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Document 62002TO0167

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 21 marzo 2003.
    Établissements Toulorge contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.
    Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Direttiva 2002/2/CE - Irricevibilità - Ricorso per risarcimento danni.
    Causa T-167/02.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 II-01111

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:81

    Ordonnance du Tribunal

    Causa T-167/02


    Établissements Toulorge
    contro
    Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea


    «Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Direttiva 2002/2/CE – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni»

    Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 21 marzo 2003
        

    Massime dell'ordinanza

    1..
    Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Direttiva che introduce l'obbligo di indicare le percentuali esatte in peso delle materie prime che compongono gli alimenti destinati agli animali – Irricevibilità

    (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/2/CE)

    2..
    Comunità europee – Controllo giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni – Atti di portata generale – Necessità per le persone fisiche o giuridiche di prendere la via dell'eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale per un esame di validità – Obbligo dei giudici nazionali di applicare le norme processuali nazionali in modo da consentire la contestazione della legittimità degli atti comunitari di portata generale – Possibilità del ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario in caso di ostacolo insormontabile sul piano delle norme processuali nazionali – Esclusione

    (Artt. 234 CE, 241 CE, e 230, quarto comma, CE)

    1.
    La direttiva 2002/2, relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali ─ in quanto le norme che essa contiene, in particolare l'obbligo di menzionare l'esatta percentuale, in termini di peso, delle materie prime componenti i mangimi destinati agli animali, siano enunciate in modo generale, si applichino a situazioni oggettivamente determinate e comportino effetti giuridici nei confronti di categorie di soggetti individuati in modo generale e astratto, ossia i produttori, confezionatori, importatori, venditori e distributori di tali mangimi ─ riguarda un'impresa operante nel settore della nutrizione animale, la cui principale attività è costituita dallo sviluppo e dalla produzione dei mangimi composti destinati ad animali da produzione, solo nella sua qualità oggettiva di produttore di tali mangimi e non pregiudica alcun diritto specifico, derivato da una pretesa tutela in diritto comunitario del know-how e dei segreti commerciali, da essa detenuti, di modo che la direttiva non la riguarda individualmente ai sensi dell'art. 230 CE. v. punti 50-57

    2.
    Il Trattato, con i suoi artt. 230 e 241, da una parte, e con il suo art. 234, dall'altra, ha previsto un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell'ambito di tale sistema, persone fisiche o giuridiche che non possono, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all'art. 230, quarto comma, CE, impugnare direttamente atti comunitari di portata generale, hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l'invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell'art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l'invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale. Oltre al fatto che agli Stati membri incombe di prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti atto a garantire l'osservanza del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, non è ammissibile un'interpretazione delle norme di ricevibilità enunciate dall'art. 230 CE secondo la quale il ricorso di annullamento dovrebbe essere dichiarato ricevibile quando sia dimostrato, dopo un concreto esame del diritto processuale nazionale da parte del giudice comunitario, che tale diritto non autorizza un singolo a proporre un ricorso atto a consentirgli di porre in discussione la validità dell'atto comunitario contestato. Infatti, un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell'ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari. Questa valutazione deve a fortiori essere ammessa allorché non viene addotta l'inesistenza di mezzi di ricorso dinanzi al giudice nazionale che consentano di contestare la validità di una direttiva. v. punti 65-66




    ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
    21 marzo 2003 (1)


    «Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Direttiva 2002/2/CE – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni»

    Nella causa T-167/02,

    Établissements Toulorge, con sede in Bricquebec (Francia), rappresentata dagli avv.ti D. Waelbroeck e D. Brinckmann,

    ricorrente,

    contro

    Parlamento europeo, rappresentato dal sig. C. Pennera e dalla sig.ra E. Waldherr, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,eConsiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. I. Díez Parra e F. P. Ruggeri Laderchi, in qualità di agenti,

    convenuti,

    sostenuti daRepubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti,e daCommissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Bordes, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    intervenienti,

    avente ad oggetto la domanda, da un lato, di annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione (GU L 63, pag. 23), e, dall'altro, di risarcimento del danno asseritamente subíto,



    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione)



    composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici,

    cancelliere: sig. H. Jung

    ha emesso la seguente



    Ordinanza



    Ambito normativo

    1
    Il 28 gennaio 2002 il Parlamento e il Consiglio hanno emanato la direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione (GU L 63, pag. 23; in prosieguo: la direttiva 2002/2 o la direttiva controversa).

