Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
P. LÉGER
presentate il 17 febbraio 2005(1)
Causa C-40/03 P
Rica Foods (Free Zone) NV
contro
Commissione delle Comunità europee
Causa C-41/03 P
Rica Foods (Free Zone) NV
contro
Commissione delle Comunità europee,
«Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado – Regime PTOM – Mercato dello zucchero – Misure di salvaguardia»
1.
Nel 1999 e nel 2000, la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure di salvaguardia nei confronti di talune importazioni
di zucchero e di cacao provenienti dai paesi e territori d’oltremare (PTOM). La Commissione ha ritenuto che le importazioni
controverse alterassero il funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
2.
Tali misure di salvaguardia sono state oggetto di vari ricorsi proposti, in particolare, dall’impresa Rica Foods (Free Zone)
NV (in prosieguo: la «Rica Foods»), dinanzi al Tribunale di primo grado, e dal Regno dei Paesi Bassi, dinanzi alla Corte di
giustizia.
3.
I ricorsi proposti dalla Rica Foods sono stati respinti dal Tribunale con tre sentenze del 17 gennaio 2002
(2)
e del 14 novembre 2002
(3)
. Due di tali sentenze sono state oggetto di un’impugnazione, che sarà esaminata nelle presenti conclusioni.
4.
Per quanto riguarda i ricorsi proposti dal Regno dei Paesi Bassi, la Corte ne aveva sospeso l’esame fino alla pronuncia delle
sentenze del Tribunale nelle cause sopra citate. Tali ricorsi sono esaminati nelle conclusioni che ho presentato in data odierna
nelle cause C‑26/00, C‑18/00 e C‑452/00, Paesi Bassi/Commissione.
I – Ambito normativo
5.
La disciplina pertinente all’esame delle cause è costituita dalla norme relative all’organizzazione comune dei mercati nel
settore dello zucchero (punto A), da quelle relative al regime di associazione dei PTOM alla Comunità (punto B) e dalle misure
di salvaguardia contestate nella fattispecie (punto C).
A –
L’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
6.
Con il regolamento (CE) 13 settembre 1999, n. 2038, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
(4)
, il Consiglio ha proceduto alla codificazione del regolamento (CEE) 30 giugno 1981, n. 1785
(5)
, recante istituzione della detta organizzazione comune, dopo che quest’ultimo era stato più volte modificato. Tale organizzazione
ha lo scopo di regolamentare il mercato comunitario dello zucchero per aumentare l’occupazione e il tenore di vita dei produttori
comunitari di zucchero.
7.
Il sostegno alla produzione comunitaria, realizzato mediante prezzi garantiti, è limitato alle quote nazionali di produzione
(quote A e B) assegnate dal Consiglio a ciascuno Stato membro, che successivamente le ripartisce tra i suoi produttori. Lo
zucchero che rientra nella quota B (zucchero B) è soggetto ad un prelievo alla produzione maggiore rispetto a quello previsto
per lo zucchero della quota A (zucchero A). Lo zucchero prodotto in eccedenza rispetto alle quote A e B è denominato «zucchero C»
e non può essere venduto all’interno della Comunità, salvo essere riportato alle quote A e B della stagione successiva.
8.
In virtù dell’art. 18 del regolamento n. 2038/1999, le esportazioni extracomunitarie beneficiano, ad eccezione delle esportazioni
di zucchero C, di restituzioni all’esportazione per compensare la differenza tra il prezzo sul mercato comunitario e il prezzo
sul mercato mondiale.
9.
Il quantitativo di zucchero che può beneficiare di una restituzione all’esportazione e l’importo annuo totale delle restituzioni
sono stabiliti dagli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (in prosieguo: gli «accordi OMC»), di cui la
Comunità è parte, conformemente alla decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE
(6)
. Al più tardi a partire dalla campagna 2000/2001, la quantità di zucchero esportata con restituzione e l’importo totale delle
restituzioni dovevano essere limitati, l’una, a 1 273 500 tonnellate e, l’altro, a EUR 499,1 milioni, il che costituisce una
diminuzione, rispettivamente, del 20 e del 36% rispetto alle cifre relative alla campagna 1994/1995.
B –
Il regime di associazione dei PTOM alla Comunità
10.
In forza dell’art. 3, n. 1, lett. s), CE, l’azione della Comunità comporta l’associazione dei PTOM, intesa ad incrementare
gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.
11.
A norma dell’art. 299, n. 3, CE, e dell’allegato II del Trattato CE, Aruba e le Antille olandesi fanno parte dei PTOM.
12.
Ai sensi dell’art. 182 CE, scopo dell’associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e instaurare strette
relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme. L’art. 183, n. 1, CE, precisa che gli Stati membri applicano
ai loro scambi commerciali con i PTOM il regime che si accordano tra di loro, ai sensi del Trattato.
13.
Il Consiglio ha adottato, sulla base dell’art. 187 CE, numerose decisioni relative alle modalità e alla procedura di associazione
dei PTOM alla Comunità. Nella fattispecie, l’atto pertinente è la decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE
(7)
, che, a norma del suo art. 240, n. 1, è applicabile per un periodo di dieci anni a partire dal 1° marzo 1990.
14.
Diverse disposizioni di tale decisione sono state modificate dalla decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante
la revisione di medio periodo della decisione 91/482
(8)
. Inoltre, il 25 febbraio 2000, il Consiglio ha prorogato tale decisione fino al 28 febbraio 2001
(9)
.
15.
Ai sensi dell’art. 101, n. 1, della decisione PTOM, i prodotti originari dei PTOM sono ammessi all’importazione nella Comunità
in esenzione da dazi all’importazione. L’art. 102 della medesima decisione dispone inoltre che, «[fatto salvo l’art.] 108 ter,
la Comunità non applica all’importazione dei prodotti originari dei PTOM né restrizioni quantitative, né misure di effetto
equivalente».
16.
L’art. 108, n. 1, primo trattino, della decisione PTOM rinvia all’allegato II della stessa (in prosieguo: l’«allegato II»)
per la definizione, in particolare, della nozione di «prodotti originari». In forza dell’art. 1 del suddetto allegato, sono
considerati originari dei PTOM, della Comunità o degli Stati d’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: gli «Stati
ACP») i prodotti ivi interamente ottenuti o sufficientemente trasformati.
17.
L’art. 3, n. 3, dell’allegato II contiene un elenco di lavorazioni o trasformazioni considerate come insufficienti a conferire
il carattere originario a prodotti provenienti, in particolare, dai PTOM.
18.
Tuttavia, l’art. 6, n. 2, dell’allegato II dispone quanto segue: «[q]uando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o
negli Stati ACP costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nei PTOM, li si considera come interamente ottenuti
nei PTOM». Si tratta delle regole dette «del cumulo di origine CE/PTOM e ACP/PTOM».
19.
In forza dell’art. 6, n. 4, dell’allegato II, tali regole del cumulo di origine CE/PTOM e ACP/PTOM si applicano a «qualsiasi
lavorazione o trasformazione effettuata nei PTOM, ivi comprese le operazioni elencate nell’articolo 3, paragrafo 3».
20.
La decisione 97/803 ha tuttavia limitato l’applicazione di dette regole di cumulo inserendo nella decisione 91/482 l’art. 108 ter,
il cui n. 1 dispone che «il cumulo di origine ACP/PTOM di cui all’allegato II, articolo 6 è ammesso per un quantitativo annuo
di 3 000 tonnellate di zucchero». Viceversa, la decisione 97/803 non ha limitato l’applicazione della regola del cumulo di
origine CE/PTOM.
C –
Le misure di salvaguardia controverse
21.
L’art. 109, n. 1, della decisione PTOM consente alla Commissione di prendere «le necessarie misure di salvaguardia» in due
casi. Il primo è quello in cui «l’applicazione della [decisione PTOM] comporti turbative gravi in un settore dell’attività
economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l’estero». Il secondo caso
è quello in cui «sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d’attività della Comunità o di una sua regione».
22.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 109, n. 2, della decisione PTOM, in entrambi i casi la Commissione deve scegliere «le misure
che turbino il meno possibile il funzionamento dell’associazione e della Comunità». Inoltre, «[la] portata di queste non deve
eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi».
23.
Il 15 novembre 1999, la Commissione ha adottato, sulla base dell’art. 109 della decisione PTOM, il regolamento (CE) n. 2423/1999,
che istituisce misure di salvaguardia per lo zucchero del codice NC 1701 e per le miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30
e 1806 10 90 originari dei PTOM
(10)
. Con tale regolamento, applicabile fino al 29 febbraio 2000, la Commissione ha assoggettato le importazioni di zucchero con
origine cumulata CE/PTOM ad un regime di prezzi minimi e ha sottoposto le importazioni di miscele di zucchero e cacao (in
prosieguo: le «miscele») originarie dei PTOM alla procedura di sorveglianza comunitaria prevista all’art. 308 quinquies del
regolamento (CEE) n. 2454/93
(11)
, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 23 luglio 1997, n. 1427
(12)
.
24.
