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Document 62002TO0163

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 12 luglio 2002.
    Montan Gesellschaft Voss mbH Stahlhandel, Jepsen Stahl GmbH, LNS - Lothar Niemeyer Stahlhandel GmbH & Co. KG e Metal Traders Stahlhandel GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
    Procedimento sommario - Regolamento (CE) n. 560/2002 - Ricevibilità del ricorso principale - Urgenza.
    Causa T-163/02 R.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 II-03219

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2002:196

    62002B0163

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 12 luglio 2002. - Montan Gesellschaft Voss mbH Stahlhandel, Jepsen Stahl GmbH, LNS - Lothar Niemeyer Stahlhandel GmbH & Co. KG e Metal Traders Stahlhandel GmbH contro Commissione delle Comunità europee. - Procedimento sommario - Regolamento (CE) n. 560/2002 - Ricevibilità del ricorso principale - Urgenza. - Causa T-163/02 R.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina II-03219


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Procedimento sommario - Presupposti per la ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori - Ricevibilità del ricorso di merito - Irrilevanza - Limiti

    (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)

    2. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per l'adozione - Danno grave e irreparabile - Onere della prova - Danno economico - Perdita di clientela - Situazione che può compromettere l'esistenza della società richiedente

    (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

    Massima


    1. In via di principio il problema della ricevibilità del ricorso di merito non dev'essere esaminato nell'ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare la decisione nel merito. Tuttavia può risultare necessario, qualora venga eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, accertare la sussistenza di determinati elementi che consentano di ritenere ricevibile, prima facie, detto ricorso.

    ( v. punto 21 )

    2. L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev'essere valutata con riguardo alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Tocca al richiedente dimostrare di non poter attendere l'esito del giudizio di merito senza dover subire un danno di questa natura. Anche se per determinare la sussistenza di tale pericolo non è necessario esigere che la sopravvenienza del danno venga dimostrata con assoluta certezza, ma basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che il richiedente resta tenuto a provare i fatti sui quali, a suo avviso, è basata la prospettiva di un danno grave e irreparabile.

    Un danno di natura economica, come una perdita di clientela, che si risolve in un lucro cessante, non può essere considerato, tranne che in circostanze eccezionali, irreparabile e nemmeno difficilmente riparabile, giacché può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria.

    In base a tali principi un provvedimento di sospensione dell'esecuzione sarebbe giustificato soltanto qualora risultasse che, in sua mancanza, l'impresa richiedente si troverebbe in una situazione idonea a compromettere la sua stessa esistenza o a modificare irrimediabilmente la sua quota di mercato.

    ( v. punti 28-31 )

    Parti


    Nella causa T-163/02 R,

    Montan Gesellschaft Voss mbH Stahlhandel, con sede in Planegg (Germania),

    Jepsen Stahl GmbH, con sede in Nittendorf (Germania),

    LNS - Lothar Niemeyer Stahlhandel GmbH & Co. KG, con sede in Essen (Germania),

    Metal Traders Stahlhandel GmbH, con sede in Düsseldorf (Germania),

    rappresentate dall'avv. K. Friedrich, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    richiedenti,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Forman e R. Raith, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    resistente,

    avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2002, n. 560, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 85, pag. 1), e, dall'altro, altri provvedimenti urgenti giudicati necessari,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    Contesto normativo

    1 L'art. 8 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3285, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (GU L 349, pag. 53), così dispone:

    «1. Le disposizioni del presente titolo [Procedura comunitaria d'inchiesta] non ostano a che siano prese, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 11 a 15 o misure di salvaguardia provvisorie conformemente agli articoli 16, 17 e 18.

    Le misure di salvaguardia provvisorie vengono prese:

    - quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono una misura immediata e

    - quando sia stato determinato in via preliminare che esistono elementi di prova sufficienti del fatto che un incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio.

    2. La durata di tali misure non può superare i 200 giorni.

    (...)

    4. La Commissione intraprende immediatamente le procedure di inchiesta ancora necessarie.

    5. Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate per assenza di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio, i dazi doganali riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio quanto prima. Si applica la procedura di cui all'articolo 235 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (...)».

