Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 3 marzo 2005(1)
Causa C-240/03 P
Comunità montana della Valnerina
contro
Commissione delle Comunità europee
con l'intervento di:
Repubblica italiana
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – FEAOG – Finanziamento di un progetto pilota e di dimostrazione di filiere silvo‑agro‑alimentari – Soppressione di un contributo finanziario»
I – Introduzione
1.
La presente impugnazione riguarda la richiesta di restituzione di contributi comunitari concessi per un progetto pilota e
di dimostrazione di filiere silvo-agro-alimentari
(2)
. La Commissione ha deciso di concedere un finanziamento per un progetto congiunto dell’ente locale italiano Comunità montana
della Valnerina e dell’associazione francese «Route des Senteurs», in misura pari al 50% dei costi e fino ad un importo massimo
complessivo di ECU 908 558. La Commissione ha versato acconti in misura pari al 70% dell’importo massimo finanziabile. La
detta istituzione, dopo aver constatato una serie di irregolarità in occasione di una verifica delle spese dichiarate, ha
chiesto alla Comunità montana della Valnerina la restituzione di tutti gli acconti già versati.
2.
Contro tale decisione la detta comunità montana ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado.
Il Tribunale ha annullato il provvedimento della Commissione nella parte in cui imponeva all’ente predetto la restituzione
dei contributi trasferiti alla Route des Senteurs. Con il suo ricorso di impugnazione la Comunità montana della Valnerina
censura la parte restante della decisione della Commissione, laddove le impone la restituzione dei contributi rimasti nella
sua disponibilità. Con la sua impugnazione incidentale la Commissione censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui
ha annullato la sua decisione.
II – Contesto giuridico-normativo
3.
L’art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88
(3)
, nella versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 2082/93
(4)
, prevede, con riferimento alla riduzione, alla sospensione e alla soppressione di un contributo comunitario concesso, quanto
segue:
«1.
Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario
assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare
allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni entro
una scadenza determinata.
2.
In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se
l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione
dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della Commissione.
3.
Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito dev’essere restituita alla Commissione. Le somme non restituite sono
aumentate degli interessi di mora, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e in base alle modalità che
saranno adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui al titolo VIII».
III – Fatti e procedimento
A –
Situazione di fatto e fase precontenziosa
4.
Il Tribunale espone i fatti e lo svolgimento della fase precontenziosa nei termini che seguono
(5)
.
5.
Nel giugno 1993 la Comunità montana della Valnerina indirizzava alla Commissione una domanda di contributo comunitario per
un progetto pilota e di dimostrazione di filiere silvo-agro-alimentari in zone collinari marginali (progetto n. 93.IT.06.016;
in prosieguo: il «progetto»).
6.
Dal progetto risulta che il suo obiettivo generale era la realizzazione e la dimostrazione pilota di due filiere silvo‑agro‑alimentari
ad opera, l’una, della Comunità montana della Valnerina, nella Valnerina (Italia) e, l’altra, dell’associazione Route des
Senteurs, nella Drôme provençale (Francia), con lo scopo di introdurre e di sviluppare attività alternative, come l’agriturismo,
in parallelo a quelle agricole tradizionali. Il progetto prevedeva, in particolare, la creazione di due centri turistici di
promozione e di coordinamento, lo sviluppo dei prodotti alimentari tipici del luogo, ad esempio i tartufi, il farro o le piante
aromatiche, una migliore integrazione dei vari produttori attivi nelle regioni interessate, nonché la valorizzazione e il
recupero ambientale di tali regioni.
7.
Con decisione 10 novembre 1993, C(93) 3182, indirizzata alla Comunità montana della Valnerina e alla Route des Senteurs, la
Commissione accordava al progetto un contributo del FEAOG, sezione «orientamento» (in prosieguo: la «decisione di concessione»).
8.
Ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della decisione di concessione, la detta comunità montana nonché la Route des Senteurs
erano le responsabili del progetto. L’art. 2 fissava il periodo di realizzazione del progetto a 30 mesi, ossia dal 1° ottobre
1993 al 31 marzo 1996.
9.
Ai sensi dell’art. 3, primo comma, della medesima decisione, il costo ammissibile complessivo del progetto ammontava a ECU 1 817 117
e il contributo finanziario massimo della Comunità era fissato in ECU 908 558.
10.
L’allegato I della decisione di concessione conteneva una descrizione del progetto. Al punto 5 del detto allegato la Comunità
montana della Valnerina era designata come «beneficiari[a]»
(6)
del contributo finanziario e la Route des Senteurs come «altr[a] responsabile del progetto». Al punto 8 era esposto un piano
finanziario del progetto con una ripartizione dei costi delle sue diverse azioni. Queste ultime e i relativi costi erano illustrati
in maniera particolareggiata in quattro parti; la detta comunità montana e la Route des Senteurs dovevano realizzare, ciascuna,
alcune azioni previste in due di tali quattro parti.
11.
L’allegato II della decisione di concessione stabiliva le condizioni finanziarie per lo stanziamento del contributo. In particolare,
precisava che la beneficiaria del finanziamento, se intendeva apportare modifiche sostanziali alle operazioni descritte nell’allegato
I, doveva informarne preventivamente la Commissione ed ottenerne il consenso (punto 1). In conformità al punto 2 del detto
allegato II, la concessione del contributo era subordinata alla realizzazione di tutte le operazioni elencate nell’allegato
I della medesima decisione. L’allegato II prevedeva, inoltre, che il contributo finanziario fosse versato direttamente alla
Comunità montana della Valnerina, in quanto beneficiaria, la quale doveva assumersi l’incarico di effettuare i pagamenti alla
Route des Senteurs (punto 4); che la Commissione fosse legittimata, ai fini della verifica delle informazioni finanziarie
relative ai vari esborsi, a chiedere di esaminare qualsiasi documento probatorio, in originale o in copia certificata conforme,
e a procedere a tale verifica direttamente in loco oppure a richiedere l’invio dei documenti in questione (punto 5); che la
beneficiaria dovesse tenere a disposizione della Commissione, per cinque anni dalla data dell’ultimo versamento da parte di
quest’ultima, tutti gli originali dei documenti comprovanti le spese (punto 6); che la Commissione potesse in ogni momento
chiedere alla beneficiaria l’invio di relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e/o sui risultati tecnici conseguiti
(punto 7) e che la medesima beneficiaria dovesse tenere a disposizione della Commissione i risultati ottenuti grazie alla
realizzazione del progetto, senza che ciò comportasse esborsi supplementari (punto 8). Infine, al punto 10 dell’allegato II,
veniva precisato, in sostanza, che, se una delle condizioni elencate in tale allegato non fosse stata osservata o se fossero
state intraprese azioni non previste nell’allegato I, la Commissione avrebbe potuto sospendere, ridurre o annullare il contributo
ed esigere la restituzione di quanto pagato, nel qual caso la beneficiaria avrebbe avuto la facoltà di inviare preventivamente
proprie osservazioni entro un termine impartito dalla Commissione.
