Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 12 febbraio 2004(1)
Causa C-242/03
Finanzminister
contro
Jean-Claude Weidert e Elisabeth Paulus
(domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour administrative, Granducato di Lussemburgo)
«Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito – Deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto di azioni e quote societarie – Limitazione ad azioni e quote di società con sede sul territorio nazionale»
I – Introduzione
1.
La Cour administrative lussemburghese dubita della compatibilità di una disposizione nazionale in materia di imposizione diretta
con le norme sulla libera circolazione dei capitali. Ai sensi della norma tributaria contenuta all'art. 129c della
Loi concernant l'impôt sur le revenu (legge relativa all'imposta sul reddito; in prosieguo: la «LIR»)
(2)
, i coniugi, che rappresentano congiuntamente un soggetto fiscale, potevano dedurre dal reddito imponibile per il 2000 le
spese sostenute in occasione della fondazione di impresa o di un aumento di capitale per l'acquisto di azioni e quote societarie,
sino ad un importo di LUF 120 000. Tale possibilità di deduzione (in prosieguo: l'«importo esente») era tuttavia applicabile
solo all'acquisto di azioni e quote di società di capitale nazionali interamente imponibili.
2.
I coniugi Weidert e Paulus sostengono che il fatto di non poter far valere fiscalmente i costi dell'acquisto di azioni di
un'impresa belga rappresenta una violazione della libera circolazione dei capitali. Il governo lussemburghese difende la normativa
con argomenti relativi alla coerenza del sistema tributario e menziona, in tale contesto, la disciplina di tassazione dei
dividendi della convenzione belga-lussemburghese sulla doppia imposizione del 1970.
II – Fatti e controversia principale
3.
Nella loro dichiarazione dei redditi per il 2000 i coniugi Weidert e Paulus hanno fatto valere, nell'ambito dell'importo esente
ai sensi dell'art. 129c LIR, spese per l'acquisto di nuove azioni della Interbrew SA belga per un importo pari a LUF 267 743.
L'amministrazione fiscale non ha riconosciuto tali spese nell'atto di imposizione del 26 luglio 2001.
4.
Il Tribunal administratif ha accolto il ricorso dei coniugi Weidert e Paulus ed ha modificato l'atto di imposizione nel senso
che le spese sono state dichiarate deducibili sino ad un importo di LUF 120 000. Basandosi sulla sentenza Verkooijen
(3)
, tale giudice ha infatti accertato una violazione della libera circolazione dei capitali.
5.
La Cour administrative, dinanzi alla quale pende l'impugnazione proposta dall'amministrazione delle finanze contro la sentenza
di primo grado, ha sospeso il procedimento con ordinanza 3 giugno 2003 ed ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234,
la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 129c della legge 4 dicembre 1967, relativa all'imposta sul reddito, successivamente modificata, nella versione
applicabile all'esercizio fiscale 2000 che concede entro taluni limiti e condizioni una deduzione fiscale a contribuenti persone
fisiche che acquistano azioni o quote sociali rappresentative di apporti di denaro in società di capitali residenti pienamente
imponibili, sia compatibile con il principio della libera circolazione dei capitali all'interno della Comunità europea, quale
sancito dall'art. 56, n. 1, del Trattato CE, tenuto conto delle restrizioni apportate a tale principio in particolare dall'art. 58,
n. 1, lett. a), del Trattato CE».
III – Argomenti delle parti
6.
Nella fase scritta del procedimento hanno presentato le loro osservazioni i coniugi Weidert e Paulus, il governo lussemburghese
e la Commissione.
A –
Sulla limitazione della libera circolazione dei capitali
7.
Secondo i coniugi Weidert e Paulus e la Commissione la normativa controversa ostacola la libera circolazione dei capitali,
in quanto rende meno attraente l'acquisto di azioni e partecipazioni estere. Dai lavori preparatori risulterebbe la finalità
di mobilizzare il risparmio privato a favore dei capitali delle imprese lussemburghesi. Si sarebbe in presenza di una limitazione
della libera circolazione dei capitali già per il fatto della creazione di incentivi riguardanti solo l'acquisto di azioni
e quote di imprese nazionali
(4)
. Sebbene l'incentivo fiscale sia strutturato diversamente rispetto a quello della causa Verkooijen
(5)
, da esso deriverebbero le stesse conseguenze.
