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Document 62002CJ0459

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 luglio 2004.
Willy Gerekens e Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière Procola contro État du grand-duché de Luxembourg.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Lussemburgo.
Domanda di pronuncia pregiudiziale - Latte - Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Legislazione nazionale - Prelievo fissato con effetto retroattivo - Principi generali di certezza del diritto e di non retroattività.
Causa C-459/02.

Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-07315

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:454

Arrêt de la Cour

Causa C-459/02

Willy Gerekens

e

Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière Procola

contro

Stato del Granducato di Lussemburgo

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Lussemburgo)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Latte — Prelievo supplementare nel settore del latte e dei latticini — Legislazione nazionale — Prelievo fissato con effetto retroattivo — Principi generali di certezza del diritto e d’irretroattività»

Massime della sentenza

1.        Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Normativa nazionale che sostituisce una normativa giudicata discriminatoria dalla Corte — Applicazione retroattiva alle produzioni avutesi sotto il regime abrogato — Violazione dei principi di certezza del diritto e di irretroattività — Insussistenza

(Regolamenti del Consiglio nn. 856/84 e 857/84)

2.        Agricoltura — Politica agricola comune — Finalità — Sviluppo razionale della produzione di latte e garanzia di un equo reddito per i produttori — Istituzione di un prelievo supplementare sul latte — Legittimità

(Regolamenti del Consiglio nn. 856/84 e 857/84)

1.        I principi generali di diritto comunitario relativi alla certezza del diritto e alla non retroattività non ostano a che, ai fini dell’applicazione di una normativa comunitaria che impone quote di produzione, come quella istituita dai regolamenti n. 856/84, che modifica il regolamento n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e n. 857/84, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’art. 5 quater del regolamento n. 804/68, uno Stato membro adotti, in luogo di una prima regolamentazione dichiarata discriminatoria dalla Corte, una nuova regolamentazione che si applica retroattivamente al superamento delle quote di produzione avvenuto dopo l’entrata in vigore di tali regolamenti, ma sotto l’impero della regolamentazione nazionale sostituita.

Da un lato, infatti, lo scopo perseguito da siffatta regolamentazione nazionale richiede che, al fine di attuare correttamente ed efficacemente il regime del prelievo supplementare sul latte, l’applicazione di quest’ultimo abbia effetto retroattivo. Dall’altro, gli operatori economici non possono attendersi che i produttori non vengano assoggettati ad un prelievo supplementare sui quantitativi di latte eccedentari laddove le competenti autorità nazionali non abbiano mai lasciato aleggiare il minimo dubbio sul fatto che la normativa nazionale discriminatoria sarebbe stata sostituita da una nuova regolamentazione con effetto retroattivo.

(v. punti 27, 32-33, 38 e dispositivo)

2.        Il prelievo supplementare sul latte previsto dai regolamenti n. 856/84, che modifica il regolamento n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e n. 857/84, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’art. 5 quater del regolamento n. 804/68, non può essere considerato come una sanzione analoga alle penalità previste negli artt. 3 e 4 del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.

Esso costituisce, infatti, una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale, in quanto fa parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero. Ne consegue che, oltre al suo obiettivo manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità economica, in quanto mira a procurare alla Comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote.

(v. punti 36-37)




SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
15 luglio 2004(1)

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Latte – Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari – Legislazione nazionale – Prelievo fissato con effetto retroattivo – Principi generali di certezza del diritto e di non retroattività»

Nel procedimento C-459/02

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Lussemburgo) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Willy Gerekens,Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière Procola

e

Stato del Granducato di Lussemburgo,

domanda vertente sull'interpretazione dei principi generali di diritto comunitario, relativi alla certezza del diritto e alla non retroattività, in merito ad una regolamentazione nazionale nel settore delle quote di produzione lattiera adottata in luogo di una prima regolamentazione, dichiarata discriminatoria dalla Corte di giustizia, e che permette di sanzionare retroattivamente il superamento di tali quote avvenuto dopo l'entrata in vigore dei regolamenti (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 90, pag. 10), e 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 90, pag. 13), ma sotto l'egida della regolamentazione nazionale sostituita,

