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Document 62002CJ0157

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2004.
Rieser Internationale Transporte GmbH contro Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs- AG (Asfinag).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria.
Trasporto di merci su strada - Pedaggi - Autostrada del Brennero - Divieto di discriminazioni - Discriminazione fondata sulla cittadinanza del trasportatore o sul luogo di origine ovvero di destinazione del trasporto.
Causa C-157/02.

Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-01477

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:76

Arrêt de la Cour

Causa C-157/02

Rieser Internationale Transporte GmbH

contro

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs- AG (Asfinag)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria)]

«Trasporto di merci su strada — Pedaggi — Autostrada del Brennero — Divieto di discriminazioni — Discriminazione fondata sulla nazionalità del trasportatore oppure sull’origine o sulla destinazione del trasporto»

Massime della sentenza

1.        Atti delle istituzioni — Direttive — Effetto diretto — Possibilità di far valere una direttiva nei confronti di una persona giuridica di diritto privato controllata dallo Stato e incaricata del prelievo dei pedaggi delle reti stradali pubbliche

(Art. 249, terzo comma, CE)

2.        Trasporti — Trasporti su strada — Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Direttive 93/89 e 1999/62 — Pedaggi e diritti di utenza riscossi per l’uso di alcune infrastrutture — Effetto diretto del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità del trasportatore oppure sull’origine o sulla destinazione del trasporto — Mancanza di effetto diretto del principio della connessione tra il diritto di pedaggio e i costi dell’infrastruttura

[Direttive del Consiglio 93/89/CEE, artt. 7, lett. b) e h), 8, n. 2, lett. e), e 9, e 1999/62/CE, art. 7, nn. 4 e 9]

3.        Trasporti — Trasporti su strada — Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Direttive 93/89 e 1999/62 — Pedaggi e diritti di utenza riscossi per l’uso di alcune infrastrutture — Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità del trasportatore oppure sull’origine o sulla destinazione del trasporto — Applicabilità ai trasportatori nazionali

[Direttive del Consiglio 93/89, art. 7, lett. b), e 1999/62, art. 7, n. 4]

4.        Trasporti — Trasporti su strada — Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Direttiva 93/89 — Tasse su taluni autoveicoli utilizzati per il trasporto di merci su strada e pedaggi stradali per l’uso di alcune infrastrutture — Sentenza della Corte che annulla la detta direttiva — Effetto

(Art. 231, secondo comma, CE; direttive del Consiglio 93/89 e 1999/62)

5.        Trasporti — Trasporti su strada — Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Direttiva 1999/62 — Tassazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture — Effetti della direttiva prima della scadenza del termine di trasposizione — Obbligo degli Stati membri di non adottare disposizioni in grado di compromettere il risultato prescritto dalla direttiva — Effetto diretto — Insussistenza

(Artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE; direttiva del Consiglio 1999/62)

1.        Nella conclusione di contratti con utenti della strada, ad una persona giuridica di diritto privato incombe l’obbligo di osservare le disposizioni direttamente applicabili di una direttiva qualora lo Stato abbia trasferito a tale persona giuridica il compito di riscuotere il pagamento dei pedaggi per l’utilizzo di reti stradali pubbliche e controlli tale persona giuridica direttamente o indirettamente.

(v. punto 29, dispositivo 1)

2.        Gli artt. 7, lett. b), della direttiva 93/89, relativa all’applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d’utenza riscossi per l’uso di alcune infrastrutture, e 7, n. 4, della direttiva 1999/62, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, che escludono qualsivoglia discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla nazionalità del trasportatore oppure sull’origine o sulla destinazione del trasporto nell’applicazione dei pedaggi e dei diritti d’utenza, possono essere invocati dai singoli dinanzi ai giudici nazionali contro un’autorità pubblica in caso di mancata o d’incompleta trasposizione di tali direttive, ai fini del calcolo del pedaggio per gli autoveicoli con un peso totale a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate utilizzati per il trasporto di merci.

Invece, gli artt. 7, lett. h), della direttiva 93/89 e 7, n. 9, della direttiva 1999/62, che prevedono, rispettivamente, che le aliquote dei pedaggi e i pedaggi medi ponderati sono connessi ai costi di costruzione, esercizio e sviluppo della rete d’infrastrutture di cui trattasi, non possono essere fatti valere da singoli contro un’autorità pubblica in quanto impongono agli Stati membri linee di orientamento generale per il calcolo dei pedaggi, ma non indicano nessun metodo di calcolo concreto e lasciano agli Stati membri un amplissimo potere discrezionale al riguardo.

(v. punti 35-36, 38, 40-41, 44, dispositivo 2)

3.        I trasportatori nazionali possono invocare, nei confronti del loro Stato, così come i trasportatori degli altri Stati membri, il divieto di discriminazioni, dirette o indirette, sancito dagli artt. 7, lett. b), della direttiva 93/89, relativa all’applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d’utenza riscossi per l’uso di alcune infrastrutture, e 7, n. 4, della direttiva 1999/62, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture. Infatti, per evitare qualsiasi forma di distorsione della concorrenza fra le imprese di trasporto degli Stati membri tali disposizioni vietano, nell’applicazione dei diritti d’utenza e dei pedaggi, oltre alle discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità dei trasportatori, quelle connesse all’origine o alla destinazione del trasporto.

