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Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 February 2005. # Commission of the European Communities v T-Mobile Austria GmbH. # Appeal - Article 90(3) of the EC Treaty (now Article 86(3) EC)- Amount of the fees imposed by the Republic of Austria on operators of GSM networks - Partial rejection of the complaint - Admissibility. # Case C-141/02 P.
Sentenza della Corte (grande sezione) del 22 febbraio 2005. Commissione delle Comunità europee contro T-Mobile Austria GmbH. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Art. 90, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 3, CE) - Importo dei canoni imposti dalla Repubblica d'Austria ai gestori GSM - Rigetto parziale della denuncia - Ricevibilità. Causa C-141/02 P.
Sentenza della Corte (grande sezione) del 22 febbraio 2005. Commissione delle Comunità europee contro T-Mobile Austria GmbH. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Art. 90, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 3, CE) - Importo dei canoni imposti dalla Repubblica d'Austria ai gestori GSM - Rigetto parziale della denuncia - Ricevibilità. Causa C-141/02 P.
T-Mobile Austria GmbH, già max-mobil Telekommunikation Service GmbH
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Art. 90, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 3, CE) — Importo dei canoni imposti dalla Repubblica d'Austria ai gestori GSM — Rigetto parziale della denuncia — Ricevibilità»
Conclusioni dell'avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 21 ottobre 2004 ?
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 febbraio 2005 ?
Massime della sentenza
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricevibilità — Decisioni impugnabili — Parte di una sentenza del
Tribunale che respinge espressamente un'eccezione di irricevibilità prima di dichiarare il ricorso infondato
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 49, primo comma)
2. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Rifiuto della Commissione di proseguire l'esame di una denuncia che l'invita
ad agire in forza dell'art. 90, n. 3, del Trattato (divenuto art. 86, n. 3, CE) — Esclusione
(Trattato CE, art. 90, nn. 1 e 3 (divenuto art. 86, nn. 1 e 3, CE), e art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica,
art. 230, quarto comma, CE))
1. Le decisioni che pongono termine ad un procedimento incidentale relativo ad un'eccezione di irricevibilità, ai sensi dell'art. 49,
primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, recano pregiudizio ad una delle parti quando esse accolgono o respingono
tale eccezione di irricevibilità. È quindi ricevibile il ricorso proposto dalla Commissione contro la parte di una sentenza
del Tribunale che respinge espressamente l'eccezione di irricevibilità che essa aveva sollevato nei confronti del ricorso
proposto contro il rigetto di una denuncia indirizzatale, anche quando il Tribunale ha infine dichiarato detto ricorso infondato.
(v. punto 50)
2. L’art. 90, n. 3, del Trattato (divenuto art. 86, n. 3, CE) impone alla Commissione di vigilare sull’osservanza, da parte degli
Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti per quanto riguarda le imprese di cui all’art. 90, n. 1, dello stesso Trattato
e le attribuisce espressamente il potere di intervenire a tale scopo mediante direttive e decisioni. La Commissione ha il
potere di accertare che un determinato provvedimento statale è incompatibile con le norme del Trattato e di indicare i provvedimenti
che lo Stato destinatario deve adottare per conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.
Un singolo è legittimato a proporre, se del caso, un ricorso per l'annullamento di una decisione della Commissione indirizzata
ad uno Stato membro in base all’art. 90, n. 3, del Trattato, se sussistono i presupposti previsti dall’art. 173, quarto comma,
del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE). Tuttavia, dalla formulazione letterale del n. 3
dell’art. 90 del Trattato e dalla ratio dell’insieme delle disposizioni di tale articolo emerge che la Commissione non è tenuta
a promuovere un’azione ai sensi di dette disposizioni, in quanto un singolo non può esigere da tale istituzione che essa prenda
posizione in un senso determinato. La circostanza che il ricorrente abbia un interesse diretto e individuale all'annullamento
della decisione mediante la quale la Commissione rifiutava di dare seguito alla sua denuncia non è tale da conferirgli un
diritto a contestare tale decisione. Il ricorrente non può, e tanto meno, avvalersi di un diritto a proporre ricorso in base
al regolamento n. 17, non applicabile all’art. 90 del Trattato. Tale conclusione non contrasta né con il principio di buon
andamento dell’amministrazione né con altri principi del diritto comunitario. Infatti, nessun principio generale di diritto
comunitario impone che un’impresa sia legittimata a contestare, dinanzi al giudice comunitario, il rifiuto della Commissione
di promuovere un’azione nei confronti di uno Stato membro, in base all’art. 90, n. 3, del Trattato.
