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Document 62003CC0240

    Conclusioni dell'avvocato generale Kokott del 3 marzo 2005.
    Comunità montana della Valnerina contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - FEAOG - Soppressione di un contributo finanziario - Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 - Principio di proporzionalità - Motivazione - Diritti della difesa - Impugnazione incidentale - Designazione di due responsabili per l'esecuzione di un progetto - Richiesta ad uno solo di essi di restituzione dell'intero contributo - Potere discrezionale della Commissione - Limiti oggettivi del giudizio dinanzi al Tribunale.
    Causa C-240/03 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-00731

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:133

    Conclusions

    CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
    JULIANE KOKOTT
    presentate il 3 marzo 2005(1)



    Causa C-240/03 P



    Comunità montana della Valnerina
    contro
    Commissione delle Comunità europee
    con l'intervento di:
    Repubblica italiana


    «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – FEAOG – Finanziamento di un progetto pilota e di dimostrazione di filiere silvo‑agro‑alimentari – Soppressione di un contributo finanziario»






    I – Introduzione

    1.        La presente impugnazione riguarda la richiesta di restituzione di contributi comunitari concessi per un progetto pilota e di dimostrazione di filiere silvo-agro-alimentari  (2) . La Commissione ha deciso di concedere un finanziamento per un progetto congiunto dell’ente locale italiano Comunità montana della Valnerina e dell’associazione francese «Route des Senteurs», in misura pari al 50% dei costi e fino ad un importo massimo complessivo di ECU 908 558. La Commissione ha versato acconti in misura pari al 70% dell’importo massimo finanziabile. La detta istituzione, dopo aver constatato una serie di irregolarità in occasione di una verifica delle spese dichiarate, ha chiesto alla Comunità montana della Valnerina la restituzione di tutti gli acconti già versati.

    2.        Contro tale decisione la detta comunità montana ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado. Il Tribunale ha annullato il provvedimento della Commissione nella parte in cui imponeva all’ente predetto la restituzione dei contributi trasferiti alla Route des Senteurs. Con il suo ricorso di impugnazione la Comunità montana della Valnerina censura la parte restante della decisione della Commissione, laddove le impone la restituzione dei contributi rimasti nella sua disponibilità. Con la sua impugnazione incidentale la Commissione censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha annullato la sua decisione.

    II – Contesto giuridico-normativo

    3.        L’art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88  (3) , nella versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 2082/93  (4) , prevede, con riferimento alla riduzione, alla sospensione e alla soppressione di un contributo comunitario concesso, quanto segue:

    «1.     Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.

    2.       In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della Commissione.

    3.       Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito dev’essere restituita alla Commissione. Le somme non restituite sono aumentate degli interessi di mora, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e in base alle modalità che saranno adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui al titolo VIII».

    III – Fatti e procedimento

    A – Situazione di fatto e fase precontenziosa

    4.        Il Tribunale espone i fatti e lo svolgimento della fase precontenziosa nei termini che seguono  (5) .

    5.        Nel giugno 1993 la Comunità montana della Valnerina indirizzava alla Commissione una domanda di contributo comunitario per un progetto pilota e di dimostrazione di filiere silvo-agro-alimentari in zone collinari marginali (progetto n. 93.IT.06.016; in prosieguo: il «progetto»).

    6.        Dal progetto risulta che il suo obiettivo generale era la realizzazione e la dimostrazione pilota di due filiere silvo‑agro‑alimentari ad opera, l’una, della Comunità montana della Valnerina, nella Valnerina (Italia) e, l’altra, dell’associazione Route des Senteurs, nella Drôme provençale (Francia), con lo scopo di introdurre e di sviluppare attività alternative, come l’agriturismo, in parallelo a quelle agricole tradizionali. Il progetto prevedeva, in particolare, la creazione di due centri turistici di promozione e di coordinamento, lo sviluppo dei prodotti alimentari tipici del luogo, ad esempio i tartufi, il farro o le piante aromatiche, una migliore integrazione dei vari produttori attivi nelle regioni interessate, nonché la valorizzazione e il recupero ambientale di tali regioni.

    7.        Con decisione 10 novembre 1993, C(93) 3182, indirizzata alla Comunità montana della Valnerina e alla Route des Senteurs, la Commissione accordava al progetto un contributo del FEAOG, sezione «orientamento» (in prosieguo: la «decisione di concessione»).

    8.        Ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della decisione di concessione, la detta comunità montana nonché la Route des Senteurs erano le responsabili del progetto. L’art. 2 fissava il periodo di realizzazione del progetto a 30 mesi, ossia dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1996.

    9.        Ai sensi dell’art. 3, primo comma, della medesima decisione, il costo ammissibile complessivo del progetto ammontava a ECU 1 817 117 e il contributo finanziario massimo della Comunità era fissato in ECU 908 558.

    10.      L’allegato I della decisione di concessione conteneva una descrizione del progetto. Al punto 5 del detto allegato la Comunità montana della Valnerina era designata come «beneficiari[a]»  (6) del contributo finanziario e la Route des Senteurs come «altr[a] responsabile del progetto». Al punto 8 era esposto un piano finanziario del progetto con una ripartizione dei costi delle sue diverse azioni. Queste ultime e i relativi costi erano illustrati in maniera particolareggiata in quattro parti; la detta comunità montana e la Route des Senteurs dovevano realizzare, ciascuna, alcune azioni previste in due di tali quattro parti.

    11.      L’allegato II della decisione di concessione stabiliva le condizioni finanziarie per lo stanziamento del contributo. In particolare, precisava che la beneficiaria del finanziamento, se intendeva apportare modifiche sostanziali alle operazioni descritte nell’allegato I, doveva informarne preventivamente la Commissione ed ottenerne il consenso (punto 1). In conformità al punto 2 del detto allegato II, la concessione del contributo era subordinata alla realizzazione di tutte le operazioni elencate nell’allegato I della medesima decisione. L’allegato II prevedeva, inoltre, che il contributo finanziario fosse versato direttamente alla Comunità montana della Valnerina, in quanto beneficiaria, la quale doveva assumersi l’incarico di effettuare i pagamenti alla Route des Senteurs (punto 4); che la Commissione fosse legittimata, ai fini della verifica delle informazioni finanziarie relative ai vari esborsi, a chiedere di esaminare qualsiasi documento probatorio, in originale o in copia certificata conforme, e a procedere a tale verifica direttamente in loco oppure a richiedere l’invio dei documenti in questione (punto 5); che la beneficiaria dovesse tenere a disposizione della Commissione, per cinque anni dalla data dell’ultimo versamento da parte di quest’ultima, tutti gli originali dei documenti comprovanti le spese (punto 6); che la Commissione potesse in ogni momento chiedere alla beneficiaria l’invio di relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e/o sui risultati tecnici conseguiti (punto 7) e che la medesima beneficiaria dovesse tenere a disposizione della Commissione i risultati ottenuti grazie alla realizzazione del progetto, senza che ciò comportasse esborsi supplementari (punto 8). Infine, al punto 10 dell’allegato II, veniva precisato, in sostanza, che, se una delle condizioni elencate in tale allegato non fosse stata osservata o se fossero state intraprese azioni non previste nell’allegato I, la Commissione avrebbe potuto sospendere, ridurre o annullare il contributo ed esigere la restituzione di quanto pagato, nel qual caso la beneficiaria avrebbe avuto la facoltà di inviare preventivamente proprie osservazioni entro un termine impartito dalla Commissione.