(v. punti 51-52, 54, dispositivo 3)

4.        Se è vero che la sentenza 5 luglio 1995, causa C-21/94, Parlamento/Consiglio, che annulla la direttiva 93/89, relativa all’applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d’utenza riscossi per l’uso di alcune infrastrutture, indica, a rigor di termini, che gli effetti di tale direttiva sono mantenuti fino all’adozione di una nuova normativa in materia, essa deve tuttavia essere interpretata nel senso che gli effetti della direttiva 93/89 sono mantenuti sino alla data di entrata in vigore della direttiva 1999/62, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, che ha sostituito la prima direttiva, e cioè il 20 luglio 1999. Infatti, nell’ambito di un ricorso di annullamento, lo scopo del mantenimento degli effetti di un atto giuridico annullato dalla Corte è di evitare l’instaurarsi di un vuoto normativo fino a quando un nuovo atto non sostituisca quello annullato. Tale scopo è raggiunto solo se l’atto giuridico annullato continua a produrre effetti finché il nuovo non dispieghi i suoi.

(v. punti 59-61, dispositivo 4)

5.        Dal combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE risulta che, in pendenza del termine di trasposizione di una direttiva nel diritto nazionale, lo Stato membro destinatario deve astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva. Nondimeno, nei procedimenti instaurati dai singoli che invocano l’effetto diretto di una direttiva, i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare le preesistenti norme di diritto interno confliggenti con tale direttiva solo dopo la scadenza del suo termine di trasposizione. Infatti, poiché questo termine è diretto, in particolare, a dare agli Stati membri il tempo necessario all’adozione dei provvedimenti di trasposizione, non si può contestare agli stessi Stati l’omessa trasposizione della direttiva nel loro ordinamento giuridico interno prima della scadenza di tale termine.

Per quanto riguarda più in particolare la direttiva 1999/62, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, durante il periodo compreso tra la sua data di entrata in vigore e quella della scadenza del termine di trasposizione, ossia tra il 20 luglio 1999 e il 1° luglio 2000, gli Stati membri dovevano astenersi dall’adottare disposizioni in grado di compromettere gravemente il raggiungimento del risultato prescritto dalla detta direttiva, ma i singoli non potevano invocare tale direttiva contro gli Stati membri dinanzi ai giudici nazionali per far disapplicare una preesistente disposizione di diritto interno con essa confliggente.

(v. punti 66-69, dispositivo 5)




SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
5 febbraio 2004(1)

«Trasporto di merci su strada – Pedaggi – Autostrada del Brennero – Divieto di discriminazioni – Discriminazione fondata sulla nazionalità del trasportatore oppure sull'origine o sulla destinazione del trasporto»

Nel procedimento C-157/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Rieser Internationale Transporte GmbH

e

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag),

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 279, pag. 32), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1999, 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187, pag. 42),

LA CORTE (Sesta Sezione),,



composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken, giudici,

avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

per la Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag), dal sig. P. Csoklich, Rechtsanwalt;

per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Schmidt e dal sig. W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le osservazioni orali della Rieser Internationale Transporte GmbH, rappresentata dal sig. R. Krist, Rechtsanwalt, della Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag), rappresentata dai sigg. P. Csoklich e R. Bollenberger, Rechtsanwälte, del governo austriaco, rappresentato dal sig. H. Dossi, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra C. Schmidt, all'udienza del 5 giugno 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 settembre 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con ordinanza 22 marzo 2002, pervenuta alla Corte il successivo 29 aprile, l’Oberster Gerichtshof ha sottoposto, ai sensi dell’art. 234 CE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all’applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d’utenza riscossi per l’uso di alcune infrastrutture (GU L 279, pag. 32), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1999, 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (GU L 187, pag. 42).

2
Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia in cui un’impresa di trasporti austriaca, la Rieser Internationale Transporte GmbH (in prosieguo: la «Rieser»), chiede il rimborso dei pedaggi, a suo avviso sproporzionati, pagati per l’utilizzo dell’autostrada del Brennero al gestore di questa, l’Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag).


Contesto normativo

3
In conformità all’art. 2 della direttiva 93/89 il termine «pedaggio» indica, ai fini della medesima direttiva, «il pagamento di una somma determinata per l’esecuzione, da parte di un autoveicolo, di un tragitto situato fra due punti di una delle infrastrutture di cui all’articolo 7, lettera d), basata sulla distanza percorsa e sulla categoria dell’autoveicolo» e il termine «autoveicolo» «un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada e che abbiano un peso totale a pieno carico autorizzato pari o superiore a 12 t.».

4
L’art. 7 della stessa direttiva così dispone:

«Gli Stati membri possono mantenere o introdurre pedaggi e/o introdurre diritti d’utenza alle seguenti condizioni:

a)
i pedaggi e i diritti d’utenza non sono simultaneamente riscossi per l’uso di uno stesso tratto stradale.

Tuttavia, gli Stati membri possono parimenti applicare pedaggi, su reti in cui sono riscossi diritti d’utenza, per l’utilizzazione di ponti, tunnel e valichi di montagna;

b)
fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera e) e dell’articolo 9, essi sono applicati senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta, a causa della nazionalità del trasportatore oppure dell’origine o della destinazione del trasporto;

(...)

d)
i pedaggi e i diritti d’utenza sono percepiti solo per l’uso di autostrade, di altre strade a corsie multiple le cui caratteristiche siano analoghe a quelle delle autostrade, di ponti, tunnel e valichi di montagna.

(...)

h)
le aliquote dei pedaggi sono connesse ai costi di costruzione, esercizio e sviluppo della rete d’infrastrutture di cui trattasi».

