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Document 62002TO0155(01)

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 30 aprile 2003.
    VVG International Handelsgesellschaft mbH, VVG (International) Ltd e Metalsivas Metallwarenhandelsgesellschaft mbH contro Commissione delle Comunità europee.
    Regolamento (CE) n. 3285/94 - Regolamento (CE) n. 560/2002 - Misure provvisorie di salvaguardia - Ricorso di annullamento - Irricevibilità.
    Causa T-155/02.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 II-01949

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:125

    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parti

    Nella causa T-155/02,

    VVG International Handelsgesellschaft mbH, con sede in Salisburgo (Austria),

    VVG (International) Ltd, con sede in Gibraltar (Regno Unito),

    Metalsivas Metallwarenhandelsgesellschaft mbH, con sede in Vienna (Austria), rappresentate dal sig. W. Schuler, avocat,

    ricorrenti,

    contro

    Commissione delle Comunità europee , rappresentata dal sig. G. zur Hausen e dalla sig.ra B. Eggers, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta,

    avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2002, n. 560, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 85, pag. 1),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

    composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, R.M. Moura Ramos e H. Legal, giudici,

    cancelliere: sig. H. Jung

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza

    Contesto normativo

    1. Il 27 marzo 2002 la Commissione adottava il regolamento (CE) n. 560/2002, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 85, pag. 1; in prosieguo: il regolamento controverso

    ). Il regolamento controverso istituisce per un periodo di sei mesi contingenti tariffari per quindici gruppi di prodotti di acciaio, calcolati sulla base della media del livello annuo delle importazioni nella Comunità negli anni 1999, 2000 e 2001, maggiorata del 10%. Poiché i contingenti tariffari sono stati istituiti per un periodo di sei mesi, essi sono stati fissati alla metà di tale media maggiorata. Dopo l ' esaurimento di detti contingenti, i quantitativi importati sono assoggettati al pagamento di dazi aggiuntivi fissati per ciascun gruppo di prodotti. Il regolamento controverso è entrato in vigore il 29 marzo 2002.

    2. Il regolamento in discussione è basato sul regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3285, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (GU L 349, pag. 53; in prosieguo: il regolamento di base

    ), e sul regolamento (CE) del Consiglio 7 marzo 1994, n. 519, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (GU L 67, pag. 89), modificato, in particolare, dal regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 1998, n. 1138 (GU L 159, pag. 1).

    3. L ' art. 8 del regolamento di base così recita:

    1. Le disposizioni del presente titolo [Procedura comunitaria di inchiesta] non ostano a che siano prese, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 11 a 15 o misure di salvaguardia provvisorie conformemente agli articoli 16, 17 e 18.

    Le misure di salvaguardia provvisorie vengono prese:

    ─ quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono una misura immediata e

    ─ quando sia stato determinato in via preliminare che esistono elementi di prova sufficienti del fatto che un incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio.

    2. La durata di tali misure non può superare i 200 giorni.

    (...)

    4. La Commissione intraprende immediatamente le procedure d ' inchiesta ancora necessarie.

    5. Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate per assenza di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio, i dazi doganali riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d ' ufficio quanto prima. Si applica la procedura di cui all ' articolo 235 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [GU L 302, pag. 1]

    .

    4. Secondo l ' art. 16, n. 3, lett. a), del regolamento di base:

    Nell ' instaurare un contingente si tiene conto in particolare:

    ─ dell ' interesse a mantenere, per quanto possibile, le correnti di scambio tradizionali;

    ─ del volume delle merci esportate in forza di contratti stipulati a condizioni e secondo modalità normali prima dell ' entrata in vigore di una misura di salvaguardia ai sensi del presente titolo, se essi sono stati notificati alla Commissione dallo Stato membro interessato;

    ─ del fatto che non deve essere compromessa la realizzazione dell ' obiettivo che si persegue con l ' instaurazione del contingente

    .

