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Document 62002TJ0300

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) dell'11 giugno 2009.
    Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA (AMGA) contro Commissione delle Comunità europee.
    Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Mancanza di incidenza individuale - Irricevibilità.
    Causa T-300/02.

    Raccolta della Giurisprudenza 2009 II-01737

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2009:190

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

    11 giugno 2009 ( *1 )

    «Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità»

    Nella causa T-300/02,

    Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA (AMGA), con sede in Genova, rappresentata dagli avv.ti L. Radicati di Brozolo e M. Merola,

    ricorrente,

    sostenuta da

    ASM Brescia SpA, con sede in Brescia, rappresentata dagli avv.ti G. Caia, V. Salvadori, N. Pisani e F. Capelli,

    interveniente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente,

    convenuta,

    avente ad oggetto una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione ampliata),

    composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. D. Šváby, S. Papasavvas, N. Wahl (relatore) e A. Dittrich, giudici,

    cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 aprile 2008,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Fatti

    1

    L’Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA (in prosieguo: la «AMGA»), ricorrente, è una società per azioni il cui capitale è detenuto per il 51,01% dal Comune di Genova. Costituita nel 1995 in seguito alla trasformazione dell’omonima azienda municipalizzata, essa opera sia nel settore dell’energia, in particolare come fornitrice di servizi di distribuzione del gas, di installazione di impianti termici, di distribuzione di calore prodotto attraverso impianti di co-generazione, che nel settore idrico, ove fornisce, tra l’altro, servizi di distribuzione dell’acqua, nonché di raccolta e trattamento delle acque reflue. Essa svolge tali attività nel comune di Genova.

    Il contesto normativo nazionale

    2

    La legge italiana 8 giugno 1990, n. 142, [sull’]ordinamento delle autonomie locali (GURI n. 135 del ; in prosieguo: la «legge n. 142/90»), ha introdotto in Italia una riforma degli strumenti giuridici organizzativi offerti ai comuni per la gestione dei servizi pubblici, in particolare nei settori della distribuzione dell’acqua, del gas, dell’elettricità e dei trasporti. L’art. 22 della detta legge, nella versione modificata, ha previsto la facoltà, per i comuni, di costituire società utilizzando differenti forme giuridiche per fornire servizi pubblici. In tale contesto è prevista la costituzione di società commerciali o di società a responsabilità limitata a partecipazione maggioritaria pubblica (in prosieguo: le «società ex lege n. 142/90»).

    3

    In tale cornice, in forza dell’art. 9 bis della legge 9 agosto 1986, n. 488, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge , n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (GURI n. 190 del ), sono stati concessi prestiti a tasso agevolato presso la Cassa Depositi e Prestiti (in prosieguo: la «CDDPP»), tra il 1994 e il 1998, a talune società ex lege n. 142/90 che prestavano servizi pubblici (in prosieguo: i «prestiti della CDDPP»).

    4

    Inoltre, in forza del combinato disposto dell’art. 3, nn. 69 e 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Supplemento ordinario alla GURI n. 302 del ; in prosieguo: la «legge n. 549/95»), e del decreto legge , n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (GURI n. 203 del ; in prosieguo: il «decreto legge n. 331/93»), sono state introdotte le seguenti misure a favore delle società ex lege n. 142/90:

    l’esenzione da tutte le tasse sui conferimenti relativi alla trasformazione di aziende speciali e di aziende municipalizzate in società ex lege n. 142/90 (in prosieguo: l’«esenzione dalle tasse sui conferimenti»);

    l’esenzione totale triennale dall’imposta sul reddito d’impresa (imposta sul reddito delle persone giuridiche e imposta locale sul reddito), non oltre l’anno fiscale 1999 (in prosieguo: l’«esenzione triennale dall’imposta sul reddito d’impresa»).

    Procedimento amministrativo

    5

    In seguito ad una denuncia riguardante le misure in questione, la Commissione, con lettere del 12 maggio, e , ha domandato alle autorità italiane una serie di informazioni.

    6

    Con lettera datata 17 dicembre 1997, le autorità italiane hanno fornito una parte delle informazioni richieste. Peraltro, su domanda delle autorità italiane, si è svolta una riunione in data .

    7

    Con lettera del 17 maggio 1999, la Commissione ha comunicato all’Italia la decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE. Questa decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 220, pag. 14).