8.
Inoltre, la normativa complicherebbe raccolta dei capitali in Lussemburgo per le imprese con sede in un altro Stato membro.
B –
Sulla giustificazione della limitazione
9.
Il governo lussemburghese ritiene che la normativa sia giustificata sulla base della coerenza del sistema tributario, poiché
lo svantaggio nell'acquisto di azioni e quote estere fa fronte ad un vantaggio in sede di tassazione dei dividendi.
10.
La convenzione belga-lussemburghese sulla doppia imposizione prevede che i dividenti sono tassati, in linea di principio,
nello Stato di residenza del beneficiario. Tuttavia, lo Stato in cui ha sede la società che distribuisce i dividendi ha il
diritto di ritenere alla fonte sino al 15% del valore dei dividendi. La ritenuta alla fonte operata viene presa in considerazione
in sede di calcolo dell'imposta sui dividendi nello Stato di residenza del beneficiario.
11.
Quando un soggetto fiscale acquista azioni o quote di un'impresa nazionale beneficia dell'importo esente. Allo stesso tempo,
tuttavia, i dividendi percepiti sono interamente assoggettati all'imposta sul reddito in Lussemburgo. Invece, in caso di acquisto
di azioni di imprese belghe, l'imposta lussemburghese sui dividendi diminuisce grazie al calcolo della ritenuta alla fonte
belga, conformemente alla convenzione sulla doppia imposizione. A differenza del caso Verkooijen, sussiste quindi un nesso
diretto tra l'agevolazione e l'onere del medesimo soggetto fiscale. Di conseguenza, la situazione corrisponderebbe alla fattispecie
all'origine della sentenza Bachmann
(6)
.
12.
I coniugi Weidert e Paulus ritengono invece che nel caso di specie non si possa far valere l'argomento della coerenza fiscale
accolto in via eccezionale nella sentenza Bachmann. Vietare interamente l'agevolazione fiscale agli investimenti di capitale
in Belgio sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità. Nel caso di un investimento pari all'importo esente, il
dividendo sarebbe modesto e la tassazione in Lussemburgo sarebbe ridotta solo del 15%, in quanto verrebbe calcolata la ritenuta
alla fonte belga.
13.
Essi contestano l'esistenza di un nesso diretto tra la tassazione dei dividendi e l'importo esente. Infatti, in Lussemburgo
i redditi da capitale sarebbero esenti da imposta fino a un ammontare di LUF 120 000. Inoltre, i dividendi di società nazionali
superiori a tale importo sarebbero stati tassati nel 2000 solo al 50% dell'imposta sui redditi.
14.
Secondo la Commissione, una giustificazione per esigenze imperative di interesse generale non può essere presa in considerazione
già per il solo fatto che si tratta di una misura discriminatoria
(7)
. Una giustificazione potrebbe tuttavia risultare dall'art. 58 CE. Ma anche tale disposizione non consente di operare una
distinzione tra i contribuenti a seconda che essi investano i loro soldi in titoli nazionali o esteri. Del resto, la misura
sarebbe effettivamente motivata solo dalla finalità di politica economica consistente nel mettere capitali a disposizione
di imprese nazionali e non da esigenze imperative di interesse generale.
15.
L'esenzione non si troverebbe in un rapporto diretto con la tassazione dei dividendi, come accertato dalla Corte nelle sentenze
Bachmann e Commissione/Belgio. Se così fosse, il governo dovrebbe prevedere una tassazione dei dividendi più favorevole qualora
l'investimento finanziario non rientri nella sfera d'applicazione della normativa sull'importo esente.
16.
Il Lussemburgo non potrebbe neanche far valere la coerenza della mancata applicazione dell'importo esente, in quanto i dividendi
da investimenti finanziari in Belgio non sono interamente assoggettati ad imposizione in Lussemburgo, a causa dell'applicazione
della convenzione sulla doppia imposizione
(8)
. Le norme della convenzione si fondano sul principio di reciprocità e consentono anche al Lussemburgo la possibilità di operare
una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti a beneficiari in Belgio. Proprio la disparità di trattamento di investimenti
in imprese belghe conduce a risultati incoerenti.
IV – Analisi giuridica
A –
Premesse sulla formulazione della questione pregiudiziale
17.