    2
    Per quanto riguarda l'etichettatura, la direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/373/CEE, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU L 86, pag. 30), prevedeva una formula di dichiarazione flessibile, limitata all'indicazione delle materie prime, senza specificarne la quantità negli alimenti destinati ad animali da produzione, ed ammetteva la possibilità di dichiarare categorie di materie prime anziché le materie prime stesse (terzo considerando della direttiva 2002/2).

    3
    Al quarto considerando della direttiva 2002/2 si precisa che la crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina e la crisi della diossina hanno dimostrato l'inadeguatezza delle vigenti disposizioni, evidenziando la necessità di informazioni più particolareggiate, qualitative e quantitative, sulla composizione dei mangimi composti destinati agli animali da produzione. Al quinto considerando della stessa direttiva si osserva che indicazioni quantitative particolareggiate della composizione dei mangimi possono contribuire alla rintracciabilità di materie prime potenzialmente contaminate, consentendo di risalire a specifiche partite. Ciò comporta evidenti vantaggi per la salute pubblica e consente di evitare la distruzione di prodotti che non presentano rischi sanitari significativi.

    4
    Quindi, l'art. 5, n. 1, lett. l), della direttiva 79/373, modificata dall'art. 1 della direttiva 2002/2, dispone come segue: 1. Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati soltanto se sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta fissata allo stesso sono apposte le indicazioni sotto elencate, che devono essere bene in vista, chiaramente leggibili e indelebili e che impegnano la responsabilità o del produttore, o del confezionatore, o dell'importatore, o del venditore o del distributore stabiliti all'interno della Comunità:(...)l) Nel caso di alimenti composti diversi da quelli destinati ad animali familiari, la menzione la percentuale esatta rispetto al peso delle materie prime dei mangimi che compongono questo alimento può essere ottenuta presso: ... (nome o ragione sociale, indirizzo o sede sociale e numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo). Questa informazione è fornita dietro richiesta del cliente.

    5
    L'art. 1 della direttiva 2002/2 prevede altresì che l'art. 5 quater della direttiva 79/373 è modificato come segue: 1. Tutte le materie prime dei mangimi composti sono elencate con i loro nomi specifici.2. L'enumerazione delle materie prime dei mangimi è soggetta alle norme seguenti:

    a)
    mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari:

    i)
    enumerazione delle materie prime dei mangimi con indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso presenti nel mangime;

    ii)
    è consentita una tolleranza del +/-15 % del valore dichiarato delle suddette percentuali;

    (...).

    6
    L'art. 3 della direttiva 2002/2 recita: 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 6 marzo 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 novembre 2003 (...).

    Fatti all'origine della controversia e procedimento

    7
    La ricorrente è un'impresa operante nel settore della nutrizione animale la cui principale attività è costituita dallo sviluppo e dalla produzione dei mangimi composti destinati ad animali da produzione. Essa afferma di possedere, grazie a rilevanti sforzi nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, una conoscenza alquanto specializzata in materia di nutrizione animale che le consente di produrre mangimi composti molto specifici e di ampliare in questo modo la sua clientela.

    8
    Essa rileva, in sostanza, che la direttiva controversa introduce un nuovo sistema di etichettatura per i mangimi composti che avrà la conseguenza di divulgare il suo know-how e i suoi segreti commerciali e al contempo di lederne gravemente le attività economiche, se non addirittura di minacciarne la sua redditività.

    9
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2002 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    10
    Con atti separati depositati presso la cancelleria del Tribunale il 16 agosto e il 30 settembre 2002, il Parlamento e il Consiglio hanno sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente ha sottoposto le sue osservazioni su tali eccezioni il 18 novembre 2002.

    11
    Con atti registrati presso la cancelleria del Tribunale, il 10 e l'11 settembre 2002 la Repubblica federale di Germania e la Commissione hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno dei convenuti. Con ordinanza 2 ottobre 2002, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento. La Commissione e la Repubblica federale di Germania hanno depositato la loro memoria il 29 ottobre e l'11 novembre 2002.

