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Document 62003CC0150

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 11 marzo 2004.
Chantal Hectors contro Parlamento europeo.
Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Agenti temporanei presso i gruppi politici del Parlamento europeo - Assunzione - Rigetto di una candidatura - Motivazione - Obbligo di motivazione specifica.
Causa C-150/03 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-08691

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:146

Conclusions

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate l'11 marzo 2004(1)



Causa C-150/03 P



Chantal Hectors
contro



«Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado – Dipendenti – Agenti temporanei – Parlamento europeo – Gruppi parlamentari – Procedimento di selezione – Colloquio individuale non contemplato nelle disposizioni del bando di concorso – Comitato ad hoc – Elenco dei candidati proposti – Assunzione dell'ultimo candidato indicato nella relazione – Reclamo del candidato situato al primo posto – Rigetto – Difetto di motivazione»






1.        La sig.ra. Hectors, candidata ad un posto di agente temporaneo di lingua olandese per il gruppo parlamentare del Partito Popolare Europeo e Democratici Europei (in prosieguo: il «PPE‑DE»), ha proposto ricorso di annullamento contro la sentenza pronunciata il 23 gennaio 2003  (2) dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado.

2.        Il presente giudizio di impugnazione offre alla Corte di giustizia l’occasione per precisare la portata del potere discrezionale attribuito alle autorità amministrative dell’Unione europea competenti ai fini dell’assunzione di agenti temporanei.

I – Contesto normativo

A – Lo Statuto del personale delle Comunità europee

3.        L’art. 25, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee  (3) (in prosieguo: lo «Statuto»), dispone che le decisioni individuali adottate in applicazione dello Statuto stesso devono essere comunicate immediatamente per iscritto all’interessato e che, qualora si tratti di decisioni prese a suo carico, devono essere debitamente motivate.

B – Il Regime applicabile agli altri agenti

4.        Ai termini dell’art. 2, lett. c), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee  (4) (in prosieguo: il «Regime»), le persone assunte da un gruppo politico del Parlamento europeo, che non siano state scelte tra i funzionari della Comunità, rivestono la qualifica di agenti temporanei. Quanto alla disciplina dei loro obblighi e diritti, l’art. 11 rimanda agli artt. 11‑26 dello Statuto.

C – Il Regolamento interno del Parlamento europeo 15 marzo 1989

5.        Il regolamento interno dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo relativo all’assunzione di funzionari e altri agenti  (5) (in prosieguo: il «Regolamento interno») prevede, all’art. 8, che la selezione degli agenti temporanei per i gruppi politici avvenga sulla base delle indicazioni di un organo ad hoc, designato dall’autorità delegata a concludere i contratti d’assunzione (in prosieguo: l’«autorità per le assunzioni»), del quale fa parte un membro proposto dal Comitato del personale.

6.        L’art. 9, dopo aver precisato che il bando di concorso deve venire pubblicato, traccia le linee generali del procedimento, specificando che, una volta esaminata la documentazione di ogni candidato, sulla base dei criteri stabiliti per definire il posto da ricoprire, il detto organo sottopone all’autorità per le assunzioni una lista di candidati in possesso dei requisiti previsti.

D – Le norme che disciplinano i procedimenti per l’assunzione del personale del PPE-DE

7.        Il gruppo parlamentare PPE‑DE ha elaborato una serie di norme relative all’assunzione del personale; in base alla quinta di queste, la procedura si svolge dinanzi ad una commissione esaminatrice, la quale elabora le prove scritte ed orali, stabilendo il punteggio minimo necessario per superare l’esame, il numero dei concorrenti inclusi nell’elenco di riserva, nonché la durata di quest’ultimo.

8.        In base alla sesta norma, la detta commissione presenta alla Presidenza del gruppo una proposta con i candidati che hanno superato le prove indicando la relativa graduatoria. Qualora il posto da ricoprire sia uno solo, la scelta viene effettuata fra i tre primi classificati indicati dalla relazione.

II – Presupposti dell’impugnazione

A – I fatti di causa

9.        La sentenza impugnata (punti 5‑21) riporta, per quanto rileva ai fini del presente ricorso, i seguenti fatti:

Il gruppo PPE‑DE pubblicava un annuncio di posto vacante per un posto di amministratore di lingua olandese, in regime di agente temporaneo, con funzioni di analisi e studio delle attività proprie del gruppo.

Nel bando si richiedeva: 1) formazione di livello universitario, attestata da un diploma, oppure esperienza professionale equivalente; 2) conoscenza approfondita della struttura istituzionale dell’Unione europea e delle sue attività; 3) capacità di svolgere, seguendo linee direttive generali, attività di concetto, analisi e sintesi; 4) conoscenza delle finalità programmatiche e delle attività del gruppo parlamentare, nonché delle politiche comunitarie (sarebbero state valutate positivamente conoscenze ed esperienze nel settore agricolo); 5) padronanza della lingua olandese e buon livello di conoscenza delle lingue tedesca, francese o inglese (sarebbe stata presa in considerazione la conoscenza di altre lingue comunitarie).

La sig.ra Hectors presentava la sua candidatura per iscritto in data 21 giugno 2000, prendendo parte alle prove scritte ed orali, che avevano luogo, rispettivamente, nei giorni 9 e 19 ottobre dello stesso anno.

In esito alle dette prove d’esame, il comitato ad hoc raccomandava per il posto da ricoprire la sig.ra Hectors (83,50 punti), la sig.ra L. (73,50 punti) e il sig. B. (65,25 punti).

I candidati selezionati venivano quindi convocati per un colloquio individuale con quattro membri della delegazione olandese del gruppo parlamentare; i colloqui avevano luogo il 7 novembre dello stesso anno.

Dopo aver ricevuto comunicazione, in data 20 novembre, dell’inclusione nell’elenco dei candidati idonei, la sig.ra Hectors, in assenza di notizie sugli ulteriori sviluppi del procedimento, chiedeva informazioni in merito in data 16 gennaio 2001.

La sua richiesta riceveva risposta con lettera 31 gennaio, nella quale il presidente del comitato la informava che era stato scelto il sig. B., aggiungendo:

«Nelle prove orali e scritte del 9 e 19 ottobre, Lei ha ottenuto 83,5 punti (su 100) risultando, di conseguenza, la prima in graduatoria.