    2 Il 27 marzo 2002 la Commissione adottava il regolamento (CE) n. 560/2002 che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 85, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

    3 A tenore del diciottesimo considerando del regolamento impugnato:

    «La Commissione ha concluso, in via preliminare, che esistono prove inconfutabili del fatto che le importazioni di 15 dei prodotti [di acciaio] in questione sono aumentate di recente in modo repentino e considerevole. Si tratta dei seguenti prodotti: bobine laminate a caldo non legate, lamiere e fogli laminati a caldo non legati, nastri laminati a caldo non legati, prodotti piatti laminati a caldo legati, fogli laminati a freddo, lamiere dette "magnetiche" (escluso il tipo GOES), fogli rivestiti di metallo, lamiere a rivestimento organico, prodotti stagnati, lamiere quarto, lamiere a caldo, laminati commerciali non legati e profilati leggeri, laminati commerciali legati e profilati leggeri, tondi per cemento armato, barre e profilati di acciaio inossidabile, vergella di acciaio inossidabile, cavi in acciaio inossidabile, accessori per tubi (609,6 mm), flange (non in acciaio inossidabile)».

    4 Il trentaseiesimo considerando del regolamento impugnato precisa quanto segue:

    «Basandosi sulla sua analisi preliminare, la Commissione ha stabilito in via preliminare che la posizione globale dei produttori comunitari è gravemente minacciata per ciascuno dei quindici prodotti in questione. Il grave pregiudizio previsto si verificherà ancora più rapidamente a causa dell'applicazione delle misure annunciate il 5 marzo dagli Stati Uniti».

    5 Sotto il titolo «Misure provvisorie - forma e livello», al sessantacinquesimo e sessantaseiesimo considerando si legge:

    «(65) Con l'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia, la Commissione intende scongiurare il grave pregiudizio che le deviazioni degli scambi arrecherebbero ai produttori comunitari, le cui conseguenze sarebbero praticamente irreparabili, pur mantenendo aperto, per quanto possibile, il mercato comunitario e mantenendo i flussi d'importazione a livelli molto alti.

    (66) Conformemente agli obblighi internazionali della Comunità, le misure provvisorie dovrebbero avere carattere tariffario e riguardare ciascuno dei 15 prodotti in questione. Per mantenere i flussi d'importazione nella Comunità agli elevati livelli attuali, tali misure dovrebbero consistere in contingenti tariffari il cui superamento comporti il pagamento di un dazio supplementare. Affinché tutti i fornitori tradizionali possano accedere al mercato comunitario, i contingenti tariffari dovrebbero basarsi sulla media dei livelli annuali d'importazione nel 1999, nel 2000 e nel 2001, maggiorati del 10%. Visto che rimarranno in vigore per sei mesi, i contingenti tariffari dovrebbero equivalere a metà della cifra annuale».

    6 A tenore dell'art. 1 del regolamento impugnato:

    «1. E' aperto un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di ciascuno dei 15 prodotti in questione elencati nell'allegato 3 (definiti in riferimento ai codici NC corrispondenti) a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al giorno che precede la data corrispondente del sesto mese successivo.

    2. Continua ad applicarsi a questi prodotti l'aliquota convenzionale del dazio di cui al regolamento (CE) n. 2658/97 del Consiglio, o una qualsiasi aliquota del dazio preferenziale.

    3. Alle importazioni di questi prodotti che superano il volume del contingente tariffario corrispondente indicato nell'allegato 3, o per le quali non è stata richiesta una deroga, si applica un dazio supplementare secondo l'aliquota specificata nell'allegato 2 per il prodotto in questione. Il dazio supplementare si applica al valore doganale del prodotto importato.

    (...)».

    7 L'art. 3 dispone che «i contingenti tariffari vengono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri conformemente al sistema di gestione di cui agli articoli 308 a, 308 b e 308 c del regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 993/2001».

    8 L'art. 308 bis del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato con regolamento (CE) n. 1427/97 (GU L 196, pag. 31), è così formulato:

    «1. Salvo altrimenti disposto, i contingenti tariffari aperti mediante una misura comunitaria vengono gestiti secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.

    2. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata da una richiesta valida del dichiarante al fine di beneficiare di un contingente tariffario, è accettata, lo Stato membro interessato preleva dal contingente tariffario, tramite la Commissione, la quantità necessaria.

    3. Gli Stati membri presentano una richiesta di prelievo solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 256, paragrafi 2 e 3.