12.
Il 2 dicembre 1993 la Commissione versava alla Comunità montana della Valnerina un primo acconto pari a circa il 40% del contributo
comunitario previsto e la detta comunità montana, a sua volta, trasferiva alla Route des Senteurs le somme corrispondenti
ai costi delle azioni del progetto che questa doveva realizzare.
13.
Il 27 dicembre 1994 la Comunità montana della Valnerina trasmetteva alla Commissione una prima relazione sullo stato di avanzamento
del progetto e sulle spese già sostenute per ciascuna delle azioni previste. Allo stesso tempo, essa chiedeva la corresponsione
del secondo acconto attestando, in particolare, di essere in possesso delle prove di pagamento corrispondenti alle spese effettuate,
da un lato, e che le azioni realizzate erano conformi a quelle descritte nell’allegato I della decisione di concessione, dall’altro.
14.
Il 18 agosto 1995 la Commissione versava alla Comunità montana della Valnerina un secondo acconto pari a circa il 30% del
contributo comunitario ed essa, a sua volta, trasferiva alla Route des Senteurs la somma corrispondente ai costi delle azioni
del progetto che questa doveva realizzare.
15.
Nel giugno 1997 la detta comunità montana trasmetteva alla Commissione la relazione finale sull’esecuzione del progetto. Nel
contempo, essa chiedeva il pagamento del saldo del contributo comunitario, rilasciando di nuovo un attestato che, nella sostanza,
corrispondeva a quello menzionato sopra, al paragrafo 13.
16.
Il 12 agosto 1997 la Commissione comunicava alla Comunità montana della Valnerina di aver intrapreso una revisione generale
tecnica e contabile di tutti i progetti finanziati ai sensi dell’art. 8 del regolamento n. 4256/88, ivi compreso il progetto
in questione, e la invitava a produrre, in conformità al punto 5 dell’allegato II della decisione di concessione, un elenco
di tutti i documenti probatori relativi alle spese ammissibili sostenute in sede di esecuzione del progetto nonché una copia
certificata conforme all’originale di ciascuno di essi.
17.
Il 25 agosto 1997 la Comunità montana della Valnerina trasmetteva alla Commissione taluni documenti nonché una sintesi della
relazione finale sull’esecuzione del progetto.
18.
Con lettera 6 marzo 1998 la Commissione informava la detta comunità montana di voler procedere ad un controllo in loco in
merito alla realizzazione del progetto.
19.
Tale controllo aveva luogo, presso gli uffici della Comunità montana della Valnerina, dal 23 al 25 marzo 1998 e, presso quelli
della Route des Senteurs, dal 4 al 6 maggio 1998.
20.
Il 6 aprile 1998 la detta comunità montana trasmetteva alla Commissione taluni documenti che questa aveva richiesto in occasione
del sopralluogo.
21.
Il 5 novembre 1998 la Comunità montana della Valnerina e la Route des Senteurs chiedevano alla Commissione di procedere all’approvazione
finale del progetto e di versare il saldo del contributo comunitario.
22.
Con lettera 22 marzo 1999 la Commissione informava la detta comunità montana che, in conformità all’art. 24 del regolamento
n. 4253/88, come modificato, aveva proceduto ad un esame del contributo finanziario relativo al progetto e che, siccome da
tale esame erano emersi elementi che potevano costituire irregolarità, aveva deciso di avviare il procedimento previsto dal
detto art. 24 e dal punto 10 dell’allegato II della decisione di concessione. In tale lettera, di cui inviava una copia alla
Route des Senteurs, la Commissione precisava quali fossero tali diversi elementi, separatamente, quanto alle attività incombenti
alla Comunità montana della Valnerina, da un lato, e alla Route des Senteurs, dall’altro.
23.
Il 17 maggio 1999 la Comunità montana della Valnerina presentava le sue osservazioni in risposta agli addebiti della Commissione
e portava all’attenzione di quest’ultima taluni altri documenti.
24.
Con decisione 14 agosto 2000, indirizzata alla Repubblica italiana nonché alla detta comunità montana e notificata a quest’ultima
il 21 agosto 2000, la Commissione sopprimeva, ex art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, come modificato, il contributo
finanziario accordato al progetto e chiedeva alla predetta beneficiaria la restituzione della totalità degli importi già versati
(in prosieguo: la «decisione impugnata»).
25.
Al nono ‘considerando’ della decisione impugnata la Commissione enumerava undici irregolarità ai sensi dell’art. 24, n. 2,
del regolamento n. 4253/88, come modificato, di cui cinque si riferivano ad azioni realizzate dalla Route des Senteurs e sei
ad azioni della Comunità montana della Valnerina.
26.
Con lettere 14 settembre e 2 ottobre 2000 quest’ultima chiedeva alla Route des Senteurs la restituzione delle somme che le
aveva trasferito per la realizzazione del progetto e per le quali questa era responsabile. Contestualmente essa invitava la
Route des Senteurs a trasmetterle elementi idonei ad accertare l’erroneità e l’illegittimità della decisione impugnata al
fine di elaborare una linea comune di difesa.
27.
Il 20 ottobre 2000 la Route des Senteurs rispondeva in sostanza che, a suo parere, la decisione impugnata era infondata.
B –
Procedimento dinanzi al Tribunale
28.
Nel procedimento dinanzi al Tribunale la Comunità montana della Valnerina chiedeva l’annullamento della decisione impugnata.
Con il primo motivo di ricorso essa censurava il fatto che la Commissione le aveva richiesto la restituzione dell’intero contributo
versato, anziché limitare tale richiesta alla parte di contributo rimasta nella sua disponibilità. Gli altri motivi di ricorso
riguardavano le singole irregolarità accertate dalla Commissione, la proporzionalità della richiesta di restituzione del contributo,
nonché l’esercizio da parte della Commissione del proprio potere discrezionale.
29.
La Repubblica italiana interveniva nel procedimento dinanzi al Tribunale a sostegno della Comunità montana della Valnerina.
C –
Sentenza del Tribunale
30.
Il Tribunale annullava la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione non aveva limitato la sua domanda di restituzione
del contributo alle somme corrispondenti alla parte del progetto che, ai sensi della decisione di concessione, doveva essere
realizzata dalla ricorrente stessa.
31.