LA CORTE (Terza Sezione),,



composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass

considerando le osservazioni scritte presentate:

per il sig. W. Gerekens e per l'association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière Procola (associazione agricola per la promozione della commercializzazione dei prodotti lattiero‑caseari) Procola, dall'avv. F. Entringer;

per lo Stato del Granducato di Lussemburgo, dal sig. F. Hoffstetter, in qualità di agente, assistito dall'avv. G. Pierret:

per la Commissione delle Communità europee, dal sig. G. Berscheid e dalla sig.ra C. Cattabriga, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con sentenza 14 novembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 dicembre successivo, la Cour de cassation ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, una questione relativa all’interpretazione dei principi generali di diritto comunitario, relativi alla certezza del diritto ed alla non retroattività, in merito ad una regolamentazione nazionale nel settore delle quote di produzione lattiera adottata in luogo di una prima regolamentazione, dichiarata discriminatoria dalla Corte di giustizia, e che permette di sanzionare retroattivamente il superamento di tali quote avvenuto dopo l’entrata in vigore dei regolamenti (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 90, pag. 10) e 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), ma sotto l’egida della regolamentazione sostituita.

2
Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig. Gerekens, produttore di latte, e l’association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière Procola (in prosieguo: la «Procola») e lo Stato del Granducato di Lussemburgo in ragione del danno che quest’ultimo avrebbe loro cagionato per effetto degli illeciti commessi nell’applicazione della normativa comunitaria relativa al prelievo supplementare sul latte.


Contesto normativo

La normativa comunitaria

3
I regolamenti nn. 856/84 e 857/84 hanno istituito, a partire dal 1° aprile 1984, un prelievo supplementare che viene percepito sui quantitativi di latte di vacca consegnati superanti un quantitativo di riferimento da determinarsi, per ciascun produttore o compratore, entro il limite di un quantitativo globale garantito ad ogni Stato membro. Il quantitativo di riferimento esente dal prelievo supplementare era uguale al quantitativo di latte o di equivalente‑latte consegnato da un produttore ovvero acquistato da una latteria, in base alla formula scelta dallo Stato membro interessato, nel corso dell’anno di riferimento.

4
A norma dell’art. 5 quater, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato dal regolamento n. 856/84 (in prosieguo: il «regolamento n. 804/68»):

«(…)

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

Formula B

Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero‑caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

L’acquirente tenuto al versamento del prelievo trasferisce quest’ultimo soltanto sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell’acquirente».

5
L’art. 2 del regolamento n. 857/84 dispone:

«1.     Il quantitativo di riferimento di cui all’articolo 5 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nell’anno civile 1981 (formula A) oppure al quantitativo di latte o di equivalente latte acquistato da un acquirente nell’anno civile 1981 (formula B), aumentati dell’1% .

2.       Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1 è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell’anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68. Questa percentuale può essere modulata in funzione del livello delle consegne da parte di certe categorie di soggetti passivi del prelievo, dell’evoluzione delle consegne in talune regioni tra il 1981 e il 1983 o dell’evoluzione delle consegne di certe categorie di soggetti passivi del prelievo durante lo stesso periodo, alle condizioni da stabilirsi secondo la procedura di cui all’articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

3.       Le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere adattate dagli Stati membri per garantire l’applicazione degli articoli 3 e 4».

6
L’art. 4, nn. 1, lett. a), e 2, del medesimo regolamento prevede:

«1.     Per realizzare la ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, regionale o delle zone di raccolta, gli Stati membri possono, nel quadro dell’applicazione delle formule A e B:

a)
concedere ai produttori che s’impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera, un’indennità versata in una o più annualità;

(…)

2.       I quantitativi di riferimento resi disponibili vengono aggiunti, se necessario, alla riserva di cui all’articolo 5».

7
L’art. 6, n. 1, lett. d), del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), dispone:

«1.     Nell’ambito della formula B, il quantitativo di riferimento dell’acquirente viene modificato, in particolare per tener conto:

(…)

d)
dei casi di sostituzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 857/84, compreso il passaggio di produttori da un acquirente ad un altro».