(v. punti 66, 68-72)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 22 febbraio 2005(1)
avente ad oggetto il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della
Corte di giustizia, proposto il 15 aprile 2002,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. W. Mölls e K. Wiedner, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
sostenuta da: Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e F. Million, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente nel giudizio d'impugnazione,
procedimento in cui le altre parti sono:
T-Mobile Austria GmbH, già max-mobil Telekommunikation Service GmbH, con sede in Vienna (Austria), rappresentata dai sigg. A. Reidlinger, M. Esser‑Wellié
e T. Lübbig, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente in primo grado,
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Grande Sezione),,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e A. Borg Barthet, presidenti di
sezione, dai sigg J.‑P. Puissochet (relatore), R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, M. Ilešič,
J. Malenovský, J. Klučka e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro cancelliere: sig.ra M.‑F. Contet, amministratore principale,
vista la fase scritta e in seguito all'udienza del 7 settembre 2004,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 ottobre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso d’impugnazione, la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale
di primo grado 30 gennaio 2002, causa T-54/99, max.mobil/Commissione (Racc. pag. II‑313; in prosieguo: la «sentenza impugnata»),
con la quale quest’ultimo dichiara ricevibile il ricorso d’annullamento proposto dalla società max.mobil Telekommunikation
Service GmbH, poi divenuta T‑Mobile Austria GmbH (in prosieguo: la «società max.mobil»), contro la lettera della Commissione
dell’11 dicembre 1998 con cui questa ha rifiutato di proporre un ricorso per inadempimento contro la Repubblica d’Austria
(in prosieguo: l’«atto controverso»).
Fatti all’origine della controversia
2
Il primo operatore di rete GSM apparso sul mercato austriaco di gestione delle reti di telefonia mobile è la società Mobilkom
Austria AG (in prosieguo: la «Mobilkom»), le cui azioni sono ancora parzialmente detenute dallo Stato austriaco per mezzo
della società Post und Telekom Austria AG (in prosieguo: la «PTA»). La società max.mobil, ricorrente in primo grado, è una
società di diritto austriaco che ha fatto il suo ingresso nel mercato in questione nell’ottobre 1996 come secondo gestore
GSM. Un terzo gestore, la Connect Austria GmbH (in prosieguo: la «Connect Austria»), è stata selezionato in base ad una procedura
di aggiudicazione all’inizio dell’agosto 1997 e ha fatto a sua volta ingresso nello stesso mercato.
3
Prima dell’ingresso della società max.mobil nel mercato della gestione delle reti di telefonia mobile, l’Österreichische Post-
und Telegraphenverwaltung (amministrazione austriaca delle poste e telegrafi) deteneva il monopolio legale dell’intero settore
della telefonia mobile e gestiva, in particolare, le reti analogiche di telefonia mobile «C-Netz» e «D-Netz» nonché la rete
GSM denominata «A1». Il 1º giugno 1996, tale monopolio veniva attribuito alla Mobilkom, società costituita poco tempo prima
e controllata dalla PTA.
4
Il 14 ottobre 1997, la società max.mobil ha presentato una denuncia alla Commissione, diretta, in particolare, a far dichiarare
che la Repubblica d’Austria aveva violato l’art. 86, in combinato disposto con l’art. 90, n. 1, del Trattato CE (divenuti
artt. 82 CE e 86, n. 1, CE). In sostanza, tale denuncia era volta a contestare la mancata differenziazione tra gli importi
dei canoni addebitati, rispettivamente, alla società max.mobil ed alla Mobilkom nonché i vantaggi in termini di pagamento
di detti canoni di cui beneficiava quest’ultima.
5
Inoltre, in tale denuncia la società max.mobil sosteneva che vi era stata una violazione del diritto comunitario, da un lato,
in quanto le autorità austriache avevano dato efficacia giuridica ai vantaggi accordati alla Mobilkom nell’assegnazione delle
frequenze e, dall’altro, per il fatto che la PTA aveva concesso alla società Mobilkom, da essa controllata, un aiuto finanziario
per la realizzazione e la gestione della sua rete GSM.
6
Il 22 aprile 1998, la società max.mobil presentava alla Commissione una memoria integrativa in cui precisava alcuni elementi
di fatto e di diritto inerenti alla situazione da essa denunciata. In seguito ad una riunione con la Commissione, tenutasi
il 14 luglio 1998, detta società presentava, il 27 luglio 1998, una seconda memoria integrativa.