Il 29 febbraio 2000, la Commissione ha adottato, sempre sulla base dell’art. 109 della decisione PTOM, il regolamento (CE)
n. 465/2000, che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai PTOM di prodotti del settore dello
zucchero con origine cumulata CE-PTOM
(13)
.
25.
Il preambolo del detto regolamento enuncia quanto segue:
- «(1)
- La Commissione ha constatato che le importazioni di zucchero (codice NC 1701) e di miscele (...) dei codici NC 1806 10 30
e 1806 10 90 provenienti dai [PTOM] registrano dal 1997 una fortissima progressione, soprattutto le importazioni di zucchero
come tale con origine cumulata CE/PTOM. Tali importazioni sono passate da 0 tonnellate nel 1996 ad oltre 48 000 tonnellate
nel 1999 (...).
(...)
- (4)
- Negli ultimi anni sono sorte difficoltà sul mercato dello zucchero comunitario, che è un mercato eccedentario. Il consumo
di zucchero si mantiene ad un livello costante di 12,7 milioni di tonnellate; pertanto qualsiasi importazione di zucchero
nella Comunità comporta la destinazione all’esportazione di un corrispondente quantitativo di zucchero comunitario che non
può essere smaltito su tale mercato; per questo zucchero sono pagate restituzioni a carico del bilancio comunitario (ad oggi
circa 520 EUR/t). Tuttavia, il volume delle esportazioni con beneficio di restituzioni sono limitate dall’accordo sull’agricoltura
concluso nel quadro dell’Uruguay Round e ridotte da 1 555 600 tonnellate nella campagna 1995/1996 a 1 273 500 tonnellate nella
campagna 2000/2001.
- (5)
- Queste difficoltà rischiano di provocare una forte destabilizzazione dell’OCM dello zucchero. Per la campagna di commercializzazione
2000/2001, che inizia il 1° luglio 2000, si prevede, sulla base delle stime più prudenti attualmente disponibili, di ridurre
di 500 000 tonnellate le quote dei produttori comunitari (...). Ogni importazione supplementare di zucchero e di prodotti
con elevata concentrazione di zucchero provenienti dai PTOM comporterà una riduzione più importante delle quote dei produttori
comunitari e quindi una maggiore perdita di garanzia del loro reddito».
26.
La Commissione ha quindi deciso di limitare il cumulo di origine CE-PTOM previsto all’art. 6 dell’allegato II della decisione
PTOM ad un quantitativo di 3 340 tonnellate di zucchero per lo zucchero e le miscele.
27.
Conformemente al suo art. 3, il regolamento n. 465/2000 era applicabile dal 1° marzo al 30 settembre 2000.
28.
Il 29 settembre 2000, la Commissione ha adottato, sempre sulla base dell’art. 109 della decisione PTOM, il regolamento (CE)
n. 2081/2000, che proroga l’applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai PTOM di prodotti
del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM
(14)
.
29.
Il preambolo di detto regolamento enuncia quanto segue:
- «(1)
- La Commissione ha constatato che le importazioni di zucchero (codice NC 1701) e di miscele (...) dei codici NC 1806 10 30
e 1806 10 90 provenienti dai [PTOM] hanno registrato dal 1997 fino al 1999 una fortissima progressione (...). Tali importazioni
sono passate da 0 tonnellata nel 1996 a oltre 53 000 tonnellate nel 1999 (...).
(...)
- (4)
- Negli ultimi anni sono sorte difficoltà sul mercato dello zucchero comunitario, che è un mercato eccedentario. Il consumo
di zucchero si mantiene ad un livello costante di 12,8 milioni di tonnellate l’anno. La produzione in regime di quota è di
circa 14,3 milioni de tonnellate annue. Pertanto, qualsiasi importazione di zucchero nella Comunità comporta la destinazione
all’esportazione di un corrispondente quantitativo di zucchero comunitario che non può essere smaltito su tale mercato. Per
questo zucchero, limitatamente a determinate quote, vengono pagate restituzioni a carico del bilancio comunitario (ad oggi
circa 520 EUR/t). Tuttavia, il volume delle esportazioni con beneficio di restituzioni è limitato dall’accordo sull’agricoltura
concluso nel quadro dell’Uruguay Round ed è ridotto da 1 555 600 tonnellate nella campagna 1995/1996 a 1 273 500 tonnellate
nella campagna 2000/2001.
- (5)
- Queste difficoltà rischiano di provocare una forte destabilizzazione dell’OCM dello zucchero. Per la campagna di commercializzazione
2000/2001, la Commissione ha deciso di ridurre di 500 000 tonnellate le quote dei produttori comunitari (...). Ogni importazione
supplementare di zucchero e di prodotti con elevata concentrazione di zucchero provenienti dai PTOM comporterà una riduzione
più importante delle quote dei produttori comunitari e quindi una maggiore perdita di garanzia del loro reddito.
- (6)
- Di conseguenza, permangono difficoltà che comportano il rischio di deterioramento per un settore economico della Comunità
(...)».
30.
La Commissione ha quindi limitato il cumulo di origine CE/PTOM a 4 848 tonnellate di zucchero per i prodotti dei codici doganali
NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90.
31.
Conformemente al suo art. 3, il regolamento n. 2081/2000 era applicabile dal 1° ottobre 2000 al 28 febbraio 2001.
II – I ricorsi dinanzi al Tribunale e le sentenze impugnate
32.
Con atti depositati nel corso del 2000, varie imprese di trasformazione dello zucchero stabilite nei PTOM (Aruba e Antille
olandesi) hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale.
33.
Ognuna di tali imprese chiedeva l’annullamento, in particolare, dei regolamenti nn. 465/2000 e 2081/2000 (in prosieguo: i
«regolamenti controversi») e la condanna della Comunità al risarcimento dei danni che esse ritenevano di avere subito per
effetto dell’adozione di tali misure.
34.
Con le menzionate sentenze Rica Foods II e Rica Foods III
(15)
, il Tribunale ha respinto tali ricorsi e ha condannato le ricorrenti alle spese.
III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni del ricorso
35.
Con atti depositati in cancelleria il 29 gennaio 2003 (cause C‑40/03 P e C‑41/03 P), la Rica Foods ha proposto ricorso contro
tali sentenze.
36.
La Rica Foods chiede l’annullamento delle sentenze impugnate e la condanna della Commissione alle spese. Essa chiede inoltre
alla Corte di avocare le controversie ed accogliere le domande di annullamento e di risarcimento dei danni presentate in primo
grado.
37.
Nelle due cause, la Commissione, parte convenuta, e il Regno di Spagna, interveniente in primo grado, chiedono il rigetto
del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese. La Repubblica francese, anch’essa interveniente in primo grado, deduce
le stesse conclusioni presentate nella causa C‑41/03 P.
IV – Sui ricorsi
38.
Benché i ricorsi siano relativamente confusi, si può ritenere che la Rica Foods deduca sei motivi a sostegno delle sue conclusioni:
- –
- violazione dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM;
- –
- errori nella valutazione degli effetti delle importazioni controverse;
- –
- snaturamento dei regolamenti controversi;
- –
- errori nell’interpretazione dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM;
- –
- violazione dell’art. 109, n. 2, della decisione PTOM, e
- –
- violazione dello status preferenziale dei PTOM.
39.
Prima di esaminare i vari motivi, va rilevato che la motivazione della sentenza Rica Foods II è pressoché identica a quella
della sentenza Rica Foods III e che, inoltre, la ricorrente deduce le stesse censure contro le due sentenze. Per motivi di
comodità, nel prosieguo delle conclusioni farò quindi riferimento alla prima sentenza e al ricorso diretto contro di essa,
senza rammentare ogni volta che le osservazioni svolte valgono anche per la seconda causa.
A –
Sul primo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM
40.
Il primo motivo è diretto contro il punto 86 della sentenza Rica Foods II.
41.
In tale punto, il Tribunale ha dichiarato che «le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale per
l’applicazione dell’art. 109 della decisione PTOM». Ha poi aggiunto che «[i]n presenza di un tale potere, il giudice comunitario
deve limitarsi ad accertare se il suo esercizio non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere ovvero se le
istituzioni comunitarie non abbiano palesemente travalicato i limiti del loro potere discrezionale».
42.
La Rica Foods sostiene che il Tribunale, riconoscendo tale potere alla Commissione, ha violato l’art. 109 della decisione
PTOM. Essa ritiene infatti che tale disposizione costituisca una deroga al principio del divieto di assoggettare a dazi doganali
i prodotti originari dei PTOM, sancito dall’art. 101, n. 1, della decisione PTOM, e che, come qualsiasi deroga, essa avrebbe
dovuto essere interpretata restrittivamente. A suo parere, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto riconoscere alla Commissione
un ampio potere discrezionale in questo settore.
43.
Si deve sottolineare che, riconoscendo tale potere alla Commissione, il Tribunale si è limitato ad applicare una giurisprudenza
costante della Corte. Quest’ultima ha infatti dichiarato che le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale
ai fini dell’applicazione dell’art. 101 della decisione PTOM e che, in presenza di tale potere, il sindacato giurisdizionale
deve limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell’esattezza materiale
dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione o dell’insussistenza
di sviamento di potere
(16)
.
