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Document 62002CJ0175

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 gennaio 2005.
    F. J. Pape contro Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi.
    Aiuti di Stato - Art. 93, n. 3 del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) - Progetto di aiuto- Divieto di dare esecuzione alle misure progettate prima della decisione finale della Commissione - Tassa in parte destinata a finanziare l'aiuto - Tassa istituita prima dell'applicazione dell'aiuto.
    Causa C-175/02.

    Raccolta della Giurisprudenza 2005 I-00127

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:11

    Arrêt de la Cour

    Causa C-175/02

    F. J. Pape

    contro

    Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

    «Aiuti concessi dagli Stati — Art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) — Progetto di aiuto — Divieto di dare esecuzione alle misure progettate anteriormente alla decisione finale della Commissione — Tassa in parte destinata a finanziare l’aiuto — Tassa istituita prima dell’applicazione dell’aiuto»

    Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 4 marzo 2004 ?

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 13 gennaio 2005 ?

    Massime della sentenza

    Aiuti concessi dagli Stati — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Tasse destinate in parte al finanziamento di un aiuto — Inclusione — Presupposto — Vincolo di destinazione obbligatorio tra la tassa e l’aiuto

    [Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e art. 93 (divenuto art. 88 CE)]

    I tributi non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato concernenti gli aiuti di Stato, salvo che costituiscano la modalità di finanziamento di un aiuto, formandone così parte integrante.

    Affinché una tassa o parte di essa possa considerarsi parte integrante di un aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra la tassa e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente. Se tale vincolo sussiste, il gettito della tassa influenza direttamente l’entità dell’aiuto e, di conseguenza, anche la valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato comune.

    (v. punti 14-15)





    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
    13 gennaio 2005(1)

    «Aiuti concessi dagli Stati – Art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) – Progetto di aiuto – Divieto di dare esecuzione alle misure progettate anteriormente alla decisione finale della Commissione – Tassa in parte destinata a finanziare l'aiuto – Tassa istituita prima dell'applicazione dell'aiuto»

    Nel procedimento C-175/02,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con decisione 8 marzo 2002, pervenuta in cancelleria il 13 marzo 2002, nel procedimento

    F. J. Pape

    contro

    Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ,



    LA CORTE (Prima Sezione),,



    composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann (relatore), giudici,

    avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed
    cancelliere: sig.ra M. F. Contet, amministratore principale

    vista la fase scritta e a seguito dell'udienza del
    22 gennaio 2005,
    viste le osservazioni presentate:

    per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster, in qualità di agente;

    per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Flett e H. van Vliet, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 marzo 2004,

    ha pronunciato la seguente



    Sentenza



    1
    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, esattamente come quella di cui alla causa C‑174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (sentenza in data odierna, Racc. pag. I‑85; in prosieguo: la «sentenza SWNB»), sull’interpretazione dell’art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE).

    2
    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Pape, agricoltore, e il Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministero dell’Agricoltura, dell’Ambiente e della Pesca), in merito a una tassa su eccedenze di letami imposta a tale agricoltore ai sensi dell’art 13 della Meststoffenwet del 27 novembre 1986 (legge sui colaticci di letame, Staatsblad 1986, 598), per il motivo che tale tassa sarebbe stata istituita in violazione del divieto di esecuzione di cui all’art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato.


    Contesto normativo

    La normativa comunitaria

    3
    L’art. 93, n. 3, del Trattato così dispone:

    «Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

    La normativa nazionale

    4
    Nei Paesi Bassi l’art. 13 della Meststoffenwet, entrata in vigore il 1° maggio 1987, in forza di un decreto del 22 aprile 1987 ( Staatsblad 1987, 189), ha istituito una tassa sulle eccedenze di letami «per fronteggiare i costi connessi con:

    (a)
    le strutture amministrative dei centri di raccolta di letami previsti dall’art. 9;

    (b)
    i contributi ai sensi dell’art. 9, n. 4;

    (c)
    la creazione delle infrastrutture necessarie per l’efficace smaltimento, trasporto, lavorazione o trasformazione oppure eliminazione delle eccedenze di letami;

    (d)
    la sorveglianza relativa all’attuazione dei capi III e IV».

