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Document 62003CJ0336

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 marzo 2005.
easyCar (UK) Ltd contro Office of Fair Trading.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Regno Unito.
Protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza - Direttiva 97/7/CE - Contratti di fornitura di servizi relativi ai trasporti - Nozione - Contratti di noleggio di autoveicoli.
Causa C-336/03.

Raccolta della Giurisprudenza 2005 I-01947

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:150

Arrêt de la Cour

Causa C‑336/03

easyCar (UK) Ltd

contro

Office of Fair Trading

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]

«Protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza — Direttiva 97/7/CE — Contratti di fornitura di servizi relativi ai trasporti — Nozione — Contratti di noleggio di autoveicoli»

Conclusioni dell’avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate l’11 novembre 2004 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 marzo 2005. 

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni — Protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza — Direttiva 97/7 — Ambito di applicazione — Esenzioni previste all’art. 3, n. 2 — Contratti di fornitura di servizi relativi ai trasporti — Nozione — Contratti di fornitura di servizi di noleggio di autoveicoli — Inclusione

(Direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/7/CE, art. 3, n. 2)

L’art. 3, n. 2, della direttiva 97/7, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «contratti di fornitura di servizi relativi ai trasporti» può ricomprendere l’insieme dei contratti che disciplinano i servizi in materia di trasporti, ivi inclusi quelli implicanti un’attività che non comporta, di per sé, il trasporto del cliente o dei suoi beni, ma che permette a quest’ultimo di realizzare tale trasporto. Tale nozione include quindi i contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi di noleggio di autoveicoli, caratterizzati dal fatto di mettere a disposizione del consumatore un mezzo di trasporto.

(v. punti 23, 27, 31 e dispositivo)





SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
10 marzo 2005(1)

«Protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza – Direttiva 97/7/CE – Contratti di fornitura di servizi relativi ai trasporti – Nozione – Contratti di noleggio di autoveicoli»

Nel procedimento C-336/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisione 21 luglio 2003, pervenuta in cancelleria il 30 luglio 2003, nella causa

easyCar (UK) Ltd

contro

Office of Fair Trading,



LA CORTE (Prima Sezione),,



composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann e M. Ilešič (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del
29 settembre 2004,
considerate le osservazioni presentate:

per la easyCar (UK) Ltd, dal sig. D. Anderson, QC, dalla sig.ra K. Bacon, barrister, e dalla sig.ra D. Burnside, solicitor;

per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra C. Jackson, in qualità di agente, assistita dal sig. M. Hoskins, barrister;

per il governo spagnolo, dal sig. S. Ortiz Vaamonde, in qualità di agente;

per il governo francese, dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agente;

per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re  N. Yerrell e M.‑J. Jonczy, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 novembre 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione dell’art. 3, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19; in prosieguo: la «direttiva»).

2
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra la società easyCar (UK) Ltd (in prosieguo: la «società easyCar») e l’Office of Fair Trading (in prosieguo: l’«OFT») in merito ai termini e alle condizioni dei contratti di noleggio di autoveicoli proposti e conclusi dalla società easyCar.


Contesto normativo

La normativa comunitaria

3
Ai sensi del suo art. 1, la direttiva mira ad armonizzare le disposizioni applicabili negli Stati membri ai contratti a distanza tra consumatori e fornitori.

4
A norma dell’art. 3, n. 2, della direttiva, gli artt. 4, 5, 6 e l’art. 7, n. 1, di quest’ultima non si applicano «(…) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito (…)».

5
L’art. 6, n. 1, della direttiva prevede, per i contratti a distanza, un diritto di recesso a favore del consumatore. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, se il diritto di recesso viene esercitato, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente, fatta eccezione per spese di spedizione dei beni.

La normativa nazionale

6
La direttiva è stata trasposta nell’ordinamento giuridico del Regno Unito dalle Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 (legge del 2000 sulla protezione del consumatore nei contratti a distanza; in prosieguo: la «legge nazionale»).

7
L’esenzione di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva è stata recepita dall’art. 6, n. 2, della legge nazionale.

8
Il diritto di recesso previsto dall’art. 6, n. 1, della direttiva è stato trasposto dall’art. 10 della legge nazionale, mentre l’obbligo di rimborso imposto dall’art. 6, n. 2, della direttiva è ripreso dall’art. 14 della legge nazionale.

9
L’art. 27 della legge nazionale autorizza l’OFT a domandare un provvedimento ingiuntivo nei confronti di chiunque esso ritenga responsabile di un’infrazione.