44.
Contrariamente a quanto sostiene la Rica Foods, il riconoscimento di tale potere a un’istituzione comunitaria non è connesso
alla natura derogatoria o meno della disposizione di cui trattasi.
45.
Ritengo infatti che, alla luce della giurisprudenza, si possano distinguere due categorie di «potere discrezionale». La prima
categoria è costituita da quello che si potrebbe definire il potere discrezionale di natura «politica». Tale potere è generalmente
riconosciuto alle istituzioni allorché agiscono in veste di autorità «politiche» e, in particolare, quando legiferano in un
settore specifico o definiscono gli orientamenti di una politica comunitaria. In tal caso, il riconoscimento di un potere
discrezionale si giustifica con il fatto che le istituzioni generalmente devono operare quali arbitri di interessi confliggenti
ed esercitare quindi opzioni nell’ambito delle scelte politiche che rientrano nelle loro responsabilità
(17)
. Il potere discrezionale di natura «politica» corrisponde quindi alle responsabilità politiche attribuite ad un’istituzione
da una disposizione comunitaria
(18)
.
46.
La seconda categoria è costituita da quello che potrebbe definirsi il potere discrezionale di natura «tecnica». Tale potere
viene generalmente riconosciuto alle istituzioni allorché agiscono in qualità di autorità «amministrative» e, in particolare,
quando adottano specifiche decisioni in materia di concorrenza o di aiuti di Stato, o quando istituiscono concrete misure
di tutela antidumping. In tal caso, il riconoscimento di un potere discrezionale alle istituzioni è giustificato dalla complessità
tecnica, economica e giuridica delle situazioni che esse devono esaminare e delle valutazioni che devono compiere
(19)
.
47.
È pacifico che, in entrambi i casi, il riconoscimento di un potere discrezionale in capo a un’istituzione implica una limitazione
del sindacato giurisdizionale. Come si è già rilevato
(20)
, la Corte ha dichiarato che, in presenza di tale potere, il sindacato giurisdizionale deve limitarsi alla verifica dell’osservanza
delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta
contestata, dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione o dell’insussistenza di sviamento di potere.
48.
Come ha sottolineato l’avvocato generale Poiares Maduro
(21)
, la limitazione non riguarda quindi l’estensione del sindacato giurisdizionale, dato che il controllo ha sempre per oggetto
i vari vizi enunciati all’art. 230 CE, ossia l’incompetenza, la violazione di forme sostanziali, la violazione delle regole
di diritto e lo sviamento di potere. La limitazione riguarda semmai l’
intensità del controllo, nel senso che il giudice si limita a verificare l’insussistenza di violazioni evidenti e di errori manifesti
commessi con riferimento al diritto applicabile e nella valutazione dei fatti pertinenti.
49.
Ciò detto, ritengo che l’intensità del controllo giurisdizionale vari a seconda che si sia in presenza di un potere discrezionale
di natura politica o di un potere discrezionale di natura tecnica. Infatti, anche se in entrambi i casi il controllo del giudice
è chiaramente limitato all’«errore manifesto», mi sembra che, alla luce della giurisprudenza, tale controllo sia meno esteso
qualora l’atto in questione derivi dall’esercizio, da parte di un’istituzione, di un potere discrezionale di natura politica.
50.
Comunque sia, questi diversi elementi sono ampiamente sufficienti per constatare l’infondatezza del primo motivo dedotto dalla
Rica Foods. Da tali elementi risulta infatti che il riconoscimento di un potere discrezionale in capo ad un’istituzione non
è in alcun modo legato alla natura derogatoria o meno della disposizione di cui trattasi. Nella fattispecie, tale potere corrisponde
alle responsabilità politiche attribuite alle istituzioni dall’art. 109 della decisione PTOM
(22)
. Peraltro, la giurisprudenza offre numerosi esempi di casi in cui alle istituzioni è stato riconosciuto un ampio potere discrezionale
nel quadro dell’applicazione di disposizioni derogatorie, quali l’art. 87, n. 3, CE
(23)
, l’art. 81, n. 3, CE, prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2003
(24)
, o l’art. 108, n. 3, del Trattato CE, prima dell’entrata in vigore del Trattato di Maastricht
(25)
.
51.
Alla luce di tali elementi, propongo quindi alla Corte di dichiarare infondato il primo motivo.
B –
Sul secondo motivo, vertente su errori nella valutazione degli effetti delle importazioni controverse
52.
Con il secondo motivo, la Rica Foods sostiene che il Tribunale ha commesso vari errori nella valutazione degli effetti delle
importazioni controverse.
53.
In primo grado, essa aveva contestato diverse affermazioni della Commissione. In particolare, la ricorrente aveva sostenuto
che le importazioni supplementari di zucchero con origine cumulata CE/PTOM non aumentavano l’eccedenza di zucchero sul mercato
comunitario e non comportavano costi aggiuntivi a carico del bilancio della Comunità.
54.
Il Tribunale ha respinto tali argomenti per i seguenti motivi:
- «95
- (…) dalle statistiche dell’Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) presentate dalla Commissione risulta che,
nel 1996, le importazioni di zucchero originarie dei PTOM erano di 2 251,1 tonnellate e che non c’era importazione di miscele
originarie dei PTOM. [È pacifico] che le 2 251,1 tonnellate di zucchero importate riguardassero zucchero con origine cumulata
ACP/PTOM [e che] nel 1996 non c’erano importazioni di zucchero nella Comunità in regime di cumulo di origine CE/PTOM (...).
- 96
- Inoltre, dalle statistiche di Eurostat risulta che, nel 1999, le importazioni nella Comunità di zucchero in regime di cumulo
di origine CE/PTOM erano di 35 791,8 tonnellate mentre le importazioni di miscele erano di 12 420 tonnellate.
- 97
- La Commissione ha dunque giustamente costatato (…) che le importazioni nella Comunità di zucchero del codice NC 1701 e di
miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 in provenienza dai PTOM come tali, con origine cumulata
CE/PTOM “sono passate da 0 tonnellate nel 1996 a oltre 48 000 nel 1999” [e che si trattava] di una “fortissima progressione”
(...).
- 98
- Le ricorrenti contestano (…) l’affermazione (…) secondo cui le importazioni nella Comunità di zucchero in regime di cumulo
di origine CE/PTOM comporterebbero l’esportazione con restituzione di un quantitativo corrispondente di zucchero comunitario
(…).
- 99
- A tale proposito, il Tribunale rileva innanzi tutto che le ricorrenti riconoscono come il mercato comunitario dello zucchero
sia eccedentario. La produzione comunitaria degli zuccheri A e B, vale a dire lo zucchero che può essere venduto sul mercato
comunitario e che beneficia di una restituzione all’esportazione, già supera il consumo comunitario di zucchero (...).
- 100
- Inoltre, come ha sottolineato la Corte nella sentenza 8 febbraio 2000, causa C‑17/98, Emesa Sugar, ([citata,] punto 56), la
Comunità ha l’obbligo di importare un determinato quantitativo di zucchero da paesi terzi, in forza degli accordi OMC.
- 101
- Pertanto, se la produzione di zucchero comunitario non viene ridotta, ogni importazione supplementare di zucchero in regime
di cumulo di origine CE/PTOM aumenterà l’eccedenza di zucchero sul mercato comunitario e provocherà un aumento delle esportazioni
sovvenzionate (v. sentenza Emesa Sugar, citata supra al punto 100, punto 56).
- 102
- Il Tribunale rileva quindi che la Commissione ha potuto giustamente ritenere (…) che “qualsiasi importazione di zucchero nella
Comunità comporta la destinazione all’esportazione di un corrispondente quantitativo di zucchero comunitario che non può essere
smaltito su tale mercato” (…).
(...)
- 116
- Infine, le ricorrenti fanno osservare che (...) le importazioni di zucchero dei PTOM non sarebbero a carico del bilancio comunitario.
Infatti, dal momento che tali importazioni comporterebbero la destinazione all’esportazione di un quantitativo corrispondente
di zucchero comunitario, le restituzioni all’esportazione collegate a tali esportazioni sarebbero pagate dai produttori europei
di barbabietola da zucchero, per il tramite del sistema di autofinanziamento, e quindi in definitiva dai consumatori europei
(...).
(…)
- 118
- Il Tribunale ricorda che le difficoltà richiamate nel regolamento impugnato sono la forte crescita delle importazioni di zucchero
o di miscele, con origine cumulata CE/PTOM, la situazione eccedentaria del mercato dello zucchero comunitario, che ha dato
luogo a esportazioni sovvenzionate, e gli obblighi nascenti dagli accordi OMC (...).
- 119
- Orbene, vista la situazione eccedentaria del mercato comunitario, lo zucchero d’origine PTOM importato si sostituirà allo
zucchero comunitario che, per mantenere l’equilibrio dell’organizzazione comune dei mercati, dovrà essere esportato.