Come di norma, la commissione esaminatrice ha trasmesso i nominativi dei tre candidati figuranti nei primi posti in graduatoria alla presidenza del gruppo [parlamentare] che ha deciso nei termini che Le ho già esposto.

Riporto, per Sua informazione, la seguente disposizione:

In conformità con l’articolo 9 [del Regolamento interno], la scelta compete all’autorità del gruppo Partito Popolare Europeo e Democratici Europei competente a concludere il contratto».

L’11 aprile seguente la sig.ra Hectors presentava, contro la nomina del sig. B. e il rigetto della sua candidatura, un reclamo che veniva respinto dal presidente del gruppo PPE‑DE il 28 maggio, sulla base del seguente rilievo:

«(…) l’articolo 30 dello Statuto (…)  (6) stabilisce che, per ogni concorso, l’autorità che ha il potere di nomina designa una commissione, la quale fissa un elenco di candidati idonei, spettando a detta autorità scegliere coloro che saranno nominati per i posti vacanti. Di conseguenza, la graduatoria dei candidati non è vincolante.

Ciò premesso, il Suo reclamo deve essere rigettato».

B – La domanda e gli argomenti dedotti in primo grado

10.      Il 6 agosto 2001 la sig.ra Hectors presentava ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, chiedendo, oltre alla condanna alle spese del Parlamento europeo, la revoca della nomina del sig. B., l’annullamento del rigetto della propria candidatura e l’annullamento della decisione 28 maggio 2001, nonché il riconoscimento del risarcimento del danno nella misura di un euro, in ragione dei danni e pregiudizi subiti.

11.      A sostegno della propria domanda la ricorrente deduceva due argomenti di carattere formale e tre di carattere sostanziale. I primi si riferivano al difetto di motivazione degli atti oggetto della controversia e all’inadeguatezza dello svolgimento del procedimento di selezione, poiché i candidati erano stati sottoposti a colloqui individuali non previsti dalle norme che disciplinano l’assunzione. Quanto alle censure di carattere sostanziale, occorre, ai fini della presente impugnazione, tenerne presenti due: quella relativa alla violazione dell’art. 12 del Regime, per mancata considerazione dell’interesse del servizio, e quella basata sull’asserita violazione del principio di uguaglianza fra uomini e donne.

12.      Il Parlamento europeo contestava la domanda, già rigettata integralmente nella decisione impugnata.

C – La motivazione della sentenza impugnata

1. Sul difetto di motivazione (punti 35‑46)

13.      Richiamandosi alla libertà di scelta di cui gode il presidente di un gruppo del Parlamento europeo nell’assunzione di agenti temporanei, il Tribunale di primo grado ritiene sufficiente l’argomento relativo al rispetto delle condizioni legali cui è subordinata la regolarità del procedimento di selezione, esigenza soddisfatta dalle risposte trasmesse alla sig.ra Hectors nelle comunicazioni del 31 gennaio e del 28 maggio 2001.

2. Sulla violazione degli artt. 29 e 30 dello Statuto, delle norme del bando di concorso e del principio patere legem quam ipse fecisti (punti 93‑108)

14.      A parere del Tribunale, le norme che disciplinano l’assunzione dei dipendenti di ruolo non sono applicabili alla fattispecie dell’assunzione di un agente temporaneo, disciplinata invece dal Regime e, nel caso in esame, dal Regolamento interno. L’autorità per l’assunzione dispone di ampi poteri per organizzare le prove e, di conseguenza, per disporre colloqui individuali, sebbene non previamente programmati.

3. Sulla violazione dell’art. 12 del Regime (punti 65‑78)

15.      Nella sentenza si osserva che l’Amministrazione, scegliendo il sig. B., non ha oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale, giacché dal curriculum vitae risulta che la persona prescelta è in possesso dell’esperienza richiesta dal bando, persino superiore a quella della ricorrente nel settore della politica agricola comunitaria.

4. Sulla violazione del principio di uguaglianza (punti 117‑128)

16.      Secondo il Tribunale di primo grado, il fatto che la sig.ra Hectors fosse incinta di sei mesi all’epoca dello svolgimento delle prove, circostanza nota ai membri della delegazione olandese che la intervistarono, non consente di presumere una discriminazione, in quanto il Parlamento europeo non era tenuto a dimostrare di aver rispettato il principio di uguaglianza. Ad ogni modo, scegliendo il sig. B., l’autorità incaricata dello svolgimento del concorso non ha commesso un errore di valutazione, né ha violato il divieto di operare, in materia di lavoro, discriminazioni ingiustificate in base al sesso.

III – Ricorso contro la sentenza del Tribunale

17.      La ricorrente deduce quattro motivi di ricorso.

18.      Con il primo contesta al Tribunale di non aver censurato l’irregolare organizzazione di colloqui fra i candidati ed i membri della delegazione olandese del gruppo parlamentare. L’autorità per le assunzioni avrebbe ignorato le regole che essa stessa si era data, violando i principi di legalità, certezza del diritto e proporzionalità.

19.      Il secondo motivo del ricorso attiene all’obbligo generale di motivazione, che il Tribunale di primo grado avrebbe leso nel ritenere corretto che gli atti impugnati si fondino sul semplice riferimento alle regole formali applicabili. Secondo la sig.ra Hectors, nel momento in cui l’autorità per le assunzioni decise di discostarsi dalla graduatoria fissata nella proposta della commissione esaminatrice, avrebbe dovuto spiegare tale decisione in maniera dettagliata. Inoltre, la reciproca fiducia fra l’agente temporaneo ed i membri del gruppo politico nazionale datore di lavoro non sarebbe connessa con l’obbligo di esporre le ragioni della decisione poiché, altrimenti, il procedimento volto a garantire la nomina del candidato migliore risulterebbe inutile. In effetti, qualora la fiducia personale costituisse l’elemento determinante per la scelta, non sarebbe necessario alcun procedimento di selezione.