    Conclusioni delle parti

    12
    Nel suo ricorso la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la direttiva 2002/2;
    annullare la direttiva 2002/2;

    accertare la responsabilità extracontrattuale della Comunità, come illustrata dai convenuti, e condannare questi ultimi a risarcire tutti i danni subiti a causa della direttiva 2002/2;
    accertare la responsabilità extracontrattuale della Comunità, come illustrata dai convenuti, e condannare questi ultimi a risarcire tutti i danni subiti a causa della direttiva 2002/2;

    condannare le parti a comunicare, entro un termine ragionevole successivo alla decisione del Tribunale, le cifre esatte del danno sulle quali le stesse si saranno accordate o, in mancanza di accordo, conclusioni aggiuntive contenenti le cifre esatte;
    condannare le parti a comunicare, entro un termine ragionevole successivo alla decisione del Tribunale, le cifre esatte del danno sulle quali le stesse si saranno accordate o, in mancanza di accordo, conclusioni aggiuntive contenenti le cifre esatte;

    condannare i convenuti alle spese.
    condannare i convenuti alle spese.

    13
    Nella loro formulazione dell'eccezione di irricevibilità i convenuti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare l'intero ricorso irricevibile;
    dichiarare l'intero ricorso irricevibile;

    condannare la ricorrente alle spese.
    condannare la ricorrente alle spese.

    14
    Nelle sue osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    respingere le eccezioni di irricevibilità o, quanto meno, riunire l'esame della ricevibilità a quello del merito e dichiarare le suddette eccezioni infondate nella sentenza di merito;
    respingere le eccezioni di irricevibilità o, quanto meno, riunire l'esame della ricevibilità a quello del merito e dichiarare le suddette eccezioni infondate nella sentenza di merito;

    condannare i convenuti alle spese.
    condannare i convenuti alle spese.

    15
    Nella loro memoria di intervento le intervenienti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso irricevibile;
    dichiarare il ricorso irricevibile;

    condannare la ricorrente alle spese.
    condannare la ricorrente alle spese.

    In diritto

    16
    Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, il Tribunale può, se una parte lo richiede, statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, salva contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo per statuire sulle domande presentate dai convenuti senza aprire la fase orale.

    17
    Occorre, anzitutto, esaminare la ricevibilità del ricorso nella parte in cui mira all'annullamento della direttiva controversa.

    Sulla natura dell'atto impugnato

    Argomenti delle parti

    18
    I convenuti, sostenuti dalle intervenienti, rilevano che l'art. 230, quarto comma, CE non menziona le direttive ma solo le decisioni prese nei confronti di una persona fisica o giuridica e quelle che pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

    19
    In tale contesto, e analogamente a quanto ha fatto la Corte nella sua ordinanza 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio (Racc. pag. I-4149), si dovrebbe accertare se la direttiva 2002/2 abbia effettivamente una portata generale. Orbene, secondo i convenuti, la direttiva 2002/2 costituisce un atto normativo, in quanto si applica in modo generale e astratto a situazioni determinate oggettivamente, e non una decisione mascherata.

    20
    Il presente ricorso di annullamento, pertanto, dovrebbe essere dichiarato irricevibile per il solo fatto della coincidenza tra la forma e il contenuto della direttiva e sarebbe superfluo risolvere la questione se la ricorrente sia direttamente e individualmente interessata dalla direttiva controversa.

    21
    La ricorrente osserva che se l'art. 230 CE non riguarda espressamente la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti contro una direttiva, emerge tuttavia dalla giurisprudenza che il carattere normativo di un atto, compreso il caso di una direttiva, non impedisce a un singolo di impugnarlo, se quest'ultimo è direttamente e individualmente interessato da tale atto (sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T-135/96, UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II-2335), il che si verificherebbe nella fattispecie.

    22
    Essa pertanto contesta l'analisi della giurisprudenza effettuata dai convenuti secondo la quale un ricorso proposto da un singolo contro una direttiva sarebbe escluso in linea di principio, a meno che quest'ultima sia simile, per quanto attiene alle sue specifiche disposizioni, ad una decisione individuale.

    Giudizio del Tribunale

    23
    Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE [q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

    24
    Anche se l'art. 230, quarto comma, CE non riguarda espressamente la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da un persona fisica o giuridica nei confronti di una direttiva, emerge comunque dalla giurisprudenza che questa unica circostanza non è sufficiente a dichiarare irricevibili tali ricorsi (sentenza UEAPME/Consiglio, cit., punto 63, ordinanza del Tribunale 10 settembre 2002, causa T-223/01, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II-3259, punto 28). Occorre rammentare, inoltre, che le istituzioni comunitarie non possono escludere, con la sola scelta della forma dell'atto di cui trattasi, la tutela giurisdizionale che tale disposizione del Trattato offre ai singoli (ordinanza Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, cit., punto 28). Occorre quindi accertare se la direttiva controversa non costituisca una decisione riguardante direttamente e individualmente la ricorrente, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.