    4. Salvo il disposto del paragrafo 8, le attribuzioni vengono concesse dalla Commissione in base alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ed entro i limiti consentiti dalla disponibilità del contingente tariffario. L'ordine di precedenza è determinato in base all'ordine cronologico di tali date.

    5. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le richieste di prelievo valide. Tali comunicazioni comprendono la data di cui al paragrafo 4, e le quantità esatte richieste nella dichiarazione doganale interessata.

    6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, qualora l'atto comunitario di apertura del contingente tariffario non vi abbia provveduto, la Commissione definisce i numeri d'ordine.

    7. Qualora le quantità da prelevare da un contingente tariffario superino la quantità disponibile, l'attribuzione si effettua proporzionalmente alle quantità richieste.

    (...)

    9. All'apertura di un nuovo contingente tariffario, la Commissione non concede prelievi prima dell'undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'atto che ha istituito il contingente tariffario.

    10. Gli Stati membri restituiscono immediatamente alla Commissione le parti di prelievo non utilizzate. Tuttavia, qualora dopo il primo mese successivo al termine del periodo di validità del contingente tariffario interessato venga scoperto un prelievo erroneo corrispondente a un'obbligazione doganale pari o inferiore a 10 ECU, gli Stati membri non eseguono la restituzione.

    11. Se le autorità doganali invalidano una dichiarazione di immissione in libera pratica concernente merci oggetto di una domanda di utilizzazione di un contingente tariffario, l'intera domanda è annullata in relazione a tali merci. Gli Stati membri interessati restituiscono immediatamente alla Commissione tutte le quantità prelevate, in relazione a tali merci, dal contingente tariffario.

    (...)».

    9 Il 3 giugno 2000 la Commissione adottava il regolamento (CE) n. 950/2002 che modifica il regolamento impugnato (GU L 145, pag. 12). A tenore del secondo considerando del detto regolamento:

    «(...) Considerata la necessità di agevolare l'accesso ai contingenti tariffari, garantendo al tempo stesso il pagamento dei dazi doganali una volta esauriti detti contingenti, la Commissione ritiene opportuno abolire l'obbligo per le autorità doganali di costituire una garanzia per questi prodotti fintanto che non viene utilizzato il 75% del volume iniziale del contingente».

    10 L'art. 3 del regolamento impugnato veniva di conseguenza modificato.

    Procedimento

    11 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 27 maggio 2002, le ricorrenti hanno proposto al Tribunale, a norma dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento del regolamento impugnato e, dall'altro, la riparazione del pregiudizio assertivamente subìto dalle ricorrenti a seguito dell'adozione del detto regolamento.

    12 Con atto separato depositato in cancelleria il 29 maggio 2002, esse hanno altresì proposto una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione del regolamento impugnato e, dall'altro, altri provvedimenti urgenti giudicati necessari.

    13 Il 19 giugno 2002 la Commissione ha presentato le sue osservazioni sulla presente domanda di provvedimenti urgenti.

    14 Tenuto conto degli elementi del fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di provvedimenti urgenti, senza che si renda necessario sentire le spiegazioni orali delle parti.

    In diritto

    15 In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato oppure ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

    16 L'art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura precisa che una domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale. Questa regola non è una semplice formalità, ma presuppone che il ricorso nel merito, sul quale si innesta la domanda di provvedimenti urgenti, sia effettivamente esaminato dal Tribunale.

    17 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie (fumus boni iuris), l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che la domanda di sospensione dell'esecuzione dev'essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 29 giugno 1999, causa C-107/99 R, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4011, punto 59).

    Sulla ricevibilità della domanda di provvedimenti urgenti

    Argomenti delle parti

    18 Le richiedenti sostengono che il ricorso di cui alla causa principale è ricevibile. Tenuto conto del fatto che si riforniscono dei prodotti siderurgici considerati dal regolamento impugnato in paesi terzi e che hanno concluso con i loro fornitori contratti di lunga durata, esse sarebbero direttamente e individualmente interessate dal detto regolamento ai sensi della recente giurisprudenza, cioè la sentenza del Tribunale 3 maggio 2002, causa T-177/01, Jégo-Quéré/Commissione (Racc. pag. II-2635).

