Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62002TO0028

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 17 ottobre 2005.
    First Data Corp., FDR Ltd e First Data Merchant Services Corp. contro Commissione delle Comunità europee.
    Concorrenza - Art. 81 CE - Sistema di carte di pagamento Visa - Regola del divieto di affiliare esercenti senza aver emesso carte - Attestazione negativa - Regola abolita nel corso del procedimento - Interesse ad agire - Non luogo a provvedere.
    Causa T-28/02.

    Raccolta della Giurisprudenza 2005 II-04119

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:357

    Causa T‑28/02

    First Data Corp. e altri

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Concorrenza — Art. 81 CE — Sistema di carte di pagamento Visa — Regola del divieto di affiliare esercenti senza aver emesso carte — Attestazione negativa — Regola abolita nel corso del procedimento — Interesse ad agire — Non luogo a provvedere»

    Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 17 ottobre 2005 

    Massime dell’ordinanza

    1.     Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Perdita dell’interesse a causa di un evento verificatosi successivamente alla presentazione del ricorso — Non luogo a provvedere

    2.     Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Decisione della Commissione che concede un’attestazione negativa in applicazione delle norme di concorrenza — Domanda di annullamento parziale riguardante una disposizione dell’accordo che beneficia dell’attestazione — Eliminazione della disposizione considerata nel corso del giudizio — Assenza di interesse concreto ed attuale a proseguire il ricorso — Interesse riguardante situazioni future e incerte — Esclusione

    (Artt. 81, n. 1, CE, 230 CE e 233 CE)

    1.     Il ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Siffatto interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto.

    A tale proposito, la ricevibilità di un ricorso dev’essere valutata al momento in cui è depositato l’atto introduttivo. Tuttavia, nell’interesse di un’equa amministrazione della giustizia, il Tribunale può dichiarare d’ufficio che non vi è più luogo a statuire sul ricorso qualora un ricorrente che inizialmente aveva interesse ad agire abbia perduto qualsiasi interesse personale all’annullamento della decisione impugnata a causa di un evento verificatosi successivamente alla presentazione del detto ricorso. Affinché un ricorrente possa proseguire un ricorso diretto all’annullamento di una decisione, infatti, occorre che conservi un interesse personale all’annullamento della decisione impugnata.

    (v. punti 34-38)

    2.     Il ricorrente in un procedimento diretto all’annullamento di un’attestazione negativa rilasciata dalla Commissione ad un terzo ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 17 non presenta più un interesse concreto ed attuale qualora il suo ricorso si riferisca solo alla parte della detta attestazione relativa ad una disposizione di un accordo tra imprese e tale disposizione sia stata nel frattempo eliminata dalle parti dell’accordo.

    Da un lato, un’eventuale sentenza del Tribunale che pronunciasse l’annullamento da esso richiesto non potrebbe più provocare le conseguenze previste dall’art. 233 CE, in quanto la Commissione non potrebbe più adottare una nuova, diversa, decisione in merito ad una disposizione che non esiste più.

    D’altro lato, l’eventualità, in futuro, dell’introduzione nell’accordo di una clausola analoga a quella eliminata non è sufficiente perché il ricorrente possa far valere un interesse concreto e attuale, e non solamente ipotetico, ad ottenere l’annullamento da esso richiesto.

    Infine, l’annullamento richiesto non è necessario per fondare un eventuale ricorso per il risarcimento dei danni proposto dal ricorrente dinanzi ai giudici nazionali contro le parti dell’accordo. Infatti, un’attestazione negativa non è vincolante per i giudici nazionali, pur costituendo un elemento di fatto di cui questi ultimi devono tener conto. Essa esprime soltanto l’opinione della Commissione che, in base agli elementi a sua conoscenza, non vi è motivo perché essa intervenga. L’attestazione negativa non rispecchia alcuna valutazione definitiva, ed in particolare nessuna pronuncia per la quale la Commissione abbia competenza esclusiva. Poiché l’art. 81, n. 1, CE è direttamente applicabile, i singoli possono invocarlo nei giudizi nazionali e far derivare da esso diritti, e poiché i giudici nazionali possono eventualmente disporre anche di altre informazioni sulle circostanze particolari della fattispecie, essi sono naturalmente tenuti a farsi un’opinione propria in base ai fatti di cui dispongono, riguardo all’applicabilità dell’art. 81, n. 1, CE a determinati accordi. In ogni caso essi possono chiedere alla Corte una pronuncia pregiudiziale sulla validità di un’attestazione negativa, cosicché il ricorrente non sarebbe in alcun modo privato, in caso di eventuale controversia, della possibilità di far valere i propri diritti dinanzi al giudice nazionale.

