non era manifestamente irricevibile ai sensi del detto articolo. Infatti, l’irricevibilità constatata dal Tribunale si sarebbe rivelata in seguito alle misure di organizzazione del procedimento, decise un anno dopo il deposito del ricorso, ed in seguito ad un primo scambio di memorie.

    32     Occorre rammentare, come emerge dai punti 30 e 31 dell’ordinanza impugnata, che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale è stato dichiarato manifestamente irricevibile in quanto l’AIT non possedeva un interesse ad agire. Tale motivo di irricevibilità figurava già nel controricorso della Commissione. Inoltre, i documenti sui quali il Tribunale ha fondato il suo ragionamento, cioè la proposta del CEERD-FIHRD del 19 novembre 2001 ed il contratto del 27 febbraio 2002, figuravano in gran parte nei documenti del procedimento allegati al controricorso della Commissione.

    33     Ne consegue che è comunque priva di qualsiasi fondamento e deve quindi essere respinta l’affermazione dell’AIT secondo cui, in mancanza di produzione di taluni documenti ai quali fa espressamente riferimento l’ordinanza impugnata e per la comunicazione dei quali il Tribunale aveva impartito un termine alla Commissione, il ricorso non sarebbe stato dichiarato irricevibile.

    34     In secondo luogo, l’AIT fa valere che l’adozione dell’ordinanza impugnata sulla base dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, dopo un primo scambio di memorie, pregiudica i suoi diritti processuali, dato che esso non ha avuto l’occasione di essere ascoltato. Esso sostiene quindi che l’irricevibilità dedotta nel caso di specie rientrava nella sfera di applicazione dell’art. 113 dello stesso regolamento, che gli conferisce maggiori diritti, in particolare il diritto ad una fase orale del procedimento.

    35     Al riguardo si deve constatare che l’applicazione di tale ultimo articolo non garantisce lo svolgimento di una fase orale, dato che il Tribunale, in applicazione dell’art. 114, n. 3, del suo regolamento di procedura, al quale rinvia l’art. 113 dello stesso regolamento, può statuire al termine di un procedimento esclusivamente scritto.

    36     Infine, per la parte in cui, con le sue allegazioni, l’AIT fa valere, in sostanza, la violazione dei suoi diritti processuali, in quanto non ha avuto l’occasione di essere ascoltato, si deve comunque rammentare che il Tribunale ha invitato l’AIT a presentare le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevate dalla Commissione nel suo controricorso e che l’AIT ha risposto a tale invito.

    37     Di conseguenza, devono essere respinti anche gli argomenti fatti valere in secondo luogo dall’AIT a sostegno del motivo in esame.

    38     Da quanto precede emerge che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nell’applicazione dell’art. 111 del suo regolamento di procedura e, di conseguenza, il primo motivo dev’essere disatteso.

     Sul secondo motivo

    39     L’AIT fa valere che, applicando la sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione (Racc. pag. 2639), il Tribunale ha violato l’art. 230, quarto comma, CE. Secondo l’AIT, la ricevibilità del suo ricorso dovrebbe essere esaminata alla luce della sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 195). A tal riguardo, l’AIT considera soddisfatte nel caso di specie le condizioni menzionate da tale giurisprudenza. Infatti, fondandosi sulla sentenza 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I-1853), esso sostiene che la decisione controversa arreca pregiudizio, in particolare, al suo diritto ad utilizzare la denominazione ed il logo del CEERD che appaiono in diversi documenti del fascicolo, pregiudizio che caratterizza la sua situazione rispetto a quella di qualsiasi altro operatore economico.

    40     È giocoforza constatare che, nell’ambito del motivo in esame, l’AIT non ha fatto valere alcuna argomentazione idonea a dimostrare l’erroneità della constatazione del Tribunale riportata al punto 31 dell’ordinanza impugnata, secondo cui la decisione controversa non ha prodotto effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare i suoi interessi modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica.