5
Ai sensi dell’art. 13 della direttiva 93/89, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 1° gennaio 1995. Conformemente all’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1), il detto termine di trasposizione valeva anche per la Repubblica d’Austria.

6
Con sentenza 5 luglio 1995, causa C-21/94, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I‑1827), la Corte ha annullato la direttiva 93/89 perché era stata adottata senza regolare consultazione del Parlamento europeo, ma ne ha mantenuto gli effetti fino all’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea di una nuova direttiva.

7
Il 17 giugno 1999 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato la direttiva 1999/62 che, come emerge dal suo quarto ‘considerando’, sostituisce la direttiva 93/89 annullata.

8
L’art. 7, nn. 4 e 9, della direttiva 1999/62, che corrisponde all’art. 7, lett. b) e h), della direttiva 93/89, prevede quanto segue:

«4.     I pedaggi e i diritti d’utenza sono applicati senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla nazionalità del trasportatore oppure [su]ll’origine o [su]lla destinazione dell’autoveicolo.

(...)

9.       I pedaggi medi ponderati sono in funzione dei costi di costruzione, esercizio e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi».

9
Ai termini del suo art. 13, la detta direttiva è entrata in vigore il 20 luglio 1999.

10
A norma del suo art. 12, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarvisi entro il 1° luglio 2000.

11
Con sentenza 26 settembre 2000, causa C-205/98, Commissione/Austria (Racc. pag. I‑7367), la Corte ha dichiarato che:

«[d]a un lato, avendo proceduto, il 1° luglio 1995 e il 1° febbraio 1996, ad aumenti di prezzo dei pedaggi del percorso completo dell’autostrada del Brennero, arteria di transito attraverso l’Austria utilizzata in maggioranza da autoveicoli di peso totale a pieno carico autorizzato pari o superiore a 12 tonnellate, destinati al trasporto di merci, immatricolati in altri Stati membri, ad esclusione dei percorsi parziali di questa stessa autostrada utilizzati in grande maggioranza da autoveicoli aventi un peso totale a pieno carico autorizzato pari o superiore a 12 tonnellate, destinati allo stesso tipo di trasporto, immatricolati in Austria, e, dall’altro, non avendo applicato i citati pedaggi esclusivamente al fine di coprire i costi connessi alla costruzione, all’esercizio ed allo sviluppo dell’autostrada del Brennero, la Repubblica d’Austria è venuta meno, rispettivamente, agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 7, lett. b), della direttiva [93/89], ed a quelli derivanti dall’art. 7, lett. h), della stessa direttiva».


Causa principale e questioni pregiudiziali

12
Tramite un contratto d’usufrutto («Fruchtgenussvertrag») stipulato nel giugno 1997, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1997, fra l’Asfinag e il suo azionista unico, lo Stato austriaco, a detta società, veniva trasferita la responsabilità per la costruzione, la progettazione, l’esercizio, il mantenimento e il finanziamento delle autostrade e delle strade a scorrimento veloce austriache, fra cui l’autostrada del Brennero. Con questo contratto essa era inoltre autorizzata a riscuotere in nome e per conto proprio pedaggi e diritti d’utenza per coprire le sue spese.

13
La Rieser svolge attività di trasporto internazionale di merci su strada con autoveicoli pesanti con un peso totale a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e con più di tre assi. Per questa attività essa utilizza regolarmente l’autostrada a pedaggio del Brennero. A suo giudizio, i pedaggi da essa pagati all’Asfinag erano sproporzionati, specialmente per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1997 e il 31 luglio 2000. Essa chiedeva, perciò, dinanzi ai giudici austriaci, la parziale restituzione dei pedaggi corrisposti alla detta società.

14
La Rieser invocava la sentenza Commissione/Austria succitata, facendo valere che l’art. 7, lett. b) e h), della direttiva 93/89 è sufficientemente preciso per avere effetto diretto. Una volta scaduto il termine di trasposizione, le disposizioni di tale direttiva potrebbero essere direttamente invocate da essa ricorrente come pure dall’Asfinag. Quest’ultima, pur essendo una persona di diritto privato, sarebbe sottoposta al controllo statale.

15
Diversa l’opinione dell’Asfinag. Quanto all’art. 7, lett. b), della direttiva 93/89, che vieta qualsivoglia discriminazione, essa ritiene che tale disposizione non potesse essere utilmente invocata dai trasportatori austriaci. In ogni caso, per il periodo compreso tra il 17 giugno 1999 e il 1° luglio 2000, il diritto invocato dalla Rieser non sarebbe sussistito, dal momento che la direttiva 93/89 si applicava fino al 17 giugno 1999 e che il termine di trasposizione fissato per la direttiva 1999/62 scadeva il 1° luglio 2000.

16
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso della Rieser con l’argomento che l’art. 7, lett. h), della direttiva 93/89 non era direttamente applicabile e che la ricorrente non poteva utilmente invocare l’art. 7, lett. b), della stessa.

17
Il giudice d’appello considerava ricevibile il «Rekurs» della Rieser, ma statuiva che non c’era motivo di rimborsare i pedaggi pagati tra il 17 giugno 1999, data di adozione della direttiva 1999/62, e il 1° luglio 2000, data di scadenza del suo termine di trasposizione. Durante questo periodo l’unico obbligo incombente agli Stati membri sarebbe stato di astenersi dall’adottare disposizioni che potessero compromettere gravemente il raggiungimento dell’obiettivo prescritto dalla direttiva 1999/62. Nulla lascerebbe concludere per l’inadempimento di detto obbligo.