    25
    Nella fattispecie, è pacifico che la direttiva controversa costituisce un atto di natura normativa. Infatti, le norme in essa contenute, in particolare l'obbligo di indicare l'esatta percentuale, in termini di peso, delle materie prime componenti gli alimenti destinati agli animali da produzione, sono enunciate in modo generale, si applicano a situazioni oggettivamente determinate e comportano effetti giuridici nei confronti di categorie di soggetti individuati in modo generale e astratto, ossia produttori, confezionatori, importatori, venditori e distributori di mangimi composti per animali.

    26
    Tuttavia, la circostanza che l'atto impugnato abbia, per sua natura, carattere normativo e non costituisca una decisione ai sensi dell'art. 249 CE di per sé non è sufficiente a escludere che la ricorrente possa proporre un ricorso di annullamento contro lo stesso.

    27
    Invero, in talune circostanze, anche un atto normativo che si applica alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare direttamente ed individualmente taluni di essi (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punto 13, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19, e ordinanza Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, cit., punto 29).

    28
    Ne consegue che il motivo di irricevibilità relativo alla natura normativa dell'atto impugnato deve essere respinto e che di conseguenza si deve accertare se la ricorrente sia individualmente e direttamente interessata dalla direttiva controversa.

    Sulla legittimazione ad agire della ricorrente

    Argomenti delle parti

    29
    I convenuti e le intervenienti ritengono che la ricorrente non sia individualmente interessata dalla direttiva controversa.

    30
    Per quanto riguarda, in particolare, l'argomento della ricorrente fondato sul principio di una tutela giurisdizionale effettiva, il Parlamento precisa che l'interpretazione del suddetto principio non può condurre ad escludere l'applicazione dei criteri di cui all'art. 230, quarto comma, CE, secondo i quali una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso di annullamento contro un atto di portata generale solo se essa è direttamente e individualmente interessata da quest'ultimo (sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 44).

    31
    Il Consiglio sostiene che, anche se la Corte nella citata sentenza avesse seguito l'approccio suggerito dall'avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni riguardanti la ricevibilità dei ricorsi proposti contro regolamenti, l'applicazione estensiva di tale approccio alle direttive diminuirebbe di fatto la sicurezza e la tutela giuridica dei singoli. Questi ultimi non potrebbero più attendere di venire a conoscenza delle misure di recepimento e di valutare pertanto in modo globale e particolareggiato le norme applicabili prima di contestarle dinanzi ai giudici nazionali, poiché, non avendo proposto ricorso dinanzi al giudice comunitario nei rigorosi termini di cui all'art. 230 CE, conformemente alla sentenza della Corte 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD (Racc. pag. I-833), non sarebbe più possibile un'eventuale questione pregiudiziale sulla validità della direttiva.

    32
    La ricorrente afferma di soddisfare il requisito dell'interesse individuale secondo l'interpretazione fornita in merito dal Tribunale nella sua sentenza 3 maggio 2002, causa T-177/01, Jégo-Quéré/Commissione (Racc. pag. II-2365, punto 51).

    33
    Pertanto, non vi è alcun dubbio che la situazione giuridica della ricorrente è lesa in maniera certa e attuale, ai sensi della citata sentenza, dalla direttiva controversa. Infatti, l'indicazione dell'esatta percentuale, in termini di peso, delle materie prime componenti i mangimi introdotta da tale provvedimento priverebbe la ricorrente del suo know-how e dei suoi segreti commerciali, il che comporterebbe anche una lesione del suo diritto di esercitare liberamente la propria attività economica.

    34
    In risposta all'argomento del Parlamento secondo cui la Corte avrebbe confermato, nella sua sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., la giurisprudenza tradizionale relativa all'interesse individuale, da cui la sentenza Jégo-Quéré/Commissione, cit., si sarebbe discostata, la ricorrente osserva che la Corte non ha espressamente respinto il ragionamento del Tribunale. In realtà, la Corte non si sarebbe pronunciata in modo chiaro sul senso da attribuire al requisito dell'interesse individuale, in quanto l'argomento della ricorrente sul diritto a un'azione effettiva la invitava ad escludere puramente e semplicemente il citato requisito. Non sarebbe tale l'approccio della ricorrente nella fattispecie.

