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Document 62002CJ0372

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2004.
    Roberto Adanez-Vega contro Bundesanstalt für Arbeit.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundessozialgericht - Germania.
    Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Determinazione della legislazione applicabile - Prestazioni di disoccupazione - Condizioni di totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione - Provvedimento nazionale che non tiene conto di un periodo di servizio militare obbligatorio assolto in un altro Stato membro.
    Causa C-372/02.

    Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-10761

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:705

    Arrêt de la Cour

    Causa C-372/02

    Roberto Adanez-Vega

    contro

    Bundesanstalt für Arbeit

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht)

    «Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Determinazione della legislazione applicabile — Prestazioni di disoccupazione — Condizioni di totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione — Provvedimento nazionale che non tiene conto di un periodo di servizio militare obbligatorio assolto in un altro Stato membro»

    Massime della sentenza

    1.        Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Legislazione applicabile — Lavoratore disoccupato nello Stato membro di residenza dopo aver prestato il servizio militare obbligatorio in un altro Stato membro — Competenza della legislazione dello Stato membro di residenza

    [Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 13, n. 2, lett. f)]

    2.        Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Disoccupazione — Norme particolari di collegamento — Disoccupato che abbia risieduto, nel corso dell’ultimo impiego, sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente — Nozione di «occupazione»

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 71, n. 1)

    3.        Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Disoccupazione — Legislazione che subordina la concessione delle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di occupazione — Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione — Attestazione menzionante i periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro — Efficacia probatoria nei confronti delle istituzioni previdenziali degli altri Stati membri — Limiti

    (Art. 10 CE; regolamento del Consiglio n. 574/72, art. 80)

    4.        Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Disoccupazione — Norme particolari di collegamento — Disoccupato che abbia risieduto, nel corso dell’ultimo impiego, sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente — Nozione di «residenza»

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 71, n. 1)

    5.        Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Disoccupazione — Norme particolari di collegamento — Art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento n. 1408/71 — Portata — Inapplicabilità delle regole generali di collegamento — Presupposto — Verifica spettante al giudice nazionale

    [Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 71, n. 1, lett. b), sub ii)]

    6.        Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa comunitaria — Ambito di applicazione ratione personae — Lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71 — Nozione — Persona che presta il servizio militare — Inclusione — Presupposto

    [Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 1, lett. a)]

    7.        Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Disoccupazione — Legislazione che subordina la concessione delle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione — Totalizzazione dei periodi di assicurazione — Computo dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in forza della legislazione di un altro Stato membro — Periodi di occupazione — Nozione

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 67, n. 1)

    8.        Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Disoccupazione — Legislazione che subordina la concessione delle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione — Totalizzazione dei periodi di assicurazione — Computo dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in forza della legislazione di un altro Stato membro — Presupposti — Compimento, da ultimo, di periodi di assicurazione nello Stato membro cui è rivolta la domanda di prestazioni — Valutazione spettante al giudice nazionale

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 67, n. 3)

    9.        Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Parità di trattamento — Inapplicabilità alle prestazioni di disoccupazione disciplinate da norme specifiche del regolamento n. 1408/71

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 3 e 67)

    1.        L’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, nella versione aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 2195/91, dev’essere interpretato nel senso che una persona che risieda in uno Stato membro e sia ivi disoccupata dopo aver effettuato il servizio militare obbligatorio in un altro Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza.

    (v. punti 26, 41, dispositivo 1)

    2.        La nozione di «occupazione», ai sensi dell’art. 71, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nella versione aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 2195/91, disposizione che determina la legislazione applicabile, in materia di prestazioni di disoccupazione, al lavoratore che nel corso della sua ultima occupazione abbia risieduto in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, dev’essere interpretata ricorrendo alla definizione fornita dalla legislazione nazionale in materia di previdenza sociale. Un’«occupazione», ai sensi di tale norma, è quindi un’occupazione che viene considerata tale per l’applicazione della legislazione di previdenza sociale dello Stato membro in cui essa è esercitata.

    (v. punto 33)

    3.        Fintantoché un attestato rilasciato, in applicazione dell’art. 80 del regolamento n. 574/72, dall’istituzione competente di uno Stato membro in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di occupazione compiuti da un lavoratore sotto la legislazione di tale Stato non sia revocato o dichiarato invalido, l’istituzione competente di un altro Stato membro deve tenerne conto in sede di totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione. Tuttavia, il principio di leale collaborazione, sancito dall’art. 10 CE, impone agli enti di previdenza sociale di effettuare una valutazione corretta dei fatti pertinenti, in particolare per l’applicazione delle disposizioni relative alla determinazione della legislazione applicabile o delle norme di totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione e, pertanto, di garantire l’esattezza delle indicazioni che figurano negli attestati che essi rilasciano. Spetta a questi ultimi, quindi, riconsiderare la correttezza del rilascio degli attestati e, eventualmente, revocarli in caso di riserve in ordine all’esattezza dei fatti che sono alla base degli stessi e, di conseguenza, delle indicazioni in essi figuranti.