Al riguardo il Tribunale dichiarava che la Commissione può, in linea di principio, designare un responsabile principale, chiamato
a rispondere della restituzione dell’intero importo in caso di irregolarità. Il detto giudice precisava però che l’eventuale
obbligo di restituzione del contributo può avere gravose conseguenze per gli interessati; pertanto, il principio di certezza
del diritto esige che la normativa applicabile all’esecuzione del contratto sia sufficientemente chiara e precisa, affinché
gli interessati possano conoscere con certezza i loro diritti e i loro obblighi e adottare di conseguenza le loro disposizioni,
vale a dire, nella fattispecie, accordarsi prima della concessione del contributo su strumenti di diritto privato adeguati,
atti a consentirgli di tutelare i propri interessi finanziari l’uno nei confronti dell’altro. Secondo il Tribunale, però,
la decisione di concessione non era nel caso di specie formulata in modo talmente chiaro che la Comunità montana della Valnerina
avrebbe dovuto attendersi di essere considerata quale responsabile esclusiva della restituzione degli acconti. Pertanto, la
restituzione dell’intero contributo da parte della detta comunità montana era contraria al principio di proporzionalità.
32.
Il Tribunale rigettava il ricorso per il resto, condannando le parti a sopportare ciascuna le proprie spese. A suo giudizio,
la Commissione aveva giustamente contestato i giustificativi di spesa presentati dalla Comunità montana della Valnerina ed
era pertanto legittimata a chiedere la restituzione della parte di acconti rimasta nella disponibilità di quest’ultima.
IV – Richieste delle parti
33.
La Comunità montana della Valnerina chiede che la Corte voglia:
- –
- annullare la sentenza di primo grado, nella parte in cui conferma la decisione della Commissione delle Comunità europee 14
agosto 2000, n. 2388, e statuire definitivamente sulla controversia disponendo l’annullamento integrale della decisione impugnata;
- –
- condannare l’istituzione convenuta alle spese del procedimento.
34.
La Commissione chiede che la Corte voglia:
- –
- respingere l’impugnazione;
- –
- annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 13 marzo 2003 nella causa T-340/00, nella parte in cui annulla
la decisione della Commissione 14 agosto 2000, C(2000) 2388, laddove «la Commissione non ha limitato la sua domanda di restituzione
del contributo alle somme corrispondenti alla parte del progetto che, ai sensi della decisione di concessione, doveva essere
realizzata dalla ricorrente medesima», e accogliere integralmente le conclusioni presentate in primo grado dalla detta istituzione.
35.
La Repubblica italiana non ha presentato proprie osservazioni nell’ambito del giudizio di impugnazione.
V – Analisi giuridica
36.
La Comunità montana della Valnerina deduce, a sostegno del suo ricorso, cinque motivi di impugnazione.
37.
Con il primo motivo, essa addebita al Tribunale di non aver considerato che la decisione di concessione aveva ad oggetto non
un progetto congiunto, bensì due progetti, da trattare in modo completamente separato.
38.
Ricollegandosi a tale censura, la detta comunità deduce, a titolo di secondo motivo di impugnazione, il fatto che ciascun
sottoprogetto avrebbe dovuto essere valutato separatamente. Pertanto, il Tribunale, dopo aver limitato l’obbligo di restituzione
ai contributi rimasti nella disponibilità della Comunità montana della Valnerina, avrebbe dovuto annullare la decisione impugnata,
in quanto la Commissione avrebbe omesso di verificare se le irregolarità imputabili alla detta comunità giustificassero una
restituzione integrale dei contributi da questa percepiti.
39.
Il terzo motivo riguarda l’accertamento delle varie irregolarità che la Commissione addebita alla Comunità montana della Valnerina.
40.
Il quarto motivo è inteso a censurare presunti vizi di procedura verificatisi in occasione degli accertamenti della Commissione
e la conseguente violazione dei diritti della difesa della comunità montana impugnante che, a dire di questa, sarebbe stata
commessa dal Tribunale.
41.
Infine, con il quinto motivo, l’ente impugnante si duole che la Commissione abbia chiesto la restituzione dell’intero contributo,
anziché limitare tale richiesta agli importi cui si riferiscono le irregolarità constatate.
42.
La Commissione limita la sua impugnazione incidentale ad un unico motivo. Con esso la detta istituzione afferma che alla Comunità
montana della Valnerina incombe in via esclusiva la responsabilità finanziaria per il progetto. Pertanto, il Tribunale sarebbe
incorso in un errore di diritto laddove ha annullato la decisione recante l’ingiunzione di restituzione relativamente alle
somme trasferite alla Route des Senteurs.
A –
Quanto alla suddivisione del progetto complessivo in due sottoprogetti
43.
Tanto il primo e il secondo motivo di impugnazione dedotti dalla Comunità montana della Valnerina quanto il motivo di impugnazione
incidentale proposto dalla Commissione sollevano la questione se il Tribunale abbia correttamente valutato la decisione di
concessione, laddove il detto giudice ha annullato la decisione impugnata nella parte in cui obbligava la detta comunità a
restituire i contributi trasferiti alla Route des Senteurs. Sebbene tale valutazione contenga anche elementi di fatto, si
tratta in sostanza di determinare il contenuto precettivo della decisione di concessione. Pertanto, le constatazioni del Tribunale
sul punto possono essere oggetto di esame da parte della Corte
(7)
.
44.
Qui di seguito occorrerà anzitutto esaminare il motivo di impugnazione incidentale proposto dalla Commissione, in quanto esso
solleva la questione fondamentale se alla Comunità montana della Valnerina incomba la responsabilità finanziaria esclusiva
per la restituzione dei contributi, oppure se possa farsi una distinzione tra la detta comunità e la Route des Senteurs. Le
possibilità ed i limiti che si prospettano qui per operare una distinzione verranno successivamente esaminati in correlazione
ai primi due motivi dedotti dall’ente impugnante.
1. Quanto all’impugnazione incidentale: la responsabilità finanziaria esclusiva della Comunità montana della Valnerina
45.
La Commissione afferma che il Tribunale ha omesso di considerare il fatto che essa poteva pretendere la restituzione dei contributi
soltanto dal beneficiario della decisione di concessione, vale a dire dalla Comunità montana della Valnerina. Il giudice di
primo grado avrebbe erroneamente interpretato tale decisione nella parte in cui definisce i diritti e gli obblighi del beneficiario.
Il Tribunale, pur dando alle proprie constatazioni la parvenza di una verifica della proporzionalità della decisione di soppressione
del contributo, avrebbe in realtà esaminato la decisione di concessione sotto il profilo della sua conformità al principio
della certezza del diritto. Ad avviso della convenuta, posto che non vi era alcun margine di discrezionalità nel decidere
se chiamare al rimborso la detta comunità montana oppure la Route des Senteurs, era preclusa altresì qualsiasi applicazione
del principio di proporzionalità.