    35
    Comunque, il ricorso sarebbe ricevibile anche alla luce della giurisprudenza precedente alla citata sentenza Jégo-Quéré/Commissione.

    36
    In primo luogo, la ricorrente sostiene, facendo riferimento alla sentenza Codorniu/Consiglio, cit., di essere individualmente interessata dalla direttiva 2002/2 atteso che quest'ultima la priva di diritti specifici, ossia i diritti relativi al know-how e ai segreti commerciali. Tali diritti, che sono tutelati nell'ordinamento giuridico degli Stati membri nonché dalle norme del GATT-TRIPS, sarebbero specifici, in quanto sono oggetto di una tutela del tutto particolare in diritto comunitario secondo la formulazione utilizzata dalla Corte nella sua sentenza 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/Commissione (Racc. pag. 1965, punti 28 e 29).

    37
    Il diritto comunitario ammetterebbe in tal modo che il know-how costituisce un parametro di concorrenza vitale e che un'impresa la quale, ad esempio, conceda una licenza sul proprio know-how ad un'altra impresa merita una tutela giuridica contro la divulgazione di quest'ultimo interamente equiparata a quella di un brevetto [sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 161/84, Pronuptia, Racc. pag. 353, punto 16; art. 5, lett. b), del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21) e art. 2, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 31 gennaio 1996, n. 240, relativo all'applicazione dell'articolo [81], paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 31, pag. 2)].

    38
    La ricorrente precisa che la tutela dei segreti commerciali è espressamente enunciata all'art. 287 CE ed è stata confermata a più riprese dal legislatore comunitario e dalla Corte.

    39
    La Commissione, inoltre, avrebbe ammesso il carattere specifico dei diritti di cui trattasi e il Parlamento non contesterebbe, nella fattispecie, la natura sostanziale e confidenziale delle informazioni che la ricorrente dovrà svelare.

    40
    Il mero fatto che la ricorrente non sia l'unica impresa lesa dalla direttiva controversa, come sottolinea il Parlamento a sostegno della sua eccezione di irricevibilità, sarebbe del tutto irrilevante dal momento che i diritti che essa fa valere non sono generali ma specifici, vale a dire diversi da quelli dei suoi concorrenti (sentenza della Corte 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a., Racc. pag. I-769, punti 67 e segg.; sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-435/93, ASPEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1281, e Jégo-Quéré/Commissione, cit., punto 51). Orbene, questo si sarebbe verificato nella fattispecie, poiché la ricorrente avrebbe ottenuto il know-how attraverso i suoi costanti sforzi di ricerca nell'ambito dell'alimentazione animale.

    41
    La ricorrente sostiene, in secondo luogo, di essere individualmente interessata, ai sensi della sentenza Extramet Industrie/Consiglio, cit., anche in quanto essa rischia, in qualità di piccola o media impresa (PME), di essere gravemente pregiudicata dalla direttiva controversa, dal momento che la sua attività economica dipende, in amplissima parte, dalla tutela concessa al suo know-how. La direttiva 2002/2 priverebbe la ricorrente di quanto costituirebbe, in pratica, il suo principale vantaggio competitivo e l'essenziale valore aggiunto della sua attività, concedendo un significativo vantaggio concorrenziale ai concorrenti della ricorrente e in particolare ai grandi produttori di mangimi composti.

    42
    Essa sottolinea che la Corte ha ripetutamente evidenziato l'interesse delle imprese a che i loro segreti commerciali non vengano divulgati e il gravissimo danno che potrebbe derivare dall'irregolare trasmissione di documenti ad un concorrente (sentenza AKZO Chemie/Commissione, cit., punti 28 e 29). In linea generale, emergerebbe dalla giurisprudenza che, per valutare la ricevibilità di un ricorso, viene presa in considerazione l'importanza dell'effetto relativo al provvedimento di cui trattasi, e non solo l'oggetto di quest'ultimo, o il mero obbligo di tener conto di diritti specifici.