7
L’11 dicembre 1998, la Commissione comunicava alla società max.mobil, tramite la lettera oggetto della controversia di cui
è stato investito il Tribunale, che essa respingeva parzialmente la sua denuncia del 14 ottobre 1997. Al riguardo, la Commissione
precisava quanto segue:
«Per quanto riguarda il [fatto che alla Mobilkom non sia stato imposto un canone superiore a quello pagato dalla vostra impresa],
la Commissione ritiene (…) che non abbiate fornito prove sufficienti circa l’esistenza di un provvedimento statale che avrebbe
indotto la Mobilkom ad abusare della propria posizione dominante. In base alla prassi fino ad ora seguita, la Commissione
ha promosso un procedimento per inadempimento in cause analoghe soltanto quando uno Stato membro imponeva ad una impresa recentemente
pervenuta sul mercato un canone maggiore di quello addebitato ad un’impresa che già vi esercitava un’attività (v. decisione
della Commissione 4 ottobre 1995, relativa alle condizioni imposte ad un secondo gestore della radiotelefonia GSM in Italia,
GU L 280 del 23 novembre 1995)».
Procedimento dinanzi al Tribunale
8
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 1999, la società max.mobil ha proposto
il ricorso avente ad oggetto l’annullamento parziale dell’atto controverso nella parte in cui rigetta la denuncia.
9
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 1999, la Commissione ha sollevato un’eccezione
di irricevibilità in base all’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Con ordinanza 17 settembre 1999,
il Tribunale ha deciso di statuire su detta eccezione congiuntamente al merito.
10
Il 15 luglio 1999, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Tale
intervento è stato ammesso con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 17 settembre 1999.
11
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla trattazione orale. Nell’ambito delle misure di organizzazione
del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti.
12
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 2 maggio 2001.
13
La società max.mobil ha chiesto che il Tribunale volesse:
–
annullare l’atto controverso nella parte in cui respinge la denuncia da essa inoltrata;
–
condannare la Commissione alle spese.
14
La Commissione, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, ha chiesto che il Tribunale volesse:
–
dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, respingerlo;
–
condannare la società max.mobil alle spese.
Sentenza impugnata
15
Nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo avere precisato, nell’ambito delle osservazioni preliminari, il contesto della
sua decisione e, in particolare, la portata della sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione (sentenza 20 febbraio
1997, causa C‑107/95 P, Racc. pag. I‑947), affronta la questione della ricevibilità del ricorso e poi della sua fondatezza.
Osservazioni preliminari del Tribunale
16
Il Tribunale precisa innanzi tutto, al punto 48 della sentenza impugnata, che l’esame diligente ed imparziale di una denuncia
trova il suo fondamento nel diritto ad una corretta gestione dei casi individuali, che rientra tra i principi generali comuni
alle tradizioni costituzionali degli Stati membri ed è stato ripreso dall’art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1; in prosieguo: la «Carta dei diritti fondamentali»).
17
Esso afferma, poi, ai punti 49 e 51 della sentenza impugnata, che l’obbligo per la Commissione di procedere ad un trattamento
diligente ed imparziale di una denuncia è stato ad essa imposto per i settori di cui agli artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti
artt. 81 CE e 82 CE), nonché nell’ambito dell’art. 92 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e nell’ambito
dell’art. 93 dello stesso Trattato (divenuto art. 88 CE). Orbene, il Tribunale dichiara che l’art. 90 del Trattato va interpretato
come le disposizioni del Trattato relative alla concorrenza, che conferiscono espressamente diritti procedurali ai denuncianti.
Esso afferma che la società max.mobil si trova in una situazione analoga a quella prevista dall’art. 3 del regolamento del
Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag.
204), che l’autorizza a presentare una denuncia alla Commissione.
18
Infine, ai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, il Tribunale fa valere che la sussistenza di un obbligo di procedere ad
un esame diligente ed imparziale si giustifica altresì in base all’obbligo generale di vigilanza incombente alla Commissione.
Questo si applica indifferentemente nell’ambito degli artt. 85, 86, 90, 92 e 93 del Trattato anche qualora le modalità per
l’esercizio di tale obbligo varino in funzione dei loro settori specifici di applicazione e, in particolare, dei diritti procedurali
conferiti espressamente agli interessati dal Trattato o dal diritto comunitario derivato in questi stessi settori. Di conseguenza,
sarebbero irrilevanti gli argomenti dedotti dalla Commissione, secondo i quali, da un lato, l’art. 90, n. 3, del Trattato
non attribuirebbe alcuna posizione ai soggetti e, dall’altro, la tutela di questi ultimi sarebbe garantita dagli obblighi
che incombono direttamente agli Stati membri.
