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Judgment of the Court (Grand Chamber) of 15 March 2005.#The Queen, on the application of Dany Bidar v London Borough of Ealing and Secretary of State for Education and Skills.#Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - United Kingdom.#Citizenship of the Union - Articles 12 EC and 18 EC - Assistance for students in the form of subsidised loans - Provision limiting the grant of such loans to students settled in national territory.#Case C-209/03.
Sentenza della Corte (grande sezione) del 15 marzo 2005. The Queen, ex parte di Dany Bidar contro London Borough of Ealing e Secretary of State for Education and Skills. Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Regno Unito. Cittadinanza dell'Unione - Artt. 12 CE e 18 CE - Aiuto concesso agli studenti sottoforma di prestito sovvenzionato - Disposizione che limita la concessione di tale prestito agli studenti aventi stabile residenza nel territorio nazionale. Causa C-209/03.
Sentenza della Corte (grande sezione) del 15 marzo 2005. The Queen, ex parte di Dany Bidar contro London Borough of Ealing e Secretary of State for Education and Skills. Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Regno Unito. Cittadinanza dell'Unione - Artt. 12 CE e 18 CE - Aiuto concesso agli studenti sottoforma di prestito sovvenzionato - Disposizione che limita la concessione di tale prestito agli studenti aventi stabile residenza nel territorio nazionale. Causa C-209/03.
London Borough of Ealing e Secretary of State for Education and Skills
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative
Court)]
«Cittadinanza dell’Unione — Artt. 12 CE e 18 CE — Aiuto concesso agli studenti sotto forma di prestito sovvenzionato — Disposizione che limita la concessione di tale prestito agli studenti stabiliti nel territorio nazionale»
Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate l’11 novembre 2004?
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 marzo 2005?
Massime della sentenza
1. Trattato CE — Ambito di applicazione ai fini del divieto di ogni discriminazione in base alla nazionalità — Aiuto concesso
agli studenti a copertura delle loro spese di mantenimento — Inclusione — Normativa nazionale che riserva la concessione di
tale aiuto agli studenti stabiliti nel territorio nazionale — Impossibilità per gli studenti cittadini di altri Stati membri
di essere considerati stabiliti — Inammissibilità
(Art. 12 CE)
2. Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Efficacia nel tempo delle sentenze di interpretazione — Efficacia retroattiva
— Limitazione da parte della Corte — Presupposti — Importanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze finanziarie
della sentenza — Criterio non decisivo
(Art. 234 CE)
1. Un aiuto concesso, sia sotto forma di prestiti sovvenzionati sia di borse, agli studenti che soggiornano legalmente nello
Stato membro ospitante a copertura delle loro spese di mantenimento rientra nel campo di applicazione del Trattato ai fini
del divieto di discriminazione sancito dall’art. 12, primo comma, CE.
Questa disposizione deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che concede agli studenti il diritto
ad un siffatto aiuto solo se sono stabiliti nello Stato membro ospitante, escludendo così che un cittadino di un altro Stato
membro ottenga, in quanto studente, lo status di persona stabilita, anche se detto cittadino soggiorna legalmente e ha svolto
parte importante degli studi secondari nello Stato membro ospitante e ha, di conseguenza, stabilito un legame effettivo con
la società di tale Stato.
È certo legittimo che uno Stato membro conceda un siffatto aiuto solo agli studenti che abbiano dato prova di un certo grado
di integrazione nella società di tale Stato. Quest’ultimo non può tuttavia pretendere che gli studenti interessati istituiscano
un legame con il suo mercato del lavoro. Per contro, l’esistenza di un certo grado di integrazione può essere considerata
provata in seguito all’accertamento che lo studente di cui trattasi ha soggiornato per un certo periodo nello Stato membro
ospitante.
Tuttavia, escludendo che un cittadino di un altro Stato membro possa ottenere, in quanto studente, lo status di persona stabilita,
la detta normativa pone siffatto cittadino, quale che sia il suo grado effettivo d’integrazione, nell’impossibilità di beneficiare
del diritto all’aiuto e pertanto osta a che egli possa proseguire gli studi nelle stesse condizioni di un cittadino di tale
Stato che si trovi nella medesima situazione.
(v. punti 48, 57-59, 61-63, dispositivo 1-2)
2. L’interpretazione di una norma di diritto comunitario fornita dalla Corte si limita a chiarire e a precisare il significato
e la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in
vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti
e sviluppatisi prima della sentenza interpretativa, sempreché, d’altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice
competente una lite relativa all’applicazione di detta norma. Solo in via eccezionale, applicando il principio generale della
certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico comunitario, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità
per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti
in buona fede. Le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare per uno Stato membro da una sentenza pronunciata in via
pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione dell’efficacia nel tempo di tale sentenza.