La regolamentazione nazionale

8
La normativa comunitaria è stata attuata nel Lussemburgo segnatamente, per il primo periodo di applicazione dal 1° aprile 1984 al 31 marzo 1985, dal regolamento granducale 3 ottobre 1984 concernente l’applicazione, nel Granducato di Lussemburgo, del regime di prelievo supplementare sul latte (Mémorial 1984, pag. 1486; in prosieguo: il «regolamento granducale del 1984») e, per i periodi seguenti, dal regolamento granducale 12 novembre 1985 dal medesimo titolo (Mémorial 1985, pag. 1256; in prosieguo: il «regolamento granducale del 1985»).

9
Tra le due formule possibili di attuazione di cui all’art. 5 quater del regolamento n. 804/68, il Granducato di Lussemburgo aveva scelto la formula B.

10
Conformemente all’art. 2, n. 1, del regolamento n. 857/84, il suddetto Stato membro aveva preso il 1981 come anno di riferimento. Ai quantitativi di base così determinati venivano tuttavia applicati alcuni coefficienti che tenevano conto dell’evoluzione dei quantitativi di latte consegnati ai vari acquirenti tra il 1981 e il 1983 in rapporto all’evoluzione media delle consegne nel Lussemburgo.

11
La regolamentazione lussemburghese permetteva anche l’attribuzione dei quantitativi di riferimento individuali dei produttori che avevano cessato spontaneamente la produzione alle latterie, considerate quali acquirenti, alle quali erano state effettuate consegne, invece che alla riserva nazionale, mentre tale possibilità non era prevista, nell’ambito della formula B, dal disposto dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, letto in combinato disposto con gli artt. 6, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1371/84 e 4, nn. 1, lett. a), e 2, del regolamento n. 857/84.

12
Rispetto a tale regolamentazione (in prosieguo: la «vecchia regolamentazione») la Corte, nella sentenza 25 novembre 1986 (cause riunite 201/85 e 202/85, Klensch e a., Racc. pag. 3477), ha dichiarato:

«1)
Il divieto di discriminazione di cui all’art. 40, n. 3, del Trattato osta a che uno Stato membro scelga il 1981 come anno di riferimento ai sensi dell’art. 2 del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, allorché, con riguardo alle specifiche condizioni di mercato, l’applicazione di detta scelta nel suo territorio comporti una discriminazione fra produttori della Comunità.

2)
L’art. 2 del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, salvo i casi espressamente contemplati dalla normativa comunitaria, osta a che uno Stato membro che abbia scelto il 1981 come anno di riferimento ai sensi di detta disposizione, fissi il quantitativo di riferimento degli acquirenti applicando al quantitativo di latte da questi acquistato durante tale anno, una percentuale modulata in funzione del livello delle consegne di talune categorie di soggetti passivi.

3)
Il regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, osta a che uno Stato membro che abbia optato per la formula B, attribuisca il quantitativo di riferimento di un produttore che ha cessato l’attività, al quantitativo di riferimento dell’ultimo acquirente cui detto produttore effettuava consegne, anziché attribuire detto quantitativo alla riserva nazionale».

13
In seguito alla sentenza Klensch e a., cit., il Conseil d’État (Lussemburgo) ha annullato, con sentenza 26 febbraio 1987, le decisioni ministeriali che fissavano le quote individuali sul fondamento della regolamentazione nazionale nelle cause pendenti dinanzi ad esso.

14
Sul piano normativo il regolamento granducale del 1985 nonché altre precedenti disposizioni sono state abrogate dall’art. 17 del regolamento granducale 7 luglio 1987 concernente l’applicazione, nel Granducato di Lussemburgo, del regime di prelievo supplementare sul latte (Mémorial 1987, pag. 850; in prosieguo: il «regolamento granducale del 1987»), che ha istituito un nuovo regime di prelievo (in prosieguo: la «nuova regolamentazione»).