    (v. punti 34, 36)

    4.        Il luogo di residenza di un lavoratore, ai sensi dell’art. 71, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nella versione aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 2195/91, disposizione che determina la legislazione applicabile, in materia di prestazioni di disoccupazione, al lavoratore che nel corso della sua ultima occupazione abbia risieduto in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, è costituito dal luogo in cui si trova il centro abituale dei suoi interessi. A tale proposito occorre prendere in considerazione la situazione famigliare dell’interessato nonché i motivi che lo hanno indotto a trasferirsi e la natura del lavoro svolto.

    (v. punto 37)

    5.        L’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento n. 1408/71, nella versione aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 2195/91, disposizione che determina la legislazione applicabile, in materia di prestazioni di disoccupazione, al lavoratore non frontaliero in situazione di disoccupazione completa, che abbia, durante la sua ultima occupazione, risieduto in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, dev’essere interpretato nel senso che costituisce una disposizione particolare relativa alla determinazione della legislazione applicabile in materia di prestazioni di disoccupazione, di modo che, qualora le relative condizioni di applicazione siano soddisfatte, la legislazione applicabile è quella prevista da tale disposizione, e non dalle regole generali di collegamento di cui al titolo secondo del detto regolamento. Spetta al giudice del rinvio verificare se siano soddisfatte o meno le condizioni di applicazione della detta norma.

    (v. punto 41, dispositivo 1)

    6.        La nozione di «lavoratore» utilizzata dal regolamento n. 1408/71, nella versione aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 2195/91, comprende qualsiasi persona coperta da assicurazione, sia pure contro un solo rischio, in forza di un’assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime di previdenza sociale generale o speciale menzionato all’art. 1, lett. a), del detto regolamento, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto lavorativo.

    Pertanto, deve essere qualificata come lavoratore ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1408/71, come modificato, la persona che presta servizio militare, qualora sia assicurata, ai sensi dell’art. 1, lett. a), di tale regolamento, presso un regime previdenziale.

    (v. punti 46-47, 54, dispositivo 2)

    7.        Un periodo di servizio militare obbligatorio compiuto in uno Stato membro costituisce un «periodo di occupazione compiuto sotto la legislazione di tale Stato» ai sensi dell’art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nella versione aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 2195/91, qualora esso sia definito o ammesso come tale dalla detta legislazione o assimilato e riconosciuto da quest’ultima come periodo equivalente ad un periodo di occupazione. In tal caso, l’istituzione competente di un altro Stato membro la cui legislazione subordini la concessione di prestazioni di disoccupazione al compimento di periodi di assicurazione deve tenerne conto in sede di totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione.

    (v. punti 47, 54, dispositivo 2)

    8.        Spetta ai giudici nazionali valutare se ricorra il presupposto sancito dall’art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71, nella versione aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 2195/91, secondo cui una persona che abbia maturato periodi di assicurazione o di occupazione in uno Stato membro non può avvalersi di tali periodi per ottenere una prestazione di disoccupazione in un altro Stato membro, salvo che essa vi abbia compiuto da ultimo periodi di assicurazione secondo le disposizioni della legislazione di quest’ultimo Stato.

    A tale proposito, un periodo di assicurazione deve considerarsi compiuto «da ultimo» in uno Stato membro qualora, indipendentemente dal tempo trascorso tra la maturazione dell’ultimo periodo di assicurazione e la domanda di prestazioni, nel lasso di tempo intercorso non siano stati maturati periodi di assicurazione in un altro Stato membro.

    (v. punti 52-53, dispositivo 2)

    9.        L’art. 3 del regolamento n. 1408/71, nella versione aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 2195/91, che sancisce il principio della parità di trattamento nell’ambito di applicazione di tale regolamento, non osta a che un’istituzione competente, ai fini dell’esame del diritto alle prestazioni di disoccupazione di un lavoratore, non prenda in considerazione, nel calcolo dei periodi di assicurazione maturati, un periodo di servizio militare obbligatorio effettuato in un altro Stato membro, quando invece la legislazione ai sensi della quale le prestazioni vengono richieste lo prevede, in quanto tale soluzione deriva dall’applicazione dell’art. 67 del detto regolamento, disposizione particolare che disciplina il diritto del lavoratore alle prestazioni di disoccupazione.

    (v. punti 57-58, dispositivo 3)




    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
    11 novembre 2004(1)

    «Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Determinazione della legislazione applicabile – Prestazioni di disoccupazione – Condizioni di totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione – Provvedimento nazionale che non tiene conto di un periodo di servizio militare obbligatorio assolto in un altro Stato membro»

    Nel procedimento C-372/02,avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, presentata dal Bundessozialgericht (Germania) con decisione15 agosto 2002, pervenuta alla Corte il 16 ottobre 2002, nella causa

    Roberto Adanez-Vega

    contro

    Bundesanstalt für Arbeit,



    LA CORTE (Prima Sezione),,



    composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e S. von Bahr, giudici,

    avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
    cancelliere: sig. R. Grass

    viste le osservazioni presentate:

    per il sig. Adanez‑Vega, dal sig. J. López Lerma;

    per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;

    per il governo portoghese, dai sigg. L. I. Fernandes e S. da Nóbrega Pizarro, in qualità di agenti;

    per la Commissione delle Comutità europee, dalla sig.ra H. Michard e dal sig. H. Kreppel, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 marzo 2004,

    ha pronunciato la seguente



    Sentenza



    1
    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 3, 13, n. 2, 67 e 71 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195 (GU L 206, pag. 2, in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

    2
    Essa rientra nell’ambito di una controversia tra il sig. Adanez-Vega e la Bundesanstalt für Arbeit (ente federale del lavoro, in prosieguo: la «Bundesanstalt») in merito al rifiuto da parte di quest’ultima di concedergli un’indennità o un sussidio di disoccupazione.