(v. punti 66-68, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 15 marzo 2005(1)
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court
of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con decisione 12 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2003, nella causa
The Queen, ex parte di: Dany Bidar
contro
London Borough of Ealing, Secretary of State for Education and Skills,
LA CORTE (Grande Sezione),,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts (relatore) e A. Borg
Barthet, presidenti di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. M. Ilešič,
J. Malenovský, J. Klučka e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento a seguito dell'udienza del 28 settembre 2004, viste le osservazioni presentate:
–
per il sig. Bidar, dai sigg. R. Scannell e M. Soorjoo, barristers, e dal sig. J. Luqmani, solicitor;
–
per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra Caudwell, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra E. Sharpston, QC, e dal
sig. C. Lewis, barrister;
–
per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente;
–
per il governo tedesco, dal sig. C.-D. Quassowski e la sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti;
–
per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra C. Bergeot-Nunes, in qualità di agenti;
–
per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. M. Wissels e H. G. Sevenster, in qualità di agenti;
–
per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
–
per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;
–
per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re N. Yerrell e M. Condou, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 novembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 12, primo comma, CE e 18 CE.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Bidar al London Borough of Ealing e al
Secretary of State for Education and Skills (Ministro dell’educazione e della formazione professionale) avente ad oggetto
il rifiuto opposto alla sua domanda di prestito sovvenzionato per studenti a copertura delle spese di mantenimento.
Contesto giuridico
La normativa comunitaria
3
L’art. 12, primo comma, CE così dispone:
«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste,
è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
4
L’art. 18, n. 1, CE è così formulato:
«Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte
salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso».
5
L’art. 149 CE così dispone:
1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario,
sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il
contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
2. L’azione della Comunità è intesa:
–
a sviluppare la dimensione europea dell’istruzione, segnatamente con l’apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati
membri;
–
a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l’altro il riconoscimento accademico dei diplomi
e dei periodi di studio;
–
a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
–
a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
–
a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;
–
a incoraggiare lo sviluppo dell’istruzione a distanza.
(…)
4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:
–
deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale
e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative
e regolamentari degli Stati membri;
–
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni.
6
L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26),
dispone che gli Stati membri accordino il diritto di soggiorno ai cittadini degli Stati membri che non beneficiano di questo
diritto in virtù di altre disposizioni del diritto comunitario nonché ai loro familiari, a condizione che dispongano per sé
e per i propri familiari di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti
per evitare che diventino durante il soggiorno un onere per l’assistenza sociale di tale Stato.
7
Secondo l’art. 3 di tale direttiva, il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari di tale diritto soddisfano le condizioni
di cui all’art. 1.
8
A tenore del settimo ‘considerando’ della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno
degli studenti (GU L 317, pag. 59):
«(...) nell’attuale situazione di diritto comunitario un aiuto accordato agli studenti ai fini del loro sostentamento non
rientra, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nel campo di applicazione del Trattato ai sensi dell’art. 7
[divenuto art. 6 del Trattato CE, esso stesso divenuto, a seguito di modifica, art. 12 CE].
9
L’art. 1 di tale direttiva così dispone:
«Per precisare le condizioni destinate a facilitare l’esercizio del diritto di soggiorno e per garantire l’accesso alla formazione
professionale in maniera non discriminatoria ai cittadini di uno Stato membro ammessi a seguire una formazione professionale
in un altro Stato membro, gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di uno Stato
membro, nonché al coniuge ed ai figli a carico, il quale non disponga di tale diritto in base ad un’altra disposizione di
diritto comunitario ed assicuri all’autorità nazionale interessata con una dichiarazione oppure, a sua scelta, con qualsiasi
altro mezzo almeno equivalente di disporre di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, lo studente e la sua famiglia
diventino un onere per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che sia iscritto in un istituto riconosciuto
per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e che lo studente e la sua famiglia dispongano di un’assicurazione
malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante».
10
L’art. 3 della detta direttiva così dispone:
«La presente direttiva non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno la base per un diritto al
pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante».
11
Le direttive 90/364 e 93/96 sono state abrogate con effetto 30 aprile 2006 dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 229, pag. 35), la quale, a norma del suo art. 40, deve essere trasposta
dagli Stati membri entro il 30 aprile 2006.
La normativa nazionale
12
In Inghilterra e nel Galles, l’aiuto economico di cui fruiscono gli studenti a copertura dei loro costi di mantenimento viene
concesso conformemente alle Education (Student Support) Regulations 2001 [regolamento del 2001 in materia di insegnamento
(sussidio finanziario concesso agli studenti); in prosieguo: le «Student Support Regulations»], essenzialmente mediante prestito.