    43
    La ricorrente osserva che la sua situazione è unica rispetto a quella di numerosi altri soggetti che si occupano di miscelazione. Infatti nel settore interessato vi sarebbero sempre più spesso situazioni di integrazione verticale, dall'allevatore sino al mattatoio passando per la produzione di mangimi. Orbene, in quel caso, l'interesse a non rivelare il know-how verrebbe meno, dato che l'impresa integrata è al contempo fornitore e suo cliente. La ricorrente ne deduce che il suo danno è quindi specifico.

    44
    Facendo riferimento alla sentenza Jégo-Quéré/Commissione, cit., nonché alle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs pronunciate nella causa Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., la ricorrente sostiene, in terzo luogo, che solo un ricorso diretto dinanzi al Tribunale è tale da offrirle un'adeguata tutela giuridica. Essa ritiene che il Tribunale abbia giustamente statuito, nella citata sentenza, che i procedimenti previsti agli artt. 234 CE, da un lato, e 235 CE e 288, secondo comma, CE, dall'altro, non possono più essere considerati, alla luce degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), idonei a garantire ai singoli un diritto di azione effettivo che permetta loro di contestare la legittimità di disposizioni comunitarie di portata generale direttamente incidenti sulla loro sfera giuridica.

    45
    A tale riguardo, l'argomento relativo alla tutela della certezza del diritto, invocato nelle citate conclusioni, si applicherebbe a fortiori nel caso di una direttiva il cui recepimento da parte degli Stati membri può variare considerevolmente nel tempo. Tale situazione giustificherebbe la necessità di un controllo di legittimità centralizzato e immediato al fine di prevenire gli effetti dannosi, nella fattispecie irreparabili, originati dall'applicazione della misura di cui trattasi.

    46
    Secondo la ricorrente i convenuti affermano erroneamente che la sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., dimostra l'irrilevanza del suo argomento fondato sul principio di una tutela giurisdizionale effettiva. In tale sentenza la Corte ammetterebbe, da un lato, il diritto a tale tutela, consacrato dagli artt. 6 e 13 della CEDU, e, dall'altro, il fatto che il requisito dell'interesse individuale, la cui esigenza non è contestata nella fattispecie, debba essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva tenendo conto delle diverse circostanze atte a individuare un ricorrente.

    47
    In risposta all'argomento del Consiglio relativo all'impatto che la ricevibilità del presente ricorso avrebbe sulla possibilità di sollevare questioni di validità della direttiva controversa dinanzi ai giudici nazionali in considerazione della soluzione adottata nella sentenza TWD, cit., la ricorrente osserva che quest'ultima riguarderebbe una decisione individuale e che tale soluzione non è applicabile ad atti di portata generale e in particolare a direttive (sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-408/95, Eurotunnel e a., Racc. pag. I-6315).

    Giudizio del Tribunale

    48
    Occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, una persona fisica o giuridica può sostenere che una disposizione la riguarda individualmente soltanto qualora sia interessata dall'atto in questione in ragione di determinate sue peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al destinatario (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e sentenza UEAPME/Consiglio, cit., punto 69).

    49
    Il suddetto requisito di ricevibilità del ricorso proposto da una persona fisica o giuridica è stato rammentato dalla Corte anche recentemente e ciò secondo una formulazione identica a quella menzionata supra al punto 48 (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 36).

    50
    Nel caso di specie, è pacifico che le norme incluse nella direttiva controversa, in particolare l'obbligo di menzionare l'esatta percentuale, in termini di peso, delle materie prime componenti i mangimi destinati agli animali, sono enunciate in modo generale, si applicano a situazioni oggettivamente determinate e comportano effetti giuridici nei confronti di categorie di soggetti individuati in modo generale e astratto, ossia i produttori, confezionatori, importatori, venditori e distributori di mangimi composti per animali.

    51
    Ne deriva che la direttiva 2002/2 riguarda la ricorrente solo nella sua qualità oggettiva di produttore di tali mangimi, e ciò alla stessa stregua di ogni altro operatore economico che sia attivo nel suddetto settore.

    52
    Tale conclusione non è inficiata dall'argomento della ricorrente relativo al carattere asseritamente specifico dei diritti che essa sostiene di possedere e di cui si vedrebbe privata ad opera della direttiva controversa.

    53
    Occorre anzitutto rilevare che l'asserita esistenza di una tutela del tutto particolare in diritto comunitario, se non addirittura negli ordinamenti giuridici nazionali o in altre discipline, del know-how e dei segreti commerciali di un'impresa non è tale da individuare la ricorrente rispetto a tutti gli altri produttori di mangimi interessati dalla direttiva controversa, che potrebbero altresì invocare a loro favore la suddetta tutela.