    12.      Il 2 dicembre 1993 la Commissione versava alla Comunità montana della Valnerina un primo acconto pari a circa il 40% del contributo comunitario previsto e la detta comunità montana, a sua volta, trasferiva alla Route des Senteurs le somme corrispondenti ai costi delle azioni del progetto che questa doveva realizzare.

    13.      Il 27 dicembre 1994 la Comunità montana della Valnerina trasmetteva alla Commissione una prima relazione sullo stato di avanzamento del progetto e sulle spese già sostenute per ciascuna delle azioni previste. Allo stesso tempo, essa chiedeva la corresponsione del secondo acconto attestando, in particolare, di essere in possesso delle prove di pagamento corrispondenti alle spese effettuate, da un lato, e che le azioni realizzate erano conformi a quelle descritte nell’allegato I della decisione di concessione, dall’altro.

    14.      Il 18 agosto 1995 la Commissione versava alla Comunità montana della Valnerina un secondo acconto pari a circa il 30% del contributo comunitario ed essa, a sua volta, trasferiva alla Route des Senteurs la somma corrispondente ai costi delle azioni del progetto che questa doveva realizzare.

    15.      Nel giugno 1997 la detta comunità montana trasmetteva alla Commissione la relazione finale sull’esecuzione del progetto. Nel contempo, essa chiedeva il pagamento del saldo del contributo comunitario, rilasciando di nuovo un attestato che, nella sostanza, corrispondeva a quello menzionato sopra, al paragrafo 13.

    16.      Il 12 agosto 1997 la Commissione comunicava alla Comunità montana della Valnerina di aver intrapreso una revisione generale tecnica e contabile di tutti i progetti finanziati ai sensi dell’art. 8 del regolamento n. 4256/88, ivi compreso il progetto in questione, e la invitava a produrre, in conformità al punto 5 dell’allegato II della decisione di concessione, un elenco di tutti i documenti probatori relativi alle spese ammissibili sostenute in sede di esecuzione del progetto nonché una copia certificata conforme all’originale di ciascuno di essi.

    17.      Il 25 agosto 1997 la Comunità montana della Valnerina trasmetteva alla Commissione taluni documenti nonché una sintesi della relazione finale sull’esecuzione del progetto.

    18.      Con lettera 6 marzo 1998 la Commissione informava la detta comunità montana di voler procedere ad un controllo in loco in merito alla realizzazione del progetto.

    19.      Tale controllo aveva luogo, presso gli uffici della Comunità montana della Valnerina, dal 23 al 25 marzo 1998 e, presso quelli della Route des Senteurs, dal 4 al 6 maggio 1998.

    20.      Il 6 aprile 1998 la detta comunità montana trasmetteva alla Commissione taluni documenti che questa aveva richiesto in occasione del sopralluogo.

    21.      Il 5 novembre 1998 la Comunità montana della Valnerina e la Route des Senteurs chiedevano alla Commissione di procedere all’approvazione finale del progetto e di versare il saldo del contributo comunitario.

    22.      Con lettera 22 marzo 1999 la Commissione informava la detta comunità montana che, in conformità all’art. 24 del regolamento n. 4253/88, come modificato, aveva proceduto ad un esame del contributo finanziario relativo al progetto e che, siccome da tale esame erano emersi elementi che potevano costituire irregolarità, aveva deciso di avviare il procedimento previsto dal detto art. 24 e dal punto 10 dell’allegato II della decisione di concessione. In tale lettera, di cui inviava una copia alla Route des Senteurs, la Commissione precisava quali fossero tali diversi elementi, separatamente, quanto alle attività incombenti alla Comunità montana della Valnerina, da un lato, e alla Route des Senteurs, dall’altro.

    23.      Il 17 maggio 1999 la Comunità montana della Valnerina presentava le sue osservazioni in risposta agli addebiti della Commissione e portava all’attenzione di quest’ultima taluni altri documenti.

    24.      Con decisione 14 agosto 2000, indirizzata alla Repubblica italiana nonché alla detta comunità montana e notificata a quest’ultima il 21 agosto 2000, la Commissione sopprimeva, ex art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, come modificato, il contributo finanziario accordato al progetto e chiedeva alla predetta beneficiaria la restituzione della totalità degli importi già versati (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

    25.      Al nono ‘considerando’ della decisione impugnata la Commissione enumerava undici irregolarità ai sensi dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, come modificato, di cui cinque si riferivano ad azioni realizzate dalla Route des Senteurs e sei ad azioni della Comunità montana della Valnerina.

    26.      Con lettere 14 settembre e 2 ottobre 2000 quest’ultima chiedeva alla Route des Senteurs la restituzione delle somme che le aveva trasferito per la realizzazione del progetto e per le quali questa era responsabile. Contestualmente essa invitava la Route des Senteurs a trasmetterle elementi idonei ad accertare l’erroneità e l’illegittimità della decisione impugnata al fine di elaborare una linea comune di difesa.

    27.      Il 20 ottobre 2000 la Route des Senteurs rispondeva in sostanza che, a suo parere, la decisione impugnata era infondata.

    B – Procedimento dinanzi al Tribunale

    28.      Nel procedimento dinanzi al Tribunale la Comunità montana della Valnerina chiedeva l’annullamento della decisione impugnata. Con il primo motivo di ricorso essa censurava il fatto che la Commissione le aveva richiesto la restituzione dell’intero contributo versato, anziché limitare tale richiesta alla parte di contributo rimasta nella sua disponibilità. Gli altri motivi di ricorso riguardavano le singole irregolarità accertate dalla Commissione, la proporzionalità della richiesta di restituzione del contributo, nonché l’esercizio da parte della Commissione del proprio potere discrezionale.

