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Document 62002TO0229

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 15 febbraio 2005.
Kurdistan Workers' Party (PKK) e Kurdistan National Congress (KNK) contro Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento - Misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo - Capacità di agire - Legittimazione ad agire - Associazione - Ricevibilità.
Causa T-229/02.

Raccolta della Giurisprudenza 2005 II-00539

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:48

Ordonnance du Tribunal

Causa T‑229/02

Kurdistan Workers’ Party (PKK) e Kurdistan National Congress (KNK)

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento — Misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo — Capacità di agire — Legittimazione ad agire — Associazione — Ricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 febbraio 2005 

Massime dell’ordinanza

1.     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione che riguarda l’adozione di misure restrittive destinate a combattere il terrorismo — Gruppi ed entità destinatari delle dette misure — Ricevibilità — Valutazione caso per caso

(Art. 230, quarto comma, CE)

2.     Procedura — Ricevibilità dei ricorsi — Valutazione con riferimento alla situazione all’atto del deposito del ricorso — Irrilevanza di una decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata

3.     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso di un’associazione che promuove gli interessi generali di una categoria di persone fisiche o giuridiche — Presupposti — Legittimazione ad agire dei suoi membri a titolo individuale — Rilevanza della legittimazione ad agire degli ex membri — Esclusione

(Art. 230, quarto comma, CE)

4.     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Atto di portata generale — Nozione di persona individualmente interessata da una disposizione di portata generale

(Art. 230, quarto comma, CE)

1.     Per quanto concerne gruppi o entità cui si applicano misure restrittive destinate a combattere il terrorismo, le norme che disciplinano la ricevibilità di un ricorso di annullamento devono essere interpretate in base alle circostanze del caso di specie. Infatti, può verificarsi che detti gruppi o entità non siano legalmente esistenti, o non fossero in grado di rispettare le norme di diritto normalmente applicabili alle persone giuridiche. Pertanto un formalismo eccessivo porterebbe a negare, in determinati casi, ogni possibilità di proporre un ricorso di annullamento anche quando tali gruppi ed entità siano stati oggetto di misure restrittive comunitarie.

(v. punto 28)

2.     Il principio di sana amministrazione della giustizia esige che il ricorrente che nelle more del giudizio si trovi di fronte a una sostituzione dell’atto impugnato con un atto avente lo stesso oggetto non sia costretto a presentare un nuovo ricorso, ma possa estendere o adeguare la sua domanda iniziale in modo da ricomprendere il nuovo atto. Tuttavia, la ricevibilità del ricorso dev’essere valutata al momento della sua presentazione. Pertanto, anche in caso di adeguamento delle conclusioni di un ricorrente alla sopravvenienza di nuovi atti in corso di causa, tale adeguamento non può incidere sulle condizioni di ricevibilità di un ricorso, tranne quella riguardante la persistenza di un interesse ad agire. Non può pertanto essere offerta ad un ricorrente, quanto alla ricevibilità del suo ricorso, la possibilità di adeguare le sue conclusioni a seguito dell’adozione di un nuovo atto.

(v. punti 29-30)

3.     Un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può considerarsi individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, da un atto che pregiudichi gli interessi generali della categoria stessa e, di conseguenza, non è legittimata a presentare un ricorso di annullamento qualora i suoi membri non lo siano a titolo individuale. A questo proposito, non si può ammettere che la passata appartenenza di una persona ad una associazione consenta a quest’ultima di avvalersi dell’eventuale azione della detta persona. Infatti, ammettere un siffatto ragionamento equivarrebbe a conferire ad una associazione una sorta di diritto perpetuo ad agire, nonostante essa non possa più sostenere di rappresentare gli interessi del suo ex membro

(v. punti 45, 49)

4.     Una persona fisica o giuridica può asserire di essere individualmente interessata da un atto di portata generale soltanto qualora quest’ultimo la concerna a motivo di determinate qualità personali ovvero di circostanze atte a distinguerla dalla generalità. La circostanza che un atto di portata generale possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non porta a distinguere questi ultimi dalla generalità degli interessati, dato che l’applicazione di tale atto si svolge in forza di una situazione determinata oggettivamente.