19
Peraltro, al punto 54 della sentenza impugnata, il Tribunale distingue le procedure previste dagli artt. 90, n. 3, e 169 del
Trattato (divenuto art. 226 CE). Secondo il Tribunale, laddove, ai sensi dell’art. 169 del Trattato, la Commissione «può»
avviare un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro, l’art. 90, n. 3, dello stesso Trattato prevede,
per contro, che essa adotti i provvedimenti necessari «ove occorra». Questa formulazione indicherebbe che la Commissione deve
procedere ad un esame diligente ed imparziale delle denunce, dopo di che, in forza del suo potere discrezionale, essa decide
se si debba o meno effettuare un’istruttoria e, eventualmente, adottare provvedimenti nei confronti dello o degli Stati membri
interessati. Contrariamente a quanto previsto per le sue decisioni che promuovono un ricorso per inadempimento in base all’art. 169
del Trattato, il potere della Commissione di dare seguito ad una denuncia ai sensi dell’art. 90, n. 3, del Trattato, sebbene
discrezionale, potrebbe tuttavia essere oggetto di un sindacato giurisdizionale (v., in tal senso, paragrafo 96 delle conclusioni
dell’avvocato generale Mischo presentate nelle cause riunite C‑302/99 P e C‑308/99 P, Commissione e Francia/TF1, decise con
sentenza 12 luglio 2001, Racc. pag. I‑5603).
20
Benché la Commissione disponga di un ampio potere discrezionale riguardo sia all’intervento che essa reputa necessario sia
ai mezzi idonei a tal fine (v., in particolare, sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, cit., punto 27),
il Tribunale ricorda, ai punti 55‑57 della sentenza impugnata, che, qualora alla Commissione incomba l’obbligo di procedere
ad un esame diligente ed imparziale di una denuncia, il rispetto di quest’ultimo non potrebbe, tuttavia, giustificare che
la sua decisione di dare o meno seguito alla detta denuncia possa essere sottratta ad un sindacato giurisdizionale quale quello
previsto per l’accertamento di infrazioni nei settori di cui agli artt. 85 e 86 del Trattato (v., in particolare, sentenza
25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875, punto 13). Il Tribunale richiama il paragrafo 97 delle conclusioni
dell’avvocato generale Mischo, presentate nelle già citate cause riunite Commissione e Francia/TF1, che sostiene che lo stesso
vale in caso di violazioni dell’art. 90, n. 3, del Trattato. Inoltre, il Tribunale rileva che tale sindacato giurisdizionale
rientrerebbe altresì nei principi generali comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, come è confermato dall’art.ᅠ47
della Carta dei diritti fondamentali.
21
Secondo il Tribunale, per rispettare il potere discrezionale della Commissione, ove l’atto impugnato consista in una sua decisione
di non esercitare il potere ad essa conferito dall’art. 90, n. 3, del Trattato, il ruolo del giudice comunitario deve limitarsi
ad un sindacato ristretto, diretto ad accertare l’esistenza, nell’atto impugnato, di una motivazione che rifletta la presa
in considerazione degli elementi rilevanti del fascicolo, l’esattezza materiale dei fatti e l’assenza di errore manifesto
nella valutazione di tali fatti.
Sulla ricevibilità del ricorso di primo grado
22
Tenuto conto delle osservazioni preliminari, il Tribunale ha ammesso la ricevibilità del ricorso della società max.mobil,
motivando la sua sentenza come segue.
23
Innanzi tutto, al punto 65 della sentenza impugnata, esso qualifica la lettera della Commissione dell’11 dicembre 1998, in
cui essa comunica alla società max.mobil la propria intenzione di non dare seguito alla sua denuncia ai sensi dell’art. 90
del Trattato, come una decisione impugnabile con un ricorso d’annullamento.
24
Inoltre, ai punti 70 e 71 della stessa sentenza, il Tribunale dichiara che la società max.mobil è destinataria di tale decisione
e precisa che quest’ultima riguarda tale società individualmente in forza di diversi fattori.
25
Innanzi tutto, il Tribunale rileva che l’atto controverso costituisce una reazione della Commissione ad una denuncia formale
della società max.mobil.
26
In secondo luogo, esso afferma che la Commissione ha tenuto svariate riunioni con tale società al fine di esaminare vari aspetti
sollevati nella denuncia.
27
In terzo luogo, secondo il Tribunale, nel momento in cui è stata attribuita la concessione GSM a detta società, quest’ultima
aveva un’unica concorrente, la Mobilkom, beneficiaria delle misure statali oggetto di quella parte della denuncia che la Commissione
ha ritenuto, nell’atto controverso, di non dover sottoporre ad ulteriore istruzione.
28
In quarto luogo, il Tribunale ricorda che la società max.mobil è la sola tra le due imprese concorrenti della Mobilkom cui
è stato imposto un canone identico a quello di quest’ultima, mentre all’altra concorrente, la Connect Austria, è stato imposto
un canone di importo notevolmente inferiore a quello addebitato alla Mobilkom o alla società max.mobil.
29
In quinto luogo, secondo il Tribunale, non viene negato che l’importo del canone addebitato alla Mobilkom, che costituisce
la questione centrale della denuncia e dell’atto controverso, sia stato meccanicamente ricalcato sull’importo del canone proposto
dalla società max.mobil nell’ambito della procedura per il rilascio della seconda concessione GSM in Austria.