    29.      La Repubblica italiana interveniva nel procedimento dinanzi al Tribunale a sostegno della Comunità montana della Valnerina.

    C – Sentenza del Tribunale

    30.      Il Tribunale annullava la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione non aveva limitato la sua domanda di restituzione del contributo alle somme corrispondenti alla parte del progetto che, ai sensi della decisione di concessione, doveva essere realizzata dalla ricorrente stessa.

    31.      Al riguardo il Tribunale dichiarava che la Commissione può, in linea di principio, designare un responsabile principale, chiamato a rispondere della restituzione dell’intero importo in caso di irregolarità. Il detto giudice precisava però che l’eventuale obbligo di restituzione del contributo può avere gravose conseguenze per gli interessati; pertanto, il principio di certezza del diritto esige che la normativa applicabile all’esecuzione del contratto sia sufficientemente chiara e precisa, affinché gli interessati possano conoscere con certezza i loro diritti e i loro obblighi e adottare di conseguenza le loro disposizioni, vale a dire, nella fattispecie, accordarsi prima della concessione del contributo su strumenti di diritto privato adeguati, atti a consentirgli di tutelare i propri interessi finanziari l’uno nei confronti dell’altro. Secondo il Tribunale, però, la decisione di concessione non era nel caso di specie formulata in modo talmente chiaro che la Comunità montana della Valnerina avrebbe dovuto attendersi di essere considerata quale responsabile esclusiva della restituzione degli acconti. Pertanto, la restituzione dell’intero contributo da parte della detta comunità montana era contraria al principio di proporzionalità.

    32.      Il Tribunale rigettava il ricorso per il resto, condannando le parti a sopportare ciascuna le proprie spese. A suo giudizio, la Commissione aveva giustamente contestato i giustificativi di spesa presentati dalla Comunità montana della Valnerina ed era pertanto legittimata a chiedere la restituzione della parte di acconti rimasta nella disponibilità di quest’ultima.

    IV – Richieste delle parti

    33.      La Comunità montana della Valnerina chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza di primo grado, nella parte in cui conferma la decisione della Commissione delle Comunità europee 14 agosto 2000, n. 2388, e statuire definitivamente sulla controversia disponendo l’annullamento integrale della decisione impugnata;

    condannare l’istituzione convenuta alle spese del procedimento.

    34.      La Commissione chiede che la Corte voglia:

    respingere l’impugnazione;

    annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 13 marzo 2003 nella causa T-340/00, nella parte in cui annulla la decisione della Commissione 14 agosto 2000, C(2000) 2388, laddove «la Commissione non ha limitato la sua domanda di restituzione del contributo alle somme corrispondenti alla parte del progetto che, ai sensi della decisione di concessione, doveva essere realizzata dalla ricorrente medesima», e accogliere integralmente le conclusioni presentate in primo grado dalla detta istituzione.

    35.      La Repubblica italiana non ha presentato proprie osservazioni nell’ambito del giudizio di impugnazione.

    V – Analisi giuridica

    36.      La Comunità montana della Valnerina deduce, a sostegno del suo ricorso, cinque motivi di impugnazione.

    37.      Con il primo motivo, essa addebita al Tribunale di non aver considerato che la decisione di concessione aveva ad oggetto non un progetto congiunto, bensì due progetti, da trattare in modo completamente separato.

    38.      Ricollegandosi a tale censura, la detta comunità deduce, a titolo di secondo motivo di impugnazione, il fatto che ciascun sottoprogetto avrebbe dovuto essere valutato separatamente. Pertanto, il Tribunale, dopo aver limitato l’obbligo di restituzione ai contributi rimasti nella disponibilità della Comunità montana della Valnerina, avrebbe dovuto annullare la decisione impugnata, in quanto la Commissione avrebbe omesso di verificare se le irregolarità imputabili alla detta comunità giustificassero una restituzione integrale dei contributi da questa percepiti.

    39.      Il terzo motivo riguarda l’accertamento delle varie irregolarità che la Commissione addebita alla Comunità montana della Valnerina.

    40.      Il quarto motivo è inteso a censurare presunti vizi di procedura verificatisi in occasione degli accertamenti della Commissione e la conseguente violazione dei diritti della difesa della comunità montana impugnante che, a dire di questa, sarebbe stata commessa dal Tribunale.

    41.      Infine, con il quinto motivo, l’ente impugnante si duole che la Commissione abbia chiesto la restituzione dell’intero contributo, anziché limitare tale richiesta agli importi cui si riferiscono le irregolarità constatate.

    42.      La Commissione limita la sua impugnazione incidentale ad un unico motivo. Con esso la detta istituzione afferma che alla Comunità montana della Valnerina incombe in via esclusiva la responsabilità finanziaria per il progetto. Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto laddove ha annullato la decisione recante l’ingiunzione di restituzione relativamente alle somme trasferite alla Route des Senteurs.

    A – Quanto alla suddivisione del progetto complessivo in due sottoprogetti

    43.      Tanto il primo e il secondo motivo di impugnazione dedotti dalla Comunità montana della Valnerina quanto il motivo di impugnazione incidentale proposto dalla Commissione sollevano la questione se il Tribunale abbia correttamente valutato la decisione di concessione, laddove il detto giudice ha annullato la decisione impugnata nella parte in cui obbligava la detta comunità a restituire i contributi trasferiti alla Route des Senteurs. Sebbene tale valutazione contenga anche elementi di fatto, si tratta in sostanza di determinare il contenuto precettivo della decisione di concessione. Pertanto, le constatazioni del Tribunale sul punto possono essere oggetto di esame da parte della Corte  (7) .

    44.      Qui di seguito occorrerà anzitutto esaminare il motivo di impugnazione incidentale proposto dalla Commissione, in quanto esso solleva la questione fondamentale se alla Comunità montana della Valnerina incomba la responsabilità finanziaria esclusiva per la restituzione dei contributi, oppure se possa farsi una distinzione tra la detta comunità e la Route des Senteurs. Le possibilità ed i limiti che si prospettano qui per operare una distinzione verranno successivamente esaminati in correlazione ai primi due motivi dedotti dall’ente impugnante.