Una decisione che vieti di porre fondi a disposizione di un gruppo o di una associazione che si indirizza a tutti i soggetti di diritto della Comunità europea si applica a situazioni oggettivamente determinate e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto.

Un’associazione obbligata ad osservare il divieto imposto dalla detta decisione al pari di tutti gli altri soggetti della Comunità non è individualmente interessata da una decisione del genere.

(v. punti 51 e 52)




ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
15 febbraio 2005(1)

«Ricorso di annullamento – Misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo – Capacità di agire – Legittimazione ad agire – Associazione – Ricevibilità»

Nella causa T-229/02,

Kurdistan Workers' Party (PKK),Kurdistan National Congress (KNK), con sede in Bruxelles (Belgio),rappresentati dai sigg. M. Muller, E. Grieves, barristers, e dalla sig.ra J. Peirce, solicitor,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell'Unione Europea, rappresentato dai sigg. M. Vitsentzatos e M. Bishop, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto daRegno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dal sig. J. Collins, successivamente dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,e daCommissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. C. Brown e P. Kuijper, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/334/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2001/927/CE (GU L 116, pag. 33), e della decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2002/334 (GU L 160, pag. 26),



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),



composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente



Ordinanza




Fatti

1
Risulta dal fascicolo che il Kurdistan Workers’ Party (partito dei lavoratori del Kurdistan) (PKK) è sorto nel 1978 e ha intrapreso una lotta armata contro il governo turco per il riconoscimento del diritto dei curdi all’autodeterminazione. Secondo la testimonianza scritta del sig. O. Öcalan, nel luglio 1999 il PKK avrebbe dichiarato un cessate il fuoco unilaterale, con riserva del diritto all’autodifesa. Secondo la stessa testimonianza, nell’aprile 2002, per riflettere questo nuovo orientamento, il congresso del PKK avrebbe deciso che «tutte le attività esercitate sotto il nome di “PKK” sarebbero cessate il 4 aprile 2002 e tutte le attività condotte in nome del PKK sarebbero state considerate illegittime» (allegato 2 del ricorso, punto 16). Un nuovo gruppo, il Kongreya AzadÓ š Demokrasiya Kurdistan (congresso per la democrazia e la libertà del Kurdistan – KADEK), è stato costituito al fine di raggiungere in maniera democratica obiettivi politici in nome della minoranza curda. Il sig. A. Öcalan è stato nominato presidente del KADEK.

2
Il Kurdistan National Congress (Congresso nazionale del Kurdistan) (KNK) è una federazione che raggruppa una trentina di organizzazioni. Il KNK ha l’obiettivo di «rafforzare l’unità e la cooperazione dei curdi in tutte le parti del Kurdistan e di sostenere la loro battaglia alla luce degli interessi superiori della nazione curda» (art. 7, lett. A, della carta costitutiva del KNK). Secondo la testimonianza scritta del sig. S. Vanly, presidente del KNK, il dirigente onorario del PKK è stato tra coloro che hanno favorito la creazione del KNK. Il PKK era membro del KNK e i singoli membri del PKK finanziavano in parte il KNK.

3
Il 27 dicembre 2001, ritenendo che fosse necessaria un’azione della Comunità al fine di attuare la risoluzione n. 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/930/PESC relativa alla lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 90) e la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).

4
Ai sensi dell’art. 2 della posizione comune 2001/931:

«La Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato che istituisce la Comunità europea, ordina il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato».

5
Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).

6
Secondo l’art. 2 del regolamento n. 2580/2001:

«1.     Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6:

a)
tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche di cui una persona fisica o giuridica, gruppo o entità ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo 3 detenga la proprietà o il possesso sono congelati;

b)
è vietato mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo 3, capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche.