    5. In base all ' art. 1 del regolamento controverso:

    1. E ' aperto un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di ciascuno dei 15 prodotti in questione elencati nell ' allegato 3 (definiti in riferimento ai codici NC corrispondenti) a decorrere dall ' entrata in vigore del presente regolamento fino al giorno che precede la data corrispondente del sesto mese successivo.

    2. Continua ad applicarsi a questi prodotti l ' aliquota convenzionale del dazio di cui al regolamento (CE) n. 2658/97 del Consiglio, o una qualsiasi aliquota del dazio preferenziale.

    3. Alle importazioni di questi prodotti che superano il volume del contingente tariffario corrispondente indicato nell ' allegato 3, o per le quali non è stata richiesta una deroga, si applica un dazio supplementare secondo l ' aliquota specificata nell ' allegato [3] per il prodotto in questione. Il dazio supplementare si applica al valore doganale del prodotto importato.

    (...)

    .

    6. La tabella che figura come allegato 2 del regolamento controverso indica, in particolare, al riferimento 4, l ' evoluzione del volume delle importazioni per i prodotti piatti laminati a caldo legati nel corso degli anni 1999, 2000 e 2001. Ne deriva che le importazioni di cui trattasi nel corso di questi tre anni sono state, rispettivamente, di 25 719 tonnellate, 154 916 tonnellate e 468 000 tonnellate.

    7. Al riferimento 4 dell ' allegato 3 del regolamento controverso si precisa che il contingente tariffario per i prodotti piatti laminati a caldo legati è di 23 778 tonnellate nette e che l ' aliquota del dazio supplementare per questi prodotti è fissata al 26%.

    8. Ai sensi dell ' art. 3 del regolamento controverso:

    I contingenti tariffari vengono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri conformemente al sistema di gestione di cui agli articoli [308 bis, 308 ter e 308 quater] del regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 993/2001 (...)

    .

    Fatti e procedimento

    9. Le ricorrenti sono società la cui attività consiste quasi esclusivamente nell ' importare nella Comunità prodotti di acciaio cui si riferisce il regolamento controverso, in particolare prodotti piatti laminati a caldo legati, tagliati in lastre o in lamiere

    che rientrano nel riferimento 4 dell ' allegato 3 del regolamento controverso. Esse acquistano questi prodotti in grandi quantitativi presso diverse acciaierie stabilite in paesi terzi e li rivendono a grossisti, dettaglianti, fabbriche e gestori di depositi stabiliti nell ' Unione europea.

    10. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2002, le ricorrenti hanno presentato, ai sensi dell ' art. 230, quarto comma, CE, un ricorso inteso ad ottenere l ' annullamento del regolamento controverso.

    11. Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2002, esse hanno presentato anche una domanda intesa ad ottenere la sospensione dell ' esecuzione del regolamento controverso o qualsiasi provvedimento provvisorio tale da consentire loro di importare nella Comunità, in aggiunta al contingente tariffario e in esenzione dai dazi aggiuntivi, 95 129 tonnellate di prodotti piatti laminati a caldo legati che rientrano nel riferimento 4 ai sensi del regolamento controverso.

    12. Il 12 luglio 2002 la Commissione ha sollevato un ' eccezione di irricevibilità nei confronti del ricorso di annullamento ai sensi dell ' art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

    13. Tenuto conto dell ' irricevibilità sollevata dalla Commissione nella presente causa, le parti sono state invitate, nell ' ambito del procedimento sommario, a presentare le loro osservazioni sulle conseguenze da trarre, ai fini della valutazione della ricevibilità del presente ricorso, dalla sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I-6677).

    14. Le ricorrenti e la Commissione hanno risposto, rispettivamente, il 30 e il 31 luglio 2002.

    15. Con ordinanza del presidente del Tribunale 8 agosto 2002, la domanda di provvedimenti provvisori è stata dichiarata irricevibile e sono state riservate le spese.