46.
Ove fosse esatta la tesi della Commissione secondo cui la ripetizione delle somme erogate era giuridicamente possibile soltanto
nei confronti della Comunità montana della Valnerina, in quanto soggetto formalmente ed espressamente designato come beneficiario,
sarebbe in realtà ovvio escludere qualsiasi possibilità di limitare l’obbligo di restituzione. La tesi del Tribunale di primo
grado porterebbe in tal caso al risultato che la Commissione non potrebbe più chiedere la restituzione di una parte dei contributi
erogati.
47.
Tuttavia, non è dato comprendere perché la Commissione dovesse essere impossibilitata a ripetere parte del contributo dalla
Route des Senteurs. Il Tribunale sottolinea giustamente che, in caso di concessione di un contributo per un progetto la cui
realizzazione compete a più parti, l’art. 24 del regolamento n. 4253/88 non precisa a quale di tali parti la Commissione possa
chiedere la restituzione del contributo stesso nell’ipotesi di irregolarità perpetrate da una o più di esse in sede di esecuzione
del progetto
(8)
. L’art. 24, n. 3, prima frase, del regolamento n. 4253/88 prescrive soltanto che qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione
di indebito dev’essere restituita alla Commissione. Ciò costituisce un’espressione del generale principio della restituzione
di quanto costituente arricchimento indebito. In effetti, la nozione di «restituzione» implica che l’obbligato abbia in precedenza
ricevuto qualcosa. Tuttavia, ciò non esclude che debbano essere restituite delle somme percepite e successivamente trasferite
dal coordinatore di un progetto. Peraltro, la tesi propugnata dalla Commissione di una possibilità di regresso limitata ad
un solo partecipante al progetto potrebbe costituire un invito all’abuso: infatti, mediante l’interposizione di beneficiari
apparenti potrebbe farsi in modo che il sussidio a carico dei fondi comunitari rimanga nelle mani di altri soggetti.
48.
Di conseguenza, l’asserita responsabilità finanziaria esclusiva della Comunità montana della Valnerina per il progetto complessivo
può profilarsi unicamente nel caso in cui essa risulti chiaramente dalla decisione di concessione. La Commissione afferma
che da una lettura congiunta delle singole disposizioni della decisione di concessione emerge che il beneficiario – ossia
la detta comunità montana – deve essere l’unico soggetto finanziariamente responsabile dinanzi alla Commissione. Tuttavia,
il Tribunale, ai punti 58-64 della sua sentenza, mostra in maniera convincente come nel suo complesso la decisione di concessione
non sia sufficientemente chiara. Piuttosto, essa contiene affermazioni contraddittorie, che nella fattispecie non portano
effettivamente ad addossare alla sola Comunità montana della Valnerina la responsabilità finanziaria in questione.
49.
Le disposizioni dell’allegato II erigono il beneficiario ad interlocutore della Commissione
(9)
, e tuttavia non valgono a costituire una responsabilità finanziaria esclusiva nei confronti della Commissione, a causa dell’inequivoca
suddivisione del contributo tra i due soggetti responsabili del progetto e per la mancanza di una chiara disciplina in merito
alla responsabilità finanziaria. Nel caso in cui alla Route des Senteurs non dovesse spettare alcuna responsabilità finanziaria,
resterebbe inspiegato in che cosa mai consista la responsabilità affermata a suo carico nella decisione di concessione relativamente
alla parte di progetto di sua competenza.
50.
La tesi della Commissione, secondo cui la sua decisione potrebbe essere esaminata alla luce del principio di proporzionalità
soltanto se ed in quanto essa istituzione disponesse di un potere discrezionale, non ha pregio, ed è peraltro qui irrilevante.
Il principio di proporzionalità deve essere rispettato non soltanto nell’esercizio del potere discrezionale da parte della
Commissione, ma anche nell’interpretazione del diritto comunitario. Ciò è precisamente quanto ha fatto il Tribunale nella
presente fattispecie.
51.
Occorre pertanto respingere l’impugnazione incidentale.
2. Quanto ai primi due motivi di impugnazione: la suddivisione del progetto complessivo in due sottoprogetti e la valutazione
congiunta delle irregolarità
52.
Al pari dell’impugnazione incidentale, questi due motivi di impugnazione riguardano la questione dei limiti entro i quali
era possibile una trattazione congiunta dei due sottoprogetti. Con il primo motivo la Comunità montana della Valnerina afferma
che in realtà vi erano due progetti, da trattare in modo completamente separato. Col secondo motivo la detta ricorrente sostiene
la tesi secondo cui la decisione di soppressione del contributo avrebbe quanto meno dovuto essere fondata su una valutazione
delle irregolarità distinta a seconda dei soggetti responsabili. I due detti motivi di impugnazione vanno trattati congiuntamente,
in quanto con essi l’ente impugnante censura l’addebito di responsabilità a suo carico per le parti del progetto che dovevano
essere realizzate dalla Route des Senteurs.
53.
Con il primo motivo di impugnazione la Comunità montana della Valnerina sostiene che il Tribunale non ha adeguatamente affrontato
il motivo di ricorso relativo alla violazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Il Tribunale si sarebbe
limitato agli aspetti finanziari, senza verificare nel merito se il sussidio comunitario non fosse stato in realtà concesso
per due distinti progetti. L’ente impugnante asserisce dunque che la decisione di concessione consisteva implicitamente in
due decisioni, che dal punto di vista giuridico andrebbero trattate separatamente.
54.
Si potrebbe sostenere, insieme con la Commissione, che il primo motivo di impugnazione è irricevibile per difetto di pregiudizio
e, dunque, di interesse all’impugnazione in capo alla Comunità montana della Valnerina. Infatti, il Tribunale ha già annullato
per altri motivi la decisione della Commissione, nella parte in cui imponeva alla detta comunità montana la restituzione della
quota della Route des Senteurs.
55.
Tuttavia, il secondo motivo di impugnazione mostra che le considerazioni del Tribunale determinano in effetti un pregiudizio
per la parte impugnante. Con tale motivo la Comunità montana della Valnerina si duole che il Tribunale, dopo aver constatato
l’impossibilità di imporre ad essa ricorrente la restituzione dei fondi trasferiti alla Route des Senteurs, non abbia annullato
l’intera decisione. Infatti, una volta separata la responsabilità della Route des Senteurs, avrebbe dovuto procedersi ad una
nuova valutazione della responsabilità della Comunità montana della Valnerina, in particolare sotto il profilo della proporzionalità
della sanzione per le irregolarità accertate.