    5
    Tale tassa è dovuta dal momento della produzione dei letami. La tassa, divenuta esigibile durante un periodo di esercizio (in principio un anno civile), deve essere pagata su dichiarazione (di norma entro il mese successivo alla fine del periodo).

    6
    L’art. 9, n. 4, della Meststoffenwet, richiamato all’art 13, lett. b), di tale legge, dispone che un centro di raccolta di letami può concedere contributi per le spese relative, in particolare, al trasporto di deiezioni animali se ritiene che ciò favorisca una trasformazione e uno smaltimento efficaci, conformemente agli obiettivi di tale legge. A tal fine è stato emanato il regolamento «Mestbank inzake vangnetfunctie en Kwaliteitspremiëringssysteem del 25 aprile 1989» (regolamento avente ad oggetto l’attività di raccolta di letami e il sistema di premiazione della qualità, Staatsblad 1989, 86). Tale regolamento è entrato in vigore il 1° aprile 1989 e prevedeva un aiuto per il trasporto di letami di alta qualità secondo il sistema di premiazione della qualità.

    7
    Con lettere 26 luglio 1988 e 16 gennaio 1989 il Regno dei Paesi Bassi informava la Commissione dell’esistenza di tale regolamento. Con lettera 10 marzo 1989 la Commissione gli comunicava la decisione di non sollevare obiezioni nei confronti di tale regolamento fino alla fine del 1989. Con una lettera successiva la Commissione confermava che l’aiuto era considerato compatibile con il mercato comune a partire dal 1° gennaio 1988.


    Causa principale e questioni pregiudiziali

    8
    Poiché nel 1988 erano stati prodotti letami nell’azienda del sig. Pape, questi era debitore della tassa sulle eccedenze di letami per l’esercizio 1988. Il sig. Pape tuttavia non presentava dichiarazioni entro il termine impartito di un mese e di conseguenza, con decisione notificata il 31 marzo 1989, veniva accertata a suo carico per tale esercizio una tassa sulle eccedenze di letami per un ammontare di NLG 10 283,50, come pure una maggiorazione di questo stesso importo.

    9
    Il sig. Pape presentava opposizione all’Ispecteur van het Bureau Heffingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij» (Ispettore all'ufficio delle imposte del Ministero dell'Agricoltura, dell’Ambiente e della Pesca). Questi riduceva la tassa sulle eccedenze di letami oggetto dell’accertamento d’imposta a NLG 1 779,60 con una maggiorazione di NLG 177,96. Il sig. Pape proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi al Gerechtshof te Leeuwarden (Paesi Bassi). Nel frattempo l’Ispettore ritirava la maggiorazione. Il Gerechtshof confermava la decisione di quest'ultimo senza la maggiorazione. Il sig. Pape proponeva successivamente ricorso dinanzi allo Hoge Raad.

    10
    Tale ricorso è in parte basato sull’ipotesi che una parte del gettito della tassa sulle eccedenze di letami per il 1988 fosse destinato e avesse servito per l’esecuzione dell’aiuto nel 1989.

    11
    Ritenendo che la soluzione della controversia principale dipenda dall’interpretazione dell’art. 93, n. 3, del Trattato, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)
    Se, nella misura in cui l’esecuzione di un aiuto non è autorizzata ai sensi dell’art. 93, n. 3, ultimo trattino, del Trattato (…), il divieto posto nella detta disposizione si applichi anche all’istituzione di un tributo il cui gettito, secondo la legge di cui trattasi, è in parte destinato al finanziamento dell’aiuto sopra menzionato, a prescindere dal fatto che si sia in presenza di una turbativa al traffico commerciale tra gli Stati membri da ascriversi (anche) al detto tributo in quanto modalità di finanziamento di un aiuto. Se la soluzione della detta questione dipenda dall’intensità del rapporto tra il tributo specifico e l’aiuto, oppure dal momento in cui il gettito del tributo finalizzato viene effettivamente utilizzato per l’aiuto, ovvero da altre circostanze e quali siano quelle a tal fine determinanti.