2.       Fatti salvi gli articoli 5 e 6, è vietata la prestazione di servizi finanziari destinati alle persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo 3.

3.       Il Consiglio, deliberando all’unanimità, elabora, riesamina e modifica l’elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il presente regolamento in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 4, 5 e 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Tale elenco include:

i)
persone [fisiche] che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;

ii)
persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;

iii)
persone giuridiche, gruppi o entità di proprietà o sotto il controllo di una o più delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui ai punti i) e ii);

iv)
persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità che agiscano per conto o su incarico di una o più persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità di cui ai punti i) e ii)».

7
Il 2 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/334/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2001/927/CE (GU L 116, pag. 33). Questa decisione ha incluso il PKK nell’elenco previsto dall’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 (in prosieguo: l’«elenco controverso»).

8
Con atto registrato con il numero di ruolo T-206/02, il KNK ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione 2002/334.

9
Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/460/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2002/334/CE (GU L 160, pag. 26). Il nome del PKK è stato mantenuto sull’elenco controverso. Successivamente tale elenco è stato regolarmente aggiornato con decisioni del Consiglio.


Procedimento e conclusioni delle parti

10
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 luglio 2002, il KNK, rappresentato dal sig. S. Vanly, e il PKK, rappresentato dal sig. O. Öcalan, hanno proposto il presente ricorso diretto all’annullamento delle decisioni 2002/334 e 2002/460 (in prosieguo: le «decisioni controverse»).

11
Con ordinanza 17 giugno 2003 è stato ammesso l’intervento del Regno Unito e della Commissione a sostegno del Consiglio.

12
Con atto separato il Consiglio ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità nella presente causa ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. I ricorrenti e la Commissione hanno depositato le loro osservazioni in ordine a tali eccezioni nei termini impartiti. Il Regno Unito ha rinunciato a depositare osservazioni al riguardo.

13
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso irricevibile;

condannare i ricorrenti alle spese.

14
I ricorrenti chiedano che il Tribunale voglia:

accogliere le eccezioni nel merito;

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare le decisioni controverse e, in via subordinata, dichiarare illegittimo il regolamento n. 2580/2001;

condannare il Consiglio alle spese.


Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

15
Preliminarmente il Consiglio sottolinea che il ricorso è presentato in nome del PKK e del KNK. Nulla indicherebbe che i sigg. O. Öcalan e S. Vanly intervengano a titolo personale.

16
Il Consiglio e la Commissione sostengono che il ricorso è tardivo nella parte in cui si riferisce alla decisione 2002/334.

17
Il Consiglio ritiene che il PKK non abbia la capacità di agire dal momento che tale ricorrente dichiara esso stesso di non esistere più. Il Consiglio precisa che tale osservazione non incide sulle conseguenze che ciascuno Stato membro può trarre dalla dissoluzione apparente del PKK. La Commissione ritiene che non vi siano prove sufficienti per sostenere che il sig. O. Öcalan possa rappresentare legalmente il PKK.

18
Con riferimento al KNK, il Consiglio solleva un’eccezione di litispendenza a causa dell’identità delle parti, dell’oggetto e dei motivi addotti nei ricorsi di cui alle cause T-206/02 e T-229/02. La decisione 2002/460 si limiterebbe ad aggiornare l’elenco controverso. La Commissione sostiene che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova dell’esistenza di un elemento nuovo, o di un riesame del loro caso, che impedirebbe di considerare la decisione 2002/460 come una conferma della decisione precedente. Il Consiglio ritiene che, anche se la procedura corretta consisteva, per i ricorrenti, nell’estendere o nell’adeguare la loro domanda iniziale in modo da comprendere il nuovo atto (sentenza della Corte 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione, Racc. pag. 749, punto 8), tale adeguamento sarebbe stato puramente formale, in quanto sarebbe consistito soltanto nel sostituire la menzione della decisione precedente con la menzione della decisione successiva. Il Consiglio indica che il regolamento n. 2580/2001 è impugnato soltanto in via incidentale e che tale tipo di ricorso non può portare all’annullamento del detto regolamento.