18
L’Oberster Gerichtshof, investito del ricorso di secondo grado, dubitava della diretta applicabilità delle disposizioni controverse delle direttive 93/89 e 1999/62. Tale giudice rilevava altresì la necessità di un chiarimento riguardo al collegamento tra la direttiva annullata 93/89 e i relativi effetti, da un lato, e la direttiva 1999/62, che l’ha sostituita il 17 giugno 1999, ma che doveva essere recepita solo entro il 1° luglio 2000, dall’altro.

19
Con ordinanza 22 marzo 2002 l’Oberster Gerichtshof decideva, così, di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se anche alla convenuta incomba l’obbligo, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla “nozione funzionale di Stato”, di osservare, nella conclusione di contratti con utenti della strada, le disposizioni direttamente applicabili (“self-executing”) della direttiva [93/89] e della direttiva [1999/62], così che la detta convenuta non possa esigere il pagamento di pedaggi più elevati di quanto sarebbe possibile nell’osservanza di tali disposizioni.

2)
Solo qualora la questione sub 1) sia risolta in senso affermativo:

Se, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, gli artt. 7, lett. b) e h), della direttiva [93/89] e 7, nn. 4 e 9, della direttiva [1999/62] siano direttamente applicabili, così che, ai fini della determinazione di un pedaggio conforme a quanto queste prescrivono per gli autoveicoli con più di tre assi adibiti al trasporto di merci che effettuano il percorso completo dell’autostrada austriaca del Brennero, possano essere invocati anche in caso di mancata o incompleta attuazione di dette direttive nell’ordinamento austriaco.

3)
Solo qualora la questione sub 2) sia risolta in senso affermativo:

a)
In che modo e in base a quali parametri si debba calcolare ogni volta il pedaggio che può essere riscosso per un percorso completo.

b)
Se anche i trasportatori austriaci possano eccepire il fatto di essere discriminati, a causa della tariffa (sproporzionata) che viene riscossa per il percorso completo, rispetto agli utenti che percorrono la detta autostrada solo parzialmente.

4)
Solo qualora le questioni sub 1) e 2) siano risolte in senso affermativo:

a)
Se la sentenza Parlamento/Consiglio [succitata], con cui fu statuito che gli effetti della direttiva [93/89], che veniva annullata, si mantenevano in vigore sino a quando il Consiglio non avesse emanato una nuova direttiva, vada interpretata nel senso che gli effetti di una direttiva si mantengono in vigore sino a quando gli Stati membri non diano attuazione alle disposizioni della nuova direttiva ovvero sino a quando non scada il termine per l’attuazione di quest’ultima.

b)
Solo qualora la questione sub 4 a) sia risolta in senso negativo:

Se tra il 17 giugno 1999 e il 1° luglio 2000 agli Stati membri incombesse l’obbligo di tener conto della nuova direttiva, nel senso cioè di doverne rispettare taluni effetti preliminari».


Sulla prima questione

Osservazioni presentate alla Corte

20
La Rieser e la Commissione ritengono che le disposizioni di una direttiva che siano direttamente applicabili possano essere opposte a un ente come l’Asfinag in considerazione dello stretto rapporto che sussiste fra tale società e lo Stato per la gestione delle autostrade austriache.

21
L’Asfinag, al contrario, è del parere che non le si possano opporre le disposizioni di una direttiva poiché essa è una società per azioni di diritto privato, i cui amministratori non ricevono istruzioni dagli organi dello Stato austriaco, che non svolge pubbliche funzioni e che riscuote i pedaggi per conto proprio.

Giudizio della Corte

22
Si deve ricordare la costante giurisprudenza della Corte (v. sentenze 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker, Racc. pag. 53, punti 23-25, e 12 luglio 1990, causa C‑188/89, Foster e a., Racc. pag. I‑3313, punto 16), secondo la quale, nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante direttiva, imposto agli Stati membri di adottare un determinato comportamento, l’efficacia pratica di tale atto sarebbe attenuata se agli amministrati fosse precluso di valersene in giudizio e ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione in quanto elemento del diritto comunitario. Di conseguenza, lo Stato membro che non abbia adottato entro i termini i provvedimenti di attuazione imposti dalla direttiva non può opporre ai singoli l’inadempimento, da parte sua, degli obblighi derivanti dalla direttiva stessa. Pertanto, in tutti i casi in cui delle disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono venire invocate, in mancanza di provvedimenti d’attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione nazionale non conforme alla direttiva, ovvero in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato.

23
La Corte ha inoltre affermato (sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall I, Racc. pag. 723, punto 49, e Foster e a., cit., punto 17) che gli amministrati, qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità. In entrambi i casi è opportuno evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto comunitario.

24
Fa parte degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonee a produrre effetti diretti un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio d’interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che oltrepassano quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli (sentenze Foster e a., cit., punto 20, e 14 settembre 2000, causa C-343/98, Collino e Chiappero, Racc. pag. I-6659, punto 23).