    Conclusioni delle parti

    16. Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    ─ dichiarare il ricorso ricevibile;

    ─ annullare il regolamento controverso sulla base dell ' art. 230 CE;

    ─ in subordine, dichiarare nulla l ' inclusione del gruppo di prodotti di cui al riferimento 4, prodotti piatti, laminati a caldo legati

    , nei quindici gruppi di prodotti previsti nel regolamento controverso.

    ─ in subordine, modificare il contingente del gruppo di prodotti prodotti piatti laminati a caldo legati

    di modo che esso venga fissato a 468 000 tonnellate (quantitativo di importazione del 2001);

    ─ in subordine, modificare il contingente del gruppo di prodotti prodotti piatti laminati a caldo legati

    in modo che esso venga fissato in 118 916 tonnellate;

    ─ condannare la Commissione a sopportare l ' integralità delle spese.

    17. La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    ─ dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;

    ─ condannare le ricorrenti alle spese.

    Sulla ricevibilità

    18. Ai sensi dell ' art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull ' eccezione di irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, salvo decisione contraria del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente. Nella fattispecie, il Tribunale si è ritenuto sufficientemente informato dall ' esame dei documenti del fascicolo per statuire sulla domanda, senza avviare la fase orale del procedimento.

    Argomenti delle parti

    19. La Commissione eccepisce l ' irricevibilità del ricorso.

    20. In primo luogo, la Commissione rileva che il ricorso non è ricevibile in quanto il regolamento controverso costituisce una disciplina generale a carattere normativo che non riguarda nessuna delle ricorrenti a titolo individuale e la cui applicazione concreta nei loro confronti può produrre effetti giuridici solo sulla base di ulteriori atti amministrativi provenienti dalle autorità doganali degli Stati membri.

    21. In secondo luogo, essa afferma che il regolamento controverso avrebbe una portata generale, in quanto si rivolge in maniera identica a tutti gli importatori futuri di taluni prodotti nella Comunità. Sarebbe, per definizione, impossibile determinare, al momento dell ' adozione di una simile misura, quali importazioni avranno luogo, quale sarà il loro volume e quali importatori le realizzeranno.

    22. In terzo luogo, in risposta agli argomenti avanzati dalle ricorrenti, la Commissione precisa che le circostanze che hanno giustificato la soluzione adottata nelle sentenze della Corte 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 849, punti 12-16), 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I-2501, punto 17), e del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-2/93, Air France/Commissione (Racc. pag. II-323, punti 44-47), nonché 11 luglio 1996, cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93, Métropole Télévision e a./Commissione (Racc. pag. II-649, punto 61), citate dalle ricorrenti, sono evidentemente inesistenti nel caso di specie.

    23. In quarto luogo, la Commissione afferma che le ricorrenti non hanno menzionato circostanze particolari che le distinguano da numerosi altri importatori di acciaio. Essa fa valere che le ricorrenti non hanno neppure invocato il fatto di essere i principali importatori di prodotti siderurgici né il fatto che esse equiparano i propri interessi a quelli di altri importatori.

    24. In quinto luogo, essa osserva che, anche ammettendo che il regolamento impugnato danneggi la situazione economica delle ricorrenti, questo non sarebbe sufficiente a distinguerle dagli altri operatori (ordinanza del presidente del Tribunale 15 giugno 2001, causa T-339/00 R, Bactria/Commissione, Racc. pag. II-1721, punti 81 e 82).

    25. Inoltre, la Commissione precisa che, a differenza delle circostanze che hanno dato origine alla sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (Racc. pag. 207), nelle circostanze del caso di specie essa non aveva affatto l ' obbligo, al momento dell ' adozione del regolamento impugnato, di prendere in considerazione gli interessi di taluni operatori, in particolare quelli delle ricorrenti.

    26. Infine, la Commissione sostiene che, a differenza della ricorrente nella causa che ha dato origine alla sentenza del Tribunale 3 maggio 2002, causa T-177/01, Jégo-Quéré/Commissione (Racc. pag. II-2365), le ricorrenti nella presente causa hanno esse stesse confermato di poter impugnare dinanzi ai giudici austriaci le decisioni nazionali di recupero dei contributi che possono essere adottate sulla base del regolamento impugnato, utilizzando tutti i mezzi disponibili ai sensi del codice fiscale austriaco.