- 120
- Anche se le esportazioni di zucchero comunitario sono in gran parte finanziate dall’industria saccarifera comunitaria e quindi
dal consumatore, il Tribunale constata che gli accordi OMC limitano le sovvenzioni all’esportazione, a prescindere dal fatto
di stabilire chi in definitiva sopporti il costo di tali sovvenzioni, e che ogni importazione supplementare aggrava la situazione
su un mercato già eccedentario.
- 121
- Da quanto precede risulta che [gli] argomenti dedotti [dalla Rica Foods non possono] essere accolt[i]».
55.
Il secondo motivo si compone di due parti, che è opportuno esaminare in ordine successivo
(26)
.
56.
Nella prima parte, la Rica Foods deduce vari argomenti diretti a dimostrare che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale
ai punti 99‑102 della sentenza impugnata, le importazioni di zucchero con origine cumulata CE/PTOM non hanno avuto l’effetto
di aumentare l’eccedenza di zucchero sul mercato comunitario
(27)
.
57.
A tale proposito si ricorderà che, conformemente ad una giurisprudenza costante
(28)
, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale
ha basato il proprio accertamento dei fatti. Una volta che le prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali
del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente
al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce
quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte.
58.
Orbene, nella fattispecie il Tribunale ha constatato, in base agli elementi del fascicolo, che, essendo la produzione comunitaria
di zucchero già eccedentaria, «ogni importazione supplementare di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM aumenterà
l’eccedenza di zucchero sul mercato comunitario e provocherà un aumento delle esportazioni sovvenzionate»
(29)
.
59.
Pertanto, la prima parte del motivo è manifestamente irricevibile. Infatti, poiché la ricorrente non ha dimostrato, né sostenuto,
che il Tribunale aveva snaturato gli elementi di fatto e di prova dinanzi ad esso prodotti, la sua valutazione relativa all’aumento
dell’eccedenza di zucchero sul mercato comunitario costituisce una valutazione di fatto che non può essere rimessa in discussione
nel contesto dei ricorsi in esame.
60.
Nella seconda parte, la Rica Foods sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare, ai punti 118-120 della
sentenza impugnata, che le importazioni di zucchero con origine cumulata CE/PTOM comportavano costi supplementari a carico
del bilancio comunitario. Essa sottolinea che le restituzioni all’esportazione degli zuccheri A e B sono interamente finanziate
dai produttori, mediante contributi che essi ripercuotono sui consumatori. Poiché le importazioni controverse determinano
la destinazione all’esportazione di un quantitativo corrispondente di zucchero comunitario, tali importazioni non avrebbero
alcuna incidenza sul bilancio della Comunità.
61.
A tale proposito, è sufficiente constatare che il Tribunale, nella sentenza impugnata, non ha dichiarato che le importazioni
controverse comportavano costi supplementari a carico del bilancio comunitario. Ha invece sottolineato che, vista la situazione
eccedentaria del mercato comunitario e la limitazione delle esportazioni sovvenzionate prevista dagli accordi OMC, ogni importazione
supplementare di zucchero aggrava la situazione «a prescindere dal fatto di stabilire chi in definitiva sopporti il costo
di tali sovvenzioni» all’esportazione
(30)
.
62.
Di conseguenza, il secondo motivo dedotto dalla Rica Foods dev’essere respinto.
C –
Sul terzo motivo, fondato sullo snaturamento dei regolamenti controversi
63.
Il terzo motivo riguarda i punti 107 e 108 della sentenza Rica Foods II. Il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
- «107
- Le ricorrenti fanno valere che né l’aumento delle importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele in regime di cumulo
di origine CE/PTOM, né l’eccedenza di produzione, o gli obblighi derivanti dagli accordi OMC, costituiscono difficoltà, ai
sensi dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM, che possano giustificare l’adozione di una misura di salvaguardia.
- 108
- Il Tribunale constata, in via preliminare, che la Commissione non ha mai preteso che ciascuna delle difficoltà che ha identificato
potesse di per sé giustificare l’adozione di una misura di salvaguardia. Al contrario, da[i] regolament[i] impugnat[i] risulta
che le difficoltà invocate dalla Commissione sono intimamente legate. Infatti, secondo la Commissione, la situazione eccedentaria
del mercato fa sì che ogni ulteriore tonnellata importata condurrà a un amento delle sovvenzioni all’esportazione, aumento
che, a sua volta, potrà scontrarsi con i limiti previsti dagli accordi OMC».
64.
La Rica Foods sostiene che, su questo punto, il Tribunale ha snaturato i regolamenti controversi. Infatti, contrariamente
a quanto da esso dichiarato, nei regolamenti controversi la Commissione non avrebbe affatto considerato che le «difficoltà»
menzionate all’art. 109 della decisione PTOM derivavano, nella fattispecie, dalla combinazione dei tre elementi sopra indicati,
ossia la situazione eccedentaria del mercato comunitario, l’aumento delle importazioni controverse e i limiti imposti dagli
accordi OMC. Pertanto, il Tribunale avrebbe sostituito la propria motivazione a quella dei regolamenti controversi.
65.
Si deve ricordare che se spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi di prova che gli sono
stati sottoposti
(31)
, la questione dello snaturamento di tali elementi o dell’atto impugnato può essere sottoposta al controllo della Corte nell’ambito
di un’impugnazione
(32)
. Un motivo fondato sullo snaturamento dell’atto impugnato è diretto a far constatare che il Tribunale ha alterato il senso,
il contenuto o la portata dell’atto contestato. Lo snaturamento può inoltre risultare da una modifica del contenuto dell’atto
(33)
, nonché dalla mancata presa in considerazione di suoi aspetti essenziali
(34)
o del suo contesto
(35)
.
66.
Poiché il motivo in esame è fondato sullo snaturamento dei regolamenti controversi, esso, contrariamente a quanto suggerito
dal governo francese
(36)
, risulta ricevibile conformemente alla giurisprudenza della Corte.
67.
Ritengo tuttavia che tale motivo sia manifestamente infondato.
68.
Infatti, la semplice lettura dei regolamenti controversi consente di rendersi conto di come la Commissione abbia effettivamente
considerato che nella fattispecie le «difficoltà» menzionate all’art. 109 della decisione PTOM derivavano dalla combinazione
di tre fattori.
69.
Infatti, dopo avere constatato che le importazioni di zucchero e di miscele provenienti dai PTOM «registrano una fortissima
progressione»
(37)
, la Commissione ha rilevato che «[n]egli ultimi anni sono sorte difficoltà»
(38)
. Essa spiega che il «mercato dello zucchero comunitario (…) è un mercato eccedentario [e che pertanto] qualsiasi importazione
di zucchero nella Comunità comporta la destinazione all’esportazione di un corrispondente quantitativo di zucchero comunitario»
(39)
. Essa precisa inoltre che «per questo zucchero sono pagate restituzioni (…) [ma che] il volume delle esportazioni con beneficio
di restituzione è [attualmente] limitato da[gli] accord[i OMC]»
(40)
. La Commissione ne deduce che «[o]gni importazione supplementare di zucchero e di prodotti con elevata concentrazione di
zucchero provenienti dai PTOM comporterà una riduzione più importante delle quote dei produttori comunitari e quindi una maggiore
perdita di garanzia del loro reddito»
(41)
.
70.
Pertanto, la Commissione ha effettivamente considerato che le difficoltà menzionate all’art. 109, n. 1, della decisione PTOM
derivavano dalla combinazione di più fattori, ossia l’aumento delle importazioni controverse, la situazione eccedentaria del
mercato comunitario e la limitazione delle restituzioni all’esportazione conseguente agli accordi OMC. Contrariamente a quanto
sostiene la Rica Foods, quindi, il Tribunale non ha snaturato su questo punto i regolamenti controversi.
D –
Sul quarto motivo, vertente su errori nell’interpretazione dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM
71.
Con il quarto motivo, la Rica Foods contesta al Tribunale vari errori di interpretazione dell’art. 109, n. 1, della decisione
PTOM.
72.
In primo grado, essa aveva sostenuto che gli elementi dedotti dalla Commissione non potevano essere considerati «difficoltà»
che rischiavano di «alterare un settore d’attività della Comunità» ai sensi dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM.
73.
Il Tribunale ha respinto tali argomenti. Anzitutto, per quanto riguarda l’esistenza di «difficoltà» ai sensi dell’art. 109,
n. 1, della decisione PTOM, esso ha dichiarato quanto segue:
- «108
- (...) da[i] regolament[i] impugnat[i] risulta che le difficoltà invocate dalla Commissione sono intimamente legate. Infatti,
secondo la Commissione, la situazione eccedentaria del mercato fa sì che ogni ulteriore tonnellata importata condurrà a un
aumento delle sovvenzioni all’esportazione, aumento che, a sua volta, potrà scontrarsi con i limiti previsti dagli accordi
OMC.
(...)
- 112
- Quanto all’eccedenza di produzione e agli obblighi nascenti dagli accordi OMC, le ricorrenti fanno osservare, da un lato,
che l’eccedenza di produzione esiste da una trentina d’anni e, d’altro lato, che gli accordi OMC – che prevedono massimali
per la sovvenzione delle esportazioni di zucchero – sono stati conclusi nel 1994. Non si tratterebbe dunque di “difficoltà”
ai sensi dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM.