30
In sesto luogo, il Tribunale rileva che il provvedimento oggetto della denuncia e dell’atto controverso ha una portata individuale
nei confronti della Mobilkom e non costituisce un provvedimento di portata generale come quello oggetto della causa decisa
con la citata sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione.
Sul merito del ricorso di primo grado
31
Il Tribunale, dopo aver ricordato, ai punti 73 e 75 della sentenza impugnata, che il sindacato esercitato dal Tribunale si
limita ad accertare il rispetto da parte della Commissione del proprio obbligo di procedere ad un esame diligente ed imparziale
delle denunce e che l’atto contestato è basato su fatti la cui materialità non è stata contestata, dichiara che la Commissione,
senza commettere un errore manifesto di valutazione, ha potuto concludere che il fatto di imporre alla Mobilkom il versamento
di un canone di importo identico a quello versato dalla società max.mobil non è sufficiente, di per sé, a stabilire che la
Mobilkom sia stata indotta ad abusare della propria posizione dominante. D’altronde, tale conclusione sarebbe compatibile
con la prassi seguita in passato dalla Commissione.
32
Inoltre, il Tribunale rileva che l’atto contestato è stato adottato in seguito a svariati incontri tra la società max.mobil
e la Commissione, in un contesto di cui tale società era a conoscenza, che le ha permesso di comprendere le ragioni enunciate
nella motivazione dell’atto controverso. Secondo il Tribunale, non si può quindi sostenere che la motivazione sia assente
o insufficiente come nella sentenza 17 marzo 1983, causa 294/81, Control Data/Commissione (Racc. pag. 911, punto 15). Il Tribunale
conclude pertanto che l’atto impugnato è sufficientemente motivato ai sensi dell’art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE).
Procedimento dinanzi alla Corte
33
Il 12 aprile 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto un ricorso d’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.
34
Il 1º agosto 2002, la Repubblica francese ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza
24 ottobre 2002, il presidente della Corte ha accolto tale domanda.
35
Il 9 agosto 2002, la società max.mobil, nel suo controricorso, ha proposto un’impugnazione incidentale, a cui la Commissione
ha risposto con una replica il 15 novembre 2002. La società max.mobil ha presentato una controreplica il 25 febbraio 2003.
Conclusioni dell’impugnazione principale e dell’impugnazione incidentale
36
La Commissione chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso d’annullamento proposto dalla società max.mobil
contro la lettera della Commissione dell’11 dicembre 1998;
–
dichiarare irricevibile il ricorso d’annullamento proposto dalla società max.mobil contro l’atto controverso;
–
respingere il ricorso d’impugnazione incidentale proposto dalla società max.mobil;
–
condannare la società max.mobil alle spese.
37
La società max.mobil chiede che la Corte voglia:
–
in via principale, dichiarare irricevibile il ricorso d’impugnazione proposto dalla Commissione o, in via subordinata, respingerlo;
e, con l’impugnazione incidentale:
–
annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto il suo ricorso d’annullamento;
–
annullare l’atto controverso;
–
condannare la Commissione alle spese.
38
La Repubblica francese, nella sua memoria d’intervento, chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui ammette la ricevibilità del ricorso d’annullamento della società max.mobil
ai sensi dell’art. 90 del Trattato;
–
condannare la società max.mobil alle spese.
Sull’impugnazioneSulla ricevibilità dell’impugnazione principale Argomenti delle parti
39
La Commissione sostiene che l’impugnazione è ricevibile in base a due argomenti.
40
Da un lato, l’impugnazione sarebbe ricevibile, ai sensi dell’art. 49 (divenuto art. 56), primo comma, dello Statuto CE della
Corte di giustizia, in quanto la sentenza impugnata, ammettendo la ricevibilità, pone termine ad un procedimento incidentale.
La sentenza impugnata reca quindi pregiudizio alla Commissione in quanto convenuta dinanzi al Tribunale su tale punto. La
circostanza che, nel merito, il Tribunale abbia dichiarato il ricorso infondato non inciderebbe sulla ricevibilità dell’impugnazione
della Commissione diretta all’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha giudicato l’atto controverso impugnabile
con un ricorso giurisdizionale (sentenza 26 febbraio 2002, causa C-23/00 P, Consiglio/Boehringer, Racc. pag. I‑1873, punti 50
e 52).
41
Dall’altro, l’impugnazione sarebbe ricevibile ai sensi dell’art. 49, terzo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia.
La Commissione sarebbe infatti una delle parti legittimate ad impugnare la sentenza indipendentemente dalle conclusioni nel
merito, come implicitamente riconosciuto dalla Corte nella sentenza 21 gennaio 1999, causa C‑73/97 P, Francia/Comafrica e
a. (Racc. pag. I‑185), e senza dover provare un interesse, come sottolineato dalla Corte nella sentenza 8 luglio 1999, causa
C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni (Racc. pag. I‑4125, punto 171).