Causa principale e questione pregiudiziale

10
La società easyCar svolge attività di noleggio di autoveicoli senza autista. Essa è attiva nel Regno Unito e in vari altri Stati membri. I clienti della società possono prenotare gli autoveicoli proposti in noleggio unicamente via Internet. Stando ai termini e alle condizioni del contratto di autonoleggio proposto e concluso dalla società easyCar, nel caso in cui il contratto sia annullato, il consumatore non può ottenere il rimborso degli importi versati, salvo in caso di «circostanze straordinarie e imprevedibili indipendenti dalla [sua] volontà, quali (...): malattia grave del conducente che comporti l’incapacità di guida; calamità naturali (…); provvedimenti o restrizioni adottati da governi o da pubbliche autorità; guerra, sommossa, insurrezione o atti di terrorismo» oppure «a discrezione del nostro responsabile del servizio clienti in altre circostanze eccezionali».

11
Secondo l’OFT, che ha ricevuto vari reclami da parte dei consumatori in merito ai contratti di noleggio che avevano concluso con la società easyCar, i termini e le condizioni di tali contratti contravvengono agli artt. 10 e 14 della legge nazionale, i quali prevedono, ai fini dell’attuazione della direttiva, un diritto di recesso accompagnato dal rimborso totale degli importi versati dal consumatore entro un determinato termine a decorrere dalla conclusione del contratto.

12
La società easyCar afferma che i contratti di noleggio da essa proposti rientrano nell’esenzione prevista a favore dei «contratti di fornitura di servizi relativi (…) ai trasporti» ai sensi dell’art. 6, n. 2, della legge nazionale, nonché dell’art. 3, n. 2, della direttiva, ragion per cui essa non sarebbe soggetta alle prescrizioni degli artt. 10 e 14 della detta legge. L’OFT, per contro, ritiene che l’autonoleggio non possa essere qualificato come «servizi relativi ai trasporti».

13
Tanto la società easyCar quanto l’OFT hanno proposto ricorso dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Con il suo ricorso, la società easyCar chiede che sia dichiarato che i contratti di noleggio da essa proposti beneficiano di un’esenzione dal diritto di recesso previsto dalla legge nazionale, mentre l’OFT chiede che sia inibito alla società easyCar di continuare a violare la legge nazionale negando ai suoi clienti il diritto di recedere e di giovarsi del rimborso degli importi versati.

14
In questo contesto, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la nozione di “contratti di fornitura di servizi relativi (…) ai trasporti” di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva (…), includa i contratti per la fornitura di servizi di autonoleggio».


Sull’istanza di riapertura della fase orale

15
Con istanza depositata presso la cancelleria della Corte il 13 dicembre 2004, la società easyCar ha chiesto la riapertura della fase orale.

16
Occorre ricordare in proposito che la Corte può ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, se ritiene che siano necessari ulteriori chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti (sentenze 10 febbraio 2000, cause riunite C‑270/97 e C‑271/97, Deutsche Post, Racc. pag. I‑929, punto 30, e 18 giugno 2002, causa C‑299/99, Philips, Racc. pag. I‑5475, punto 20).

17
La Corte ritiene che, nella fattispecie, non occorra ordinare la riapertura della fase orale. L’istanza di riapertura della fase orale dev’essere pertanto respinta.


Sulla questione pregiudiziale

18
Come risulta dalla decisione di rinvio, è pacifico che i contratti conclusi tra la società easyCar e i suoi clienti sono contratti a distanza ai sensi della legge nazionale nonché della direttiva, e che si tratta di contratti di fornitura di servizi. Con la sua questione, il giudice del rinvio domanda in sostanza se i servizi di autonoleggio siano servizi relativi ai trasporti ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva.

19
A parere della società easyCar, la questione dev’essere risolta affermativamente. I governi spagnolo, francese e del Regno Unito, nonché la Commissione delle Comunità europee, sostengono invece la tesi opposta.

20
In proposito, occorre rilevare preliminarmente che né la direttiva né i documenti pertinenti ai fini della sua interpretazione, quali i lavori preparatori, forniscono delucidazioni sull’esatta portata della nozione di «servizi relativi ai trasporti» accolta dall’art. 3, n. 2, della direttiva. Analogamente, la sistematica della direttiva consente soltanto di desumere che quest’ultima è intesa a conferire ai consumatori una protezione estesa, attribuendo loro determinati diritti, tra i quali il diritto di recesso, e che l’art. 3, n. 2, in esame, prevede un’esenzione da tali diritti in quattro settori di attività economica contigui, tra i quali quello dei servizi relativi ai trasporti.

21
Orbene, per giurisprudenza costante, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto comunitario non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenze 19 ottobre 1995, causa C‑128/94, Hönig, Racc. pag. I‑3389, punto 9, e 27 gennaio 2000, causa C‑164/98 P, DIR International Film e a./Commissione, Racc. pag. I‑447, punto 26). Qualora tali termini ricorrano, come nella causa principale, nell’ambito di una disposizione che costituisce una deroga ad un principio o, più specificamente, a norme comunitarie dirette a tutelare i consumatori, essi devono inoltre essere interpretati restrittivamente (sentenze 18 gennaio 2001, causa C‑83/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑445, punto 19, e 13 dicembre 2001, causa C‑481/99, Heininger, Racc. pag. I‑9945, punto 31).