    19 La Commissione considera che la domanda di provvedimenti urgenti debba essere respinta, dal momento che il ricorso di cui alla causa principale sul quale tale domanda si innesta è manifestamente irricevibile. A questo proposito, sostiene che le richiedenti non sono individualmente interessate dal regolamento impugnato ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, in quanto tale regolamento si applica in modo identico a tutti gli importatori nella Comunità dei quindici prodotti siderurgici ivi contemplati e che esse non sono pertanto qualificate a proporre un ricorso di annullamento contro di esso.

    20 Inoltre la Commissione sostiene che le richiedenti non sono neppure direttamente interessate dal regolamento impugnato. A questo proposito fa riferimento all'ordinanza del presidente del Tribunale 15 febbraio 2000, causa T-1/00 R, Hölzl e a./Commissione (Racc. pag. II-251).

    Valutazione del giudice del procedimento sommario

    21 Secondo la costante giurisprudenza, il problema della ricevibilità del ricorso di merito non deve, in via di principio, essere esaminato nell'ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare la decisione nel merito. Tuttavia può risultare necessario, qualora, come nel caso in esame, venga eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, accertare la sussistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso (ordinanze del presidente della Corte 27 gennaio 1988, causa 376/87, Distrivet/Consiglio, Racc. pag. 209, punto 21, e 13 luglio 1988, causa 160/88 R Fédération européenne de la santé animale e a./Consiglio, Racc. pag. 4121, punto 22; ordinanze del presidente del Tribunale 15 marzo 1995, causa T-6/95 R, Cantine dei colli Berici/Commissione, Racc. pag. II-647, punto 26; 22 dicembre 1995, causa T-219/95 R, Danielsson e a./Commissione, Racc. pag. II-3051, punto 58, e 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II-1961, punto 121).

    22 Nella specie, non è possibile per il giudice del procedimento sommario pervenire prima facie alla considerazione che il regolamento impugnato riguardi le richiedenti direttamente e che la loro domanda di annullamento ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, sia ricevibile dato che, prima facie, i dazi supplementari sono loro imposti solo nella misura in cui la Commissione rifiuta di concedere loro un contingente tariffario. Il pagamento dei dazi supplementari dovrebbe a sua volta presupporre l'esaurimento del contingente concesso o la mancanza di una domanda diretta a beneficiare di un contingente. Per quanto riguarda invece le conclusioni relative alla riparazione del pregiudizio assertivamente subìto a seguito dell'adozione del regolamento impugnato, nulla osta alla ricevibilità del ricorso. Pertanto, la presente domanda di provvedimenti urgenti dev'essere dichiarata ricevibile.

    Sull'urgenza

    Argomenti delle parti

    23 Le richiedenti si limitano a sostenere che, in caso di applicazione immediata del regolamento impugnato, esse rischiano di subire un pregiudizio grave e irreparabile. Questa situazione risulterebbe dal fatto che, dopo l'esaurimento dei contingenti d'importazione fissati dal regolamento impugnato, le richiedenti, a causa dei dazi supplementari, si trovano, in definitiva, ad essere del tutto impedite dal procedere alle importazioni necessarie per la prosecuzione delle loro attività commerciali, e ciò a maggior ragione dato che il detto regolamento non prevederebbe alcuna regola specifica per le importazioni di prodotti di acciaio provenienti da un particolare paese terzo.

    24 Le richiedenti affermano che, a seguito dell'adozione del regolamento impugnato e delle restrizioni alle importazioni e degli oneri che vi si riconnettono, contratti stipulati da una di esse sono stati risolti dai suoi principali clienti e le forniture che le venivano effettuate sono state sospese. Le altre richiedenti dovrebbero temere reazioni analoghe da parte dei loro clienti.

    25 La Commissione sostiene che le richiedenti non hanno dimostrato che rischiavano di subire un pregiudizio grave e irreparabile qualora la sospensione dell'esecuzione richiesta non venisse loro concessa.

    26 Nelle sue osservazioni sottolinea, in particolare, che le richiedenti non hanno presentato dati precisi da consentire di accertare la veridicità delle loro affermazioni.

    27 Inoltre, afferma che per quanto riguarda i contingenti tariffari fissati dal regolamento impugnato, al 5 maggio 2002 non è stato pagato alcun dazio supplementare e i detti contingenti sono stati utilizzati mediamente solo per il 10%.