Occorre ricordare in via preliminare che, secondo una costante giurisprudenza, la Corte, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 234
CE, non è competente a statuire sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario. La Corte può tuttavia
«ricavare dal testo delle questioni formulate dal giudice nazionale, tenuto conto dei dati da questi esposti, gli elementi
attinenti all'interpretazione del diritto comunitario onde consentire al detto giudice di risolvere il problema giuridico
sottopostogli»
(9)
.
18.
Dalla motivazione dell'ordinanza risulta che la Cour administrative chiede un'interpretazione delle disposizioni sulla libera
circolazione dei capitali, in particolare degli artt. 56 e 58, n. 1, lett. a), CE che le consenta di valutare la compatibilità
delle norme nazionali controverse con il diritto comunitario.
B –
Limitazione della libera circolazione dei capitali
19.
Per quanto riguarda l'applicabilità della libera circolazione dei capitali alle norme nazionali sull'imposizione diretta,
si deve rinviare alla giurisprudenza costante secondo cui «se è vero che allo stato attuale del diritto comunitario la materia
delle imposte dirette non rientra, in quanto tale, nella competenza della Comunità, ciò non toglie tuttavia che gli Stati
membri sono tenuti ad esercitare nel rispetto del diritto comunitario le competenze da essi conservate»
(10)
. Di conseguenza, il legislatore lussemburghese è tenuto a rispettare le libertà fondamentali ed in particolare le disposizioni
sulla libera circolazione dei capitali.
20.
Ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE, sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri. L'acquisto
di azioni o partecipazioni in un altro Stato membro rappresenta un'operazione che rientra nella sfera d'applicabilità della
libera circolazione dei capitali. Qualsiasi misura che complica o rende meno attraente il trasferimento transfrontaliero di
capitali, ed è quindi idoneo a scoraggiare l'investitore, costituisce una limitazione
(11)
. La nozione di limitazione della libera circolazione dei capitali corrisponde quindi alla nozione di limitazione elaborato
dalla Corte nel settore delle altre libertà fondamentali, in particolare della libera circolazione delle merci
(12)
.
21.
Una normativa nazionale come la disposizione contenuta all'art. 129c della LIR, secondo cui l'acquisto di azioni o quote di
imprese nazionali, ma non di imprese con sede in un altro Stato membro, può essere fatto valere in sede tributaria rende meno
attraente l'investimento finanziario in un altro Stato membro e limita quindi il movimento dei capitali a svantaggio dell'investitore.
22.
Un'ulteriore limitazione consiste nel fatto che alle imprese di altri Stati membri viene resa più complessa la raccolta di
capitali privati in Lussemburgo.
C –
Giustificazione della limitazione
23.
Ci si deve chiedere se la limitazione della libera circolazione dei capitali sia giustificata. Come motivo di giustificazione
deve essere esaminato innanzi tutto l'art. 58, n. 1, lett. a), CE
(13)
, che consente agli Stati membri di «applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera
una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza
o il luogo di collocamento del loro capitale».
24.
La disposizione tributaria nazionale controversa opera una distinzione tra i soggetti fiscali che hanno investito in imprese
nazionali e quelli che hanno investimenti analoghi in un altro Stato membro. Sussiste quindi una differenza secondo il luogo
di investimento, che gli Stati membri possono adottare, in linea di principio, ai sensi dell'art. 58, n. 1, lett. a), CE nell'ambito
del loro diritto tributario.
25.
Tuttavia, l'art. 58, n. 1, lett. a), CE, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 58, n. 3, CE, il quale prescrive
che le misure e le disposizioni di cui al numero 1 non possono causare una discriminazione arbitraria, né una restrizione
dissimulata al libero movimento dei capitali.
26.
Nella sentenza Verkooijen
(14)
la Corte ha inoltre dichiarato:
«La possibilità che l'art. 73 D, n. 1, lett. a), del Trattato [divenuto art. 58 CE] riconosce agli Stati membri di applicare
le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si
trovano nella medesima situazione per quanto riguarda la loro residenza o il luogo di collocamento del loro capitale è già
stata ammessa dalla Corte. Infatti, secondo la giurisprudenza di quest'ultima, sin da prima dell'entrata in vigore dell'art. 73
D, n. 1, lett. a), del Trattato, disposizioni fiscali nazionali del tipo di quelle considerate da tale articolo, in quanto
operavano talune distinzioni, in particolare fondate sulla residenza dei contribuenti, potevano essere compatibili con il
diritto comunitario qualora (…) potessero essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, in particolare in
base alla coerenza del regime fiscale (…)» 15 –In proposito, la Corte rinvia alle sentenze Bachmann (cit. alla nota 6) e Commissione/Belgio (cit. alla nota 6)..