15
La retroattività del regolamento granducale del 1987 è stata introdotta dalla legge 27 agosto 1987 che ha reso applicabili alle campagne lattiere precedenti quella del 1987/88 le disposizioni del regolamento granducale 7 luglio 1987 concernente l’applicazione, nel Granducato di Lussemburgo, del regime di prelievo supplementare sul latte (Mémorial 1987, pag. 1698). L’unico articolo di tale legge prevede che il suddetto regolamento è applicabile ai periodi di dodici mesi di applicazione del prelievo supplementare sul latte che sono iniziati, rispettivamente, il 2 aprile 1984, il 1° aprile 1985 nonché il 1° aprile 1986 e prevede una nuova attribuzione dei quantitativi di riferimento sulla base di tale medesimo regolamento.

16
L’art. 1 del regolamento granducale del 1987 mantiene la scelta precedentemente operata dalle autorità lussemburghesi, cioè la formula B. Invece l’art. 3, n. 1, di tale regolamento sceglie come riferimento non più il 1981, bensì il 1983, per cui i quantitativi di latte consegnati sono diminuiti di una percentuale totale che rappresenta la somma di due fattori, di cui l’uno è determinato in funzione del volume delle consegne di latte ad un acquirente da parte del fornitore interessato durante il 1983 e l’altro in funzione dell’aumento, nel corso di quest’ultimo anno, delle consegne di latte ad un acquirente in confronto con quelle effettuate nel 1981 a partire dalla medesima azienda. Il regolamento non prevede più l’attribuzione dei quantitativi di riferimento individuali dei produttori che hanno cessato la loro attività all’acquirente di questi ultimi.

17
In seguito all’attuazione della nuova regolamentazione in parola, il Ministero dell’Agricoltura lussemburghese ha fissato i quantitativi spettanti ai vari acquirenti per ciascun anno di mungitura a partire dal 2 aprile 1984. Le autorità lussemburghesi non hanno applicato a nessuno dei produttori interessati un’imposizione superiore a quella che si sarebbe applicata mediante i regolamenti granducali del 1984 e del 1985. È stata applicata la situazione più favorevole.


La controversia nella causa principale e la questione pregiudiziale

18
Il sig. Gerekens è uno dei 64 produttori lattieri lussemburghesi affiliati alla Procola che erano tenuti a versare un prelievo supplementare sul latte per i periodi di mungitura 1985/1986 e 1986/1987. Risulta da una lettera indirizzata il 15 marzo 1988 dal Ministero dell’Agricoltura lussemburghese alla Procola che, per quanto riguardava il sig. Gerekens, il prelievo dovuto sul fondamento della vecchia regolamentazione sarebbe stato di LUF 297 298, mentre il prelievo dovuto ai sensi della nuova regolamentazione ammontava a LUF 114 860. Sulla base della situazione più favorevole per il produttore, è stato preso in considerazione quest’ultimo importo, ma lo si è aumentato di LUF 14 334 quali interessi di mora. Il sig. Gerekens e la Procola hanno chiesto il rimborso di tale somma allo Stato del Granducato di Lussemburgo facendo valere l’illegittimità della retroattività della regolamentazione nazionale applicabile. Tale domanda si fonda sull’asserito danno ch’essi avrebbero subito a seguito degli illeciti commessi dal suddetto Stato nella regolamentazione nazionale e nell’applicazione delle disposizioni comunitarie relative al prelievo supplementare sul latte.

19
Poiché le loro domande sono state respinte sia in primo grado sia in appello, il sig. Gerekens e la Procola hanno interposto ricorso dinanzi alla Cour de cassation.

20
Ritenendo che la controversia con cui è adita pone una questione d’interpretazione del diritto comunitario che non è stata ancora oggetto di una pronuncia pregiudiziale in un’analoga fattispecie, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se i principi generali di diritto comunitario relativi alla certezza del diritto ed alla non retroattività ostino a che, ai fini dell’applicazione di una normativa comunitaria che impone quote di produzione, del tipo di quelle istituite con i regolamenti (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (…) e del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (…), uno Stato membro adotti, in luogo di una prima regolamentazione giudicata discriminatoria dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, una nuova regolamentazione che consenta di sanzionare con effetto retroattivo il superamento delle quote di produzione avvenuto dopo l’entrata in vigore dei regolamenti comunitari, ma sotto l’egida della regolamentazione nazionale sostituita».