13
In virtù delle Student Support Regulations, gli studenti beneficiari di un prestito ottengono il 75% dell’importo massimo
dello stesso, mentre la possibilità di ottenere il restante 25% dipende dalla situazione economica dello studente, dei genitori
o del convivente. Il prestito viene concesso ad un tasso d’interesse collegato al tasso d’inflazione, inferiore pertanto al
tasso d’interesse normalmente praticato sui prestiti commerciali. Il prestito deve essere rimborsato dopo la conclusione degli
studi e a condizione che il reddito dello studente superi le GBP 10 000. In tal caso lo studente versa ogni anno un importo
pari al 9% della quota del suo reddito eccedente le GBP 10 000, fino al completo rimborso del prestito.
14
Secondo l’art. 4 delle Student Support Regulations, una persona può beneficiare di un prestito per studente per un corso determinato
se la sua situazione rientra tra quelle menzionate nell’allegato 1 («Schedule 1») delle Student Support Regulations.
15
In virtù del n. 1 di tale allegato, una persona può beneficiare di un prestito per studente se ha stabile residenza nel Regno
Unito ai sensi dell’Immigration Act 1971 (legge del 1971 sull’immigrazione) e se soddisfa i requisiti di residenza posti al
n. 8 del medesimo allegato, cioè che:
a)
abbia abituale dimora in Inghilterra o nel Galles il primo giorno del primo anno accademico del corso;
b)
abbia avuto abituale dimora nel Regno Unito o nelle Isole nei tre anni che precedono tale giorno; e
c)
mai durante tale periodo di tre anni la residenza nel Regno Unito o nelle Isole abbia avuto in tutto o in parte il fine di
ricevere un’educazione a tempo pieno.
16
Per quanto riguarda i lavoratori migranti e i loro familiari che rientrano nel regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre
1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), i nn. 4‑6 dell’allegato 1
delle Student Support Regulations non prescrivono loro di avere stabile residenza nel Regno Unito e subordinano il diritto
al prestito per studente agli stessi requisiti di residenza di cui sopra, considerando che essi soddisfano il requisito dell’abituale
dimora previsto dal n. 8, lett. b), del detto allegato dal momento in cui risiedono nello Spazio economico europeo.
17
Secondo l’Immigration Act 1971 una persona è stabilita nel Regno Unito se vi ha abituale dimora e non è soggetta a restrizioni
di sorta riguardo al periodo durante il quale può soggiornare nel territorio di tale Stato membro.
18
Tuttavia, dagli atti risulta che, secondo la normativa britannica, un cittadino di un altro Stato membro non può ottenere,
in quanto studente, lo status di persona stabilita nel Regno Unito.
19
Per quanto riguarda le spese per tasse scolastiche, le Student Support Regulations prevedono un sussidio economico che viene
concesso alle stesse condizioni ai cittadini del Regno Unito a quelli degli altri Stati membri.
Causa principale e questioni pregiudiziali
20
Nell’agosto 1998 il sig. Bidar, cittadino francese, entrava nel territorio del Regno Unito accompagnando la madre che doveva
essere ivi sottoposta a cure mediche. È pacifico che, nel Regno Unito, il ricorrente abitava presso la nonna, a carico di
quest’ultima, e ivi seguiva e successivamente terminava gli studi secondari senza mai fare ricorso all’aiuto sociale.
21
Nel settembre 2001 iniziava studi di economia presso l’University College London.
22
Sebbene il sig. Bidar beneficiasse di un aiuto a titolo delle sue tasse scolastiche, gli veniva rifiutata la domanda di aiuto
economico a copertura delle spese di mantenimento, sotto forma di prestito per studenti, con la motivazione che non era stabilmente
residente nel Regno Unito.
23
Nel ricorso avverso tale decisione di rifiuto il ricorrente nella causa principale sostiene che le Student Support Regulations,
subordinando la concessione di un prestito per studenti a un cittadino di uno Stato membro alla condizione che tale cittadino
stabilito nel Regno Unito, hanno posto in essere una discriminazione vietata ai sensi dell’art. 12 CE. Afferma, in subordine,
che se anche si dovesse ammettere che la concessione di una borsa di studio esula dal campo di applicazione del Trattato,
non altrettanto può affermarsi per una domanda di aiuto sotto forma di un prestito sovvenzionato.