- 113
- Il Tribunale ricorda che il volume delle esportazioni di zucchero che possono beneficiare di sovvenzioni è stato ridotto dagli
accordi OMC, in particolare dall’elenco CXL. Mentre, per la campagna 1995/1996, il volume delle esportazioni che potevano
essere sovvenzionate era di 1 555 600 tonnellate, tale volume è stato ridotto di 1 273 500 tonnellate per la campagna 2000/2001.
- 114
- Orbene, vista la situazione eccedentaria del mercato comunitario dello zucchero, ogni importazione supplementare di zucchero
nella Comunità comporta la destinazione all’esportazione di un quantitativo corrispondente di zucchero comunitario (...).
L’aumento delle importazioni di zucchero o di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM è dunque idoneo a causare difficoltà
rispetto agli obblighi derivanti dagli accordi OMC.
- 115
- Anche se il massimale per la campagna 2000/2001 era già noto dal 1994 e anche se la situazione eccedentaria del mercato comunitario
esiste già da decenni, cionondimeno la Commissione ha potuto ragionevolmente considerare che la forte crescita delle importazioni
di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM costituiva, nel contesto del mercato comunitario eccedentario,
una “difficoltà” ai sensi dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM, tanto più che il massimale previsto dagli accordi OMC
rendeva già necessaria una riduzione sostanziale delle quote comunitarie di produzione per la campagna 2000/2001 (...)».
74.
Per quanto riguarda, poi, l’esistenza di un rischio di «alterare un settore d’attività della Comunità», il Tribunale ha svolto
il seguente ragionamento:
- «123
- Le ricorrenti fanno valere che vi sarebbe deterioramento o minaccia di deterioramento ai sensi dell’art. 109, n. 1, della
decisione PTOM in caso di caduta dei prezzi sul mercato dello zucchero o in caso di radicale deterioramento della situazione
nel settore dello zucchero che si tradurrebbe in perdite, licenziamenti, ecc. Tuttavia, l’industria saccarifera europea sarebbe
in piena salute. I prezzi dello zucchero non sarebbero in ribasso.
- 124
- Il Tribunale giudica che le circostanze a cui le ricorrenti si riferiscono sono tali da dimostrare che esiste un deterioramento
o un pericolo di deterioramento di un settore d’attività della Comunità ai sensi dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM.
Tuttavia, una situazione in cui è necessaria una riduzione delle quote di produzione dei produttori comunitari rivela anch’essa
un deterioramento di un settore di attività della Comunità. Infatti, una simile riduzione colpisce direttamente il reddito
dei produttori comunitari.
- 125
- Le ricorrenti contestano la necessità di ridurre le quote comunitarie di produzione di zucchero fino a concorrenza di 500 000
tonnellate a causa degli accordi OMC (...).
- 126
- A tale proposito, il Tribunale ricorda che la produzione comunitaria di zucchero supera il consumo di zucchero nella Comunità
(...). Inoltre, come la Corte ha rilevato nella sentenza Emesa Sugar, [citata] (punto 56), la Comunità è tenuta a “importare
un determinato quantitativo di zucchero da paesi terzi, in forza degli accordi conclusi in seno all’[OMC]”. A tutto ciò si
aggiungono ancora “le importazioni di zucchero di canna provenienti dagli Stati ACP per far fronte alla domanda specifica
di tale prodotto” (sentenza Emesa Sugar, [citata,] punto 56).
- 127
- Le ricorrenti non contestano il fatto che esiste un nesso tra il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi OMC, da un
lato, e la riduzione delle quote comunitarie di produzione annunciata nel regolamento impugnato, dall’altro. Esse contestano
tuttavia la cifra di 500 000 tonnellate indicata nel regolamento impugnato.
- 128
- Orbene, dal regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2000, n. 2073, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione
2000/2001 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni
massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell’ambito dei regimi di importazioni preferenziali (GU L 246, pag. 38),
risulta che la Commissione ha effettivamente ridotto le quote di produzione per la campagna 2000/2001 di 478 277 tonnellate
per gli zuccheri A e B (...).
- 129
- Le ricorrenti sostengono inoltre che il livello delle importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele in regime di cumulo
di origine CE/PTOM è trascurabile ove si raffronti il volume delle importazioni di zucchero originario dei PTOM alla produzione
comunitaria di zucchero e ai quantitativi di zucchero importati da taluni paesi terzi.
- 130
- La [Rica Foods] calcola che le importazioni di zucchero e di miscele con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM costituivano,
nel 1999, lo 0,320% (codice NC 1701) e lo 0,102% (codice NC 1806) della produzione comunitaria. Le importazioni con origine
cumulata CE/PTOM avrebbero raggiunto, nel 1999, 40 000 tonnellate, vale a dire meno di quanto un solo Stato ACP come le Barbados
(49 300 tonnellate) può importare annualmente nella Comunità.
- 131
- Questo argomento non può essere accolto. Il Tribunale ricorda, a tal proposito, che la Commissione ha potuto ragionevolmente
ritenere che la fortissima progressione delle importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM
costituisse, nello specifico contesto del mercato comunitario dello zucchero eccedentario e degli obblighi derivanti dagli
accordi OMC, una “difficoltà” ai sensi dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM.
- 132
- Orbene, tenendo conto degli obblighi nascenti dagli accordi OMC, che limitano le sovvenzioni all’esportazione, è ragionevole
considerare che “[o]gni importazione supplementare di zucchero e di prodotti con un’elevata concentrazione di zucchero provenienti
dai PTOM comporterà una riduzione più importante delle quote dei produttori comunitari e quindi una maggiore perdita di garanzia
del loro reddito” (...). Il Tribunale sottolinea, a tal proposito, che le importazioni di zucchero o di miscele con origine
cumulata CE/PTOM rappresentavano, al momento dell’adozione del regolamento impugnato, circa il 10% della riduzione delle quote
comunitarie di produzione annunciata nel regolamento impugnato, e che la capacità di produzione di zucchero nei PTOM raggiungeva
un livello compreso tra 100 000 e 150 000 tonnellate all’anno (...).
- 133
- La Corte ha già dichiarato che una riduzione della produzione comunitaria per far fronte ad un aumento delle importazioni
di zucchero originario dei PTOM “[altera] l’organizzazione comune [dei mercati] dello zucchero (…) e [sarebbe] (...) contraria
agli obiettivi della politica agricola comune” (sentenza Emesa Sugar, [citata,] punto 56).
- 134
- In tale contesto, la Commissione ha ragionevolmente potuto ritenere, [nei] regolament[i] impugnat[i], che le accresciute importazioni
di zucchero originario dei PTOM rischiavano di provocare una forte destabilizzazione dell’organizzazione comune dei mercati
dello zucchero».
75.
Nella sentenza Rica Foods III, il Tribunale ha aggiunto quanto segue:
- «127
- Le ricorrenti sottolineano altresì come una riduzione delle quote di produzione di zuccheri A e B non conduca necessariamente
ad una perdita di reddito per gli agricoltori. Questi potrebbero infatti decidere di coltivare altri prodotti.
- 128
- Tuttavia, il Tribunale constata che, indipendentemente dalla questione se altre coltivazioni avrebbero potuto rivelarsi tanto
remunerative quanto quella dello zucchero, la necessità di una riduzione sostanziale delle quote di produzione di zuccheri A
e B dimostra di per sé l’esistenza di un deterioramento, o quanto meno di un rischio di deterioramento, di un settore d’attività
della Comunità ai sensi dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM».
76.
Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che la Commissione non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere
che l’aumento delle importazioni controverse comportasse «difficoltà» che avrebbero potuto «alterare un settore d’attività
della Comunità», ai sensi dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM.
77.
Benché i ricorsi siano particolarmente confusi su questo punto, si può ritenere che il quarto motivo sia composto da quattro
parti, che esaminerò in ordine successivo.
78.
Nella prima parte, la Rica Foods sottolinea che i vari elementi dedotti dalla Commissione – ossia l’aumento delle importazioni
controverse, l’eccedenza della produzione comunitaria e la limitazione delle restituzioni all’esportazione – erano non solo
prevedibili, ma anche, in una certa misura, auspicati dal legislatore comunitario. Infatti, secondo la decisione PTOM, lo
sviluppo delle importazioni dei prodotti PTOM costituirebbe il principale obiettivo della cooperazione commerciale istituita
da tale decisione. Del pari, la limitazione delle restituzioni all’esportazione di cui all’elenco CXL deriverebbe da una scelta
deliberata del legislatore comunitario.
79.
La Rica Foods aggiunge che questi diversi elementi sussistevano già all’epoca dell’adozione della decisione PTOM e, in ogni
caso, all’epoca della sua revisione, nel 1997. Infatti, il mercato comunitario dello zucchero conoscerebbe una situazione
eccedentaria sin dal 1968. Pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto considerare tali elementi come «difficoltà» che rischiavano
di «alterare un settore d’attività della Comunità» ai sensi dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM.