    Contesto normativo

    La normativa comunitaria

    Definizioni

    3
    Ai sensi dell’art. 1, lett. s), del regolamento n. 1408/71, «i termini “periodi di occupazione” o “periodi di attività lavorativa autonoma” designano i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione ai sensi della quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui siano stati riconosciuti da tale legislazione come equivalenti a periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma».

    Norme di conflitto

    4
    L’art. 13 del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue:

    «1.     Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro (…). Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

    2.       Con riserva degli articoli da 14 a 17

    a)
    la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

    (…)

    e)
    la persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile da uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato (…);

    f)
    la persona cui cessi d’essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».

    5
    L’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento n. 1408/71 precisa che un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione completa, «(…) che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (…) e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato (…); queste prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima (…)».

    Disposizioni di merito

    6
    L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dispone che «le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

    7
    Per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, l’art. 67, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1408/71, intitolato «Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione», così dispone:

    «1.     L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch’essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.

    (…)

    3.       Salvo i casi previsti all’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l’interessato abbia compiuto da ultimo

    nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,

    nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione,

    secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni».

    La normativa nazionale

    8
    L’art. 100, n. 1, dell’Arbeitsförderungsgesetz (legge sulla promozione del lavoro, in prosieguo: l’«AFG»), nella versione in vigore nel 1996, dispone che ha diritto all’indennità di disoccupazione ogni persona che, in particolare, abbia maturato il periodo contributivo minimo. Ai sensi dell’art. 104 dell’AFG, per maturare il periodo contributivo minimo un individuo deve aver svolto un’attività lavorativa soggetta all’obbligo di versamento dei contributi per 360 giorni durante il periodo triennale di riferimento. Il periodo di riferimento precede immediatamente il primo giorno del periodo di disoccupazione a partire dal quale sono soddisfatte le altre condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione.

    9
    Ai sensi dell’art. 134 dell’AFG, un sussidio di disoccupazione è concesso, a titolo sussidiario, ai disoccupati economicamente deboli che soddisfino gli altri requisiti previsti dall’art. 100 dell’AFG, fermo restando che essi devono giustificare, anziché un periodo contributivo di 360 giorni, solo un periodo minimo di attività lavorativa soggetta all’obbligo di versamento dei contributi di 150 giorni all’interno di un periodo di riferimento più breve di un anno.

    10
    Ai sensi dell’art. 107 dell’AFG, i periodi di servizio militare vanno considerati come periodi di occupazione soggetti all’obbligo di versamento dei contributi.


    La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali

    11
    Il sig. Adanez-Vega è un cittadino spagnolo che, sin dalla sua nascita, nel 1974, ha sempre avuto la residenza principale in Germania.

    12
    Dal 1° settembre 1991 al 4 dicembre 1992 egli seguito in Spagna una formazione soggetta alla previdenza sociale (in particolare all’assicurazione contro la disoccupazione). In seguito, dal 3 al 31 agosto 1994 e dal 3 novembre 1994 al 20 aprile 1995, egli ha occupato, in Germania, un posto parimenti soggetto alla previdenza sociale (in particolare all’assicurazione contro la disoccupazione). Il 21 aprile 1995 il sig. Adanez-Vega si è trasferito in Spagna ove, dal 18 maggio 1995 al 15 febbraio 1996, ha assolto i propri obblighi di leva. Al termine del servizio militare è tornato in Germania.

    13
    Al suo ritorno in Germania, il 25 aprile 1996 il sig. Adanez-Vega si è iscritto nelle liste di disoccupazione presso la Bundesanstalt e ha richiesto alla stessa una prestazione di disoccupazione. Il 30 maggio 1996 ha trovato un nuovo impiego.

    14
    Con decisione 31 maggio 1996, la Bundesanstalt ha negato la concessione di una prestazione di disoccupazione per il periodo compreso tra il 25 aprile e il 29 maggio 1996 in ragione del fatto che i requisiti del periodo contributivo minimo previsti dagli artt. 104 e 134 dell’AFG per la concessione delle prestazioni di disoccupazione (indennità o sussidio di disoccupazione) non erano soddisfatti. Infatti, dato che, secondo la Bundesanstalt, non occorreva tenere conto del periodo di servizio militare effettuato in Spagna, il sig. Adanez-Vega non soddisfaceva né il requisito di un periodo contributivo di 360 giorni durante un periodo di riferimento di 3 anni, di cui all’art. 104 dell’AFG, né quello di un periodo contributivo di 150 giorni durante un periodo di riferimento di un anno, previsto dall’art. 134 della stessa legge.

