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Document 62002TO0321(01)
Order of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 6 May 2003. # Paul Vannieuwenhuyze-Morin v Council of the European Union and European Parliament. # Action for annulment - Directive 2002/58/CE - Inadmissibility. # Case T-321/02.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 6 maggio 2003.
Paul Vannieuwenhuyze-Morin contro Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo.
Ricorso di annullamento - Direttiva 2002/58/CE - Persone fisiche o giuridiche - Legittimazione ad agire - Irricevibilità.
Causa T-321/02.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 6 maggio 2003.
Paul Vannieuwenhuyze-Morin contro Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo.
Ricorso di annullamento - Direttiva 2002/58/CE - Persone fisiche o giuridiche - Legittimazione ad agire - Irricevibilità.
Causa T-321/02.
Raccolta della Giurisprudenza 2003 II-01997
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:132
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 6 maggio 2003. - Paul Vannieuwenhuyze-Morin contro Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo. - Ricorso di annullamento - Direttiva 2002/58/CE - Persone fisiche o giuridiche - Legittimazione ad agire - Irricevibilità. - Causa T-321/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina II-01997
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Direttiva relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - Disposizioni che disciplinano le comunicazioni elettroniche indesiderate - Utente di Internet - Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/58/CE, art. 13, nn. 1-3)
$$Un soggetto diverso dal destinatario di un atto non può sostenere di essere individualmente interessato da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, salvo che questo atto non lo riguardi a motivo di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo da qualsiasi altro soggetto e, per questo, ad individuarlo in maniera analoga a quella del destinatario.
Non è individualmente interessato dall'art. 13, nn. 1-3, della direttiva 2002/58, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, che disciplinano le comunicazioni elettroniche indesiderate, un utente di Internet che utilizza la rete per inviare candidature spontanee a potenziali datori di lavoro, quando è in cerca di impiego, nonché per effettuare operazioni di pubblicità diretta per corrispondenza al fine di farsi conoscere e di diffondere le proprie idee.
Infatti, le norme contenute nella detta direttiva, e in particolare quelle dell'art. 13, nn. 1-3, sono enunciate in maniera generica, si applicano a situazioni determinate obiettivamente e producono effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in via generale ed astratta, vale a dire i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e gli utenti o gli abbonati di tali servizi. La direttiva 2002/58 riguarda pertanto il detto utente solo nella sua qualità obiettiva di utente di Internet, e ciò allo stesso titolo di tutti gli altri utenti professionali della rete.
( v. punti 26, 28-29, 32 )
Nella causa T-321/02,
Paul Vannieuwenhuyze-Morin, residente in Grigny (Francia), rappresentato dall'avv. G. Dupaigne,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. Duintjer Tebbens e A. Caiola, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla sig.ra M.-C. Giorgi Fort, in qualità di agente,
convenuti,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37; in prosieguo: la «direttiva controversa» o la «direttiva 2002/58»), armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.
2 A tal fine, la direttiva 2002/58 precisa e integra la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) e prevede inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche.
3 Il considerando 40 della direttiva 2002/58 così recita:
«Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata mediante comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in particolare mediante dispositivi automatici di chiamata, telefax o posta elettronica, compresi i messaggi SMS. Tali forme di comunicazioni commerciali indesiderate possono da un lato essere relativamente facili ed economiche da inviare e dall'altro imporre un onere e/o un costo al destinatario. Inoltre, in taluni casi il loro volume può causare difficoltà per le reti di comunicazione elettronica e le apparecchiature terminali. Per tali forme di comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta è giustificato prevedere che le relative chiamate possano essere inviate ai destinatari solo previo consenso esplicito di questi ultimi. Il mercato unico prevede un approccio armonizzato per garantire norme semplici a livello comunitario per le aziende e gli utenti».
4 Così, i primi tre numeri dell'art. 13, della direttiva 2002/58, intitolato «Comunicazioni indesiderate», dispongono quanto segue:
«1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.
