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Document 62002CJ0168

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 giugno 2004.
Rudolf Kronhofer contro Marianne Maier e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria.
Convenzione di Bruxelles - Art. 5, punto 3 - Competenza in materia di delitti o quasi-delitti - Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto - Danno patrimoniale subito in occasione di investimenti di capitali in un altro Stato contraente.
Causa C-168/02.

Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-06009

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:364

Arrêt de la Cour

Causa C-168/02

Rudolf Kronhofer

contro

Marianne Maier e altri

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria)]

«Convenzione di Bruxelles — Art. 5, punto 3 — Competenza in materia di delitti o quasi-delitti — Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto — Danno patrimoniale subìto in occasione di investimenti di capitali in un altro Stato contraente»

Massime della sentenza

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenze speciali — Competenza «in materia di delitti o quasi-delitti» — Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto — Nozione — Luogo del domicilio dell’attore che ha subito un danno patrimoniale in occasione di investimenti di capitali in un altro Stato contraente — Esclusione

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 5, punto 3)

L’art. 5, punto 3, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione del 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, dev’essere interpretato nel senso che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non si riferisce al luogo del domicilio dell’attore dove si trovi il «centro patrimoniale» di quest’ultimo, solo perché egli vi abbia subìto un danno economico risultante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato contraente.

Infatti, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo. Da un lato, tale interpretazione farebbe dipendere la determinazione del giudice competente da circostanze incerte e sarebbe di conseguenza contraria al rafforzamento della tutela giuridica delle persone stabilite nella Comunità che, permettendo all’attore di identificare facilmente il giudice che egli può adire e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale egli può essere citato, costituisce uno degli scopi della Convenzione. Dall’altro, essa consentirebbe di riconoscere più frequentemente come competenti i giudici del domicilio dell’attore, competenza a cui la Convenzione non sembra favorevole al di fuori dei casi espressamente previsti.

(v. punti 19-21 e dispositivo)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
10 giugno 2004(1)

«Convenzione di Bruxelles – Art. 5, punto 3 – Competenza in materia di delitti o quasi-delitti – Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto – Danno patrimoniale subìto in occasione di investimenti di capitali in un altro Stato contraente»

Nel procedimento C-168/02,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Rudolf Kronhofer

e

Marianne Maier,Christian Möller,Wirich Hofius,Zeki Karan,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 3, della Convenzione del 27 settembre 1968, citata (JO 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla Convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1),

LA CORTE (Seconda Sezione),,



composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig.  P. Léger,
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

per il sig. Kronhofer, dal sig. Brandauer, Rechtsanwalt;

per la sig.ra Maier, dalla sig.ra  Scherbantie, Rechtsanwältin;

per il sig. Karan, dal sig. C. Ender, Rechtsanwalt;

per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

per il governo tedesco, dalla sig.ra R. Wagner, in qualità di agente;

per il governo del Regno Unito, dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dal sig. T. Ward, barrister;

per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra  A.-M. Rouchaud e dal sig.  W. Bogensberger, in qualità di agenti,

sentite le osservazioni orali del sig. Kronhofer, rappresentato dai sigg. M. Brandauer e R. Bickel, Rechtsanwälte, dal sig. Karan, rappresentato dal sig. C. Ender, Rechtsanwalt, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra A.-M. Rouchaud e dal sig. W. Bogensberger, all'udienza del 20 novembre 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 gennaio 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con ordinanza 9 aprile 2002, pervenuta alla Corte il 6 maggio 2002, l’Oberster Gerichtshof ha sollevato, a norma del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’ art. 5, punto 3, di tale Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla Convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione del 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione»).

2
Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Kronhofer, domiciliato in Austria, alla sig.ra Maier e ai sigg. Möller, Hofius e Karan (in prosieguo: i «convenuti nella causa principale»), domiciliati in Germania, diretta all’ottenimento da parte del sig. Kronhofer del risarcimento per le perdite patrimoniali che egli sostiene di aver subito a causa del comportamento delittuoso dei convenuti nella causa principale in quanto gestori o consulenti finanziari della società Protectas Vermögensverwaltungs GmbH (in prosieguo: la «Protectas»), la cui sede è parimenti situata in Germania.