    2)
    Qualora tale divieto di dare esecuzione a un aiuto riguardi anche il tributo specifico, se colui al quale esso viene imposto possa avvalersi dell’efficacia diretta dell’art. 93, n. 3, [del Trattato] per contestare l’importo complessivo impostogli o per contestare solo quella parte di tale tributo che probabilmente sarà destinata o è già stata destinata al finanziamento dell’aiuto nel periodo durante il quale l’esecuzione dell’aiuto è vietata o, rispettivamente, lo era sulla base delle sopra menzionate disposizioni.

    3)
    Se il diritto comunitario preveda condizioni specifiche circa le modalità secondo cui deve essere stabilito quale parte di un tributo rientri sotto il divieto di cui all’art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato, qualora si tratti di un tributo specifico il cui gettito è destinato a varie finalità, in vista delle quali, oltre al tributo di cui trattasi, sussistono anche altre fonti di finanziamento che non rientrano nel divieto di cui all’art. 93 del Trattato (…), in una situazione in cui nella normativa tributaria nazionale non viene fornito alcun ulteriore criterio di ripartizione. Se in una siffatta situazione la parte del tributo destinata al finanziamento di un aiuto rientrante sotto l’art. 93 del Trattato (…) debba essere determinata in funzione della data dell’imposizione ovvero si debbano prendere a base dati resi successivamente noti relativi al totale del gettito del tributo specifico e alle spese che sono state sostenute per le differenti finalità».


    Sulla prima questione

    12
    La prima questione si articola in tre parti distinte. Il giudice a quo vuole sapere, in sostanza, se il divieto di esecuzione contemplato all’art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato:

    osti all’istituzione di una tassa il cui gettito è destinato al finanziamento di un aiuto;

    si applichi anche se la tassa non produca turbative sugli scambi tra gli Stati membri;

    si applichi indipendentemente dall’intensità del rapporto tra il tributo finalizzato e l’aiuto di cui trattasi.

    13
    Prima di affrontare le altri parti occorre risolvere la terza parte di tale questione.

    14
    Secondo la giurisprudenza della Corte, i tributi non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato concernenti gli aiuti di Stato, salvo che costituiscano la modalità di finanziamento di un aiuto, formandone così parte integrante (sentenza SWNB, cit., punto 25).

    15
    Affinché una tassa o parte di essa possa considerarsi parte integrante di un aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra la tassa e l'aiuto in forza della normativa nazionale pertinente. Se un tale vincolo sussiste, il gettito della tassa influenza direttamente l’entità dell’aiuto e, di conseguenza, la valutazione della compatibilità dell'aiuto medesimo con il mercato comune (v., in tal senso, sentenze 25 giugno 1970, causa 47/69, Francia/Commissione, Racc. pag. 487, punti 17, 20 e 21, nonché SWNB, cit., punto 26).

    16
    Dai documenti versati agli atti non risulta l’esistenza di un nesso tassativo tra la tassa imposta mediante la Meststoffenwet e l’aiuto per il trasporto di letami istituito sulla base dell’art. 9, n. 4, della Meststoffenwet. Infatti, la Meststoffenwet affida alla valutazione discrezionale delle competenti autorità la ripartizione tra le varie destinazioni, tra cui quella prevista dall’art. 9 n. 4, del gettito della tassa. Il gettito della tassa non influenza così direttamente l’importanza dell’aiuto dal momento che esso può essere destinato ad altre misure previste dalla medesima legge che non rivestono tutte le caratteristiche di un aiuto ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto art. 87, n. 1, CE).

    17
    La terza parte della prima questione va pertanto risolta nel senso che il divieto di esecuzione previsto dall’art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato non si applica ad una tassa qualora questa o una parte determinata del suo gettito non sia tassativamente destinata al finanziamento di un aiuto.

    18
    Tenuto conto della soluzione data alla terza parte della prima questione, non vanno risolte né le altre due parti della prima questione, né la seconda e terza questione.


    Sulle spese

    19
    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare alla Corte osservazioni diverse da quelle delle dette parti non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

    Il divieto di esecuzione previsto dall’art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, ultima frase, CE) non si applica ad una tassa qualora questa o una parte determinata del suo gettito non sia tassativamente destinata al finanziamento di un aiuto.

    Firme


    1
    Lingua processuale: l'olandese.

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