20.      Con il terzo motivo, la ricorrente si richiama all’art. 12 del Regime ed alla nozione di interesse del servizio che la sentenza impugnata violerebbe, non essendo il sig. B., a detta della ricorrente, il candidato più idoneo, se si paragona l’esperienza di entrambi. Poiché tale disposizione imporrebbe l’assunzione del concorrente più qualificato, le capacità del prescelto non dovrebbero essere solo «sufficienti», bensì «le migliori».

21.      Da ultimo, la sig.ra Hectors lamenta che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’applicare il principio di uguaglianza, poiché la circostanza del suo stato interessante, unitamente al fatto che la scelta sia caduta sull’unico uomo fra i preselezionati, il quale, oltretutto, era l’ultimo fra i proposti, con quasi 20 punti in meno rispetto al primo in graduatoria, costituirebbero indizi della lamentata disparità di trattamento. In presenza di una comprovata violazione dell’art. 12 del Regime e dell’interesse del servizio, nonché di un errore di valutazione nel preferire la candidatura del sig. B., la sentenza impugnata, non esigendo dal Parlamento europeo la prova che nella sua scelta non vi era intento discriminatorio, violerebbe il summenzionato principio.

IV – Analisi del ricorso

A – I primi due motivi

22.      Il ricorso della sig.ra Hectors presenta due tipi di censure. Alcuni motivi sono di carattere formale (il primo e il secondo), altri (gli ultimi due) attengono al contenuto stesso della decisione amministrativa contestata. Appare opportuno esaminare anzitutto i primi due poiché, ove risultassero fondati, sarebbe superfluo esaminare i restanti, la cui analisi verrebbe effettuata unicamente a titolo meramente subordinato.

23.      La prima parte del ricorso della sig.ra Hectors presenta significativo interesse laddove pone in discussione l’ampiezza del potere discrezionale dell’amministrazione nell’assunzione degli agenti temporanei. Conoscere le caratteristiche di questi dipendenti comunitari aiuta a comprendere l’essenza del sistema.

1. Alcune nozioni preliminari relative agli agenti temporanei e alla loro assunzione

24.      Dall’art. 283 CE (ex art. 212 del Trattato CE  (7) ) emerge che il personale delle Comunità è composto da dipendenti di ruolo («funzionari») ed agenti, restando impregiudicata per le istituzioni la possibilità di utilizzare, eventualmente, altre forme di contratti per fare fronte a necessità contingenti  (8) .

25.      La categoria degli agenti raggruppa quattro tipi: agenti temporanei, ausiliari, locali e speciali (art. 1 del Regime)  (9) . In dottrina è stata evidenziata  (10) l’impossibilità per qualsiasi amministrazione di espletare i propri compiti unicamente con il personale fisso, a causa degli inevitabili aumenti congiunturali del carico di lavoro, o dell’imprescindibile necessità di ricorrere occasionalmente a persone qualificate o specializzate in determinati settori, le quali non figurano d’ordinario negli organici del pubblico impiego.

26.      L’importanza degli agenti è cresciuta con il passare degli anni: essi possono ormai occupare, al pari dei dipendenti di ruolo («funzionari»), posti fissi  (11) e svolgono mansioni simili, partecipando al nucleo delle attività comunitarie, di modo che il confine che separa gli uni dagli altri risulta sfumato  (12) . Ciò non di meno, resta inalterato un limite, che i primi ancora non possono superare: la continuità del rapporto lavorativo. Mentre i dipendenti di ruolo ottengono una nomina che ha carattere definitivo  (13) , gli agenti non godono di questa stabilità del rapporto di lavoro.

27.      Sotto la denominazione di «agenti temporanei» convivono figure diverse. Accanto a soggetti che occupano un posto temporaneo ve ne sono altri, nominati per ricoprire a tempo determinato un posto permanente; altri ancora lavorano al servizio dei membri delle istituzioni o dei gruppi di un’istituzione (art. 2 del Regime). Quest’ultima categoria unisce alla precarietà della funzione una relazione con il superiore caratterizzata dall’intuitus personae.

28.      In tal modo, dunque, la distinzione fra dipendenti di ruolo ed agenti, specialmente agenti temporanei, non sta tanto nella natura dell’incarico che svolgono, quanto piuttosto nel carattere del loro rapporto con l’Amministrazione  (14) . Pertanto, le norme dello Statuto (artt. 11‑26) che sanciscono i diritti e gli obblighi dei dipendenti di ruolo si applicano in blocco agli agenti temporanei, senza ulteriori adeguamenti oltre a quelli necessari, derivanti dal carattere interinale dell’incarico.

29.      Il Regime non contempla alcun tipo di procedura per nominare in ruolo gli agenti temporanei; tuttavia, la constatazione che, in certe occasioni, l’indeterminatezza della durata del contratto sfiora la stabilità, ha condotto la Commissione  (15) a sottoporre la selezione di alcune categorie di agenti a procedimenti simili a quelli istituiti per i dipendenti di ruolo, pubblicando i requisiti generali di ammissione e le caratteristiche del lavoro proposto, nonché ponendo in essere una procedura concepita come un concorso per meriti, nel quale interviene un comitato consultivo che ha il potere di sottoporre proposte all’autorità delegata a concludere contratti di assunzione  (16) . Il modello è stato ripreso dal Parlamento europeo, anche nel caso di incarichi di fiducia, come quello che ha dato origine alla presente controversia.

30.      Non si riscontra, quindi, alcun elemento nel Regime che imponga di seguire una determinata procedura per la selezione degli agenti temporanei; tuttavia, nel momento in cui un’istituzione, nell’esercizio della sua potestà di auto‑organizzazione, ne predispone una, è tenuta a rispettarla scrupolosamente, al fine di scegliere la persona con «le più alte qualità di competenza, rendimento ed integrità» (art. 12, n. 1, del Regime).

31.      Per quanto attiene a posti come quello in discussione, caratterizzati da un particolare rapporto di fiducia fra le parti, l’autorità delegata a concludere i contratti di assunzione gode di un ampio potere discrezionale nella scelta del candidato più idoneo; tuttavia, questo potere non va confuso con l’arbitrio. Una volta offerto il posto, nel caso in cui vi siano vari candidati idonei, la decisione non è completamente libera, restando assoggettata a determinati limiti che, per quanto concerne il caso in esame, appare necessario esaminare.