56.
Il Tribunale ha tuttavia espressamente statuito che la Commissione è in linea di principio legittimata a pretendere la restituzione
dell’intero contributo
(10)
. Il Tribunale è dunque partito dal presupposto dell’esistenza di un unico progetto, da valutarsi unitariamente, ed ha unicamente
limitato, sul piano delle conseguenze giuridiche, l’importo che la Comunità montana della Valnerina è tenuta a pagare.
57.
Questo secondo motivo di impugnazione diviene dunque comprensibile soltanto se si accetta la premessa del primo motivo, secondo
la quale il contributo è stato in realtà concesso per due progetti completamente distinti, che vanno valutati separatamente.
Infatti, ove tale premessa fosse esatta, il Tribunale non avrebbe potuto limitarsi a circoscrivere l’obbligo di restituzione
della Comunità montana della Valnerina. Piuttosto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare ed esaminare la richiesta
di restituzione delle somme, in relazione all’importo parziale per la parte italiana del progetto, come una decisione a sé
stante. Tale decisione sarebbe stata legittima soltanto nel caso in cui la Commissione, nel valutare discrezionalmente la
possibilità di richiedere la restituzione delle somme, avesse ponderato la questione se le irregolarità verificatesi nell’ambito
del sottoprogetto di competenza della detta comunità montana giustificassero di per sé sole la ripetizione dei contributi
concessi per tale parte di progetto.
58.
Occorre dunque verificare se la decisione impugnata abbia effettivamente ad oggetto un progetto unitario oppure se i due sottoprogetti
in Italia ed in Francia debbano essere trattati separatamente.
59.
Occorre riconoscere la correttezza dell’affermazione della Comunità montana della Valnerina secondo cui la decisione impugnata
ha ad oggetto due sottoprogetti, la cui realizzazione viene espressamente affidata a due diversi soggetti responsabili. Tuttavia,
la decisione di concessione riunisce tali sottoprogetti in un unico progetto complessivo. Tale riunione ha due finalità. Essa
mira, da un lato, a promuovere la collaborazione tra regioni di Stati membri differenti e, dall’altro, a concentrare l’esecuzione
di determinate operazioni amministrative in capo ad un unico responsabile del progetto, ossia la Comunità montana della Valnerina.
60.
La collaborazione tra la parte italiana e quella francese corrisponde alla finalità generale della politica strutturale, enunciata
dall’art. 158 CE (alla data della decisione di concessione, art. 130 A del Trattato CE), di rafforzare la coesione economica
e sociale, al fine di promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme della Comunità. A dire della comunità montana impugnante,
la collaborazione era stata presentata dalla Commissione addirittura come un presupposto per la concessione di un contributo.
La nuova versione dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 4253/88, introdotta dal regolamento n. 2082/93 e non ancora applicabile
alla decisione di concessione, stabilisce espressamente che le azioni d’interesse transnazionale rivestono allo stesso tempo
un interesse particolare per la Comunità. Ai sensi dell’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 2082/93, sono necessari elementi
di collegamento transnazionali per giustificare misure comunitarie alla luce del principio di sussidiarietà. Pertanto, è possibile
che due progetti separati non avrebbero in alcun modo potuto essere ammessi ad un finanziamento.
61.
La semplificazione amministrativa attuata mediante la designazione di un interlocutore – ossia la Comunità montana della Valnerina
– risulta giustificata dall’esigenza di facilitare la gestione del finanziamento. Al riguardo, non vi sarebbe nulla da obiettare
neppure nel caso in cui la Commissione trasferisse a tale interlocutore l’intera responsabilità finanziaria, a condizione
che ciò venga chiarito in modo talmente inequivoco che l’interlocutore sia in grado di decidere consapevolmente se assumersi
tale responsabilità e in che modo eventualmente garantirsi. Come rilevato dal Tribunale, un sistema del genere sarebbe giustificato
nell’interesse dell’efficacia dell’azione comunitaria, sia sotto il profilo del principio di buona amministrazione che sotto
quello dell’obbligo di corretta gestione finanziaria del bilancio comunitario
(11)
.
62.
Pertanto, il Tribunale ben poteva ritenere, senza con ciò incorrere in errore di diritto, che la decisione di concessione
riguardasse non due progetti distinti, bensì un unico progetto. La Commissione non era neppure obbligata, nel decidere sulla
restituzione delle somme, a esaminare i due progetti separatamente, bensì poteva fondare la propria decisione su una valutazione
complessiva delle irregolarità. Tuttavia, ciò non esclude nella presente fattispecie – dove sono stati riuniti due progetti
in ampia misura distinti – che vengano prese in considerazione, nel valutare il carattere proporzionato della richiesta di
restituzione, la responsabilità dei singoli partecipanti per le irregolarità commesse e la buona riuscita dei sottoprogetti.
63.
Occorre dunque respingere il primo ed il secondo motivo di impugnazione.
B –
Quanto ai restanti motivi di impugnazione
64.
I restanti motivi di impugnazione riguardano la constatazione delle irregolarità in connessione alla parte di progetto di
cui era responsabile la Comunità montana della Valnerina, la partecipazione di quest’ultima alle operazioni di accertamento
delle irregolarità, nonché il carattere proporzionato della richiesta di restituzione di tutti i finanziamenti rimasti nella
disponibilità della detta comunità montana.
1. Quanto al terzo motivo di impugnazione: le singole irregolarità
65.
Con il terzo motivo di impugnazione la Comunità montana della Valnerina sostiene che il Tribunale, nell’esaminare le censure
mosse in primo grado contro l’accertamento delle singole irregolarità effettuato dalla Commissione, ha compiuto una falsa
applicazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 e della decisione di concessione, è venuto meno all’obbligo di motivazione
ed ha seguito un iter argomentativo illogico.
a) Quanto alla prima irregolarità: la produzione di un film da parte della società «Romana Video»
66.
Il sesto trattino del nono ‘considerando’ della decisione impugnata è così formulato:
«[La Comunità montana della Valnerina] ha imputato e ha dichiarato di aver pagato, alla società “Romana Video”, un importo
di 98 255 000 ITL (50 672 ECU), per la realizzazione di una videocassetta nell’ambito del progetto. Al momento del controllo
(25 e 26 marzo 1998) restavano ancora da pagare 49 000 000 ITL. [La detta comunità montana] ha dichiarato che tale importo
non sarebbe stato pagato perché rappresentava il prezzo di vendita dei diritti sulla videocassetta alla società realizzatrice.
[Essa] ha presentato una spesa superiore di 49 000 000 ITL alla spesa effettiva».