    8

    Dopo aver ricevuto osservazioni da terzi interessati e dalle autorità italiane, la Commissione ha chiesto più volte a queste ultime la trasmissione di informazioni ulteriori. La Commissione ha inoltre incontrato le autorità italiane ed i terzi interessati intervenuti nel procedimento.

    9

    Alcune società ex lege n. 142/90, come la ricorrente, la ACEA SpA e la AEM SpA, che, peraltro, hanno presentato ricorsi di annullamento della decisione che è oggetto della presente causa (rispettivamente, cause T-297/02 e T-301/02), hanno sostenuto, in particolare, che le tre categorie di misure in questione non costituivano aiuti di Stato.

    10

    Le autorità italiane e la Confederazione Nazionale dei Servizi (in prosieguo: la «Confservizi»), confederazione cui aderiscono, segnatamente, le società ex lege n. 142/90 e le aziende speciali comunali in Italia, hanno sostanzialmente aderito a tale tesi.

    11

    Viceversa, il Bundesverband der deutschen Industrie eV (in prosieguo: il «BDI»), associazione tedesca degli industriali e dei prestatori di servizi e affini, ha osservato che le misure di cui trattasi potrebbero provocare distorsioni della concorrenza non solo in Italia, ma anche in Germania.

    12

    Analogamente, la Gas-it, associazione italiana di operatori privati del settore della distribuzione del gas, ha osservato che le misure di cui trattasi, in particolare l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito d’impresa, costituivano aiuti di Stato.

    13

    In data 5 giugno 2002 la Commissione ha adottato la decisione 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di società ex lege n. 142/90 (GU 2003, L 77, pag. 21; in prosieguo: la «decisione controversa»).

    La decisione controversa

    14

    La Commissione sottolinea anzitutto che la sua inchiesta verte solo su regimi di aiuto di portata generale istituiti con le misure controverse e non su misure individuali di aiuto concesse alle singole imprese, cosicché l’analisi contenuta nella decisione controversa è generale e astratta. Al riguardo, tale istituzione dichiara che la Repubblica italiana «non ha concesso vantaggi fiscali su base individuale e non ha notificato alla Commissione alcun caso individuale di aiuto fornendole tutte le informazioni necessarie per poterlo valutare». Di conseguenza la Commissione si considera obbligata a procedere a un esame generale ed astratto dei regimi di cui trattasi sia in ordine alla loro qualificazione, sia in ordine alla questione della loro compatibilità con il mercato comune (punti 42-45 della decisione controversa).

    15

    Secondo la Commissione, i prestiti della CDDPP e l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito d’impresa (in prosieguo, globalmente: le «misure controverse») costituiscono aiuti di Stato. Infatti, la concessione, mediante risorse dello Stato, di vantaggi di tal genere alle società ex lege n. 142/90 produce l’effetto di rafforzare la loro posizione concorrenziale rispetto a tutte le altre imprese che intendano fornire gli stessi servizi (punti 48-75 della decisione controversa). Le misure controverse sono incompatibili con il mercato comune, in quanto non rispettano né i presupposti ex art. 87, nn. 2 e 3, CE, né quelli ex art. 86, n. 2, CE e violano, inoltre, l’art. 43 CE (punti 94-122 della decisione controversa).

    16

    Viceversa, secondo la Commissione, l’esenzione dalle tasse sui conferimenti non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, dato che tali tributi sono dovuti all’atto della costituzione di una nuova entità economica o in occasione di trasferimenti patrimoniali tra differenti entità economiche. Orbene, sotto il profilo sostanziale, le imprese municipalizzate, da un lato, e le società ex lege n. 142/90, dall’altro, fanno parte di una stessa entità economica. Pertanto, l’esenzione di tali imprese dalle dette tasse è giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema (punti 76-81 della decisione controversa).

    17

    Il dispositivo della decisione controversa è così formulato:

    «Articolo 1

    L’esenzione dalle tasse sui conferimenti (…), non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, [CE].

    Articolo 2

    L’esenzione triennale dall’imposta sul reddito [d’impresa] (…) e i vantaggi derivanti dai prestiti [della CDDPP] (…) costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, [CE].

    Detti aiuti non sono compatibili con il mercato comune.

    Articolo 3

    L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso in virtù dei regimi di cui all’articolo 2, già posti illegittimamente a loro disposizione.

    Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, sempreché queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione.