    15
    Il reclamo del sig. Adanez-Vega contro tale decisione è stato respinto dalla Bundesanstalt con decisione 16 luglio 1996. Il ricorso contro la detta decisione, proposto dal sig. Adanez‑Vega dinanzi al Sozialgericht Hannover (Tribunale per le cause in materia di sicurezza sociale di Hannover) (Germania), è stato accolto con sentenza 26 febbraio 1998. L’appello della Bundesanstalt dinanzi al Landessozialgericht Niedersachsen (Tribunale regionale per le cause in materia di previdenza sociale del Niedersachsen) (Germania) è stato respinto con sentenza 23 ottobre 2001. La Bundesanstalt ha poi proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundessozialgericht (Tribunale federale per le cause in materia di previdenza sociale).

    16
    Alla luce di ciò, il Bundessozialgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1.     Se una persona che, oltre due mesi dopo la fine del suo servizio militare obbligatorio assolto in Spagna, richieda prestazioni di disoccupazione al sistema tedesco di assicurazione contro la disoccupazione sia soggetta:

    a)
    alle disposizioni spagnole, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. e), del regolamento [n. 1408/71] o

    b)
    alle disposizioni tedesche, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71.

    2.       In caso di soluzione positiva della questione sub 1, lett. a):

    a)
    se il servizio militare obbligatorio assolto in Spagna costituisca “l’(...) ultima occupazione (...) nel territorio di uno Stato membro diverso” ai sensi dell’art. 71, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

    b)
    In caso di soluzione positiva della questione sub 2, lett. a):

    se l’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), prima frase, del regolamento n. 1408/71 includa anche la norma secondo cui l’ultima occupazione svolta nel territorio di un altro Stato membro dev’essere presa in considerazione per le prestazioni di disoccupazione come se fosse stata svolta nello Stato di residenza, senza che sia necessario verificare se ricorrano i requisiti di cui all’art. 67 dello stesso regolamento.

    c)
    In caso di soluzione negativa della questione sub 2, lett. b):

    a quali condizioni un periodo di assolvimento del servizio militare obbligatorio, che nel diritto nazionale (spagnolo) non configura né un periodo di assicurazione al regime di assicurazione contro la disoccupazione né un periodo equiparato a quest’ultimo, costituisca ai sensi dell’art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71 un periodo di occupazione compiuto in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di un altro Stato membro.

    3.       In caso di soluzione positiva della questione sub 1, lett. b):

    a)
    se una persona che abbia ultimato il suo periodo di assicurazione in Germania da oltre un anno e assolto in seguito il servizio militare obbligatorio di nove mesi in Spagna, ai sensi dell’art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71, abbia maturato “da ultimo” periodi di assicurazione sotto la legislazione tedesca.

    b)
    In caso di soluzione positiva della questione sub 3, lett. a):

    a quali condizioni un periodo di assolvimento del servizio militare obbligatorio, che nel diritto nazionale (spagnolo) non configura né un periodo di assicurazione al regime di assicurazione contro la disoccupazione né un periodo equiparato a quest’ultimo, costituisca ai sensi dell’art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71 un periodo di occupazione compiuto in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di un altro Stato membro [tale questione corrisponde alla questione sub 2), lett. c)].

    c)
    Qualora l’art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non sia applicabile all’attore [questione sub 3), lett. a) e b)]:

    i)
    se il servizio militare obbligatorio assolto in Spagna costituisca “l’(...) ultima occupazione (...) nel territorio di uno Stato membro diverso” ai sensi dell’art. 71, n. 1, del regolamento n. 1408/71 [tale questione corrisponde alla questione sub 2), lett. a)].

    ii)
    In caso di soluzione positiva della questione sub 3, lett. c, sub i):

    se l’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), prima frase, del regolamento n. 1408/71 includa anche la norma secondo cui l’ultima occupazione svolta nel territorio di un altro Stato membro deve essere presa in considerazione per le prestazioni di disoccupazione come se fosse stata svolta nello Stato di residenza, senza che sia necessario verificare se ricorrono i requisiti di cui all’art. 67 dello stesso regolamento [tale questione corrisponde alla questione sub 2), lett. b)].

    4.       Se, qualora non possa prendersi in considerazione il periodo di servizio militare obbligatorio spagnolo per il diritto dell’attore a prestazioni del regime tedesco di assicurazione contro la disoccupazione né ai sensi dell’art. 71 né in forza dell’art. 67 del regolamento n. 1408/71, un analogo diritto derivi dal principio di parità di trattamento dell’art. 3 del citato regolamento n. 1408/71 o da altre disposizioni generali del diritto comunitario».


    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione: determinazione della legislazione applicabile (artt. 13 e 71 del regolamento n. 1408/71)

    17
    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, ai sensi degli artt. 13 e 71 del regolamento n. 1408/71, la legislazione applicabile ad una persona che risieda in uno Stato membro e sia ivi disoccupata dopo aver effettuato il servizio militare obbligatorio in un altro Stato membro sia la legislazione dello Stato membro di residenza o quella dello Stato membro in cui essa ha effettuato il sevizio militare.

    18
    Occorre anzitutto rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, le disposizioni contenute nel regolamento n. 1408/71 che determinano la legislazione applicabile costituiscono un sistema di norme di conflitto la cui completezza ha l’effetto di privare i legislatori nazionali del potere di determinare la portata e le condizioni di applicazione della propria normativa nazionale in materia, ratione personae e ratione loci (v., in tal senso, in particolare, sentenze 12 giugno 1986, causa 302/84, Ten Holder, Racc. pag. 1821, punto 21, e 10 luglio 1986, causa 60/85, Luijten, Racc. pag. 2365, punto 14).