    1. Quanto all’impugnazione incidentale: la responsabilità finanziaria esclusiva della Comunità montana della Valnerina

    45.      La Commissione afferma che il Tribunale ha omesso di considerare il fatto che essa poteva pretendere la restituzione dei contributi soltanto dal beneficiario della decisione di concessione, vale a dire dalla Comunità montana della Valnerina. Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato tale decisione nella parte in cui definisce i diritti e gli obblighi del beneficiario. Il Tribunale, pur dando alle proprie constatazioni la parvenza di una verifica della proporzionalità della decisione di soppressione del contributo, avrebbe in realtà esaminato la decisione di concessione sotto il profilo della sua conformità al principio della certezza del diritto. Ad avviso della convenuta, posto che non vi era alcun margine di discrezionalità nel decidere se chiamare al rimborso la detta comunità montana oppure la Route des Senteurs, era preclusa altresì qualsiasi applicazione del principio di proporzionalità.

    46.      Ove fosse esatta la tesi della Commissione secondo cui la ripetizione delle somme erogate era giuridicamente possibile soltanto nei confronti della Comunità montana della Valnerina, in quanto soggetto formalmente ed espressamente designato come beneficiario, sarebbe in realtà ovvio escludere qualsiasi possibilità di limitare l’obbligo di restituzione. La tesi del Tribunale di primo grado porterebbe in tal caso al risultato che la Commissione non potrebbe più chiedere la restituzione di una parte dei contributi erogati.

    47.      Tuttavia, non è dato comprendere perché la Commissione dovesse essere impossibilitata a ripetere parte del contributo dalla Route des Senteurs. Il Tribunale sottolinea giustamente che, in caso di concessione di un contributo per un progetto la cui realizzazione compete a più parti, l’art. 24 del regolamento n. 4253/88 non precisa a quale di tali parti la Commissione possa chiedere la restituzione del contributo stesso nell’ipotesi di irregolarità perpetrate da una o più di esse in sede di esecuzione del progetto  (8) . L’art. 24, n. 3, prima frase, del regolamento n. 4253/88 prescrive soltanto che qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito dev’essere restituita alla Commissione. Ciò costituisce un’espressione del generale principio della restituzione di quanto costituente arricchimento indebito. In effetti, la nozione di «restituzione» implica che l’obbligato abbia in precedenza ricevuto qualcosa. Tuttavia, ciò non esclude che debbano essere restituite delle somme percepite e successivamente trasferite dal coordinatore di un progetto. Peraltro, la tesi propugnata dalla Commissione di una possibilità di regresso limitata ad un solo partecipante al progetto potrebbe costituire un invito all’abuso: infatti, mediante l’interposizione di beneficiari apparenti potrebbe farsi in modo che il sussidio a carico dei fondi comunitari rimanga nelle mani di altri soggetti.

    48.      Di conseguenza, l’asserita responsabilità finanziaria esclusiva della Comunità montana della Valnerina per il progetto complessivo può profilarsi unicamente nel caso in cui essa risulti chiaramente dalla decisione di concessione. La Commissione afferma che da una lettura congiunta delle singole disposizioni della decisione di concessione emerge che il beneficiario – ossia la detta comunità montana – deve essere l’unico soggetto finanziariamente responsabile dinanzi alla Commissione. Tuttavia, il Tribunale, ai punti 58-64 della sua sentenza, mostra in maniera convincente come nel suo complesso la decisione di concessione non sia sufficientemente chiara. Piuttosto, essa contiene affermazioni contraddittorie, che nella fattispecie non portano effettivamente ad addossare alla sola Comunità montana della Valnerina la responsabilità finanziaria in questione.

    49.      Le disposizioni dell’allegato II erigono il beneficiario ad interlocutore della Commissione  (9) , e tuttavia non valgono a costituire una responsabilità finanziaria esclusiva nei confronti della Commissione, a causa dell’inequivoca suddivisione del contributo tra i due soggetti responsabili del progetto e per la mancanza di una chiara disciplina in merito alla responsabilità finanziaria. Nel caso in cui alla Route des Senteurs non dovesse spettare alcuna responsabilità finanziaria, resterebbe inspiegato in che cosa mai consista la responsabilità affermata a suo carico nella decisione di concessione relativamente alla parte di progetto di sua competenza.

    50.      La tesi della Commissione, secondo cui la sua decisione potrebbe essere esaminata alla luce del principio di proporzionalità soltanto se ed in quanto essa istituzione disponesse di un potere discrezionale, non ha pregio, ed è peraltro qui irrilevante. Il principio di proporzionalità deve essere rispettato non soltanto nell’esercizio del potere discrezionale da parte della Commissione, ma anche nell’interpretazione del diritto comunitario. Ciò è precisamente quanto ha fatto il Tribunale nella presente fattispecie.

    51.      Occorre pertanto respingere l’impugnazione incidentale.

    2. Quanto ai primi due motivi di impugnazione: la suddivisione del progetto complessivo in due sottoprogetti e la valutazione congiunta delle irregolarità

    52.      Al pari dell’impugnazione incidentale, questi due motivi di impugnazione riguardano la questione dei limiti entro i quali era possibile una trattazione congiunta dei due sottoprogetti. Con il primo motivo la Comunità montana della Valnerina afferma che in realtà vi erano due progetti, da trattare in modo completamente separato. Col secondo motivo la detta ricorrente sostiene la tesi secondo cui la decisione di soppressione del contributo avrebbe quanto meno dovuto essere fondata su una valutazione delle irregolarità distinta a seconda dei soggetti responsabili. I due detti motivi di impugnazione vanno trattati congiuntamente, in quanto con essi l’ente impugnante censura l’addebito di responsabilità a suo carico per le parti del progetto che dovevano essere realizzate dalla Route des Senteurs.

    53.      Con il primo motivo di impugnazione la Comunità montana della Valnerina sostiene che il Tribunale non ha adeguatamente affrontato il motivo di ricorso relativo alla violazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Il Tribunale si sarebbe limitato agli aspetti finanziari, senza verificare nel merito se il sussidio comunitario non fosse stato in realtà concesso per due distinti progetti. L’ente impugnante asserisce dunque che la decisione di concessione consisteva implicitamente in due decisioni, che dal punto di vista giuridico andrebbero trattate separatamente.

    54.      Si potrebbe sostenere, insieme con la Commissione, che il primo motivo di impugnazione è irricevibile per difetto di pregiudizio e, dunque, di interesse all’impugnazione in capo alla Comunità montana della Valnerina. Infatti, il Tribunale ha già annullato per altri motivi la decisione della Commissione, nella parte in cui imponeva alla detta comunità montana la restituzione della quota della Route des Senteurs.