Sulla questione pregiudiziale

21
Le esigenze inerenti ai principi generali riconosciuti nell’ordinamento giuridico comunitario vincolano gli Stati membri anche quando attuano normative comunitarie.

22
Tra tali principi generali figura la certezza del diritto (v. sentenza 13 gennaio 2004, causa C‑453/00, Kühne & Heitz (Racc. pag. I‑837, punto 24).

23
Se il principio della certezza del diritto osta, come norma generale, a che l’efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, tuttavia una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (v. sentenze 21 febbraio 1991, cause riunite C‑143/88 e C‑92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest, Racc. pag. I‑415, punto 49, e 22 novembre 2001, causa C‑110/97, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I‑8763, punto 151).

24
Parimenti il principio della certezza del diritto non può essere leso da una regolamentazione nazionale che è applicabile retroattivamente, qualora l’esiga lo scopo da raggiungere e venga debitamente osservato il legittimo affidamento degli interessati.

25
Lo scopo perseguito dalla regolamentazione nazionale in parola nella causa principale è quello di attuare il regime di prelievo supplementare sul latte, conformemente all’obbligo cui gli Stati membri soggiacciono a norma dell’art. 5 quater, n. 1, del regolamento n. 804/68. Tale regime mira a ristabilire l’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera (v., segnatamente, sentenza 17 maggio 1988, causa 84/87, Erpelding, Racc. pag. 2647, punto 26). Il suo obiettivo può essere raggiunto solo se tutti i quantitativi prodotti che rientrano in un modo o in un altro nel circuito commerciale e incidono quindi sull’offerta e sulla domanda sono presi in considerazione a partire dal primo periodo di dodici mesi che s’inizia il 1° aprile 1984.

26
Pertanto uno Stato membro comprometterebbe tale obiettivo e metterebbe in pericolo l’efficacia del regime del prelievo supplementare sul latte se non sostituisse la regolamentazione nazionale destinata ad attuarlo che si sia rivelata non conforme al diritto comunitario con una nuova regolamentazione avente effetto retroattivo. Non è possibile opporre eccezioni all’obbligo di attuare regolamenti che hanno istituito il regime di prelievo sul latte, poiché questi sono obbligatori in tutti i loro elementi dalla loro entrata in vigore.

27
Di conseguenza lo scopo perseguito da una regolamentazione nazionale come quella di cui alla causa principale richiede che, al fine di attuare correttamente ed efficacemente il regime del prelievo supplementare sul latte, l’applicazione di quest’ultimo abbia effetto retroattivo.

28
Quanto all’eventuale violazione del legittimo affidamento degli interessati, va ricordato che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall’operatore economico nel quale un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative (sentenza 15 aprile 1997, causa C‑22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. pag. I‑1809, punto 25).

29
Il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere nei confronti di una regolamentazione solo se i pubblici poteri hanno essi stessi precedentemente determinato una situazione tale da ingenerare un legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenza 15 gennaio 2002, causa C‑179/00, Weidacher, Racc. pag. I‑501, punto 31). Inoltre, un operatore economico prudente e accorto, qualora sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato (v., in tal senso, sentenza Irish Farmers Association e a., cit., punto 25).

30
Nel caso di specie i ricorrenti non fanno valere il loro affidamento sulla perennità dei regolamenti granducali del 1984 e del 1985. Essi si avvalgono soltanto del loro affidamento sulla non retroattività della nuova regolamentazione.

31
Orbene la cronistoria di siffatta regolamentazione, quale dettagliatamente esposta dagli stessi ricorrenti nelle loro osservazioni dinanzi alla Corte, non fa emergere elementi sufficienti a concludere che gli operatori economici hanno potuto legittimamente attendersi che il tempo intercorso tra il 1° aprile 1984 e la data di entrata in vigore del regolamento granducale del 1987 non sarebbe stato coperto da una regolamentazione nazionale destinata ad attuare il regime comunitario di prelievo supplementare sul latte.