19
In subordine, il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, afferma che il KNK non è direttamente e individualmente interessato. Il Consiglio ricorda che il KNK non compare nell’elenco controverso. L’argomento del KNK secondo il quale l’iscrizione del PKK pregiudica la sua efficacia e credibilità politica è troppo vago e ipotetico. Il divieto di porre fondi a disposizione degli organismi iscritti sull’elenco controverso avrebbe una portata generale. Il fatto che il KNK abbia potuto essere in grado, a causa dei suoi stretti legami con il PKK, di contravvenire a tale divieto, non può distinguerlo in modo sufficiente secondo diritto. Infine, il KNK non può far valere la difesa degli interessi collettivi dei suoi membri, in quanto il suo obiettivo è troppo generale.

20
I ricorrenti formulano, in via preliminare, quattro osservazioni. In primo luogo, essi sottolineano l’ampia portata giuridica delle decisioni controverse, che hanno l’effetto di vietare un partito politico e di limitare in maniera sostanziale l’azione politica del KNK. In secondo luogo, data l’impossibilità di utilizzare il procedimento di rinvio pregiudiziale, il presente ricorso di annullamento sarebbe il solo mezzo di ricorso accessibile ai ricorrenti. In terzo luogo, le condizioni previste dal Trattato CE riguardo alla legittimazione ad agire dovrebbero essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali e, in particolare, del principio di protezione giuridica effettiva (sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punti 38, 39 e 44). In quarto luogo, dovrebbe essere evidente che i ricorrenti hanno proposto tale ricorso in qualità di rappresentanti di due partiti politici. Tenuto conto che i diritti e gli interessi di cui trattasi non sono soltanto quelli dei ricorrenti, ma anche quelli dei loro membri, sarebbe opportuno non dare prova di eccessivo formalismo.

21
I ricorrenti sostengono che il loro ricorso è stato depositato il 24 luglio 2002. Essendo stati informati del fatto che il Tribunale non aveva ricevuto l’originale del ricorso, nonostante il loro diverso convincimento al riguardo, essi hanno immediatamente adottato le disposizioni necessarie al fine di rimediare a tale situazione. In ogni caso, con riferimento alla decisione 2002/460, i termini sarebbero stati rispettati. Tale decisione costituisce una decisione separata, che consegue ad un riesame del fondamento dell’iscrizione del PKK sull’elenco controverso.

22
Con riferimento alla capacità di agire del PKK, i ricorrenti ritengono che l’argomento del Consiglio relativo all’esistenza del PKK riguardi il merito della questione relativa alla sua iscrizione sull’elenco controverso. Probabilmente il Consiglio sostiene che il PKK esista ancora in sede di discussione nel merito per giustificare la sua iscrizione sull’elenco controverso, mentre invoca la dissoluzione di quest’ultimo nella fase della ricevibilità.

23
Il PKK sarebbe legittimato a chiedere l’annullamento in quanto, in primo luogo, non è stata formulata alcuna contestazione della legittimazione ad agire del sig. O. Öcalan, persona fisica, non fosse che in qualità di rappresentante. In secondo luogo, il fatto che nel 2002 sia stato deciso di porre fine a tutte le attività esercitate in nome del PKK e di fondare una nuova organizzazione non avrebbe alcuna incidenza, secondo il diritto comunitario, sulla persistenza della capacità di agire del PKK. Infatti, il PKK si troverebbe nella stessa situazione di una società commerciale in liquidazione (sentenza della Corte 11 ottobre 2001, causa C‑77/99, Commissione/Oder-Plan Architektur e a., Racc. pag. I‑7355). Inoltre, il Consiglio avrebbe manifestamente considerato che il PKK aveva la capacità sufficiente per vietarlo. L’equità e la logica imporrebbero, in tali circostanze, che il PKK abbia la capacità di contestare le decisioni controverse.