Contesto normativo

3
L’art. 2, primo comma, della Convenzione dispone quanto segue:

«Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».

4
Ai sensi dell’art. 5, punto 3, della Convenzione:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

(...)

3)
in materia di delitti o quasi‑delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto».


Controversia principale e questione pregiudiziale

5
Il sig. Kronhofer ha citato, dinanzi al Landesgericht Feldkirch (Austria), i convenuti nella causa principale, nell’ambito di un ricorso diretto ad ottenere un risarcimento per le perdite patrimoniali che egli sostiene di aver subìto a causa del loro comportamento delittuoso.

6
I convenuti nella causa principale l’avrebbero spinto, per telefono, a concludere un contratto relativo a opzioni d’acquisto su azioni, senza tuttavia avvertirlo dei rischi di una tale operazione. Di conseguenza, il sig. Kronhofer, nel novembre e dicembre 1997, ha trasferito l’importo complessivo di USD 82 500 su un conto investimenti presso la Protectas in Germania, il quale è stato poi utilizzato per prendere, alla Borsa di Londra, opzioni d’acquisto altamente speculative. L’operazione in questione si è tradotta nella perdita di una parte della somma trasferita e il sig. Kronhofer ha ottenuto solo un rimborso parziale del capitale da lui investito.

7
La competenza del Landesgericht Feldkirch risulterebbe dall’art. 5, punto 3, della Convenzione, in quanto giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, nella fattispecie il domicilio del sig. Kronhofer.

8
Poiché tale ricorso è stato respinto, il sig. Kronhofer ha impugnato la decisione dinanzi all’Oberlandesgericht Innsbruck (Austria), il quale si è dichiarato incompetente in quanto il giudice del luogo del domicilio non sarebbe il «giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», dal momento che né il luogo del fatto generatore né il luogo della realizzazione del danno si troverebbero in Austria.

9
L’Oberster Gerichtshof, adito mediante un ricorso per cassazione («Revision»), ritiene che la Corte non abbia ancora stabilito se l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» debba essere interpretata in senso così estensivo da includere – nel caso di danni meramente patrimoniali che abbiano colpito una parte del patrimonio del danneggiato situata in un altro Stato contraente – anche il luogo del domicilio e quindi quello del centro patrimoniale del danneggiato.

10
Considerando che per risolvere la controversia è necessario interpretare la Convenzione, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” di cui all’art. 5, punto 3, della Convenzione (…) debba essere interpretata nel senso che essa, nell’ipotesi di danni di natura meramente patrimoniale verificatisi in sede di investimento di parti del patrimonio del danneggiato, comprende comunque anche il luogo in cui si trova il domicilio di quest’ultimo, qualora l’investimento in questione sia stato effettuato in un altro Stato membro della Comunità».


Sulla questione pregiudiziale

11
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 5, punto 3, della Convenzione debba essere interpretato nel senso che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» possa essere riferita al luogo del domicilio dell’attore in cui si troverebbe il «centro patrimoniale» dello stesso, per il solo motivo che egli vi avrebbe subìto un danno economico risultante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato contraente.

12
In via preliminare va ricordato che il sistema delle attribuzioni di competenze di diritto comune, di cui al titolo II della Convenzione di Bruxelles, è fondato sul principio, sancito nell’art. 2, primo comma, in forza del quale le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

13
Solo in deroga a tale principio fondamentale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto il titolo II, sezione 2, della Convenzione prevede talune competenze speciali, tra cui quella dell’art. 5, punto 3, della Convenzione.

14
Le regole relative alle competenze speciali devono essere interpretate in modo restrittivo, in quanto non consentono un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dalla Convenzione (v. sentenze 27 settembre 1988, causa 189/87, Kalfelis, Racc. pag. 5565, punto 19, e 15 gennaio 2004, causa C‑433/01, Blijdenstein, Racc. pag. I-981, punto 25).