    41     Da un lato, l’AIT non ha confutato le constatazioni del Tribunale, riportate rispettivamente ai punti 28 e 30 dell’ordinanza impugnata, secondo cui la Commissione aveva adottato la decisione controversa sapendo bene che la sua controparte era una parte distinta dall’AIT e che la detta decisione era indirizzata al CEERD, e non allo stesso AIT. Inoltre, l’AIT non contesta neanche che, al momento della stipula del contratto controverso, il CEERD ed il suo direttore non erano più associati all’AIT.

    42     Dall’altro, l’AIT non confuta con alcun argomento la constatazione riportata al punto 30 dell’ordinanza impugnata, secondo cui la decisione controversa non gli imponeva alcun obbligo e non gli conferiva alcun diritto.

    43     Quanto all’affermazione secondo cui la denominazione ed il logo del CEERD, che figurano in diversi documenti del fascicolo prodotti dinanzi al Tribunale, sono stati usurpati dal sig. Lefèvre, si deve considerare che tale elemento non fonda l’interessa ad agire dell’AIT dinanzi al Tribunale avverso la decisione controversa.

    44     D’altra parte, come giustamente dichiarato dal Tribunale al punto 32 dell’ordinanza impugnata, l’AIT, qualora si considerasse leso dal comportamento asseritamente sleale del sig. Lefèvre, dovrebbe far valere i suoi diritti dinanzi ai competenti giudici nazionali.

    45     A tal riguardo, come risulta dalle osservazioni presentate dall’AIT in seguito alla comunicazione fattagli dei documenti depositati dalla Commissione nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento dinanzi al Tribunale, tale organismo ha segnalato di aver citato in giudizio il sig. Lefèvre per contraffazione dinanzi al Tribunal de grande instance de Paris il 2 settembre 2003.

    46     Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre disattendere altresì il secondo motivo.

     Sul terzo motivo

    47     In via subordinata, l’AIT sostiene che la declaratoria di irricevibilità del suo ricorso sulla base dell’art. 230 CE violerebbe il suo diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, come garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali. In tal senso, l’AIT sostiene che il ricorso dinanzi ai giudici nazionali, contrariamente a quanto affermato al punto 32 dell’ordinanza impugnata, non soddisfa le condizioni per l’esercizio di un ricorso effettivo richieste dalla giurisprudenza affinché un ricorso sia considerato effettivo. Infatti, se, da un lato, la Corte, nella sua sentenza 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I-6677), si è rifiutata di seguire le conclusioni dell’avvocato generale, dall’altro, i motivi da essa presi in considerazione non sono validi per quanto riguarda una persona giuridica non avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea, come l’AIT.

    48     Il motivo in esame dev’essere disatteso. Si deve infatti rilevare che, dopo aver constatato, al punto 31 dell’ordinanza impugnata, che l’AIT non può sostenere che la decisione controversa ha prodotto effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare i suoi interessi modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica, il Tribunale ha dichiarato, al punto 32 della stessa ordinanza, che, se l’AIT si considera leso dal comportamento asseritamente sleale del sig. Lefèvre, nonché dall’asserita «usurpazione» del CEERD, non gli resta che far valere i suoi diritti dinanzi ai competenti giudici nazionali.

    49     A tal riguardo occorre rammentare che è pacifico che l’AIT ha citato in giudizio il sig. Lefèvre per contraffazione dinanzi al Tribunal de grande instance de Paris il 2 settembre 2003.

    50     Ne consegue che, nel caso di specie, l’AIT non può in nessun caso far valere una violazione del suo diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale.

    51     Dalle considerazioni che precedono risulta che dev’essere dichiarato infondato anche il terzo motivo e che, di conseguenza, dev’essere respinta la domanda diretta ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

    52     Poiché le altre domande dell’impugnazione erano state formulate per l’ipotesi in cui la Corte avesse annullato l’ordinanza impugnata, l’impugnazione dev’essere respinta nel suo insieme.

     Sulle spese

    53     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’art. 118 di questo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna dell’AIT, quest’ultimo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

    1)      Il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado è respinto.

    2)      L’Asian Institute of Technology (AIT) è condannato alle spese.

    Firme


    * Lingua processuale: il francese.

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