27.
La Corte ha quindi considerato l'art. 73, lett. d), del trattato CE quasi come codificazione della sua giurisprudenza precedente.
Tale disposizione, tuttavia, non venne direttamente applicata nel caso Verkooijen, dato che si trattava di fatti avvenuti
prima dell'entrata in vigore del trattato di Maastricht. Dal brano citato emerge però che nell'ambito della valutazione sulla
base dell'art. 58 CE deve essere presa in considerazione la sussistenza delle giustificazioni precedentemente elaborate dalla
giurisprudenza
(16)
.
28.
Non è necessario trattare il problema sollevato dalla Commissione relativo all'impossibilità di invocare direttamente motivi
imperativi di interesse generale, in quanto si tratta di una normativa discriminatoria
(17)
. Infatti, poiché le esigenze imperative devono essere prese in considerazione nell'ambito dell'art. 58 CE, emerge già dal
tenore letterale della norma che, in linea di principio, anche un trattamento diversificato a seconda del luogo di residenza
o del luogo di investimento può essere giustificato.
29.
Il trattamento diversificato espressamente ammesso dall'art. 58, nn. 1, lett. a), e 3, CE è necessariamente accompagnato anche
da un trattamento diversificato delle società di capitale che ricevono capitali da altri Stati membri e desiderano beneficiare
in tal modo della libera circolazione dei capitali. Tale intervento può essere giustificato per gli stessi motivi che giustificano
un trattamento diversificato dei soggetti fiscali, anche se l'art. 58, n. 1, lett. a), CE, secondo il suo tenore letterale,
ammette solo quest'ultimo. Nell'ambito della verifica della proporzionalità devono quindi eventualmente essere presi in considerazione,
oltre ai diritti e agli interessi dei soggetti fiscali, anche i diritti e gli interessi delle società la cui raccolta di capitali
in un altro Stato membro viene ostacolata.
30.
Deve essere verificato se la normativa controversa serva a soddisfare motivi imperiosi di interesse generale, in particolare
in base alla coerenza del regime fiscale, e se sia idoneo, necessario e proporzionato in senso stretto al raggiungimento di
tale obiettivo
(18)
.
31.
Secondo la giurisprudenza una giustificazione in base a motivi attinenti alla coerenza del regime fiscale deve avere come
presupposto un legame diretto tra la concessione di un vantaggio fiscale e la compensazione di tale vantaggio con un prelievo
fiscale
(19)
.
32.
Il governo lussemburghese illustra il seguente contesto: l'agevolazione dell'acquisto di azioni di imprese nazionali sarebbe
compensata dall'assoggettamento illimitato all'imposta sul reddito in Lussemburgo, in un secondo momento, dei dividendi di
tali azioni. Ciò non si verificherebbe nel caso di azioni di imprese belghe, in quanto il Belgio effettua una ritenuta alla
fonte pari al 15%, ritenuta che viene poi calcolata ai fini dell'imposizione in Lussemburgo ai sensi della convenzione belga-lussemburghese
sulla doppia imposizione, di modo che viene meno l'integrale imposizione sui dividendi in Lussemburgo.
33.
Tuttavia, tali circostanze illustrate dal governo lussemburghese non costituiscono un nesso diretto, ai sensi della giurisprudenza,
tale da giustificare una limitazione della circolazione dei capitali.
34.
Può essere vero che i dividendi distribuiti in Belgio non vengono assoggettati all'imposizione in Lussemburgo qualora sia
stata già prelevata in Belgio una ritenuta alla fonte poi presa in considerazione in sede di calcolo dell'imposizione diretta
in Lussemburgo. Tuttavia ciò non costituisce un vantaggio per il soggetto fiscale, il quale dev'essere compensato per il fatto
che l'importo esente non può essere fatto valere in caso di acquisto di azioni di imprese belghe. Infatti, l'imposta che grava
sui dividendi di società estere non è complessivamente inferiore rispetto a quella sui redditi da capitale nazionali. Piuttosto,
gli introiti fiscali vengono solo divisi tra due Stati.