67.
Sul punto il Tribunale ha affermato che né il regolamento n. 4253/88 né la decisione di concessione vietano esplicitamente
al beneficiario del contributo di ricavare un utile dai risultati ottenuti grazie a quest’ultimo
(12)
. Secondo il Tribunale, però, data la simultaneità dei negozi posti in essere e della compensazione attuata tra la ricorrente
e la società Romana Video già nel corso dell’esecuzione del progetto, la Commissione poteva validamente ritenere che, più
che aver tratto un utile dal risultato conseguito grazie al contributo, la ricorrente avesse in realtà pagato per la realizzazione
di tale azione del progetto solo la somma risultante dalla compensazione. Il Tribunale ha ritenuto che ciò costituisse un’irregolarità
(13)
.
68.
Nondimeno, la Comunità montana della Valnerina sostiene che essa era legittimata ad imputare l’integralità delle spese indicate
e a vendere con successivo negozio i diritti di commercializzazione del film.
69.
A ciò la Commissione replica affermando che qualsiasi beneficiario di una sovvenzione comunitaria deve comprovare le spese
ammissibili al finanziamento. Onere questo che non sarebbe stato assolto dalla Comunità montana della Valnerina in relazione
alla produzione del film.
70.
Come constatato anche dal Tribunale, giustamente la Comunità montana della Valnerina sostiene che nessuna disposizione vieta
di ricavare un utile dai risultati ottenuti grazie al contributo. Tuttavia, la detta comunità neppure contesta il fatto che,
ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione di concessione, l’erogazione del sussidio è possibile sotto il profilo giuridico
soltanto qualora vengano sostenute spese ammissibili al finanziamento. Può configurare un conseguimento di utili non idoneo
a ridurre l’ammontare delle spese finanziabili soltanto una vera operazione di sfruttamento economico effettuata a condizioni
di mercato, e non anche un semplice negozio apparente il cui unico scopo sia di gonfiare le spese.
71.
La questione se nel caso di specie sussista una vera operazione di sfruttamento economico oppure un semplice negozio apparente
costituisce l’oggetto di una valutazione di fatto. Tale valutazione può essere sottoposta al controllo della Corte nell’ambito
del giudizio di impugnazione soltanto sotto il profilo di un eventuale snaturamento degli elementi di prova prodotti
(14)
. Un tale snaturamento non è stato tuttavia neppure dedotto dalla comunità montana impugnante.
72.
La Corte può inoltre verificare se il Tribunale abbia violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente. La Comunità montana
della Valnerina sembra affermare che la motivazione del Tribunale è contraddittoria laddove riconosce la possibilità di ricavare
un utile dai risultati dell’azione di finanziamento, consentendo però alla Commissione di vedere nella vendita dei diritti
di commercializzazione del film un motivo di riduzione delle spese. Il Tribunale ha tuttavia indicato le ragioni per le quali
non ha ritenuto sussistente un’operazione di sfruttamento economico, consistenti in particolare nel fatto che la Commissione
poteva validamente desumere dalla simultaneità dei negozi posti in essere che i costi fossero stati corrispondentemente diminuiti
(15)
. Tale constatazione è plausibile. Infatti, dall’astratta possibilità di un lecito sfruttamento economico non consegue necessariamente
che il negozio concluso nella fattispecie fosse anche in concreto un’operazione di sfruttamento economico.
b) Quanto alla seconda irregolarità: le spese per il personale
73.
Il settimo trattino del nono ‘considerando’ della decisione impugnata è così formulato:
«[La Comunità montana della Valnerina] ha imputato al progetto un importo di 202 540 668 ITL (104 455 ECU) che rappresenta
il costo relativo al lavoro di cinque persone per la parte del progetto “informazione turistica”. Per tale spesa [essa] non
ha presentato alcun documento giustificativo (contratti di lavoro, descrizione dettagliata delle attività svolte)».
74.
Il nono trattino del nono ‘considerando’ della decisione impugnata è così formulato:
«[La Comunità montana della Valnerina] ha dichiarato un importo di 152 340 512 ITL (78 566 ECU) per spese di personale connesse
alle attività diverse dall’informazione turistica. [Essa] non ha presentato documenti atti a dimostrare la realtà delle prestazioni
e il loro legame diretto con il progetto».
75.
Al riguardo il Tribunale ha constatato che la Commissione non è incorsa in errore laddove ha concluso che la ricorrente non
le aveva presentato documenti giustificativi idonei a provare che le spese per il personale imputate al progetto fossero in
rapporto diretto con l’esecuzione di quest’ultimo e fossero congrue
(16)
.
76.
La Comunità montana della Valnerina reputa di aver fornito documenti giustificativi sufficienti, mediante tabelle indicanti
i nominativi delle persone interessate, una stima del tempo dedicato da queste ultime al progetto, le loro retribuzioni, nonché
i relativi costi per l’esecuzione del progetto. A suo avviso, la legittimità delle spese suddette si ricava inoltre già dal
fatto che il progetto è stato effettivamente realizzato.
77.
Tuttavia, anche in relazione a tale punto occorre richiamare il fondamentale principio disciplinante i finanziamenti comunitari,
secondo cui la Comunità può sovvenzionare unicamente spese effettivamente sostenute. Oltre a ciò, il Tribunale rinvia giustamente
al punto 3 dell’allegato II della decisione di concessione, secondo il quale «[g]li oneri per il personale (...) devono rapportarsi
direttamente all’esecuzione dell’azione ed essere congrui a detta esecuzione»
(17)
. Pertanto, la prova dell’avvenuta realizzazione di un progetto non è sufficiente per giustificare una specifica sovvenzione.
Piuttosto, il beneficiario della sovvenzione deve comprovare concrete spese per il personale corrispondenti alle condizioni
fissate per il finanziamento.
78.
La questione se i documenti giustificativi delle spese per il personale prodotti dalla Comunità montana della Valnerina soddisfino
i detti requisiti costituisce l’oggetto di una valutazione di fatto che non può essere sottoposta al controllo della Corte
(18)
.
79.
I motivi per i quali il Tribunale è pervenuto alla conclusione che le spese per il personale non sono state sufficientemente
dimostrate risultano congruamente illustrati ai punti 91-93 della sentenza impugnata. In essi il giudice di primo grado ha
chiarito come i giustificativi forniti dalla Comunità montana della Valnerina non provino che le spese per il personale siano
state determinate dalla realizzazione del progetto, e neppure consentano una valutazione della congruità delle spese medesime.
c) Quanto alla terza irregolarità: le spese generali
80.
