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Document 62002TO0167
Order of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 21 March 2003. # Établissements Toulorge v European Parliament and Council of the European Union. # Action for annulment - Directive 2002/2/CE - Inadmissibility - Action for damages. # Case T-167/02.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 21 marzo 2003.
Établissements Toulorge contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Direttiva 2002/2/CE - Irricevibilità - Ricorso per risarcimento danni.
Causa T-167/02.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 21 marzo 2003.
Établissements Toulorge contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Direttiva 2002/2/CE - Irricevibilità - Ricorso per risarcimento danni.
Causa T-167/02.
Raccolta della Giurisprudenza 2003 II-01111
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:81
«Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Direttiva 2002/2/CE – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni»
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(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/2/CE)
(Artt. 234 CE, 241 CE, e 230, quarto comma, CE)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
21 marzo 2003 (1)
«Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Direttiva 2002/2/CE – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni»
Nella causa T-167/02, Établissements Toulorge, con sede in Bricquebec (Francia), rappresentata dagli avv.ti D. Waelbroeck e D. Brinckmann,ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig. C. Pennera e dalla sig.ra E. Waldherr, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,eConsiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. I. Díez Parra e F. P. Ruggeri Laderchi, in qualità di agenti,convenuti,
sostenuti daRepubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti,e daCommissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Bordes, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,intervenienti,
avente ad oggetto la domanda, da un lato, di annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione (GU L 63, pag. 23), e, dall'altro, di risarcimento del danno asseritamente subíto,IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione)
ha emesso la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
Il cancelliere |
Il presidente |
H. Jung |
V. Tiili |