2. Il colloquio individuale nella procedura di selezione di persone che devono ricoprire un incarico di fiducia

32.      L’ampia discrezionalità di cui gode l’autorità per le assunzioni non le permette di discostarsi dai limiti imposti  (17) , dato che nessuno può validamente violare i suoi propri atti, come sostenuto dalla ricorrente richiamando la massima latina patere legem quam ipse feristi («rispetta la legge che tu stesso hai creato»).

33.      Di conseguenza, appare censurabile omettere una fase procedimentale prevista o aggiungere una verifica non contemplata nella procedura adottata. Come ho avuto occasione di porre in evidenza nelle conclusioni presentate nelle cause risolte con la sentenza Aalborg Portland/Commissione e a.  (18) , i vizi di forma non hanno vita propria, separata dalla sostanza della controversia. Un errore procedurale determina la nullità della decisione quando determini una pronuncia sostanzialmente errata, o quando, a causa di tale errore, non risulti possibile valutare la decisione stessa. Per questo motivo, l’art. 230 CE (ex art. 173 del Trattato CE), nello stabilire i poteri della Corte di giustizia nel procedimento di annullamento, fa riferimento alla «violazione delle forme sostanziali». Non è quindi sufficiente una qualsiasi infrazione al procedimento di selezione, dovendo ricorrere un errore che impedisca il conseguimento dell’obiettivo di garantire la legittimità, l’adeguatezza e l’opportunità della decisione, di modo che risultino salvaguardati i diritti degli interessati, essendo stata prescelta la persona più idonea, ed avendo tutti i candidati concorso in parità di condizioni.

34.      Ne consegue che il reclamo della sig.ra Hectors si stempera; sebbene lo svolgimento di colloqui, non previsti dalle norme che disciplinano il concorso, con i tre candidati preselezionati non coincidesse con l’intento di assumere il candidato maggiormente idoneo a ricoprire il posto offerto, nulla permette di affermare che, qualora detti colloqui non avessero avuto luogo, la sig.ra Hectors sarebbe stata la prescelta. Ciò nemmeno le causò pregiudizio rispetto agli altri, diminuendo le sue possibilità, tenuto conto che per tutti i candidati costituiva una fase prevedibile, stante la natura del posto vacante offerto.

35.      Inoltre, la prova contestata non solo appare giustificata e ragionevole, bensì anche consigliabile, in quanto il rapporto di fiducia con i membri del PPE‑DE costituisce un aspetto significativo dell’impiego. Nulla vi è, pertanto, di singolare né di irregolare nella predisposizione di alcuni colloqui dei membri olandesi del gruppo con le tre persone selezionate, visto che il prescelto avrebbe dovuto collaborare strettamente ai loro lavori parlamentari.

36.      Il Tribunale non ha quindi violato i principi di legalità, di certezza del diritto e di ragionevolezza nel dichiarare che, con l’organizzazione di colloqui individuali non menzionati nel bando di concorso, l’autorità per le assunzioni non ha esorbitato dal proprio potere discrezionale di fissare la procedura di concorso. Di conseguenza, il primo motivo di ricorso dev’essere respinto.

37.      Inoltre, la giurisprudenza richiamata dalla sig.ra Hectors è irrilevante ai fini pretesi. La menzionata sentenza del Tribunale nella causa Coget e a./Corte dei Conti si riferisce, infatti, ad un caso opposto al suo: i ricorrenti chiedevano che si svolgesse un colloquio in un procedimento in cui, a priori, ciò non era stato ritenuto necessario. La sentenza ha affermato che l’autorità per le assunzioni non è tenuta ad intervistare i concorrenti qualora tale verifica non sia contemplata dalla relativa disciplina (punti 136 e 137), aggiungendo tuttavia che nulla le impedisce di disporla. Allo stesso modo, sono prive di pertinenza, in questo senso, le sentenze della Corte di giustizia Ragusa/Commissione, cit. supra, nonché Parlamento/Volger  (19) , che vertono sull’omissione di fasi previste nel bando di concorso. La prima poiché, in ultima analisi, nella specie, la formalità contestata dal ricorrente non era stata omessa (punti 4, 5 e 18), e la seconda in quanto il colloquio individuale, fattore essenziale per la valutazione dei meriti dei candidati, non aveva avuto luogo nei confronti di un candidato, a differenza degli altri (punti 8‑16), per cui la ratio decidendi non fu tanto costituita da tale omissione, in astratto, quanto piuttosto dalla discriminazione sofferta. Infine, la stessa considerazione vale per le sentenze Pappas/Comitato delle Regioni  (20) e Robinson/Parlamento europeo  (21) , richiamate dalla sig.ra Hectors in udienza a sostegno della propria domanda, le quali vertono anch’esse su irregolarità procedurali consistenti in carenze: rispettivamente, mancanza di un secondo colloquio con i candidati e cancellazione di un esame comparativo dei meriti.

38.      D’altro canto, nessuna censura può essere rivolta al Tribunale perché, ritenendo giustificato il colloquio individuale in considerazione dell’intuitus personae in quanto non avrebbe leso la parità di trattamento fra le parti, avrebbe aggiunto al contraddittorio un argomento non dedotto dal convenuto. Al contrario, il Tribunale si è limitato, in ossequio al principio iura novit curia, ad analizzare proprio uno degli elementi che definiscono la figura dell’agente temporaneo in base all’art. 2, lett. c), del Regime.

3. La motivazione della decisione

39.      Nella sentenza impugnata è stato ritenuto che, in considerazione della natura del posto de quo, l’obbligo di motivazione sarebbe soddisfatto mediante il riferimento al rispetto delle condizioni cui è subordinata la regolarità del procedimento di assunzione (punto 41).

40.      Non vi è nulla da obiettare a questa affermazione, sempreché si consideri che rappresenta la soglia minima dell’obbligo assunto dal pubblico potere di giustificare le sue decisioni qualora incidano su diritti ed interessi altrui. L’art. 25 dello Statuto, applicabile agli agenti temporanei in virtù dell’art. 11 del Regime, impone di motivare le decisioni pregiudizievoli per il destinatario. L’interpretazione di questa norma ha acquisito una dimensione nuova da quando la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea  (22) ha riconosciuto che l’obbligo di motivazione costituisce un aspetto del diritto dei cittadini comunitari ad una buona amministrazione (art. 41, n. 2, terzo trattino).