Il decimo trattino del nono ‘considerando’ della decisione impugnata è così formulato:
«[La Comunità montana della Valnerina] ha imputato al progetto un importo di 31 500 000 ITL (26 302 ECU) per spese generali
(affitto di due uffici, riscaldamento, elettricità, acqua e pulizia). Tale imputazione non è corroborata da alcun documento
giustificativo».
81.
Al riguardo il Tribunale ha precisato che l’irregolarità constatata dalla Commissione in ordine alle spese generali riguardava
solo una parte delle spese che la Comunità montana della Valnerina aveva imputato al progetto a tale titolo. Secondo il Tribunale,
si trattava soltanto delle spese relative all’utilizzazione, ai fini del progetto, di locali che la ricorrente aveva già occupato
prima della concessione del contributo
(19)
. Il detto giudice ha constatato che la Commissione poteva legittimamente ritenere che tali spese sarebbero state sostenute
dalla detta comunità montana anche a prescindere dalla realizzazione del progetto, e ha affermato che la loro imputazione
costituiva pertanto un’irregolarità
(20)
.
82.
La Comunità montana della Valnerina limita la propria doglianza al fatto che il Tribunale ha considerato sufficiente al riguardo
una supposizione della Commissione, laddove avrebbe invece dovuto richiedere la prova del fatto che effettivamente le spese
non erano state sostenute. Tuttavia, anche in questo caso la censura dedotta riguarda l’accertamento e la valutazione di circostanze
di fatto, che non possono essere oggetto di riesame nell’ambito di un giudizio di impugnazione
(21)
.
d) Quanto alla quarta irregolarità: il contratto di consulenza con lo studio Mauro Brozzi
83.
All’ottavo trattino del nono ‘considerando’ della decisione impugnata la Commissione si esprime nei seguenti termini:
«È stato imputato al progetto un importo di 85 000 000 ITL (43 837 ECU) per spese di consulenza della Mauro Brozzi Associati
S.A.S. Tale spesa non è corroborata da documenti giustificativi che permettano di accertare la realtà e la natura esatta delle
prestazioni fornite».
84.
Sul punto il Tribunale ha constatato che, nonostante l’esplicita richiesta della Commissione, la Comunità montana della Valnerina
non ha fornito i documenti giustificativi richiesti. A suo giudizio, pertanto, la constatazione di irregolarità della Commissione
era legittima
(22)
.
85.
Tuttavia, la Comunità montana della Valnerina ritiene che i fatti di cui sopra non siano idonei a configurare alcuna grave
irregolarità.
86.
In tal modo, però, la detta comunità trascura il fatto che – come già chiarito –, ai sensi del punto 3 dell’allegato II della
decisione di concessione, le spese possono essere finanziate soltanto qualora siano direttamente riferite all’esecuzione dell’azione
e siano congrue rispetto a tale esecuzione
(23)
. Pertanto, l’imputazione di spese per le quali non sia stata fornita una prova in tal senso costituisce un’irregolarità.
e) Quanto alla quinta irregolarità: l’impianto di irrigazione
87.
Nell’undicesimo trattino del nono ‘considerando’ della decisione impugnata, la Commissione ha affermato quanto segue:
«Nell’ambito dell’azione “coltura della spelta e dei tartufi” la decisione [di concessione] prevedeva la realizzazione di
investimenti per il miglioramento dei sistemi di irrigazione per la coltura dei tartufi, per un importo di 41 258 ECU. Tali
investimenti non sono stati realizzati e alla Commissione non è stata fornita alcuna spiegazione al riguardo».
88.
Il Tribunale ha constatato in proposito che la Comunità montana della Valnerina non aveva fornito alcun documento giustificativo
delle relative spese, sicché queste non avrebbero potuto essere imputate.
89.
La detta comunità montana asserisce che in tale contesto il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione una perizia
da essa prodotta. Il Tribunale non avrebbe potuto neppure censurare il fatto che essa, anni dopo la realizzazione di un impianto
di irrigazione sperimentale di emergenza ad opera di un terzo durante estati siccitose, non fosse più in grado di comprovare
le spese sostenute.
90.
Per quanto riguarda la perizia presentata al Tribunale, questa fa riferimento unicamente al fatto che l’espressione «impianti
di irrigazione di riserva», utilizzata nell’ambito di questo specifico progetto, deve essere intesa nel senso indicato dalla
Comunità montana della Valnerina, e inoltre che le spese previste erano adeguate alla luce dei prezzi usualmente assunti a
riferimento per i finanziamenti di spese nell’ambito del FEAOG. Tuttavia, ciò non riveste nella fattispecie alcuna importanza.
Infatti, il Tribunale ha lasciato impregiudicata la questione relativa a quali azioni avrebbero dovuto essere realizzate in
forza della decisione di concessione.
91.
Il Tribunale ha fondato la propria decisione unicamente sul fatto che le azioni asseritamente realizzate non erano state comprovate
mediante documenti giustificativi. Come già chiarito, sono ammesse al finanziamento soltanto le spese comprovate da documenti
giustificativi
(24)
. Quanto alle difficoltà di fornire tale prova, occorre fare rinvio al punto 6 dell’allegato II della decisione di concessione,
secondo il quale il beneficiario del contributo deve conservare tutti i documenti giustificativi e metterli a disposizione
della Commissione. Se la Comunità montana della Valnerina non disponeva dei giustificativi di spesa necessari, non sarebbe
stata neppure legittimata ad imputare tali spese.
f) Conclusione parziale in merito al terzo motivo di impugnazione
92.
Alla luce di quanto sopra, occorre respingere il terzo motivo di impugnazione.
2. Quanto al quarto motivo di impugnazione: violazione dei diritti della difesa
93.
Con questo motivo la Comunità montana della Valnerina deduce una violazione dei diritti della difesa da parte del Tribunale,
consistente nel fatto che tale giudice non avrebbe censurato presunti vizi procedurali verificatisi nel corso di un’ispezione
della Commissione. In particolare, in occasione di tale ispezione, non sarebbe stato redatto alcun processo verbale e non
sarebbe stato formato un elenco dei documenti fotocopiati.
94.
Tale motivo è irricevibile, in quanto la detta comunità montana non indica i punti della sentenza contro i quali rivolge le
proprie doglianze, bensì si limita a reiterare argomenti da essa già proposti in primo grado. Il Tribunale ha già respinto
il corrispondente motivo di ricorso dedotto in primo grado, a motivo del fatto che la comunità montana ricorrente aveva avuto,
indipendentemente dall’ispezione, sufficienti possibilità di prendere posizione in merito agli addebiti della Commissione.
Il presente motivo di impugnazione non entra nel merito di tali constatazioni.