    L’aiuto da recuperare è produttivo di interessi, decorrenti dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione dei beneficiari fino alla data di effettivo recupero, calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.

    (…)».

    Procedimento e conclusioni delle parti

    18

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    19

    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 gennaio 2003, la ASM Brescia SpA ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della ricorrente. Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale (vecchia composizione) , tale società è stata autorizzata ad intervenire. L’interveniente ha depositato le sue memorie e le altre parti nel presente procedimento hanno presentato osservazioni in merito a tale intervento nei termini all’uopo stabiliti.

    20

    Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 gennaio 2003, la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità a norma dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

    21

    Il 14 marzo 2003 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito all’eccezione d’irricevibilità.

    22

    In data 8 agosto 2002, anche la Repubblica italiana ha presentato dinanzi alla Corte un ricorso di annullamento della decisione controversa (causa C-290/02). La Corte ha constatato che quest’ultimo ricorso e quelli presentati nelle cause T-292/02, T-297/02, T-300/02, T-301/02 e T-309/02 vertevano sullo stesso oggetto, vale a dire l’annullamento della decisione controversa, e che erano connessi, poiché i motivi in ciascuna di queste cause coincidevano ampiamente. Con ordinanza , la Corte ha sospeso il procedimento nella causa C-290/02, conformemente all’art. 54, terzo comma, del proprio Statuto, fino alla pronunzia della sentenza del Tribunale nelle cause T-292/02, T-297/02, T-300/02, T-301/02, T-309/02 e T-189/03.

    23

    Con ordinanza 8 giugno 2004, la Corte ha deciso di rinviare la causa C-290/02 dinanzi al Tribunale, che è divenuto competente a decidere sui ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione, conformemente al disposto dell’art. 2 della decisione del Consiglio , 2004/407/CE, Euratom, che modifica gli articoli 51 e 54 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (GU L 132, pag. 5). Tale causa è stata iscritta sul ruolo del Tribunale con il numero T-222/04.

    24

    Con ordinanza 5 agosto 2004, il Tribunale ha deciso di pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione unitamente al merito della causa.

    25

    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura, di porre per iscritto alcuni quesiti alle parti, ai quali queste ultime hanno risposto nel termine stabilito.

    26

    Con ordinanza 13 marzo 2008 il presidente dell’Ottava Sezione ampliata del Tribunale ha riunito le cause T-292/02, T-297/02, T-300/02, T-301/02, T-309/02, T-189/03 e T-222/04 ai fini della fase orale, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura.

    27

    Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 16 aprile 2008.

    28

    La ricorrente, sostenuta dall’interveniente, chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso ricevibile;

    annullare gli artt. 2 e 3 della decisione controversa, nella parte in cui si riferiscono all’esenzione triennale dall’imposta sul reddito d’impresa;

    condannare la Commissione alle spese.

    29

    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso irricevibile;

    in subordine, respingerlo;

    condannare la ricorrente alle spese.

    Sulla ricevibilità

    Argomenti delle parti

    30

    La Commissione nega la legittimazione ad agire della ricorrente. Infatti, quest’ultima non sarebbe individualmente interessata dalla decisione controversa, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

    31

    La Commissione afferma, in sostanza, che la decisione controversa dev’essere qualificata come atto di portata generale poiché riguarda un regime di aiuti e, quindi, un numero indeterminato e indeterminabile di imprese, definite in funzione di un criterio generale, quale l’appartenenza ad una categoria di imprese. A suo parere, la portata generale e quindi la natura normativa di un atto non viene messa in forse dalla possibilità di determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o addirittura l’identità dei soggetti di diritto ai quali esso si applica in un determinato momento, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in ragione di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto, in relazione allo scopo di quest’ultimo.

    32

    Secondo la Commissione, affinché un operatore privato sia individualmente interessato da un atto di portata generale, quest’ultimo deve ledere i suoi diritti specifici o l’istituzione che lo emana dev’essere tenuta a prendere in considerazione le conseguenze di tale atto sulla posizione dell’interessato. La Commissione ritiene tuttavia che ciò non accada nella presente fattispecie. Infatti, la decisione controversa avrebbe inciso sulla posizione di tutte le imprese che hanno beneficiato della misura controversa. Di conseguenza, non vi sarebbe stata una lesione dei diritti specifici di determinate imprese, che potrebbero perciò distinguersi dalle altre imprese beneficiarie della misura medesima. D’altronde, in sede di adozione della decisione controversa, la Commissione non avrebbe dovuto né potuto tener conto delle conseguenze dell’emananda decisione sulla posizione di un’impresa in particolare. Né la dichiarazione di incompatibilità, né l’ordine di recupero contenuti nella decisione controversa si riferirebbero alla posizione di singoli beneficiari.