41.      La decisione di respingere una candidatura e di assumere un altro candidato presenta siffatto carattere pregiudizievole, ragion per cui, senza dubbio, dev’essere adeguatamente motivata. Questo è l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, secondo la quale tali atti devono essere motivati per lo meno nella fase di rigetto del reclamo presentato da parte di un concorrente eliminato  (23) .

La portata di quest’obbligo dipende dalle circostanze di ogni singola fattispecie; poiché il suo obiettivo è quello di consentire al giudice di controllare la legittimità della decisione impugnata e, al tempo stesso, di fornire all’interessato le informazioni necessarie ai fini della legittima tutela dei suoi diritti 24  –V. sentenze 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione (Racc. pag. 1677, punto 15); 4 luglio 1983, causa 176/82, Nebe/Commissione (Racc. pag. 2475, punto 21); 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei Conti (Racc. pag. 2447, punto 36), nonché sentenza 13 dicembre 1989, causa C‑169/88, Prelle/Commissione (Racc. pag. 4335, punto 9)., sono da evitare le espressioni solenni, le clausole di stile e le enunciazioni astratte prive di legame diretto con le circostanze della specie, dato che, come ho segnalato in altra occasione 25  –V. paragrafo 19 delle mie conclusioni presentate all’udienza del 14 giugno 2001 nella causa la cui sentenza è stata pronunciata il 25 ottobre seguente, causa C‑120/99, Italia/Consiglio (Racc. pag. I‑7997)., la motivazione non è una formula di cortesia e tanto meno un rito, bensì si tratta, prima di tutto, di un elemento di razionalità nell’esercizio del potere che ne facilita il controllo, agendo anche come strumento di prevenzione degli arbitrii e come mezzo di difesa.

42.      In questa prospettiva, appaiono insufficienti gli elementi forniti alla sig.ra Hectors dall’autorità delegata a concludere i contratti di assunzione per giustificare, dopo un primo silenzio  (26) , la decisione di assumere il sig. B., nonostante questi occupasse l’ultimo posto nella relazione del comitato ad hoc. Il generico riferimento alle disposizioni applicabili o il richiamo alla mancanza di efficacia vincolante della proposta non espongono con la necessaria chiarezza le ragioni della scelta e non soddisfano quindi i requisiti che ogni motivazione, alla luce del suo scopo, deve presentare.

43.      Ogni istituzione gode, come già ho anticipato, di un’ampia autonomia nell’organizzazione dei procedimenti di selezione degli agenti temporanei e nella scelta del candidato più idoneo. Nel fare uso di tale libertà di gestione può istituire una commissione al fine di esaminare capacità ed idoneità dei candidati in considerazione delle esigenze del posto, così come al fine di procedere alle proprie scelte. L’autorità per le assunzioni non subisce, per questo, alcuna limitazione del proprio potere discrezionale di scelta  (27) .

Se viene quindi istituito, nel rispetto dei criteri fissati dalla giurisprudenza comunitaria, un organo di tale natura, con il compito di agevolare la decisione garantendo un maggior rigore nelle nomine, mediante la formulazione di un giudizio o di una proposta, il parere di tale organo si inserisce nel complesso delle considerazioni sulle quali l’istituzione fonda la valutazione dei candidati 28  –V. sentenza Corte di giustizia 9 luglio 1987, cause riunite 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, Hochbaum e Rawes/Commissione (Racc. pag. 3259, punto 16)., ragion per cui, qualora essa si discosti dal giudizio della commissione, è tenuta a giustificare la decisione 29  –Sentenza del Tribunale di primo grado 30 gennaio 1992, causa T‑25/90, Schönherr/CES (Racc. pag. II‑63, punto 29)..

44.      I principi di cui sopra, consolidatisi in tema di promozione dei dipendenti di ruolo, sono stati estesi dal Tribunale all’assunzione degli agenti temporanei poiché, in entrambi i casi, viene operato un raffronto tra vari candidati, come è stato precisato nella sentenza Pierrot/Corte di giustizia (punti 36 e 38)  (30) , avente ad oggetto un caso in cui era stata prescelta una persona non inclusa nell’elenco redatto. Di conseguenza, il menzionato obbligo di motivare la preferenza si impone anche qualora, come è avvenuto nella specie, si opti per uno dei candidati preselezionati, senza attenersi alla graduatoria proposta.

45.      Nulla vincola, pertanto, l’autorità delegata alla conclusione dei contratti di assunzione ad accettare i suggerimenti; tuttavia, qualora essa si discosti da quanto consigliato, deve esporre le relative ragioni: in primo luogo, perché si presume che la graduatoria compilata dall’organo consultivo rifletta il diverso grado di idoneità di ogni concorrente allo svolgimento dell’impiego offerto, in conformità con l’art. 12 del Regime, che mira all’assunzione come agenti temporanei di persone «dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento ed integrità»; in secondo luogo, perché gli altri candidati, specialmente quelli che precedono il prescelto nella graduatoria, hanno diritto di conoscere le ragioni per le quali si preferisce un soggetto che, a parere dell’organo di selezione, non sarebbe quello maggiormente idoneo.

46.      Questo obbligo di motivazione diviene ancor più intenso in una fattispecie come quella in esame, dove l’istituzione ha aggiunto una fase, inizialmente non prevista, consistente in un colloquio individuale con i membri del gruppo parlamentare con cui il candidato prescelto dovrà collaborare. Sebbene, data la natura del posto, l’inserimento di tale fase nel procedimento appaia logica, in considerazione dell’assenza di documentazione scritta relativa a tale colloquio si sarebbe dovuto indicare se la decisione di assumere il sig. B., ultimo nella graduatoria della commissione esaminatrice, notevolmente distaccato dagli altri due concorrenti, sia stata determinata dall’impressione prodotta nei parlamentari olandesi del gruppo durante gli incontri individuali, esponendo opportune spiegazioni al riguardo.