    19
    A tale proposito, il regolamento n. 1408/71 prevede, nel suo titolo II, norme che determinano la «legislazione applicabile». In alcuni settori, tuttavia, sono previste deroghe a tali nome generali di collegamento (v., in tal senso, sentenza 29 giugno 1988, causa 58/87, Rebmann, Racc. pag. 3467, punto 13). Dal sistema del regolamento n. 1408/71 risulta che l’applicazione di tali norme particolari di collegamento presuppone nondimeno la previa determinazione della legislazione applicabile ai sensi delle disposizioni del titolo II di tale regolamento.

    20
    Occorre quindi determinare, anzitutto, quale sia la legislazione applicabile in forza delle norme generali di collegamento del titolo II del regolamento n. 1408/71. Si deve poi verificare se le norme particolari di collegamento di tale regolamento prevedano o meno l’applicazione di un’altra legislazione.

    Norme generali di collegamento (art. 13 del regolamento n. 1408/71)

    21
    Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. e), del regolamento n. 1408/71, la persona chiamata alle armi da uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato.

    22
    Ne consegue, nella causa principale, che il sig. Adanez-Vega è stato soggetto alla legislazione spagnola durante l’assolvimento del servizio militare in Spagna. Tuttavia, tale legislazione ha cessato di essere applicabile al termine del suo servizio di leva.

    23
    Dall’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 risulta che la persona cui cessi d’essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza delle disposizioni degli artt. 13, n. 2, lett. a)-d), o 14-17 dello stesso regolamento, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

    24
    Secondo la giurisprudenza della Corte, l’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 è applicabile sia alle persone che abbiano cessato definitivamente ogni attività lavorativa, sia a quelle che abbiano cessato la loro attività solo a titolo temporaneo (sentenza 11 giugno 1998, causa C‑275/96, Kuusijärvi, Racc. pag. I‑3419, punti 39 e 40).

    25
    Di conseguenza, la legislazione applicabile, ai sensi delle norme generali di competenza del titolo II del regolamento n. 1408/71, a persone disoccupate è quindi, in via di principio, quella dello Stato membro di residenza.

    26
    Per quanto riguarda la causa principale, ne consegue che una persona che, al pari del sig. Adanez-Vega, risieda in uno Stato membro e sia ivi disoccupata dopo aver effettuato il servizio militare obbligatorio in un altro Stato membro è soggetta, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, alla legislazione dello Stato membro di residenza. Ai sensi delle norme generali di collegamento del titolo II del regolamento n. 1408/71, occorre quindi applicare la legislazione tedesca per determinare se il sig. Adanez-Vega soddisfi o meno i requisiti di esistenza di un diritto a una prestazione di disoccupazione.

    27
    Tuttavia, occorre ancora esaminare se l’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento n. 1408/71, che contiene norme particolari relative alla determinazione della legislazione applicabile in materia di prestazioni di disoccupazione, sia tale da modificare le considerazioni che precedono.

    28
    Infatti, l’applicabilità dell’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento n. 1408/71, sebbene conduca anch’essa all’individuazione della legislazione dello Stato di residenza quale legislazione applicabile, alla stregua dell’art. 13, n. 2, lett. f), del suddetto regolamento, presenta un interesse particolare, riguardo alla causa principale, in quanto essa sarà rilevante per l’interpretazione dell’art. 67, n. 3, dello stesso regolamento in materia di totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione.

    Norme particolari di collegamento (art. 71, n. 1, del regolamento n. 1408/71)

    29
    L’art. 71, n. 1, del regolamento n. 1408/71 riguarda l’ipotesi dei lavoratori subordinati disoccupati che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro all’epoca competente.

    30
    Ai sensi dell’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii, di tale regolamento, un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione.

    31
    La determinazione della legislazione dello Stato di residenza quale legislazione applicabile ai sensi dell’art. 71, n. 1, del regolamento n. 1408/71 richiede quindi che, durante la sua ultima occupazione, l’interessato risiedesse in uno Stato membro diverso dallo Stato membro all’epoca competente.

    32
    Per quanto riguarda i fatti della causa principale, occorre pertanto verificare se:

    il servizio militare obbligatorio assolto in Spagna possa essere considerato un’«occupazione» ai sensi dell’art. 71, n. 1, del regolamento n. 1408/71;

    il sig. Adanez-Vega «risiedesse» effettivamente in Germania durante tale periodo, e

    il Regno di Spagna fosse lo «Stato competente» ai sensi dello stesso articolo, durante l’assolvimento del servizio militare obbligatorio.

    33
    Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, va ricordato che la nozione di «occupazione» non è definita nel regolamento n. 1408/71. Tuttavia, poiché il detto regolamento non costituisce una misura comunitaria di armonizzazione dei sistemi nazionali di previdenza sociale, bensì un atto diretto a coordinare i detti sistemi, dalla presentazione e dalla ratio dello stesso si evince che la nozione di «occupazione» ai sensi dell’art. 71, n. 1, dev’essere interpretata facendo ricorso alla definizione fornita dalla legislazione nazionale in materia di previdenza sociale. Un’«occupazione» ai sensi dell’art. 71, n. 1, del regolamento n. 1408/71 è quindi un’occupazione che viene considerata tale per l’applicazione della legislazione di previdenza sociale dello Stato membro in cui essa è esercitata.