    (v. punti 40, 42-43, 47-51)




    ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    17 ottobre 2005 (*)

    «Concorrenza – Art. 81 CE – Sistema di carte di pagamento Visa – Regola del divieto di affiliare esercenti senza aver emesso carte – Attestazione negativa – Regola abolita nel corso del procedimento – Interesse ad agire – Non luogo a provvedere»

    Nel procedimento T‑28/02,

    First Data Corp., con sede in Wilmington, Delaware (Stati Uniti),

    FDR Ltd, con sede in Dover, Delaware (Stati Uniti),

    First Data Merchant Services Corp., con sede in Sunrise, Florida (Stati Uniti),

    rappresentate inizialmente dagli avv.ti P. Bos e M. Nissen, successivamente dall’avv. Bos,

    ricorrenti,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. R. Wainwright, W. Wils e dalla sig.ra V. Superti, successivamente dai sigg. R. Wainwright e T. Christoforou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta,

    avente ad oggetto una domanda di annullamento dell’art. 1, quinto trattino, della decisione della Commissione 9 agosto 2001, 2001/782/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso Comp/29.373 – Visa International) (GU L 293, pag. 24),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

    composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici,

    cancelliere: sig. E. Coulon

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

     Fatti all’origine del ricorso

    1       La First Data Corp. è la società che controlla la FDR per il tramite della sua controllata First Data Resources Inc. Essa controlla altresì la First Data Merchant Services Corp., per il tramite della sua controllata First Financial Management Corp. Tali società, considerate complessivamente, formano il gruppo First Data (in prosieguo: la «First Data»).

    2       La FDR svolge la sua attività nel settore delle carte di pagamento in Europa con la denominazione di First Data Europe. Negli Stati Uniti, la sua società controllante, First Data Resources, è uno dei principali fornitori di servizi per emittenti delle dette carte. La First Data Merchant Services è inoltre uno degli attori più importanti sul mercato americano del trattamento di operazioni dette di «affiliazione».

    3       La Visa International Service Association (in prosieguo: la «Visa») è una società privata, con fine di lucro, detenuta da 20 000 istituzioni finanziarie che ne sono membri e che sono distribuite in tutto il mondo. Essa è l’operatore dell’omonimo sistema di pagamento tramite carte (in prosieguo: il «sistema di carte Visa»).

    4       Il 31 gennaio 1977 la Visa (con la precedente denominazione di Ibanco Ltd) ha notificato alla Commissione varie disposizioni e regolamenti che disciplinano la Visa e i suoi membri, al fine di ottenere un’attestazione negativa o, in alternativa, un’esenzione ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE.

    5       Dopo aver inviato alla detta impresa una lettera di conformità il 29 aprile 1985, la Commissione, in seguito ad una denuncia contro le commissioni interbancarie multilaterali del sistema di carte Visa, ha riaperto la sua indagine e ha ritirato la lettera di conformità il 4 dicembre 1992.

    6       Il 14 ottobre 2000 la Commissione ha pubblicato una comunicazione ai sensi dell’art. 19, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), che invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni relativamente alla sua intenzione di assumere una posizione favorevole, in particolare riguardo alla regola di non discriminazione, alle nuove regole in materia di servizi transfrontalieri nonché alla regola del divieto di affiliare esercenti senza aver emesso carte (no-acquiring-without-issuing rule) (GU C 293, pag. 18). Le ricorrenti non hanno presentato osservazioni in seguito a tale comunicazione.

    7       Il 22 maggio 2001 alcuni rappresentanti della First Data hanno avuto un incontro con rappresentanti della Visa per presentare il loro progetto di avviare un’attività di affiliazione in Europa e di ottenere lo status di membro della Visa. In tale occasione la Visa ha spiegato alla First Data che, per ottenere lo status di membro, occorreva rispettare due condizioni. Da una parte, il richiedente deve essere un’istituzione finanziaria e, dall’altra, deve essere un emittente prima di cominciare l’attività di affiliazione.

    8       L’11 luglio 2001 la First Data ha scritto alla Visa chiedendo il fascicolo con la documentazione per l’adesione alla Visa.

    9       Il 20 luglio 2001 la Visa ha risposto alla First Data ricordando le condizioni per l’ottenimento dello status di membro, esposte in occasione della riunione del 22 maggio 2001.