47.      Il Parlamento europeo, lungi dal seguire questo modello di comportamento, ha dapprima mantenuto il silenzio a questo riguardo, fornendo in seguito, su richiesta dell’interessata, risposte generiche e stereotipate, per poi offrire infine, in sede di giudizio, una motivazione tardiva e, di conseguenza, non efficace; non ha soddisfatto, quindi, l’obbligo di motivare la decisione. Il Tribunale, essendo giunto ad un’altra conclusione, è incorso nei vizi denunciati dalla sig.ra Hectors nel secondo dei motivi d’impugnazione, cosicché la sentenza dev’essere cassata.

B – Analisi, in subordine, del terzo e quarto motivo

48.      Nell’ipotesi in cui la Corte di giustizia dovesse ritenere che gli atti amministrativi impugnati sono validi e che, di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcuna violazione di legge, le altre censure esposte nel ricorso, dirette a contestare il contenuto stesso della decisione, dovrebbero venire parimenti respinte.

49.      Le seguenti riflessioni muovono dall’assunto che, in presenza di un’adeguata motivazione, la parte ricorrente e gli organi giurisdizionali comunitari sono in condizione di conoscere le ragioni alla base degli atti impugnati, e di esercitare l’una, il diritto di difesa, e gli altri, il potere di sindacato giurisdizionale.

1. La candidatura «migliore»

50.      Con il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 12 del Regime e della nozione di interesse del servizio, la ricorrente vorrebbe che il giudice comunitario svolgesse il ruolo spettante alla commissione giudicatrice della procedura di selezione, inoltrandosi in un terreno che, in linea di principio, gli è interdetto, tanto in primo grado quanto in sede di impugnazione.

51.      Nella sentenza impugnata si afferma (punto 69) che i giudici non possono far prevalere la loro valutazione delle asserite capacità di un candidato su quella dell’autorità delegata alla conclusione dei contratti d’assunzione, dovendo circoscrivere l’esame alla verifica che la decisione amministrativa – preferendo il sig. B. sulla base del rilievo che, come esposto nel suo curriculum vitae, costui vantava sufficiente esperienza nel settore agricolo e forestale (punti 72, 74 e 76) – sia stata presa nel rispetto dei relativi limiti di competenza, in modo che non risulti manifestamente errata e che, nella specie, la predetta autorità non abbia esorbitato dall’ambito del proprio potere di apprezzamento.

52.      Insistendo ora sulla stessa linea, vale a dire contestando al Tribunale di non aver agito come richiesto, la sig.ra Hectors chiede alla Corte di giustizia di sostituirsi all’Amministrazione e di imporre il proprio giudizio all’autorità delegata alla conclusione dei contratti d’assunzione. In effetti, continuando a sostenere che la sua candidatura era migliore di quella del sig. B., la ricorrente chiede che si proceda ad un raffronto dei meriti di entrambi i candidati mediante un’indagine sui fatti della controversia, non consentita in sede di impugnazione dinanzi alla Corte  (31) .

53.      In un ambito diverso, benché strettamente correlato a quello in esame (quello della promozione dei dipendenti di ruolo), la Corte ha dichiarato che spetta all’Amministrazione procedere ad un esame comparativo dei meriti dei candidati, scegliendo quello che, in considerazione delle sue capacità e delle mansioni da svolgere, risulti il più idoneo a ricoprire il posto vacante  (32) , senza che gli organi giurisdizionali abbiano la facoltà di sostituire la propria valutazione al giudizio dell’Amministrazione  (33) .

54.      Ciò premesso, la Corte di giustizia non può contestare al Tribunale la violazione dell’art. 12 del Regime, per aver ritenuto legittima la decisione con cui non sarebbe stato prescelto il candidato «migliore».

2. L’accesso alla funzione pubblica senza discriminazioni fra uomini e donne

55.      Il rigetto del quarto motivo è conseguenza del mancato accoglimento di quello precedente. Una volta escluso che il Tribunale, considerando valida la nomina del sig. B., abbia violato il menzionato art. 12 del Regime e il principio dell’interesse del servizio, risulta difficile sostenere che vi sia stata discriminazione. Se l’organo cui l’ordinamento giuridico affida il potere di decidere sceglie, facendo corretto uso delle proprie competenze, la persona idonea al posto offerto, appare manifesto che non ha deliberato con criteri erronei contratti al principio d’uguaglianza.

56.      Conseguentemente, lo stato di gravidanza della ricorrente, il fatto che esso fosse noto e la circostanza che il candidato infine prescelto figurasse all’ultimo posto in graduatoria non costituiscono indizi di un atteggiamento discriminatorio sulla base del sesso che il Parlamento europeo debba emendare  (34) .

V – Pronuncia della Corte sulla controversia

57.      L’accoglimento del secondo motivo di ricorso condurrebbe necessariamente all’annullamento della sentenza impugnata. Una volta accolta l’impugnazione, la Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 54, n. 1, dello Statuto CE, può statuire definitivamente sulla controversia se, come nella specie, lo stato degli atti lo consenta.

58.      La carenza di motivazione degli atti amministrativi impugnati, fatta valere dalla sig.ra Hectors, impedisce al giudice comunitario di esercitare adeguatamente la funzione di controllo che gli è attribuita, in quanto, per effetto di tale carenza, esso ignora le ragioni che hanno indotto l’autorità delegata alla conclusione dei contratti d’assunzione a discostarsi dalle indicazioni della commissione esaminatrice. Conseguentemente, non è in grado di verificare se vi sia realmente stata violazione dell’art. 12 del Regime, ovvero se sia stato violato il principio di uguaglianza fra i sessi nell’accesso alla funzione pubblica comunitaria.

59.      In definitiva, l’unica soluzione che si prospetta consisterebbe nell’annullare la nomina del sig. B., così come la decisione del 28 maggio 2001, con cui venne respinto il reclamo presentato dalla sig.ra Hectors. Non appare tuttavia necessario pronunciarsi in merito alla comunicazione trasmessale dal presidente del comitato in data 31 gennaio dello stesso anno, in risposta alla sua richiesta d’informazioni, la quale rappresenta una spiegazione tardiva ed insufficiente della decisione di cui trattasi.