32
Risulta infatti chiaramente dalle suddette osservazioni che le competenti autorità nazionali non hanno mai lasciato aleggiare il minimo dubbio sul fatto che i regolamenti granducali del 1984 e del 1985 sarebbero stati sostituiti da una nuova regolamentazione con effetto retroattivo. Soltanto il modo di procedere per attribuire tale effetto a quest’ultima è stato oggetto di discussione al livello nazionale allo scopo di fare in modo che tale retroattività sia conforme al diritto lussemburghese.

33
Così operatori economici quali i ricorrenti nella causa principale avrebbero dovuto attendersi che il regolamento granducale del 1987 sarebbe stato attuato con effetto retroattivo. Essi avrebbero inoltre potuto prevedere l’adozione di una misura siffatta dati il persistere della situazione eccedentaria del mercato del latte e l’obbligo degli Stati membri di attuare il regime del prelievo supplementare sul latte a partire dalla sua entrata in vigore, cioè dal 1° aprile 1984. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti nn. 856/84 e 857/84, essi non potevano attendersi che i produttori non venissero assoggettati ad un prelievo supplementare sui quantitativi di latte di vacca eccedenti le quote che erano state loro attribuite.

34
Non si può neppure opporre all’effetto retroattivo del regolamento granducale del 1987 l’argomento dei ricorrenti nella causa principale secondo cui il prelievo supplementare avrebbe, sotto il profilo economico, tutti gli effetti di un provvedimento repressivo giacché esso penalizza il produttore che ha superato il suo quantitativo nei limiti dell’esatta proporzione di tale sovrapproduzione.

35
Certo, il principio dell’irretroattività delle norme penali è un principio comune a tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, sancito dall’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali come un diritto fondamentale, che fa parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l’osservanza (sentenze 10 luglio 1984, causa 63/83, Kirk, Racc. pag. 2689, punto 22, e 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I‑4023, punto 42).

36
Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, il prelievo supplementare non può essere considerato come una sanzione analoga alle penalità previste negli artt. 3 e 4 del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 57, pag. 12) (v. sentenze 25 marzo 2004, cause riunite C‑231/00, C‑303/00 e C‑451/00, Cooperativa Lattepiù e a., Racc. pag. I‑2869, punto 74, e cause riunite da C‑480/00 a C‑482/00, C‑484/00, da C‑489/00 a C‑491/00 e da C‑497/00 a C‑499/00, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., Racc. pag. I‑2943, punto 58).

37
Infatti il prelievo supplementare sul latte costituisce una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale. Esso fa parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero. Ne consegue che, oltre al suo obiettivo manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità economica, in quanto mira a procurare alla Comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote (v. citate sentenze Cooperativa Lattepiù e a., punti 74 e 75, nonché Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., punti 58 e 59).

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Discende dall’insieme delle precedenti considerazioni che la questione sollevata va risolta nel senso che i principi generali di diritto comunitario relativi alla certezza del diritto e alla non retroattività non ostano a che, ai fini dell’applicazione di una normativa comunitaria che impone quote di produzione, come quella istituita dai regolamenti nn. 856/84 e 857/84, uno Stato membro adotti, in luogo di una prima regolamentazione dichiarata discriminatoria dalla Corte, una nuova regolamentazione che si applica retroattivamente al superamento delle quote di produzione avvenuto dopo l’entrata in vigore di tali regolamenti, ma sotto l’impero della regolamentazione nazionale sostituita.


Sulle spese

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Le spese sostenute dal governo lussemburghese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento riveste nei confronti delle parti nella causa principale il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour de cassation con ordinanza 14 novembre 2002, dichiara:

I principi generali di diritto comunitario relativi alla certezza del diritto e alla non retroattività non ostano a che, ai fini dell’applicazione di una normativa comunitaria che impone quote di produzione, come quella istituita dai regolamenti (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, uno Stato membro adotti, in luogo di una prima regolamentazione dichiarata discriminatoria dalla Corte, una nuova regolamentazione che si applica retroattivamente al superamento delle quote di produzione avvenuto dopo l’entrata in vigore di tali regolamenti, ma sotto l’impero della regolamentazione nazionale sostituita.

Rosas

Schintgen

Colneric

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2004.

Il cancelliere

Il presidente della Terza Sezione

R. Grass

A. Rosas


1
Lingua processuale: il francese.

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