42
La società max.mobil sostiene che, avendo la Commissione ottenuto l’accoglimento delle sue conclusioni, si applica l’art.
49, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, il quale osta alla ricevibilità dell’impugnazione proposta dalla
Commissione. Inoltre, nella presente causa, la questione della ricevibilità non sarebbe stata trattata nell’ambito di un procedimento
incidentale ma nell’ambito dell’esame del merito. Orbene, oggetto della sentenza impugnata sarebbe il ricorso nel suo insieme,
come avallato dall’art. 114, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale.
43
Essa contesta, inoltre, l’interpretazione data dalla Commissione all’art. 49, terzo comma, dello Statuto CE della Corte di
giustizia. Le istituzioni comunitarie non potrebbero beneficiare di una posizione diversa da quella delle altre parti. Esse
non potrebbero proporre alcuna impugnazione al solo fine di far precisare alla Corte una sola delle questioni giuridiche trattate
in una stessa sentenza che, di conseguenza, non sarebbero di per sé decisive, come emergerebbe dal punto 51 dalla citata sentenza
Consiglio/Boehringer, confermata dalla citata sentenza Commissione e Francia/TF1.
44
La società max.mobil rileva infine che il contesto di cui alla citata sentenza Francia/Comafrica e a. sarebbe diverso. In
tale causa la Corte si trovava di fronte ad un insieme di decisioni del Tribunale, dimodoché un riferimento a tale sentenza
non sarebbe pertinente.
Giudizio della Corte
45
Innanzi tutto, occorre respingere il ragionamento sviluppato dalla società max.mobil relativamente alla citata sentenza Commissione
e Francia/TF1. Infatti, in tale sentenza la Corte, confermando la decisione di non luogo a provvedere emessa in primo grado
dal Tribunale, ha dichiarato che quest’ultimo aveva potuto statuire senza aver bisogno di pronunciarsi sulla ricevibilità
del ricorso dinanzi ad esso proposto, tenuto conto dell’ordine in cui sono esaminate le questioni (sentenza Commissione e
Francia/TF1, cit., punti 25‑28).
46
Nella presente causa, invece, il Tribunale si è formalmente pronunciato sulla ricevibilità del ricorso prima di decidere la
controversia nel merito.
47
Orbene, da un lato, ai sensi dell’art. 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia:
«Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione
impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente
la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di
irricevibilità».
48
Dall’altro, ai sensi dell’art. 49, terzo comma, dello stesso Statuto, le istituzioni della Comunità non devono provare alcun
interesse per poter proporre un’impugnazione contro una sentenza del Tribunale (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni,
cit., punto 171).
49
Nella fattispecie, l’impugnazione della Commissione mira all’annullamento, da parte della Corte, della sentenza impugnata
nella parte, corrispondente ai punti 65‑72, in cui il Tribunale ha espressamente respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata
dalla Commissione, in quanto tale parte costituisce una decisione che pone termine ad un procedimento incidentale, ai sensi
dell’art. 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia.
50
Ai sensi di detta disposizione, le decisioni che pongono termine ad un procedimento incidentale relativo ad un’eccezione d’irricevibilità
sono decisioni che, accogliendo o respingendo tale eccezione, recano pregiudizio a una delle parti. In particolare, la Corte
ha quindi ammesso un ricorso contro una sentenza del Tribunale in quanto quest’ultimo aveva respinto un’eccezione d’irricevibilità
sollevata da una parte nei confronti di un ricorso, ancorché, nel prosieguo della stessa sentenza, il Tribunale avesse respinto
il ricorso (v. citate sentenze Francia/Comafrica e a., nonché Consiglio/Boehringer, punto 50).
51
Nella presente causa, poiché, come si è visto, il Tribunale ha voluto pronunciarsi con una decisione sulla ricevibilità del
ricorso proposto dalla società max.mobil prima di respingerlo nel merito, l’impugnazione proposta dalla Commissione contro
detta decisione che la pregiudica deve essere considerata ricevibile.
52
L’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla società max.mobil contro l’impugnazione deve pertanto essere respinta.
Sulla ricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale Argomenti delle parti
53
Benché la Commissione riconosca l’obbligo ad essa incombente di procedere a un esame diligente delle denunce da essa ricevute
nell’ambito dell’art. 90 del Trattato, essa, come il governo francese, sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di
diritto statuendo che la sua decisione di perseguire la violazione delle norme sulla concorrenza fosse assoggettabile ad un
sindacato giurisdizionale.