24
Il Secretary of State for Education and Skills, autorità competente per l’adozione delle Student Support Regulations, sostiene,
per contro, che la concessione di un aiuto per le spese di mantenimento, sia sotto forma di una borsa di studio o di un prestito,
non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 12 CE, come avrebbe ammesso la Corte nelle sentenze 21 giugno 1988, causa
39/86, Lair (Racc. pag. 3161), e causa 197/86, Brown (Racc. pag. 3205). Quand’anche un siffatto aiuto rientrasse nell’ambito
di applicazione del Trattato, le condizioni per la concessione di tale aiuto proverebbero l’esistenza di un legame diretto
tra il beneficiario dell’aiuto e lo Stato che lo finanzia.
25
Il giudice del rinvio rileva che i prestiti agli studenti rappresentano un costo per lo Stato a causa dei tassi d’interesse
ridotti e degli eventuali problemi di rimborso, costo che il Secretary of State for Education and Skills stima a un importo
pari al 50% di quello dei prestiti. Il prestito medio concesso ad uno studente per l’anno accademico 2000/2001 sarebbe stato
di GBP 3 155. Se i 41 713 cittadini dell’Unione europea che hanno svolto gli studi in Inghilterra e nel Paese del Galles nel
corso di quest’anno senza essere ivi stabiliti avessero beneficiato di un prestito per studente, il costo probabile per lo
Stato sarebbe stato pertanto di GBP 66 milioni.
26
Secondo il giudice del rinvio, il ricorrente nella causa principale non rientra nelle disposizioni del regolamento n. 1612/68
e non può avvalersi di alcun diritto al beneficio di un prestito per studente in base alla direttiva 93/96.
27
Ciò considerato, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), ha deciso di sospendere
il procedimento e sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, alla luce delle citate sentenze della Corte di giustizia 21 giugno 1988, Lair e Brown, degli sviluppi del diritto dell’Unione
europea, ivi compresa l’adozione dell’art. 18 CE, e degli sviluppi relativi alla competenza dell’Unione europea in materia
di istruzione e di aiuto per le spese di mantenimento degli studenti dei corsi di insegnamento superiore, un siffatto aiuto,
cioè un aiuto concesso sotto forma di a) prestiti sovvenzionati, ovvero b) borse di studio, continui a restare escluso dal
campo di applicazione del Trattato, con riferimento all’art. 12 CE ed al divieto di discriminazioni in base alla nazionalità.
2)
In caso di soluzione negativa dell’una o dell’altra parte della prima questione e qualora l’aiuto per le spese di mantenimento
degli studenti, concesso sotto forma di borse di studio o di prestiti, dovesse d’ora in poi ricadere nel campo di applicazione
dell’art. 12 CE, quali siano i criteri che il giudice nazionale deve applicare per accertare se i requisiti ai quali è subordinata
la concessione di un siffatto aiuto si fondano su considerazioni obiettivamente giustificate che prescindano dalla nazionalità.
3)
In caso di soluzione negativa dell’una o dell’altra parte della prima questione, se sia consentito invocare l’art. 12 CE per
ottenere la concessione di un aiuto per spese di mantenimento a decorrere da una data anteriore a quella della sentenza che
la Corte è chiamata a pronunciare nella presente fattispecie e, in caso affermativo, se possa essere fatta un’eccezione per
coloro che abbiano promosso azioni giudiziarie prima di tale data».
Sulle questioni pregiudizialiSulla prima questione
28
Con la prima questione il giudice a quo vuole in sostanza sapere se, allo stato attuale del diritto comunitario, un aiuto
concesso agli studenti che seguono studi superiori a copertura delle spese di mantenimento ed erogato sotto forma di un prestito
sovvenzionato o di una borsa sia sottratto al campo di applicazione del Trattato, in particolare del suo art. 12, primo comma,
CE.
29
Dalla decisione di rinvio risulta che il ricorrente nella causa principale non rientra nel regolamento n. 1612/68.
30
In questo contesto, il giudice a quo vuole sapere se gli aiuti concessi agli studenti a copertura delle loro spese di mantenimento
rientrino nel campo di applicazione del Trattato ai sensi dell’art. 12, primo comma, CE, secondo il quale, e fatte salve le
disposizioni particolari previste, in tale campo è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
31
Per valutare il campo di applicazione del Trattato ai sensi dell’art. 12 CE, si deve leggere tale articolo in combinato disposto
con le disposizioni del Trattato sulla cittadinanza dell’Unione. Infatti, lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad
essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi fra di loro si trovi nella medesima situazione
di ottenere, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo
trattamento giuridico (sentenze 20 settembre 2001, causa C‑184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I‑6193, punti 30 e 31, e 2 ottobre
2003, causa C-148/02, Garcia Avello, Racc. pag. I‑11613, punti 22 e 23).