3. Quanto al quinto motivo di impugnazione: carattere proporzionato della richiesta di restituzione del contributo
95.
Con il quinto motivo, la Comunità montana della Valnerina si duole che il Tribunale abbia travisato la prescrizione di cui
all’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, che impone di adeguare le sanzioni alla colpa commessa secondo un criterio
di gradualità. A suo dire, le irregolarità ad essa addebitate sono di natura puramente formale. Di esse non sarebbe stata
fornita una prova sufficiente. Alla detta comunità montana non potrebbero addebitarsi né la trasmissione di informazioni fallaci
né un occultamento di dati, bensì soltanto un’insufficiente produzione di documenti giustificativi. Pertanto, sempre a suo
dire, l’annullamento della decisione di finanziamento e l’ingiunzione di restituzione di tutti gli acconti sarebbero sproporzionati.
La comunità montana impugnante svolge le medesime considerazioni anche in connessione al terzo motivo di impugnazione.
96.
Sul punto il Tribunale ha constatato che la realizzazione delle politiche di finanziamento giustifica l’imposizione di rigide
condizioni formali quanto all’imputazione delle spese, e che le irregolarità constatate su tale base potevano giustificare
la richiesta di restituzione degli acconti versati alla Comunità montana della Valnerina
(25)
.
97.
Nel procedere alle constatazioni di cui sopra, il Tribunale muove da considerazioni giuridiche corrette. L’art. 24, n. 2,
del regolamento n. 4253/88 prevede espressamente che la Commissione possa ridurre o sospendere il contributo concesso per
un progetto qualora si verifichi un’irregolarità o una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione
dell’azione o della misura e per tale modifica non sia stata previamente richiesta l’approvazione della Commissione. Di conseguenza,
la Commissione non è obbligata a chiedere la restituzione dell’intero contributo finanziario, bensì può decidere discrezionalmente
se chiedere tale restituzione ed eventualmente la percentuale delle somme da rimborsare. Alla luce del principio di proporzionalità,
la Commissione deve esercitare tale potere discrezionale in modo tale che gli acconti di cui si pretende la restituzione siano
commisurati alle irregolarità. Tuttavia, la Commissione non è tenuta a limitarsi a richiedere la restituzione degli importi
che non sono giustificati a causa delle irregolarità. Piuttosto, è possibile che, in particolare, gli obiettivi di un’efficiente
amministrazione degli aiuti comunitari e dell’introduzione di un deterrente ai comportamenti truffaldini giustifichino la
ripetizione di acconti dei quali solo una parte sia interessata dalle irregolarità
(26)
.
98.
La questione se nel presente caso – nel quale le irregolarità riguardavano il 30% dei costi previsti – la Commissione fosse
legittimata a pretendere la restituzione di tutti gli acconti versati alla Comunità montana della Valnerina riguarda la natura
e l’entità delle violazioni. Si tratta dunque, anche in questo caso, dell’accertamento e della valutazione di circostanze
di fatto, che non possono essere oggetto di riesame nell’ambito di un giudizio di impugnazione
(27)
.
99.
Pertanto, occorre respingere anche il quinto motivo di impugnazione.
VI – Sulle spese
100.
Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, letto in combinato disposto con gli artt. 118 e 69, § 3, del medesimo
regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna
parte sopporti le proprie. Nel presente caso entrambe le parti risultano soccombenti nelle impugnazioni rispettivamente proposte.
Tali impugnazioni risultano di valore all’incirca equivalente. Pertanto, ciascuna delle parti va condannata a sopportare le
proprie spese.
VII – Conclusione
101.
Alla luce di quanto sopra esposto, propongo alla Corte di statuire come segue:
- «1)
- L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.
- 2)
- Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese».
- 1 –
- Lingua originale: il tedesco.
- 2 –
- Il progetto continua addirittura ad essere presentato dalla Commissione come caso di studio nel Leader Seminar «Challenges
and methodology of transnational Cooperation», sul sito http://europa.eu.int/comm/archives/leader2/rural-en/coop/truffe.htm,
visitato il 23 febbraio 2005.
- 3 –
- Regolamento del Consiglio 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto
riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della
Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1).
- 4 –
- Regolamento del Consiglio 20 luglio 1993 (GU L 193, pag. 20).
- 5 –
- Punti 7 e segg.
- 6 –
- Ciò risulta anche da un inciso tra parentesi contenuto all'art. 5 della decisione di concessione.
- 7 –
- V. sentenza 16 giugno 1994, causa C-39/93 P, SFEI e a./Commissione (Racc. pag. I-2681, punti 25 e 26).
- 8 –
- Sentenza del Tribunale, punto 52.
- 9 –
- Sentenza del Tribunale, punti 58 e segg.
- 10 –
- Sentenza del Tribunale, punto 53.
- 11 –
- Sentenza del Tribunale, punto 53.
- 12 –
- Va tuttavia osservato che, ai sensi del punto 8 dell'allegato II della decisione di concessione, la Commissione poteva pretendere
che la Comunità montana della Valnerina tenesse a disposizione il film, senza costi aggiuntivi, quale risultato della realizzazione
del progetto. Qualora la cessione dei diritti di commercializzazione del film ostasse ad un tale ritrasferimento dei risultati,
essa metterebbe globalmente in discussione il raggiungimento di un risultato finanziabile e dunque il riconoscimento delle
spese sostenute. Tuttavia, in definitiva, la questione non necessita di essere risolta, in quanto le constatazioni della Commissione
e del Tribunale sono da essa indipendenti.
- 13 –
- Punti 79 e 81 della sentenza.
- 14 –
- Sentenza 15 giugno 2000, causa C-237/98 P, Dorsch Consult (Racc. pag. I-4549, punti 35 e segg.).
- 15 –
- Punto 79 della sentenza.
- 16 –
- Punto 95 della sentenza.
- 17 –
- Punto 89 della sentenza.
- 18 –
- V. supra, paragrafo 71.
- 19 –
- Punto 105 della sentenza.
- 20 –
- Punto 106 della sentenza.
- 21 –
- V. supra, paragrafo 71.
- 22 –
- Punti 116 e segg. della sentenza.
- 23 –
- V. supra, paragrafo 77.
- 24 –
- V. supra, paragrafo 71.
- 25 –
- Punti 142 e segg. della sentenza.
- 26 –
- Sentenza 24 gennaio 2002, causa C-500/99 P, Conserve Italia/Commissione (Racc. pag. I-867, punto 89). V. anche le conclusioni
presentate in tale causa dall'avvocato generale Alber il 12 luglio 2001 (Racc. pag. I-869, paragrafi 94 e segg.).
- 27 –
- V. supra, paragrafo 71.