    55.      Tuttavia, il secondo motivo di impugnazione mostra che le considerazioni del Tribunale determinano in effetti un pregiudizio per la parte impugnante. Con tale motivo la Comunità montana della Valnerina si duole che il Tribunale, dopo aver constatato l’impossibilità di imporre ad essa ricorrente la restituzione dei fondi trasferiti alla Route des Senteurs, non abbia annullato l’intera decisione. Infatti, una volta separata la responsabilità della Route des Senteurs, avrebbe dovuto procedersi ad una nuova valutazione della responsabilità della Comunità montana della Valnerina, in particolare sotto il profilo della proporzionalità della sanzione per le irregolarità accertate.

    56.      Il Tribunale ha tuttavia espressamente statuito che la Commissione è in linea di principio legittimata a pretendere la restituzione dell’intero contributo  (10) . Il Tribunale è dunque partito dal presupposto dell’esistenza di un unico progetto, da valutarsi unitariamente, ed ha unicamente limitato, sul piano delle conseguenze giuridiche, l’importo che la Comunità montana della Valnerina è tenuta a pagare.

    57.      Questo secondo motivo di impugnazione diviene dunque comprensibile soltanto se si accetta la premessa del primo motivo, secondo la quale il contributo è stato in realtà concesso per due progetti completamente distinti, che vanno valutati separatamente. Infatti, ove tale premessa fosse esatta, il Tribunale non avrebbe potuto limitarsi a circoscrivere l’obbligo di restituzione della Comunità montana della Valnerina. Piuttosto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare ed esaminare la richiesta di restituzione delle somme, in relazione all’importo parziale per la parte italiana del progetto, come una decisione a sé stante. Tale decisione sarebbe stata legittima soltanto nel caso in cui la Commissione, nel valutare discrezionalmente la possibilità di richiedere la restituzione delle somme, avesse ponderato la questione se le irregolarità verificatesi nell’ambito del sottoprogetto di competenza della detta comunità montana giustificassero di per sé sole la ripetizione dei contributi concessi per tale parte di progetto.

    58.      Occorre dunque verificare se la decisione impugnata abbia effettivamente ad oggetto un progetto unitario oppure se i due sottoprogetti in Italia ed in Francia debbano essere trattati separatamente.

    59.      Occorre riconoscere la correttezza dell’affermazione della Comunità montana della Valnerina secondo cui la decisione impugnata ha ad oggetto due sottoprogetti, la cui realizzazione viene espressamente affidata a due diversi soggetti responsabili. Tuttavia, la decisione di concessione riunisce tali sottoprogetti in un unico progetto complessivo. Tale riunione ha due finalità. Essa mira, da un lato, a promuovere la collaborazione tra regioni di Stati membri differenti e, dall’altro, a concentrare l’esecuzione di determinate operazioni amministrative in capo ad un unico responsabile del progetto, ossia la Comunità montana della Valnerina.

    60.      La collaborazione tra la parte italiana e quella francese corrisponde alla finalità generale della politica strutturale, enunciata dall’art. 158 CE (alla data della decisione di concessione, art. 130 A del Trattato CE), di rafforzare la coesione economica e sociale, al fine di promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme della Comunità. A dire della comunità montana impugnante, la collaborazione era stata presentata dalla Commissione addirittura come un presupposto per la concessione di un contributo. La nuova versione dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 4253/88, introdotta dal regolamento n. 2082/93 e non ancora applicabile alla decisione di concessione, stabilisce espressamente che le azioni d’interesse transnazionale rivestono allo stesso tempo un interesse particolare per la Comunità. Ai sensi dell’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 2082/93, sono necessari elementi di collegamento transnazionali per giustificare misure comunitarie alla luce del principio di sussidiarietà. Pertanto, è possibile che due progetti separati non avrebbero in alcun modo potuto essere ammessi ad un finanziamento.

    61.      La semplificazione amministrativa attuata mediante la designazione di un interlocutore – ossia la Comunità montana della Valnerina – risulta giustificata dall’esigenza di facilitare la gestione del finanziamento. Al riguardo, non vi sarebbe nulla da obiettare neppure nel caso in cui la Commissione trasferisse a tale interlocutore l’intera responsabilità finanziaria, a condizione che ciò venga chiarito in modo talmente inequivoco che l’interlocutore sia in grado di decidere consapevolmente se assumersi tale responsabilità e in che modo eventualmente garantirsi. Come rilevato dal Tribunale, un sistema del genere sarebbe giustificato nell’interesse dell’efficacia dell’azione comunitaria, sia sotto il profilo del principio di buona amministrazione che sotto quello dell’obbligo di corretta gestione finanziaria del bilancio comunitario  (11) .

    62.      Pertanto, il Tribunale ben poteva ritenere, senza con ciò incorrere in errore di diritto, che la decisione di concessione riguardasse non due progetti distinti, bensì un unico progetto. La Commissione non era neppure obbligata, nel decidere sulla restituzione delle somme, a esaminare i due progetti separatamente, bensì poteva fondare la propria decisione su una valutazione complessiva delle irregolarità. Tuttavia, ciò non esclude nella presente fattispecie – dove sono stati riuniti due progetti in ampia misura distinti – che vengano prese in considerazione, nel valutare il carattere proporzionato della richiesta di restituzione, la responsabilità dei singoli partecipanti per le irregolarità commesse e la buona riuscita dei sottoprogetti.

    63.      Occorre dunque respingere il primo ed il secondo motivo di impugnazione.

    B – Quanto ai restanti motivi di impugnazione

    64.      I restanti motivi di impugnazione riguardano la constatazione delle irregolarità in connessione alla parte di progetto di cui era responsabile la Comunità montana della Valnerina, la partecipazione di quest’ultima alle operazioni di accertamento delle irregolarità, nonché il carattere proporzionato della richiesta di restituzione di tutti i finanziamenti rimasti nella disponibilità della detta comunità montana.

    1. Quanto al terzo motivo di impugnazione: le singole irregolarità

    65.      Con il terzo motivo di impugnazione la Comunità montana della Valnerina sostiene che il Tribunale, nell’esaminare le censure mosse in primo grado contro l’accertamento delle singole irregolarità effettuato dalla Commissione, ha compiuto una falsa applicazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 e della decisione di concessione, è venuto meno all’obbligo di motivazione ed ha seguito un iter argomentativo illogico.

    a) Quanto alla prima irregolarità: la produzione di un film da parte della società «Romana Video»

    66.      Il sesto trattino del nono ‘considerando’ della decisione impugnata è così formulato:

    «[La Comunità montana della Valnerina] ha imputato e ha dichiarato di aver pagato, alla società “Romana Video”, un importo di 98 255 000 ITL (50 672 ECU), per la realizzazione di una videocassetta nell’ambito del progetto. Al momento del controllo (25 e 26 marzo 1998) restavano ancora da pagare 49 000 000 ITL. [La detta comunità montana] ha dichiarato che tale importo non sarebbe stato pagato perché rappresentava il prezzo di vendita dei diritti sulla videocassetta alla società realizzatrice. [Essa] ha presentato una spesa superiore di 49 000 000 ITL alla spesa effettiva».