    10     Il 9 agosto 2001 la Commissione ha adottato la decisione 2001/782/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso Comp/29.373 – Visa International) (GU L 293, pag. 24; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

    11     Il dispositivo della decisione impugnata dispone quanto segue:

    «Articolo 1

    In base agli elementi di cui dispone, la Commissione non ha motivo di intervenire, a norma dell’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nei riguardi delle disposizioni seguenti delle norme e dei regolamenti notificati che disciplinano il sistema di carte di pagamento Visa:

    (…)

    – il divieto di affiliazione di esercenti senza aver emesso carte, di cui alla sezione 2.04-2.07 dello statuto» (in prosieguo: la «regola in esame»).

     Procedimento

    12     Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 2002, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

    13     Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2002, la convenuta ha sollevato un’eccezione di irricevibilità in forza dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

    14     Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 giugno 2002, la Visa ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

    15     Con lettera 4 luglio 2002, le ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura, il trattamento riservato dei dati contenuti al n. 6, frasi quarta‑settima, al n. 7, terza frase, nonché al n. 13, terza e quarta frase, delle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, che conterrebbero segreti commerciali.

    16     Con ordinanza del Tribunale 7 gennaio 2003, l’eccezione d’irricevibilità è stata unita al merito e le spese sono state riservate.

    17     Con ordinanza 20 gennaio 2003, la Visa è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Le versioni non riservate delle memorie le sono state trasmesse.

    18     Con atto depositato il 12 febbraio 2003, la Visa ha presentato le sue obiezioni in merito alla domanda di trattamento riservato. Con atto registrato il 10 aprile 2003, le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sulle dette obiezioni.

    19     Con ordinanza del Tribunale 14 agosto 2003 è stato concesso il trattamento riservato per quanto riguarda i dati contenuti al n. 6, frasi quarta‑settima, al n. 7, terza frase, nonché al n. 13, terza e quarta frase, delle osservazioni delle ricorrenti sull’eccezione d’irricevibilità. Le spese sono state riservate.

    20     In seguito alla modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione, alla quale è stata di conseguenza attribuita la causa in esame.

    21     Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a depositare taluni documenti e ha posto loro vari quesiti per iscritto.

    22     Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    –       annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la regola in esame;

    –       ordinare alla Commissione e alla Visa di fornire le informazioni e/o i documenti relativi alla definizione del numero ragionevole di carte contenuta nel ‘considerando’ 18 e nella nota a fondo pagina n. 21 della decisione impugnata;

    –       ordinare alla Commissione o alla Visa di fornire una copia del «Cross-border Acquiring Planning and Implementation Guide» (guida della programmazione e dell’attuazione dell’affiliazione transfrontaliera) menzionato nel controricorso;

    –       condannare la Commissione alle spese;

    –       condannare la Visa alle spese collegate all’intervento.

    23     La Commissione, sostenuta dalla Visa, chiede che il Tribunale voglia:

    –       dichiarare il ricorso irricevibile o respingerlo in quanto infondato;

    –       condannare le ricorrenti alle spese.

    24     Con lettera 28 gennaio 2005, la Visa ha informato il Tribunale della sua decisione di sopprimere la regola in questione con effetto immediato nella zona europea del sistema di carte Visa. La Visa ha inoltre rinunciato al suo intervento.

    25     Con lettera 3 febbraio 2005, il Tribunale ha chiesto alle parti di presentare le loro osservazioni sulla rinuncia all’intervento della Visa, nonché sull’eventuale estinzione dell’oggetto del ricorso. Le parti sono state altresì informate della decisione del presidente della terza sezione di rinviare l’udienza, che era stata fissata per il 24 febbraio 2005, a data successiva.

    26     Con ordinanza 6 aprile 2005 la Visa, in seguito alla sua rinuncia, è stata cancellata dal ruolo del Tribunale come interveniente.

     In diritto

    27     In forza dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale, quando si pronuncia alle condizioni previste dall’art. 114, nn. 3 e 4, dello stesso regolamento, può in qualsiasi momento, d’ufficio, rilevare l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico o dichiarare, sentite le parti, che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire. L’art. 114, n. 3, del regolamento di procedura dispone che, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.

    28     Sentite le parti in merito all’effetto della soppressione della regola in esame sul prosieguo del procedimento, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato e decide che la fase orale del procedimento, che era stata avviata, deve essere chiusa.