25
Dalle informazioni contenute nell’ordinanza di rinvio risulta che lo Stato austriaco è l’unico azionista dell’Asfinag. Esso ha il diritto di controllare tutti gli atti di tale società e delle sue controllate e di richiedere informazioni sulle loro attività in qualsiasi momento. Detto Stato ha il diritto di fissare obiettivi relativi all’organizzazione della circolazione, della sicurezza e della costruzione. L’Asfinag è tenuta ad elaborare annualmente un programma di manutenzione delle autostrade e delle strade a scorrimento veloce e a sottoporre allo Stato il calcolo dei relativi costi. Inoltre, essa deve presentare ogni anno puntualmente, affinché lo Stato rediga il suo bilancio, i preventivi per la pianificazione, la costruzione, l’esercizio e l’amministrazione delle autostrade e delle strade nazionali a scorrimento veloce.

26
Dall’ordinanza di rinvio risulta, peraltro, che l’Asfinag non è autorizzata a fissare di propria autorità l’importo del pedaggio da riscuotere. Tale importo è fissato ex lege. Gli artt. 4 e 8 della legge relativa all’Asfinag (BGBl 1982/591) prevedono, infatti, che sia il Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten (Ministro federale degli Affari economici), di concerto con il Bundesminister für Finanzen (Ministro federale delle Finanze), a determinare l’ammontare del corrispettivo in funzione di criteri determinati, in particolare della categoria dei veicoli.

27
Tali elementi depongono nel senso che l’Asfinag è un organismo incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio d’interesse pubblico (cioè la costruzione, la pianificazione, l’esercizio, la manutenzione e il finanziamento delle autostrade e delle strade a scorrimento veloce austriache nonché la riscossione dei pedaggi e dei diritti d’utenza) e che dispone a questo scopo di poteri che oltrepassano quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli.

28
Secondo la giurisprudenza citata al punto 24 della presente sentenza, un organismo siffatto fa parte, indipendentemente dalla sua forma giuridica, degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonee a produrre effetti diretti.

29
Alla prima questione occorre perciò rispondere che, nella conclusione di contratti con utenti della strada, ad una persona giuridica di diritto privato incombe l’obbligo di osservare le disposizioni direttamente applicabili di una direttiva qualora lo Stato abbia trasferito a tale persona giuridica il compito di riscuotere il pagamento dei pedaggi per l’utilizzo di reti stradali pubbliche e controlli tale persona giuridica direttamente o indirettamente.


Sulla seconda questione

Osservazioni presentate alla Corte

30
La Rieser ritiene che gli artt. 7, lett. b), della direttiva 93/89 e 7, n. 4, della direttiva 1999/62 siano sufficientemente chiari e incondizionati per essere direttamente applicabili e per accordare ai singoli un diritto al rimborso degli importi pagati in eccesso. Tali disposizioni conterrebbero criteri che permettono di verificare la legittimità di un sistema di pedaggio istituito con legge nazionale. Ciò risulterebbe dai punti 102-115 della citata sentenza Commissione/Austria, con cui la Corte ha constatato la discriminazione degli utenti a causa dell’origine ovvero della destinazione del trasporto. Anche gli artt. 7, lett. h), della direttiva 93/89 e 7, n. 9, della direttiva 1999/62 sarebbero sufficientemente precisi per essere direttamente applicabili.

31
Secondo l’Asfinag, invece, gli artt. 7, lett. b) e h), della direttiva 93/89 e 7, nn. 4 e 9, della direttiva 1999/62 non possono avere effetto diretto perché il loro contenuto non sarebbe sufficientemente determinato.

32
Allo stesso modo, il governo austriaco osserva che l’amplissimo potere discrezionale di cui dispone ciascuno Stato membro per la determinazione dei pedaggi per l’utilizzo della strada da parte dei singoli osta a un’applicazione diretta degli artt. 7, lett. h), della direttiva 93/89 e 7, n. 9, della direttiva 1999/62. Data l’indeterminatezza di tali disposizioni, non si potrebbe giudicare l’adeguatezza dell’ammontare di un pedaggio basandosi unicamente sul principio di non discriminazione del diritto comunitario. Di conseguenza, occorrerebbe escludere l’efficacia diretta degli artt. 7, lett. b), della direttiva 93/89 e 7, n. 4, della direttiva 1999/62.

33
Da parte sua la Commissione fa valere che gli artt. 7, lett. h), della direttiva 93/89 e 7, n. 9, della direttiva 1999/62 si possono applicare per il calcolo di pedaggi conformi alle direttive anche in caso di mancata o d’incompleta trasposizione delle stesse nell’ordinamento austriaco. Viceversa, gli artt. 7, lett. h), della direttiva 93/89 e 7, n. 9, della direttiva 1999/62 non si potrebbero applicare per il calcolo di pedaggi conformi alle direttive in caso di mancata o incompleta trasposizione delle stesse nell’ordinamento austriaco. La Corte non sarebbe competente a imporre alla Repubblica d’Austria un metodo di calcolo determinato per i diritti di pedaggio.

Giudizio della Corte

34
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia recepito tempestivamente la direttiva sia che l’abbia recepita in modo non corretto (v., in particolare, sentenze 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a., Racc. pag. I-5357, punto 11, e 11 luglio 2002, causa C-62/00, Marks & Spencer, Racc. pag. I-6325, punto 25).

35
L’art. 7, n. 4, della direttiva 1999/62 vieta qualsivoglia discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla nazionalità del trasportatore oppure sull’origine o sulla destinazione del trasporto nell’applicazione dei pedaggi e dei diritti d’utenza. Questo divieto non è soggetto ad alcuna condizione ed è espresso in termini inequivocabili. Detta norma è dunque incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.

36
L’art. 7, lett. b), della direttiva 93/89 enuncia un divieto di discriminazione in termini identici, ma reca in più le parole «fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera e) e dell’articolo 9».