    54
    A tale proposito, la situazione all'origine della sentenza Codorniu/Consiglio, cit., si distingue nettamente da quella della fattispecie. A differenza della presente causa, la citata sentenza riguardava un'impresa ricorrente cui una disposizione normativa che disciplinava l'uso di una denominazione impediva di utilizzare il marchio grafico che essa aveva registrato e utilizzato per un lungo periodo prima dell'adozione del regolamento controverso, di modo che essa si trovava ad essere evidenziata rispetto a tutti gli altri operatori economici.

    55
    Si deve, inoltre, sottolineare che dalle stesse memorie della ricorrente risulta che il parametro di concorrenza più importante per i produttori di mangimi è la ricetta del loro prodotto, basata su formule in cui si tiene conto delle loro conoscenze e del loro know-how in materia di fabbisogno nutrizionale degli animali, e che la direttiva 2002/2 comporterebbe la divulgazione del know-how e dei segreti commerciali di base dei produttori di mangimi composti, compresa la ricorrente.

    56
    In tale contesto, l'affermazione della ricorrente secondo cui essa possiede diritti specifici, diversi da quelli dei suoi concorrenti, in quanto il suo know-how è stato ottenuto grazie a costanti sforzi di ricerca nell'ambito dell'alimentazione animale, è del tutto irrilevante alla luce del requisito dell'interesse individuale.

    57
    Invero, il fatto che la ricorrente produca mangimi composti sulla base di formule di sua proprietà, esattamente come fanno i suoi concorrenti, non prova affatto che essa versi in una situazione specifica rispetto a qualsiasi altro produttore dei mangimi di cui trattasi. I produttori di mangimi composti per animali all'occorrenza saranno tutti colpiti in pari misura dalla direttiva controversa, in quanto ciascuno degli stessi elabora i propri prodotti a partire da proprie ricette e da un proprio know-how.

    58
    La conclusione menzionata supra al punto 51 non è nemmeno posta in discussione dall'argomento della ricorrente secondo cui le sue attività economiche saranno gravemente compromesse dalla direttiva 2002/2, ai sensi della citata sentenza Extramet Industrie/Consiglio.

    59
    In tale sentenza, relativa ad un regolamento antidumping, la Corte ha affermato che l'impresa ricorrente, operante quale importatore indipendente, era individualmente interessata dall'atto controverso a causa di circostanze eccezionali. Quindi, la ricorrente aveva dimostrato, in primo luogo, che essa era la principale importatrice del prodotto oggetto della misura antidumping e, nel contempo, l'utilizzatrice finale di quest'ultimo, in secondo luogo, che le sue attività economiche dipendevano in larghissima misura dalle sue importazioni e, in terzo luogo, che le suddette attività subivano gravi ripercussioni in conseguenza del regolamento in questione, a causa del ristretto numero di fabbricanti del prodotto considerato nonché del fatto che essa incontrava difficoltà a rifornirsi presso l'unico produttore comunitario, il quale era per giunta il suo principale concorrente per il prodotto finito.

    60
    Nella fattispecie, anche volendo supporre che la direttiva 2002/2 possa colpire la situazione della ricorrente, quest'ultima non ha fornito la prova di circostanze che consentano di ritenere che il danno asseritamente subìto sarebbe tale da individuarla rispetto a tutti gli altri produttori di mangimi composti, interessati dalla suddetta direttiva in pari misura rispetto alla stessa.

    61
    Pertanto, a meno di non voler ritenere che la ricorrente sia gravemente pregiudicata dalla direttiva 2002/2 perché è l'unico produttore di mangimi composti per animali non rientrando in una struttura di integrazione verticale, il che non è assolutamente dimostrato, l'argomento menzionato supra al punto 43 è irrilevante in quanto la situazione della ricorrente, lungi dall'esser unica, è condivisa da tutti i produttori di mangimi composti che, come la stessa, non sono, al contempo, allevatori e produttori di carne (v., per analogia, ordinanza del Tribunale 8 dicembre 1998, causa T-39/98, Sadam Zuccherifici e a./Consiglio, Racc. pag. II-4207, punto 22).

    62
    Parimenti, il fatto che la ricorrente possa essere particolarmente colpita in quanto PME non è una circostanza sufficiente per individuare quest'ultima ai sensi dell'art. 230 CE, atteso che, come sottolinea giustamente il Parlamento, vi sarebbe una moltitudine di operatori altrettanto interessati dalla direttiva 2002/2.