32
Secondo una costante giurisprudenza, un cittadino dell’Unione che risiede legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante
può avvalersi dell’art. 12 CE in tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione ratione materiae del diritto
comunitario (sentenze 12 maggio 1998, causa C‑85/96, Martínez Sala, Racc. pag. I‑2691, punto 63, e Grzelczyk, cit., punto 32).
33
Tali situazioni comprendono in particolare quelle rientranti nell’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato
e quelle rientranti nell’esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita
dall’art. 18 CE (v. sentenza 24 novembre 1998, causa C‑274/96, Bickel e Franz, Racc. pag. I‑7637, punti 15 e 16, come pure
le citate sentenze Grzelczyk, punto 33, e Garcia Avello, punto 24).
34
Inoltre, nulla nel testo del Trattato consente di considerare che gli studenti cittadini dell’Unione, allorché si spostano
in un altro Stato membro per seguirvi degli studi, siano privati dei diritti conferiti dal Trattato ai cittadini dell’Unione
(sentenza Grzelczyk, cit., punto 35).
35
Come risulta dalla sentenza 11 luglio 2002, causa C‑224/98, D’Hoop (Racc. pag. I‑6191, punti 29‑34), un cittadino di uno Stato
membro che si reca in un altro Stato membro ove segue studi secondari, esercita la libertà di circolazione garantita dall’art. 18 CE.
36
Si deve inoltre precisare che un cittadino di uno Stato membro che, come il ricorrente nella causa principale, abita in un
altro Stato membro ove segue e porta a termine studi secondari senza che gli venga opposto il fatto di non disporre di risorse
sufficienti o di una assicurazione malattia, beneficia di un diritto di soggiorno sulla base dell’art. 18 CE della direttiva
90/364.
37
In materia di prestazioni di assistenza sociale, la Corte, nella sentenza 7 settembre 2004, causa C‑456/02, Trojani (Racc.
pag. I‑7573, punto 43), ha dichiarato che un cittadino dell’Unione economicamente non attivo può invocare l’art. 12, primo
comma, CE qualora abbia soggiornato legalmente nello Stato membro ospitante durante un certo periodo o disponga di un titolo
di soggiorno.
38
È vero che nelle citate sentenze Lair e Brown, rispettivamente punti 15 e 18, la Corte ha dichiarato «che nell’attuale fase
di sviluppo del diritto comunitario un aiuto concesso agli studenti per il mantenimento e per la formazione scolastica rimane
al di fuori, in linea di principio, del campo d’applicazione del Trattato CEE ai sensi del suo art. 7 (divenuto art. 6 del
Trattato CE, esso stesso divenuto, a seguito di modifica, art. 12 CE)». In tali sentenze, la Corte ha considerato che un siffatto
aiuto rientrava, da un lato, nella politica dell’istruzione, che non è stata assoggettata, in quanto tale, alla competenza
delle istituzioni comunitarie, e, dall’altro, nella politica sociale, che rientrava nella competenza degli Stati membri dato
che non aveva costituito materia di disposizioni specifiche del Trattato CEE.
39
Tuttavia, dopo la pronuncia delle citate sentenze Lair e Brown, il Trattato sull’Unione europea ha introdotto la cittadinanza
dell’Unione nel Trattato CE e ha aggiunto nella terza parte di questo, titolo VIII (divenuto titolo XI), un capo 3 dedicato
in particolare all’istruzione e alla formazione professionale (sentenza Grzelczyk, cit., punto 35).
40
Pertanto, l’art. 149, n. 1, CE assegna alla Comunità il compito di contribuire allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando
la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo e integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità
dei detti Stati per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle
loro diversità culturali e linguistiche.
41
Ai sensi dei nn. 2 e 4 del medesimo articolo, il Consiglio può adottare azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, nonché raccomandazioni intese, in particolare,
a favorire la mobilità degli studenti nonché degli insegnanti (v. sentenza D’Hoop, cit., punto 32).
42
Alla luce di tali elementi, sopravvenuti dopo la pronuncia delle citate sentenze Lair e Brown, si deve considerare che la
situazione di un cittadino dell’Unione che soggiorna legalmente in un altro Stato membro rientra nel campo di applicazione
del Trattato ai sensi dell’art. 12, primo comma, CE ai fini dell’ottenimento di un aiuto concesso agli studenti, sia sotto
forma di un prestito sovvenzionato sia di una borsa, a copertura delle spese di mantenimento.