    27. Le ricorrenti sostengono che il ricorso è ricevibile.

    28. In primo luogo, esse fanno valere che il regolamento impugnato le riguarda individualmente, a motivo del danno causato alla loro posizione sul mercato, che le avrebbe costrette al fallimento. Secondo le ricorrenti, taluni loro contratti di fornitura e di acquisto sarebbero stati annullati dai loro clienti. Esse precisano che l ' essenziale della loro attività consiste nell ' importare prodotti siderurgici previsti dal regolamento impugnato, in particolare prodotti compresi nel riferimento 4 dell ' allegato 3, che sarebbero assoggettati ad un dazio addizionale del 26%. Le ricorrenti si riferiscono, in particolare, alle citate sentenze Timex/Consiglio e Commissione (punti 12-16), Extramet Industrie/Consiglio (punto 17), Air/France/Commissione (punti 44-47) e Métropole Télévision e a./Commissione (punto 61). Secondo le ricorrenti, un singolo deve essere considerato come individualmente interessato da un atto comunitario, nel senso di cui all ' art. 230, quarto comma, CE, quando, a causa delle circostanze personali in cui si trova, tale atto ha o probabilmente avrà pesanti conseguenze negative sui suoi interessi. A sostegno di tale argomento, esse citano le conclusioni dell ' avvocato generale Jacobs presentate nella causa definita con la sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. (Racc. pag. I-6681).

    29. In secondo luogo, le ricorrenti aggiungono che il regolamento impugnato viola l ' obbligo di legge di prendere in considerazione gli interessi di taluni operatori, in particolare gli interessi specifici delle ricorrenti. A tale riguardo, le ricorrenti si riferiscono, in particolare, al punto 67 della sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. II-2305).

    30. In terzo luogo, esse rilevano che il Tribunale è la sola istituzione giudiziaria in grado di offrire loro una tutela giuridica completa ed effettiva contro il regolamento impugnato, in ragione del fatto che la procedura da seguire per ottenere una tutela contro la decisione di recupero nazionale mediante una questione pregiudiziale è troppo lunga e laboriosa. A sostegno di tale argomento si riferiscono alla citata sentenza Jégo-Quéré/Commissione.

    31. In quarto luogo, le ricorrenti ritengono che il regolamento impugnato le riguardi direttamente, in quanto non richiede alcun provvedimento di trasposizione da parte delle autorità nazionali, che sono tenute ad assicurarne l ' esecuzione immediata. Esse ricordano che il regolamento impugnato prevede che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

    . In tale contesto, esse si riferiscono segnatamente alla sentenza della Corte 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing/Consiglio (Racc. pag. 1185, punto 11).

    Giudizio del Tribunale

    32. L ' art. 230, quarto comma, CE conferisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi decisione che, benché adottata sotto l ' apparenza di un regolamento, li riguardi direttamente e individualmente. L ' obiettivo di questa disposizione è, secondo una giurisprudenza costante, in particolare quello di evitare che, con la semplice scelta della forma di un regolamento, le istituzioni comunitarie possano escludere il ricorso di un singolo avverso una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente e di precisare così che la scelta della forma non può mutare la natura di un atto (sentenza della Corte 17 giugno 1980, cause riunite 789/79 e 790/79, Calpak /Commissione, Racc. pag. 1949, punto 7, e ordinanza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-476/93, FRSEA e FNSEA/Consiglio, Racc. pag. II-1187, punto 19).

    33. Emerge altresì dalla costante giurisprudenza che il criterio di distinzione tra il regolamento e la decisione deve ricercarsi nella portata generale o no dell ' atto di cui trattasi (v. sentenza della Corte 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3463, punto 8, e ordinanza del Tribunale 19 giugno 1995, causa T-107/94, Kik/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-1717, punto 35).