37
Ora, l’art. 8, n. 2, lett. e), della direttiva 93/89 autorizza gli Stati membri a ridurre le aliquote dei diritti d’utenza per gli autoveicoli immatricolati in taluni Stati membri che risultino svantaggiati qualora due o più Stati membri introducano un sistema comune dei diritti d’utenza applicabile ai loro territori. A sua volta l’art. 9 della medesima direttiva prevede l’attuazione di un regime speciale per le zone frontaliere. Queste due eccezioni non permettono agli Stati membri di modificare unilateralmente la portata del divieto di discriminazione enunciato all’art. 7, lett. b), della citata direttiva, subordinandolo a condizioni o restrizioni di sorta. Esse non ne pregiudicano quindi il carattere incondizionato. D’altro canto, nessuno ha avanzato che l’una o l’altra eccezione si applichi alla causa principale.

38
Ne consegue che l’art. 7, lett. b), della direttiva 93/89 è incondizionato e sufficientemente preciso per poter essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.

39
L’argomento del governo austriaco secondo cui gli artt. 7, lett. b), della direttiva 93/89 e 7, n. 4, della direttiva 1999/62 non possono essere invocati per mancanza di un metodo di calcolo matematicamente certo dei pedaggi o dei diritti d’utenza va disatteso. Infatti, secondo la giurisprudenza, la discriminazione consiste nell’applicare norme diverse a situazioni analoghe ovvero nell’applicare la stessa norma a situazioni diverse (v., in particolare, sentenza Commissione/Austria, cit., punto 70). Questo criterio è sufficiente a stabilire se nella causa principale il divieto di discriminazione enunciato nelle disposizioni summenzionate sia stato violato, confrontando i pedaggi praticati per i diversi percorsi stradali in questione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Austria, cit., punti 79-88, 112 e 115).

40
Invece, l’art. 7, lett. h), della direttiva 93/89 prevede che le aliquote dei pedaggi siano connesse ai costi di costruzione, esercizio e sviluppo della rete d’infrastrutture di cui trattasi, senza precisare in particolare la natura di questo collegamento. Tale disposizione non definisce, inoltre, né le tre voci di spesa in oggetto, ossia la costruzione, l’esercizio e lo sviluppo, né la nozione di rete d’infrastrutture di cui trattasi. Essa, pur imponendo agli Stati membri linee di orientamento generale per il calcolo dei pedaggi, non indica alcun metodo di calcolo concreto e lascia agli Stati membri un amplissimo potere discrezionale al riguardo.

41
Detta disposizione non può dunque essere considerata incondizionata o tanto precisa da poter essere invocata dai singoli contro un’autorità pubblica. Lo stesso vale a fortiori per l’art. 7, n. 9, della direttiva 1999/62, perché è formulato in maniera identica all’art. 7, lett. h), della direttiva 93/89, salvo concernere «pedaggi medi ponderati» anziché «aliquote dei pedaggi». Sostituendo questa nozione alla precedente senza però definirla, tale disposizione è ancora più imprecisa del detto art. 7, lett. h).

42
Ne consegue che né l’art. 7, lett. h), della direttiva 93/89 né l’art. 7, n. 9, della direttiva 1999/62 possono essere invocati dai singoli contro un’autorità pubblica in caso di mancata o d’incompleta trasposizione di tali direttive.

43
Infine, va precisato che la seconda questione verte sugli autoveicoli con più di tre assi adibiti al trasporto di merci, mentre le due direttive in esame riguardano i veicoli definiti al loro art. 2, vale a dire «veicol[i] a motore o (…) insiem[i] di autoarticolati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada e che abbiano un peso totale a pieno carico autorizzato pari o superiore a 12 t.». Quindi le disposizioni di dette direttive possono essere fatte valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali solo in riferimento alla categoria di veicoli indicata.

44
Alla seconda questione occorre perciò rispondere che gli artt. 7, lett. b), della direttiva 93/89 e 7, n. 4, della direttiva 1999/62, ma non gli artt. 7, lett. h), della direttiva 93/89 e 7, n. 9, della direttiva 1999/62, possono essere invocati dai singoli contro un’autorità pubblica in caso di mancata o d’incompleta trasposizione di tali direttive ai fini del calcolo del pedaggio per gli autoveicoli con un peso totale a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate che trasportano merci per l’intero tratto dell’autostrada austriaca del Brennero.


Sulla terza questione, lett. a)

45
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, il giudice remittente domanda in che modo e in conformità a quali parametri si debba calcolare il pedaggio che può essere riscosso per un percorso completo.

46
Vista la soluzione della seconda questione, non occorre rispondere alla presente.


Sulla terza questione, lett. b)

Osservazioni presentate alla Corte

47
La Rieser afferma che, quale trasportatrice austriaca, essa può valersi delle disposizioni degli artt. 7, lett. b), della direttiva 93/89 e 7, n. 4, della direttiva 1999/62 giacché esse non mirano a tutelare soltanto i trasportatori stranieri. Infatti, esse impedirebbero che tramite i pedaggi e i diritti d’utenza si verifichino differenze di trattamento dirette o indirette, in base all’origine o alla destinazione del trasporto, indipendentemente dalla nazionalità del trasportatore.