43
Tale evoluzione del diritto comunitario trova conferma nell’art. 24 della direttiva 2004/58, il cui n. 1 sancisce che ogni
cittadino dell’Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari
trattamento «nel campo di applicazione del Trattato». Il legislatore comunitario, poiché al n. 2 del detto articolo ha precisato
il contenuto del n. 1, disponendo che uno Stato membro, qualora si tratti di persone diverse dai lavoratori subordinati, dai
lavoratori autonomi, da coloro che conservano tale status o dai loro familiari, può limitare la concessione di aiuti per il
mantenimento agli studi sotto forma di borse o di prestiti agli studenti che non hanno acquisito un diritto di soggiorno permanente,
considera che la concessione di siffatti aiuti costituisce adesso una materia che, secondo il detto n. 1, rientra nel campo
di applicazione del Trattato.
44
A tale interpretazione non osta l’argomento avanzato dai governi che hanno depositato osservazioni nonché dalla Commissione,
relativo alle limitazioni e alle condizioni previste dall’art. 18 CE. Tali governi e la Commissione rilevano che, se è vero
che lo status di cittadino dell’Unione consente ai cittadini degli Stati membri di invocare l’art. 12, primo comma, CE quando
esercitano la libertà di circolare e di soggiornare nel territorio di tali Stati, la loro situazione rientra nell’ambito di
applicazione del Trattato ex art. 12 CE solo, conformemente al n. 1 dell’art. 18 CE, fatte salve le limitazioni e le condizioni
previste dal Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso, tra cui, in particolare, quelle poste dalla
direttiva 93/96. Dal momento che l’art. 3 di tale direttiva esclude il diritto al pagamento di borse per il mantenimento agli
studenti che beneficiano del diritto di soggiorno, tali borse continuerebbero a restare escluse dal campo di applicazione
del Trattato.
45
Si deve a questo proposito constatare che gli studenti che si recano in un altro Stato membro per iniziare o proseguire studi
superiori e ivi, a tal fine, beneficiano in forza della direttiva 93/96 di un diritto di soggiorno non possono invero fondare
su tale direttiva alcun diritto al pagamento di un aiuto per il loro mantenimento.
46
Tuttavia, l’art. 3 della direttiva 93/96 non osta a che un cittadino di uno Stato membro che, ai sensi dell’art. 18 CE e della
direttiva 90/364, soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro dove prevede di iniziare o proseguire studi
superiori, invochi, durante tale soggiorno, il principio fondamentale di parità di trattamento sancito dall’art. 12, primo
comma, CE.
47
In un contesto come quello di cui alla causa principale, nel quale il diritto di soggiorno di chi chiede un aiuto non è posto
in discussione, resta priva di pertinenza l’affermazione di taluni dei governi che hanno depositato osservazioni, secondo
la quale il diritto comunitario consente ad uno Stato membro di accertare che un cittadino di un altro Stato membro che si
è avvalso dell’assistenza sociale non soddisfa più i requisiti cui è subordinato il suo diritto di soggiorno e, se del caso,
adottare, nel rispetto dei limiti imposti dal diritto comunitario, una misura di allontanamento nei confronti di tale cittadino
(v. citate sentenze Grzelczyk, punto 42, e Trojani, punto 45).
48
Alla luce di quanto sopra considerato, la prima questione va risolta nel senso che un aiuto concesso, sia sotto forma di prestiti
sovvenzionati sia di borse, agli studenti che soggiornano legalmente nello Stato membro ospitante a copertura delle loro spese
di mantenimento, rientra nel campo di applicazione del Trattato ai fini del divieto di discriminazione sancito dall’art. 12,
primo comma, CE.
Sulla seconda questione
49
Con la seconda questione, il giudice a quo vuole sapere se i criteri che il giudice nazionale deve applicare per stabilire
se le condizioni di concessione di un aiuto a copertura delle spese di mantenimento degli studenti siano basate su considerazioni
obiettive a prescindere dalla nazionalità.
50
A tal fine si deve dapprima valutare se la normativa in considerazione nella causa principale operi una distinzione in base
alla nazionalità tra gli studenti che chiedono un siffatto aiuto.
51
A questo proposito si deve ricordare che il principio di parità di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi
basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, in applicazione di altri criteri di
distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato (v., in particolare, sentenze 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu,
Racc. pag. 153, punto 11; 27 novembre 1997, causa C‑57/96, Meints, Racc. pag. I‑6689, punto 44, e 26 giugno 2001, causa C‑212/99,
Commissione/Italia, Racc. pag. I‑4923, punto 24).
52
Per quanto riguarda le persone che non rientrano nel regolamento n. 1612/68, il n. 1 dell’allegato 1 delle Student Support
Regulations richiede che ai fini della concessione agli studenti di un aiuto a copertura delle spese di mantenimento l’interessato
abbia stabile residenza nel Regno Unito ai sensi della normativa nazionale e che soddisfi taluni requisiti di residenza, cioè
quello di risiedere in Inghilterra o nel Galles il primo giorno del primo anno accademico e di aver risieduto nel Regno Unito
o nelle Isole nei tre anni precedenti tale giorno.