3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale».
Fatti e procedimento
5 Il ricorrente è un utente di internet nonché fondatore del sito Internet-libre.net. Egli, quando è in cerca di impiego, utilizza la rete per inviare candidature spontanee a potenziali datori di lavoro, nonché per effettuare operazioni di pubblicità diretta per corrispondenza al fine di farsi conoscere e di diffondere le proprie idee. Tali messaggi, nella parte «oggetto», sono presentati come pubblicità diretta per corrispondenza d'Internet-libre e sono accompagnati da una dicitura che consente di interrompere l'abbonamento facilmente e gratuitamente.
6 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 ottobre 2002, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
7 Con atti separati, depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 3 ed il 5 dicembre 2002, il Parlamento e il Consiglio hanno sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale. Il ricorrente ha depositato le proprie osservazioni su tali eccezioni il 17 febbraio 2003.
8 Con istanze depositate presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 13 e il 20 febbraio 2003, il Regno di Spagna e la Commissione hanno chiesto di intervenire nel procedimento in questione a sostegno delle conclusioni dei convenuti. Le parti non hanno formulato osservazioni su tali domande.
Conclusioni delle parti
9 Nel ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare i nn. 1 e 2 dell'art. 13 della direttiva 2002/58 nonché il n. 3 dello stesso articolo nella parte in cui contiene i termini «se manca il consenso degli abbonati interessati oppure» e «la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale»;
- statuire sulle spese secondo diritto.
10 Nella sua eccezione di irricevibilità, il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;
- condannare il ricorrente alle spese.
11 Nella sua eccezione di irricevibilità, il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile con ordinanza;
- condannare il ricorrente alle spese.
12 Nelle sue osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- respingere le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio e dal Parlamento;
- ordinare la prosecuzione della causa.
In diritto
13 Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dall'esame dei documenti agli atti per statuire sulle domande presentate dai convenuti senza aprire la fase orale.
Argomenti delle parti
14 Il Parlamento ed il Consiglio affermano che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile a causa della natura dell'atto impugnato. Essi ritengono che l'art. 230 CE non conferisca a persone fisiche e giuridiche alcun diritto di presentare ricorso dinanzi al giudice comunitario sulla legittimità di una direttiva [conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed relative alla sentenza della Corte 10 dicembre 2002, causa C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, Racc. pag. I-11453, punti 49 e 50].
15 Il Parlamento ed il Consiglio aggiungono che, se è vero che, secondo la giurisprudenza comunitaria, un atto è impugnabile con un ricorso di annullamento solo in seguito ad un esame del suo contenuto che ne chiarisca la natura giuridica, tuttavia, nel caso di specie, le disposizioni impugnate dell'art. 13 della direttiva controversa sono disposizioni che costituiscono, per il loro contenuto, norme a carattere generale e non presentano le caratteristiche tipiche delle decisioni destinate alle persone fisiche o giuridiche. Di conseguenza, il presente ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile per il solo fatto che la forma ed il contenuto della direttiva 2002/58 coincidono e sarebbe superfluo accertare se la direttiva controversa riguardi il ricorrente direttamente ed individualmente.
16 In subordine, il Parlamento ed il Consiglio ritengono che le disposizioni impugnate della direttiva 2002/58 non riguardino né direttamente né individualmente il ricorrente. Da una parte, la direttiva controversa non potrebbe, in quanto tale, incidere direttamente sulla sfera giuridica del ricorrente come previsto dall'art. 230, quarto comma, CE. Essa potrebbe inoltre produrre un effetto diretto solo alla fine del periodo fissato per il suo recepimento nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, nella fattispecie il 31 ottobre 2003, e in caso di inadempimento di tali Stati. D'altra parte, sarebbe evidente che la direttiva controversa non riguarda individualmente il ricorrente, in quanto egli si trova nella medesima situazione di tutti gli altri utenti professionali di Internet.