    67.      Sul punto il Tribunale ha affermato che né il regolamento n. 4253/88 né la decisione di concessione vietano esplicitamente al beneficiario del contributo di ricavare un utile dai risultati ottenuti grazie a quest’ultimo  (12) . Secondo il Tribunale, però, data la simultaneità dei negozi posti in essere e della compensazione attuata tra la ricorrente e la società Romana Video già nel corso dell’esecuzione del progetto, la Commissione poteva validamente ritenere che, più che aver tratto un utile dal risultato conseguito grazie al contributo, la ricorrente avesse in realtà pagato per la realizzazione di tale azione del progetto solo la somma risultante dalla compensazione. Il Tribunale ha ritenuto che ciò costituisse un’irregolarità  (13) .

    68.      Nondimeno, la Comunità montana della Valnerina sostiene che essa era legittimata ad imputare l’integralità delle spese indicate e a vendere con successivo negozio i diritti di commercializzazione del film.

    69.      A ciò la Commissione replica affermando che qualsiasi beneficiario di una sovvenzione comunitaria deve comprovare le spese ammissibili al finanziamento. Onere questo che non sarebbe stato assolto dalla Comunità montana della Valnerina in relazione alla produzione del film.

    70.      Come constatato anche dal Tribunale, giustamente la Comunità montana della Valnerina sostiene che nessuna disposizione vieta di ricavare un utile dai risultati ottenuti grazie al contributo. Tuttavia, la detta comunità neppure contesta il fatto che, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione di concessione, l’erogazione del sussidio è possibile sotto il profilo giuridico soltanto qualora vengano sostenute spese ammissibili al finanziamento. Può configurare un conseguimento di utili non idoneo a ridurre l’ammontare delle spese finanziabili soltanto una vera operazione di sfruttamento economico effettuata a condizioni di mercato, e non anche un semplice negozio apparente il cui unico scopo sia di gonfiare le spese.

    71.      La questione se nel caso di specie sussista una vera operazione di sfruttamento economico oppure un semplice negozio apparente costituisce l’oggetto di una valutazione di fatto. Tale valutazione può essere sottoposta al controllo della Corte nell’ambito del giudizio di impugnazione soltanto sotto il profilo di un eventuale snaturamento degli elementi di prova prodotti  (14) . Un tale snaturamento non è stato tuttavia neppure dedotto dalla comunità montana impugnante.

    72.      La Corte può inoltre verificare se il Tribunale abbia violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente. La Comunità montana della Valnerina sembra affermare che la motivazione del Tribunale è contraddittoria laddove riconosce la possibilità di ricavare un utile dai risultati dell’azione di finanziamento, consentendo però alla Commissione di vedere nella vendita dei diritti di commercializzazione del film un motivo di riduzione delle spese. Il Tribunale ha tuttavia indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto sussistente un’operazione di sfruttamento economico, consistenti in particolare nel fatto che la Commissione poteva validamente desumere dalla simultaneità dei negozi posti in essere che i costi fossero stati corrispondentemente diminuiti  (15) . Tale constatazione è plausibile. Infatti, dall’astratta possibilità di un lecito sfruttamento economico non consegue necessariamente che il negozio concluso nella fattispecie fosse anche in concreto un’operazione di sfruttamento economico.

    b) Quanto alla seconda irregolarità: le spese per il personale

    73.      Il settimo trattino del nono ‘considerando’ della decisione impugnata è così formulato:

    «[La Comunità montana della Valnerina] ha imputato al progetto un importo di 202 540 668 ITL (104 455 ECU) che rappresenta il costo relativo al lavoro di cinque persone per la parte del progetto “informazione turistica”. Per tale spesa [essa] non ha presentato alcun documento giustificativo (contratti di lavoro, descrizione dettagliata delle attività svolte)».

    74.      Il nono trattino del nono ‘considerando’ della decisione impugnata è così formulato:

    «[La Comunità montana della Valnerina] ha dichiarato un importo di 152 340 512 ITL (78 566 ECU) per spese di personale connesse alle attività diverse dall’informazione turistica. [Essa] non ha presentato documenti atti a dimostrare la realtà delle prestazioni e il loro legame diretto con il progetto».

    75.      Al riguardo il Tribunale ha constatato che la Commissione non è incorsa in errore laddove ha concluso che la ricorrente non le aveva presentato documenti giustificativi idonei a provare che le spese per il personale imputate al progetto fossero in rapporto diretto con l’esecuzione di quest’ultimo e fossero congrue  (16) .

    76.      La Comunità montana della Valnerina reputa di aver fornito documenti giustificativi sufficienti, mediante tabelle indicanti i nominativi delle persone interessate, una stima del tempo dedicato da queste ultime al progetto, le loro retribuzioni, nonché i relativi costi per l’esecuzione del progetto. A suo avviso, la legittimità delle spese suddette si ricava inoltre già dal fatto che il progetto è stato effettivamente realizzato.

    77.      Tuttavia, anche in relazione a tale punto occorre richiamare il fondamentale principio disciplinante i finanziamenti comunitari, secondo cui la Comunità può sovvenzionare unicamente spese effettivamente sostenute. Oltre a ciò, il Tribunale rinvia giustamente al punto 3 dell’allegato II della decisione di concessione, secondo il quale «[g]li oneri per il personale (...) devono rapportarsi direttamente all’esecuzione dell’azione ed essere congrui a detta esecuzione»  (17) . Pertanto, la prova dell’avvenuta realizzazione di un progetto non è sufficiente per giustificare una specifica sovvenzione. Piuttosto, il beneficiario della sovvenzione deve comprovare concrete spese per il personale corrispondenti alle condizioni fissate per il finanziamento.

    78.      La questione se i documenti giustificativi delle spese per il personale prodotti dalla Comunità montana della Valnerina soddisfino i detti requisiti costituisce l’oggetto di una valutazione di fatto che non può essere sottoposta al controllo della Corte  (18) .