     Argomenti delle parti

    29     La Commissione ritiene che l’oggetto del ricorso sia venuto meno e che le ricorrenti non abbiano più interesse ad agire.

    30     Le ricorrenti sostengono che né la soppressione, da parte della Visa, della regola in esame, né la sua rinuncia all’intervento costituiscono motivi sufficienti a porre fine al procedimento. Esse fondano tale assunto su tre argomenti.

    31     In primo luogo, affermano che non vi è alcuna garanzia che la Visa non istituisca nuovamente la regola in esame o non adotti una regola simile che produca effetti equivalenti. Secondo le ricorrenti, il mantenimento della decisione impugnata faciliterebbe il verificarsi di una circostanza del genere. Esse ritengono che, senza una decisione di principio del Tribunale, la Visa potrà cercare di impedire l’entrata della First Data in qualità di affiliante nella zona europea del sistema di carte Visa.

    32     In secondo luogo, le ricorrenti sostengono di avere un interesse a ricorrere in quanto il Tribunale potrebbe eventualmente pronunciarsi a loro favore, in particolare, perché la Commissione ha erroneamente ammesso la regola in esame senza condurre una propria inchiesta sull’obiettivo e sugli effetti di tale regola, compresa la condizione di ammissione in base alla quale è richiesta una licenza bancaria. Le ricorrenti precisano che il ricorso non è divenuto privo di oggetto, in quanto la detta condizione è rimasta presente anche dopo la soppressione da parte della Visa della regola in esame. Orbene, le ricorrenti sostengono che per diventare un mero affiliante il requisito della licenza bancaria non è giustificato.

    33     In terzo luogo, le ricorrenti sono dell’avviso che una decisione del Tribunale, in particolare una decisione che giudicasse fondato il terzo motivo del loro ricorso – vertente su un errore di diritto e/o di fatto nella considerazione della Commissione secondo cui non vi sarebbe stata alcuna limitazione significativa della concorrenza – potrebbe fungere da fondamento di un’eventuale azione di risarcimento danni da parte loro contro la Visa. Le ricorrenti, infatti, ritengono che una decisione del Tribunale che dichiarasse infondata l’accettazione, da parte della Commissione, della regola in esame e, conseguentemente, del requisito di una licenza bancaria implicherebbe inevitabilmente che le due dette condizioni erano illegittime al momento e dopo l’adozione della decisione impugnata.

     Giudizio del Tribunale

    34     Il ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Siffatto interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v. sentenza del Tribunale 28 settembre 2004, causa T‑310/00, MCI/Commissione, Racc. pag. II‑3253, punto 44, e la giurisprudenza ivi citata ).

    35     A tale proposito occorre ricordare che la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata, salvo la diversa questione del venir meno dell’interesse ad agire, riferendosi al momento in cui è depositato l’atto introduttivo (v. sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑131/99, Shaw e Falla/Commissione, Racc. pag. II‑2023, punto 29, e la giurisprudenza citata).

    36     Tuttavia, nell’interesse di un’equa amministrazione della giustizia, tale considerazione relativa al momento della valutazione della ricevibilità del ricorso non può impedire al Tribunale di dichiarare che non vi è più luogo a statuire sul ricorso qualora un ricorrente che inizialmente aveva interesse ad agire abbia perduto qualsiasi interesse personale all’annullamento della decisione impugnata a causa di un evento verificatosi successivamente alla presentazione del detto ricorso.

    37     Affinché un ricorrente possa proseguire un ricorso diretto all’annullamento di una decisione, infatti, occorre che conservi un interesse personale all’annullamento della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale 24 aprile 2001, causa T‑159/98, Torre e a./Commissione, Racc PI pagg. I‑A‑83 e II‑395, punto 30, e la giurisprudenza citata).

    38     Nello stesso senso, la Corte ha affermato, in merito alla ricevibilità di un’impugnazione, che essa poteva rilevare d’ufficio la carenza d’interesse di una parte a proporre ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado o a proseguire il procedimento, a motivo di un fatto, successivo alla sentenza del Tribunale, che potesse privare quest’ultima dei suoi effetti dannosi per il ricorrente, e per questa ragione dichiarare il ricorso irricevibile o privo di oggetto. Infatti, la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (sentenza della Corte 19 ottobre 1995, causa C‑19/93 P, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. I‑3319, punto 13).