    34
    In tale contesto, se la detta legislazione si riferiva, per la definizione della nozione di «occupazione», alle attività che fanno sorgere un periodo di assicurazione o un periodo di occupazione, un attestato in applicazione dell’art. 80 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, rilasciato dall’istituzione competente di tale Stato, in cui siano indicati i periodi di assicurazione e di occupazione compiuti sotto la detta legislazione potrebbe costituire un’indicazione per stabilire se un servizio militare obbligatorio debba essere considerato o meno un’«occupazione».

    35
    Orbene, dal fascicolo risulta che, nella causa principale, l’istituzione spagnola di previdenza sociale ha certificato, in applicazione dell’art. 80 del regolamento n. 574/72, che il sig. Adanez-Vega avrebbe completato, in Spagna, un periodo di assicurazione o di occupazione solo dal 1° dicembre 1991 al 4 dicembre 1992, vale a dire al di fuori del periodo di servizio militare obbligatorio. Ciò potrebbe far supporre che quest’ultimo periodo non possa essere considerato «occupazione» ai sensi della legislazione spagnola.

    36
    Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, fintantoché un attestato rilasciato da un’istituzione di uno Stato membro non sia revocato o dichiarato invalido, l’istituzione competente di un altro Stato membro deve tenerne conto. Tuttavia, il principio di leale collaborazione, sancito dall’art. 10 CE, impone agli enti di previdenza sociale di effettuare una valutazione corretta dei fatti pertinenti, in particolare per l’applicazione delle disposizioni relative alla determinazione della legislazione applicabile o delle norme di totalizzazione dei periodi e, pertanto, di garantire l’esattezza delle indicazioni che figurano negli attestati. Spetta a questi ultimi, quindi, riconsiderare la correttezza del rilascio degli attestati e, eventualmente, revocarli in caso di riserve in ordine all’esattezza dei fatti che sono alla base degli stessi e, pertanto, delle indicazioni in essi figuranti (v., in tal senso, sentenze 10 febbraio 2000, causa C‑202/97, FTS, Racc. pag. I‑883, punto 56, e 30 marzo 2000, causa C‑178/97, Banks e a., Racc. pag. I‑2005, punto 43).

    37
    Per quanto riguarda la seconda condizione di applicazione dell’art. 71, n. 1, del regolamento n. 1408/71, da una giurisprudenza costante risulta che il luogo di «residenza» è determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi. A tale proposito occorre prendere in considerazione la situazione familiare del lavoratore nonché i motivi che lo hanno indotto a trasferirsi e la natura del lavoro (v., in particolare, sentenza 17 febbraio 1977, causa 76/76, Di Paolo, punti 17 e 20).

    38
    Infine, per quanto riguarda la terza condizione di applicazione dell’art. 71, n. 1, del regolamento n. 1408/71, dal punto 22 della presente sentenza risulta che la legislazione applicabile durante il periodo del servizio di leva conformemente all’art. 13, n. 2, lett. e), di tale regolamento era la legislazione spagnola.

    39
    Nella causa principale, spetta al giudice del rinvio determinare se il sig. Adanez-Vega soddisfi o meno le condizioni di applicazione dell’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento n. 1408/71.

    40
    Se il sig. Adanez-Vega soddisfacesse le condizioni di applicazione dell’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento n. 1408/71, la legislazione a lui applicabile sarebbe ugualmente, ai sensi di tale disposizione, la legislazione dello Stato membro di residenza, vale a dire la legislazione tedesca.

    41
    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, la prima questione va risolta dichiarando che l’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 dev’essere interpretato nel senso che una persona che risieda in uno Stato membro e sia ivi disoccupata dopo aver effettuato il servizio militare obbligatorio in un altro Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza.

    L’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento n. 1408/71 dev’essere interpretato nel senso che costituisce una disposizione particolare relativa alla determinazione della legislazione applicabile in materia di prestazioni di disoccupazione, di modo che, qualora le relative condizioni di applicazione siano soddisfatte, la legislazione applicabile è quella prevista da tale disposizione.

    Spetta al giudice del rinvio determinare se, nella causa principale, le condizioni di applicazione dell’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), siano soddisfatte o meno.

    Qualora, nella causa principale, le condizioni di applicazione dell’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento n. 1408/71 siano soddisfatte, la legislazione applicabile ad una persona che risieda in uno Stato membro e sia ivi disoccupata dopo aver effettuato il servizio militare obbligatorio in un altro Stato membro sarebbe ugualmente, ai sensi di tale disposizione, la legislazione dello Stato membro di residenza.

    42
    Tenuto conto della soluzione della prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.

    Sulla terza questione: l’obbligo per l’istituzione competente di tener conto dei periodi di assicurazione e di occupazione maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro (art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71)

    43
    Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, ai sensi dell’art. 67 del regolamento n. 1408/71, ai fini dell’esame del diritto alle prestazioni di disoccupazione, un’istituzione competente sia obbligata a tener conto, nel calcolo dei periodi di assicurazione maturati, di un periodo di servizio militare obbligatorio effettuato in un altro Stato membro.