    34. Nel caso di specie si deve quindi stabilire la natura del regolamento impugnato e, in particolare, gli effetti giuridici che esso mira a produrre o che effettivamente produce.

    35. Tale regolamento istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio. Esso apre un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di ciascuno dei quindici gruppi di prodotti considerati, durante un periodo di sei mesi a partire dalla data della sua entrata in vigore. Le importazioni di tali prodotti che superano il volume del contingente tariffario determinato, o che non sono state oggetto di una domanda volta a beneficiare del contingente, sono soggette a un dazio supplementare che si applica al valore in dogana del prodotto considerato.

    36. Simili misure si presentano come misure di portata generale, ai sensi dell ' art. 249 CE. Esse si applicano a situazioni obiettivamente determinate e che implicano effetti giuridici nei confronti di categorie di persone contemplate in modo generale e astratto, vale a dire gli importatori dei quindici gruppi di prodotti considerati, specificati all ' allegato 3 del regolamento impugnato.

    37. Secondo una giurisprudenza ben consolidata, la portata generale e, di conseguenza, la natura normativa di un atto non sono poste in discussione dalla possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o persino l ' identità dei soggetti di diritto cui l ' atto si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto e di fatto, definita dall ' atto in relazione con la finalità di quest ' ultimo (sentenze della Corte 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, Racc. pag. 542, in particolare pagg. 552 e 553; 16 aprile 1970, causa 64/69, Compagnie française commerciale/Commissione, Racc. pag. 221, punto 11; 5 maggio 1977, causa 101/76, Koninklijke Scholten Honig/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 797, punto 23, e ordinanza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-183/94, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto e a./Commissione, Racc. pag. II-1941, punto 48).

    38. Orbene, nella fattispecie, indipendentemente dal numero più o meno limitato di importatori dei quindici gruppi di prodotti siderurgici specificati all ' allegato 3 del regolamento impugnato al momento della sua adozione, si deve constatare che esso prevede l ' applicazione di dazi addizionali sulla base di una situazione obiettiva, cioè il superamento, da parte degli importatori di uno o più dei quindici gruppi di prodotti interessati, del volume del contingente tariffario corrispondente indicato nell ' allegato 2 del regolamento o la mancata richiesta di una deroga, come previsto all ' art. 1, n. 3, del regolamento impugnato. Inoltre, il numero di imprese interessate dal regolamento impugnato può sempre variare.

    39. Ne consegue che il regolamento impugnato riveste, per la sua natura e per sua portata generale, un carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell ' art. 249 CE.

    40. Orbene, la giurisprudenza ha precisato che, in determinate circostanze, anche un atto normativo che si applichi alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare individualmente alcuni di loro (sentenze della Corte Extramet Industrie/Consiglio, cit., punto 13, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19). In tale ipotesi, un atto comunitario potrebbe presentare, nel contempo, carattere normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati, carattere decisionale (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50).

    41. Tuttavia, una persona fisica o giuridica può sostenere di essere interessata individualmente soltanto qualora l ' atto di cui trattasi la riguardi a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, in particolare pag. 229; Codorniou/Consiglio, cit., punto 20, e Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 36).

    42. Di conseguenza, si deve verificare se, nel caso di specie, il regolamento impugnato riguardi le ricorrenti a causa di determinate qualità che sono loro proprie ovvero di particolari circostanze atte a distinguerle, rispetto a tale regolamento, dalla generalità.

    43. Le ricorrenti ritengono che il regolamento impugnato le riguardi individualmente in quanto l ' essenziale delle loro attività consiste nell ' importazione di prodotti di acciaio previsti da tale atto, il quale avrebbe conseguenze particolarmente negative per i loro interessi.