60.      La ricorrente chiede altresì il risarcimento del danno, quantificato nella misura di un euro, per il pregiudizio materiale ed il danno morale subiti; tale domanda appare peraltro carente sotto il profilo sostanziale e va pertanto respinta, dato che gli atti su cui si basa, di cui suggerisco l’annullamento nelle presenti conclusioni, non hanno implicato alcuna valutazione negativa delle capacità della ricorrente stessa, suscettibile di causarle detrimento alcuno  (35) . Inoltre, la pronuncia di annullamento potrebbe essere considerata come l’adeguata riparazione che si sollecita  (36) .

VI – Sui costi dei due gradi di giudizio

61.      L’accoglimento parziale della domanda della sig.ra Hectors suggerisce la compensazione delle spese quanto al primo grado di giudizio, ai sensi dell’art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale  (37) .

62.      Le spese inerenti al presente ricorso di annullamento devono essere poste a carico del Parlamento europeo, ai sensi dell’art. 122, n. 1, in combinato disposto con l’art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte  (38) .

VII – Conclusione

63.      Alla luce delle suesposte considerazioni suggerisco alla Corte di giustizia di:

1)
accogliere il secondo motivo del ricorso presentato da Chantal Hectors contro la sentenza pronunciata il 26 gennaio 2003 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado nella causa T‑181/01;

2)
annullare la detta sentenza;

3)
accogliere in parte le domande della sig.ra Hectors ed annullare la nomina del sig. B. al posto di amministratore aggiunto di lingua olandese del gruppo PPE‑DE, in regime di agente temporaneo (avviso di concorso n. G‑453), nonché la decisione del presidente del detto gruppo parlamentare, del 28 maggio 2001, con cui era stato respinto il reclamo formulato dalla ricorrente avverso la detta nomina;

4)
respingere gli altri motivi di ricorso;

5)
compensare le spese relativamente al primo grado di giudizio e condannare il Parlamento europeo alle spese relative al presente ricorso di annullamento.


1
Lingua originale: lo spagnolo.


2
Sentenza 23 gennaio 2003, causa T‑181/01, Hectors/Parlamento europeo (Racc. PI pag. II‑103).


3
Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1, in particolare pag. 129). Questa disposizione, che ha novellato il regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1961, n. 31, e il regolamento (EURATOM) del Consiglio 18 dicembre 1961, n. 11 (GU 1962, L 45, pag. 1385), è stata modificata, a sua volta, in varie riprese.


4
I riferimenti di pubblicazione sono i medesimi dello Statuto.


5
Regolamento interno relativo all’assunzione di funzionari e altri agenti, nonché al mutamento di categoria o di servizio (testo consolidato a seguito delle modifiche entrate in vigore negli anni 1989, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 2001).


6
Il riferimento dovrebbe essere agli artt. 8 e 9 del regolamento interno o alla quinta o sesta «norma» del gruppo parlamentare.


7
L’art. 212 del Trattato CE che, a suo tempo (al pari dell’art. 186 del Trattato EURATOM), fu derogato ad opera dell’art. 24, n. 2, del Trattato 9 aprile 1965, che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, accoglie, senza modifiche, il contenuto del secondo comma del n. 1 del medesimo art. 24. Questa operazione normativa fu realizzata nel Trattato di Amsterdam (art. 6, punto 71).


8
Questi dipendenti che formano la categoria nota come «personale esterno», cui non si applica né lo Statuto né il Regime, si suddividono a loro volta in due gruppi. Il primo ricomprende gli esperti nazionali in missione di servizio, i corrispondenti, i visitatori scientifici e gli stagisti, la cui posizione è disciplinata dalla normativa specifica di ogni istituzione. Il secondo gruppo comprende i rapporti disciplinati sulla base del diritto privato: inter alia, i soggetti assunti con contratto di lavoro, quelli con cui vengono stipulati contratti d’opera, i lavoratori interinali nell’ambito di accordi firmati con le agenzie di lavoro temporaneo.


9
Il progetto di nuovo regolamento del Consiglio, in base al quale si modificano lo Statuto ed il Regime [COM (2002) 213 finale], aggiunge la figura dell’«agente contrattuale».


10
J.A. Fuentetaja Pastor, Función pública comunitaria, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid‑Barcellona 2000, pag. 50.


11
Definendo la nozione di «funzionario», l’art. 1 dello Statuto fa riferimento a posti di lavoro a tempo indeterminato. Gli agenti, temporanei o ausiliari, possono venire nominati anche a questo tipo di posti, come si evince dagli artt. 2, lett. b) e d), e 3, lett. b), del Regime. J. Penaud, ne «La Documentation Française», n. 617, Parigi, 13 ottobre 1989, pag. 11, ha messo in evidenza che un agente temporaneo non è necessariamente assunto per occupare un posto a tempo determinato; ciò può avvenire, ma l’agente può anche essere destinato a ricoprire, in maniera temporanea, un posto permanente.


12
J.A. Fuentetaja Pastor, op. cit., pag. 44.


13
L’art. 1, n. 1, dello Statuto recita che «è funzionario delle Comunità (…) chiunque sia stato nominato (…) ad un impiego permanente presso un’istituzione delle Comunità (…)». Questo articolo, nel combinato disposto con le disposizioni del Regime che limitano la durata dei contratti stipulati con gli agenti, consente di affermare che le caratteristiche sostanziali dello status di dipendente di ruolo sono la continuità del posto di lavoro e la sua occupazione a titolo permanente.


14
Tuttavia, la nozione di «funzione pubblica comunitaria» dovrebbe limitarsi ai compiti di direzione, progettazione, controllo, interpretazione ed esecuzione delle politiche dell’Unione europea, posti in essere da parte di soggetti sottoposti ad un regime statutario, sia in maniera permanente, sia, data la natura dell’incarico, con carattere temporaneo, mentre i compiti esecutivi, di mero ausilio, ben potrebbero essere retti da un sistema diverso, più vicino alle istituzioni del diritto del lavoro. Sembra che il progetto di nuovo Regolamento, già menzionato, di modifica dello Statuto ed al Regime, segua, in parte, questo approccio, creando la figura dell’«agente contrattuale» per le incombenze manuali, di servizio o sostegno (art. 3, n. 1, primo trattino).


15
Commissione europea (DG IX, Direzione del personale, Unità di reclutamento), Guida per i giurati ed i comitati di selezione, ottobre 1996, pagg. 9 e 10.