48
Anche secondo la Commissione le dette disposizioni mirano a tutelare globalmente il traffico da qualsivoglia discriminazione, indipendentemente dalla nazionalità dei trasportatori. Pertanto, i trasportatori austriaci potrebbero invocarle allo stesso titolo di ogni altro trasportatore, in quanto discriminati, a causa della tariffa (sproporzionata) richiesta per il percorso completo dell’autostrada del Brennero, rispetto a chi percorre la detta autostrada solo parzialmente.

49
L’Asfinag sostiene che i trasportatori austriaci non possono invocare gli artt. 7, lett. b), della direttiva 93/89 e 7, n. 4, della direttiva 1999/62, poiché i cittadini austriaci non sono discriminati a causa della loro nazionalità, e che le direttive in questione concernono i costi delle infrastrutture senza occuparsi della concorrenza tra le imprese di trasporto all’interno di un solo e unico Stato membro. Di conseguenza, i trasportatori austriaci che percorrono l’intera autostrada del Brennero non potrebbero lamentare un’eventuale discriminazione rispetto agli utenti di singoli tratti di essa.

50
Il governo austriaco fa valere, parimenti, che le direttive 93/89 e 1999/62 sono intese a disciplinare la concorrenza fra i trasportatori dei vari Stati membri senza voler disciplinare un diritto soggettivo dei singoli utenti a utilizzare un certo tratto autostradale per una certa tariffa. Siccome esse non mirano a disciplinare la concorrenza fra i trasportatori di uno stesso Stato membro, un trasportatore austriaco non potrebbe invocare le disposizioni delle direttive 93/89 e 1999/62 relative al divieto di discriminazione.

Giudizio della Corte

51
Occorre ricordare che per evitare qualsiasi forma di distorsione della concorrenza fra le imprese di trasporto degli Stati membri, l’art. 7, lett. b), della direttiva 93/89 vieta, nell’applicazione dei diritti d’utenza e dei pedaggi, oltre alle discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità dei trasportatori, quelle connesse all’origine o alla destinazione del trasporto (sentenza Commissione/ Austria, cit., punto 109).

52
Il medesimo ragionamento si applica alle disposizioni, in sostanza identiche, dell’art. 7, n. 4, della direttiva 1999/62.

53
Ne discende che le imprese di trasporto austriache che, nel transitare, percorrono l’intera autostrada del Brennero e che sono di conseguenza penalizzate, rispetto agli utenti soltanto di parti di essa, a causa dell’origine o della destinazione del trasporto, possono invocare anch’esse il divieto di discriminazione enunciato agli artt. 7, lett. b), della direttiva 93/89 e 7, n. 4, della direttiva 1999/62.

54
Alla terza questione, lett. b), occorre perciò rispondere che i trasportatori austriaci possono, al pari di quelli degli altri Stati membri, invocare gli artt. 7, lett. b), della direttiva 93/89 e 7, n. 4, della direttiva 1999/62 perché discriminati, a causa della tariffa (sproporzionata) richiesta per il percorso completo dell’autostrada austriaca del Brennero, rispetto a chi percorre la detta autostrada solo parzialmente.


Sulla quarta questione, lett. a)

55
Con la sentenza Parlamento/Consiglio succitata la Corte ha annullato la direttiva 93/89 in quanto adottata senza regolare consultazione del Parlamento europeo. Ne ha tuttavia mantenuto in vigore gli effetti sino all’adozione da parte del Consiglio di una nuova normativa in materia (v. punti 31 e 32 della motivazione e 2 del dispositivo).

56
Il giudice remittente domanda se tale sentenza vada interpretata nel senso che gli effetti della direttiva 93/89 sono mantenuti in vigore sino a quando gli Stati membri diano attuazione alle disposizioni della nuova direttiva oppure sino a quando scada il termine per la trasposizione di quest’ultima.

Osservazioni presentate alla Corte

57
Secondo l’Asfinag e il governo austriaco, l’efficacia dell’annullata direttiva 93/89 è perdurata, come dichiarato nella sentenza Parlamento/Consiglio succitata, fino all’emanazione della direttiva 1999/62, vale a dire fino al 17 giugno 1999.

58
La Commissione ricorda che la direttiva 1999/62 è entrata in vigore il 20 luglio 1999 e fa valere, quindi, che la direttiva 93/89 ha perso il suo potere vincolante a quella data.

Giudizio della Corte

59
Occorre ammettere che, a rigor di termini, la sentenza Parlamento/Consiglio succitata indica che gli effetti della direttiva 93/89 sono mantenuti fino alla data d’adozione della direttiva 1999/62 che l’ha sostituita.

60
Lo scopo del mantenimento degli effetti di un atto giuridico annullato, tuttavia, è di evitare l’instaurarsi di un vuoto normativo fino a quando un nuovo atto non sostituisca quello annullato. Tale scopo è raggiunto solo se l’atto giuridico annullato continua a produrre effetti finché il nuovo non dispieghi i suoi. Poiché la direttiva 1999/62 diventa efficace soltanto entrando in vigore, la sentenza Parlamento/Consiglio succitata va interpretata nel senso che gli effetti della direttiva 93/89 sono mantenuti fino all’entrata in vigore della direttiva 1999/62, vale a dire, ai termini del suo art. 13, fino al 20 luglio 1999. La direttiva 93/89 ha dunque continuato a produrre effetti fino alla mezzanotte del giorno 19 luglio 1999.

61
Alla quarta questione, lett. a), occorre perciò rispondere che la sentenza Parlamento/Consiglio succitata va interpretata nel senso che gli effetti della direttiva 93/89 sono mantenuti fino al 20 luglio 1999, giorno dell’entrata in vigore della direttiva 1999/62.