80.
A mio parere, questa prima parte si fonda su una premessa errata. Infatti, dalle sentenze impugnate risulta chiaramente che
fino al 1997 non vi sono state importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM.
Al punto 110 della sentenza Rica Foods II, il Tribunale ha constatato che le importazioni in questione «sono passate da 0
tonnellate nel 1996 a oltre 48 000 tonnellate nel 1999». Pertanto è errato affermare, come fa la ricorrente, che le «difficoltà»
individuate dalla Commissione esistevano già all’epoca dell’adozione della decisione PTOM, nel 1991, o all’epoca della sua
revisione, nel 1997.
81.
Quanto alla prevedibilità o all’auspicabilità di alcuni di tali elementi, anche ammettendo che sia dimostrata
(42)
, essa di per sé non sarebbe tale da impedire alla Commissione, e in seguito al Tribunale, di constatare che detti elementi
costituivano «difficoltà» ai sensi dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Infatti, il fatto stesso che nella decisione
PTOM sia stata inserita una clausola di salvaguardia, mentre tale decisione ha lo scopo di sviluppare gli scambi con i PTOM,
dimostra come si potesse ben ritenere che tali scambi, nonostante la loro auspicabilità, ad un certo punto avrebbero creato
«difficoltà» o un rischio di «deterioramento» in un settore d’attività della Comunità.
82.
Nella seconda parte, la Rica Foods sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 128 della sentenza
Rica Foods III, la riduzione delle quote di produzione, che sarebbe provocata dalle importazioni controverse, non comporterebbe
alcuna diminuzione del reddito dei produttori comunitari. Infatti, l’unica conseguenza della riduzione delle quote sarebbe
che i produttori coltiverebbero un altro prodotto e rientrerebbero in un altro regime agricolo garantito.
83.
Anche questo argomento dev’essere disatteso. Infatti, la ricorrente non deduce alcun elemento atto a dimostrare che, in caso
di riduzione delle quote di produzione, i produttori comunitari avrebbero effettivamente la possibilità di dedicarsi ad altre
coltivazioni. Peraltro, tale affermazione è seriamente contestata dalla Commissione
(43)
.
84.
In ogni caso, la Rica Foods non ha dimostrato, né sostenuto, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare
che, «indipendentemente dalla questione se altre coltivazioni avrebbero potuto rivelarsi tanto remunerative quanto quella
dello zucchero, la necessità di una riduzione sostanziale delle quote di produzione di zuccheri A e B dimostra
di per sé l’esistenza di un deterioramento, o (…) di un rischio di deterioramento, di un settore d’attività della Comunità ai sensi
dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM»
(44)
.
85.
Nella terza parte del motivo, la Rica Foods ricorda che le importazioni controverse costituivano un volume trascurabile rispetto
alla produzione comunitaria. Infatti, nel 1999, le importazioni di zucchero con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM avrebbero
rappresentato soltanto lo 0,320% (codice NC 1701) e lo 0,102% (codice NC 1806) della produzione comunitaria. La ricorrente
ritiene quindi che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare che quantitativi così esigui potevano costituire
«difficoltà» ai sensi dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM.
86.
A tale riguardo, si ricorderà che, nella sentenza Emesa Sugar, citata, la Corte ha dichiarato, a proposito dell’adozione del
contingente di 3 000 tonnellate annue per le importazioni di zucchero ACP/PTOM, che «ogni quantitativo supplementare di zucchero,
benché minimo in relazione alla produzione comunitaria , che fosse entrato nel mercato comunitario avrebbe costretto le istituzioni della Comunità ad aumentare l’importo delle sovvenzioni
alle esportazioni (…) ovvero a ridurre le quote dei produttori comunitari, cosa che avrebbe alterato l’organizzazione comune
del mercato dello zucchero (…) e sarebbe stata contraria agli obiettivi della politica agricola comune»
(45)
. Si ricorderà inoltre che, nel 1996 e nel 1997, all’epoca dell’adozione del contingente sopra menzionato, le importazioni
di zucchero PTOM nella Comunità ammontavano, rispettivamente, a 2 251,1 e a 10 372,2 tonnellate
(46)
.
87.
Orbene, all’epoca dell’adozione dei regolamenti controversi, nel 1999, le stesse importazioni ammontavano a 51 969,5 tonnellate
(47)
.
88.
Pertanto, non si capisce sotto quale profilo il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto. Infatti, dal momento che
nel febbraio 2000 la Corte aveva ritenuto che importazioni di zucchero dell’ordine di 10 000 tonnellate presentassero un rischio
di turbativa per l’organizzazione comune del mercato dello zucchero, era logico che, nel novembre 2002, il Tribunale considerasse
che importazioni cinque volte superiori costituivano «difficoltà», nonché una minaccia di «deterioramento» per la stessa organizzazione
comune di mercato.
89.
Infine, nell’ultima parte del motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare,
ai punti 112-115 della sentenza Rica Foods II, che le importazioni di zucchero PTOM per la campagna 1999/2000 influivano sugli
obblighi della Comunità derivanti dall’elenco CXL. Per quanto riguarda le modalità di applicazione dei massimali previsti
da tale elenco, la Rica Foods ritiene che la Comunità disponesse di un margine sufficiente per assorbire l’aumento delle importazioni
di zucchero e di miscele con origine cumulata CE/PTOM durante la campagna 1999/2000.
90.
A tale proposito, è sufficiente rilevare che, ai punti 112-115 della sentenza Rica Foods II, il Tribunale non ha esaminato
la questione se i massimali previsti dagli accordi OMC consentissero di assorbire le importazioni controverse per la campagna
1999/2000. Per contro, ha esaminato l’argomento della ricorrente secondo cui l’eccedenza di produzione e gli obblighi nascenti
dagli accordi OMC non costituivano «difficoltà» ai sensi dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM in quanto «l’eccedenza
di produzione esiste da una trentina d’anni» e «gli accordi OMC (...) sono stati conclusi nel 1994»
(48)
.
91.
Tenuto conto di questi diversi aspetti, propongo quindi alla Corte di respingere il quarto motivo nella sua interezza.
E –
Sul quinto motivo, fondato sulla violazione dell’art. 109, n. 2, della decisione PTOM
92.
Il quinto motivo è diretto contro la valutazione del Tribunale relativa alla proporzionalità delle misure controverse.
93.
In primo grado, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione, limitando le importazioni di zucchero e di miscele con origine
cumulata CE/PTOM a 3 340 tonnellate con il regolamento n. 465/2000, e in seguito a 4 848 tonnellate con il regolamento n. 2081/2000,
non aveva contravvenuto al principio di proporzionalità sancito dall’art. 109, n. 2, della decisione PTOM
(49)
.
94.
Nel quinto motivo, la Rica Foods sostiene che tale valutazione è in contrasto con il principio di proporzionalità. Essa formula
due censure nei confronti del Tribunale.
95.
In primo luogo, essa sostiene che i massimali fissati dalla Commissione nei regolamenti controversi, ossia 3 340 tonnellate
e 4 848 tonnellate, sono troppo esigui rispetto ai quantitativi di zucchero PTOM importati nella Comunità.
96.
A mio avviso, questa prima censura è manifestamente irricevibile.
97.
Infatti, secondo una giurisprudenza costante
(50)
, dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento
di procedura di quest’ultima emerge che il ricorso avverso una pronuncia del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi
contestati della pronuncia di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto prospettati a specifico sostegno
di tale domanda.
98.
Orbene, nella fattispecie la Rica Foods, nei suoi ricorsi, si è limitata ad affermare quanto segue:
«(...) la [Commissione] e il Consiglio non hanno spiegato (...) in modo plausibile o comprensibile quali interessi e motivi
(...) esistessero per limitare le importazioni di zucchero PTOM al livello del 1997, vale a dire a un quantitativo che è:
- –
- del tutto trascurabile rispetto alla produzione europea, alle importazioni o esportazioni europee, all’eccedenza europea o
a qualsiasi altro elemento dell’organizzazione europea dello zucchero;
- –
- del tutto insufficiente ad offrire all’industria saccarifera dei PTOM una base ragionevole per l’avvenire»
(51)
.
99.
Pertanto la ricorrente non indica con precisione gli aspetti sotto cui il Tribunale avrebbe violato il principio di proporzionalità
di cui all’art. 109, n. 2, della decisione PTOM.
100.
In secondo luogo, la Rica Foods sostiene che i quantitativi di zucchero PTOM importati nella Comunità erano così esigui da
non poter giustificare l’adozione dei contingenti in questione
(52)
.
101.
Tuttavia, questo argomento non riguarda la proporzionalità dei regolamenti controversi. Esso attiene alla questione se le
importazioni controverse potessero essere considerate «difficoltà» che giustificavano l’adozione di una misura di salvaguardia
in forza dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Tale argomento, peraltro, è stato esaminato come tale nell’ambito del
quarto motivo, vertente su errori nell’interpretazione dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM
(53)
.
102.
Pertanto, propongo alla Corte di respingere il quinto motivo.