35.
Pertanto, l'argomento del governo lussemburghese dimostra sostanzialmente che le entrate fiscali del Lussemburgo relative
all'imposizione dei dividendi sono inferiori se il soggetto fiscale acquista azioni di un'impresa con sede in Belgio. Tuttavia,
non si possono far valere minori entrate tributarie per giustificare una misura in contrasto con una libertà fondamentale
(20)
.
36.
Ciò vale a maggior ragione ove si ammetta l'argomento dei coniugi Weidert e Paulus, secondo cui in Lussemburgo, nel periodo
controverso, i redditi da capitale fino a LUF 120 000 non erano soggetti a imposizione e per il resto lo erano solo per il
50%, di modo che, in ogni caso, gran parte degli investitori privati non versava alcuna imposta sui dividendi, bensì beneficiava
dell'importo esente.
37.
Inoltre, un nesso diretto tra l'agevolazione dell'acquisto delle azioni e l'imposizione dei dividendi manca già per il solo
fatto che non è sicuro che nel caso concreto vengano effettivamente distribuiti dividendi. Anche se ciò avvenisse, poi, non
sussisterebbe alcun nesso proporzionale tra l'imposta sul reddito dovuta eventualmente per i dividendi e l'agevolazione, con
l'importo esente, per le spese sostenute nell'acquisto delle azioni o delle quote.
38.
Neanche l'obiettivo della legge, di mobilizzare capitale privato per gli investimenti in imprese nazionali, può essere fatto
valere per giustificare la limitazione della libera circolazione dei capitali, dato che rappresenta una mera motivazione economica
(21)
.
V – Conclusione
39.
Sulla base delle considerazioni che precedono propongo di risolvere la questione pregiudiziale nel modo seguente:
- 1)
- L'art. 56, n. 1, CE osta alla norma giuridica di uno Stato membro secondo cui persone fisiche fiscalmente rilevanti possono
far valere un importo esente in caso di acquisto di azioni o di quote di società di capitale con sede sul territorio nazionale,
ma non per le spese sostenute per un analogo investimento in società con sede in un altro Stato membro della Comunità.
- 2)
- Una normativa siffatta non è giustificata, ai sensi dell'art. 58, nn. 1, lett. a), e 3, CE, da motivi di coerenza del regime
tributario qualora non sussista un nesso diretto tra la concessione dell'agevolazione fiscale e la contropartita dell'agevolazione
tramite un aggravio fiscale.
- 1 –
- Lingua originale: il tedesco.
- 2 –
- .Loi concernant l'impôt sur le revenu (Legge relativa all'imposta sul reddito) 4.dicembre 1967 (Mém. A 1967, pag. 1228), nella versione della Loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l'investissement dans l'intérêt du développent économique (Mém. A 1993, pag. 2020). Nella Loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects (Mém. A 2001, pag. 3312) è prevista la diminuzione progressiva dell'importo esente, fino alla sua totale abrogazione nel
2005.
- 3 –
- Sentenza 6 giugno 2000, causa C-35/98, Verkooijen (Racc. pag. I-4071).
- 4 –
- A tal proposito, i coniugi Weidert e Paulus fanno riferimento, tra l'altro, alla sentenza. 24. novembre 1982, causa 249/81,
Commissione/Irlanda (Racc. pag. 4005 – «Buy Irish»).
- 5 –
- Cit. alla nota 3.
- 6 –
- Sentenza 28 gennaio 1992, causa C-204/90, Bachmann (Racc. pag.I-249). V. anche sentenza 28 gennaio 1992, causa C-300/90, Commissione/Belgio
(Racc. pag. I-305).
- 7 –
- In proposito, la Commissione cita in particolare le conclusioni dell'avvocato generale La Pergola del 24 luglio 1999 nella
causa C-35/98 (Verkooijen, Racc. pag. I-4073, paragrafo 18).
- 8 –
- In proposito, la Commissione rinvia alla sentenza 11 agosto 1995, causa C-80/94, Wielockx (Racc. pag. I-2493, punti 24 e 25).