    In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, entro quali limiti un periodo di servizio militare obbligatorio effettuato in un altro Stato membro costituisca un «[periodo di occupazione compiuto] in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di [tale] altro Stato membro» ai sensi dell’art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

    In secondo luogo, esso chiede se la condizione che «l’interessato abbia compiuto da ultimo (…) periodi di assicurazione (…) secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni» ai sensi dell’art. 67, n. 3, di tale regolamento osti all’obbligo di totalizzare periodi di occupazione nel caso in cui l’interessato abbia ultimato il suo periodo di assicurazione sotto la detta legislazione da oltre un anno e assolto in seguito un servizio militare obbligatorio di nove mesi in un altro Stato membro.

    44
    In via preliminare, va rilevato che dallo spirito e dalla lettera degli artt. 67 e 71 del regolamento n. 1408/71 risulta che l’applicazione delle norme di totalizzazione dell’art. 67 è indipendente dall’applicazione delle disposizioni relative alla designazione della legislazione applicabile contenute nell’art. 71 (v. sentenza 12 maggio 1989, causa 388/87, Warmerdam‑Steggerda, Racc. pag. 1203, punto 18). Ciò significa che le norme di totalizzazione elencate all’art. 67 sono applicabili anche nell’ipotesi in cui la legislazione applicabile in materia di prestazioni di disoccupazione sia stata determinata ai sensi delle disposizioni dell’art. 71. Una simile eventualità è prevista, del resto, all’art. 67, n. 3, di tale regolamento.

    Sulla qualificazione quale «[periodo di occupazione compiuto] in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di [un] altro Stato membro» ai sensi dell’art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71

    45
    A tale proposito, dall’art. 1, lett. s), del regolamento n. 1408/71 risulta che la qualificazione di un periodo lavorativo quale «periodo di occupazione» dipende dalla legislazione nazionale ai cui sensi esso è stato compiuto.

    46
    Inoltre, la nozione di «lavoratore» utilizzata dal regolamento n. 1408/71 comprende qualsiasi persona coperta da assicurazione, sia pure contro un solo rischio, in forza di un’assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime di previdenza sociale generale o speciale menzionato all’art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto lavorativo (sentenze 12 maggio 1998, causa C‑85/96, Martínez Sala, Racc. pag. I‑2691, punto 36, e Kuusijärvi, cit., punto 21).

    47
    Pertanto, nella causa principale, il periodo di servizio militare assolto dal sig. Adanez-Vega in Spagna dev’essere considerato un «[periodo di occupazione compiuto] in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di [tale] altro Stato membro» ai sensi dell’art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71 qualora, da un lato, esso sia definito o ammesso come tale dalla legislazione spagnola o assimilato e riconosciuto dalla stessa come periodo equivalente ad un periodo di occupazione e, dall’altro, il sig. Adanez‑Vega sia stato assicurato ai sensi dell’art. 1, lett. a), dello stesso regolamento durante il suo servizio militare. Spetta al giudice del rinvio esaminare se le dette condizioni siano soddisfatte.

    48
    In tale contesto, dall’art. 80 del regolamento n. 574/72 risulta che, per beneficiare delle disposizioni dell’art. 67 del regolamento n. 1408/71, l’interessato è tenuto a presentare all’istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia, dal punto 36 della presente sentenza risulta che un tale attestato rilasciato dall’istituzione competente spagnola non costituisce prova incontrovertibile per l’istituzione competente tedesca né nei confronti dei giudici tedeschi (v. anche, in tal senso, sentenza 8 luglio 1992, causa C‑102/91, Knoch, Racc. pag. I‑4341, punto 54).

    Sulla condizione che «l’interessato abbia compiuto da ultimo (…) periodi di assicurazione (…) secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni» ai sensi dell’art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71

    49
    In via preliminare, va ricordato che la condizione prevista all’art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71 non è applicabile nella causa principale, qualora il sig. Adanez-Vega rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), di quest’ultimo.

    50
    Infatti, l’art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71 dispone che l’obbligo dell’istituzione competente di tener conto, nel calcolo dei periodi di assicurazione maturati, di un periodo di assicurazione o di occupazione maturato in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di un altro Stato membro è subordinato alla condizione che «l’interessato abbia compiuto da ultimo (…) periodi di assicurazione (…) secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni», salvo il caso di disoccupati a cui si applica l’art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), e lett. b), sub ii), di tale regolamento perché risiedevano, durante la loro ultima occupazione, fuori dello Stato membro all’epoca competente.

    51
    Dalla giurisprudenza si evince che la condizione che «l’interessato abbia compiuto da ultimo (…) periodi di assicurazione (…) secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni» è finalizzata a promuovere la ricerca del lavoro nello Stato membro in cui esso da ultimo ha versato i contributi di assicurazione contro la disoccupazione e a far sostenere da tale Stato l’onere delle prestazioni di disoccupazione (v., in tal senso, sentenza 8 aprile 1992, causa C‑62/91, Gray, Racc. pag. I‑2737, punto 12).

    52
    Di conseguenza, come espone l’avvocato generale ai punti 79 e 80 delle sue conclusioni, un periodo di assicurazione deve considerarsi compiuto «da ultimo» in uno Stato membro qualora, malgrado sia trascorso del tempo tra la maturazione dell’ultimo periodo di assicurazione e la domanda di prestazioni, nel lasso di tempo intercorso non siano stati maturati periodi di assicurazione in un altro Stato membro.