Sulla quarta questione, lett. b)

62
A norma del suo art. 12, la direttiva 1999/62 andava trasposta entro il 1° luglio 2000. Con la presente questione il giudice remittente intende sapere, in sostanza, se la direttiva 1999/62 potesse già essere invocata dalla Reiser dinanzi ai giudici nazionali per il periodo compreso tra il 20 luglio 1999, data della sua entrata in vigore, e il 1° luglio 2000, data della scadenza del suo termine di trasposizione.

Osservazioni presentate alla Corte

63
L’Asfinag fa valere che gli Stati membri erano tenuti, nel periodo compreso tra il 17 giugno 1999 e il 1° luglio 2000, ad adempiere l’obbligo di preservare gli effetti preliminari della direttiva 1999/62, ma che questi effetti non erano diretti.

64
Il governo austriaco osserva come gli Stati membri debbano rispettare gli effetti preliminari di una direttiva evitando di prendere misure che compromettano gravemente il raggiungimento dello scopo della stessa. Al contrario, andrebbe esclusa l’efficacia diretta di una direttiva il cui termine di trasposizione non sia ancora scaduto.

65
Secondo la Commissione, nel periodo compreso tra il 20 luglio 1999 e il 1° luglio 2000 gli Stati membri dovevano tener conto della direttiva 1999/62 nel senso che, in pendenza del suo termine di trasposizione, dovevano astenersi dall’adottare disposizioni che potessero compromettere gravemente il risultato da essa prescritto.

Giudizio della Corte

66
Dal combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE e dalla stessa direttiva 1999/62 risulta che, in pendenza del termine di trasposizione di quest’ultima nel diritto nazionale, lo Stato membro destinatario deve astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato da essa prescritto (sentenza 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I-7411, punto 45).

67
Nondimeno, nei procedimenti instaurati dai singoli che invocano l’effetto diretto di una direttiva, i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare le preesistenti norme di diritto interno confliggenti con tale direttiva solo dopo la scadenza del suo termine di trasposizione (v., in tal senso, benché nel contesto di una decisione e non di una direttiva, sentenza 10 novembre 1992, causa C-156/91, Hansa Fleisch Ernst Mundt, Racc. pag. I-5567, punto 20).

68
Infatti, poiché questo termine è diretto, in particolare, a dare agli Stati membri il tempo necessario all’adozione dei provvedimenti di trasposizione, non si può contestare agli stessi Stati l’omessa trasposizione della direttiva nel loro ordinamento giuridico interno prima della scadenza di tale termine (sentenza Inter-Environnement Wallonie, cit., punto 43).

69
Alla quarta questione, lett. b), occorre perciò rispondere che nel periodo compreso tra il 20 luglio 1999 e il 1° luglio 2000 gli Stati membri dovevano astenersi dall’adottare disposizioni in grado di compromettere gravemente il raggiungimento del risultato prescritto dalla direttiva 1999/62, ma i singoli non potevano invocare tale direttiva contro gli Stati membri dinanzi ai giudici nazionali per far disapplicare una disposizione di diritto interno con essa confliggente.


Sulle spese

70
Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall’Oberster Gerichtshof con ordinanza 22 marzo 2002, dichiara:

1)
Nella conclusione di contratti con utenti della strada, ad una persona giuridica di diritto privato incombe l’obbligo di osservare le disposizioni direttamente applicabili di una direttiva qualora lo Stato abbia trasferito a tale persona giuridica il compito di riscuotere il pagamento dei pedaggi per l’utilizzo di reti stradali pubbliche e controlli tale persona giuridica direttamente o indirettamente.

2)
Gli artt. 7, lett. b), della direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all’applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d’utenza riscossi per l’uso di alcune infrastrutture, e 7, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1999, 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, ma non gli artt. 7, lett. h), della direttiva 93/89 e 7, n. 9, della direttiva 1999/62, possono essere invocati dai singoli contro un’autorità pubblica in caso di mancata o d’incompleta trasposizione di tali direttive ai fini del calcolo del pedaggio per gli autoveicoli con un peso totale a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate che trasportano merci per l’intero tratto dell’autostrada austriaca del Brennero.

3)
I trasportatori austriaci possono, al pari di quelli degli altri Stati membri, invocare gli artt. 7, lett. b), della direttiva 93/89 e 7, n. 4, della direttiva 1999/62 perché discriminati, a causa della tariffa (sproporzionata) richiesta per il percorso completo dell’autostrada austriaca del Brennero, rispetto a chi percorre la detta autostrada solo parzialmente.

4)
La sentenza 5 luglio 1995, causa C-21/94, Parlamento/Consiglio, va interpretata nel senso che gli effetti della direttiva 93/89 sono mantenuti fino al 20 luglio 1999, giorno dell’entrata in vigore della direttiva 1999/62.

5)
Nel periodo compreso tra il 20 luglio 1999 e il 1° luglio 2000 gli Stati membri dovevano astenersi dall’adottare disposizioni in grado di compromettere gravemente il raggiungimento del risultato prescritto dalla direttiva 1999/62, ma i singoli non potevano invocare tale direttiva contro gli Stati membri dinanzi ai giudici nazionali per far disapplicare una preesistente disposizione di diritto interno con essa confliggente.

Skouris

Cunha Rodrigues

Puissochet

Schintgen

Macken

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 febbraio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris


1
Lingua processuale: il tedesco.

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