- 9 –
- Sentenze 3 marzo 1994, cause C-332/92 C-333/92 e C-335/92, Eurico Italia e a. (Racc. pag, I-711, punto 19) e 30 settembre
2003, causa C-224/01, Köbler (Racc. pag. I-0000, punto 60).
- 10 –
- Sentenza 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker, (Racc. pag. I-225, punto 21); v., inoltre, sentenza Verkooijen (citata
alla nota 3, punto 32) e sentenza 11 dicembre 2003, causa C–364/01, Barbier (Racc. pag. I-0000, punto 56).
- 11 –
- In tal senso, v. sentenza 16 marzo 1999, causa C-222/97, Trummer e Mayer (Racc. pag. I-1661, punto 26).
- 12 –
- V. le fondamentali sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837, punto 5), 25 luglio 1991, causa C-76/90,
Säger (Racc. pag. I-4221, punto 12) e 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard (Racc. pag. I-4165, punto 37).
- 13 –
- Ai sensi della dichiarazione n. 7 al Trattato di Maastricht, tale disposizione si applica soltanto per quanto riguarda le
pertinenti disposizioni vigenti alla fine del 1993. L'art. 129c della LIR è stato introdotto con la legge 22 dicembre 1993
(cit. alla nota 2), entrata in vigore nel dicembre 1993. Si tratta quindi di una disposizione tributaria vigente alla fine
del 1993. D'altra parte, l'art. 129c della LIR riprende una norma esistente già dal 1984, strutturata in modo analogo. (Loi
du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d'emplois au moyen de la
promotion de l'épargne mobilière, Mém. A 1984, pag. 611, la c.d. «Loi Rau»).
- 14 –
- Sentenza Verkooijen (cit. alla nota 3, punto 43).
- 15 –
- In proposito, la Corte rinvia alle sentenze Bachmann (cit. alla nota 6) e Commissione/Belgio (cit. alla nota 6).
- 16 –
- In tal senso anche l'avvocato generale Tizzano, nelle sue conclusioni del 29 gennaio 2002 nella causa C-516/99, Schmid, (Racc.
pag. I-4573, a pag. I-4575, paragrafo 44).
- 17 –
- V. sul punto le considerazioni critiche dell'avvocato generale Jacobs, nelle sue conclusioni del 21 marzo 2002 nella causa
C-136/00, Danner (Racc. pagg. I-8147 – I-8150, paragrafi 40 e 41), nonché l'analisi dell'avvocato generale Stix-Hackl nelle
conclusioni del 10 aprile 2003 nella causa C-42/02, Lindman (Racc. pag. I-0000, paragrafi 67 segg.).
- 18 –
- Per l'applicazione del principio di proporzionalità alle misure di cui all'art. 58, n. 1, lett. b), CE, v. sentenza 26 settembre
2000, causa C-478/ 98, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-7587, punto 41), e 14 dicembre 1995 cause riunite C-163/94, C-165/94
e C-250/94, Sanz de Lera (Racc. pag. I-4821, punto 23).
- 19 –
- Sentenze 14 novembre 1995, causa C-484/93, Svensson e Gustavsson (Racc. pag. I-3955, punto 18), 16 luglio 1998, causa C-264/96,
Ici (Racc. pag. I-4695, punto 29), Verkooijen (cit. alla nota 3, punto 57) e 18 settembre 2003, causa C-168/01, Bosal Holding
(Racc. pag. I-0000, punti 29 e 30).
- 20 –
- Sentenza 12. dicembre 2002, causa C-385/00, de Groot (Racc. pag. I-11819, punto 103), nonché sentenze Verkooijen (cit. alla
nota 3, punto 59) e ICI (cit. alla nota 19, punto 28).
- 21 –
- V. a tal proposito, tra le altre, sentenza Verkooijen (cit. alla nota 3, punto 48). Rilevo, per inciso, che la disciplina
lussemburghese potrebbe costituire anche un aiuto di Stato a favore di società di capitale nazionali, che non potrebbe essere
attuata, ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, se non ammessa dalla Commissione. Per quanto riguarda una disciplina analoga, classificata
come aiuto di Stato, grazie alla quale veniva garantito un vantaggio fiscale a determinate società di capitale nazionali,
v. sentenza 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione (Racc. pag. I-6857).