24
Con riferimento al KNK, i ricorrenti ritengono che quest’ultimo è direttamente e individualmente interessato dalle decisioni controverse. Il PKK sarebbe stato la principale organizzazione appartenente al KNK e i due condividerebbero la stessa finalità e gli stessi obiettivi politici. La completa interdizione del PKK eserciterebbe «effetti demoralizzanti» sulla capacità del KNK di perseguire tale finalità e tali obiettivi, dal momento che quest’ultimo sarebbe il solo organismo in grado di perseguirli. Il KNK sarebbe, inoltre, posto in una situazione di incertezza, che riguarda sia i suoi membri che esso stesso. Il timore di vedere congelati i propri capitali o di essere accusato di aiutare o di versare fondi ad un’organizzazione vietata avrebbe l’effetto di limitare fortemente le proprie attività. Tali timori avrebbero una particolare rilevanza rispetto al KADEK, che è un membro potenziale del KNK. Il KNK agirebbe dunque sia per proprio conto che per conto dei suoi membri e dei suoi membri potenziali, essi stessi direttamente e individualmente interessati dalle decisioni controverse.

25
Secondo i ricorrenti, le norme relative alla legittimazione ad agire dinanzi al Tribunale hanno il fine di garantire che le parti che non presentino un effettivo collegamento con un atto delle istituzioni non possano impugnarlo. Orbene, dalla controversia risulterebbe manifestamente che tale non è il caso di specie. Inoltre, le decisioni controverse produrrebbero effetti nei confronti dei ricorrenti in maniera automatica, senza intervento degli Stati membri. Il KNK si distinguerebbe in modo esclusivo a causa del legame storico che l’unisce al PKK. Infine, qualora il PKK non dovesse essere considerato legittimato ad agire, il KNK sarebbe l’unico in grado di impugnare le decisioni controverse.

Valutazione del Tribunale

26
Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo domanda il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. In conformità al n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Il Tribunale ritiene, nel caso di specie, di essere in possesso degli elementi sufficienti risultanti dalla documentazione presente nel fascicolo e che non occorra avviare la fase orale. In particolare il Tribunale è in grado di statuire sulla presente eccezione d’irricevibilità senza trattarla unitamente al merito.

27
Occorre, anzitutto, constatare che il PKK dev’essere considerato come direttamente e individualmente interessato dalle decisioni controverse, dal momento che è nominato in esse.

28
Si deve in seguito precisare che le norme che disciplinano la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona che figura sull’elenco controverso – cioè l’elenco delle persone, gruppi ed entità cui si applicano misure restrittive destinate a combattere il terrorismo – devono essere interpretate in base alle circostanze del caso di specie. Infatti, con riferimento in particolare a tali gruppi o entità, può verificarsi che questi ultimi non siano legalmente esistenti, o non fossero in grado di rispettare le norme di diritto normalmente applicabili alle persone giuridiche. Pertanto un formalismo eccessivo porterebbe a negare, in determinati casi, ogni possibilità di proporre un ricorso di annullamento anche quando tali gruppi ed entità siano stati oggetto di misure restrittive comunitarie.

29
Si deve infine constatare che le decisioni controverse sono state abrogate a partire dalla data di proposizione del presente ricorso e sostituite, diverse volte, da nuove decisioni. Secondo una giurisprudenza costante, il principio di sana amministrazione della giustizia esige che il ricorrente che nelle more del giudizio si trovi di fronte ad una sostituzione dell’atto impugnato con un atto avente lo stesso oggetto non sia costretto a presentare un nuovo ricorso, ma possa estendere o adeguare la sua domanda iniziale in modo da ricomprendere il nuovo atto (sentenza Alpha Steel/Commissione, precedente punto 18, punto 8, e sentenza della Corte 10 aprile 2003, causa C-217/01 P, Hendrickx/Cedefop, Racc. pag. I‑3701).