    Valutazione del giudice del procedimento sommario

    28 Dalla costante giurisprudenza risulta che l'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata con riferimento alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Tocca al richiedente dimostrare di non poter attendere l'esito del giudizio di merito senza dover subire un danno di tale natura (ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-8787, punto 14; ordinanze del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-73/98 R, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II-2769, punto 36, e 20 luglio 2000, causa T-169/00 R, Esedra/Commissione, Racc. pag. II-2951, punto 43).

    29 Anche se per determinare la sussistenza di un siffatto pericolo non è necessario esigere che la sopravvenienza del danno sia dimostrata con assoluta certezza, ma basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che le richiedenti restano tenute a provare i fatti sui quali, a loro avviso, è basata la prospettiva di un danno grave e irreparabile [ordinanze del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 67; 25 luglio 2000, causa C-377/98 R, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-6229, punto 51, e Grecia/Commissione, già citata, punto 15].

    30 I danni gravi e irreparabili asseriti dalle richiedenti sarebbero costituiti da danni materiali, cioè dalla perdita di clientela. Questa riveste un carattere finanziario tenuto conto del fatto che si risolve in un lucro cessante. Orbene, è senz'altro dimostrato che un danno di natura economica non può, salvo circostanze eccezionali, essere considerato irreparabile e nemmeno difficilmente riparabile, dal momento che può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C-213/91 R, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-5109, punto 24, e ordinanza del presidente del Tribunale 7 novembre 1995, causa T-168/95 R, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. II-2817, punto 42).

    31 In base a di tali principi il provvedimento di sospensione richiesto sarebbe giustificato nelle circostanze della specie solo se risultasse che, in sua mancanza, le ricorrenti si troverebbero in una situazione idonea a compromettere la loro stessa esistenza o a modificare irrimediabilmente le loro quote di mercato.

    32 Orbene, si deve ricordare che, secondo il sessantaseiesimo considerando del regolamento impugnato, al fine di assicurare a tutti i fornitori tradizionali uno sbocco sul mercato della Comunità, i contingenti tariffari dovrebbero essere basati sulla media del livello annuale delle importazioni durante gli anni 1999, 2000 e 2001, aumentata del 10%, e che tali contingenti tariffari saranno operativi unicamente per sei mesi. Inoltre, dagli atti risulta che al 5 maggio 2002 non è stato pagato alcun dazio supplementare e che i detti contingenti sono stati utilizzati mediamente solo per il 10% (v. allegato 25 della domanda di provvedimenti urgenti).

    33 Ciò considerato, si deve constatare che la perdita temuta dalle richiedenti costituisce un danno di natura puramente ipotetica in quanto presuppone il sopravvenire di eventi futuri e incerti, cioè che la Commissione accorderà loro contingenti tariffari manifestamente al di sotto delle loro importazioni verso la Comunità durante gli anni 1999, 2000 e 2001 (v., in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale 15 luglio 1994, causa T-239/94 R, EISA/Commissione, Racc. pag. II-703, punto 20; 2 dicembre 1994, causa T-322/94 R, Union Carbide/Commissione, Racc. pag. II-1159, punto 31; 15 gennaio 2001, causa T-241/00 R, Le Canne/Commissione, Racc. pag. II-37, punto 37, e 20 dicembre 2001, causa T-214/01 R, Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commissione, Racc. pag. II-3993, punto 66).

    34 Inoltre, si deve sottolineare che entro nove mesi a partire dal 28 marzo 2002, cioè dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di taluni prodotti di acciaio, ivi compresi i quindici prodotti interessati dal regolamento impugnato, la Commissione deve stabilire se le misure di salvaguardia sono necessarie. Se tale non dovesse essere il caso e se si dovesse verificare che le misure di salvaguardia provvisorie saranno abrogate per assenza di danno grave o di minaccia di danno grave, i dazi doganali percepiti in applicazione di tali misure saranno rimborsati d'ufficio quanto prima, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 3285/94.

    35 Da quanto precede risulta che le richiedenti non sono riuscite a dimostrare che subirebbero un danno grave e irreparabile, qualora la sospensione dell'esecuzione non venisse concessa.

    36 Di conseguenza, poiché non è soddisfatta la condizione relativa all'urgenza, la presente domanda va respinta senza che si renda necessario esaminare se sono soddisfatte le altre condizioni per la concessione della sospensione dell'esecuzione.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    così provvede:

    1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

    2) Le spese sono riservate.

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