17 Il ricorrente sostiene, innanzi tutto, che il fatto che la direttiva 2002/58 sia un atto di portata generale, e non una decisione individuale che appare come una direttiva, non debba ostare alla ricevibilità del ricorso in esame. Secondo il ricorrente, l'art. 230, quarto comma, CE, dev'essere interpretato alla luce dei principi generali di diritto comuni agli Stati membri dell'Unione europea e degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che garantiscono ad ogni cittadino la tutela giurisdizionale. Ora, nel caso di specie, il ricorrente non disporrebbe di alcuna altra possibilità per contestare dinanzi ai giudici nazionali le disposizioni impugnate della direttiva controversa in quanto tali disposizioni, a suo avviso, non richiedono provvedimenti nazionali di applicazione o, in ogni caso, richiedono provvedimenti di applicazione che non possono essere impugnati dinanzi ai detti giudici.
18 Alla luce di tali considerazioni, il ricorrente, riferendosi alla sentenza del Tribunale 3 maggio 2002, causa T-177/01, Jégo-Quéré/Commissione (Racc. pag. II-2365, punto 51), afferma poi che una persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata da una disposizione comunitaria di portata generale che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua sfera giuridica limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi. Ciò si verificherebbe nel caso di specie in quanto, dal 31 ottobre 2003, il ricorrente sarebbe obbligato ad inviare un plico raccomandato ad ognuno dei suoi corrispondenti prima di poter effettuare qualsiasi operazione di pubblicità diretta per corrispondenza e pertanto incontrerebbe gravi difficoltà nello svolgimento delle sue attività. A tale riguardo, considerazioni relative al numero e alla situazione di altre persone parimenti interessate dalle disposizioni impugnate, o che possano esserlo, non sarebbero al riguardo pertinenti.
19 Infine, il ricorrente aggiunge di essere anche direttamente interessato dalla disposizioni contestate, le quali non richiedono, per produrre effetti nei suoi confronti, l'adozione di alcun provvedimento complementare, comunitario o nazionale. Peraltro, non vi sarebbe alcuna disposizione che vieta di far accertare la legittimità della direttiva controversa prima della scadenza del termine per il suo recepimento.
Giudizio del Tribunale
20 Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».
21 Anche se l'art. 230, quarto comma, CE non riguarda espressamente la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da singoli nei confronti di una direttiva, emerge comunque dalla giurisprudenza che questa unica circostanza non è sufficiente a dichiarare irricevibili tali ricorsi (sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T-135/96, UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II-2335, punto 63, e ordinanza del Tribunale 10 settembre 2002, causa T-223/01, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-3259, punto 28). Inoltre, le istituzioni comunitarie non possono escludere, con la sola scelta della forma dell'atto di cui trattasi, la tutela giurisdizionale che tale disposizione del Trattato offre ai singoli (ordinanze del Tribunale 14 gennaio 2002, causa T-84/01, Association contre l'heure d'été/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II-99, punto 23, e Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, citata, punto 28). Occorre pertanto accertare se la direttiva costituisca una decisione che riguarda direttamente ed individualmente il ricorrente, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.
22 Nella fattispecie, è certo che la direttiva 2002/58 costituisce un atto a carattere normativo. Infatti, le norme che essa contiene, ed in particolare i primi tre numeri dell'art. 13, stabilendo disposizioni destinate a disciplinare le comunicazioni elettroniche indesiderate, sono enunciati in maniera generica, si applicano a situazioni determinate obiettivamente e producono effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale e astratta, vale a dire qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca servizi di comunicazione elettronica e a qualsiasi utente di tali servizi o abbonato ad essi.
23 Tuttavia, il fatto che l'atto impugnato abbia, per sua natura, carattere normativo e non costituisca una decisione ai sensi dell'art. 249 CE non è sufficiente, di per sé, ad escludere la possibilità, da parte del ricorrente, di proporre un ricorso di annullamento contro di esso.