30
Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, la ricevibilità di un ricorso dev’essere valutata al momento della sua presentazione (sentenza della Corte 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./Commissione, Racc. pag. 3991, punto 8, e ordinanza del presidente del Tribunale 8 ottobre 2001, causa T-236/00 R II, Stauner e a./Parlamento e Commissione, Racc. pag. II‑2943, punto 49). Pertanto, anche in caso di adeguamento delle conclusioni dei ricorrenti alla sopravvenienza di nuovi atti in corso di causa, tale adeguamento non può incidere sulle condizioni di ricevibilità del ricorso, tranne quella riguardante la persistenza di un interesse ad agire. Non può pertanto essere offerta ai ricorrenti, quanto alla ricevibilità del loro ricorso, la possibilità di adeguare le loro conclusioni a seguito dell’adozione di nuove decisioni che abrogano le decisioni controversie.

31
Si deve esaminare la ricevibilità del presente ricorso con riferimento ai diversi ricorrenti che lo hanno presentato.

Sul PKK

32
In conformità ai principi esposti al precedente punto 28, il sig. O. Öcalan, persona fisica, ha il diritto di dimostrare, con ogni mezzo di prova, che egli agisce validamente in nome della persona giuridica, il PKK, di cui sostiene di essere il rappresentante. Tuttavia, tali prove devono almeno dimostrare che il PKK aveva realmente l’intenzione di proporre il presente ricorso e che esso non è stato strumentalizzato da un terzo, anche nel caso in cui quest’ultimo fosse uno dei suoi membri.

33
Occorre altresì precisare che non spetta al Tribunale pronunciarsi, nell’ambito del presente esame della ricevibilità del ricorso, sull’effettiva esistenza del PKK. Nell’ambito di tale esame si tratta soltanto di stabilire se il sig. O. Öcalan abbia la capacità di presentare un ricorso per conto del PKK.

34
In primo luogo, si deve notare che il ricorso è formalmente presentato dal sig. O. Öcalan per conto («on behalf») del PKK.

35
In secondo luogo, si deve constatare che i ricorrenti affermano con decisione che il PKK è stato sciolto nell’aprile 2002. Inoltre, secondo la testimonianza del sig. O. Öcalan presentata in allegato al ricorso, il congresso del PKK che ha pronunciato il suo scioglimento avrebbe contemporaneamente rilasciato la dichiarazione secondo la quale «tutte le attività condotte in nome del PKK saranno [ormai] considerate illegittime».

36
In terzo luogo, si deve constatare che negli scritti dei ricorrenti il sig. O. Öcalan è sempre menzionato soltanto quale rappresentante del PKK. In particolare, non si asserisce mai che egli potrebbe avere un qualunque interesse individuale all’annullamento delle decisioni controverse.

37
Lungi dal dimostrare la legittimazione giuridica del sig. O. Öcalan a rappresentare il PKK, i ricorrenti affermano al contrario che quest’ultimo non esiste più. Orbene, è impossibile ammettere che una persona giuridica estinta possa, in quanto tale, validamente designare un rappresentante.

38
L’impossibilità di ammettere che il sig. O. Öcalan rappresenti validamente il PKK viene inoltre avallata dalla sua stessa testimonianza, secondo la quale qualsiasi azione in nome del PKK sarebbe illegittima dopo l’aprile 2002. Secondo tale testimonianza, l’azione che il sig. O. Öcalan afferma di condurre in nome del PKK sarebbe stata dichiarata illegittima dal suo stesso mandante.

39
Pertanto, i ricorrenti pongono il Tribunale di fronte alla paradossale situazione in cui la persona fisica che si presume rappresenti una persona giuridica non solo non può dimostrare di rappresentarla validamente, ma, inoltre, espone le ragioni per le quali essa non può rappresentarla.

40
Quanto all’argomento dei ricorrenti fondato sull’inesistenza di altri mezzi di ricorso, esso non può portare a ritenere ammissibile il ricorso di chiunque intenda difendere gli interessi di un terzo.