22
Per quanto riguarda l’espressione «servizi relativi ai trasporti», occorre rilevare che essa corrisponde, come ciascuna delle altre categorie di servizi elencate, ad un’esenzione settoriale e che ricomprende pertanto in generale i servizi nel settore dei trasporti.

23
Si deve rilevare in proposito che il legislatore, in sede di redazione delle norme relative all’esenzione di cui trattasi, non ha optato per l’espressione «contratti di trasporto», utilizzata correntemente negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, la quale si riferisce unicamente al trasporto di passeggeri e di merci eseguito dal vettore, bensì per la locuzione, nettamente più ampia, «contratti di fornitura di servizi relativi (…) ai trasporti», la quale può ricomprendere l’insieme dei contratti che disciplinano i servizi in materia di trasporti, ivi inclusi quelli implicanti un’attività che non comporta, di per sé, il trasporto del cliente o dei suoi beni, ma che permette a quest’ultimo di realizzare tale trasporto.

24
In tal senso, dal testo dell’art. 3, n. 2, della direttiva risulta che il legislatore ha inteso definire l’esenzione prevista dalla detta norma non per tipi di contratto, bensì in modo che tutti i contratti di fornitura di servizi nei settori dell’alloggio, dei trasporti, della ristorazione e del tempo libero rientrino nell’ambito di applicazione di tale esenzione, fatta eccezione per quelli la cui esecuzione non deve avvenire ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

25
Tale interpretazione è espressamente corroborata da molte delle versioni linguistiche dell’art. 3, n. 2, della direttiva, in particolare dalle versioni tedesca, italiana e svedese, le quali menzionano, rispettivamente, «Dienstleistungen in den Bereichen (…) Beförderung» (servizi nel settore del trasporto), «servizi relativi (…) ai trasporti» nonché «tjänster som avser (…) transport» (servizi che riguardano il trasporto).

26
Orbene, nella lingua corrente la nozione di «trasporto\i» indica non soltanto l’azione di spostare persone o beni da un luogo a un altro, ma anche le modalità di instradamento e i mezzi adoperati per spostare tali persone e tali beni. Il fatto di mettere a disposizione del consumatore un mezzo di trasporto fa quindi parte dei servizi riconducibili al settore dei trasporti.

27
Di conseguenza, oltrepassare dallo stretto ambito operativo dell’esenzione settoriale attinente ai «servizi relativi ai trasporti», prevista dall’art. 3, n. 2, della direttiva, occorre ritenere che tale esenzione ricomprenda i servizi di autonoleggio, caratterizzati appunto dal fatto di mettere a disposizione del consumatore un mezzo di trasporto.

28
Inoltre, per quanto riguarda il contesto in cui la nozione di «servizi relativi ai trasporti» è utilizzata e gli obiettivi perseguiti dalla direttiva, è pacifico, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 39-41 delle sue conclusioni, che il legislatore ha inteso istituire una tutela degli interessi dei consumatori che si avvalgono dei mezzi di comunicazione a distanza, ma anche una tutela degli interessi dei fornitori di determinati servizi, affinché costoro non subiscano gli inconvenienti sproporzionati connessi all’annullamento, senza spese né motivazione, di servizi che abbiano dato luogo a una prenotazione. In proposito, la società easyCar giustamente sostiene, senza peraltro essere contraddetta sul punto dai governi che hanno presentato osservazioni alla Corte né dalla Commissione, che l’art. 3, n. 2, della direttiva mira ad esentare i fornitori di servizi in taluni settori di attività in quanto le prescrizioni della direttiva potrebbero pregiudicare tali fornitori in maniera sproporzionata, in particolare nel caso in cui un servizio abbia dato luogo ad una prenotazione e quest’ultima venga annullata dal consumatore poco prima della data prevista per la prestazione del servizio.

29
Si deve necessariamente rilevare che le imprese di autonoleggio svolgono un’attività che il legislatore ha inteso, mediante l’esenzione di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva, tutelare da inconvenienti di tal genere. Le dette imprese devono, infatti, prendere misure per effettuare, alla data fissata al momento della prenotazione, la prestazione convenuta, e, in caso di annullamento, subiscono pertanto gli stessi inconvenienti delle altre imprese attive nel settore dei trasporti o negli altri settori elencati al detto art. 3, n. 2.

30
Risulta da quanto precede che l’interpretazione secondo la quale i servizi di autonoleggio sono servizi relativi ai trasporti ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva, è l’unica a garantire all’esenzione prevista da tale norma il carattere di un’esenzione settoriale e a permettere il conseguimento dell’obiettivo che la detta norma si prefigge.

31
La questione sollevata va quindi così risolta: l’art. 3, n. 2, della direttiva dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «contratti di fornitura di servizi relativi ai trasporti» include i contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi di noleggio di autoveicoli.


Sulle spese

32
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’art. 3, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «contratti di fornitura di servizi relativi ai trasporti» include i contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi di noleggio di autoveicoli.

Firme


1
Lingua processuale: l'inglese.

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