    39     Occorre pertanto valutare se l’eventuale annullamento dell’art. 1, quinto trattino, della decisione impugnata dopo la soppressione della regola in esame potrebbe produrre conseguenze giuridiche favorevoli alle ricorrenti (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 13 giugno 2000, cause riunite T‑204/97 e T‑270/97, EPAC/Commissione, Racc. pag. II‑2267, punto 154).

    40     Nel caso di specie occorre considerare che l’interesse ad agire delle ricorrenti, per quanto sia esistito, è venuto meno in seguito alla soppressione della regola in esame. Un’eventuale sentenza del Tribunale che annullasse l’art. 1, quinto trattino, della decisione impugnata, infatti, non potrebbe più provocare le conseguenze previste dall’art. 233 CE. La Commissione, infatti, anche in caso di annullamento della decisione impugnata, non potrebbe adottare una nuova decisione esente dagli eventuali errori riconosciuti dal Tribunale, dato che la regola in esame non esiste più (v., in questo senso, ordinanza del Tribunale 13 giugno 1997, causa T‑13/96, TEAM e Kolprojekt/Commissione, Racc. pag. II‑983, punti 27 e 28).

    41     Gli argomenti delle ricorrenti non invalidano tale considerazione.

    42     In primo luogo, quanto alle affermazioni delle ricorrenti secondo cui la Visa potrebbe adottare una regola simile a quella in esame, occorre ricordare che un operatore economico deve dimostrare un suo interesse esistente ed effettivo all’annullamento dell’atto impugnato (sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T‑138/89, NBV e NVB/Commissione, Racc. pag. II‑2181, punto 33) e che tale circostanza non si verifica nel caso di specie.

    43     Infatti, qualora l’interesse sul quale si fonda l’azione del ricorrente riguardi una situazione giuridica futura, occorrerà dimostrare che il pregiudizio a questa situazione è comunque già certo. Non è così in questa fattispecie, in quanto l’adozione di una regola simile da parte della Visa è una circostanza eventuale, che dipende solo dalla volontà della Visa. Si tratta pertanto di un interesse meramente ipotetico, quindi insufficiente per far ritenere che il mancato annullamento della decisione impugnata inciderebbe sulla situazione giuridica delle ricorrenti.

    44     In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che un’eventuale decisione favorevole del Tribunale sortirebbe anche l’effetto di modificare il requisito posto dalla Visa secondo cui i suoi membri devono essere titolari di una licenza bancaria.

    45     A tale riguardo è sufficiente ricordare che la regola posta dalla Visa relativa alla necessità di una licenza bancaria non forma oggetto della decisione impugnata. Anche se si ritene che la Commissione abbia dovuto esaminare la regola in esame valutando, tra le circostanze del mercato, l’esistenza del requisito della licenza bancaria, ciò non incide sul fatto che quest’ultima non forma oggetto della decisione impugnata. Di conseguenza, anche se l’art. 1, quinto trattino, della decisione impugnata fosse annullato e se la Commissione dovesse riesaminare la compatibilità della regola in esame con l’art. 81 CE, questa situazione non produrrebbe automaticamente conseguenze sulle altre regole che disciplinano il sistema di carte Visa.

    46     Inoltre, le ricorrenti possono benissimo contestare, mediante un ricorso dinanzi alla Commissione, le regole di adesione al sistema Visa, e in particolare il requisito vertente sulla qualità d’istituto bancario, come peraltro afferma la Commissione nelle sue osservazioni sulla rinuncia dell’interveniente.

    47     In terzo luogo, quanto agli argomenti delle ricorrenti, secondo cui l’annullamento della decisione impugnata sarebbe necessario per fondare il loro eventuale ricorso per risarcimento danni contro la Visa dinanzi ai giudici nazionali, va innanzi tutto rilevato che anche in questo caso si tratta di una circostanza futura ed ipotetica.

    48     Infatti, non è affatto certo che un giudice nazionale che si pronunci su un eventuale ricorso per risarcimento danni contro la Visa prenda in considerazione la valutazione svolta dalla Commissione sull’applicabilità dell’art. 81, n. 1, CE.

    49     È vero che gli atti delle istituzioni comunitarie godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità, fintantoché non saranno annullati o revocati (sentenze della Corte 1° aprile 1982, causa 11/81, Dürbeck/Commissione, Racc. pag. 1251, punto 17, e 14 dicembre 2000, causa C‑344/98, Masterfoods e HB, Racc. pag. I‑11369, punto 53). Così, quando i giudici nazionali si pronunciano su accordi o pratiche che sono già oggetto di decisione da parte della Commissione, non possono adottare decisioni in contrasto con quella della Commissione (sentenza Masterfoods e HB, citata, punto 52).