F –
Sul sesto motivo, fondato sulla violazione dello status preferenziale dei PTOM
103.
L’ultimo motivo è diretto contro la valutazione del Tribunale relativa allo status preferenziale dei prodotti originari dei
PTOM.
104.
Tale valutazione è esposta nei seguenti termini
(54)
:
- «198
- Le ricorrenti fanno valere che, in forza dell’art. 3, n. 1, lett. s), CE e delle disposizioni della parte quarta del Trattato CE
(…) le istituzioni comunitarie devono tener conto del principio della gerarchia delle preferenze. In forza di tale principio,
le istituzioni non potrebbero porre le merci originarie dei PTOM in una situazione più sfavorevole di quella delle merci che
provengono dai paesi ACP o da altri paesi terzi (…).
- 199
- In primo luogo, le ricorrenti rilevano che l’art. 213 della Convenzione di Lomé esclude assolutamente l’adozione di misure
di salvaguardia per lo zucchero. L’adozione de[i] regolament[i] impugnat[i] violerebbe quindi lo status preferenziale di cui
godono i PTOM rispetto ai paesi ACP.
- 200
- La [Rica Foods] confronta inoltre l’art. 109, n. 1, della decisione PTOM con altre disposizioni di salvaguardia (...). La
ricorrente di cui trattasi conclude che, dal momento che i PTOM godono del livello di preferenza più elevato, la Commissione
dovrebbe evitare di disporre misure di salvaguardia in forza dell’art. 109, n. 1, della decisione PTOM nei confronti di importazioni
in provenienza dei PTOM quando le condizioni per adottare tali misure non sono soddisfatte per quanto riguarda le importazioni
provenienti da paesi terzi meno privilegiati.
- 201
- In secondo luogo, le ricorrenti fanno osservare che, in forza del protocollo n. 8 della Convenzione di Lomé, la Comunità ha
concesso ai paesi ACP un contingente di oltre 1,7 milioni di tonnellate di zucchero, che questi ultimi possono, in tutto o
in parte, importare nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e per un prezzo garantito. La Commissione, nel limitare
le importazioni di zucchero originario dei PTOM in regime di cumulo di origine CE/PTOM a 3 340 tonnellate per sette mesi,
avrebbe violato il principio secondo cui le merci originarie dei PTOM non possono essere poste in una situazione più sfavorevole
di quella delle merci che provengono dai paesi ACP o da altri paesi terzi.
- 202
- Il Tribunale ricorda che il giudice comunitario, nell’ambito del suo sindacato, deve limitarsi a verificare se la Commissione,
che disponeva nella fattispecie di un ampio potere di valutazione, abbia commesso un errore manifesto di valutazione nell’adottare
[i] regolament[i] impugnat[i] (...).
- 203
- Anche se i prodotti originari dei PTOM godono, in forza della quarta parte del Trattato, di uno status preferenziale, la Corte
e il Tribunale hanno già dichiarato che l’art. 109 della decisione PTOM, che autorizza la Commissione ad adottare misure di
salvaguardia, non viola, di per sé, alcun principio della parte quarta del Trattato (...). Non si può quindi dedurre dalla
semplice adozione di una misura di salvaguardia sulla base dell’art. 109 della decisione PTOM una violazione dello status
preferenziale dei prodotti originari dei PTOM.
- 204
- Quanto allo status dello zucchero nella Convenzione di Lomé, il Tribunale constata che, nel protocollo n. 8, allegato a tale
convenzione, la Comunità si impegna nei confronti dei paesi ACP ad acquistare zucchero a prezzi garantiti e ad importare un
determinato quantitativo annuo di zucchero (1,7 milioni di tonnellate). Tali importazioni vengono effettuate, in tutto o in
parte, in esenzione dai dazi doganali. Per impedire che tale garanzia diventi lettera morta, l’art. 213 della Convenzione
di Lomé prevede che la clausola di salvaguardia (art. 177 della Convenzione di Lomé) non si applichi nell’ambito del protocollo
n. 8.
- 205
- Per contro, in forza dell’art. 101, n. 1, della decisione PTOM, tutti i prodotti originari dei PTOM, e quindi, in linea di
massima, anche lo zucchero, sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione dai dazi all’importazione. Lo zucchero
originario dei PTOM gode quindi chiaramente di uno status preferenziale rispetto allo zucchero ACP. Il fatto che la Commissione
adotti una misura di salvaguardia – misura per sua natura temporanea – non cambia affatto tale stato di cose. Il Tribunale
sottolinea inoltre, a tale proposito, che il regolamento impugnato riguarda soltanto lo zucchero e le miscele importati in
regime di cumulo di origine CE/PTOM. Esso non impone alcun massimale alle importazioni di zucchero originario dei PTOM secondo
le regole d’origine ordinarie, se una simile produzione dovesse esistere.
- 206
- L’argomento vertente sullo status preferenziale dello zucchero originario dei PTOM rispetto allo zucchero originario degli
Stati ACP deve dunque essere respinto.
- 207
- Per gli stessi motivi, le ricorrenti non possono trarre argomenti dalle clausole di salvaguardia contenute negli accordi che
la Comunità ha concluso con taluni paesi terzi.
(...)
- 210
- Tenuto conto di tali considerazioni, si deve constatare che il regolamento impugnato non ha avuto l’effetto di porre gli Stati
ACP e i paesi terzi in una posizione concorrenziale manifestamente più favorevole di quella dei PTOM».
105.
Nell’ultimo motivo, la Rica Foods sostiene che tale valutazione ignora lo status preferenziale dei prodotti originari dei
PTOM. A suo parere, infatti, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la notevole disparità di trattamento determinata
dalle misure di salvaguardia tra, da un lato, le importazioni dei prodotti originari dei PTOM e, dall’altro, le importazioni
dei prodotti originari degli Stati ACP e delle nazioni più favorite, nonché le importazioni da alcuni altri paesi terzi.
106.
Al pari della Commissione, ritengo che tale motivo sia manifestamente irricevibile.
107.
Infatti, ai punti 198-210 della sentenza Rica Foods II, sopra riportati, il Tribunale ha esposto in modo chiaro i motivi per
cui, a suo avviso, le misure di salvaguardia controverse non avevano avuto l’effetto di porre gli Stati ACP e i paesi terzi
in una posizione concorrenziale più favorevole di quella dei PTOM.
108.
Orbene, nei suoi ricorsi, la Rica Foods non precisa sotto quale profilo il ragionamento del Tribunale sarebbe viziato da un
errore di diritto su questo punto. La ricorrente si limita a ripetere che «[i] prodotti dei PTOM beneficiano di una posizione
privilegiata in base al loro status “preferenziale” nella Comunità» e che «[m]ediante le misure [controverse], la convenuta
[ha] applica[to] (…) un trattamento molto diverso, da un lato, alle importazioni dagli ACP e dalle nazioni più favorite (...)
e, dall’altro, a [quelle] dai PTOM»
(55)
.
109.
Pertanto, il motivo dev’essere dichiarato manifestamente irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata al paragrafo 97
delle presenti conclusioni.
V – Conclusione
110.
In base a tutte le considerazioni sopra esposte, propongo quindi alla Corte di respingere i ricorsi e condannare la ricorrente
alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dalle parti intervenienti, conformemente agli artt. 69 e 118 del regolamento
di procedura della Corte.
- 1 –
- Lingua originale: il francese.
- 2 –
- Causa T‑47/00, Rica Foods/Commissione (Racc. pag. II‑113).
- 3 –
- Cause riunite T‑94/00, T‑110/00 e T‑159/00, Rica Foods e a./Commissione (Racc. pag. II‑4677; in prosieguo: la «sentenza Rica
Foods II»), e cause riunite T‑332/00 e T‑350/00, Rica Foods e Free Trade Foods/Commissione (Racc. pag. II‑4755; in prosieguo:
la «sentenza Rica Foods III»).
- 4 –
- GU L 252, pag. 1.
- 5 –
- Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 1).
- 6 –
- Decisione relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati
multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1).
- 7 –
- Decisione relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1).
- 8 –
- GU L 329, pag. 50 (adottata con decisione 91/482; in prosieguo: la «decisione PTOM»).
- 9 –
- V. decisione 2000/169/CE (GU L 55, pag. 67).
- 10 –
- GU L 294, pag. 11.
- 11 –
- Regolamento della Commissione 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
- 12 –
- GU L 196, pag. 31. Conformemente alla procedura istituita dall’art. 308 quinquies di detto regolamento, gli Stati membri «trasmettono
alla Commissione una volta al mese o (…) con maggior frequenza, dati dettagliati sulle quantità di prodotti immessi in libera
circolazione con il beneficio di regimi tariffari preferenziali nel corso dei mesi precedenti».
- 13 –
- GU L 56, pag. 39.
- 14 –
- GU L 246, pag. 64.
- 15 –
- Indicate anche come «sentenze impugnate».