    53
    Nella causa principale, spetta al giudice del rinvio verificare se il sig. Adanez-Vega abbia maturato periodi di assicurazione in Germania e se nel lasso di tempo intercorso non siano stati maturati periodi di assicurazione in un altro Stato membro.

    54
    Alla luce delle conclusioni che precedono, la terza questione va risolta, in primo luogo, nel senso che un periodo di servizio militare obbligatorio effettuato in un altro Stato membro costituisce un «[periodo di occupazione compiuto] in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di [tale] altro Stato membro» ai sensi dell’art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71 qualora, da un lato, esso sia definito o ammesso come tale dalla legislazione di tale altro Stato membro o assimilato e riconosciuto dalla detta legislazione come periodo equivalente ad un periodo di occupazione e, dall’altro, l’interessato sia stato assicurato ai sensi dell’art. 1, lett. a), dello stesso regolamento durante il suo servizio militare.

    In secondo luogo, la condizione che «l’interessato abbia compiuto da ultimo (…) periodi di assicurazione (…) secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni» ai sensi dell’art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71 osta all’obbligo di totalizzare periodi di occupazione solo nel caso in cui un periodo di assicurazione sia stato maturato in un altro Stato membro dopo l’ultimo periodo di assicurazione maturato sotto la legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.

    Sulla quarta questione: il principio di parità di trattamento (art. 3, n. 1, del regolamento n.  1408/71)

    55
    Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, in circostanze analoghe a quelle della causa principale, l’art. 3 del regolamento n. 1408/71 osti a che un’istituzione competente, ai fini dell’esame del diritto alle prestazioni di disoccupazione, non prenda in considerazione, nel calcolo dei periodi di assicurazione maturati, un periodo di servizio militare obbligatorio effettuato in un altro Stato membro.

    56
    A tale proposito, va rilevato che l’art. 3 del regolamento n. 1408/71 si applica solo «fatte salve le disposizioni particolari del [detto] regolamento».

    57
    Per le ragioni indicate dall’avvocato generale ai punti 94 e 97 delle sue conclusioni, l’art. 3 del regolamento n. 1408/71 non è applicabile nella causa principale perché il regolamento contiene disposizioni particolari, vale a dire l’art. 67, che disciplina il diritto a indennità di disoccupazione di un soggetto senza lavoro.

    58
    Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la quarta questione nel senso che, in circostanze analoghe a quelle della causa principale, l’art. 3 del regolamento n. 1408/71 non osta a che un’istituzione competente, ai fini dell’esame del diritto alle prestazioni di disoccupazione, non prenda in considerazione, nel calcolo dei periodi di assicurazione maturati, un periodo di servizio militare obbligatorio effettuato in un altro Stato membro.


    Sulle spese

    59
    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, salvo quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

    1)
    L’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195, dev’essere interpretato nel senso che una persona che risieda in uno Stato membro e sia ivi disoccupata dopo aver effettuato il servizio militare obbligatorio in un altro Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza.

    L’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento n. 1408/71, come modificato, dev’essere interpretato nel senso che costituisce una disposizione particolare relativa alla determinazione della legislazione applicabile in materia di prestazioni di disoccupazione, di modo che, qualora le relative condizioni di applicazione siano soddisfatte, la legislazione applicabile è quella prevista da tale disposizione.

    Spetta al giudice del rinvio determinare se, nella causa principale, le condizioni di applicazione dell’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), siano soddisfatte o meno.

    Qualora, nella causa principale, le condizioni di applicazione dell’art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento n. 1408/71, come modificato, siano soddisfatte, la legislazione applicabile ad una persona che risieda in uno Stato membro e sia ivi disoccupata dopo aver effettuato il servizio militare obbligatorio in un altro Stato membro sarebbe ugualmente, ai sensi di tale disposizione, la legislazione dello Stato membro di residenza.

    2)
    Un periodo di servizio militare obbligatorio effettuato in un altro Stato membro costituisce un «[periodo di occupazione compiuto] in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di [tale] altro Stato membro» ai sensi dell’art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nella versione aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 2195/91, qualora, da un lato, esso sia definito o ammesso come tale dalla legislazione di tale altro Stato membro o assimilato e riconosciuto dalla detta legislazione come periodo equivalente ad un periodo di occupazione e, dall’altro, l’interessato sia stato assicurato ai sensi dell’art. 1, lett. a), dello stesso regolamento durante il suo servizio militare.

    La condizione che «l’interessato abbia compiuto da ultimo (…) periodi di assicurazione (…) secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni» ai sensi dell’art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71, come modificato, osta all’obbligo di totalizzare periodi di occupazione solo nel caso in cui un periodo di assicurazione sia stato maturato in un altro Stato membro dopo l’ultimo periodo di assicurazione maturato sotto la legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.

    3)
    In circostanze analoghe a quelle della causa principale, l’art. 3 del regolamento n. 1408/71, nella versione aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 2195/91, non osta a che un’istituzione competente, ai fini dell’esame del diritto alle prestazioni di disoccupazione, non prenda in considerazione, nel calcolo dei periodi di assicurazione maturati, un periodo di servizio militare obbligatorio effettuato in un altro Stato membro.

    Firme


    1
    Lingua processuale: il tedesco.

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