41
Il Tribunale deve pertanto constatare che il sig. O. Öcalan ha, di sua propria iniziativa, proposto un ricorso per conto del PKK. Pertanto, il ricorso presentato dal sig. O. Öcalan per conto del PKK è irricevibile.

42
Ne consegue che non è necessario pronunciarsi su altri motivi d’irricevibilità, quali il carattere tardivo del ricorso con riferimento alla decisione 2002/334.

Sul KNK

43
Si deve constatare, in via preliminare, che il KNK ha già impugnato la decisione 2002/334 nel suo ricorso registrato con il numero T-206/02. Pertanto, data l’identità di oggetto, di causa e di parti, il presente ricorso, nella parte in cui il KNK impugna la decisione 2002/334, è irricevibile a causa dell’eccezione di litispendenza.

44
Con riferimento alla decisione 2002/460 (in prosieguo: la «decisione controversa»), è chiaramente evidente che tale decisione è una decisione nuova rispetto alla decisione 2002/334 che essa abroga. Da un lato, l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 stabilisce che il Consiglio elabora, riesamina e modifica l’elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il detto regolamento. Ne consegue che il Consiglio modifica, con ogni nuovo atto, l’elenco controverso. Dall’altro, una siffatta revisione non può essere limitata all’inserimento di nuove persone o entità o alla cancellazione di determinate persone o entità dal momento che, in una Comunità di diritto, non si può ammettere che un atto che introduce misure restrittive perpetue nei confronti di persone o entità possa essere applicabile in maniera illimitata senza che l’istituzione che le ha adottate non provveda regolarmente ad una nuova emanazione a seguito di un riesame. Pertanto, il fatto di aver impugnato la decisione 2002/334, che inserisce per la prima volta il PKK nell’elenco controverso, non può impedire al KNK di impugnare la decisione 2002/460, che mantiene il PKK sul detto elenco, a causa dell’eccezione di litispendenza.

45
Riguardo al ricorso proposto dal KNK contro la decisione 2002/460, da una giurisprudenza costante risulta che un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può considerarsi individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, da un atto che incida sugli interessi generali di tale categoria e, di conseguenza, non è legittimata a presentare un ricorso di annullamento quando non possano esserlo a titolo individuale i suoi membri (sentenza della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 19/62 ‑ 22/62, Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes e a./Consiglio, Racc. pag. 915, in particolare pag. 932, e sentenza del Tribunale 21 marzo 2001, causa T-69/96, Hamburger Hafen‑und Lagerhaus e a./Commissione, Racc. pag. II‑1037, punto 49).

46
Nel caso di specie si deve constatare che, secondo l’art. 7, lett. A, della carta costitutiva del KNK, quest’ultimo ha lo scopo di rafforzare l’unità e la cooperazione dei curdi in tutte le parti del Kurdistan e di sostenere la loro battaglia alla luce dei superiori interessi della nazione curda. Il KNK dev’essere quindi considerato come un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti.

47
Tale conclusione è altresì dimostrata dall’argomento dei ricorrenti secondo il quale l’iscrizione del PKK [sull’elenco] ha «effetti demoralizzanti» sulla capacità del KNK di perseguire tale finalità. Ai sensi della giurisprudenza precedentemente ricordata, esso non può essere interessato a tal titolo in modo individuale.

48
Occorre in seguito verificare se il KNK può far valere il fatto che uno o più dei suoi membri siano legittimati a presentare un ricorso di annullamento della decisione controversa.

49
Con riferimento al PKK, si deve constatare che i ricorrenti, nell’asserire che quest’ultimo non esiste più, riconoscono quanto meno che il PKK non è più membro del KNK. Al riguardo non si può ammettere che la passata appartenenza di una persona ad un’associazione consenta a quest’ultima di avvalersi dell’eventuale azione di questa persona. Infatti, accettare un tale ragionamento equivarrebbe ad offrire ad un’associazione una sorta di legittimazione ad agire perpetua, e ciò nonostante tale associazione non possa più sostenere di rappresentare gli interessi del suo ex membro.