54
Secondo essa, il Tribunale non ha riconosciuto la portata della citata sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione,
giudicando che la soluzione ivi sancita, ossia quella secondo cui la Commissione dispone di un potere discrezionale nel perseguire
le infrazioni, rappresenta una mera eccezione al diritto generale all’esame delle denunce. Essa fa valere che, al punto 25
di tale sentenza, la Corte dichiara, al contrario, che la legittimazione ad agire contro un rifiuto della Commissione di intervenire
ai sensi dell’art. 90, n. 3, del Trattato può sussistere, a rigore, solo in situazioni eccezionali.
55
Nella fattispecie, la società max.mobil non si troverebbe in una situazione eccezionale ai sensi di detta giurisprudenza,
come esposto anche dal governo francese.
56
Inoltre, la Commissione, sostenuta dal governo francese, contesta la qualifica di «decisione» attribuita dal Tribunale alla
sua lettera dell’11 dicembre 1998, ai punti 64‑68 e 71 della sentenza impugnata. Le lettere della Commissione andrebbero considerate
mere comunicazioni.
57
Essa sostiene che i diritti procedurali, tra i quali il diritto ad ottenere una decisione da parte della Commissione, riconosciuti
dal regolamento n. 17, non sono applicabili nell’ambito dell’art. 90, n. 3, del Trattato.
58
Di conseguenza essa contesta la possibilità per il Tribunale di fare riferimento ai precedenti giurisprudenziali relativi
ai diritti che deriverebbero dall’applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato.
59
La Commissione ritiene, infine, che il principio di corretta gestione dei casi individuali, fino ad allora sconosciuto alla
giurisprudenza della Corte ma su cui il Tribunale fonda il suo ragionamento, sia troppo generico perché ne possano derivare
diritti procedurali soggettivi, tanto più che la Carta dei diritti fondamentali invocata a sostegno di tale principio non
sarebbe applicabile. D’altra parte, l’art. 41, n. 2, terzo trattino, di tale Carta menzionerebbe solo l’obbligo di motivazione
previsto dall’art. 190 del Trattato. L’art. 41, n. 4, di detta Carta rifletterebbe l’art. 21, terzo comma, CE, che ha la sua
fonte nel Trattato di Amsterdam, non ancora in vigore l’11 dicembre 1998, data dell’atto controverso, considerato come decisione
impugnata in primo grado.
60
La società max.mobil, in sostanza, fa valere la sua legittimazione ad agire. Richiamandosi ai paragrafi 99, 100, 103 e 107
delle già citate conclusioni dell’avvocato generale Mischo presentate nelle cause riunite Commissione e Francia/TF1, alla
sentenza 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione (Racc. pag. I‑3203, punti 23 e 25), nonché alle conclusioni dell’avvocato
generale La Pergola presentate nella citata causa Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, la società max.mobil sostiene
che, nella sentenza pronunciata in detta ultima causa, la decisione della Corte relativa all’irricevibilità fosse fondata
non sull’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione ma sulla circostanza che la denuncia riguardava un atto
di portata generale la cui contestazione da parte di un soggetto era di per sé irricevibile.
61
Orbene, come il Tribunale ha riconosciuto nella sentenza impugnata, per le ragioni menzionate ai punti 24‑30 della presente
sentenza, la decisione della Commissione di non dare seguito alla denuncia della società max.mobil riguarderebbe individualmente
quest’ultima.
62
Quindi, l’attribuzione di un ampio potere discrezionale alla Commissione non comporterebbe automaticamente l’irricevibilità
dei ricorsi proposti contro le decisioni adottate in forza di tale potere.
63
Non si potrebbe dunque escludere la possibilità di sottoporre al sindacato giurisdizionale le decisioni di diniego che la
Commissione adotta relativamente alle denunce dei privati, indipendentemente dalla natura degli atti impugnati. Al riguardo,
la società max.mobil richiama i punti 24 e 25 della citata sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione.
64
Inoltre, la società max.mobil sostiene di trovarsi in una situazione eccezionale ai sensi di tale sentenza nonché della sentenza
del Tribunale 3 giugno 1999, causa T‑17/96, TF1/Commissione (Racc. pag. II‑1757). In quest’ultima sentenza, il Tribunale avrebbe
dedotto la natura eccezionale della situazione in questione dalla particolare posizione concorrenziale coperta dalla ricorrente
in rapporto alle altre emittenti televisive e dal fatto che il ricorso riguardava una decisione individuale e non un atto
di portata generale, contrariamente alla citata sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione.