    50     Tuttavia, un’attestazione negativa non è vincolante per i giudici nazionali, pur costituendo un elemento di fatto di cui i giudici nazionali possono tener conto nella loro valutazione. Dall’art. 2 del regolamento n. 17 risulta infatti che le attestazioni negative esprimono soltanto che per la Commissione, in base agli elementi a sua conoscenza, non vi è motivo di intervenire. Non rappresentano cioè alcuna valutazione definitiva, ed in particolare nessuna pronuncia per la quale la Commissione abbia competenza esclusiva. Poiché l’art. 81, n. 1, CE – come già ripetutamente dichiarato – è direttamente applicabile, ed i singoli possono invocarlo nei giudizi nazionali e far derivare da esso diritti, e poiché i giudici nazionali possono eventualmente disporre di altre informazioni sulle circostanze particolari della fattispecie, tali giudici sono naturalmente tenuti a farsi un’opinione propria in base ai fatti loro noti, sull’applicabilità dell’art. 81, n. 1, CE a determinati accordi (conclusioni dall’avvocato generale Reischl per la sentenza della Corte 10 luglio 1980, causa 37/79, Marty/Lauder, Racc. pag. 2481, in particolare pagg. 2502, 2507; v. altresì, in questo senso, sentenza Marty/Lauder, punto 13, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T‑116/89, Prodifarma e a./Commissione, Racc. pag. II‑843, punto 70).

    51     Spetta inoltre ai giudici nazionali, in caso di dubbio sulla legittimità della decisione della Commissione, procedere ad un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE per rimettere in discussione la validità della decisione impugnata, così che le ricorrenti non verrebbero comunque private, in caso di eventuale controversia, della possibilità di far valere i propri diritti dinanzi al giudice nazionale (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 14 aprile 2005, causa T‑141/03, Sniace/Commissione, Racc. pag. II‑1197, punto 40).

    52     In ogni caso, la situazione giuridica delle ricorrenti non sarebbe modificata dall’annullamento della parte della decisione impugnata relativa alla regola in esame. Infatti, come affermato dalle stesse ricorrenti nelle loro risposte ai quesiti scritti del Tribunale, un eventuale annullamento della decisione impugnata non conferirebbe alle ricorrenti l’accesso al sistema di affiliazione della rete Visa, dato che esse, come emerge dalla loro replica, non sono titolari di licenza bancaria. Orbene, posto che il requisito della licenza bancaria per divenire membro della rete Visa non forma oggetto della decisione impugnata e che il Tribunale non può sostituire la sua valutazione a quella della Commissione, un eventuale annullamento della parte della decisione impugnata relativa alla regola in esame non produrrebbe effetti diretti sulla legittimità della regola secondo cui i membri della Visa devono essere istituti bancari. Occorre infatti ricordare che, nell’ambito del ricorso di annullamento di cui all’art. 230 CE, la Corte ed il Tribunale sono competenti a pronunciarsi sull’incompetenza, sulla violazione delle forme sostanziali, sulla violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione ovvero sullo sviamento di potere. L’art. 231 CE dispone che, se il ricorso è fondato, l’atto impugnato è dichiarato nullo e non avvenuto (sentenza della Corte 27 gennaio 2000, causa C‑164/98 P, DIR International Film e a./Commissione, Racc. pag. I‑447, punto 38).

    53     Pertanto, senza che sia necessario esaminare se le ricorrenti, al momento della presentazione del ricorso, avessero interesse alla soluzione della controversia, si deve dichiarare che, in ogni caso, esse non hanno più interesse a proseguire il ricorso in esame. In assenza di un interesse ad agire attuale e certo, non occorre più statuire sul ricorso.

     Sulle spese

    54     Ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

    55     Nella fattispecie, poiché le circostanze che hanno determinato il non luogo a statuire hanno per causa un avvenimento indipendente dal comportamento delle parti principali della controversia, ciascuna delle parti dev’essere condannata a sopportare le proprie spese.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    così provvede:

    1)      Non occorre più statuire sul ricorso.

    2)      Le ricorrenti e la Commissione sopportano le proprie spese.

    Lussemburgo, 17 ottobre 2005

    Il cancelliere

     

           Il presidente

    E. Coulon

     

           M. Jaeger


    * Lingua processuale: l'inglese.

    Top