15
Secondo una costante giurisprudenza, la regola enunciata all’art. 5, punto 3, della Convenzione trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e un giudice diverso da quello del domicilio del convenuto, che giustifica un’attribuzione di competenza a quest’ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (v., tra l’altro, sentenze 30 novembre 1976, causa 21/76, Bier, cosiddetta «Mines de potasse d’Alsace», Racc. pag. 1735, punto 11, e 1º ottobre 2002, causa C‑167/00, Henkel, Racc. pag. I-8111, punto 46).

16
La Corte ha inoltre affermato che, qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un’eventuale responsabilità da delitto o quasi-delitto non coincida col luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», di cui all’art. 5, punto 3, della Convenzione dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno, quanto al luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso; ne consegue che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro luogo (v., in particolare, sentenze Mines de potasse d’Alsace, cit., punti 24 e 25, e 5 febbraio 2004, causa C‑18/02, DFDS Torline, Racc. pag. I-1417, punto 40).

17
Dall’ordinanza di rinvio emerge che l’Oberster Gerichtshof considera, nella causa principale, che il luogo ove è insorto il danno e il luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso si trovano in Germania. La particolarità della fattispecie risiederebbe nel fatto che il danno economico asseritamente subito dall’attore in un altro Stato contraente avrebbe prodotto un effetto simultaneo sul complesso del suo patrimonio.

18
Orbene, com’è stato rilevato correttamente dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, in un caso del genere, nulla giustifica l’attribuzione della competenza ai giudici di uno Stato contraente diverso da quello sul cui territorio sono localizzati sia il fatto generatore che la realizzazione dell’intero danno, vale a dire l’insieme degli elementi costitutivi della responsabilità. Tale attribuzione di competenza non risponderebbe ad alcuna esigenza oggettiva sotto il profilo probatorio o dell’economia processuale.

19
Com’è stato affermato dalla Corte, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo (v. sentenza 19 settembre 1995, causa C‑364/93, Marinari, Racc. pag. I-2719, punto 14).

20
In una situazione come quella della causa principale, tale interpretazione farebbe dipendere la determinazione del giudice competente da circostanze incerte come il luogo in cui si troverebbe il «centro patrimoniale» del danneggiato e sarebbe di conseguenza contraria al rafforzamento della tutela giuridica delle persone stabilite nella Comunità che, permettendo all’attore di identificare facilmente il giudice che egli può adire e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale egli può essere citato, costituisce uno degli scopi della Convenzione (v. sentenze 19 febbraio 2002, causa C‑256/00, Besix, Racc. pag. I‑1699, punti 25 e 26, e DFDS Torline, cit., punto 36). Inoltre essa consentirebbe di riconoscere più frequentemente come competenti i giudici del domicilio dell’attore, competenza a cui la Convenzione non sembra favorevole al di fuori dei casi espressamente previsti, come constatato dalla Corte al punto 14 della presente sentenza.

21
Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione sollevata dev’essere risolta dichiarando che l’art. 5, punto 3, della Convenzione dev’essere interpretato nel senso che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non si riferisce al luogo del domicilio dell’attore in cui sarebbe localizzato il «centro patrimoniale» di quest’ultimo, solo perché egli vi abbia subìto un danno economico risultante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato contraente.


Sulle spese

22
Le spese sostenute dai governi austriaco, tedesco e del Regno Unito nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall’Oberster Gerichtshof con ordinanza 9 aprile 2002, dichiara:

L’art. 5, punto 3, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione del 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, dev’essere interpretato nel senso che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non si riferisce al luogo del domicilio dell’attore in cui sarebbe localizzato il «centro patrimoniale» di quest’ultimo, solo perché egli vi abbia subìto un danno economico risultante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato contraente.

Timmermans

Puissochet

Cunha Rodrigues

Schintgen

Colneric

Così deciso e pronunciato in Lussemburgo il 10 giugno 2004.

Il cancelliere

Il presidente della Seconda Sezione

R. Grass

C.W.A. Timmermans


1
Lingua processuale: il tedesco.

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