    63
    Occorre anche rammentare che la circostanza che un atto normativo possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è tale da caratterizzare la ricorrente in rapporto a tutti gli altri operatori interessati, dato che l'applicazione di tale atto si svolge in forza di una situazione determinata oggettivamente (sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-341, punto 66), il che risulta incontestabilmente nel caso di specie.

    64
    Infine, l'affermazione della ricorrente secondo cui nelle sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (Racc. pag. 207), 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione (Racc. pag. I-2477) e Antillean Rice Mills e a., cit., non si è esaminato se le ricorrenti versassero in un'unica situazione deriva da un'erronea interpretazione di tali sentenze. Occorre rilevare che la Corte, in ciascuna di tali cause, ha verificato se gli interessati avessero fornito la prova in merito all'esistenza di certe loro qualità particolari, ovvero di circostanze di fatto atte a distinguerli dalla generalità e, di conseguenza, ad identificarli alla stessa stregua di un destinatario. Essa ha successivamente concluso che ciò era effettivamente vero per ciascuna delle ricorrenti in quanto una norma di diritto superiore imponeva all'autore dell'atto normativo di cui trattasi di prendere in considerazione la loro situazione in modo specifico rispetto a quella di ogni altro soggetto interessato da tale atto.

    65
    Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente fondato sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, è sufficiente rilevare che, come la Corte ha affermato nella sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., il Trattato CE mediante i suoi artt. 230 e 241, da un lato, e 234, dall'altro, ha previsto un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario (v., altresì, sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 23). Nell'ambito di tale sistema, persone fisiche o giuridiche non potendo, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all'art. 230, quarto comma, CE, impugnare direttamente atti comunitari di portata generale, hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l'invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale, in forza dell'art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l'invalidità di tali atti (sentenza della Corte 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punto 20), a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 40).

    66
    La Corte, oltre a statuire che agli Stati membri incombe di prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti atto a garantire l'osservanza del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ha altresì affermato che non è ammissibile un'interpretazione delle norme di ricevibilità enunciate dall'art. 230 CE secondo la quale il ricorso di annullamento dovrebbe essere dichiarato ricevibile quando sia dimostrato, dopo un concreto esame del diritto processuale nazionale da parte del giudice comunitario, che tale diritto non autorizza un singolo a proporre un ricorso atto a consentirgli di porre in discussione la validità dell'atto comunitario contestato. Infatti, un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell'ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 43). Questa valutazione deve a fortiori essere ammessa quando, come nella fattispecie, non venga addotta l'inesistenza di mezzi di ricorso dinanzi al giudice nazionale che consentano di contestare la validità della direttiva controversa (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 8 agosto 2002, causa T-155/02 R, VVG International e a./Commissione, Racc. pag. II-3239, punto 39).

    67
    In tale contesto, l'argomento della ricorrente fondato sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, incluse le considerazioni sul requisito della certezza del diritto sviluppate nel presente ambito, deve essere respinto.

    68
    Da tutte le suddette considerazioni risulta che la ricorrente non può essere considerata come individualmente interessata dalla direttiva controversa. Dal momento che quest'ultima non soddisfa uno dei requisiti di ricevibilità sancito dall'art. 230, quarto comma, CE, non è necessario esaminare l'argomento dei convenuti e delle intervenienti secondo il quale la ricorrente non sarebbe direttamente interessata dalla suddetta direttiva.

    69
    Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui mira all'annullamento della direttiva 2002/2, deve essere dichiarato irricevibile.

    70
    Per contro, si devono riunire al merito le domande presentate dai convenuti dirette a che il ricorso, nella parte in cui mira al risarcimento del danno asseritamente subíto, venga dichiarato irricevibile.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    così provvede:

    1)
    Il ricorso è dichiarato irricevibile nella parte in cui mira all'annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione.

    2)
    Le domande presentate dai convenuti, dirette a che il ricorso, nella parte in cui mira al risarcimento del danno asseritamente subíto, venga dichiarato irricevibile, sono riunite al merito.

    3)
    Le spese sono riservate.

    Lussemburgo, 21 marzo 2003

    Il cancelliere

    Il presidente

    H. Jung

    V. Tiili


    1
    Lingua processuale: il francese.

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