53
Siffatti requisiti rischiano di svantaggiare essenzialmente i cittadini di altri Stati membri. Infatti, sia il requisito secondo
cui chi richiede detto aiuto deve essere stabilito nel Regno Unito sia quello che gli impone una residenza nel territorio
britannico precedente agli studi sono tali da essere più facilmente soddisfatti dai cittadini nazionali.
54
Una siffatta disparità di trattamento può essere giustificata solo se basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla
cittadinanza delle persone interessate, e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall’ordinamento
nazionale (v. citate sentenze Bickel e Franz, punto 27; D’Hoop, punto 36, e Garcia Avello, punto 31).
55
Secondo il governo del Regno Unito, è legittimo che uno Stato membro si assicuri che il contributo dei genitori o degli studenti
mediante prelievi fiscali sia o sarà sufficiente a giustificare la concessione dei prestiti sovvenzionati. Sarebbe altresì
legittimo esigere un legame effettivo tra lo studente che chiede l’aiuto a copertura delle spese di mantenimento e il mercato
del lavoro dello Stato membro ospitante.
56
Si deve a questo proposito rilevare che, sebbene gli Stati membri siano chiamati a dare prova, nell’organizzazione e nell’applicazione
del loro sistema di assistenza sociale di una certa solidarietà finanziaria con i cittadini degli altri Stati membri (v. sentenza
Grzelczyk, cit., punto 44), è opportuno che ciascuno Stato membro vigili affinché la concessione di aiuti a copertura delle
spese di mantenimento di studenti provenienti da altri Stati membri non diventi un onere irragionevole che potrebbe produrre
conseguenze sul livello globale dell’aiuto che può essere concesso da tale Stato.
57
Per quanto riguarda un aiuto a copertura delle spese di mantenimento degli studenti, è altresì legittimo che uno Stato membro
conceda un siffatto aiuto solo agli studenti che abbiano dato prova di un certo grado di integrazione nella società di tale
Stato.
58
Detto quanto precede, uno Stato membro non può tuttavia pretendere che gli studenti interessati istituiscano un legame con
il suo mercato del lavoro. Infatti, dal momento che le conoscenze acquisite da uno studente durante i suoi studi superiori
non lo destinano generalmente ad un determinato mercato geografico del lavoro, la situazione di uno studente che chiede un
aiuto a copertura delle spese di mantenimento non è comparabile a chi chiede una indennità di disoccupazione per i giovani
in cerca di prima occupazione (v., a tale riguardo, sentenza D’Hoop, cit., punto 38, e 23 marzo 2004, causa C‑138/02, Collins,
Racc. pag. I‑2703, punto 67).
59
Per contro, l’esistenza di un certo grado di integrazione può essere considerata provata in seguito all’accertamento che lo
studente di cui trattasi ha soggiornato per un certo periodo nello Stato membro ospitante.
60
Per quanto riguarda una normativa nazionale come quella delle Student Support Regulations, si deve constatare che la garanzia
di una sufficiente integrazione nella società dello Stato membro ospitante è data dai requisiti che impongono una precedente
residenza nel territorio di tale Stato, nella specie i tre anni di residenza prescritti dalle norme britanniche oggetto del
contendere nella causa principale.
61
Il requisito aggiuntivo secondo il quale gli studenti hanno diritto ad un aiuto a copertura delle spese di mantenimento solo
se sono anche stabiliti nello Stato membro ospitante potrebbe certo rispondere, al pari di quello ricordato al punto precedente
che prescrive una residenza di tre anni, al legittimo obiettivo di garantire che chi chiede un aiuto dia prova di un certo
grado di integrazione nella società di tale Stato. Tuttavia, è pacifico che la normativa controversa nella causa principale
esclude che un cittadino di un altro Stato membro possa ottenere, in quanto studente, lo status di persona stabilita. Tale
normativa pone pertanto siffatto cittadino, quale che sia il suo grado effettivo d’integrazione nella società dello Stato
membro ospitante, nell’impossibilità di soddisfare il detto requisito e, di conseguenza, di beneficiare del diritto all’aiuto
a copertura delle spese di mantenimento. Orbene, un siffatto trattamento non può essere considerato giustificato dal legittimo
obiettivo che la medesima normativa voleva garantire.
62
Il suddetto trattamento, infatti, è di ostacolo a che uno studente, cittadino di uno Stato membro, che soggiorni legalmente
e abbia svolto una parte importante degli studi secondari nello Stato membro ospitante e che, di conseguenza, abbia stabilito
un legame effettivo con la società di quest’ultimo Stato possa proseguire gli studi nelle stesse condizioni di uno studente
cittadino di tale Stato che si trovi nella medesima situazione.