    44. Orbene, ammesso anche che l ' entrata in vigore del regolamento impugnato abbia una particolare incidenza sulla loro situazione economica, si deve constatare che tale circostanza non è sufficiente a caratterizzarle rispetto a qualunque altra persona. Infatti, il regolamento impugnato le riguarda solo in ragione della loro natura oggettiva di imprese che importano prodotti di acciaio previsti da tale atto, al pari di qualsiasi operatore che versi in un ' identica situazione nella Comunità europea (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 36).

    45. Le ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione, adottando il regolamento impugnato, ha violato l ' obbligo derivante dalla legge di prendere in considerazione gli interessi di tutti gli operatori, in particolare gli interessi specifici delle ricorrenti.

    46. Vero è che il fatto che la Commissione abbia l ' obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell ' atto ch ' essa intende adottare sulla situazione di determinati singoli può essere tale da identificare questi ultimi (sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, cit., punti 21 e 28; sentenze della Corte 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 11; 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I-769, punti 25-30; sentenza Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit., punto 67, e sentenza del Tribunale 17 gennaio 2002, causa T-47/00, Rica Foods/Commissione, Racc. pag. II-113, punto 41).

    47. Occorre constatare che il regolamento impugnato è stato adottato sul fondamento del regolamento di base e del regolamento n. 519/94. L ' art. 16, n. 3, lett. a), del regolamento di base impone alla Commissione, quando instaura un contingente, di tener conto della situazione particolare delle imprese individuali quali le ricorrenti, in particolare per quanto riguarda il volume dei contratti che sono stati conclusi a condizioni e secondo modalità normali prima dell ' entrata in vigore di una misura di salvaguardia, se tali contratti sono stati notificati alla Commissione dallo Stato membro interessato.

    48. Nel caso di specie, le ricorrenti non hanno tuttavia indicato alcun elemento da cui risulti che lo Stato membro interessato ha notificato alla Commissione contratti conclusi dalle ricorrenti riguardanti l ' importazione dei prodotti specificati all ' allegato 3 del regolamento impugnato, ai sensi dell ' art. 16, n. 3, lett. a), del regolamento di base.

    49. In tali circostanze, e a differenza delle cause che hanno dato origine alle citate sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione e Antillean Rice Mills e a./Commissione, non esiste, nel caso di specie, alcuna disposizione che imponga alla Commissione di tener conto delle conseguenze dell ' atto che intende adottare sulla situazione delle ricorrenti, dal momento che lo Stato membro interessato non ha esercitato le garanzie di procedura che il regolamento di base gli attribuiva.

    50. Per quanto riguarda, infine, l ' argomento delle ricorrenti secondo cui la tutela dei loro diritti individuali è in pratica esclusa, in quanto il rimedio della domanda di pronuncia pregiudiziale, previsto dall ' art. 234 CE, non assicura una tutela giurisdizionale completa ed effettiva, occorre notare che la Corte ha dichiarato che il requisito attinente all ' individualizzazione di un ricorrente rispetto a un regolamento non può essere messo in non cale in virtù di un ' interpretazione giurisprudenziale fondata sul principio della tutela giurisdizionale effettiva, senza oltrepassare le competenze attribuite dal Trattato alle giurisdizioni comunitarie (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 44). Inoltre, è pacifico, nella fattispecie, che esiste un mezzo di ricorso dinanzi al giudice nazionale che consente di contestare la validità del regolamento controverso.

    51. Dall ' insieme di tali considerazioni risulta che le ricorrenti non possono essere considerate come individualmente interessate dal regolamento impugnato. Poiché le ricorrenti non soddisfano una delle condizioni di ricevibilità poste dall ' art. 230, quarto comma, CE, non è necessario esaminare se esse siano direttamente interessate dal regolamento impugnato.

    52. Da quanto precede risulta che il presente ricorso è irricevibile.

    Decisione relativa alle spese

    Sulle spese

    53. Ai sensi dell ' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimaste soccombenti, le ricorrenti vanno condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alle conclusioni della Commissione.

    Dispositivo

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    così provvede:

    1) Il ricorso è irricevibile.

    2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese e quelle della Commissione, comprese quelle relative al procedimento sommario.

    Top