- 16 –
- Per un esempio recente v. sentenza 8 maggio 2003, cause riunite C‑328/99 e C‑399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione
(Racc. pag. I‑4035, punto 39). Nel contesto particolare dell’art. 109 della decisione PTOM, generalmente la Corte impiega
una formula diversa. Essa dichiara che «[i]n presenza di un tale potere, il giudice comunitario deve limitarsi ad accertare
se il suo esercizio non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere oppure se le istituzioni comunitarie non
abbiano palesemente travalicato i limiti del loro potere discrezionale» [v. sentenze 22 novembre 2001, Paesi Bassi/Consiglio,
causa C‑110/97 (Racc. pag. I‑8763, punto 62) e causa C‑301/97 (Racc. pag. I‑8853, punto 74)]. V. anche sentenza 11 febbraio
1999, causa C‑390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. I‑769, punto 48). Tuttavia questa formula mi sembra
meno precisa di quella riportata al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, in quanto omette di menzionare il controllo di
alcuni elementi, come l’esattezza materiale dei fatti o il rispetto delle norme procedurali e dell’obbligo di motivazione.
Inoltre non appare chiara la distinzione formulata tra il caso dell’«errore manifesto» e quello in cui l’istituzione abbia
«palesemente travalicato i limiti del suo potere discrezionale».
- 17 –
- V., ad esempio, sentenze 5 ottobre 1994, causa C‑280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I‑4973, punti 90 e 91), 17 ottobre
1995, causa C‑44/94, Fishermen’s Organisations/e a. (Racc. pag. I‑3115, punto 37), 19 novembre 1998, causa C‑150/94, Regno
Unito/Consiglio (Racc. pag. I‑7235, punto 87), 8 febbraio 2000, causa C‑17/98, Emesa Sugar (Racc. pag. I‑675, punto 53), e
Paesi Bassi/Consiglio, causa C‑110/97 (punto 63) e causa C‑301/97 (punti 64‑68 e 75), citate.
- 18 –
- In tal senso v. anche sentenze 21 febbraio 1990, cause riunite da C‑267/88 a C‑285/88, Wuidart e a. (Racc. pag. I‑435, punto 14),
26 giugno 1990, causa C‑8/89, Zardi (Racc. pag. I‑2515, punto 11), e sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T‑162/94,
NMB France e a./Commissione (Racc. pag. II‑427, punto 70).
- 19 –
- V., ad esempio, sentenze 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione (Racc. pag. 457, in particolare
pag. 524), e del Tribunale 17 luglio 1998, causa T‑118/96, Thai Bicycle/Consiglio (Racc. pag. II‑2991, punto 32 e giurisprudenza
ivi citata).
- 20 –
- Paragrafo 43 delle presenti conclusioni.
- 21 –
- Conclusioni relative alla causa C‑141/02 P Commissione/max.mobil (ancora pendente dinanzi alla Corte, punti 77 e 78).
- 22 –
- In tal senso v., in particolare, sentenze Emesa Sugar (punto 53) e Paesi Bassi/Consiglio, causa C‑110/97 (punto 63) e causa
C‑301/97 (punti 64‑68 e 75), citate.
- 23 –
- V., ad esempio, sentenze 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑959, punto 56), 21 marzo 1991, causa
C‑303/88), Italia/Commissione (Racc. pag. I‑1433, punto 34), e 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione (Racc. pag. I‑3203,
punto 24).
- 24 –
- Regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81
e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1). V., ad esempio, sentenze Consten e Grundig/Commissione, cit. (Racc. pag. 524), e
23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint/Commissione (Racc. pag. 1063, punto 16).
- 25 –
- V. sentenza 4 aprile 1990, cause riunite C‑111/88, C-112/88 e C‑20/89, Grecia/Commissione (Racc. pag. I‑1559, pubblicazione
sommaria, punto 1 delle massime).
- 26 –
- Nel suo ricorso (punti 31‑35), la Rica Foods deduce una terza censura, che sarà esaminata nell’ambito del terzo motivo (v.
paragrafi 63‑70 delle presenti conclusioni).
- 27 –
- Ricorso della Rica Foods (punti 16‑19 e 24‑26).
- 28 –
- V., quali esempi recenti, sentenza 8 maggio 2003, causa C‑122/01 P, T. Port/Commissione (Racc. pag. I‑4261, punto 27), e ordinanza
9 luglio 2004, causa C‑116/03, Fichtner/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 33).
- 29 –
- Sentenza Rica Foods II (punto 101).
- 30 –
- Ibidem (punto 120).
- 31 –
- V., in particolare, sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I‑1981, punto 66),
7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/Commissione (Racc. pag. I‑2587, punto 54), e 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione
(Racc. pag. I‑8417, punto 24).
- 32 –
- Sentenze 2 marzo 1994, causa C‑53/92 P, Hilti/Commissione (Racc. pag. I‑667, punto 42), 16 settembre 1997, causa C‑362/95 P,
Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑4775, punto 29), 28 maggio 1998, causa C‑8/95 P, New Holland Ford/Commissione
(Racc. pag. I‑3175, punto 26), Baustahlgewebe/Commissione, cit. (punto 24), 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione
(Racc. pag. I‑5251, punti 45‑47); ordinanze 6 ottobre 1997, causa C‑55/97 P, AIUFFASS e AKT/Commissione (Racc. pag. I‑5383,
punto 25), 16 ottobre 1997, causa C‑140/96 P, Dimitriadis/Corte dei conti (Racc. pag. I‑5635, punto 35), e 27 gennaio 2000,
causa C‑341/98 P, Proderec/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 28).
- 33 –
- V. sentenze 27 gennaio 2000, causa C‑164/98 P, DIR International Film e a./Commissione (Racc. pag. I‑447, punti 47 e 48),
e 11 settembre 2003, causa C‑197/99 P, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑8461, punto 67).
- 34 –
- V., in particolare, ordinanza 11 aprile 2001, causa C‑459/00 P(R), Commissione/Trenker (Racc. pag. I‑2823, punto 71).
- 35 –
- V., in particolare, sentenza 3 aprile 2003, causa C‑277/01 P, Parlamento/Samper (Racc. pag. I‑3019, punto 40).
- 36 –
- Memoria d’intervento (punti 11 e segg.).
- 37 –
- Regolamenti controversi (primo ‘considerando’).
- 38 –
- Ibidem (quarto ‘considerando’).
- 39 –
- Ibidem.
- 40 –
- Ibidem.
- 41 –
- Regolamenti controversi (quinto ‘considerando’).
- 42 –
- Nelle conclusioni relative alla causa Emesa Sugar, cit., l’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer ha rilevato che le conseguenze
dell’applicazione della regola del cumulo di origine non erano prevedibili al momento della decisione PTOM. A suo avviso,
infatti, «[l]a finzione implicata dal meccanismo di accumulazione di origine fu adottata all’epoca dal Consiglio senza che
questo fosse, – né, probabilmente, potesse essere – interamente consapevole delle conseguenze che potevano derivarne» (paragrafo 58).
- 43 –
- V. controricorsi nelle cause C‑40/03 P (punto 39) e C‑41/03 P (punto 45).
- 44 –
- Sentenza Rica Foods III (punto 128, il corsivo è mio).
- 45 –
- Punto 56 (il corsivo è mio).
- 46 –
- Statistiche elaborate da Eurostat per le esportazioni, dai PTOM verso la Comunità, dei prodotti dei codici NC 1806 10 30,
1806 10 90 e NC 1701 per gli anni 1991-2000 (allegato 1 della memoria d’intervento del Regno di Spagna nella causa T‑94/00).
- 47 –
- Ibidem.
- 48 –
- Punto 112. In realtà, la questione del margine di manovra concesso dagli accordi OMC è stata esaminata dal Tribunale ai punti 135‑139
della sentenza Rica Foods II. Tuttavia, anche supponendo che il ricorso della Rica Foods possa essere interpretato nel senso
che è diretto contro tali punti, anziché contro i punti 112-115 della sentenza Rica Foods II, che sono espressamente menzionati
nel ricorso, ritengo che l’argomento della Rica Foods sarebbe comunque infondato per i motivi che ho esposto nelle conclusioni
relative alle cause C‑26/00, C‑180/00 e C‑452/00, Paesi Bassi/Commissione, citate (paragrafi 76‑79).
- 49 –
- V. sentenze Rica Foods II (punti 157‑197) e Rica Foods III (punti 142‑177).
- 50 –
- V., quali esempi recenti, sentenza 23 marzo 2004, causa C‑234/02 P, Médiateur européen/Lamberts (Racc. pag. I‑0000, punto 76),
e ordinanza 28 ottobre 2004, causa C‑236/03 P, Commissione/CMA CGM e a. (non publicata nella Raccolta, punto 43).
- 51 –
- Ricorsi nella causa C‑40/03 P (punto 66) e C‑41/03 P (punto 72).
- 52 –
- Ricorsi nelle cause C‑40/03 P (punto 68) e C‑41/03 P (punto 74).
- 53 –
- V. paragrafi 85-88 delle presenti conclusioni.
- 54 –
- V. sentenza Rica Foods II.
- 55 –
- Ricorsi nelle cause C‑40/03 P (punto 88) e C‑41/03 P (punto 99).