63
Per tali ragioni, la seconda questione sollevata va risolta nel senso che l’art. 12, primo comma, CE deve essere interpretato
nel senso che osta ad una normativa nazionale che concede agli studenti il diritto ad un aiuto a copertura delle spese di
mantenimento solo se sono stabiliti nello Stato membro ospitante, escludendo così che un cittadino di un altro Stato membro
ottenga, in quanto studente, lo status di persona stabilita anche se detto cittadino soggiorna legalmente ed ha svolto parte
importante degli studi secondari nello Stato membro ospitante ed ha, di conseguenza, stabilito un legame effettivo con la
società di tale Stato.
Sulla terza questione
64
Con la terza questione, il giudice a quo vuole sapere dalla Corte se, qualora questa dovesse giudicare che un aiuto a copertura
delle spese di mantenimento degli studenti rientri nel campo di applicazione del Trattato ai sensi dell’art. 12, primo comma,
CE, gli effetti di una siffatta sentenza debbano essere limitati nel tempo.
65
I governi del Regno Unito, tedesco e austriaco chiedono alla Corte, in questa stessa ipotesi, di limitare gli effetti della
sua sentenza nel tempo, fatti salvi i casi di azioni giudiziarie intraprese prima della data di pronuncia di tale sentenza.
A sostegno della loro domanda, deducono, in particolare, le implicazioni finanziarie rilevate dal giudice del rinvio.
66
Si deve ricordare che l’interpretazione di una norma di diritto comunitario fornita dalla Corte si limita a chiarire e a precisare
il significato e la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della
sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici
sorti e sviluppatisi prima della sentenza interpretativa, sempreché, d’altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre
al giudice competente una lite relativa all’applicazione di detta norma (v. sentenze 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit
italiana, Racc. pag. 1205, punto 16, e 2 febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot, Racc. pag. 379, punto 27).
67
Solo in via eccezionale, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico comunitario,
la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata
onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede (v. sentenze Blaizot, cit., punto 28; 16 luglio
1992, causa C‑163/90, Legros e a., Racc. pag. I‑4625, punto 30, e 4 maggio 1999, causa C‑262/96, Sürül, Racc. pag. I‑2685,
punto 108).
68
Inoltre, secondo la costante giurisprudenza, le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare per uno Stato membro da una
sentenza pronunciata in via pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione dell’efficacia nel tempo di tale sentenza
(v., tra l’altro, sentenza Grzelczyk, cit., punto 52).
69
Infatti, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in presenza di circostanze ben precise, quando, da un lato, vi
era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti
in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente, e quando, dall’altro, risultava che i singoli e le
autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento non conforme alla normativa comunitaria a causa di una obiettiva
e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni comunitarie, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito
gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (v. sentenza Grzelczyk., cit., punto 53).
70
Nella specie basta constatare che gli elementi forniti dal governo del Regno Unito nonché dai governi tedesco e austriaco
non sono idonei a confortare il loro argomento secondo il quale la presente sentenza rischierebbe, qualora i suoi effetti
non fossero limitati nel tempo, di comportare conseguenze finanziarie importanti per gli Stati membri. Infatti, i dati richiamati
da tali governi si riferiscono anche a casi che non sono analoghi a quelli che hanno dato luogo alla controversia di cui alla
causa principale.
71
Si deve di conseguenza risolvere la terza questione nel senso che gli effetti nel tempo della presente sentenza non vanno
limitati.
Sulle spese
72
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per sottoporre osservazioni alla Corte, diverse da
quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sezione unica) dichiara:
1)
Un aiuto concesso, sia sotto forma di prestiti sovvenzionati sia di borse, agli studenti che soggiornano legalmente nello
Stato membro ospitante a copertura delle spese di mantenimento rientra nel campo di applicazione del Trattato CE ai fini del
divieto di discriminazione sancito dall’art. 12, primo comma, CE.
2)
L’art. 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che concede agli studenti
il diritto ad un aiuto a copertura delle spese di mantenimento solo se sono stabiliti nello Stato membro ospitante, escludendo
così che un cittadino di un altro Stato membro ottenga, in quanto studente, lo status di persona stabilita anche se detto
cittadino soggiorna legalmente e ha svolto parte importante degli studi secondari nello Stato membro ospitante e ha, di conseguenza,
stabilito un legame effettivo con la società di tale Stato.
3)
Gli effetti nel tempo della presente sentenza non vanno limitati.