    79.      I motivi per i quali il Tribunale è pervenuto alla conclusione che le spese per il personale non sono state sufficientemente dimostrate risultano congruamente illustrati ai punti 91-93 della sentenza impugnata. In essi il giudice di primo grado ha chiarito come i giustificativi forniti dalla Comunità montana della Valnerina non provino che le spese per il personale siano state determinate dalla realizzazione del progetto, e neppure consentano una valutazione della congruità delle spese medesime.

    c) Quanto alla terza irregolarità: le spese generali

    80.      Il decimo trattino del nono ‘considerando’ della decisione impugnata è così formulato:

    «[La Comunità montana della Valnerina] ha imputato al progetto un importo di 31 500 000 ITL (26 302 ECU) per spese generali (affitto di due uffici, riscaldamento, elettricità, acqua e pulizia). Tale imputazione non è corroborata da alcun documento giustificativo».

    81.      Al riguardo il Tribunale ha precisato che l’irregolarità constatata dalla Commissione in ordine alle spese generali riguardava solo una parte delle spese che la Comunità montana della Valnerina aveva imputato al progetto a tale titolo. Secondo il Tribunale, si trattava soltanto delle spese relative all’utilizzazione, ai fini del progetto, di locali che la ricorrente aveva già occupato prima della concessione del contributo  (19) . Il detto giudice ha constatato che la Commissione poteva legittimamente ritenere che tali spese sarebbero state sostenute dalla detta comunità montana anche a prescindere dalla realizzazione del progetto, e ha affermato che la loro imputazione costituiva pertanto un’irregolarità  (20) .

    82.      La Comunità montana della Valnerina limita la propria doglianza al fatto che il Tribunale ha considerato sufficiente al riguardo una supposizione della Commissione, laddove avrebbe invece dovuto richiedere la prova del fatto che effettivamente le spese non erano state sostenute. Tuttavia, anche in questo caso la censura dedotta riguarda l’accertamento e la valutazione di circostanze di fatto, che non possono essere oggetto di riesame nell’ambito di un giudizio di impugnazione  (21) .

    d) Quanto alla quarta irregolarità: il contratto di consulenza con lo studio Mauro Brozzi

    83.      All’ottavo trattino del nono ‘considerando’ della decisione impugnata la Commissione si esprime nei seguenti termini:

    «È stato imputato al progetto un importo di 85 000 000 ITL (43 837 ECU) per spese di consulenza della Mauro Brozzi Associati S.A.S. Tale spesa non è corroborata da documenti giustificativi che permettano di accertare la realtà e la natura esatta delle prestazioni fornite».

    84.      Sul punto il Tribunale ha constatato che, nonostante l’esplicita richiesta della Commissione, la Comunità montana della Valnerina non ha fornito i documenti giustificativi richiesti. A suo giudizio, pertanto, la constatazione di irregolarità della Commissione era legittima  (22) .

    85.      Tuttavia, la Comunità montana della Valnerina ritiene che i fatti di cui sopra non siano idonei a configurare alcuna grave irregolarità.

    86.      In tal modo, però, la detta comunità trascura il fatto che – come già chiarito –, ai sensi del punto 3 dell’allegato II della decisione di concessione, le spese possono essere finanziate soltanto qualora siano direttamente riferite all’esecuzione dell’azione e siano congrue rispetto a tale esecuzione  (23) . Pertanto, l’imputazione di spese per le quali non sia stata fornita una prova in tal senso costituisce un’irregolarità.

    e) Quanto alla quinta irregolarità: l’impianto di irrigazione

    87.      Nell’undicesimo trattino del nono ‘considerando’ della decisione impugnata, la Commissione ha affermato quanto segue:

    «Nell’ambito dell’azione “coltura della spelta e dei tartufi” la decisione [di concessione] prevedeva la realizzazione di investimenti per il miglioramento dei sistemi di irrigazione per la coltura dei tartufi, per un importo di 41 258 ECU. Tali investimenti non sono stati realizzati e alla Commissione non è stata fornita alcuna spiegazione al riguardo».

    88.      Il Tribunale ha constatato in proposito che la Comunità montana della Valnerina non aveva fornito alcun documento giustificativo delle relative spese, sicché queste non avrebbero potuto essere imputate.

    89.      La detta comunità montana asserisce che in tale contesto il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione una perizia da essa prodotta. Il Tribunale non avrebbe potuto neppure censurare il fatto che essa, anni dopo la realizzazione di un impianto di irrigazione sperimentale di emergenza ad opera di un terzo durante estati siccitose, non fosse più in grado di comprovare le spese sostenute.

    90.      Per quanto riguarda la perizia presentata al Tribunale, questa fa riferimento unicamente al fatto che l’espressione «impianti di irrigazione di riserva», utilizzata nell’ambito di questo specifico progetto, deve essere intesa nel senso indicato dalla Comunità montana della Valnerina, e inoltre che le spese previste erano adeguate alla luce dei prezzi usualmente assunti a riferimento per i finanziamenti di spese nell’ambito del FEAOG. Tuttavia, ciò non riveste nella fattispecie alcuna importanza. Infatti, il Tribunale ha lasciato impregiudicata la questione relativa a quali azioni avrebbero dovuto essere realizzate in forza della decisione di concessione.

    91.      Il Tribunale ha fondato la propria decisione unicamente sul fatto che le azioni asseritamente realizzate non erano state comprovate mediante documenti giustificativi. Come già chiarito, sono ammesse al finanziamento soltanto le spese comprovate da documenti giustificativi  (24) . Quanto alle difficoltà di fornire tale prova, occorre fare rinvio al punto 6 dell’allegato II della decisione di concessione, secondo il quale il beneficiario del contributo deve conservare tutti i documenti giustificativi e metterli a disposizione della Commissione. Se la Comunità montana della Valnerina non disponeva dei giustificativi di spesa necessari, non sarebbe stata neppure legittimata ad imputare tali spese.

    f) Conclusione parziale in merito al terzo motivo di impugnazione

    92.      Alla luce di quanto sopra, occorre respingere il terzo motivo di impugnazione.

    2. Quanto al quarto motivo di impugnazione: violazione dei diritti della difesa

    93.      Con questo motivo la Comunità montana della Valnerina deduce una violazione dei diritti della difesa da parte del Tribunale, consistente nel fatto che tale giudice non avrebbe censurato presunti vizi procedurali verificatisi nel corso di un’ispezione della Commissione. In particolare, in occasione di tale ispezione, non sarebbe stato redatto alcun processo verbale e non sarebbe stato formato un elenco dei documenti fotocopiati.