65
Infine, la società max.mobil ritiene che il ragionamento della Commissione secondo cui la Carta dei diritti fondamentali non
avrebbe alcuna efficacia giuridica sia erroneo in quanto tale documento riprenderebbe e confermerebbe i diritti fondamentali
dell’Unione europea. L’art. 41, n. 2, di tale Carta costituirebbe chiaramente il fondamento del riconoscimento del diritto
ad una corretta gestione dei casi individuali. Inoltre, essa fa valere che l’espressa attribuzione di diritti procedurali
non può costituire un presupposto per il rispetto dei diritti della difesa di un soggetto (sentenza 14 febbraio 1990, causa
C‑301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac Saint Frères», Racc. pag. I‑307).
Giudizio della Corte
66
L’art. 90, n. 3, del Trattato impone alla Commissione di vigilare sull’osservanza, da parte degli Stati membri, degli obblighi
ad essi incombenti per quanto riguarda le imprese di cui all’art. 90, n. 1, dello stesso Trattato e le attribuisce espressamente
il potere di intervenire a tale scopo mediante direttive e decisioni. La Commissione ha il potere di accertare che un determinato
provvedimento statale è incompatibile con le norme del Trattato e di indicare i provvedimenti che lo Stato destinatario deve
adottare per conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto comunitario (v. sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione,
cit., punto 23).
67
Nella fattispecie, la società max.mobil, ricorrente in primo grado, aveva chiesto alla Commissione di dichiarare che la Repubblica
d’Austria aveva violato l’art. 86, in combinato disposto con l’art. 90, n. 1, del Trattato. Essa sosteneva nella sua denuncia
che le autorità austriache, non differenziando gli importi dei canoni imposti ad essa ed alla sua concorrente, la Mobilkom,
benché tale ultima società ricevesse, in quanto società controllata, un aiuto finanziario dalla PTA per la realizzazione e
la gestione della sua rete GSM, avevano illegittimamente accordato vantaggi alla Mobilkom nell’assegnazione delle frequenze.
68
Dal punto 24 della citata sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, emerge che un soggetto è legittimato a
proporre, se del caso, un ricorso per l’annullamento di una decisione della Commissione indirizzata ad uno Stato membro in
base all’art. 90, n. 3, del Trattato, se sussistono tutti i presupposti previsti dall’art. 173, quarto comma, del Trattato
(divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE).
69
Tuttavia, dalla formulazione letterale del n. 3 dell’art. 90 del Trattato e dalla ratio dell’insieme delle disposizioni di
tale articolo emerge che la Commissione non è tenuta a promuovere un’azione ai sensi di dette disposizioni, in quanto un soggetto
non può esigere da tale istituzione che essa prenda posizione in un senso determinato.
70
La circostanza che il ricorrente abbia un interesse diretto e individuale all’annullamento della decisione mediante la quale
la Commissione rifiutava di dare seguito alla sua denuncia non è tale da conferirgli un diritto a contestare tale decisione.
Infatti, non si può sostenere che la lettera con cui la Commissione ha comunicato alla società max.mobil che non intendeva
promuovere un’azione contro la Repubblica d’Austria produca effetti giuridici vincolanti e, pertanto, essa non costituisce
un atto impugnabile con un ricorso d’annullamento.
71
La ricorrente non può, tanto meno, avvalersi di un diritto a proporre ricorso in base al regolamento n. 17, non applicabile
all’art. 90 del Trattato.
72
Tale conclusione non contrasta né con il principio di buon andamento dell’amministrazione né con altri principi del diritto
comunitario. Infatti, nessun principio generale di diritto comunitario impone che un’impresa sia legittimata a contestare,
dinanzi al giudice comunitario, il rifiuto della Commissione di promuovere un’azione nei confronti di uno Stato membro, in
base all’art. 90, n. 3, del Trattato.
73
Quindi, la società max.mobil non era legittimata ad impugnare dinanzi al Tribunale la decisione mediante la quale la Commissione
rifiutava di perseguire e di sanzionare una pretesa violazione delle norme sulla concorrenza, derivante dalla decisione del
governo austriaco di non differenziare gli importi dei canoni imposti rispettivamente a tale società e alla sua concorrente,
la Mobilkom, per la gestione delle loro reti di telefonia mobile.
74
Di conseguenza, occorre concludere che il Tribunale ha erroneamente dichiarato ricevibile il ricorso proposto dalla società
max.mobil contro l’atto controverso.
75
Da quanto precede risulta, senza che occorra esaminare gli altri motivi dedotti dalla Commissione e le conclusioni dell’impugnazione
incidentale, che la sentenza del Tribunale deve essere annullata e che il ricorso proposto dalla società max.mobil contro
l’atto controverso deve essere respinto.
Sulle spese
76
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’art. 118
di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha
fatto domanda, la società max.mobil, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 gennaio 2002, causa T‑54/99, max.mobil/Commissione, è annullata.
2)
Il ricorso proposto dalla società max.mobil Telekommunikation Service GmbH dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità
europee è respinto.
3)
La società T-Mobile Austria GmbH è condannata alle spese.