24 In talune circostanze, infatti, anche un atto normativo che si applica alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare individualmente e direttamente taluni di essi (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punto 13, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19, e ordinanza Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, cit., punto 29).
25 Ne consegue che l'eccezione di irricevibilità relativa alla natura normativa dell'atto impugnato deve essere respinta e che occorre quindi accertare se la direttiva controversa riguardi individualmente e direttamente il ricorrente.
26 A tale riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, un soggetto diverso dal destinatario di un atto non può sostenere di essere individualmente interessato da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, salvo che questo atto non lo riguardi a motivo di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo da qualsiasi altro soggetto e, per questo, ad individuarlo in maniera analoga a quella del destinatario (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220; UEAPME/Consiglio, cit., punto 69, e ordinanza Association contre l'heure d'été/Parlamento e Consiglio, cit., punto 24).
27 Tale condizione di ricevibilità del ricorso proposto da una persona fisica o giuridica è stata inoltre recentemente ribadita dalla Corte con una formulazione identica a quella riportata sopra, al punto 26, nella sentenza 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I-6677, punto 36).
28 Nella fattispecie, come si è già rilevato, le norme contenute nella direttiva controversa, e in particolare quelle dell'art. 13, nn. 1-3, disciplinano le comunicazioni elettroniche indesiderate, sono enunciate in maniera generica, si applicano a situazioni determinate obiettivamente e producono effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in via generale ed astratta, vale a dire i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e gli utenti o gli abbonati di tali servizi.
29 Ne risulta che la direttiva 2002/58 riguarda il ricorrente solo nella sua qualità obiettiva di utente di Internet, e ciò allo stesso titolo di tutti gli altri utenti professionali della rete.
30 Tale conclusione non può essere invalidata dall'argomento del ricorrente (v. sopra, punti 17 e 18) secondo cui - data la lamentata assenza di qualsiasi rimedio giurisdizionale dinanzi ai giudici nazionali per garantire il suo diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale - egli dovrebbe essere considerato individualmente interessato dalle disposizioni impugnate della direttiva controversa nella parte in cui incidono, in maniera certa ed attuale, sulla sua sfera giuridica, limitando i suoi diritti ovvero imponendogli obblighi, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, come interpretato nella citata sentenza Jégo-Quéré/Commissione. Alla luce della sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. (punti 43 e 44), infatti, tale argomento non è fondato e deve essere respinto.
31 Dev'essere parimenti respinto l'argomento del ricorrente secondo cui, conformemente al punto 51 della citata sentenza Jégo-Quéré/Commissione, considerazioni relative al numero ed alla situazione di altre persone parimenti interessate dalle disposizioni impugnate dell'art. 13 della direttiva controversa, o che possano esserlo, non sono al riguardo pertinenti per valutare la ricevibilità del presente ricorso. Occorre rilevare che, infatti, ritenendo che tali considerazioni non siano pertinenti ai fini della sua individuazione, il ricorrente non asserisce né dimostra, conformemente alla giurisprudenza citata sopra, ai punti 26 e 27, che l'art. 13 della direttiva 2002/58 lo riguarda a motivo di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo da qualsiasi altro soggetto e, per questo, ad individuarlo in maniera analoga a quella del destinatario.
32 Dalle considerazioni che precedono risulta che non si può ritenere che le disposizioni impugnate della direttiva controversa riguardino individualmente il ricorrente. Poiché egli non soddisfa una delle condizioni di ricevibilità cui all'art. 230, quarto comma, CE, non è necessario esaminare l'argomento dei convenuti secondo cui le stesse disposizioni non riguarderebbero direttamente il ricorrente.
33 Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
34 Non occorre pertanto pronunciarsi sulle istanze di intervento del Regno di Spagna e della Commissione.
Sulle spese
35 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, lo stesso, conformemente alle conclusioni del Parlamento e del Consiglio, va condannato alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Non occorre pronunciarsi sulle istanze di intervento del Regno di Spagna e della Commissione.
3) Il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal Parlamento e dal Consiglio.