    94.      Tale motivo è irricevibile, in quanto la detta comunità montana non indica i punti della sentenza contro i quali rivolge le proprie doglianze, bensì si limita a reiterare argomenti da essa già proposti in primo grado. Il Tribunale ha già respinto il corrispondente motivo di ricorso dedotto in primo grado, a motivo del fatto che la comunità montana ricorrente aveva avuto, indipendentemente dall’ispezione, sufficienti possibilità di prendere posizione in merito agli addebiti della Commissione. Il presente motivo di impugnazione non entra nel merito di tali constatazioni.

    3. Quanto al quinto motivo di impugnazione: carattere proporzionato della richiesta di restituzione del contributo

    95.      Con il quinto motivo, la Comunità montana della Valnerina si duole che il Tribunale abbia travisato la prescrizione di cui all’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, che impone di adeguare le sanzioni alla colpa commessa secondo un criterio di gradualità. A suo dire, le irregolarità ad essa addebitate sono di natura puramente formale. Di esse non sarebbe stata fornita una prova sufficiente. Alla detta comunità montana non potrebbero addebitarsi né la trasmissione di informazioni fallaci né un occultamento di dati, bensì soltanto un’insufficiente produzione di documenti giustificativi. Pertanto, sempre a suo dire, l’annullamento della decisione di finanziamento e l’ingiunzione di restituzione di tutti gli acconti sarebbero sproporzionati. La comunità montana impugnante svolge le medesime considerazioni anche in connessione al terzo motivo di impugnazione.

    96.      Sul punto il Tribunale ha constatato che la realizzazione delle politiche di finanziamento giustifica l’imposizione di rigide condizioni formali quanto all’imputazione delle spese, e che le irregolarità constatate su tale base potevano giustificare la richiesta di restituzione degli acconti versati alla Comunità montana della Valnerina  (25) .

    97.      Nel procedere alle constatazioni di cui sopra, il Tribunale muove da considerazioni giuridiche corrette. L’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 prevede espressamente che la Commissione possa ridurre o sospendere il contributo concesso per un progetto qualora si verifichi un’irregolarità o una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per tale modifica non sia stata previamente richiesta l’approvazione della Commissione. Di conseguenza, la Commissione non è obbligata a chiedere la restituzione dell’intero contributo finanziario, bensì può decidere discrezionalmente se chiedere tale restituzione ed eventualmente la percentuale delle somme da rimborsare. Alla luce del principio di proporzionalità, la Commissione deve esercitare tale potere discrezionale in modo tale che gli acconti di cui si pretende la restituzione siano commisurati alle irregolarità. Tuttavia, la Commissione non è tenuta a limitarsi a richiedere la restituzione degli importi che non sono giustificati a causa delle irregolarità. Piuttosto, è possibile che, in particolare, gli obiettivi di un’efficiente amministrazione degli aiuti comunitari e dell’introduzione di un deterrente ai comportamenti truffaldini giustifichino la ripetizione di acconti dei quali solo una parte sia interessata dalle irregolarità  (26) .

    98.      La questione se nel presente caso – nel quale le irregolarità riguardavano il 30% dei costi previsti – la Commissione fosse legittimata a pretendere la restituzione di tutti gli acconti versati alla Comunità montana della Valnerina riguarda la natura e l’entità delle violazioni. Si tratta dunque, anche in questo caso, dell’accertamento e della valutazione di circostanze di fatto, che non possono essere oggetto di riesame nell’ambito di un giudizio di impugnazione  (27) .

    99.      Pertanto, occorre respingere anche il quinto motivo di impugnazione.

    VI – Sulle spese

    100.    Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, letto in combinato disposto con gli artt. 118 e 69, § 3, del medesimo regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie. Nel presente caso entrambe le parti risultano soccombenti nelle impugnazioni rispettivamente proposte. Tali impugnazioni risultano di valore all’incirca equivalente. Pertanto, ciascuna delle parti va condannata a sopportare le proprie spese.

    VII – Conclusione

    101.    Alla luce di quanto sopra esposto, propongo alla Corte di statuire come segue:

    «1)
    L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

    2)
    Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese».


    1
    Lingua originale: il tedesco.


    2
    Il progetto continua addirittura ad essere presentato dalla Commissione come caso di studio nel Leader Seminar «Challenges and methodology of transnational Cooperation», sul sito http://europa.eu.int/comm/archives/leader2/rural-en/coop/truffe.htm, visitato il 23 febbraio 2005.


    3
    Regolamento del Consiglio 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1).


    4
    Regolamento del Consiglio 20 luglio 1993 (GU L 193, pag. 20).


    5
    Punti 7 e segg.


    6
    Ciò risulta anche da un inciso tra parentesi contenuto all'art. 5 della decisione di concessione.


    7
    V. sentenza 16 giugno 1994, causa C-39/93 P, SFEI e a./Commissione (Racc. pag. I-2681, punti 25 e 26).


    8
    Sentenza del Tribunale, punto 52.


    9
    Sentenza del Tribunale, punti 58 e segg.


    10
    Sentenza del Tribunale, punto 53.


    11
    Sentenza del Tribunale, punto 53.


    12
    Va tuttavia osservato che, ai sensi del punto 8 dell'allegato II della decisione di concessione, la Commissione poteva pretendere che la Comunità montana della Valnerina tenesse a disposizione il film, senza costi aggiuntivi, quale risultato della realizzazione del progetto. Qualora la cessione dei diritti di commercializzazione del film ostasse ad un tale ritrasferimento dei risultati, essa metterebbe globalmente in discussione il raggiungimento di un risultato finanziabile e dunque il riconoscimento delle spese sostenute. Tuttavia, in definitiva, la questione non necessita di essere risolta, in quanto le constatazioni della Commissione e del Tribunale sono da essa indipendenti.


    13
    Punti 79 e 81 della sentenza.


    14
    Sentenza 15 giugno 2000, causa C-237/98 P, Dorsch Consult (Racc. pag. I-4549, punti 35 e segg.).


    15
    Punto 79 della sentenza.


    16
    Punto 95 della sentenza.


    17
    Punto 89 della sentenza.


    18
    V. supra, paragrafo 71.


    19
    Punto 105 della sentenza.


    20
    Punto 106 della sentenza.


    21
    V. supra, paragrafo 71.


    22
    Punti 116 e segg. della sentenza.


    23
    V. supra, paragrafo 77.


    24
    V. supra, paragrafo 71.


    25
    Punti 142 e segg. della sentenza.


    26
    Sentenza 24 gennaio 2002, causa C-500/99 P, Conserve Italia/Commissione (Racc. pag. I-867, punto 89). V. anche le conclusioni presentate in tale causa dall'avvocato generale Alber il 12 luglio 2001 (Racc. pag. I-869, paragrafi 94 e segg.).


    27
    V. supra, paragrafo 71.

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