16
In ogni caso, le procedure di selezione dei funzionari non sono, di per sé, applicabili agli agenti temporanei, come appunto ricordò il Tribunale di primo grado nella sentenza 20 settembre 2001, causa T‑95/01, Coget e a./Corte dei Conti (Racc. PI, pagg. I‑A‑191 e II‑8799), punto 56, che rinvia al punto 94 della pronuncia oggetto della presente impugnazione.


17
In questi termini si è espressa la Corte di giustizia relativamente ai requisiti previsti ai fini della presentazione di una candidatura [sentenza 17 gennaio 1992, causa C‑107/90 P, Hochbaum/Commissione (Racc. pag. I‑157, punto )] o per accedere ad un posto [sentenza 7 febbraio 1990, causa C‑343/97, Culin/Commissione (Racc. pag. I‑225, punto 19)], così come riguardo alla fissazione di una procedura di previa consultazione di un comitato di assunzione [sentenza 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa/Commissione (Racc. pag. 1245, punto 18)].


18
Sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland/Commissione e a. (Racc. pag. I‑0000).


19
Sentenza 9 dicembre 1993, causa C‑115/92 (Racc. pag. I‑6549).


20
Sentenza 18 settembre 2003, causa T‑73/01 (Racc. pag. II‑0000).


21
Sentenza 21 gennaio 2004, causa T‑328/01 che, alla data di questo documento, non è ancora stata oggetto di pubblicazione.


22
DO 2000, C 364, pag. 1.


23
Sentenza della Corte di giustizia Parlamento/Volger, cit. supra, punti 22 e 23.


24
V. sentenze 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione (Racc. pag. 1677, punto 15); 4 luglio 1983, causa 176/82, Nebe/Commissione (Racc. pag. 2475, punto 21); 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei Conti (Racc. pag. 2447, punto 36), nonché sentenza 13 dicembre 1989, causa C‑169/88, Prelle/Commissione (Racc. pag. 4335, punto 9).


25
V. paragrafo 19 delle mie conclusioni presentate all’udienza del 14 giugno 2001 nella causa la cui sentenza è stata pronunciata il 25 ottobre seguente, causa C‑120/99, Italia/Consiglio (Racc. pag. I‑7997).


26
Nella sentenza Parlamento/Volger la Corte di giustizia ha affermato che sebbene, in linea generale, l’autorità che ha il potere di nomina non sia tenuta a rispondere ad un reclamo, lo stesso non si può dire quando la decisione che ne è oggetto non è motivata (punto 23). Il silenzio dell’amministratore è il massimo grado di difetto di motivazione.


27
Il Tribunale di primo grado, nella sentenza 17 novembre 1998, causa T‑217/96, Fabert Goossens/Commissione (Racc. PI, pagg. I‑A‑607 e II‑1841), ha ricordato che le istituzioni dispongono di grande discrezionalità in merito all’assunzione dei candidati iscritti nell’elenco di idoneità, nel senso che esse non hanno alcun obbligo, iniziata l’assunzione, diportarla a termine con l’occupazione del posto cavante, né di attenersi, nella loro scelta, al preciso ordine della graduatoria dei vincitori del concorso (punto 28).


28
V. sentenza Corte di giustizia 9 luglio 1987, cause riunite 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, Hochbaum e Rawes/Commissione (Racc. pag. 3259, punto 16).


29
Sentenza del Tribunale di primo grado 30 gennaio 1992, causa T‑25/90, Schönherr/CES (Racc. pag. II‑63, punto 29).


30
Sentenza 26 gennaio 1995, causa T‑60/94 (Racc. PI, pagg. I‑A‑23 e II‑7).


31
È noto che la Corte di giustizia può solamente porre rimedio alle violazioni di diritto nelle quali sia incorso il Tribunale di primo grado, tuttavia mai verificare i fatti, restando impregiudicato il sindacato sulla loro qualificazione giuridica [v. sentenze 21 giugno 2001, cause riunite da C‑280/99 a C‑282/99 P, Moccia Irma e a./Commissione (Racc. pag. I‑4717, punto 78); 10 luglio 2001, causa C‑315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei Conti (Racc. pag. I‑5281, punto 19), nonché 7 gennaio 2004, Aalborg Portland/Commissione e a., cit. supra, punti 47‑49).


32
V. paragrafo 3 delle conclusioni dell’avvocato generale Tesauro presentate all’udienza del 15 ottobre 1991, nella causa da cui è scaturita la sentenza Hochbaum/Commissione, cit. supra.


33
Sentenza Ragusa/Commissione, cit. supra, punto 13, e sentenza 3 aprile 2003, causa C‑277/01 P, Parlamento/Camper (Racc. pag. I‑3019, punto 35).


34
Dalla sentenza 7 giugno 1972, causa 20/71, Sabbatini/Parlamento europeo (Racc. pag. 345) in poi, la Corte di giustizia ha riconosciuto la necessità di garantire l’uguaglianza fra i lavoratori e le lavoratrici della Comunità, principio che non solo implica l’applicazione delle disposizioni dell’art. 199 del Trattato CE (attualmente art. 141 CE), ma altresì l’applicazione di quelle contenute nelle direttive comunitarie emanate in tale settore, conformemente alla sentenza 20 marzo 1984, cause riunite 75/82 e 117/82, Razzouk e Beydoun/Commissione (Racc. pag. 1509). La direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (GU L 303, pag. 16), e la direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16), prescrivono, rispettivamente, all’art. 4, n. 1, e all’art. 10, n. 1, che, qualora un ricorrente adduca esponga in giudizio fatti dai quali si possa presumere l’esistenza di una discriminazione, spetta alla controparte dimostrare l’insussistenza della violazione di tale principio.


35
V., in senso contrario, punti 27‑29 della sentenza Culin/Commissione, cit. supra.


36
V. sentenze Hochbaum e Rawes/Commissione e Culin/Commissione, cit. supra, rispettivamente punti 22 e 26. V., parimenti, sentenza 7 ottobre 1985, causa 128/84, Van der Stijl/Commissione (Racc. pag. 3281, punto 26).


37
Testo consolidato pubblicato in GU 203, C 193, pag. 41.


38
Testo consolidato pubblicato in GU 203, C 193, pag. 1.

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