    33

    La Commissione rileva che la sua analisi è confermata dalla giurisprudenza in materia di aiuti di Stato, secondo la quale il fatto di essere il beneficiario di un regime di aiuti dichiarato incompatibile con il mercato comune non è sufficiente a dimostrare un interesse individuale ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

    34

    Tale giurisprudenza consolidata non sarebbe messa in discussione da cause più recenti. Secondo la Commissione, la soluzione adottata nella sentenza della Corte 19 ottobre 2000, cause riunite C-15/98 e C-105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione (Racc. pag. I-8855; in prosieguo: la «sentenza Sardegna Lines»), non è applicabile a tutti i ricorsi proposti da soggetti che abbiano fruito di aiuti concessi nel quadro di regimi dichiarati illegittimi ed incompatibili e dei quali sia stato ordinato il recupero. La stessa conclusione s’imporrebbe in particolare quando, come nella fattispecie, il regime di aiuti controverso sia stato esaminato in maniera astratta. Inoltre, nella causa definita dalla citata sentenza Sardegna Lines la ricorrente beneficiava in realtà di un aiuto individuale, poiché si trattava di un vantaggio accordato in virtù di un atto che era stato adottato sulla base di una legge regionale, chiara manifestazione di un ampio potere discrezionale. Per di più, tale caso sarebbe stato attentamente esaminato nel corso del procedimento d’indagine formale.

    35

    I fatti esaminati nella presente causa si distinguerebbero parimenti da quelli all’origine della sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C-298/00 P, Italia/Commissione (Racc. pag. I-4087; in prosieguo: la «sentenza Alzetta»), in quanto, nella fattispecie, la Commissione non conosceva il numero esatto né l’identità dei beneficiari degli aiuti in esame, non disponeva di tutte le informazioni rilevanti e non conosceva l’ammontare dell’aiuto concesso nei singoli casi. Inoltre, nel caso presente, l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito d’impresa si applicherebbe in via automatica, mentre gli aiuti controversi nella citata causa Alzetta erano stati concessi mediante un atto successivo.

    36

    Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, ciò che importa ai fini della ricevibilità non è il fatto che sia nota l’identità di un’impresa, ma che siano state portate all’attenzione della Commissione determinate caratteristiche del caso di specie, tali da richiedere un esame individuale. Ora, nella decisione controversa la Commissione aveva sottolineato che non le era stata fornita nessuna informazione che dimostrasse, nei confronti della ricorrente, che il provvedimento in questione non costituiva un aiuto oppure costituiva un aiuto esistente o compatibile con il mercato comune.

    37

    Ad ogni modo, né il fatto di aver preso parte al procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE, né l’ordine di recuperare gli aiuti contenuto nella decisione controversa sarebbero sufficienti, secondo la Commissione, ad individuare la ricorrente. Infatti, dato che i beneficiari potenziali di un regime di aiuti notificato non sono legittimati ad adire la Corte ai sensi dell’art. 230 CE, altrettanto dovrebbe valere per i beneficiari di un regime di aiuti non notificato.

    38

    Infine, l’irricevibilità del presente ricorso non si porrebbe in contrasto con il principio di una tutela giurisdizionale effettiva, poiché i rimedi giurisdizionali offerti dagli artt. 241 CE e 234 CE risulterebbero sufficienti (sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677).

    39

    La ricorrente sostiene di essere individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, in quanto essa è una società ex lege n. 142/90, quindi un’impresa destinataria del regime di aiuti in questione nella decisione controversa, di cui è stato ordinato il recupero.

    40

    La ricorrente nega che la decisione controversa costituisca un atto di portata generale. A tale riguardo, essa ritiene che l’affermazione della Commissione, secondo cui la decisione controversa riguarda un numero indeterminato e indeterminabile di imprese, è errata. Infatti, a suo parere, si tratta viceversa di una categoria ristretta, ossia quella delle aziende municipalizzate convertite in società ex lege n. 142/90, che hanno iniziato la loro attività prima del 31 dicembre 1999. Il loro numero sarebbe ancor più ridotto tenendo conto del fatto che, per definizione, l’agevolazione derivante dall’esenzione triennale dall’imposta sul reddito d’impresa poteva applicarsi solo alle imprese che, durante tale periodo, avevano ottenuto utili.