50
Riguardo al KADEK, i ricorrenti invocano il fatto, in sostanza, che esso, membro potenziale del KNK, sarebbe leso dalla decisione 2002/460 al punto di non poter aderire a quest’ultimo. Anche supponendo che il KADEK fosse stato legittimato ad impugnare la decisione 2002/460 alla data di proposizione del presente ricorso, ciò che appare possibile, in particolare se essa poteva essere considerato come il successore di diritto e/o di fatto del PKK, il KNK non può far valere l’appartenenza del KADEK alla sua organizzazione, in quanto esso non ne fa parte.

51
I ricorrenti sostengono infine che il KNK nonché i suoi membri in generale sono individualmente interessati per il motivo che le loro attività sarebbero limitate dal timore di vedere congelati i loro capitali in caso di collaborazione con un organismo inserito nell’elenco controverso. Si deve ricordare al riguardo che il divieto stabilito dalla decisione controversa di porre fondi a disposizione del PKK ha una portata generale in quanto esso s’indirizza a tutti i soggetti di diritto della Comunità europea. La decisione controversa si applica così a situazioni oggettivamente determinate e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto (v., in tal senso, sentenza della Corte 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse Italia/ Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3463, punto 9).

52
Si deve ricordare che una persona fisica o giuridica può asserire di essere individualmente interessata da un atto di portata generale soltanto qualora quest’ultimo la riguardi a motivo di determinate qualità personali ovvero di circostanze atte a distinguerla dalla generalità (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e sentenza del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-12/93, CCE de Vittel e a./Commissione, Racc. pag. II‑1247, punto 36). Orbene, il KNK e i suoi membri sono vincolati al rispetto del divieto imposto dalla decisione controversa riguardo al PKK al pari di tutte le altre persone nella Comunità. Il fatto che, a causa delle loro opinioni politiche, il KNK e i suoi membri siano portati a risentire più di altri degli effetti di tale divieto non è tale da distinguerli rispetto a qualsiasi altra persona nella Comunità. Infatti, la circostanza che un atto di portata generale possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non porta a distinguere questi ultimi dalla generalità degli interessati, dato che l’applicazione di tale atto si svolge in forza di una situazione determinata oggettivamente (v. sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II‑341, punto 66, e la giurisprudenza citata).

53
In ultimo luogo, i ricorrenti sostengono che nessun altro mezzo di ricorso diverso dal presente consentirebbe di contestare la legittimità della decisione controversa nella parte che riguarda il PKK.

54
Si deve constatare che tale affermazione è errata. Il fatto che il KNK non sia esso stesso legittimato ad agire per l’annullamento della decisione controversa non significa affatto che nessun altra persona, destinataria di tale decisione o da essa direttamente e individualmente interessata, possa presentare un siffatto ricorso.

55
Al riguardo, è di pubblico dominio che il Consiglio, con la sua decisione 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2003/902/CE (GU L 99, pag. 28), ha inserito il KADEK e il Kongra‑Gel, quali sostituti del PKK, nell’elenco controverso. Con ricorso presentato il 25 giugno 2004, registrato con il numero T-253/04 (GU C 262, pag. 28), il Kongra‑Gel ha chiesto l’annullamento di tale decisione.

56
Poiché il KNK non può far valere la circostanza che uno dei suoi membri è legittimato a presentare un ricorso di annullamento contro la decisione controversa, si deve concludere che esso non è individualmente interessato da quest’ultima.

57
Di conseguenza, il ricorso, in quanto presentato dal KNK contro la decisione 2002/460, è irricevibile.

58
Da quanto precede risulta che il ricorso, nel suo complesso, deve essere dichiarato irricevibile.


Sulle spese

59
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

60
Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Il Regno Unito e la Commissione sopporteranno quindi le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1)
Il ricorso è irricevibile.

2)
I ricorrenti sopporteranno le proprie spese e quelle del Consiglio.

3)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 15 febbraio 2005

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Pirrung


1
Lingua processuale: l'inglese.

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