    41

    La ricorrente aggiunge che, anche ipotizzando che la decisione controversa sia qualificata come atto di portata generale, essa dovrebbe essere considerata comunque individualmente interessata dalla medesima. La Commissione avrebbe dovuto tener conto della posizione particolare della ricorrente, dato che il provvedimento in questione ha inciso in modo diverso su ciascun soggetto cui è stato applicato e che la posizione di ogni beneficiario variava in misura rilevante.

    42

    Inoltre dalla giurisprudenza, in particolare dalla citata sentenza Sardegna Lines, si evincerebbe chiaramente che sono individualmente interessati i beneficiari effettivi di aiuti individuali, concessi in base ad un regime generale di aiuti dichiarato incompatibile con il mercato comune e di cui la Commissione abbia disposto il recupero. Inoltre, la ricorrente era nota alla Commissione, tanto è vero che essa è espressamente citata diverse volte nella decisione controversa.

    43

    L’argomento della Commissione riguardante la distinzione tra aiuti notificati e non notificati non rimetterebbe in discussione questa conclusione. Infatti, secondo la giurisprudenza rileverebbe soltanto la distinzione tra aiuti versati e non versati.

    44

    L’interveniente condivide in sostanza la posizione e la tesi della ricorrente per quanto concerne la questione della ricevibilità del ricorso.

    Giudizio del Tribunale

    45

    Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione adottata nei confronti di altre persone solo qualora la detta decisione la riguardi direttamente ed individualmente.

    46

    Per quanto riguarda il nesso individuale richiesto da tale disposizione, in base ad una giurisprudenza consolidata le persone fisiche o giuridiche, diverse dal destinatario di una decisione, possono sostenere che essa le riguarda individualmente solo se detta decisione le concerne a causa di determinate qualità loro particolari e di una situazione di fatto che le contraddistingue rispetto a chiunque altro e, quindi, le individua in modo analogo al destinatario (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e , causa C-321/95 P, Greenpeace Council e a./Commissione, Racc. pag. I-1651, punti 7 e 28).

    47

    La Corte ha dichiarato quindi che un’impresa, in via di principio, non può impugnare una decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiaria potenziale di tale regime. Infatti, una tale decisione si presenta, nei confronti dell’impresa ricorrente, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto (v. sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punto 15, e sentenza Alzetta, cit., punto 37, e giurisprudenza ivi citata).

    48

    Tuttavia la Corte, nei punti 34 e 35 della citata sentenza Sardegna Lines ha dichiarato parimenti che l’impresa Sardegna Lines, poiché era interessata dalla decisione oggetto di tale giudizio non solo in quanto impresa del settore della navigazione in Sardegna, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti agli armatori sardi, ma anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo di questo regime e del quale la Commissione aveva ordinato il recupero, era individualmente interessata dalla detta decisione e il suo ricorso contro quest’ultima era ricevibile (v. parimenti, in tal senso, sentenza Alzetta, citata, punto 39).

    49

    Occorre quindi verificare se la ricorrente possieda la qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso in base a un regime di aiuti settoriale, di cui la Commissione abbia ordinato il recupero (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 settembre 2007, causa T-136/05, Salvat père & fils e a./Commissione, Racc. pag. II-4063, punto 70).

    50

    Ebbene, dalla risposta della Repubblica italiana e da quella della ricorrente ai quesiti formulati per iscritto dal Tribunale a tale proposito si evince che quest’ultima, durante il periodo rilevante, ha conseguito esclusivamente perdite. Di conseguenza la ricorrente, non avendo goduto dell’esenzione triennale dall’imposta sul reddito d’impresa, non è individualmente interessata dalla decisione controversa.

    51

    Da tutto quanto sin qui esposto, risulta che il presente ricorso dev’essere dichiarato irricevibile.

    Sulle spese

    52

    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

    53

    In osservanza dell’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, l’interveniente sopporterà le proprie spese.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    Il ricorso è irricevibile.

     

    2)

    L’Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA (AMGA) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione.

     

    3)

    La ASM Brescia SpA sopporterà le proprie spese.

     

    Martins Ribeiro

    Šváby

    Papasavvas

    Wahl

    Dittrich

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 giugno 2009.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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